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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 14/03/2025, n. 1266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1266 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE IV CIVILE in persona del Giudice Unico dott.ssa Federica Francesca Levrino ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 8658/2021 R.G. promossa da:
, C.F. , elettivamente domiciliata in Torino, C.so Parte_1 C.F._1
Re Umberto n. 64, presso lo studio degli Avv.ti Veronica Di Nasso e Giuseppe Prencipe, da cui è rappresentata e difesa, come da procura allegata all'atto di citazione;
ATTRICE
CONTRO
in qualità di Impresa DeSInata Controparte_1 per il Piemonte per la Liquidazione dei Sinistri a carico del Fondo di Garanzia
Vittime della Strada C.F. , elettivamente domiciliata in Torino, Via P.IVA_1
Bertola n. 59, presso lo studio dell'Avv. Carlo Vaira, da cui è rappresentata e difesa, come da procura generale alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
OGGETTO: risarcimento danni da sinistro ex art. 283 Cod. Ass.
CONCLUSIONI:
Per parte attrice
Nel merito
Voglia il Tribunale adito
- condannare la società convenuta al risarcimento di tutti i danni di natura patrimoniale e non patrimoniale conseguiti alla SInora in occasione del sinistro del 16.4.18, Pt_1
pagina 1 di 20 oltre interessi, legali sino alla domanda e – successivamente - moratori ex art. 1284, 4^ comma c.c., e rivalutazione;
- porre definitivamente a carico di parte convenuta le competenze liquidate in favore del
CTU e le spese sostenute per il CTP;
- condannare la società convenuta al pagamento in favore di parte attrice di somma equitativamente determinata dal Giudice ex articolo 96, 3 comma, cpc;
con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore dei difensori che si dichiarano antistatari.
Per parte convenuta
“Voglia il Giudice adito
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
Dato atto che in qualità di Impresa DeSInata per il Controparte_2
Piemonte per la Liquidazione dei Sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove
Nel merito
In via principale
Respingere le domande attoree tutte siccome infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto
Assolvere in qualità di Impresa DeSInata per il Controparte_2
Piemonte per la Liquidazione dei Sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, da ogni avversaria pretesa
In via subordinata
Nella denegata ipotesi di rigetto di tutte le conclusioni che precedono
Contenere l'eventuale condanna di in qualità di Controparte_2
Impresa DeSInata per il Piemonte per la Liquidazione dei Sinistri a carico del Fondo di
Garanzia per le Vittime della Strada, entro i limiti della quota di corresponsabilità ascrivibile al veicolo sconosciuto, nonché del danno gusto e concretamente provato in corso di causa, in esclusiva connessione causale con il sinistro esposto, nonché nei limiti delle voci di danno legittimamente ed ammissibilmente domandabili, al netto delle preesistenze pagina 2 di 20 In ogni caso
Liquidare le anticipazioni, di cui alla documentazione in atti, ed i compensi professionali tutti, di cui alla consueta nota, redatta in relazione alle fasi processuali, alle prestazioni effettivamente svolte nonché alla complessità della controversia;
il tutto oltre maggiorazioni di legge, cpa ed iva nelle previste misure sui compensi imponibili
Con il favore delle spese di ctu e ctp, queste ultime da liquidare in misura pari a quelle di ctu ovvero nella determinanda misura.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificata in data 20.4.2021 ha allegato: Parte_1
1. che in data 16.4.2018, intorno alle ore 08.00, mentre la stessa attraversava a piedi il crocevia di Piazza Rebaudengo e Corso Grosseto, in Torino, sulle strisce pedonali e con luce semaforica che favoriva l'attraversamento pedonale, veniva urtata da una Fiat
Panda verde proveniente dalla sua sinistra, condotta da un uomo che, avvedutosi dell'impossibilità dell'anziana donna di muoversi, si dava alla fuga a bordo della propria autovettura rendendosi così irreperibile;
2. di essere stata soccorsa da un passante, SI. , e di essere stata Controparte_3 trasportata in ambulanza presso il Pronto Soccorso dell'ospedale San Giovanni Bosco di
Torino, dove le veniva diagnosticata la frattura pretocanterica scomposta del femore destro che rendeva necessario un intervento chirurgico volto all'impianto di endoprotesi cefalica cementata del femore, avuto luogo il giorno successivo;
3. che, dimessa in data 26.4.2018, ha proseguito la terapia riabilitativa presso la casa di cura ove è rimasta degente sino al 31.5.2018 (doc. 02 e 03 fascicolo attoreo) e, CP_4 stante il perdurare di alterazioni strutturali, si è sottoposta a numerose visite di controllo;
4. che la relazione del medico legale di parte ha quantificato i postumi invalidanti in 30 punti percentuali di danno biologico, oltre 45 giorni di invalidità totale, due mesi al 75%
e tre mesi al 50% (doc nn. 06 e 07 fascicolo attoreo);
5. che a seguito della caduta l'attrice non è più in grado di deambulare autonomamente ed ha difficoltà ad attendere alle più semplici incombenze quotidiane (come vestirsi,
pagina 3 di 20 preparare i pasti o pulire casa) e ciò comporta la necessità di ricorrere ad un'assistenza giornaliera di almeno 4 o 5 ore;
6. che in data 15.1.19 ha trasmesso diffida alla Consap e a Controparte_1
quale impresa deSInata per il Piemonte dal Fondo di Garanzia Vittime
[...] della Strada, onde ottenere il risarcimento dei danni occorsi e, in data 16.7.2019, invito alla stipula di una convenzione di negoziazione, richieste entrambe opposte dalla
Compagnia (doc. nn. 08, 09, 10, 11 fascicolo attoreo) che ha ritenuto non
“sufficientemente provata la presenza e la responsabilità di un veicolo non identificato”
(atto di citazione, pag. 6);
7. che veniva aperto un procedimento penale a carico di ignoti per i reati di cui all'art. 590 bis c.p. e 189, commi 1 e 6, C.d.s. (doc. n. 04) e pubblicato un articolo su testata giornalistica locale al fine di reperire possibili testimoni oculari dell'incidente (doc. n. 05).
Ha concluso, previo accertamento della responsabilità esclusiva del conducente del veicolo rimasto ignoto nella causazione del sinistro, per la condanna di
[...]
quale impresa deSInata per il Piemonte dal Fondo Controparte_1 di Garanzia Vittime della Strada, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti, instando per la liquidazione di una somma totale pari a € 226.231,00, oltre alla condanna ex art. 96, comma III, c.p.c.
Con comparsa di risposta depositata il 19.7.2021 si è costituita in giudizio la contestando l'an ed il quantum della Controparte_1 pretesa attorea ed allegando:
a. la difformità delle dichiarazioni rese dall'attrice in ordine al colore dell'auto Fiat
Panda, posto che la SI.ra ha sostenuto, in atto di citazione, che essa Pt_1 fosse verde, salvo dichiarare, nella missiva del 16.07.2019 indirizzata alla compagnia convenuta, che essa fosse rossa,
b. che nessun testimone oculare avesse assistito al sinistro,
c. che la frattura del femore sia evenienza purtroppo ricorrente nei soggetti anziani e che essa spesso si verifichi non a causa di trauma, ma per condizione osteoporotica,
pagina 4 di 20 d. che se l'attrice fosse stata attinta sul lato sinistro del corpo, non solo avrebbe subito fratture in corrispondenza di arti inferiori e/o superiori ivi localizzati, ma avrebbe riportato quantomeno ecchimosi, ematomi su tale lato, ovviamente riscontrabili dai sanitari, eppure ciò che risulta dalla documentazione medica prodotta è esclusivamente la frattura del femore destro;
e. che sia indimostrato che l'attrice abbia attraversato sulle strisce pedonali con il semaforo verde, mentre l'autovettura avrebbe proceduto con il semaforo rosso;
f. che il danno patrimoniale ex adverso richiesto e quantificato in € 100.000,000 sul presupposto della necessità di assistenza giornaliera continua futura, sia indimostrato e sproporzionato, posto che il medico legale dell'attrice ha stimato un'assistenza giornaliera per 4 ore al giorno, ai fini della preparazione dei pasti, pulizia casa e vestizione, attività del tutto ordinaria e prevedibile per un soggetto di anni 80, non essendovi documentazione che attesti che l'attrice si sia rivolta ad una badante da Aprile 2018 ad oggi.
Ha concluso, in via principale, per il rigetto della domanda attorea e in subordine, per il contenimento della eventuale condanna entro i limiti della quota di corresponsabilità ascrivibile al veicolo sconosciuto, nonché del danno giusto e concretamente provato in corso di causa.
In corso di causa, concessi i termini ex art. 183 comma VI c.p.c., è stata accolta l'istanza formulata ai sensi dell'art. 210 c.p.c. da parte attrice avente a oggetto l'acquisizione di copia del verbale di intervento del Servizio 118 e della registrazione delle chiamate ricevute dal predetto servizio in relazione all'intervento effettuato in data
16.4.2018; escussi i testimoni intimati sui capitoli di prova ammessi, è stata disposta ed espletata CTU medico-legale, volta ad accertare l'entità e l'afflittività delle lesioni riportate dall'odierna attrice a seguito del sinistro per cui è causa.
All'esito, il giudice ha formulato una proposta conciliativa ex art 185 bis c.p.c. cui, tuttavia, parte convenuta non ha aderito;
precisate le conclusioni con note scritte sostitutive della trattazione orale, con ordinanza del 3.12.24, la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini per memorie conclusive e di replica.
pagina 5 di 20 ***********
La domanda risarcitoria in esame è stata presentata ai sensi dell'art. 283 D. Lgs.
n. 209/05, secondo cui “Il , costituito presso Controparte_5 la CONSAP, risarcisce i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi in cui: a) il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato ...”: dunque, l'accertamento giudiziale riguarda in primo luogo la circostanza che il sinistro sia stato effettivamente provocato da un veicolo
“non identificato” (cfr. Cass. n. 23434/14, Cass. n. 20066/13 e Cass. n. 18532/07).
In particolare, come chiarito dalla Suprema Corte nella prima delle pronunce richiamate, l'accertamento demandato al giudice di merito “non deve concernere il profilo della diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma esclusivamente la circostanza che il sinistro sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato: questo è dunque l'oggetto dell'indagine demandata al giudice di merito, il quale potrà - ovviamente - tener conto delle modalità con cui, fin dall'inizio, il sinistro è stato prospettato dalla vittima e del fatto che sia stata presentata una denuncia o una querela, ma ciò dovrà fare nell'ambito di una valutazione complessiva degli elementi raccolti e senza possibilità di stabilire alcun automatismo fra presentazione della denunzia o querela e accoglimento della pretesa, come pure fra mancata presentazione e rigetto della domanda”.
