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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/07/2025, n. 6640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6640 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 5876/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
II SEZIONE CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA, IN PERSONA DELLA DOTT.SSA
MARIA GABRIELLA FRALLICCIARDI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 5876/2022
TRA
, (C.F. , , (C.F. , Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
, (C.F. ), , (C.F. ), Parte_3 C.F._3 Parte_4 C.F._4 Pt_5
(C.F. ), , (C.F. , , (C.F.
[...] C.F._5 Parte_6 C.F._6 Parte_7
), (C.F. , (C.F. C.F._7 Parte_8 C.F._8 CP_1
, , (C.F. , (C.F. C.F._9 Parte_9 C.F._10 Parte_10
), (per rappresentazione del ), tutti, quali C.F._11 Parte_11 Controparte_2
eredi di , rappresentati e difesi dall'avv. Luigi Aldo Cucinella, giusta procura in Persona_1
atti
ATTORI
E
(C.F e n. iscrizione presso il Registro delle Imprese di Controparte_3
Contr ZZ , Gruppo IVA - partita IVA ), in persona del legale P.IVA_1 P.IVA_2
rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Domenico Sinesio
CONVENUTA
Oggetto: responsabilità contrattuale.
Conclusioni: come da atti di causa e note di trattazione per l'udienza del 1 aprile 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 4.3.2022, , , , , Pt_1 Pt_2 Pt_3 Parte_4 Pt_5
Pt_
, , , Maria, , e (quest'ultimo per rappresentazione del Pt_7 Pt_8 Pt_9 Pt_10 Pt_11 ), premesso di essere eredi di , deceduto il 16 novembre 2011, Controparte_2 Persona_1
hanno convenuto, innanzi a questo Tribunale, la esponendo Controparte_3
che: il de cuius è stato titolare del conto corrente bancario n. 6545.62, acceso presso il
[...]
, Agenzia 17 - Napoli (Via Epomeo); - il conto corrente fu sequestrato in data Controparte_3
27/04/2009 e dissequestrato in data 12/04/2019; che il FUG (dove era confluito il saldo dello stesso conto) ha dissequestrato, inviando, presso la convenuta, la relativa documentazione CP_3
Contr e disponendo il pagamento del credito a saldo del c/c, agli eredi;
- a ha provveduto ad CP_2
eseguire i bonifici del residuo di cui al citato conto corrente n. 6545.62 agli Eredi , Persona_1
chiudendo poi il medesimo conto corrente;
dall'esame dei relativi estratti conto, sarebbe emerso un addebito pari ad € 11.121,95; più in particolare, tale addebito sarebbe stato effettuato in data
24/02/2020, sul c/c n. 6545.62, con dicitura “Addebito diretto Telepass arretrati 04 11 2015”;
l'addebito sarebbe stato contestato tempestivamente da parte degli eredi , all'uopo CP_2
deducendo che il rapporto contrattuale tra il e la sarebbe stato risolto in CP_2 CP_5
data 13/01/2012 e, cioè, tre anni prima rispetto al periodo a cui si riferiscono gli addebiti contestati, così come attestato dalla comunicazione TELEPASS del 19/01/2012; a fronte di tale Contr contestazione, la in data 06.05.2020, avrebbe risposto mediante una nota del seguente tenore: “si tratta di addebiti in capo al IG , che vanno riconosciuti alla società di Persona_1
Gestione del Servizio Telepass, noi non entriamo nel merito ed eseguiamo quanto disposto dalle
Nostre Funzioni Superiori”.
Tanto esposto, ritenendo che la condotta della – la quale Controparte_3
aveva consentito l'addebito diretto in favore di Telepass in difetto di autorizzazione del correntista
– integrasse un inadempimento contrattuale, gli attori hanno chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: «- Accertare e dichiarare, per i motivi di cui in premessa, l'inadempimento contrattuale del - Accertare e dichiarare che Controparte_3 [...]
per i motivi di cui in premessa, ha illegittimamente addebitato la somma di Controparte_3
€ 11.121,95 ex art. 1218 c.c. o, in subordine, ex art. 2043 c.c. e ss.; per l'effetto, sulla scorta dei fatti di cui in premessa del presente atto, condannare Controparte_3
i.p.l.r.p.t., al pagamento di € 11.121,95; - Il tutto oltre interessi ex art. 1284, co. 4, c.c.».
