Decreto cautelare 5 ottobre 2021
Ordinanza cautelare 2 novembre 2021
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 13/03/2025, n. 2121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2121 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02121/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04000/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4000 del 2021, proposto da AS EN, rappresentato e difeso dall’Avv. Sabato G. Perna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Somma Vesuviana, in persona del Sindaco legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio;
nei confronti
ER DI, rappresentato e difeso dall’Avv. Francesco Rinaldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento, previa sospensiva:
1) dell’ordinanza del Comune di Somma Vesuviana - Servizio Polizia Locale del 4.8.2021 prot. n. 2192, a firma del Comandante della P.L., con la quale è stato ordinato al ricorrente “in virtù dei poteri sulla Viabilità e del Regolamento sopracitato, di riconsegnare le chiavi, avute in uso temporaneo, del cancello posto all’ingresso del costruendo parcheggio ubicato in via IA, non ancora aperto al pubblico, in quanto per accedervi non è consentito il passaggio sulla strada privata “II trav. IA" riconosciuta come tale nella sentenza di cui sopra”, notificato il 4.8.2021;
2) e di ogni altro atto preordinato connesso e conseguente, ivi compreso, in parte qua, il Regolamento “Passo carrabili” del Comune di Somma Vesuviana approvato con delibera di CC del 11.5.2011 n.21, se ed in quanto lesivo dei diritti del ricorrente; la sentenza TAR Campania Napoli n. 5139/21, non conosciuta e citata nel provvedimento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di ER DI;
Visto il D.P. n. 1687 del 5 ottobre 2021;
Vista l’ordinanza n. 1860 del 2 novembre 2021;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 12 marzo 2025 la dott.ssa Valeria Nicoletta Flammini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. - Con ricorso notificato il 28 settembre 2021 e depositato il 4 ottobre successivo, il ricorrente - proprietario di un fabbricato in Somma Vesuviana alla via IA n.44, posto a confine con un terreno identificato catastalmente dalla particella n.847 al foglio 31 sul quale il Comune resistente ha realizzato un parcheggio (ultimato e collaudato ma non ancora aperto al pubblico esercizio) – deduceva, allegando copiosa documentazione a sostegno, che:
- il fabbricato aveva come unico accesso carrabile la strada che dipartendosi dalla via comunale “I trav. IA” arriva al parcheggio attraversando un ulteriore tratto identificato come “II trav. IA”;
- a seguito di regolare richiesta, il Comune di Somma Vesuviana gli aveva rilasciato il permesso (autorizzazione del 10 dicembre 2013, prot. n. 21095) per “passo carrabile” alla via IA di mt. 4,50 “all’altezza interscambio via IA-via Angrisani – I trav. IA”;
- conseguentemente, e per circa dieci anni, aveva utilizzato l’accesso carrabile alla propria proprietà percorrendo entrambe le traverse di via IA (indicate come “I” e “II”), posto che, tra l’altro, il provvedimento (prot. n. 16314 del 21.8.2014) con cui il Comune di Somma Vesuviana aveva annullato in autotutela il predetto nulla osta, era stato a sua volta annullato da questo Tribunale con decisione n. 4975 del 22 ottobre 2015, passata in giudicato;
- con verbale del 12 febbraio 2018, prot. n. 3499, il Comune di Somma Vesuviana gli aveva inoltre consegnato “n.1 chiavi di apertura del cancello del parcheggio a raso di via IA” (cfr., verbale, in atti);
- la situazione era così rimasta sin quando, il 4 settembre 2021, gli era stata notificata l’ordinanza prot. n. 2192, a firma del Comandante della Polizia Locale, con la quale gli era stato ordinato “di riconsegnare le chiavi, avute in uso temporaneo, del cancello posto all’ingresso del costruendo parcheggio ubicato in via IA, non ancora aperto al pubblico, in quanto per accedervi non è consentito il passaggio sulla strada privata “II trav. IA” riconosciuta come tale nella sentenza di cui sopra” [sentenza del T.A.R. Napoli n. 5139 del 2021].
