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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 01/08/2025, n. 1973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1973 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. 11295/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente
Dott. Giovanni Maddaleni Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di separazione promossa da:
, C.F. , nata a [...]_1 C.F._1
(Ecuador), il 30/03/1966, residente in [...]14, ed elettivamente domiciliata in Genova (GE), Distacco Di Piazza Marsala n. 4/9, presso lo studio dell'Avv.
Sabina Castagnetta, che la rappresenta e la difende come da procura in atti
- Parte Attrice - nei confronti di
, C.F. , nato a [...]_1 C.F._2
IM (Ecuador), il 28/05/1967, residente in [...]14, elettivamente domiciliato in Genova (GE), Via Assarotti n. 4/5, presso lo studio dell'Avv.
Edoardo Romano Scotti, che lo rappresenta e lo difende come da procura in atti
- Parte Convenuta -
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte per le parti: come da note scritte autorizzate ex art. 127 ter c.p.c. del
14/07/2025. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15/11/2024, la Sig.ra ha chiesto Parte_1 che venisse pronunciata la separazione dal marito Sig. , con Controparte_1
cui aveva contratto matrimonio civile in DA UA (Ecuador) in data 25/10/1991, regolarmente trascritto in Italia presso il Comune di Genova (GE), e dalla cui unione erano nati due figli e , rispettivamente di 33 e 29 anni, entrambi Persona_1 Persona_2 maggiorenni ed economicamente indipendenti, rappresentando una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della convivenza matrimoniale, confermata dal Sig.
[...]
il quale, nel costituirsi in giudizio con comparsa del 11/02/2025, ha Controparte_1 aderito alla domanda di separazione.
All'esito della prima udienza del 18/03/2025, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e sono state pertanto autorizzate a vivere separate portandosi reciproco rispetto.
Dopo diversi rinvii richiesti per pendenti trattative, con note scritte autorizzate ex art. 127 ter c.p.c. del 14/07/2025 le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo globale sulle condizioni di separazione sicché la causa è stata rimessa al Collegio per l'omologa.
Ciò premesso, la domanda di separazione personale, chiesta da entrambi i coniugi, può certamente essere accolta sussistendo quell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta, alla quale l'art. 151
c.c. riconduce la pronuncia di separazione.
Quanto alle condizioni di separazione concordate dalle parti, di cui al dispositivo, le stesse possono essere integralmente recepite non essendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Stante l'intervenuta conciliazione delle parti, le spese di lite del presente giudizio possono essere integralmente compensate fra le stesse.
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1 Ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Genova (GE) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio civile celebrato in data 25/10/1991 in DA
UA (Ecuador) e trascritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune al N. 433
Parte II Serie C Anno 2024 Uff. 1;
OMOLOGA le seguenti condizioni essenziali, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate dalle parti:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) a definizione e tacitazione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali e con rinunzia ad ogni e qualsivoglia ulteriore reciproca pretesa, i Sigg. e Parte_1 CP_1
convengono e pattuiscono quanto segue:
- il sig. , C.F. , nato in [...] il Controparte_1 C.F._2
27/7/1967 con la sottoscrizione del presente atto si impegna ed obbliga a cedere e trasferire entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, con ogni e qualsiasi garanzia di legge, alla sig.ra C.F. , nata in [...] C.F._1
Ecuador, il 30/3/1966, che accetta, la quota del 50% della proprietà dell'immobile sito in
Genova, Via P. Chiesa 14/15 meglio identificato presso la Conservatoria del Comune di
Genova Sez Urbana SAM;
foglio 41; particella 344 ; sub 20 ; zona cens. 3; cat. A/4; Classe
5; consistenza vani 5,5; rendita euro 468,68. Il tutto salvo migliori descrizioni e più precisi confini, il cui errore od omissione non potrà mai invalidare la presente promessa. I predetti dati di identificazione catastale sono quelli in Catasto riferiti alla planimetria ivi depositata, raffigurante il bene in oggetto, vidimato dalle parti e dal Notaio rogante in sede di stipula dell'atto di compravendita del 18/9/2007.
Ai fini del trasferimento le parti si impegnano ed obbligano a recarsi presso il Notaio scelto dal Sig. , al fine di procedere alla stipula del rogito notarile Controparte_1 di trasferimento dell'immobile sopra specificato, entro e non oltre 60 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo.