Resisteva la convenuta la quale chiedeva il rigetto della domanda perchè non provata, non avendo la controparte depositato alcun documento a sostegno delle proprie asserzioni.
Eccepiva, poi, la decadenza ai sensi dell'art. 1832 c.c. per non aver i contestato le risultanze CP_2
degli estratti conto nei termini legali e convenzionali. In ogni caso, rilevando che gli attori avevano agito in giudizio per ottenere la ripetizione delle somme che erano indebitamente corrisposte in favore dalla società Telepass, eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva rispetto alla domanda proposta.
Espletato il tentativo obbligatorio di mediazione, la causa veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta.
All'esito, precisate le conclusioni all'udienza del 1 aprile 2024, svolta nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., il giudice riservava la decisione concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c. con decorrenza dal successivo 4 aprile.
Si osservi in diritto.
La domanda è fondata e merita accoglimento per le ragioni che seguono.
1. In primo luogo, va disattesa l'eccezione di decadenza ai sensi dell'art. 1832 c.c.
Al riguardo, in disparte ogni altra valutazione, appare assorbente la considerazione per cui l'addebito oggetto di contestazione, eseguito in data 24 febbraio 2020, è stato reso conoscibile al correntista (rectius, agli eredi di questi) con l'estratto conto del primo trimestre 2020, ossia con l'estratto conto aggiornato al 31 marzo 2020.
Ne consegue che, indipendentemente dall'effettivo invio del documento contabile agli odierni attori (circostanza, questa, fermamente negata dalla parte), la contestazione formale dell'annotazione, effettuata per la prima volta a mezzo mail in data 6 maggio 2020 – certamente ricevuta dalla banca destinataria che, infatti, vi ha dato riscontro in pari data (cfr. doc. 7 in produzione attorea) – è avvenuta nel termine decadenziale di sessanta giorni, espressamente previsto dall'art. 11 delle condizioni generali di contratto (cfr. doc. 2 in produzione attorea).
1.1. Ciò posto, va poi osservato che, a norma dell'art. 1856 c.c., la banca risponde secondo le regole del mandato per l'esecuzione d'incarichi ricevuti dal correntista o da altro cliente. Secondo la giurisprudenza, la banca è soggetta, in particolare, all'obbligo di dare comunicazione al correntista della esecuzione o meno del mandato.
Dunque, in tema di operazioni bancarie in conto corrente, a fronte dell'eccepito inadempimento della banca da parte del correntista, dovuto, secondo la prospettazione attorea, al compimento di un'operazione non autorizzata, in virtù del generale obbligo di esecuzione del contratto secondo buona fede, grava sulla banca mandataria l'onere di provare di aver agito con la dovuta diligenza e, per quello che qui rileva, in ottemperanza all'incarico ricevuto, dando conto della condotta tenuta. Orbene, nel caso di specie, gli attori hanno lamentato che, sebbene alla data del 13 gennaio 2012 fosse cessato il rapporto contrattuale tra il de cuius e Telepass, e, ancor prima, il 16 novembre
2011, fosse deceduto il titolare del conto, in data 24 febbraio 2020, la Controparte_3
alla quale erano ben noti tali eventi, avrebbe ugualmente consentito l'addebito
[...]
diretto sul conto corrente intestato a del corrispettivo richiesto da Telepass a titolo Persona_1
di “arretrato 4.11.2015”.
Quindi, in forza di tali deduzioni, gli istanti, nella spiegata qualità di eredi del , hanno CP_2
allegato l'inadempimento della convenuta, chiedendo che, previo accertamento della sua responsabilità, quest'ultima fosse condannata il rimborso della somma erogata.
Intanto, occorre chiarire che quella esercitata dagli eredi non è un'azione di ripetizione Pt_12
dell'indebito, bensì una domanda di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale.
E infatti, per un verso, manca nella specie un "pagamento indebito", nella nozione di cui all'art. 2033 c.c., e, per altro concorrente verso, non è possibile configurare l'istituto di credito, mero delegato al pagamento, seppure non autorizzato, disposto dal debitore delegante, quale accipiens degli importi in parola.
Piuttosto, come si evince dall'esame complessivo dell'atto di citazione e delle difese svolte dalle parti, trattasi di azione del danno conseguente a inadempimento contrattuale che trova il proprio titolo, per l'appunto, nel rapporto di conto corrente intercorso tra l'odierna convenuta e il Grasso.
Sicchè, non è dubitabile la sussistenza, in capo alla della Controparte_3
legittimazione passiva rispetto alla domanda proposta.
Ora, a fronte della censura sollevata dagli attori, la banca ha sostenuto che “è fuori discussione Contr che, sino al 2012, sussistesse l'obbligo di di corrispondere, in favore di le Controparte_6
fatture emesse nei confronti del sig. . In tal senso depone chiaramente il documento CP_2
allegato dalla Controparte al n. 8, che dà atto del servizio TELEPASS, per così dire appoggiato sul Contr conto corrente intrattenuto presso al sig. ”. CP_2
La tesi non coglie nel segno.
Invero, è agli atti la missiva con cui, in data 19 gennaio 2012, la società Telepass comunicò all'allora cliente l'intervenuta cessazione del rapporto contrattuale tra le parti, Persona_1
rendendo noto, altresì, la conseguente revoca della modalità di pagamento mediante addebito diretto sul conto corrente.
Tanto lo si evince dall'invito, per il caso in cui “il contratto in questione sia relativo al Pt_13
e la revoca dello stesso sia stata generata dalla chiusura del conto corrente di addebito”, e
[...] tuttavia, il cliente avesse voluto continuare a usufruire del servizio, a “sottoscrivere subito un contratto con una nuova banca (o altro ente intermediario) e inviarcelo entro dieci giorni dalla chiusura del vecchio contratto”.
Ora, che fosse intervenuta la revoca dell'addebito diretto dei corrispettivi a Telepass è circostanza che certamente era nota all'odierna convenuta dal momento che, secondo quanto emerge dalla lettura della menzionata comunicazione datata 19 gennaio 2012, essa sarebbe stata determinata proprio dall'istituto di credito, con ogni probabilità in attuazione del decreto di sequestro preventivo emesso dal Tribunale di Napoli in danno di 16 aprile 2009 e del Persona_1
conseguente blocco del conto corrente, così come, del resto, mai negato dalla convenuta nel corso del giudizio.
Ne deriva, che alla data del 24 febbraio 2020, la banca certamente non disponeva dell'autorizzazione a consentire sul conto corrente intestato al l'addebito diretto in favore CP_2
Telepass.
E ciò, nemmeno ove si volesse accedere alla tesi della convenuta secondo cui “sino al 2012, Contr sussistesse l'obbligo di di corrispondere, in favore di le fatture emesse nei Controparte_6
confronti del sig. ”, posto che, come si evince dalla causale dell'annotazione nell'estratto CP_2
conto, l'importo di € 11.121,95 sarebbe stato addebitato a titolo di arretrato relativo al 4.11.2015, ossia a un'epoca successiva di oltre tre anni a quella della chiusura del rapporto con Telepass.
Ferma allora la sussistenza della descritta violazione colposa, rilevante ai sensi dell'art. 1218 c.c., quanto alla concreta sussistenza del danno, esso può essere quantificato nella misura di €
11.121,95, pari alla somma illegittimamente sottratta con il pagamento a Telepass non autorizzato.
Su detta somma vanno riconosciuti gli interessi al tasso legale ex art. 1284 co. 4 c.c. (Cass. n.
61/2023) dalla domanda al soddisfo.
2. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo secondo le nuove tariffe di cui al Decreto Ministero Giustizia n. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022 da applicarsi a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore (23.10.2022), tenuto conto dell'effettivo valore della causa ed applicato il valore medio di liquidazione delle varie fasi effettivamente svoltesi come previsto da detto decreto, aumentato ai sensi dell'art. 4 co. 1 bis del
D.M. cit.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al N.R.G. 5876/2022 così provvede:
A) Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento, in favore degli attori, della somma di € 11.121,95, oltre interessi come in parte motiva, a titolo di risarcimento del danno;
B) Condanna la convenuta al pagamento, in favore degli attori, delle spese di lite che liquida in complessivi € 5.630,85 (di cui € 5.330,85 per compensi ed € 300,00 per spese) oltre rimborso spese forfettarie pari al 15% del compenso totale ex art. 2 co.2 D.M. 55/2014, oltre IVA e
CPA, con attribuzione all'avv. Luigi Aldo Cucinella, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Napoli, il 1 luglio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Gabriella Frallicciardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
II SEZIONE CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA, IN PERSONA DELLA DOTT.SSA
MARIA GABRIELLA FRALLICCIARDI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 5876/2022
TRA
, (C.F. , , (C.F. , Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
, (C.F. ), , (C.F. ), Parte_3 C.F._3 Parte_4 C.F._4 Pt_5
(C.F. ), , (C.F. , , (C.F.