2. – Tanto premesso in fatto, il ricorrente impugnava quest’ultimo provvedimento, articolando, a sostegno, un unico composito motivo (“Violazione e falsa applicazione della l. 241/90 e smi (spec. art. 7, 10, 21novies) – violazione e falsa applicazione del D. lgs. 285/92 (art. 3, 22 e ss.) e D.P.R. n. 495/92 (spec. artt. 44 e 46) – R.D. 20 marzo 1865 n.° 2248 e ss. mm. ii. - violazione delle norme in tema di annullamento in autotutela – violazione del giudicato su sentenza 4975/2015 - eccesso e sviamento di potere –difetto di motivazione ed istruttoria - errore e travisamento dei presupposti di fatto – incompetenza – violazione del principio di affidamento”) con cui, sub specie di violazione di legge ed eccesso di potere rilevava: 1) l’illegittimità dell’ordinanza in ragione della persistenza del titolo autorizzativo (del 10 dicembre 2013, prot. n. 21095) già rilasciato dal Comune e confermato, dopo l’annullamento dell’autotutela, da parte di questo Tribunale (decisione n. 4975 del 22 ottobre 2015); tanto più che l’ordine di riconsegna delle chiavi era stato impartito in pieno periodo feriale, e nelle more della pendenza del termine per l’appello [avverso la decisione n. 4975 del 22 ottobre 2015] ed in “assenza di qualsivoglia procedimento/provvedimento di annullamento e/o revoca dei titoli abilitativi innanzi indicati, segnalandosi che […] “è del tutto immotivato e fonte di ingiustizia il comportamento del Comune, che, dopo aver determinato, attraverso un univoco perdurante atteggiamento, il legittimo affidamento al conseguimento dell'autorizzazione, gli ha negato l'autorizzazione stessa, esigendo da quest'ultimo la dimostrazione di requisiti mai richiesta in occasione precedente”; 2) l’omessa attivazione del contraddittorio procedimentale ex art. 7 l. 241/1990; 3) l’ esclusione della possibilità di sanatoria di cui all’art.21 octies l. 241/1990; 4) la carenza di motivazione alla base del provvedimento impugnato; 5) il contrasto dell’ordinanza con le norme specifiche in materia di passo carrabile (art. 3 del Codice della Strada punto 37; art. 22 del Codice della Strada; art. 46 del Regolamento di esecuzione del Codice, D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495) sotto il profilo della carenza di interesse pubblico sotteso alla limitazione della propria proprietà (quanto all’accesso), rilevante anche in punto di carenza motivazionale; 6) la natura pubblica della “II Trav. IA”; 7) infine, l’incompetenza del Comandante Polizia Locale all’adozione dell’atto, dal momento che l’autorizzazione al passo carraio – del 2013 - era stata rilasciata dal Responsabile Servizi Tecnico Gestione del territorio, competente anche secondo il Regolamento comunale.
3.- Il 14 ottobre 2021 si costituiva in giudizio il controinteressato DI ER (residente sulla “II Trav. IA”) successivamente depositando memoria e documenti (22 ottobre 2021) e resistendo al ricorso, di cui eccepiva, sotto vari profili, anche l’inammissibilità.
3.1. - Il 22 ottobre 2021 il ricorrente depositava memoria. Con ordinanza n. 1860 del 2 novembre 2021 era respinta l’istanza di tutela cautelare. Il 7 febbraio 2025 il ricorrente depositava memoria ed il 19 febbraio 2025 il controinteressato depositava replica.
4.- All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 12 marzo 2025, tenutasi mediante collegamento da remoto via TEAMS, il ricorso, previa discussione, era trattenuto in decisione.