Tutte le spese, i costi e gli oneri economici e fiscali (nessuno escluso), ivi comprese le competenze spettanti al Notaio, relativi e/o connessi e/o conseguenti alla stipula ed alla trascrizione di tutti gli atti prodromici e/o necessari a procurare l'acquisto della piena proprietà dell'immobile in capo alla Sig.ra nei termini degli Parte_1
obblighi come sopra assunti dal Sig. , saranno integralmente Controparte_1 sostenute e faranno esclusivo carico del Sig. . Controparte_1
Resteranno, invece, esclusivamente a carico del proprietario dell'immobile divenuto di proprietà piena in conseguenza del trasferimento di quota immobiliare di cui sopra, con decorrenza già dal mese di luglio 2025 (compreso) il relativo mutuo, ratei ed interessi, ad oggi ancora esistenti e/o qualsivoglia altra spesa (amministrazione ordinaria e straordinaria degli stessi – e/o imposte di qualsivoglia genere e natura ecc) relativa all' immobile stesso.
Resta ovviamente inteso che qualora la Sig.ra non assolva Parte_1 agli obblighi di pagamento relativo al mutuo e/o alle spese di qualsivoglia genere relativa all'immobile trasferito, il Sig. avrà il diritto di procedere nei Controparte_1 confronti della Sig.ra per il recupero degli importi/spese Parte_1
non pagati, fatto salvo anche il diritto ad ottenere il risarcimento degli eventuali danni subiti.
Le parti dichiarano espressamente che il presente accordo patrimoniale è elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale e chiedono l'applicazione in loro favore dell'esenzione fiscale di cui all'art. 19 della legge 6 marzo 1987
n. 74, anche ai sensi della circolare n. 27E del 21.06.2012 dell'Agenzia delle Entrate.
3) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non pretendere alcunché a titolo di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro.
4) Le parti dichiarano che con l'esatto adempimento degli obblighi assunti nel presente accordo non avranno più nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altra.
5) Il Sig. si impegna a restituire le chiavi dell'immobile sito Controparte_1
in Genova, Via P. Chiesa 15/14 alla Sig.ra entro il 15/7/2025 Parte_1 ed entro la stessa data si impegna a recuperare i propri effetti personali ancora presenti nell'immobile.
6) la Sig.ra si impegna si impegna a rimettere la querela Parte_1
sporta nei cofronti del Sig. non appena lo stesso avrà Controparte_1 adempiuto agli obblighi assunti in merito alla cessione della quota di proprietà.
Le spese legali relative alla presente procedura sono integralmente compensate tra le parti, con espressa rinunzia dei rispettivi difensori al beneficio della solidarietà di cui all'art. 13
L.P.F.”. Spese di lite giudizio integralmente compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 18/07/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott. Domenico Pellegrini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente
Dott. Giovanni Maddaleni Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di separazione promossa da:
, C.F. , nata a [...]_1 C.F._1
(Ecuador), il 30/03/1966, residente in [...]14, ed elettivamente domiciliata in Genova (GE), Distacco Di Piazza Marsala n. 4/9, presso lo studio dell'Avv.
Sabina Castagnetta, che la rappresenta e la difende come da procura in atti
- Parte Attrice - nei confronti di
, C.F. , nato a [...]_1 C.F._2
IM (Ecuador), il 28/05/1967, residente in [...]14, elettivamente domiciliato in Genova (GE), Via Assarotti n. 4/5, presso lo studio dell'Avv.
Edoardo Romano Scotti, che lo rappresenta e lo difende come da procura in atti
- Parte Convenuta -
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte per le parti: come da note scritte autorizzate ex art. 127 ter c.p.c. del
14/07/2025. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15/11/2024, la Sig.ra ha chiesto Parte_1 che venisse pronunciata la separazione dal marito Sig. , con Controparte_1
cui aveva contratto matrimonio civile in DA UA (Ecuador) in data 25/10/1991, regolarmente trascritto in Italia presso il Comune di Genova (GE), e dalla cui unione erano nati due figli e , rispettivamente di 33 e 29 anni, entrambi Persona_1 Persona_2 maggiorenni ed economicamente indipendenti, rappresentando una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della convivenza matrimoniale, confermata dal Sig.
[...]
il quale, nel costituirsi in giudizio con comparsa del 11/02/2025, ha Controparte_1 aderito alla domanda di separazione.
All'esito della prima udienza del 18/03/2025, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e sono state pertanto autorizzate a vivere separate portandosi reciproco rispetto.
Dopo diversi rinvii richiesti per pendenti trattative, con note scritte autorizzate ex art. 127 ter c.p.c. del 14/07/2025 le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo globale sulle condizioni di separazione sicché la causa è stata rimessa al Collegio per l'omologa.
Ciò premesso, la domanda di separazione personale, chiesta da entrambi i coniugi, può certamente essere accolta sussistendo quell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta, alla quale l'art. 151
c.c. riconduce la pronuncia di separazione.
Quanto alle condizioni di separazione concordate dalle parti, di cui al dispositivo, le stesse possono essere integralmente recepite non essendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Stante l'intervenuta conciliazione delle parti, le spese di lite del presente giudizio possono essere integralmente compensate fra le stesse.
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1 Ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Genova (GE) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio civile celebrato in data 25/10/1991 in DA
UA (Ecuador) e trascritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune al N. 433
Parte II Serie C Anno 2024 Uff. 1;
OMOLOGA le seguenti condizioni essenziali, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate dalle parti:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) a definizione e tacitazione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali e con rinunzia ad ogni e qualsivoglia ulteriore reciproca pretesa, i Sigg. e Parte_1 CP_1
convengono e pattuiscono quanto segue:
- il sig. , C.F. , nato in [...] il Controparte_1 C.F._2
27/7/1967 con la sottoscrizione del presente atto si impegna ed obbliga a cedere e trasferire entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, con ogni e qualsiasi garanzia di legge, alla sig.ra C.F. , nata in [...] C.F._1
Ecuador, il 30/3/1966, che accetta, la quota del 50% della proprietà dell'immobile sito in
Genova, Via P. Chiesa 14/15 meglio identificato presso la Conservatoria del Comune di
Genova Sez Urbana SAM;
foglio 41; particella 344 ; sub 20 ; zona cens. 3; cat. A/4; Classe
5; consistenza vani 5,5; rendita euro 468,68. Il tutto salvo migliori descrizioni e più precisi confini, il cui errore od omissione non potrà mai invalidare la presente promessa. I predetti dati di identificazione catastale sono quelli in Catasto riferiti alla planimetria ivi depositata, raffigurante il bene in oggetto, vidimato dalle parti e dal Notaio rogante in sede di stipula dell'atto di compravendita del 18/9/2007.
Ai fini del trasferimento le parti si impegnano ed obbligano a recarsi presso il Notaio scelto dal Sig. , al fine di procedere alla stipula del rogito notarile Controparte_1 di trasferimento dell'immobile sopra specificato, entro e non oltre 60 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo.
Tutte le spese, i costi e gli oneri economici e fiscali (nessuno escluso), ivi comprese le competenze spettanti al Notaio, relativi e/o connessi e/o conseguenti alla stipula ed alla trascrizione di tutti gli atti prodromici e/o necessari a procurare l'acquisto della piena proprietà dell'immobile in capo alla Sig.ra nei termini degli Parte_1
obblighi come sopra assunti dal Sig. , saranno integralmente Controparte_1 sostenute e faranno esclusivo carico del Sig. . Controparte_1
Resteranno, invece, esclusivamente a carico del proprietario dell'immobile divenuto di proprietà piena in conseguenza del trasferimento di quota immobiliare di cui sopra, con decorrenza già dal mese di luglio 2025 (compreso) il relativo mutuo, ratei ed interessi, ad oggi ancora esistenti e/o qualsivoglia altra spesa (amministrazione ordinaria e straordinaria degli stessi – e/o imposte di qualsivoglia genere e natura ecc) relativa all' immobile stesso.
Resta ovviamente inteso che qualora la Sig.ra non assolva Parte_1 agli obblighi di pagamento relativo al mutuo e/o alle spese di qualsivoglia genere relativa all'immobile trasferito, il Sig. avrà il diritto di procedere nei Controparte_1 confronti della Sig.ra per il recupero degli importi/spese Parte_1
non pagati, fatto salvo anche il diritto ad ottenere il risarcimento degli eventuali danni subiti.
Le parti dichiarano espressamente che il presente accordo patrimoniale è elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale e chiedono l'applicazione in loro favore dell'esenzione fiscale di cui all'art. 19 della legge 6 marzo 1987
n. 74, anche ai sensi della circolare n. 27E del 21.06.2012 dell'Agenzia delle Entrate.
3) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non pretendere alcunché a titolo di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro.
4) Le parti dichiarano che con l'esatto adempimento degli obblighi assunti nel presente accordo non avranno più nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altra.
5) Il Sig. si impegna a restituire le chiavi dell'immobile sito Controparte_1
in Genova, Via P. Chiesa 15/14 alla Sig.ra entro il 15/7/2025 Parte_1 ed entro la stessa data si impegna a recuperare i propri effetti personali ancora presenti nell'immobile.
6) la Sig.ra si impegna si impegna a rimettere la querela Parte_1
sporta nei cofronti del Sig. non appena lo stesso avrà Controparte_1 adempiuto agli obblighi assunti in merito alla cessione della quota di proprietà.
Le spese legali relative alla presente procedura sono integralmente compensate tra le parti, con espressa rinunzia dei rispettivi difensori al beneficio della solidarietà di cui all'art. 13
L.P.F.”. Spese di lite giudizio integralmente compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 18/07/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott. Domenico Pellegrini