L'onere probatorio illustrato trova giustificazione nella funzione propria del Fondo di Garanzia Vittime della Strada: “Nel sistema vigente la garanzia assicurativa della responsabilità civile derivante dalla circolazione degli autoveicoli e dei natanti predisposta dalla legge 24 dicembre 1969 n. 990 non sostituisce, ma integra la tutela sanzionatoria della responsabilità civile. Essa, cioè, è configurata come un sistema di tutela che completa, ma non rimpiazza la tutela della responsabilità civile e non intende assicurare un risarcimento a prescindere dalla colpa del danneggiante o del danneggiato come accade in altri ordinamenti ispirati al sistema della cosiddetta nofault”; le norme sull'istituzione del Fondo si trovano, invero, “tra quelle che regolano il risarcimento del danno da responsabilità del conducente del veicolo assicurato e non in un capo pagina 6 di 20 autonomo che regoli un sistema generalizzato di tutela assicurativo” (cfr. Cass. n.
8086/95).
Ancora, il danneggiato che “promuova richiesta di risarcimento nei confronti del
, sul presupposto che il sinistro sia stato Parte_2 cagionato da veicolo o natante non identificato (art. 19, primo comma lett. A, legge 24 dicembre 1969 n. 990), ha l'onere di provare sia che il sinistro si è verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo o natante, sia che questo è rimasto sconosciuto;
a quest'ultimo fine è sufficiente dimostrare che, dopo la denuncia dell'incidente alle competenti autorità di polizia, le indagini compiute o quelle disposte dall'autorità giudiziaria, per l'identificazione del veicolo o natante investitore, abbiano avuto esito negativo, senza che possa addebitarsi al danneggiato l'onere di ulteriori indagini articolate o complesse, purché egli abbia tenuto una condotta diligente mediante formale denuncia dei fatti ed esaustiva esposizione degli stessi” (cfr. Cass. n.
15367/2011).
Venendo al caso di specie, dunque, pare opportuno procedere innanzitutto con la disamina della documentazione prodotta da parte attrice, a cominciare dalla denuncia querela presentata il 17.04.2018 alle ore 10.30 dal SI. , figlio della Persona_1 SI.ra , avanti al Corpo di Polizia Municipale di Torino -Sezione di Via Parte_1
Leoncavallo- mentre la donna era ricoverata in ospedale in attesa dell'intervento chirurgico al femore destro (cfr doc. 4 di parte attorea).
Il SI. , nel modulo di “asserzione di coinvolgimento in sinistro stradale Per_1 non rilevato”, dichiarava quanto accaduto alla propria madre il giorno precedente, precisando che la SI.ra era stata investita da una “fiat panda vecchio modello Pt_1 di colore verde scuro”, e forniva alcuni particolari che venivano trascritti dagli Agenti
Operanti tra le osservazioni: "Mia madre è stata investita mentre attraversava con il semaforo verde, passando sulle strisce pedonali. La macchina percorreva C.so Grosseto
Via Ala di Stura verso Piazza Rebaudengo, ma non so in quale corsia. Guidava un ragazzo che dopo averla scaraventata a terra, fuggiva senza darle soccorso. Nessuno si
è fermato e mia mamma è rimasta a terra per 20 minuti. Nessuno ha preso la targa.
Attualmente è ricoverata presso l'Ospedale Giovanni Bosco".
pagina 7 di 20 Gli Agenti di polizia il giorno successivo, al fine di accertare l'identità dell'investitore, si recavano sul luogo del sinistro, ove non riuscendo a reperire alcuna traccia dell'investimento, si rivolgevano al responsabile dell'Istituto Bancario San Paolo, ubicato poco distante, al fine di acquisire le immagini delle telecamere di sicurezza presenti in loco.
Anche tale accertamento, tuttavia, aveva esisto negativo in quanto il campo del sinistro era quasi a 50/60 metri dalla banca;
si procedeva, pertanto, ad un rilievo fotografico del campo del sinistro e del posizionamento delle telecamere della banca rispetto al luogo dell'investimento.
La Polizia Municipale, in data 16.05.2018, assumeva a sommarie informazioni la SI.ra che dichiarava: "alle ore 8:00 circa del 16.04.2018, da sola, a piedi Pt_1 percorrevo la Piazza Rebaudengo in direzione di C.so Grosseto. Arrivavo dalla Banca e mi accingevo ad attraversare C.so Grosseto in direzione Nord. Ricordo che il semaforo era verde per il mio senso di marcia, avevo appena superato la pista ciclabile parallela al
C.so Grosseto quando, appena iniziato ad attraversare sulle strisce pedonali, dalla mia sinistra giungeva una FIAT Panda verde che mi urtava sul mio fianco sinistro facendomi cadere a terra. Subito dopo l'urto, il conducente della panda, un ragazzo italiano, di circa
30/35 anni, alto senza barba, baffi e occhiali, si fermava e mi aiutava ad alzarmi, ma visto che non riuscivo a muovermi, diceva di chiamare l'ambulanza. A quel punto, il conducente della panda, che mi diceva di non aver visto il semaforo rosso, si allontanava senza lasciarmi alcun dato, né io ho potuto prendere il numero di targa.
Solo un SInore, dopo mezz'ora che ero a terra, mi ha soccorso chiamando l'ambulanza che mi ha trasportato all'Ospedale San Giovanni Bosco. Ero sola e nessuno si è avvicinato dicendomi di aver visto l'incidente."
L'indicente occorso alla SI.ra si evidenzia, è stato riportato, Parte_1 anche, su una testata giornalistica locale al fine di reperire possibili testimoni che avessero assistito all'evento (cfr. doc. 5 fasc parte attrice).
La Polizia Municipale in data 17.05.2018 procedeva alla comunicazione della notizia di reato alla Procura della Repubblica di Torino unitamente all'annotazione sull'attività d'indagine svolta, affinché si procedesse all'iscrizione sul registro degli pagina 8 di 20 indagati ignoti della notizia di reato, di cui agli artt. 590 bis c.p. e 189 CdS, essendo l'autore dell'investimento rimasto sconosciuto (doc. 4 fasc. attoreo).
A sostegno della propria domanda, inoltre, parte attrice ha prodotto il verbale di dimissioni di pronto soccorso e la cartella clinica (cfr. doc. 4 e 2 fasc. attoreo), documentazione medica attestante le lesioni patite (cfr. doc. 3 fasc. attoreo) e la relazione medico-legale del perito di parte (cfr. doc. 6 fasc. attoreo).
Nel verbale di dimissione del pronto soccorso dell'Ospedale del San Giovanni
Bosco si dà atto che l'accesso al DEA è avvenuto tramite ambulanza alle ore 08:54 e le note di triage recano nell'anamnesi: "Urtata da autoveicolo, cadeva a terra con trauma diretto anca, non malore, non trauma cranico o pdc". E ancora dall'esame obbiettivo:
"Lucida orientata, collaborante, lamenta dolore all'arto inferiore dx accorciato estraruotato, impotenza funzionale, bacino stabile."
In corso di causa sono stati sentiti i testimoni indicati da parte attrice, ovvero il SI. , che ha soccorso la SI.ra sul luogo del sinistro Controparte_3 Pt_1 vedendola a terra e chiamando l'ambulanza del 118, e il SI. che CP_6 dall'autobus 2 vedeva la SI.ra a terra e chiamava anch'egli i soccorsi. Pt_1
In particolare, il SI. , sentito all'udienza del 22.04.2022, ha Testimone_1 dichiarato: "Confermo di aver chiamato il soccorso, la SInora stava male e dava segni di sofferenza... Si trovava nello spartitraffico di Corso Grosseto davanti al passaggio pedonale... La mia impressione è che o era stato un incidente o che era caduta, ma non lo so, era già avvenuto il fatto... Io non ho parlato con la SInora."
Nel corso dell'esame testimoniale, il Giudice ha disposto procedersi all'audizione della chiamata del 118 registrata, ed il teste ha confermato: "Si, sono io, adesso qualcosa mi ritorna in mente".
Peraltro, nella registrazione della chiamata al Servizio di emergenza territoriale il SI. , per rispondere alle istanze in tal senso avanzate dall'operatrice, richiedeva Tes_1 alla SInora cosa fosse accaduto ed ella rispondeva di essere stata investita.
E ancora il SI. escusso quale testimone all'udienza del 22.0.2022, ha CP_6 dichiarato: "mi ricordo che ero sul 2, ho sentito i miei compagni che dicevano investita, mi sono girato ho visto la SInora per terra ed ho fatto una chiamata... Non ricordo se i pagina 9 di 20 miei compagni avessero visto, ho solo sentito quello che ho detto... il bus 2 faceva la discesa e si ferma davanti al Rebaudengo all'incrocio."
Considerato quanto riferito dal SI. , quale testimone dirimente, non è CP_6 condivisibile la valutazione di parte convenuta laddove afferma, nei propri scritti difensivi, che la locuzione “investita” debba essere valutata semplicemente come una parola pronunciata un po' a caso dai compagni del ragazzo e da lui ascoltata, perché è confutata dal teste quando riferisce di essersi voltato dopo aver sentito i compagni proferire “investita” e di aver visto la donna a terra.
La stessa attrice nell'immediatezza del fatto ha riferito al SI. che l'ha Tes_1 soccorsa di essere stata investita (cfr. registrazione telefonata al 118) e lo ha ribadito anche ai sanitari intervenuti ed a quelli presenti al Pronto Soccorso, come riportato nella scheda di intervento e nella lettera di dimissioni (doc. 4 fasc. attoreo).
In merito alla storicità del fatto, parte convenuta ha, inoltre, contestato la dinamica del sinistro come narrata dall'attrice, sostenendo che la documentazione medica agli atti non supporti la ricostruzione di un “urto sul fianco sinistro e successiva caduta al suolo”; e ancora, ha sostenuto che in corso di causa non sia stato provato che la SI.ra abbia attraversato le strisce pedonali con il semaforo verde, mentre Pt_1
l'autovettura procedeva con il semaforo rosso.
Invero, è la stessa convenuta che riconosce, quale circostanza pacifica ed acclarata, come il luogo ove si è verificato il sinistro, tra l'altro alle 8:00 di un lunedì mattina, sia un “arteria stradale notoriamente molto trafficata e finanche congestionata”
(II memoria istruttoria).
Orbene, non può ragionevolmente ritenersi che una SInora ottantenne si sia avventurata ad attraversare un corso così lungo e trafficato senza il verde a favore di marcia;
peraltro la circostanza che la SI.ra sin dal momento in cui è stata Pt_1 soccorsa dal passante – poi escusso a teste – e nei momenti immediatamente successivi
– al personale del 118 ed ai sanitari del PS – abbia sempre riferito di essere stata investita, nonché la particolarità del luogo ove è stata ritrovata a terra – nello spartitraffico in prossimità dell'attraversamento pedonale e vicino alla corsia di marcia dei veicoli che provenivano appunto dalla sua sinistra – e la compatibilità delle lesioni pagina 10 di 20 riportate – rottura femore destro in seguito alla caduta – costituiscono tutti elementi che, unitariamente considerati, inducono a ritenere, pur in assenza di testimoni oculari, che ella sia caduta in quanto urtata da un veicolo proveniente dalla sua sinistra ed in particolare, dal veicolo poi rimasto sconosciuto.
In ultimo, non può ritenersi decisiva la contestazione sollevata dalla Compagnia convenuta in merito all'apparente difformità tra l'indicazione del colore dell'auto che ha investito la SI.ra - rossa – resa nella missiva del 16.07.2019, anziché – verde - Pt_1 come indicata nell'atto di citazione, posto che deve essere considerato effettivamente un errore materiale del patrocinatore di parte attrice al momento della redazione lettera, considerato che in ogni atto ed a partire dalla denuncia a querela del SI. Pt_3
resa nell'immediatezza del fatto, viene sempre riferito che il colore
[...] dell'automobile rimasta ignota fosse verde.
Ne consegue che deve ritenersi provato quanto dedotto dall'attrice, ossia che ella in data 16.04.2018 sia caduta a seguito dell'urto di una autovettura rimasta ignota, alla luce delle coerenti testimonianze rese dai testi escussi che, pur non avendo personalmente assistito all'investimento, hanno confermato di aver visto la SI.ra a terra e nell'impossibilità di muoversi se non con l'arrivo del personale del 118, Pt_1
e del Verbale di Pronto Soccorso dell'Ospedale San Giovanni Bosco, da cui si trae la compatibilità tra l'orario, il luogo e la dinamica di quanto accaduto alla SI.ra , Pt_1 nonché infine dal luogo ove si è verificata la caduta, posto che la SInora è stata rinvenuta a terra nello spartitraffico in prossimità dell'attraversamento pedonale.
Deve ritenersi dimostrata altresì la compatibilità tra le lesioni riportate dall'attrice e la dinamica del sinistro, avendo al riguardo la CTU medico legale espletata in corso di giudizio accertato: “La presente relazione, volta a rispondere ai quesiti posti dall'Ill.mo
Giudice, fa riferimento alla documentazione sanitaria presente nel fascicolo di causa e citata nella precedente sezione, alle risultanze anamnestiche e al quadro clinico funzionale rilevato in visita. Come emerge dagli atti e da quanto riferito dalla SI.ra
, il giorno 16.04.2018, stava attraversando sulle strisce pedonali a indicazione Pt_1 semaforica verde quando veniva investita da un'auto proveniente dalla sua sinistra e proiettata a terra, riportando la frattura scomposta basicervicale di femore destro.
pagina 11 di 20 Si può affermare che la caduta a terra è compatibile con la frattura femorale.”
Ne consegue che tutti gli elementi sopra esaminati inducono a ritenere che la caduta della SI.ra , che era sulle strisce pedonali con luce semaforica Parte_1 verde nel proprio senso di marcia, non possa che essere stata determinata da un'auto: il conducente della fiat panda di colore verde scuro probabilmente non ha visto la SInora,
l'ha urtata o anche forse sola sfiorata (per tale ragione la donna non riportava grosse ecchimosi, escoriazioni o lesioni da trauma alla gamba sinistra), facendole comprensibilmente perdere l'equilibrio (la SI.ra aveva all'epoca quasi 81 anni), Pt_1 provocandone la caduta e quindi la frattura del femore.
Gli elementi tutti sopra esaminati consentono di affermare la responsabilità esclusiva del veicolo rimasto sconosciuto: come ricordato dalla Suprema Corte, “In tema di prova per presunzioni, ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c., non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che dal fatto noto sia desumibile univocamente quello ignoto, alla stregua di un giudizio di probabilità basato sull'"id quod plerumque accidit", sicché il giudice può trarre il suo libero convincimento dall'apprezzamento discrezionale degli elementi indiziari prescelti, purché dotati dei requisiti legali della gravità, precisione e concordanza” (cfr. Cass. n. 21043/21, Cass. n. 3513/19, Cass. n. 18822/18 e Cass. n.
5787/14).
Trattandosi di investimento di pedone trova dunque applicazione la presunzione di colpa sancita dall'art. 2054, 1° comma c.c.
L'investitore può vincere tale presunzione “dimostrando che non vi era alcuna possibilità di prevenire ed evitare l'evento; a tal fine, non è sufficiente l'accertamento del comportamento colposo del pedone, ma è necessario che si dia prova non solo che il predetto abbia tenuto una condotta anormale e ragionevolmente non prevedibile, ma anche che il conducente abbia adottato tutte le cautele eSIibili in relazione alle circostanze del caso concreto, pure sotto il profilo della velocità di guida mantenuta” (cfr. da ultimo Cass. n. 9856/22): nel caso di specie non vi sono elementi per ritenere (ai fini del concorso di colpa ex art. 1227, 1° comma c.c.) l'imprudenza o pericolosità della pagina 12 di 20 condotta del pedone investito, il quale si trovava ad attraversare la via sulle strisce pedonali.
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Vengono dunque in esame le risultanze della CTU disposta in corso di causa, secondo la quale: “A seguito della frattura femorale residua una compromissione della validità psicofisica del soggetto che concreta un Danno Biologico Permanente, secondo gli usuali barèmes valutativi1, in misura del 25% (venticinquepercento). Gli esiti consistono in dolore con limitazione funzionale dell'anca destra e andatura anserina per importante ipomiotrofia del medio gluteo”.
Per quanto concerne l'invalidità temporanea, la CTU ha quantificato in complessivi in giorni 120 di cui 45 giorni a totale in regime di ricovero, 45 giorni a parziale massima al 50% e 30 giorni a parziale minima al 25%.
Prima di procedere alla liquidazione, occorre poi precisare che i valori monetari indicati nella tabella milanese, applicabile al caso di specie trattandosi di lesioni c.d. macropermanenti (superiori al 9%), comprendono quanto liquidato a titolo di danno biologico/dinamico-relazione e quanto liquidabile a titolo di danno da sofferenza soggettiva interiore media.
A tal proposito rileva quanto chiarito dalla Suprema Corte, secondo cui “nel procedere alla liquidazione del danno alla salute, il giudice di merito dovrà: 1) accertare l'esistenza, nel singolo caso di specie, di un eventuale concorso del danno dinamico- relazionale e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento dell'esistenza
(anche) di quest'ultimo, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le tabelle di NO (che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno, ma pervengono all'indicazione di un valore monetario complessivo, costituito dalla somma aritmetica di entrambe le voci di danno); 3) in caso di negativo accertamento, e di conseguente esclusione della componente morale del danno, considerare la sola voce del danno biologico, depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando, conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale, 4) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno, procedere all'aumento fino al 30% del valore del solo pagina 13 di 20 danno biologico, depurato dalla componente morale del danno automaticamente (ma erroneamente) inserita in tabella, giusta il disposto normativo di cui all'articolo 138, punto 3, del novellato Codice delle assicurazioni” (cfr. Cass. n. 25614/20 ed ancora Cass.
n. 15733/22).
Si legge in particolare in motivazione che “attenendo il pregiudizio non patrimoniale de quo ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo e può costituire anche l'unica fonte di convincimento del giudice, pur essendo onere del danneggiato l'allegazione di tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata dei fatti noti, onde consentire di risalire al fatto ignoto (così definitivamente superandosi la concezione del danno in re ipsa, secondo la quale il danno costituirebbe una conseguenza imprescindibile della lesione, tale da rendere sufficiente la dimostrazione di quest'ultima affinché possa ritenersi sussistente il diritto al risarcimento)”; ancora “oggetto di allegazione devono essere i fatti primari, ovvero i fatti costitutivi al diritto al risarcimento del danno e, con specifico riguardo alle conseguenze pregiudizievoli causalmente riconducibili alla condotta, l'attività̀ assertoria deve consistere nella compiuta descrizione di tutte quelle sofferenze di cui si pretende la riparazione giuridica (mentre all'onere di allegazione dei danni non corrisponde un onere di qualificazione giuridica, ovvero il loro inquadramento sub specie juris, alla luce del principio jura novit curia) ...”, non ravvisandosi “ostacoli sistematici al ricorso al ragionamento probatorio fondato sulla massima di esperienza specie nella materia del danno non patrimoniale, e segnatamente in tema di danno morale, ma tale strumento di giudizio consente di evitare che la parte si veda costretta, nell'impossibilità di provare il pregiudizio dell'essere, ovvero della condizione di afflizione fisica e psicologica in cui si è venuta a trovare in seguito alla lesione subita, ad articolare estenuanti capitoli di prova relativi al SInificativo mutamento di stati d'animo interiori da cui possa inferirsi la dimostrazione del pregiudizio patito”.
Come detto le Tabelle elaborate dal Tribunale di NO, edizione 2024, hanno tenuto conto di tale indicazione, espressamente distinguendo – nella colonna relativa -
pagina 14 di 20 le due componenti “danno biologico/dinamico-relazione” e “danno da sofferenza soggettiva interiore” media presumibile.
Nel caso di specie parte attrice ha allegato che in conseguenza delle lesioni riportate dal sinistro ha dovuto far fronte ad un sensibile peggioramento delle proprie condizioni di vita, non essendo più in grado di deambulare autonomamente, dovendosi servire dell'ausilio di un girello per spostarsi anche solo all'interno della propria abitazione ed avendo difficoltà nell'attendere alle incombenze quotidiane come vestirsi, preparare i pasti o pulire casa.
Tali circostanze sono state altresì confermate dai testi escussi e Persona_1
, figli della SI.ra , i quali hanno riferito che la propria madre Testimone_2 Pt_1
“trascina la gamba ha sempre dolore”, utilizza presidi per muoversi all'interno dell'abitazione (“Utilizza il tre piedi per muoversi” “per muoversi in casa usa il bastone o il girello”) e non esce più di casa da sola ma viene accompagnata.
Avuto riguardo alle conseguenze riportate sulle abitudini e stile di vita della SI.ra in conseguenza del sinistro, può riconoscersi, oltre alla voce relativa al danno Pt_1 biologico, anche un aumento per il danno c.d. morale, come sofferenza soggettiva patita dalla stessa che è passata da una situazione di presumibile sufficiente autonomia ad una di parziale dipendenza per l'espletamento di parte delle attività di vita quotidiana connesse alla deambulazione e dovendosi condividere inoltre, come osservato negli scritti conclusivi, che sussista una condizione di maggior fragilità nel soggetto anziano danneggiato, il quale presenta un minor grado di resilienza e adattabilità, rispetto alle variazioni del suo stato psicofisico, specie quando queste ultime siano repentine e drastiche.
Viene pertanto riconosciuto il danno dinamico-relazionale aumentato per il danno morale, liquidato in applicazione della Tabelle di NO vigenti - tenuto conto della valutazione del CTU (postumi permanenti quantificati nella misura del 25%) e dell'età della danneggiata alla data del sinistro – come segue:
IP € 66.684,00 danno morale € 27.340,00
ITT 45 gg. Totale (€ 115,00 die) € 5.175,00
pagina 15 di 20 ITP 45 gg. al 50% € 2.587,50
ITP 30 gg. al 25% € 862,50
e così complessivamente € 102.649,00
Trattandosi di debito di valore liquidato all'attualità, l'importo indicato deve essere devalutato alla data del sinistro e quindi maggiorato degli interessi calcolati sulla somma via via rivalutata sino alla data odierna: sviluppando il relativo calcolo con gli strumenti informatici a disposizione dell'ufficio, la somma oggi dovuta è pari ad € 112.603,09.
A detto importo va aggiunta la spesa per la perizia medico legale di parte (per €
400,16, doc. 12), osservandosi in merito che trattasi di esborso necessario ai fini della formulazione della richiesta risarcitoria di cui al presente giudizio;
su detta somma vengono calcolati gli interessi e la rivalutazione dalla data dell'esborso all'attualità e così per € 514,31.
Complessivamente, dunque, il danno subito dalla SI.ra per il sinistro de Pt_1 quo ammonta ad € 113.117,40, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo.
Per ciò che concerne la richiesta relativa al danno patrimoniale asseritamente legato alla necessità per la SInora di ricorrere ad un'assistenza giornaliera di almeno 4 o
5 ore al giorno che dovrà essere sostenuta dalla SI.ra ipotizzando dieci anni di Pt_1 vita successivi al sinistro e quantificata nel complessivo importo di € 182.500 (pari a €
10*5h al dì*365*10 anni), si osserva che la Suprema Corte ancora recentemente ha ribadito che “Il pregiudizio patrimoniale futuro consistente in una spesa da sostenersi periodicamente vita natural durante (nella specie, per l'assistenza personale del danneggiato) è un danno emergente, di modo che la relativa liquidazione, ai sensi dell'art. 1223 c.c., deve rapportarsi al numero di anni per i quali è prevedibile che verrà sopportato l'esborso” (Cass. 31684/24), dovendo il giudice di merito considerare “la prognosi di durata della vita dello specifico soggetto danneggiato e non può assumere a riferimento la speranza di vita media nazionale, salvo il caso in cui la predetta prognosi individuale non sia possibile” (Cass. 13727/22).
Inoltre, “Il danno per spese di assistenza domiciliare giornaliera, divenute necessarie in conseguenza di un incidente stradale, costituisce una componente del danno patrimoniale subito dalla vittima e non del danno biologico, in quanto l'assistenza pagina 16 di 20 è un rimedio per sopperire alle conseguenze del danno alla salute, non diversamente dalla necessità di cure sanitarie, e la sua entità è pari alla misura dei costi sostenuti per la fornitura del servizio, la prova dei quali deve essere fornita dal soggetto danneggiato, salvo che, sussistendone le condizioni, il giudice non ritenga di ricorrere ad una valutazione equitativa” (Cass. 24205/14, Cass. 5504/2003), posto peraltro che “Il danno patrimoniale per spese di assistenza vita natural durante - relativo ad un periodo passato e, dunque, già verificatosi al momento della sua liquidazione - non può essere risarcito con i criteri probabilistici e astratti che devono essere (necessariamente) utilizzati per liquidare il danno futuro, ma deve essere specificamente allegato e provato dal danneggiato, dovendo, pertanto, escludersi il risarcimento in caso di contributo assistenziale fornito gratuitamente da un familiare, in mancanza della prova, almeno presuntiva, di esborsi avvenuti in concreto” (Cass. 29307/24).
Facendo applicazione dei suesposti criteri ermeneutici nel caso in oggetto va rilevato anzitutto come il CTU abbia accertato che “… l'ipomiotrofia del medio gluteo, la limitazione funzionale di anca e il dolore non incidono sulle attività dedicate alla persona
(vestirsi, mangiare, cucinare, igiene personale, pulizia ordinaria dell'abitazione) ma incidono discretamente sulle attività quotidiane correlate alla deambulazione. Nello specifico in quelle attività extra domiciliari come fare la spesa (necessitando di supporto vi è un maggior disagio/difficoltà a spingere il carrello o a portare le buste della spesa)”.
Deve dunque ritenersi che la SI.ra non sia impossibilitata a compiere Pt_1 normali attività della vita domestica e ad attendere alla cura della propria persona, seppur ragionevolmente con maggiori difficoltà, mentre deve certamente ritenersi che incontri SInificative limitazioni nello spostamento e nella attività connesse alla deambulazione soprattutto esterna all'abitazione.
Anche i figli della danneggiata hanno confermato come la madre che pur utilizza dei presidi per spostarsi all'interno dell'abitazione, necessiti della loro assistenza per essere accompagnata fuori casa – attività di cui si occupano appunto i figli -, avendo peraltro, la SI.ra , riferito esservi una “persona che sta con lei” con Testimone_2 ciò confermando che sia stato già individuato personale che presta assistenza alla SI.ra
. Pt_1
pagina 17 di 20 La stessa parte nei propri scritti conclusivi rileva che dal rientro a casa della SI.ra vi sia un'assistenza per 4 o 5 ore al giorno, pur non risultando tale esborso Pt_1 documentato in giudizio (anche se già asseritamente sostenuto).
Orbene, in mancanza di elementi concreti cui desumere le effettive spese di assistenza domiciliare attualmente già sostenute (danno emergente) e dovendosi considerare come non sia stata raggiunta la prova in merito all'esistenza di un nesso casuale diretto ai sensi dell'art. 1223 c.c., tra le lesioni riportate in seguito al sinistro e l'esborso per le future spese di assistenza nei quantitativi richiesti dalla parte (5 ore al giorno per 10 anni successivi al sinistro), considerata anche l'età avanzata della SInora già al momento del sinistro che rende non irragionevole ipotizzare che ella avrebbe comunque ed indipendentemente dall'evento, potuto in un futuro prossimo, ricorrere all'ausilio di una persona per compiere attività divenute con il tempo sicuramente maggiormente onerose e faticose (quali appunto le faccende domestiche), deve escludersi la possibilità di pervenire ad una liquidazione di tale voce di danno futuro anche in via equitativa.
*************
In definitiva, per le considerazioni tutte che precedono la Parte_4
in qualità di Impresa deSInata per il Piemonte per la Liquidazione dei
[...]
Sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, deve essere condannata al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 113.117,40, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo.
Non vengono invece riconosciuti gli interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. vertendosi in ipotesi di debito di valore, “rispetto al quale gli interessi "compensativi" valgono a reintegrare il pregiudizio derivante dalla mancata disponibilità della somma equivalente al danno subito nel tempo intercorso tra l'evento lesivo e la liquidazione”, posto che la scelta di uno dei diversi criteri di liquidazione degli interessi "compensativi" non attiene all'applicazione dell'art. 1284 c.c., bensì dell'art. 1223 c.c. ed eventualmente dell'art. 1226 c.c. (cfr. Cass. 19063/23).
Nel caso di specie, escludendosi l'applicabilità del comma IV dell'art. 1284 c.c. per le ragioni poc'anzi evidenziate, non avendo la parte dimostrato l'esistenza di un maggior pagina 18 di 20 danno derivante dall'indisponibilità della somma riconosciuta a titolo risarcitorio, vanno riconosciuti gli interessi compensativi nella misura del tasso legale.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e sono poste a carico della convenuta;
alla relativa liquidazione si provvede sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/14, pertanto avuto riguardo, oltre che alle spese documentate (CU e marca), al valore della causa come determinato ai sensi dell'art. 5
T.F. (quindi “alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata”), alle questioni trattate e all'attività svolta (così applicandosi i valori medi), aumentati ex art. 4 comma 1 bis DM 55/14 per la redazione di atti con collegamenti ipertestuali. Se ne dispone inoltre la distrazione in favore del procuratore di parte attrice che ne ha fatto istanza.
Tra gli esborsi sono inoltre ricomprese le spese del CTP attoreo, avendo la parte dimostrato il relativo esborso e non dovendosi ritenere lo stesso eccessivo o superfluo avuto riguardo a quanto liquidato in favore del CTU (cfr. fattura € Persona_2
610,00).
Le spese di CTU, come liquidate con separato decreto nel corso del giudizio, sono poste in via definitiva a carico di parte convenuta.
Non si ritiene di provvedere ai sensi dell'art. 96, 3° comma c.p.c. come richiesto da parte attrice, giacchè agire o resistere in giudizio per far valere una pretesa che si rivela infondata non è condotta di per sé rimproverabile: “La responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., comma 3, a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma eSIe pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate” (cfr.
Cass. n. 13859/22).
P.Q.M.
il Tribunale di Torino in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
pagina 19 di 20 ▪ dichiara tenuta e condanna la quale Parte_4
Impresa territorialmente deSInata del , al Controparte_5 pagamento in favore della SI.ra della somma di € 113.117,40, oltre Parte_1 interessi legali dalla pronuncia al saldo;
▪ condanna la quale impresa Parte_4 territorialmente deSInata del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, a rimborsare alla SI.ra le spese di lite, che liquida in complessivi € Parte_1
18.334,00, oltre € 1.396,00 per esborsi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore degli avv.ti Veronica Di Nasso e Giuseppe Prencipe dichiaratisi antistatari;
▪ pone in via definitiva le spese di CTU già liquidate con separato decreto, a carico della parte convenuta.
Così deciso in Torino, il 13.3.2025
Il Giudice
(dott.ssa Federica Francesca Levrino)
Minuta redatta dal GOP dott.ssa Denise Monica SASSO
Visto l'art. 52 comma 2 del D. LGS. 196/2003; il Giudice dispone che sia apposto a cura della cancelleria il divieto di indicazione delle generalità degli interessati e degli altri loro dati identificativi, in caso di riproduzione della presente sentenza nelle ipotesi di cui al citato articolo di legge, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
Il Giudice dott.ssa Federica Francesca Levrino
pagina 20 di 20
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE IV CIVILE in persona del Giudice Unico dott.ssa Federica Francesca Levrino ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 8658/2021 R.G. promossa da:
, C.F. , elettivamente domiciliata in Torino, C.so Parte_1 C.F._1
Re Umberto n. 64, presso lo studio degli Avv.ti Veronica Di Nasso e Giuseppe Prencipe, da cui è rappresentata e difesa, come da procura allegata all'atto di citazione;
ATTRICE
CONTRO
in qualità di Impresa DeSInata Controparte_1 per il Piemonte per la Liquidazione dei Sinistri a carico del Fondo di Garanzia
Vittime della Strada C.F. , elettivamente domiciliata in Torino, Via P.IVA_1
Bertola n. 59, presso lo studio dell'Avv. Carlo Vaira, da cui è rappresentata e difesa, come da procura generale alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
OGGETTO: risarcimento danni da sinistro ex art. 283 Cod. Ass.
CONCLUSIONI:
Per parte attrice
Nel merito
Voglia il Tribunale adito
- condannare la società convenuta al risarcimento di tutti i danni di natura patrimoniale e non patrimoniale conseguiti alla SInora in occasione del sinistro del 16.4.18, Pt_1
pagina 1 di 20 oltre interessi, legali sino alla domanda e – successivamente - moratori ex art. 1284, 4^ comma c.c., e rivalutazione;
- porre definitivamente a carico di parte convenuta le competenze liquidate in favore del
CTU e le spese sostenute per il CTP;
- condannare la società convenuta al pagamento in favore di parte attrice di somma equitativamente determinata dal Giudice ex articolo 96, 3 comma, cpc;
con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore dei difensori che si dichiarano antistatari.
Per parte convenuta
“Voglia il Giudice adito
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
Dato atto che in qualità di Impresa DeSInata per il Controparte_2
Piemonte per la Liquidazione dei Sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove
Nel merito
In via principale
Respingere le domande attoree tutte siccome infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto
Assolvere in qualità di Impresa DeSInata per il Controparte_2
Piemonte per la Liquidazione dei Sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, da ogni avversaria pretesa
In via subordinata
Nella denegata ipotesi di rigetto di tutte le conclusioni che precedono
Contenere l'eventuale condanna di in qualità di Controparte_2
Impresa DeSInata per il Piemonte per la Liquidazione dei Sinistri a carico del Fondo di
Garanzia per le Vittime della Strada, entro i limiti della quota di corresponsabilità ascrivibile al veicolo sconosciuto, nonché del danno gusto e concretamente provato in corso di causa, in esclusiva connessione causale con il sinistro esposto, nonché nei limiti delle voci di danno legittimamente ed ammissibilmente domandabili, al netto delle preesistenze pagina 2 di 20 In ogni caso
Liquidare le anticipazioni, di cui alla documentazione in atti, ed i compensi professionali tutti, di cui alla consueta nota, redatta in relazione alle fasi processuali, alle prestazioni effettivamente svolte nonché alla complessità della controversia;
il tutto oltre maggiorazioni di legge, cpa ed iva nelle previste misure sui compensi imponibili
Con il favore delle spese di ctu e ctp, queste ultime da liquidare in misura pari a quelle di ctu ovvero nella determinanda misura.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificata in data 20.4.2021 ha allegato: Parte_1
1. che in data 16.4.2018, intorno alle ore 08.00, mentre la stessa attraversava a piedi il crocevia di Piazza Rebaudengo e Corso Grosseto, in Torino, sulle strisce pedonali e con luce semaforica che favoriva l'attraversamento pedonale, veniva urtata da una Fiat
Panda verde proveniente dalla sua sinistra, condotta da un uomo che, avvedutosi dell'impossibilità dell'anziana donna di muoversi, si dava alla fuga a bordo della propria autovettura rendendosi così irreperibile;
2. di essere stata soccorsa da un passante, SI. , e di essere stata Controparte_3 trasportata in ambulanza presso il Pronto Soccorso dell'ospedale San Giovanni Bosco di
Torino, dove le veniva diagnosticata la frattura pretocanterica scomposta del femore destro che rendeva necessario un intervento chirurgico volto all'impianto di endoprotesi cefalica cementata del femore, avuto luogo il giorno successivo;
3. che, dimessa in data 26.4.2018, ha proseguito la terapia riabilitativa presso la casa di cura ove è rimasta degente sino al 31.5.2018 (doc. 02 e 03 fascicolo attoreo) e, CP_4 stante il perdurare di alterazioni strutturali, si è sottoposta a numerose visite di controllo;
4. che la relazione del medico legale di parte ha quantificato i postumi invalidanti in 30 punti percentuali di danno biologico, oltre 45 giorni di invalidità totale, due mesi al 75%
e tre mesi al 50% (doc nn. 06 e 07 fascicolo attoreo);
5. che a seguito della caduta l'attrice non è più in grado di deambulare autonomamente ed ha difficoltà ad attendere alle più semplici incombenze quotidiane (come vestirsi,
pagina 3 di 20 preparare i pasti o pulire casa) e ciò comporta la necessità di ricorrere ad un'assistenza giornaliera di almeno 4 o 5 ore;
6. che in data 15.1.19 ha trasmesso diffida alla Consap e a Controparte_1
quale impresa deSInata per il Piemonte dal Fondo di Garanzia Vittime
[...] della Strada, onde ottenere il risarcimento dei danni occorsi e, in data 16.7.2019, invito alla stipula di una convenzione di negoziazione, richieste entrambe opposte dalla
Compagnia (doc. nn. 08, 09, 10, 11 fascicolo attoreo) che ha ritenuto non
“sufficientemente provata la presenza e la responsabilità di un veicolo non identificato”
(atto di citazione, pag. 6);
7. che veniva aperto un procedimento penale a carico di ignoti per i reati di cui all'art. 590 bis c.p. e 189, commi 1 e 6, C.d.s. (doc. n. 04) e pubblicato un articolo su testata giornalistica locale al fine di reperire possibili testimoni oculari dell'incidente (doc. n. 05).
Ha concluso, previo accertamento della responsabilità esclusiva del conducente del veicolo rimasto ignoto nella causazione del sinistro, per la condanna di
[...]
quale impresa deSInata per il Piemonte dal Fondo Controparte_1 di Garanzia Vittime della Strada, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti, instando per la liquidazione di una somma totale pari a € 226.231,00, oltre alla condanna ex art. 96, comma III, c.p.c.
Con comparsa di risposta depositata il 19.7.2021 si è costituita in giudizio la contestando l'an ed il quantum della Controparte_1 pretesa attorea ed allegando:
a. la difformità delle dichiarazioni rese dall'attrice in ordine al colore dell'auto Fiat
Panda, posto che la SI.ra ha sostenuto, in atto di citazione, che essa Pt_1 fosse verde, salvo dichiarare, nella missiva del 16.07.2019 indirizzata alla compagnia convenuta, che essa fosse rossa,
b. che nessun testimone oculare avesse assistito al sinistro,
c. che la frattura del femore sia evenienza purtroppo ricorrente nei soggetti anziani e che essa spesso si verifichi non a causa di trauma, ma per condizione osteoporotica,
pagina 4 di 20 d. che se l'attrice fosse stata attinta sul lato sinistro del corpo, non solo avrebbe subito fratture in corrispondenza di arti inferiori e/o superiori ivi localizzati, ma avrebbe riportato quantomeno ecchimosi, ematomi su tale lato, ovviamente riscontrabili dai sanitari, eppure ciò che risulta dalla documentazione medica prodotta è esclusivamente la frattura del femore destro;
e. che sia indimostrato che l'attrice abbia attraversato sulle strisce pedonali con il semaforo verde, mentre l'autovettura avrebbe proceduto con il semaforo rosso;
f. che il danno patrimoniale ex adverso richiesto e quantificato in € 100.000,000 sul presupposto della necessità di assistenza giornaliera continua futura, sia indimostrato e sproporzionato, posto che il medico legale dell'attrice ha stimato un'assistenza giornaliera per 4 ore al giorno, ai fini della preparazione dei pasti, pulizia casa e vestizione, attività del tutto ordinaria e prevedibile per un soggetto di anni 80, non essendovi documentazione che attesti che l'attrice si sia rivolta ad una badante da Aprile 2018 ad oggi.
Ha concluso, in via principale, per il rigetto della domanda attorea e in subordine, per il contenimento della eventuale condanna entro i limiti della quota di corresponsabilità ascrivibile al veicolo sconosciuto, nonché del danno giusto e concretamente provato in corso di causa.
In corso di causa, concessi i termini ex art. 183 comma VI c.p.c., è stata accolta l'istanza formulata ai sensi dell'art. 210 c.p.c. da parte attrice avente a oggetto l'acquisizione di copia del verbale di intervento del Servizio 118 e della registrazione delle chiamate ricevute dal predetto servizio in relazione all'intervento effettuato in data
16.4.2018; escussi i testimoni intimati sui capitoli di prova ammessi, è stata disposta ed espletata CTU medico-legale, volta ad accertare l'entità e l'afflittività delle lesioni riportate dall'odierna attrice a seguito del sinistro per cui è causa.
All'esito, il giudice ha formulato una proposta conciliativa ex art 185 bis c.p.c. cui, tuttavia, parte convenuta non ha aderito;
precisate le conclusioni con note scritte sostitutive della trattazione orale, con ordinanza del 3.12.24, la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini per memorie conclusive e di replica.
pagina 5 di 20 ***********
La domanda risarcitoria in esame è stata presentata ai sensi dell'art. 283 D. Lgs.
n. 209/05, secondo cui “Il , costituito presso Controparte_5 la CONSAP, risarcisce i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi in cui: a) il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato ...”: dunque, l'accertamento giudiziale riguarda in primo luogo la circostanza che il sinistro sia stato effettivamente provocato da un veicolo
“non identificato” (cfr. Cass. n. 23434/14, Cass. n. 20066/13 e Cass. n. 18532/07).
In particolare, come chiarito dalla Suprema Corte nella prima delle pronunce richiamate, l'accertamento demandato al giudice di merito “non deve concernere il profilo della diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma esclusivamente la circostanza che il sinistro sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato: questo è dunque l'oggetto dell'indagine demandata al giudice di merito, il quale potrà - ovviamente - tener conto delle modalità con cui, fin dall'inizio, il sinistro è stato prospettato dalla vittima e del fatto che sia stata presentata una denuncia o una querela, ma ciò dovrà fare nell'ambito di una valutazione complessiva degli elementi raccolti e senza possibilità di stabilire alcun automatismo fra presentazione della denunzia o querela e accoglimento della pretesa, come pure fra mancata presentazione e rigetto della domanda”.
L'onere probatorio illustrato trova giustificazione nella funzione propria del Fondo di Garanzia Vittime della Strada: “Nel sistema vigente la garanzia assicurativa della responsabilità civile derivante dalla circolazione degli autoveicoli e dei natanti predisposta dalla legge 24 dicembre 1969 n. 990 non sostituisce, ma integra la tutela sanzionatoria della responsabilità civile. Essa, cioè, è configurata come un sistema di tutela che completa, ma non rimpiazza la tutela della responsabilità civile e non intende assicurare un risarcimento a prescindere dalla colpa del danneggiante o del danneggiato come accade in altri ordinamenti ispirati al sistema della cosiddetta nofault”; le norme sull'istituzione del Fondo si trovano, invero, “tra quelle che regolano il risarcimento del danno da responsabilità del conducente del veicolo assicurato e non in un capo pagina 6 di 20 autonomo che regoli un sistema generalizzato di tutela assicurativo” (cfr. Cass. n.
8086/95).
Ancora, il danneggiato che “promuova richiesta di risarcimento nei confronti del
, sul presupposto che il sinistro sia stato Parte_2 cagionato da veicolo o natante non identificato (art. 19, primo comma lett. A, legge 24 dicembre 1969 n. 990), ha l'onere di provare sia che il sinistro si è verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo o natante, sia che questo è rimasto sconosciuto;
a quest'ultimo fine è sufficiente dimostrare che, dopo la denuncia dell'incidente alle competenti autorità di polizia, le indagini compiute o quelle disposte dall'autorità giudiziaria, per l'identificazione del veicolo o natante investitore, abbiano avuto esito negativo, senza che possa addebitarsi al danneggiato l'onere di ulteriori indagini articolate o complesse, purché egli abbia tenuto una condotta diligente mediante formale denuncia dei fatti ed esaustiva esposizione degli stessi” (cfr. Cass. n.
15367/2011).
Venendo al caso di specie, dunque, pare opportuno procedere innanzitutto con la disamina della documentazione prodotta da parte attrice, a cominciare dalla denuncia querela presentata il 17.04.2018 alle ore 10.30 dal SI. , figlio della Persona_1 SI.ra , avanti al Corpo di Polizia Municipale di Torino -Sezione di Via Parte_1
Leoncavallo- mentre la donna era ricoverata in ospedale in attesa dell'intervento chirurgico al femore destro (cfr doc. 4 di parte attorea).
Il SI. , nel modulo di “asserzione di coinvolgimento in sinistro stradale Per_1 non rilevato”, dichiarava quanto accaduto alla propria madre il giorno precedente, precisando che la SI.ra era stata investita da una “fiat panda vecchio modello Pt_1 di colore verde scuro”, e forniva alcuni particolari che venivano trascritti dagli Agenti
Operanti tra le osservazioni: "Mia madre è stata investita mentre attraversava con il semaforo verde, passando sulle strisce pedonali. La macchina percorreva C.so Grosseto
Via Ala di Stura verso Piazza Rebaudengo, ma non so in quale corsia. Guidava un ragazzo che dopo averla scaraventata a terra, fuggiva senza darle soccorso. Nessuno si
è fermato e mia mamma è rimasta a terra per 20 minuti. Nessuno ha preso la targa.
Attualmente è ricoverata presso l'Ospedale Giovanni Bosco".
pagina 7 di 20 Gli Agenti di polizia il giorno successivo, al fine di accertare l'identità dell'investitore, si recavano sul luogo del sinistro, ove non riuscendo a reperire alcuna traccia dell'investimento, si rivolgevano al responsabile dell'Istituto Bancario San Paolo, ubicato poco distante, al fine di acquisire le immagini delle telecamere di sicurezza presenti in loco.
Anche tale accertamento, tuttavia, aveva esisto negativo in quanto il campo del sinistro era quasi a 50/60 metri dalla banca;
si procedeva, pertanto, ad un rilievo fotografico del campo del sinistro e del posizionamento delle telecamere della banca rispetto al luogo dell'investimento.
La Polizia Municipale, in data 16.05.2018, assumeva a sommarie informazioni la SI.ra che dichiarava: "alle ore 8:00 circa del 16.04.2018, da sola, a piedi Pt_1 percorrevo la Piazza Rebaudengo in direzione di C.so Grosseto. Arrivavo dalla Banca e mi accingevo ad attraversare C.so Grosseto in direzione Nord. Ricordo che il semaforo era verde per il mio senso di marcia, avevo appena superato la pista ciclabile parallela al
C.so Grosseto quando, appena iniziato ad attraversare sulle strisce pedonali, dalla mia sinistra giungeva una FIAT Panda verde che mi urtava sul mio fianco sinistro facendomi cadere a terra. Subito dopo l'urto, il conducente della panda, un ragazzo italiano, di circa
30/35 anni, alto senza barba, baffi e occhiali, si fermava e mi aiutava ad alzarmi, ma visto che non riuscivo a muovermi, diceva di chiamare l'ambulanza. A quel punto, il conducente della panda, che mi diceva di non aver visto il semaforo rosso, si allontanava senza lasciarmi alcun dato, né io ho potuto prendere il numero di targa.
Solo un SInore, dopo mezz'ora che ero a terra, mi ha soccorso chiamando l'ambulanza che mi ha trasportato all'Ospedale San Giovanni Bosco. Ero sola e nessuno si è avvicinato dicendomi di aver visto l'incidente."
L'indicente occorso alla SI.ra si evidenzia, è stato riportato, Parte_1 anche, su una testata giornalistica locale al fine di reperire possibili testimoni che avessero assistito all'evento (cfr. doc. 5 fasc parte attrice).
La Polizia Municipale in data 17.05.2018 procedeva alla comunicazione della notizia di reato alla Procura della Repubblica di Torino unitamente all'annotazione sull'attività d'indagine svolta, affinché si procedesse all'iscrizione sul registro degli pagina 8 di 20 indagati ignoti della notizia di reato, di cui agli artt. 590 bis c.p. e 189 CdS, essendo l'autore dell'investimento rimasto sconosciuto (doc. 4 fasc. attoreo).
A sostegno della propria domanda, inoltre, parte attrice ha prodotto il verbale di dimissioni di pronto soccorso e la cartella clinica (cfr. doc. 4 e 2 fasc. attoreo), documentazione medica attestante le lesioni patite (cfr. doc. 3 fasc. attoreo) e la relazione medico-legale del perito di parte (cfr. doc. 6 fasc. attoreo).
Nel verbale di dimissione del pronto soccorso dell'Ospedale del San Giovanni
Bosco si dà atto che l'accesso al DEA è avvenuto tramite ambulanza alle ore 08:54 e le note di triage recano nell'anamnesi: "Urtata da autoveicolo, cadeva a terra con trauma diretto anca, non malore, non trauma cranico o pdc". E ancora dall'esame obbiettivo:
"Lucida orientata, collaborante, lamenta dolore all'arto inferiore dx accorciato estraruotato, impotenza funzionale, bacino stabile."
In corso di causa sono stati sentiti i testimoni indicati da parte attrice, ovvero il SI. , che ha soccorso la SI.ra sul luogo del sinistro Controparte_3 Pt_1 vedendola a terra e chiamando l'ambulanza del 118, e il SI. che CP_6 dall'autobus 2 vedeva la SI.ra a terra e chiamava anch'egli i soccorsi. Pt_1
In particolare, il SI. , sentito all'udienza del 22.04.2022, ha Testimone_1 dichiarato: "Confermo di aver chiamato il soccorso, la SInora stava male e dava segni di sofferenza... Si trovava nello spartitraffico di Corso Grosseto davanti al passaggio pedonale... La mia impressione è che o era stato un incidente o che era caduta, ma non lo so, era già avvenuto il fatto... Io non ho parlato con la SInora."
Nel corso dell'esame testimoniale, il Giudice ha disposto procedersi all'audizione della chiamata del 118 registrata, ed il teste ha confermato: "Si, sono io, adesso qualcosa mi ritorna in mente".
Peraltro, nella registrazione della chiamata al Servizio di emergenza territoriale il SI. , per rispondere alle istanze in tal senso avanzate dall'operatrice, richiedeva Tes_1 alla SInora cosa fosse accaduto ed ella rispondeva di essere stata investita.
E ancora il SI. escusso quale testimone all'udienza del 22.0.2022, ha CP_6 dichiarato: "mi ricordo che ero sul 2, ho sentito i miei compagni che dicevano investita, mi sono girato ho visto la SInora per terra ed ho fatto una chiamata... Non ricordo se i pagina 9 di 20 miei compagni avessero visto, ho solo sentito quello che ho detto... il bus 2 faceva la discesa e si ferma davanti al Rebaudengo all'incrocio."
Considerato quanto riferito dal SI. , quale testimone dirimente, non è CP_6 condivisibile la valutazione di parte convenuta laddove afferma, nei propri scritti difensivi, che la locuzione “investita” debba essere valutata semplicemente come una parola pronunciata un po' a caso dai compagni del ragazzo e da lui ascoltata, perché è confutata dal teste quando riferisce di essersi voltato dopo aver sentito i compagni proferire “investita” e di aver visto la donna a terra.
La stessa attrice nell'immediatezza del fatto ha riferito al SI. che l'ha Tes_1 soccorsa di essere stata investita (cfr. registrazione telefonata al 118) e lo ha ribadito anche ai sanitari intervenuti ed a quelli presenti al Pronto Soccorso, come riportato nella scheda di intervento e nella lettera di dimissioni (doc. 4 fasc. attoreo).
In merito alla storicità del fatto, parte convenuta ha, inoltre, contestato la dinamica del sinistro come narrata dall'attrice, sostenendo che la documentazione medica agli atti non supporti la ricostruzione di un “urto sul fianco sinistro e successiva caduta al suolo”; e ancora, ha sostenuto che in corso di causa non sia stato provato che la SI.ra abbia attraversato le strisce pedonali con il semaforo verde, mentre Pt_1
l'autovettura procedeva con il semaforo rosso.
Invero, è la stessa convenuta che riconosce, quale circostanza pacifica ed acclarata, come il luogo ove si è verificato il sinistro, tra l'altro alle 8:00 di un lunedì mattina, sia un “arteria stradale notoriamente molto trafficata e finanche congestionata”
(II memoria istruttoria).
Orbene, non può ragionevolmente ritenersi che una SInora ottantenne si sia avventurata ad attraversare un corso così lungo e trafficato senza il verde a favore di marcia;
peraltro la circostanza che la SI.ra sin dal momento in cui è stata Pt_1 soccorsa dal passante – poi escusso a teste – e nei momenti immediatamente successivi
– al personale del 118 ed ai sanitari del PS – abbia sempre riferito di essere stata investita, nonché la particolarità del luogo ove è stata ritrovata a terra – nello spartitraffico in prossimità dell'attraversamento pedonale e vicino alla corsia di marcia dei veicoli che provenivano appunto dalla sua sinistra – e la compatibilità delle lesioni pagina 10 di 20 riportate – rottura femore destro in seguito alla caduta – costituiscono tutti elementi che, unitariamente considerati, inducono a ritenere, pur in assenza di testimoni oculari, che ella sia caduta in quanto urtata da un veicolo proveniente dalla sua sinistra ed in particolare, dal veicolo poi rimasto sconosciuto.
In ultimo, non può ritenersi decisiva la contestazione sollevata dalla Compagnia convenuta in merito all'apparente difformità tra l'indicazione del colore dell'auto che ha investito la SI.ra - rossa – resa nella missiva del 16.07.2019, anziché – verde - Pt_1 come indicata nell'atto di citazione, posto che deve essere considerato effettivamente un errore materiale del patrocinatore di parte attrice al momento della redazione lettera, considerato che in ogni atto ed a partire dalla denuncia a querela del SI. Pt_3
resa nell'immediatezza del fatto, viene sempre riferito che il colore
[...] dell'automobile rimasta ignota fosse verde.
Ne consegue che deve ritenersi provato quanto dedotto dall'attrice, ossia che ella in data 16.04.2018 sia caduta a seguito dell'urto di una autovettura rimasta ignota, alla luce delle coerenti testimonianze rese dai testi escussi che, pur non avendo personalmente assistito all'investimento, hanno confermato di aver visto la SI.ra a terra e nell'impossibilità di muoversi se non con l'arrivo del personale del 118, Pt_1
e del Verbale di Pronto Soccorso dell'Ospedale San Giovanni Bosco, da cui si trae la compatibilità tra l'orario, il luogo e la dinamica di quanto accaduto alla SI.ra , Pt_1 nonché infine dal luogo ove si è verificata la caduta, posto che la SInora è stata rinvenuta a terra nello spartitraffico in prossimità dell'attraversamento pedonale.
Deve ritenersi dimostrata altresì la compatibilità tra le lesioni riportate dall'attrice e la dinamica del sinistro, avendo al riguardo la CTU medico legale espletata in corso di giudizio accertato: “La presente relazione, volta a rispondere ai quesiti posti dall'Ill.mo
Giudice, fa riferimento alla documentazione sanitaria presente nel fascicolo di causa e citata nella precedente sezione, alle risultanze anamnestiche e al quadro clinico funzionale rilevato in visita. Come emerge dagli atti e da quanto riferito dalla SI.ra
, il giorno 16.04.2018, stava attraversando sulle strisce pedonali a indicazione Pt_1 semaforica verde quando veniva investita da un'auto proveniente dalla sua sinistra e proiettata a terra, riportando la frattura scomposta basicervicale di femore destro.
pagina 11 di 20 Si può affermare che la caduta a terra è compatibile con la frattura femorale.”
Ne consegue che tutti gli elementi sopra esaminati inducono a ritenere che la caduta della SI.ra , che era sulle strisce pedonali con luce semaforica Parte_1 verde nel proprio senso di marcia, non possa che essere stata determinata da un'auto: il conducente della fiat panda di colore verde scuro probabilmente non ha visto la SInora,
l'ha urtata o anche forse sola sfiorata (per tale ragione la donna non riportava grosse ecchimosi, escoriazioni o lesioni da trauma alla gamba sinistra), facendole comprensibilmente perdere l'equilibrio (la SI.ra aveva all'epoca quasi 81 anni), Pt_1 provocandone la caduta e quindi la frattura del femore.
Gli elementi tutti sopra esaminati consentono di affermare la responsabilità esclusiva del veicolo rimasto sconosciuto: come ricordato dalla Suprema Corte, “In tema di prova per presunzioni, ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c., non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che dal fatto noto sia desumibile univocamente quello ignoto, alla stregua di un giudizio di probabilità basato sull'"id quod plerumque accidit", sicché il giudice può trarre il suo libero convincimento dall'apprezzamento discrezionale degli elementi indiziari prescelti, purché dotati dei requisiti legali della gravità, precisione e concordanza” (cfr. Cass. n. 21043/21, Cass. n. 3513/19, Cass. n. 18822/18 e Cass. n.
5787/14).
Trattandosi di investimento di pedone trova dunque applicazione la presunzione di colpa sancita dall'art. 2054, 1° comma c.c.
L'investitore può vincere tale presunzione “dimostrando che non vi era alcuna possibilità di prevenire ed evitare l'evento; a tal fine, non è sufficiente l'accertamento del comportamento colposo del pedone, ma è necessario che si dia prova non solo che il predetto abbia tenuto una condotta anormale e ragionevolmente non prevedibile, ma anche che il conducente abbia adottato tutte le cautele eSIibili in relazione alle circostanze del caso concreto, pure sotto il profilo della velocità di guida mantenuta” (cfr. da ultimo Cass. n. 9856/22): nel caso di specie non vi sono elementi per ritenere (ai fini del concorso di colpa ex art. 1227, 1° comma c.c.) l'imprudenza o pericolosità della pagina 12 di 20 condotta del pedone investito, il quale si trovava ad attraversare la via sulle strisce pedonali.
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Vengono dunque in esame le risultanze della CTU disposta in corso di causa, secondo la quale: “A seguito della frattura femorale residua una compromissione della validità psicofisica del soggetto che concreta un Danno Biologico Permanente, secondo gli usuali barèmes valutativi1, in misura del 25% (venticinquepercento). Gli esiti consistono in dolore con limitazione funzionale dell'anca destra e andatura anserina per importante ipomiotrofia del medio gluteo”.
Per quanto concerne l'invalidità temporanea, la CTU ha quantificato in complessivi in giorni 120 di cui 45 giorni a totale in regime di ricovero, 45 giorni a parziale massima al 50% e 30 giorni a parziale minima al 25%.
Prima di procedere alla liquidazione, occorre poi precisare che i valori monetari indicati nella tabella milanese, applicabile al caso di specie trattandosi di lesioni c.d. macropermanenti (superiori al 9%), comprendono quanto liquidato a titolo di danno biologico/dinamico-relazione e quanto liquidabile a titolo di danno da sofferenza soggettiva interiore media.
A tal proposito rileva quanto chiarito dalla Suprema Corte, secondo cui “nel procedere alla liquidazione del danno alla salute, il giudice di merito dovrà: 1) accertare l'esistenza, nel singolo caso di specie, di un eventuale concorso del danno dinamico- relazionale e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento dell'esistenza
(anche) di quest'ultimo, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le tabelle di NO (che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno, ma pervengono all'indicazione di un valore monetario complessivo, costituito dalla somma aritmetica di entrambe le voci di danno); 3) in caso di negativo accertamento, e di conseguente esclusione della componente morale del danno, considerare la sola voce del danno biologico, depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando, conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale, 4) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno, procedere all'aumento fino al 30% del valore del solo pagina 13 di 20 danno biologico, depurato dalla componente morale del danno automaticamente (ma erroneamente) inserita in tabella, giusta il disposto normativo di cui all'articolo 138, punto 3, del novellato Codice delle assicurazioni” (cfr. Cass. n. 25614/20 ed ancora Cass.
n. 15733/22).
Si legge in particolare in motivazione che “attenendo il pregiudizio non patrimoniale de quo ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo e può costituire anche l'unica fonte di convincimento del giudice, pur essendo onere del danneggiato l'allegazione di tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata dei fatti noti, onde consentire di risalire al fatto ignoto (così definitivamente superandosi la concezione del danno in re ipsa, secondo la quale il danno costituirebbe una conseguenza imprescindibile della lesione, tale da rendere sufficiente la dimostrazione di quest'ultima affinché possa ritenersi sussistente il diritto al risarcimento)”; ancora “oggetto di allegazione devono essere i fatti primari, ovvero i fatti costitutivi al diritto al risarcimento del danno e, con specifico riguardo alle conseguenze pregiudizievoli causalmente riconducibili alla condotta, l'attività̀ assertoria deve consistere nella compiuta descrizione di tutte quelle sofferenze di cui si pretende la riparazione giuridica (mentre all'onere di allegazione dei danni non corrisponde un onere di qualificazione giuridica, ovvero il loro inquadramento sub specie juris, alla luce del principio jura novit curia) ...”, non ravvisandosi “ostacoli sistematici al ricorso al ragionamento probatorio fondato sulla massima di esperienza specie nella materia del danno non patrimoniale, e segnatamente in tema di danno morale, ma tale strumento di giudizio consente di evitare che la parte si veda costretta, nell'impossibilità di provare il pregiudizio dell'essere, ovvero della condizione di afflizione fisica e psicologica in cui si è venuta a trovare in seguito alla lesione subita, ad articolare estenuanti capitoli di prova relativi al SInificativo mutamento di stati d'animo interiori da cui possa inferirsi la dimostrazione del pregiudizio patito”.
Come detto le Tabelle elaborate dal Tribunale di NO, edizione 2024, hanno tenuto conto di tale indicazione, espressamente distinguendo – nella colonna relativa -
pagina 14 di 20 le due componenti “danno biologico/dinamico-relazione” e “danno da sofferenza soggettiva interiore” media presumibile.
Nel caso di specie parte attrice ha allegato che in conseguenza delle lesioni riportate dal sinistro ha dovuto far fronte ad un sensibile peggioramento delle proprie condizioni di vita, non essendo più in grado di deambulare autonomamente, dovendosi servire dell'ausilio di un girello per spostarsi anche solo all'interno della propria abitazione ed avendo difficoltà nell'attendere alle incombenze quotidiane come vestirsi, preparare i pasti o pulire casa.
Tali circostanze sono state altresì confermate dai testi escussi e Persona_1
, figli della SI.ra , i quali hanno riferito che la propria madre Testimone_2 Pt_1
“trascina la gamba ha sempre dolore”, utilizza presidi per muoversi all'interno dell'abitazione (“Utilizza il tre piedi per muoversi” “per muoversi in casa usa il bastone o il girello”) e non esce più di casa da sola ma viene accompagnata.
Avuto riguardo alle conseguenze riportate sulle abitudini e stile di vita della SI.ra in conseguenza del sinistro, può riconoscersi, oltre alla voce relativa al danno Pt_1 biologico, anche un aumento per il danno c.d. morale, come sofferenza soggettiva patita dalla stessa che è passata da una situazione di presumibile sufficiente autonomia ad una di parziale dipendenza per l'espletamento di parte delle attività di vita quotidiana connesse alla deambulazione e dovendosi condividere inoltre, come osservato negli scritti conclusivi, che sussista una condizione di maggior fragilità nel soggetto anziano danneggiato, il quale presenta un minor grado di resilienza e adattabilità, rispetto alle variazioni del suo stato psicofisico, specie quando queste ultime siano repentine e drastiche.
Viene pertanto riconosciuto il danno dinamico-relazionale aumentato per il danno morale, liquidato in applicazione della Tabelle di NO vigenti - tenuto conto della valutazione del CTU (postumi permanenti quantificati nella misura del 25%) e dell'età della danneggiata alla data del sinistro – come segue:
IP € 66.684,00 danno morale € 27.340,00
ITT 45 gg. Totale (€ 115,00 die) € 5.175,00
pagina 15 di 20 ITP 45 gg. al 50% € 2.587,50
ITP 30 gg. al 25% € 862,50
e così complessivamente € 102.649,00
Trattandosi di debito di valore liquidato all'attualità, l'importo indicato deve essere devalutato alla data del sinistro e quindi maggiorato degli interessi calcolati sulla somma via via rivalutata sino alla data odierna: sviluppando il relativo calcolo con gli strumenti informatici a disposizione dell'ufficio, la somma oggi dovuta è pari ad € 112.603,09.
A detto importo va aggiunta la spesa per la perizia medico legale di parte (per €
400,16, doc. 12), osservandosi in merito che trattasi di esborso necessario ai fini della formulazione della richiesta risarcitoria di cui al presente giudizio;
su detta somma vengono calcolati gli interessi e la rivalutazione dalla data dell'esborso all'attualità e così per € 514,31.
Complessivamente, dunque, il danno subito dalla SI.ra per il sinistro de Pt_1 quo ammonta ad € 113.117,40, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo.
Per ciò che concerne la richiesta relativa al danno patrimoniale asseritamente legato alla necessità per la SInora di ricorrere ad un'assistenza giornaliera di almeno 4 o
5 ore al giorno che dovrà essere sostenuta dalla SI.ra ipotizzando dieci anni di Pt_1 vita successivi al sinistro e quantificata nel complessivo importo di € 182.500 (pari a €
10*5h al dì*365*10 anni), si osserva che la Suprema Corte ancora recentemente ha ribadito che “Il pregiudizio patrimoniale futuro consistente in una spesa da sostenersi periodicamente vita natural durante (nella specie, per l'assistenza personale del danneggiato) è un danno emergente, di modo che la relativa liquidazione, ai sensi dell'art. 1223 c.c., deve rapportarsi al numero di anni per i quali è prevedibile che verrà sopportato l'esborso” (Cass. 31684/24), dovendo il giudice di merito considerare “la prognosi di durata della vita dello specifico soggetto danneggiato e non può assumere a riferimento la speranza di vita media nazionale, salvo il caso in cui la predetta prognosi individuale non sia possibile” (Cass. 13727/22).
Inoltre, “Il danno per spese di assistenza domiciliare giornaliera, divenute necessarie in conseguenza di un incidente stradale, costituisce una componente del danno patrimoniale subito dalla vittima e non del danno biologico, in quanto l'assistenza pagina 16 di 20 è un rimedio per sopperire alle conseguenze del danno alla salute, non diversamente dalla necessità di cure sanitarie, e la sua entità è pari alla misura dei costi sostenuti per la fornitura del servizio, la prova dei quali deve essere fornita dal soggetto danneggiato, salvo che, sussistendone le condizioni, il giudice non ritenga di ricorrere ad una valutazione equitativa” (Cass. 24205/14, Cass. 5504/2003), posto peraltro che “Il danno patrimoniale per spese di assistenza vita natural durante - relativo ad un periodo passato e, dunque, già verificatosi al momento della sua liquidazione - non può essere risarcito con i criteri probabilistici e astratti che devono essere (necessariamente) utilizzati per liquidare il danno futuro, ma deve essere specificamente allegato e provato dal danneggiato, dovendo, pertanto, escludersi il risarcimento in caso di contributo assistenziale fornito gratuitamente da un familiare, in mancanza della prova, almeno presuntiva, di esborsi avvenuti in concreto” (Cass. 29307/24).
Facendo applicazione dei suesposti criteri ermeneutici nel caso in oggetto va rilevato anzitutto come il CTU abbia accertato che “… l'ipomiotrofia del medio gluteo, la limitazione funzionale di anca e il dolore non incidono sulle attività dedicate alla persona
(vestirsi, mangiare, cucinare, igiene personale, pulizia ordinaria dell'abitazione) ma incidono discretamente sulle attività quotidiane correlate alla deambulazione. Nello specifico in quelle attività extra domiciliari come fare la spesa (necessitando di supporto vi è un maggior disagio/difficoltà a spingere il carrello o a portare le buste della spesa)”.
Deve dunque ritenersi che la SI.ra non sia impossibilitata a compiere Pt_1 normali attività della vita domestica e ad attendere alla cura della propria persona, seppur ragionevolmente con maggiori difficoltà, mentre deve certamente ritenersi che incontri SInificative limitazioni nello spostamento e nella attività connesse alla deambulazione soprattutto esterna all'abitazione.
Anche i figli della danneggiata hanno confermato come la madre che pur utilizza dei presidi per spostarsi all'interno dell'abitazione, necessiti della loro assistenza per essere accompagnata fuori casa – attività di cui si occupano appunto i figli -, avendo peraltro, la SI.ra , riferito esservi una “persona che sta con lei” con Testimone_2 ciò confermando che sia stato già individuato personale che presta assistenza alla SI.ra
. Pt_1
pagina 17 di 20 La stessa parte nei propri scritti conclusivi rileva che dal rientro a casa della SI.ra vi sia un'assistenza per 4 o 5 ore al giorno, pur non risultando tale esborso Pt_1 documentato in giudizio (anche se già asseritamente sostenuto).
Orbene, in mancanza di elementi concreti cui desumere le effettive spese di assistenza domiciliare attualmente già sostenute (danno emergente) e dovendosi considerare come non sia stata raggiunta la prova in merito all'esistenza di un nesso casuale diretto ai sensi dell'art. 1223 c.c., tra le lesioni riportate in seguito al sinistro e l'esborso per le future spese di assistenza nei quantitativi richiesti dalla parte (5 ore al giorno per 10 anni successivi al sinistro), considerata anche l'età avanzata della SInora già al momento del sinistro che rende non irragionevole ipotizzare che ella avrebbe comunque ed indipendentemente dall'evento, potuto in un futuro prossimo, ricorrere all'ausilio di una persona per compiere attività divenute con il tempo sicuramente maggiormente onerose e faticose (quali appunto le faccende domestiche), deve escludersi la possibilità di pervenire ad una liquidazione di tale voce di danno futuro anche in via equitativa.
*************
In definitiva, per le considerazioni tutte che precedono la Parte_4
in qualità di Impresa deSInata per il Piemonte per la Liquidazione dei
[...]
Sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, deve essere condannata al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 113.117,40, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo.
Non vengono invece riconosciuti gli interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. vertendosi in ipotesi di debito di valore, “rispetto al quale gli interessi "compensativi" valgono a reintegrare il pregiudizio derivante dalla mancata disponibilità della somma equivalente al danno subito nel tempo intercorso tra l'evento lesivo e la liquidazione”, posto che la scelta di uno dei diversi criteri di liquidazione degli interessi "compensativi" non attiene all'applicazione dell'art. 1284 c.c., bensì dell'art. 1223 c.c. ed eventualmente dell'art. 1226 c.c. (cfr. Cass. 19063/23).
Nel caso di specie, escludendosi l'applicabilità del comma IV dell'art. 1284 c.c. per le ragioni poc'anzi evidenziate, non avendo la parte dimostrato l'esistenza di un maggior pagina 18 di 20 danno derivante dall'indisponibilità della somma riconosciuta a titolo risarcitorio, vanno riconosciuti gli interessi compensativi nella misura del tasso legale.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e sono poste a carico della convenuta;
alla relativa liquidazione si provvede sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/14, pertanto avuto riguardo, oltre che alle spese documentate (CU e marca), al valore della causa come determinato ai sensi dell'art. 5
T.F. (quindi “alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata”), alle questioni trattate e all'attività svolta (così applicandosi i valori medi), aumentati ex art. 4 comma 1 bis DM 55/14 per la redazione di atti con collegamenti ipertestuali. Se ne dispone inoltre la distrazione in favore del procuratore di parte attrice che ne ha fatto istanza.
Tra gli esborsi sono inoltre ricomprese le spese del CTP attoreo, avendo la parte dimostrato il relativo esborso e non dovendosi ritenere lo stesso eccessivo o superfluo avuto riguardo a quanto liquidato in favore del CTU (cfr. fattura € Persona_2
610,00).
Le spese di CTU, come liquidate con separato decreto nel corso del giudizio, sono poste in via definitiva a carico di parte convenuta.
Non si ritiene di provvedere ai sensi dell'art. 96, 3° comma c.p.c. come richiesto da parte attrice, giacchè agire o resistere in giudizio per far valere una pretesa che si rivela infondata non è condotta di per sé rimproverabile: “La responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., comma 3, a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma eSIe pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate” (cfr.
Cass. n. 13859/22).
P.Q.M.
il Tribunale di Torino in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
pagina 19 di 20 ▪ dichiara tenuta e condanna la quale Parte_4
Impresa territorialmente deSInata del , al Controparte_5 pagamento in favore della SI.ra della somma di € 113.117,40, oltre Parte_1 interessi legali dalla pronuncia al saldo;
▪ condanna la quale impresa Parte_4 territorialmente deSInata del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, a rimborsare alla SI.ra le spese di lite, che liquida in complessivi € Parte_1
18.334,00, oltre € 1.396,00 per esborsi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore degli avv.ti Veronica Di Nasso e Giuseppe Prencipe dichiaratisi antistatari;
▪ pone in via definitiva le spese di CTU già liquidate con separato decreto, a carico della parte convenuta.
Così deciso in Torino, il 13.3.2025
Il Giudice
(dott.ssa Federica Francesca Levrino)
Minuta redatta dal GOP dott.ssa Denise Monica SASSO
Visto l'art. 52 comma 2 del D. LGS. 196/2003; il Giudice dispone che sia apposto a cura della cancelleria il divieto di indicazione delle generalità degli interessati e degli altri loro dati identificativi, in caso di riproduzione della presente sentenza nelle ipotesi di cui al citato articolo di legge, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
Il Giudice dott.ssa Federica Francesca Levrino
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