5. – Oggetto dell’odierno contendere è l’ordinanza, in epigrafe meglio specificata, con cui il Servizio di Polizia locale del Comune di Somma Vesuviana ha ordinato al ricorrente di riconsegnare le chiavi “avute in uso temporaneo” dal febbraio 2018, del cancello posto all’ingresso del costituendo parcheggio ubicato in via IA, non ancora aperto al pubblico. Alla base dell’ordine, la natura privata della strada denominata “II Traversa IA” che ha “esclusivamente la funzione di consentire l’accesso dalla strada comunale denominata “I Traversa IA” ai proprietari di immobili insistenti su tale segmento (tra cui il controinteressato DI ER) e che costituisce l’unica via di collegamento con il fondo comunale; natura privata riconosciuta, durante il periodo di detenzione delle chiavi (2018-2021) dalla decisione di questo Tribunale n. 5139/2021 (in atti) e che impedirebbe al Comune di ivi autorizzare il passaggio. Così testualmente nel provvedimento impugnato: “Vista la sentenza del T.A.R. Campania n. 5139/2021 la quale stabilisce che la II Traversa IA non è destinata a pubblico transito e che ha esclusivamente la funzione di consentire l’accesso dalla strada comunale I Trav. IA ai ricorrenti proprietari; Considerato che il sig. EN AS […] non risulta essere proprietario di un fondo su cui sorge la strada privata II Trav. Casaria, riconosciuta come tale da sentenza sopracitata e che lo stesso ha residenza in via IA al civico 44, con ingresso ivi ubicato; Tenuto conto che il Comune di Somma Vesuviana non può autorizzare il passaggio su proprietà privata quindi sulla II Trav. IA, il cui accesso è riconosciuto ai soli residenti proprietari del fondo, così come stabilito dalla sentenza del T.A.R. Campania n. 5139 del 2021”.
6. – In questi termini riepilogato l’oggetto del contendere, occorre anzitutto chiarire che, a quanto consta in atti, oggetto della decisione di questo Tribunale n. 4975 del 22 ottobre 2015, con cui è stato annullato l’atto di autotutela incidente sull’autorizzazione del 10 dicembre 2013, prot. n. 21095, è stata l’ “apertura di un passo carrabile che immette dal box” (annesso all’immobile del ricorrente) alla latistante area pubblica adibita a parcheggio comunale e non anche il “passo carrabile” (cancello) che collega, invece, la medesima area di parcheggio con la II Traversa IA, oggetto dell’ordine di riconsegna delle chiavi. E tanto emerge proprio dalla lettura della decisione n. 4975 del 22 ottobre 2015 e dal raffronto di quanto ivi rappresentato con le planimetrie in atti, compresa quella prodotta dal ricorrente (vd. dep. 22 ottobre 2021), dalla quale, sebbene la II Trav. IA sia indicata con il diverso nome di “Via Angrisani”, si evince come l’area destinata a parcheggio comunale sia, in effetti, frapposta tra il fondo del ricorrente e la II Trav. IA, quest’ultima, in origine e prima dell’avvenuto accertamento in sede giudiziale della sua natura privata, destinata a costituire (unico) accesso all l’area pubblica (cfr., anche prospetto parcheggio, all. 7 al ricorso).
7. – Tanto sin qui chiarito e dato per presupposto, può prescindersi dalle eccezioni di inammissibilità formulate dal controinteressato nelle proprie difese, stante la manifesta infondatezza del ricorso. In proposito si osserva quanto segue.
7.1. - Dovendosi trattare, per evidenti questioni di priorità logica, l’eccezione di incompetenza di cui all’ultimo punto del ricorso, ritiene il Collegio che la stessa sia infondata: non vertendosi, infatti, nell’ipotesi, ritenuta dal ricorrente, di annullamento in autotutela dell’autorizzazione al passo carraio rilasciata nel 2013 (in tesi, il nulla osta del 10 dicembre 2013, prot. n. 21095) dal Responsabile del Servizio Tecnico Gestione del territorio “competente anche secondo il Regolamento comunale”, non v’è stata alcune violazione del principio del contrarius actus (in base al quale l’autorità competente ad annullare il provvedimento è la stessa che lo ha adottato anche quando il vizio riscontrato sia quello dell’incompetenza). Ed anzi, accertata la natura privata della II Trav. IA nel 2021, ben poteva la Polizia Locale adottare l’ordine di riconsegna chiavi, in attuazione dei propri poteri in materia di polizia stradale e venuto meno il presupposto per il rilascio (la ritenuta natura pubblica della strada, poi smentita in sede giurisdizionale e sulla base della quale era stato elaborato il progetto di parcheggio comunale). La censura relativa alla dedotta incompetenza va pertanto rigettata.