[...] C.F._5 Parte_6 C.F._6 Parte_7
), (C.F. , (C.F. C.F._7 Parte_8 C.F._8 CP_1
, , (C.F. , (C.F. C.F._9 Parte_9 C.F._10 Parte_10
), (per rappresentazione del ), tutti, quali C.F._11 Parte_11 Controparte_2
eredi di , rappresentati e difesi dall'avv. Luigi Aldo Cucinella, giusta procura in Persona_1
atti
ATTORI
E
(C.F e n. iscrizione presso il Registro delle Imprese di Controparte_3
Contr ZZ , Gruppo IVA - partita IVA ), in persona del legale P.IVA_1 P.IVA_2
rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Domenico Sinesio
CONVENUTA
Oggetto: responsabilità contrattuale.
Conclusioni: come da atti di causa e note di trattazione per l'udienza del 1 aprile 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 4.3.2022, , , , , Pt_1 Pt_2 Pt_3 Parte_4 Pt_5
Pt_
, , , Maria, , e (quest'ultimo per rappresentazione del Pt_7 Pt_8 Pt_9 Pt_10 Pt_11 ), premesso di essere eredi di , deceduto il 16 novembre 2011, Controparte_2 Persona_1
hanno convenuto, innanzi a questo Tribunale, la esponendo Controparte_3
che: il de cuius è stato titolare del conto corrente bancario n. 6545.62, acceso presso il
[...]
, Agenzia 17 - Napoli (Via Epomeo); - il conto corrente fu sequestrato in data Controparte_3
27/04/2009 e dissequestrato in data 12/04/2019; che il FUG (dove era confluito il saldo dello stesso conto) ha dissequestrato, inviando, presso la convenuta, la relativa documentazione CP_3
Contr e disponendo il pagamento del credito a saldo del c/c, agli eredi;
- a ha provveduto ad CP_2
eseguire i bonifici del residuo di cui al citato conto corrente n. 6545.62 agli Eredi , Persona_1
chiudendo poi il medesimo conto corrente;
dall'esame dei relativi estratti conto, sarebbe emerso un addebito pari ad € 11.121,95; più in particolare, tale addebito sarebbe stato effettuato in data
24/02/2020, sul c/c n. 6545.62, con dicitura “Addebito diretto Telepass arretrati 04 11 2015”;
l'addebito sarebbe stato contestato tempestivamente da parte degli eredi , all'uopo CP_2
deducendo che il rapporto contrattuale tra il e la sarebbe stato risolto in CP_2 CP_5
data 13/01/2012 e, cioè, tre anni prima rispetto al periodo a cui si riferiscono gli addebiti contestati, così come attestato dalla comunicazione TELEPASS del 19/01/2012; a fronte di tale Contr contestazione, la in data 06.05.2020, avrebbe risposto mediante una nota del seguente tenore: “si tratta di addebiti in capo al IG , che vanno riconosciuti alla società di Persona_1
Gestione del Servizio Telepass, noi non entriamo nel merito ed eseguiamo quanto disposto dalle
Nostre Funzioni Superiori”.
Tanto esposto, ritenendo che la condotta della – la quale Controparte_3
aveva consentito l'addebito diretto in favore di Telepass in difetto di autorizzazione del correntista
– integrasse un inadempimento contrattuale, gli attori hanno chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: «- Accertare e dichiarare, per i motivi di cui in premessa, l'inadempimento contrattuale del - Accertare e dichiarare che Controparte_3 [...]
per i motivi di cui in premessa, ha illegittimamente addebitato la somma di Controparte_3
€ 11.121,95 ex art. 1218 c.c. o, in subordine, ex art. 2043 c.c. e ss.; per l'effetto, sulla scorta dei fatti di cui in premessa del presente atto, condannare Controparte_3
i.p.l.r.p.t., al pagamento di € 11.121,95; - Il tutto oltre interessi ex art. 1284, co. 4, c.c.».
Resisteva la convenuta la quale chiedeva il rigetto della domanda perchè non provata, non avendo la controparte depositato alcun documento a sostegno delle proprie asserzioni.
Eccepiva, poi, la decadenza ai sensi dell'art. 1832 c.c. per non aver i contestato le risultanze CP_2
degli estratti conto nei termini legali e convenzionali. In ogni caso, rilevando che gli attori avevano agito in giudizio per ottenere la ripetizione delle somme che erano indebitamente corrisposte in favore dalla società Telepass, eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva rispetto alla domanda proposta.
Espletato il tentativo obbligatorio di mediazione, la causa veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta.
All'esito, precisate le conclusioni all'udienza del 1 aprile 2024, svolta nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., il giudice riservava la decisione concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c. con decorrenza dal successivo 4 aprile.
Si osservi in diritto.
La domanda è fondata e merita accoglimento per le ragioni che seguono.
1. In primo luogo, va disattesa l'eccezione di decadenza ai sensi dell'art. 1832 c.c.
Al riguardo, in disparte ogni altra valutazione, appare assorbente la considerazione per cui l'addebito oggetto di contestazione, eseguito in data 24 febbraio 2020, è stato reso conoscibile al correntista (rectius, agli eredi di questi) con l'estratto conto del primo trimestre 2020, ossia con l'estratto conto aggiornato al 31 marzo 2020.
Ne consegue che, indipendentemente dall'effettivo invio del documento contabile agli odierni attori (circostanza, questa, fermamente negata dalla parte), la contestazione formale dell'annotazione, effettuata per la prima volta a mezzo mail in data 6 maggio 2020 – certamente ricevuta dalla banca destinataria che, infatti, vi ha dato riscontro in pari data (cfr. doc. 7 in produzione attorea) – è avvenuta nel termine decadenziale di sessanta giorni, espressamente previsto dall'art. 11 delle condizioni generali di contratto (cfr. doc. 2 in produzione attorea).
1.1. Ciò posto, va poi osservato che, a norma dell'art. 1856 c.c., la banca risponde secondo le regole del mandato per l'esecuzione d'incarichi ricevuti dal correntista o da altro cliente. Secondo la giurisprudenza, la banca è soggetta, in particolare, all'obbligo di dare comunicazione al correntista della esecuzione o meno del mandato.
Dunque, in tema di operazioni bancarie in conto corrente, a fronte dell'eccepito inadempimento della banca da parte del correntista, dovuto, secondo la prospettazione attorea, al compimento di un'operazione non autorizzata, in virtù del generale obbligo di esecuzione del contratto secondo buona fede, grava sulla banca mandataria l'onere di provare di aver agito con la dovuta diligenza e, per quello che qui rileva, in ottemperanza all'incarico ricevuto, dando conto della condotta tenuta. Orbene, nel caso di specie, gli attori hanno lamentato che, sebbene alla data del 13 gennaio 2012 fosse cessato il rapporto contrattuale tra il de cuius e Telepass, e, ancor prima, il 16 novembre
2011, fosse deceduto il titolare del conto, in data 24 febbraio 2020, la Controparte_3
alla quale erano ben noti tali eventi, avrebbe ugualmente consentito l'addebito
[...]
diretto sul conto corrente intestato a del corrispettivo richiesto da Telepass a titolo Persona_1
di “arretrato 4.11.2015”.
Quindi, in forza di tali deduzioni, gli istanti, nella spiegata qualità di eredi del , hanno CP_2
allegato l'inadempimento della convenuta, chiedendo che, previo accertamento della sua responsabilità, quest'ultima fosse condannata il rimborso della somma erogata.
Intanto, occorre chiarire che quella esercitata dagli eredi non è un'azione di ripetizione Pt_12
dell'indebito, bensì una domanda di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale.
E infatti, per un verso, manca nella specie un "pagamento indebito", nella nozione di cui all'art. 2033 c.c., e, per altro concorrente verso, non è possibile configurare l'istituto di credito, mero delegato al pagamento, seppure non autorizzato, disposto dal debitore delegante, quale accipiens degli importi in parola.
Piuttosto, come si evince dall'esame complessivo dell'atto di citazione e delle difese svolte dalle parti, trattasi di azione del danno conseguente a inadempimento contrattuale che trova il proprio titolo, per l'appunto, nel rapporto di conto corrente intercorso tra l'odierna convenuta e il Grasso.
Sicchè, non è dubitabile la sussistenza, in capo alla della Controparte_3
legittimazione passiva rispetto alla domanda proposta.
Ora, a fronte della censura sollevata dagli attori, la banca ha sostenuto che “è fuori discussione Contr che, sino al 2012, sussistesse l'obbligo di di corrispondere, in favore di le Controparte_6
fatture emesse nei confronti del sig. . In tal senso depone chiaramente il documento CP_2
allegato dalla Controparte al n. 8, che dà atto del servizio TELEPASS, per così dire appoggiato sul Contr conto corrente intrattenuto presso al sig. ”. CP_2
La tesi non coglie nel segno.
Invero, è agli atti la missiva con cui, in data 19 gennaio 2012, la società Telepass comunicò all'allora cliente l'intervenuta cessazione del rapporto contrattuale tra le parti, Persona_1
rendendo noto, altresì, la conseguente revoca della modalità di pagamento mediante addebito diretto sul conto corrente.
Tanto lo si evince dall'invito, per il caso in cui “il contratto in questione sia relativo al Pt_13
e la revoca dello stesso sia stata generata dalla chiusura del conto corrente di addebito”, e
[...] tuttavia, il cliente avesse voluto continuare a usufruire del servizio, a “sottoscrivere subito un contratto con una nuova banca (o altro ente intermediario) e inviarcelo entro dieci giorni dalla chiusura del vecchio contratto”.
Ora, che fosse intervenuta la revoca dell'addebito diretto dei corrispettivi a Telepass è circostanza che certamente era nota all'odierna convenuta dal momento che, secondo quanto emerge dalla lettura della menzionata comunicazione datata 19 gennaio 2012, essa sarebbe stata determinata proprio dall'istituto di credito, con ogni probabilità in attuazione del decreto di sequestro preventivo emesso dal Tribunale di Napoli in danno di 16 aprile 2009 e del Persona_1
conseguente blocco del conto corrente, così come, del resto, mai negato dalla convenuta nel corso del giudizio.
Ne deriva, che alla data del 24 febbraio 2020, la banca certamente non disponeva dell'autorizzazione a consentire sul conto corrente intestato al l'addebito diretto in favore CP_2
Telepass.
E ciò, nemmeno ove si volesse accedere alla tesi della convenuta secondo cui “sino al 2012, Contr sussistesse l'obbligo di di corrispondere, in favore di le fatture emesse nei Controparte_6
confronti del sig. ”, posto che, come si evince dalla causale dell'annotazione nell'estratto CP_2
conto, l'importo di € 11.121,95 sarebbe stato addebitato a titolo di arretrato relativo al 4.11.2015, ossia a un'epoca successiva di oltre tre anni a quella della chiusura del rapporto con Telepass.
Ferma allora la sussistenza della descritta violazione colposa, rilevante ai sensi dell'art. 1218 c.c., quanto alla concreta sussistenza del danno, esso può essere quantificato nella misura di €
11.121,95, pari alla somma illegittimamente sottratta con il pagamento a Telepass non autorizzato.
Su detta somma vanno riconosciuti gli interessi al tasso legale ex art. 1284 co. 4 c.c. (Cass. n.
61/2023) dalla domanda al soddisfo.
2. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo secondo le nuove tariffe di cui al Decreto Ministero Giustizia n. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022 da applicarsi a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore (23.10.2022), tenuto conto dell'effettivo valore della causa ed applicato il valore medio di liquidazione delle varie fasi effettivamente svoltesi come previsto da detto decreto, aumentato ai sensi dell'art. 4 co. 1 bis del
D.M. cit.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al N.R.G. 5876/2022 così provvede:
A) Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento, in favore degli attori, della somma di € 11.121,95, oltre interessi come in parte motiva, a titolo di risarcimento del danno;
B) Condanna la convenuta al pagamento, in favore degli attori, delle spese di lite che liquida in complessivi € 5.630,85 (di cui € 5.330,85 per compensi ed € 300,00 per spese) oltre rimborso spese forfettarie pari al 15% del compenso totale ex art. 2 co.2 D.M. 55/2014, oltre IVA e
CPA, con attribuzione all'avv. Luigi Aldo Cucinella, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Napoli, il 1 luglio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Gabriella Frallicciardi