7.2. – Quanto al merito del ricorso, va respinto anzitutto il primo motivo con cui il ricorrente sostiene l’illegittimità dell’ordine in quanto adottato senza previo annullamento dell’atto autorizzativo del 10 dicembre 2013, prot. n. 21095: in forza di quanto dianzi chiarito (vd. supra par. 6), il nulla osta del 2013 non ha riguardato il collegamento tra il parcheggio comunale e la II Traversa IA, ma il (diverso) passo carrabile tra il medesimo parcheggio ed il fondo del ricorrente, collocato sul lato opposto. Trattandosi di provvedimenti aventi oggetto diverso, legittimamente il Comune non è intervenuto in autotutela sul titolo autorizzativo del 2013, la cui efficacia non può dirsi incisa dall’ordine in questa sede contestato. A conferma di quanto detto, la nota del Comune del 4 ottobre 2021 (dep. controinteressato del 22 ottobre 2021), dalla quale si evince che: “nessuna autorizzazione a passo carrabile” (relativamente al passaggio area comunale/II Trav. IA) è stata rilasciata al ricorrente. Il primo motivo va quindi respinto.
7.3. – Da rigettare anche i profili (secondo e terzo) relativi all’omessa attivazione del contraddittorio procedimentale ex art. 7 l. 241/1990: ribadito, in proposito, che l’ordine di riconsegna delle chiavi non ha inciso sull’autorizzazione rilasciata nel 2013, (riguardante diverso “passo carrabile”) il Collegio non può che rilevare l’operabilità, nel caso di specie della sanatoria di cui all’art. 21 octies l. 241/1990 in materia di attività vincolata: venuti meno i presupposti per concedere al ricorrente l’accesso dalla II Traversa IA al fondo del Comune (il parcheggio) non potendo quest’ultimo concedere, di fatto, una servitù di passaggio su proprietà altrui, è evidente che nessun apporto procedimentale da parte del ricorrente avrebbe potuto modificate l’ordine adottato, essendo l’Ente Comunale vincolato al ritiro delle chiavi a suo tempo concesse in disponibilità si presume sull’erroneo convincimento, poi smentito in sede giurisdizionale, della proprietà pubblica del vicolo.
7.4. – Quanto ai restanti profili: va respinta la censura (la quarta), relativa alla carenza motivazionale dell’ordine, chiaramente basato sull’impossibilità, per il Comune, di concedere una servitù di passaggio su strada privata (non è un caso, in proposito, che il ricorrente abbia tentato di rivendicare tale diritto di servitù convenendo, innanzi al giudice ordinario, i proprietari delle abitazioni insistenti sul vicolo e non anche il Comune, cfr., dep. controinteressato del 19 febbraio 2025); - per le medesime motivazioni, non può essere inoltre condivisa la dedotta contrarietà del provvedimento alla normativa comunale relativa ai passi carrabili (quinta censura), vertendosi in fattispecie affatto assimilabile; – va ritenuta infine l’inammissibilità delle contestazioni relative alla natura pubblica della II Trav. IA (la cui natura privata è stata accertata da questo Tribunale con sentenza n. 5139 del 2021, in atti, a quanto consta passata in giudicato).
7.5. – Conclusivamente ed alla luce delle considerazioni sin qui esposte, il ricorso va respinto.
7.6. – L’estrema peculiarità della fattispecie giustifica l’integrale compensazione, tra tutte le parti in causa, delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Maria Grazia D'Alterio, Consigliere
Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valeria Nicoletta Flammini | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO