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Sentenza 28 settembre 2025
Sentenza 28 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 28/09/2025, n. 1356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1356 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 98/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
Riunita in persona dei signori Magistrati:
Dott.ssa Maria Mitola Presidente
Dott. Michele Prencipe Consigliere
Dott.ssa Maria Grazia Caserta Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. R.G. 98/2024, promosso da
(C.F. ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del curatore avv. Domenico Ricciardelli, con il patrocinio dell'avv. TARSIA VITTORIO, elettivamente domiciliato in VIA PUTIGNANI 141 BARI presso il difensore avv. TARSIA
VITTORIO
Appellante principale
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MASSARELLI Controparte_1 C.F._1
ROBERTO, elettivamente domiciliato in VIA GIACOMO MATTEOTTI 19 70121 BARI presso il difensore avv. MASSARELLI ROBERTO
Appellato/Appellante incidentale pagina 1 di 12 già (C.F. ), con il patrocinio Controparte_2 Controparte_3 P.IVA_2 dell'avv. PANZA FABRIZIO, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. PANZA
FABRIZIO
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GIANNELLI Controparte_4 P.IVA_3
GIANVITO, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. GIANNELLI GIANVITO
Appellati/Appellati incidentali avverso
la sentenza n. 4073/2023, emessa e pubblicata in data 13/10/2023 dal Tribunale di Bari - IV Sezione
Civile, non notificata
Oggetto: revocatoria fallimentare.
All'esito dell'udienza collegiale del 16 settembre 2025, celebrata in modalità scritta, la causa è stata riservata per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Premessa: la vicenda trae origine dalla dichiarazione del fallimento della IMPRESART
COSTRUZIONI S.R.L. risalente al 7 marzo 2017 (cfr. sentenza del Tribunale di Bari n. 39/2017).
1. L'azione revocatoria e la domanda di garanzia.
Con atto di citazione la Curatela appellante conveniva la innanzi al locale Controparte_3
Tribunale ex art. 67 l.f. per far “1) dichiarare inefficace, ai sensi dell'art. 67 I co. n.2 Legge
Fallimentare, l'atto di cessione di credito del 6 dicembre 2016 con il quale la società fallita aveva ceduto alla il proprio credito nei confronti della per la somma di Controparte_3 Parte_2 euro 153.911,50; 2) in subordine, dichiarare inefficace, ai sensi dell'art.67 I co. n.2 Legge
Fallimentare, il pagamento della somma di euro 153.911,50 effettuato con bonifico del 14 dicembre
2016 dalla BA s.p.a. in favore della Banca Polare di Bari s.c.p.a.; 3) dichiarare, per l'effetto, la tenuta alla restituzione della suddetta somma di euro 153.911,50 in Controparte_3 favore della curatela fallimentare attrice;
4) condannare la convenuta al pagamento delle spese e competenze di giudizio, oltre i.v.a. e c.a.p.” (cfr. testualmente dalle conclusioni dell'atto di citazione).
La somma oggetto di revocatoria era riferita ad un credito vantato dalla società fallita nei confronti della BA Costruzioni s.p.a. per fatture emesse nell'anno 2015. Secondo la prospettazione della pagina 2 di 12 curatela, il pagamento della somma oggetto di revocatoria era il risultato di un'operazione finanziaria complessa che così, sunteggiando la ricostruzione dell'attrice odierna appellante, così si riassume:
1) La società fallita, alla data del 31.03.16, aveva un debito di euro 153.911,50 nei confronti della relativamente al conto anticipi su fatture n. 019 1026611-1 (all.4 Controparte_3 fascicolo di primo grado appellante);
2) In data 24 marzo 2016, la concedeva sul predetto conto corrente Controparte_3 un'apertura di credito su cessioni di credito per euro 154.000,00 con percentuale di anticipazione pari al 100% dell'importo delle fatture presentate, concretamente solo in relazione al credito che la vantava nei confronti della BA s.p.a., valido sino al 30.06.16 (all. Parte_1
5 fascicolo primo grado appellante);
3) la poi fallità e la BA, con atto di transazione del 6 dicembre 2016 (all. 6 fascicolo Parte_1 primo grado), convenivano la cessione di parte del credito vantato nei confronti della BA dalla per la precisione di euro 153.911,50, in favore della La Parte_1 Controparte_3
BA, quindi, avrebbe dovuto versare la somma oggetto di cessione in favore della
[...] sul conto anticipi su fatture n.019 1026611-1, cosa che faceva effettuando il Controparte_3 pagamento con bonifico del 14 dicembre 2016 (all. 7 fascicolo primo grado appellante);
4) La BA, quindi, avrebbe dovuto versare la somma oggetto di cessione in favore della
[...] sul conto anticipi su fatture n.019 1026611-1, cosa che faceva effettuando il Controparte_3 pagamento con bonifico del 14 dicembre 2016 (all.7 fascicolo primo grado).
In ragione di tanto, poiché l'atto di cessione di credito era stato effettuato nell'anno antecedente la dichiarazione di fallimento, secondo la prospettazione attorea, andava revocato ai sensi dell'art. 67 l.f.
Con comparsa di costituzione del 2/7/2019 si costituiva in giudizio la Controparte_3 chiedendo il rigetto della domanda spiegata dal con vittoria di spese1 e precisando che: 1) la Parte_1 1 Cfr. conclusioni: “in via principale, rigettare tutte le domande dell'attore per tutti i motivi indicati nei paragrafi che precedono, con vittoria di spese e competenze;
in via subordinata revocare il pagamento effettuato da BA in data 16 dicembre 2016 soltanto nella misura eccedente l'apertura di credito a quel tempo concessa, e pertanto per un ammontare massimo di Euro 53.911,50; in via ulteriormente subordinata e per l'ipotesi di accoglimento, totale o parziale, delle domande nei confronti della per azioni, previa integrazione del contraddittorio, Controparte_5 condannare il sig. ad indennizzare e/o tener indenne, e manlevare di qualsivoglia onere ed obbligo di Controparte_1 pagina 3 di 12 scrittura privata tra ed Impresart Costruzioni srl non poteva qualificarsi come atto di cessione Parte_2 di credito in favore della banca;
2) non vi sarebbe stato alcun debito dell' verso banca, in Parte_1 quanto il versamento della suddetta somma, da parte della BA, sarebbe stata effettuata direttamente in favore dell' e non della banca;
3) si trattava di pagamenti irrevocabili in quanto aventi Parte_1 natura ripristinatoria e non solutoria;
4) mancava la scentia decotionis in capo alla banca. Chiedeva, in ogni caso, di essere autorizzata alla chiamata in causa del sig. , che aveva a suo tempo Controparte_1 rilasciato fideiussione in favore dell' per i debiti che quest'ultima aveva contratto nei Parte_1 confronti del menzionato istituto di credito.
Si costituiva il fideiussore, , che chiedeva a sua volta il rigetto della domanda con Controparte_1 vittoria di spese.
In corso di causa, in relazione alla domanda di garanzia già spiegata, interveniva la
[...]
in persona del procuratore speciale e legale rappresentante pro tempore, in Controparte_4 sostituzione della per tutte le ragioni di credito già vantate dalla stessa anche Controparte_3 verso . Controparte_1
Il Tribunale, respinta la domanda principale, dichiarava non luogo a provvedere sulla domanda di garanzia e condannava la curatela attrice al pagamento delle spese in favore della con CP_3 compensazione di quelle relative al rapporto processuale tra la e Controparte_4
. Controparte_1
2. L'appello principale e incidentale.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello con un solo motivo la Parte_3 chiedendo di:
“…1) dichiarare inefficace, ai sensi dell'art. 67 I co. n.2 Legge Fallimentare, l'atto di cessione di credito del 6 dicembre 2016 con il quale la società fallita aveva ceduto alla il Controparte_3 proprio credito nei confronti della per la somma di euro 153.911,50; 2) in subordine, Parte_2 dichiarare inefficace, ai sensi dell'art.67 I co. n.2 Legge Fallimentare, il pagamento della somma di euro 153.911,50 effettuato con bonifico del 14 dicembre 2016 disposto dalla BA s.p.a. in favore della Banca Polare di Bari s.c.p.a.; 3) in ulteriore subordine, dichiarare inefficace, ai sensi dell'art.67
pagamento venisse in ipotesi statuito in danno della per azioni, anche per accessori e Controparte_5 spese legali, successive e connesse alla pronuncia. In ogni caso con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio.” pagina 4 di 12 II co. Legge Fallimentare, il pagamento della somma di euro 153.911,50 effettuato il 14 dicembre 2016 ovvero nel dicembre 2016 dalla COSTRUZIONI S.R.L. in favore della Banca Polare di Parte_1
Bari s.c.p.a.; 4) dichiarare, per l'effetto, la tenuta alla restituzione Controparte_3 della suddetta somma di euro 153.911,50 in favore della curatela fallimentare attrice;
Con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge, del doppio grado di giudizio. …” (cfr. testualmente dalle conclusioni dell'atto di appello).
L'oggetto della censura riguarda il capo della sentenza relativo alla scientia decoctionis, ritenuta insussistente in prime cure. L'appellante sostiene non essere vero che la Impresart poi fallita versasse in uno stato di normale operatività essendo piuttosto vero che “…dal 31 dicembre 2014 la si sia CP_3 avveduta della difficoltà finanziaria della ed abbia quindi tentato di “rientrare” Parte_1 bloccando la operatività del conto corrente in uscita e mantenendolo “in vita” esclusivamente per le operazioni di versamento a carattere solutorio, certamente perpetratesi dal 31 dicembre 2014 sino al dicembre 2016, cioè per ben due anni ed a ridosso di tre mesi dalla declaratoria di fallimento.” (cfr. atto di appello). In particolare, evidenzia che “l'andamento del prefato conto corrente anticipi lungi dal dimostrare la vitalità dell'impresa, ne dimostra la totale insolvenza, in quanto non vi è un solo giroconto verso il conto ordinario inerente le somme che avrebbero dovuto essere oggetto di anticipazione o sconto, ma unicamente versamenti assorbiti dalla banca creditrice. La impresa era evidentemente al collasso così da indurre la banca a richiedere perfino garanzie personali al terzo
per circa due milioni di euro. Indizi precisi e concordanti questi, che dimostrano la Controparte_1 piena e risalente consapevolezza della banca circa la stato di decozione, in cui versava la società.”
(cfr. testualmente atto di appello cit.).
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituito che spiegando appello Controparte_1 incidentale ha chiesto di “1) QUANTO ALL'APPELLO PROMOSSO
[...]
Rigettare l'avverso atto di appello in quanto Controparte_6 inammissibile ed infondato;
2) QUANTO ALL'APPELLO INCIDENTALE In riforma parziale della sentenza n. 4073/2023, emessa dal Giudice della IV Sez. Civile del Tribunale di Bari Dott. Michele De
Palma il 13/10/2023 e pubblicata in pari data, all'esito del giudizio Nrg. 4762/2019, ➢
2.a) dichiarare la chiamata in causa del , formulata dalla (oggi Controparte_1 Controparte_3 [...]
Contr
, nonché da (quale mandataria della cessionaria CP_7 Controparte_4
pagina 5 di 12 improcedibile, inammissibile e comunque infondata;
➢
2.b) dichiarare inammissibile CP_9
ed infondata la domanda revocatoria formulata dal nei confronti di Parte_1 [...]
(oggi ) con il conseguente rigetto di ogni istanza di Controparte_3 Controparte_7 quest'ultima nonché di (quale mandataria della cessionaria Controparte_4 [...]
- in sede di chiamata di terzo - nei confronti del sig. ; ➢
2.c) CP_10 Controparte_1
dichiararsi in ogni caso l'inammissibilità ed infondatezza della chiamata in causa del sig. CP_1
in conseguenza della nullità parziale, per violazione della legge antitrust (Cassazione Civile,
[...]
Sez. Un. sent. n. 41994/2021) della clausola sub art. 2 della fideiussione del 12/12/2014 (cfr. doc. n. 4 del fascicolo di parte della , su cui (oggi Controparte_3 Controparte_3 [...]
, nonché (quale mandataria della cessionaria CP_7 Controparte_4 [...]
fondano la chiamata di terzo;
➢
2.d) dichiararsi la liberazione del fideiussore ex art. CP_10
1957 c.c. e comunque l'inopponibilità al fideiussore del dedotto credito della banca (nonché di
[...]
quale mandataria della cessionaria – anche come Controparte_4 Controparte_10 conseguenza dell'exceptio doli - e per l'effetto dichiararsi l'inammissibilità nei confronti del sig.
della pretesa della (oggi , nonché Controparte_1 Controparte_3 Controparte_7 di (quale mandataria della cessionaria;
➢ Controparte_4 Controparte_10
2.e) dichiararsi l'inammissibilità dell'intervento ex art. 111 c.p.c. di Controparte_4
(quale mandataria della per difetto di prova della sua legittimazione ad agire con Controparte_10 riferimento alla pretesa escussione della fideiussione de quo nei confronti del sig. . 3) Controparte_1
IN OGNI CASO Condannare le controparti al pagamento delle spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio” (testualmente dalla comparsa cit.).
Si è costituita la chiedendo di “
1. Rigettare l'appello proposto con conferma Controparte_3 della decisione impugnata per insussistenza di qualsivoglia fondamento in fatto e diritto e perchè inammissibile;
2.Accogliere la spiegata domanda di garanzia formulata in primo grado e reiterata in appello con condanna del Sig. al pagamento di quanto eventualmente dovuto dalla Controparte_1
Contr
in caso di inauspicabile accoglimento dell'appello proposto;
3. In via meramente subordinata e nella inauspicabile ipotesi di accoglimento dell'appello proposto revocare il pagamento effettuato da
BA solo nella misura eccedente l'apc concessa alla Impresart e, dunque, per un ammontare pari ad
€ 53.911,50; 4.Con condanna della al pagamento delle spese di lite anche del grado di Pt_1
pagina 6 di 12 appello.”.Anche la si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello e Controparte_4 delle domande spiegate in prime cure con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio.”.
Anche la si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello e delle Controparte_4 domande spiegate in prime cure con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio.
L'udienza conclusiva è stata svolta in modalità cartolare-telematica. All'esito, la causa è stata riservata per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle difese finali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. L'appello principale è infondato, mentre appare fondato il motivo B1) dell'appello incidentale proposto da con conseguente inammissibilità della spiegata domanda di Controparte_1 garanzia spiegata nei suoi confronti.
Circa l'appello principale, con un unico motivo la si duole della decisione impugnata Pt_1 ritenendola erronea perché, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, sarebbe provata la scientia decoctionis della banca appellata in quanto le uniche movimentazioni intervenute tra la esponente e la convenuta, a far tempo dal gennaio 2014, sarebbero le rimesse a carattere solutorio della prima verso la seconda;
il che dimostrerebbe che, a partire da quella, data la banca appellata si sia avveduta delle difficoltà finanziarie della società fallità rispetto alle quali ha tentato di rientrare bloccando la operatività del conto corrente in uscita e mantenendolo in vita esclusivamente per rimesse a carattere solutorio.
L'appellante ha avuto cura di precisare che non è oggetto di impugnazione il requisito oggettivo già incidentalmente accertato dal Giudice di prime cure e, dunque, può ritenersi pacifico che le parti, con la scrittura privata in esito alla quale si operò la rimessa che chiede di revocare, non operarono “…una cessione di credito dalla alla ma con essa la ”
Parte_1 Controparte_3 Parte_4 assunse “…l'impegno di estinguere il proprio debito vero la mediante bonifico sul conto
Parte_1 corrente della di tale ultima società acceso presso la bonifico poi effettuato in Controparte_3 data 13.12.2016, eseguendo così un adempimento di terzo (e non anche una delegazione di pagamento ex art. 1269 c.c. poiché dalla predetta scrittura privata non si evince che la BA spa fosse consapevole della sussistenza di un debito della verso la e quindi
Parte_1 Controparte_3 non si può sostenere che si sia impegnato ad eseguire il pagamento per estinguere anche la debitoria della .” (cfr. sentenza impugnata).
Parte_1
pagina 7 di 12 Ebbene corrisponde al vero che il primo giudice, con motivazione esente da censure, abbia affermato che la società fallita e la sua debitrice, la BA, con atto di transazione, concordarono di estinguere il debito della seconda verso a prima mediante operazione di bonifico sul conto corrente - anticipi fatture della prima acceso presso la e che, comunque, anche “…volendo ritenere che il Controparte_3 pagamento estintivo dell'assunto debito della verso la integri un Parte_1 Controparte_3 mezzo anormale di pagamento ex art. 67 co. 1 n. 2 l.f. ovvero un pagamento di debito liquido ed esigibile ex art. 67 co. 2 l.f., vi sono elementi di prova in atti dai quali si desume che la
[...] al momento di detto pagamento (effettuato, come visto, il 13.12.2016) non fosse a Controparte_3 conoscenza dello stato di decozione della (dichiarata fallita il 4.3.2017), sussistendo Parte_1 circostanze tali da far ritenere che l' si trovasse in una situazione normale di esercizio Parte_1 dell'impresa.” (cfr. testualmente dall'impugnata sentenza).
Ed è su tale punto che si incentra la censura dell'appellante, dissenziente rispetto alla ritenuta inscientia decoctionis della banca appellata.
Il motivo è infondato.
E' condivisibile l'orientamento che l'appellante pone a sostegno del suo gravame secondo cui
"nell'ambito di un'operazione di anticipo su fatture regolata in conto corrente, il concreto mancato riaccredito da parte della banca sul conto corrente ordinario della cliente della somma incassata dal terzo, debitore del proprio cliente, ed il suo utilizzo per estinguere pregresse passività del correntista, costituisce una modalità "anomala" di estinzione dell'obbligazione integrante una causa di revoca a norma della L. fall., art. 67, comma 1, n. 2". (cfr. Cass. 19187/2021) ma è anche vero che in tal caso la rimessa è non è revocabile se appare provato che la banca, come prescrive l'incipit dell'art. 67 cit., non fosse consapevole dello stato decottivo della società, in sostanza se, come nella specie, sia provata persino l'inscientia decoctionis.
L'analisi del Tribunale si è incentrata sui rapporti tra banca e impresa poi fallita ed è stato messo in evidenza che dall'incarto processuale emergeva la consapevolezza della banca appellata, che aveva riconosciuto alla linee di credito di rilevanti importi, della situazione di continuità e di Parte_1 stabilità economico/patrimoniale della società poi fallita. Come già osservato dal Tribunale, infatti, “le anticipazioni su fatture, … avevano una percentuale di anticipazione elevata (come visto, 80% e
100%)”: risulta che la banca convenuta/appellata confermò precedenti aperture di credito e ne concesse di nuove;
inoltre concesse un mutuo chirografario di euro 400.000,00 e circa il conto corrente anticipi pagina 8 di 12 su fatture n. …1026611-1 sebbene esso, al 31.12.2015, recasse un saldo negativo di ben € 400.000,00, vi è che nel corso dell'anno 2016 il saldo negativo fu ridotto con due “giroconti” relativi a fatture anticipate, rispettivamente di € 46.088,50 del 10.2.2016 e di € 200.000,00 del 17.3.2016.
Tali dati si pongono in contrasto con la revocabilità della rimessa invocata dall'appellante e, piuttosto, documentano la inscientia decoctionis con conseguente inapplicabilità di entrambe le disposizioni di cui all'art. 67, co. 1 nr. 2 e co. 3 l.f., invocate dalla curatela appellante.
Ne consegue il rigetto dell'appello principale.
4. L'appello incidentale è fondato.
Giova preliminarmente dichiarare l'infondatezza dell'eccezione [motivo (B2) comparsa di CP_1
, sub pag. 9)] di difetto di legittimazione passiva della banca convenuta in revocatoria e la
[...] correlativa eccezione di inammissibilità della chiamata in causa del terzo appellante incidentale, operata dalla stessa banca in forza di fideiussione omnibus rilasciata in favore della società fallita (fatto su cui il Tribunale omise di pronunziarsi, a suo dire), dal momento che la banca ha agito per la manleva verso il fideiussore in caso di accoglimento della azione revocatoria. Ed infatti, il contraddittore, in tal caso, non era la BA, come affermato dall'appellato/terzo chiamato, ma il terzo chiamato, quale fideiussore della società fallita. La chiamata è stata rivolta a colui che si affermava titolare del diritto controverso da parte di colei (la banca) che pretendeva la manleva in caso di accogliemnto della domanda revocatoria.
In tema, non è superfluo rammentare che la legittimazione ad agire e contraddire deve essere accertata in relazione non alla sua sussistenza effettiva ma alla sua affermazione con l'atto introduttivo del giudizio, nell'ambito d'una preliminare valutazione formale dell'ipotetica accoglibilità della domanda.
Tale accertamento, pertanto, deve rivolgersi alla coincidenza, dal lato attivo, tra il soggetto che propone la domanda ed il soggetto che nella domanda stessa è affermato titolare del diritto e, da quello passivo, tra il soggetto contro il quale la domanda è proposta e quello che nella domanda è affermato soggetto passivo del diritto o comunque violatore di quel diritto. Inoltre, il difetto della relativa allegazione e dimostrazione, in quanto attinente alla regolare costituzione del contraddittorio e, quindi, disciplinata da inderogabile norma di diritto pubblico processuale, è rilevabile anche di ufficio. Invece,
l'accertamento dell'effettiva titolarità del rapporto controverso, così dal lato attivo come da quello passivo, attiene al merito della causa, investendo i concreti requisiti d'accoglibilità della domanda e, quindi, la sua fondatezza (cfr. fra le molte Cass. Sez. 2, 06/03/2008, n. 6132, Rv. 602267 - 01). Nella pagina 9 di 12 specie, essendo stata la domanda rivolta verso colui che si affermava essere soggetto passivo del diritto affermato, non vi è alcun difetto di legittimazione quale quello eccepito dall'appellante incidentale.
L'eccezione è pertanto respinta.
Appare invece fondato il motivo di appello incidentale (prospettato sub capo C1) della parte motiva e sub capo 2a) delle conclusioni), anch'esso impropriamente qualificato come difetto di legittimazione ad agire di Trattasi piuttosto di un motivo con cui è proposta un'eccezione in Controparte_3 senso lato (il difetto di titolarità del diritto controverso in capo alla chiamante per intervenuta cessione dello stesso prima della chiamata in causa) incorporante un fatto non controverso in quanto ammesso dalle società chiamanti ( prima e sua subentrante nel rapporto, poi) CP_3 Controparte_4
e consustanziante il diritto vantato per la manleva. Con esso si prospetta la mancata titolarità del diritto controverso da parte della chiamante.
Ebbene, come detto dall'appellante incidentale, egli venne chiamato in causa dalla già Controparte_3 con atto di citazione di terzo notificato in data 25/7/2019 (cfr. all. 2 del fascicolo di parte di
[...] primo grado dell'avv. Roberto Massarelli). Sennonchè con “atto di intervento in sostituzione ex art. 111 c.p.c.” del 28/10/2019 si è costituita in giudizio quale Controparte_4 mandataria della affermando che nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione Controparte_10 di crediti ex art. 58 TUB, la le aveva ceduto (pro soluto) una serie di crediti, tra Controparte_3 cui quello di cui si controverte unitamente alle “garanzie specifiche ed ai privilegi che assistono e garantiscono i crediti” (cfr. pag. 2 dell'atto di intervento del 28/10/2019 depositato in primo grado). E precisa la società subentrata alla – nella costituzione - che detta cessione aveva Controparte_3
“effetto giuridico dal 1 novembre 2018” (cfr. pag. 2 dell'atto di intervento del 28/10/2019). Dunque se, come riferisce con i suoi atti difensivi, il credito verso la società fallità era stato ceduto da CP_4 nel novembre del 2018, allora la banca anzidetta non poteva chiamare in causa Controparte_3 il fideiussore come ha fatto con citazione del 23/7/2019 perché da tempo non era più titolare del credito per effetto della cessione e non poteva azionare le connesse garanzie. Di conseguenza, la domanda di manleva spiegata nei confronti di da e poi coltivata da Controparte_1 CP_3 CP_4 uale sua cessionaria in seguito ad intervento andava dichiarata inammissibile.
[...]
Da tale ragionamento deriva l'accoglimento del motivo B1) della comparsa di con Controparte_1 conseguente riforma in parte qua dell'impugnata sentenza. Invero, a prescindere dall'assorbimento della pronunzia sulla domanda di garanzia per effetto della reiezione di quella revocatoria, logicamente pagina 10 di 12 antecedente, in ogni caso, il Tribunale avrebbe dovuto valutare la soccombenza virtuale (ai fini della regolazione delle spese processuali) dei due istituti di credito nei confronti di attesa la Controparte_1 mancanza di titolarità del diritto controverso al momento della chiamata e della connessa impossibilità di subentro della che, al momento della costituzione, era già decaduta dal diritto di chiamare in CP_4 causa il . CP_1
Ogni altra questione prospettata con il gravame incidentale resta assorbita.
5. Circa le spese processuali, al rigetto del gravame principale consegue la condanna della Pt_1 appellante al pagamento delle spese del presente grado di merito in favore delle controparti vittoriose,
già e Controparte_11 Controparte_3 Controparte_4 secondo le regole della soccombenza (cfr. quarto scaglione, atteso il valore della causa e facendo applicazione dei parametri minimi, in considerazione della scarsa complessità delle questioni trattate con l'appello principale), con applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/14 e succ. mod. ed esclusione della fase istruttoria perché non svoltasi.
6. Inoltre, in conseguenza dell'accoglimento del gravame incidentale spiegato da , la Controparte_1
già e la Controparte_11 Controparte_3 Controparte_4 vanno condannate in solido a rifondergli le spese di entrambi i gradi di giudizio (con esclusione della fase istruttoria del presente grado), spese che sono liquidate nei valori minimi come da dispositivo che segue.
Infine, ai sensi dell'art. 13, comma 1 bis e quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, inoltre, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Del che è dispositivo.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Bari, sezione Prima Civile, disatteso e assorbito ogni diverso motivo, istanza, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
, in persona del curatore, avverso la sentenza n. Parte_1
4073/2023, emessa e pubblicata in data 13/10/2023 dal Tribunale di Bari - IV Sezione Civile, così provvede:
1) rigetta l'appello principale;
pagina 11 di 12 2) condanna la curatela appellante al pagamento delle spese del grado nei confronti di
[...]
già e Controparte_11 Controparte_3 Controparte_4
spese che liquida in favore di ciascuna parte appellata in euro 4.997,00, per compensi,
[...] oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3) accoglie l'appello incidentale e, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, dichiara inammissibile la domanda proposta verso da Controparte_1 Controparte_11 già e Controparte_3 Controparte_4
4) condanna già e Controparte_11 Controparte_3 [...] in solido tra loro, al pagamento in favore di delle Controparte_4 Controparte_1 spese del doppio grado di giudizio, spese che liquida in euro 7.052,00, per il primo grado, e in euro 4.997,00 per il presente grado, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge;
5) pone a carico della parte appellante principale anche l'onere dell'integrazione del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del 16 settembre 2025
Il Presidente
Il consigliere estensore Maria MITOLA
Maria Grazia CASERTA
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
Riunita in persona dei signori Magistrati:
Dott.ssa Maria Mitola Presidente
Dott. Michele Prencipe Consigliere
Dott.ssa Maria Grazia Caserta Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. R.G. 98/2024, promosso da
(C.F. ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del curatore avv. Domenico Ricciardelli, con il patrocinio dell'avv. TARSIA VITTORIO, elettivamente domiciliato in VIA PUTIGNANI 141 BARI presso il difensore avv. TARSIA
VITTORIO
Appellante principale
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MASSARELLI Controparte_1 C.F._1
ROBERTO, elettivamente domiciliato in VIA GIACOMO MATTEOTTI 19 70121 BARI presso il difensore avv. MASSARELLI ROBERTO
Appellato/Appellante incidentale pagina 1 di 12 già (C.F. ), con il patrocinio Controparte_2 Controparte_3 P.IVA_2 dell'avv. PANZA FABRIZIO, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. PANZA
FABRIZIO
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GIANNELLI Controparte_4 P.IVA_3
GIANVITO, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. GIANNELLI GIANVITO
Appellati/Appellati incidentali avverso
la sentenza n. 4073/2023, emessa e pubblicata in data 13/10/2023 dal Tribunale di Bari - IV Sezione
Civile, non notificata
Oggetto: revocatoria fallimentare.
All'esito dell'udienza collegiale del 16 settembre 2025, celebrata in modalità scritta, la causa è stata riservata per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Premessa: la vicenda trae origine dalla dichiarazione del fallimento della IMPRESART
COSTRUZIONI S.R.L. risalente al 7 marzo 2017 (cfr. sentenza del Tribunale di Bari n. 39/2017).
1. L'azione revocatoria e la domanda di garanzia.
Con atto di citazione la Curatela appellante conveniva la innanzi al locale Controparte_3
Tribunale ex art. 67 l.f. per far “1) dichiarare inefficace, ai sensi dell'art. 67 I co. n.2 Legge
Fallimentare, l'atto di cessione di credito del 6 dicembre 2016 con il quale la società fallita aveva ceduto alla il proprio credito nei confronti della per la somma di Controparte_3 Parte_2 euro 153.911,50; 2) in subordine, dichiarare inefficace, ai sensi dell'art.67 I co. n.2 Legge
Fallimentare, il pagamento della somma di euro 153.911,50 effettuato con bonifico del 14 dicembre
2016 dalla BA s.p.a. in favore della Banca Polare di Bari s.c.p.a.; 3) dichiarare, per l'effetto, la tenuta alla restituzione della suddetta somma di euro 153.911,50 in Controparte_3 favore della curatela fallimentare attrice;
4) condannare la convenuta al pagamento delle spese e competenze di giudizio, oltre i.v.a. e c.a.p.” (cfr. testualmente dalle conclusioni dell'atto di citazione).
La somma oggetto di revocatoria era riferita ad un credito vantato dalla società fallita nei confronti della BA Costruzioni s.p.a. per fatture emesse nell'anno 2015. Secondo la prospettazione della pagina 2 di 12 curatela, il pagamento della somma oggetto di revocatoria era il risultato di un'operazione finanziaria complessa che così, sunteggiando la ricostruzione dell'attrice odierna appellante, così si riassume:
1) La società fallita, alla data del 31.03.16, aveva un debito di euro 153.911,50 nei confronti della relativamente al conto anticipi su fatture n. 019 1026611-1 (all.4 Controparte_3 fascicolo di primo grado appellante);
2) In data 24 marzo 2016, la concedeva sul predetto conto corrente Controparte_3 un'apertura di credito su cessioni di credito per euro 154.000,00 con percentuale di anticipazione pari al 100% dell'importo delle fatture presentate, concretamente solo in relazione al credito che la vantava nei confronti della BA s.p.a., valido sino al 30.06.16 (all. Parte_1
5 fascicolo primo grado appellante);
3) la poi fallità e la BA, con atto di transazione del 6 dicembre 2016 (all. 6 fascicolo Parte_1 primo grado), convenivano la cessione di parte del credito vantato nei confronti della BA dalla per la precisione di euro 153.911,50, in favore della La Parte_1 Controparte_3
BA, quindi, avrebbe dovuto versare la somma oggetto di cessione in favore della
[...] sul conto anticipi su fatture n.019 1026611-1, cosa che faceva effettuando il Controparte_3 pagamento con bonifico del 14 dicembre 2016 (all. 7 fascicolo primo grado appellante);
4) La BA, quindi, avrebbe dovuto versare la somma oggetto di cessione in favore della
[...] sul conto anticipi su fatture n.019 1026611-1, cosa che faceva effettuando il Controparte_3 pagamento con bonifico del 14 dicembre 2016 (all.7 fascicolo primo grado).
In ragione di tanto, poiché l'atto di cessione di credito era stato effettuato nell'anno antecedente la dichiarazione di fallimento, secondo la prospettazione attorea, andava revocato ai sensi dell'art. 67 l.f.
Con comparsa di costituzione del 2/7/2019 si costituiva in giudizio la Controparte_3 chiedendo il rigetto della domanda spiegata dal con vittoria di spese1 e precisando che: 1) la Parte_1 1 Cfr. conclusioni: “in via principale, rigettare tutte le domande dell'attore per tutti i motivi indicati nei paragrafi che precedono, con vittoria di spese e competenze;
in via subordinata revocare il pagamento effettuato da BA in data 16 dicembre 2016 soltanto nella misura eccedente l'apertura di credito a quel tempo concessa, e pertanto per un ammontare massimo di Euro 53.911,50; in via ulteriormente subordinata e per l'ipotesi di accoglimento, totale o parziale, delle domande nei confronti della per azioni, previa integrazione del contraddittorio, Controparte_5 condannare il sig. ad indennizzare e/o tener indenne, e manlevare di qualsivoglia onere ed obbligo di Controparte_1 pagina 3 di 12 scrittura privata tra ed Impresart Costruzioni srl non poteva qualificarsi come atto di cessione Parte_2 di credito in favore della banca;
2) non vi sarebbe stato alcun debito dell' verso banca, in Parte_1 quanto il versamento della suddetta somma, da parte della BA, sarebbe stata effettuata direttamente in favore dell' e non della banca;
3) si trattava di pagamenti irrevocabili in quanto aventi Parte_1 natura ripristinatoria e non solutoria;
4) mancava la scentia decotionis in capo alla banca. Chiedeva, in ogni caso, di essere autorizzata alla chiamata in causa del sig. , che aveva a suo tempo Controparte_1 rilasciato fideiussione in favore dell' per i debiti che quest'ultima aveva contratto nei Parte_1 confronti del menzionato istituto di credito.
Si costituiva il fideiussore, , che chiedeva a sua volta il rigetto della domanda con Controparte_1 vittoria di spese.
In corso di causa, in relazione alla domanda di garanzia già spiegata, interveniva la
[...]
in persona del procuratore speciale e legale rappresentante pro tempore, in Controparte_4 sostituzione della per tutte le ragioni di credito già vantate dalla stessa anche Controparte_3 verso . Controparte_1
Il Tribunale, respinta la domanda principale, dichiarava non luogo a provvedere sulla domanda di garanzia e condannava la curatela attrice al pagamento delle spese in favore della con CP_3 compensazione di quelle relative al rapporto processuale tra la e Controparte_4
. Controparte_1
2. L'appello principale e incidentale.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello con un solo motivo la Parte_3 chiedendo di:
“…1) dichiarare inefficace, ai sensi dell'art. 67 I co. n.2 Legge Fallimentare, l'atto di cessione di credito del 6 dicembre 2016 con il quale la società fallita aveva ceduto alla il Controparte_3 proprio credito nei confronti della per la somma di euro 153.911,50; 2) in subordine, Parte_2 dichiarare inefficace, ai sensi dell'art.67 I co. n.2 Legge Fallimentare, il pagamento della somma di euro 153.911,50 effettuato con bonifico del 14 dicembre 2016 disposto dalla BA s.p.a. in favore della Banca Polare di Bari s.c.p.a.; 3) in ulteriore subordine, dichiarare inefficace, ai sensi dell'art.67
pagamento venisse in ipotesi statuito in danno della per azioni, anche per accessori e Controparte_5 spese legali, successive e connesse alla pronuncia. In ogni caso con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio.” pagina 4 di 12 II co. Legge Fallimentare, il pagamento della somma di euro 153.911,50 effettuato il 14 dicembre 2016 ovvero nel dicembre 2016 dalla COSTRUZIONI S.R.L. in favore della Banca Polare di Parte_1
Bari s.c.p.a.; 4) dichiarare, per l'effetto, la tenuta alla restituzione Controparte_3 della suddetta somma di euro 153.911,50 in favore della curatela fallimentare attrice;
Con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge, del doppio grado di giudizio. …” (cfr. testualmente dalle conclusioni dell'atto di appello).
L'oggetto della censura riguarda il capo della sentenza relativo alla scientia decoctionis, ritenuta insussistente in prime cure. L'appellante sostiene non essere vero che la Impresart poi fallita versasse in uno stato di normale operatività essendo piuttosto vero che “…dal 31 dicembre 2014 la si sia CP_3 avveduta della difficoltà finanziaria della ed abbia quindi tentato di “rientrare” Parte_1 bloccando la operatività del conto corrente in uscita e mantenendolo “in vita” esclusivamente per le operazioni di versamento a carattere solutorio, certamente perpetratesi dal 31 dicembre 2014 sino al dicembre 2016, cioè per ben due anni ed a ridosso di tre mesi dalla declaratoria di fallimento.” (cfr. atto di appello). In particolare, evidenzia che “l'andamento del prefato conto corrente anticipi lungi dal dimostrare la vitalità dell'impresa, ne dimostra la totale insolvenza, in quanto non vi è un solo giroconto verso il conto ordinario inerente le somme che avrebbero dovuto essere oggetto di anticipazione o sconto, ma unicamente versamenti assorbiti dalla banca creditrice. La impresa era evidentemente al collasso così da indurre la banca a richiedere perfino garanzie personali al terzo
per circa due milioni di euro. Indizi precisi e concordanti questi, che dimostrano la Controparte_1 piena e risalente consapevolezza della banca circa la stato di decozione, in cui versava la società.”
(cfr. testualmente atto di appello cit.).
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituito che spiegando appello Controparte_1 incidentale ha chiesto di “1) QUANTO ALL'APPELLO PROMOSSO
[...]
Rigettare l'avverso atto di appello in quanto Controparte_6 inammissibile ed infondato;
2) QUANTO ALL'APPELLO INCIDENTALE In riforma parziale della sentenza n. 4073/2023, emessa dal Giudice della IV Sez. Civile del Tribunale di Bari Dott. Michele De
Palma il 13/10/2023 e pubblicata in pari data, all'esito del giudizio Nrg. 4762/2019, ➢
2.a) dichiarare la chiamata in causa del , formulata dalla (oggi Controparte_1 Controparte_3 [...]
Contr
, nonché da (quale mandataria della cessionaria CP_7 Controparte_4
pagina 5 di 12 improcedibile, inammissibile e comunque infondata;
➢
2.b) dichiarare inammissibile CP_9
ed infondata la domanda revocatoria formulata dal nei confronti di Parte_1 [...]
(oggi ) con il conseguente rigetto di ogni istanza di Controparte_3 Controparte_7 quest'ultima nonché di (quale mandataria della cessionaria Controparte_4 [...]
- in sede di chiamata di terzo - nei confronti del sig. ; ➢
2.c) CP_10 Controparte_1
dichiararsi in ogni caso l'inammissibilità ed infondatezza della chiamata in causa del sig. CP_1
in conseguenza della nullità parziale, per violazione della legge antitrust (Cassazione Civile,
[...]
Sez. Un. sent. n. 41994/2021) della clausola sub art. 2 della fideiussione del 12/12/2014 (cfr. doc. n. 4 del fascicolo di parte della , su cui (oggi Controparte_3 Controparte_3 [...]
, nonché (quale mandataria della cessionaria CP_7 Controparte_4 [...]
fondano la chiamata di terzo;
➢
2.d) dichiararsi la liberazione del fideiussore ex art. CP_10
1957 c.c. e comunque l'inopponibilità al fideiussore del dedotto credito della banca (nonché di
[...]
quale mandataria della cessionaria – anche come Controparte_4 Controparte_10 conseguenza dell'exceptio doli - e per l'effetto dichiararsi l'inammissibilità nei confronti del sig.
della pretesa della (oggi , nonché Controparte_1 Controparte_3 Controparte_7 di (quale mandataria della cessionaria;
➢ Controparte_4 Controparte_10
2.e) dichiararsi l'inammissibilità dell'intervento ex art. 111 c.p.c. di Controparte_4
(quale mandataria della per difetto di prova della sua legittimazione ad agire con Controparte_10 riferimento alla pretesa escussione della fideiussione de quo nei confronti del sig. . 3) Controparte_1
IN OGNI CASO Condannare le controparti al pagamento delle spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio” (testualmente dalla comparsa cit.).
Si è costituita la chiedendo di “
1. Rigettare l'appello proposto con conferma Controparte_3 della decisione impugnata per insussistenza di qualsivoglia fondamento in fatto e diritto e perchè inammissibile;
2.Accogliere la spiegata domanda di garanzia formulata in primo grado e reiterata in appello con condanna del Sig. al pagamento di quanto eventualmente dovuto dalla Controparte_1
Contr
in caso di inauspicabile accoglimento dell'appello proposto;
3. In via meramente subordinata e nella inauspicabile ipotesi di accoglimento dell'appello proposto revocare il pagamento effettuato da
BA solo nella misura eccedente l'apc concessa alla Impresart e, dunque, per un ammontare pari ad
€ 53.911,50; 4.Con condanna della al pagamento delle spese di lite anche del grado di Pt_1
pagina 6 di 12 appello.”.Anche la si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello e Controparte_4 delle domande spiegate in prime cure con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio.”.
Anche la si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello e delle Controparte_4 domande spiegate in prime cure con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio.
L'udienza conclusiva è stata svolta in modalità cartolare-telematica. All'esito, la causa è stata riservata per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle difese finali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. L'appello principale è infondato, mentre appare fondato il motivo B1) dell'appello incidentale proposto da con conseguente inammissibilità della spiegata domanda di Controparte_1 garanzia spiegata nei suoi confronti.
Circa l'appello principale, con un unico motivo la si duole della decisione impugnata Pt_1 ritenendola erronea perché, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, sarebbe provata la scientia decoctionis della banca appellata in quanto le uniche movimentazioni intervenute tra la esponente e la convenuta, a far tempo dal gennaio 2014, sarebbero le rimesse a carattere solutorio della prima verso la seconda;
il che dimostrerebbe che, a partire da quella, data la banca appellata si sia avveduta delle difficoltà finanziarie della società fallità rispetto alle quali ha tentato di rientrare bloccando la operatività del conto corrente in uscita e mantenendolo in vita esclusivamente per rimesse a carattere solutorio.
L'appellante ha avuto cura di precisare che non è oggetto di impugnazione il requisito oggettivo già incidentalmente accertato dal Giudice di prime cure e, dunque, può ritenersi pacifico che le parti, con la scrittura privata in esito alla quale si operò la rimessa che chiede di revocare, non operarono “…una cessione di credito dalla alla ma con essa la ”
Parte_1 Controparte_3 Parte_4 assunse “…l'impegno di estinguere il proprio debito vero la mediante bonifico sul conto
Parte_1 corrente della di tale ultima società acceso presso la bonifico poi effettuato in Controparte_3 data 13.12.2016, eseguendo così un adempimento di terzo (e non anche una delegazione di pagamento ex art. 1269 c.c. poiché dalla predetta scrittura privata non si evince che la BA spa fosse consapevole della sussistenza di un debito della verso la e quindi
Parte_1 Controparte_3 non si può sostenere che si sia impegnato ad eseguire il pagamento per estinguere anche la debitoria della .” (cfr. sentenza impugnata).
Parte_1
pagina 7 di 12 Ebbene corrisponde al vero che il primo giudice, con motivazione esente da censure, abbia affermato che la società fallita e la sua debitrice, la BA, con atto di transazione, concordarono di estinguere il debito della seconda verso a prima mediante operazione di bonifico sul conto corrente - anticipi fatture della prima acceso presso la e che, comunque, anche “…volendo ritenere che il Controparte_3 pagamento estintivo dell'assunto debito della verso la integri un Parte_1 Controparte_3 mezzo anormale di pagamento ex art. 67 co. 1 n. 2 l.f. ovvero un pagamento di debito liquido ed esigibile ex art. 67 co. 2 l.f., vi sono elementi di prova in atti dai quali si desume che la
[...] al momento di detto pagamento (effettuato, come visto, il 13.12.2016) non fosse a Controparte_3 conoscenza dello stato di decozione della (dichiarata fallita il 4.3.2017), sussistendo Parte_1 circostanze tali da far ritenere che l' si trovasse in una situazione normale di esercizio Parte_1 dell'impresa.” (cfr. testualmente dall'impugnata sentenza).
Ed è su tale punto che si incentra la censura dell'appellante, dissenziente rispetto alla ritenuta inscientia decoctionis della banca appellata.
Il motivo è infondato.
E' condivisibile l'orientamento che l'appellante pone a sostegno del suo gravame secondo cui
"nell'ambito di un'operazione di anticipo su fatture regolata in conto corrente, il concreto mancato riaccredito da parte della banca sul conto corrente ordinario della cliente della somma incassata dal terzo, debitore del proprio cliente, ed il suo utilizzo per estinguere pregresse passività del correntista, costituisce una modalità "anomala" di estinzione dell'obbligazione integrante una causa di revoca a norma della L. fall., art. 67, comma 1, n. 2". (cfr. Cass. 19187/2021) ma è anche vero che in tal caso la rimessa è non è revocabile se appare provato che la banca, come prescrive l'incipit dell'art. 67 cit., non fosse consapevole dello stato decottivo della società, in sostanza se, come nella specie, sia provata persino l'inscientia decoctionis.
L'analisi del Tribunale si è incentrata sui rapporti tra banca e impresa poi fallita ed è stato messo in evidenza che dall'incarto processuale emergeva la consapevolezza della banca appellata, che aveva riconosciuto alla linee di credito di rilevanti importi, della situazione di continuità e di Parte_1 stabilità economico/patrimoniale della società poi fallita. Come già osservato dal Tribunale, infatti, “le anticipazioni su fatture, … avevano una percentuale di anticipazione elevata (come visto, 80% e
100%)”: risulta che la banca convenuta/appellata confermò precedenti aperture di credito e ne concesse di nuove;
inoltre concesse un mutuo chirografario di euro 400.000,00 e circa il conto corrente anticipi pagina 8 di 12 su fatture n. …1026611-1 sebbene esso, al 31.12.2015, recasse un saldo negativo di ben € 400.000,00, vi è che nel corso dell'anno 2016 il saldo negativo fu ridotto con due “giroconti” relativi a fatture anticipate, rispettivamente di € 46.088,50 del 10.2.2016 e di € 200.000,00 del 17.3.2016.
Tali dati si pongono in contrasto con la revocabilità della rimessa invocata dall'appellante e, piuttosto, documentano la inscientia decoctionis con conseguente inapplicabilità di entrambe le disposizioni di cui all'art. 67, co. 1 nr. 2 e co. 3 l.f., invocate dalla curatela appellante.
Ne consegue il rigetto dell'appello principale.
4. L'appello incidentale è fondato.
Giova preliminarmente dichiarare l'infondatezza dell'eccezione [motivo (B2) comparsa di CP_1
, sub pag. 9)] di difetto di legittimazione passiva della banca convenuta in revocatoria e la
[...] correlativa eccezione di inammissibilità della chiamata in causa del terzo appellante incidentale, operata dalla stessa banca in forza di fideiussione omnibus rilasciata in favore della società fallita (fatto su cui il Tribunale omise di pronunziarsi, a suo dire), dal momento che la banca ha agito per la manleva verso il fideiussore in caso di accoglimento della azione revocatoria. Ed infatti, il contraddittore, in tal caso, non era la BA, come affermato dall'appellato/terzo chiamato, ma il terzo chiamato, quale fideiussore della società fallita. La chiamata è stata rivolta a colui che si affermava titolare del diritto controverso da parte di colei (la banca) che pretendeva la manleva in caso di accogliemnto della domanda revocatoria.
In tema, non è superfluo rammentare che la legittimazione ad agire e contraddire deve essere accertata in relazione non alla sua sussistenza effettiva ma alla sua affermazione con l'atto introduttivo del giudizio, nell'ambito d'una preliminare valutazione formale dell'ipotetica accoglibilità della domanda.
Tale accertamento, pertanto, deve rivolgersi alla coincidenza, dal lato attivo, tra il soggetto che propone la domanda ed il soggetto che nella domanda stessa è affermato titolare del diritto e, da quello passivo, tra il soggetto contro il quale la domanda è proposta e quello che nella domanda è affermato soggetto passivo del diritto o comunque violatore di quel diritto. Inoltre, il difetto della relativa allegazione e dimostrazione, in quanto attinente alla regolare costituzione del contraddittorio e, quindi, disciplinata da inderogabile norma di diritto pubblico processuale, è rilevabile anche di ufficio. Invece,
l'accertamento dell'effettiva titolarità del rapporto controverso, così dal lato attivo come da quello passivo, attiene al merito della causa, investendo i concreti requisiti d'accoglibilità della domanda e, quindi, la sua fondatezza (cfr. fra le molte Cass. Sez. 2, 06/03/2008, n. 6132, Rv. 602267 - 01). Nella pagina 9 di 12 specie, essendo stata la domanda rivolta verso colui che si affermava essere soggetto passivo del diritto affermato, non vi è alcun difetto di legittimazione quale quello eccepito dall'appellante incidentale.
L'eccezione è pertanto respinta.
Appare invece fondato il motivo di appello incidentale (prospettato sub capo C1) della parte motiva e sub capo 2a) delle conclusioni), anch'esso impropriamente qualificato come difetto di legittimazione ad agire di Trattasi piuttosto di un motivo con cui è proposta un'eccezione in Controparte_3 senso lato (il difetto di titolarità del diritto controverso in capo alla chiamante per intervenuta cessione dello stesso prima della chiamata in causa) incorporante un fatto non controverso in quanto ammesso dalle società chiamanti ( prima e sua subentrante nel rapporto, poi) CP_3 Controparte_4
e consustanziante il diritto vantato per la manleva. Con esso si prospetta la mancata titolarità del diritto controverso da parte della chiamante.
Ebbene, come detto dall'appellante incidentale, egli venne chiamato in causa dalla già Controparte_3 con atto di citazione di terzo notificato in data 25/7/2019 (cfr. all. 2 del fascicolo di parte di
[...] primo grado dell'avv. Roberto Massarelli). Sennonchè con “atto di intervento in sostituzione ex art. 111 c.p.c.” del 28/10/2019 si è costituita in giudizio quale Controparte_4 mandataria della affermando che nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione Controparte_10 di crediti ex art. 58 TUB, la le aveva ceduto (pro soluto) una serie di crediti, tra Controparte_3 cui quello di cui si controverte unitamente alle “garanzie specifiche ed ai privilegi che assistono e garantiscono i crediti” (cfr. pag. 2 dell'atto di intervento del 28/10/2019 depositato in primo grado). E precisa la società subentrata alla – nella costituzione - che detta cessione aveva Controparte_3
“effetto giuridico dal 1 novembre 2018” (cfr. pag. 2 dell'atto di intervento del 28/10/2019). Dunque se, come riferisce con i suoi atti difensivi, il credito verso la società fallità era stato ceduto da CP_4 nel novembre del 2018, allora la banca anzidetta non poteva chiamare in causa Controparte_3 il fideiussore come ha fatto con citazione del 23/7/2019 perché da tempo non era più titolare del credito per effetto della cessione e non poteva azionare le connesse garanzie. Di conseguenza, la domanda di manleva spiegata nei confronti di da e poi coltivata da Controparte_1 CP_3 CP_4 uale sua cessionaria in seguito ad intervento andava dichiarata inammissibile.
[...]
Da tale ragionamento deriva l'accoglimento del motivo B1) della comparsa di con Controparte_1 conseguente riforma in parte qua dell'impugnata sentenza. Invero, a prescindere dall'assorbimento della pronunzia sulla domanda di garanzia per effetto della reiezione di quella revocatoria, logicamente pagina 10 di 12 antecedente, in ogni caso, il Tribunale avrebbe dovuto valutare la soccombenza virtuale (ai fini della regolazione delle spese processuali) dei due istituti di credito nei confronti di attesa la Controparte_1 mancanza di titolarità del diritto controverso al momento della chiamata e della connessa impossibilità di subentro della che, al momento della costituzione, era già decaduta dal diritto di chiamare in CP_4 causa il . CP_1
Ogni altra questione prospettata con il gravame incidentale resta assorbita.
5. Circa le spese processuali, al rigetto del gravame principale consegue la condanna della Pt_1 appellante al pagamento delle spese del presente grado di merito in favore delle controparti vittoriose,
già e Controparte_11 Controparte_3 Controparte_4 secondo le regole della soccombenza (cfr. quarto scaglione, atteso il valore della causa e facendo applicazione dei parametri minimi, in considerazione della scarsa complessità delle questioni trattate con l'appello principale), con applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/14 e succ. mod. ed esclusione della fase istruttoria perché non svoltasi.
6. Inoltre, in conseguenza dell'accoglimento del gravame incidentale spiegato da , la Controparte_1
già e la Controparte_11 Controparte_3 Controparte_4 vanno condannate in solido a rifondergli le spese di entrambi i gradi di giudizio (con esclusione della fase istruttoria del presente grado), spese che sono liquidate nei valori minimi come da dispositivo che segue.
Infine, ai sensi dell'art. 13, comma 1 bis e quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, inoltre, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Del che è dispositivo.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Bari, sezione Prima Civile, disatteso e assorbito ogni diverso motivo, istanza, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
, in persona del curatore, avverso la sentenza n. Parte_1
4073/2023, emessa e pubblicata in data 13/10/2023 dal Tribunale di Bari - IV Sezione Civile, così provvede:
1) rigetta l'appello principale;
pagina 11 di 12 2) condanna la curatela appellante al pagamento delle spese del grado nei confronti di
[...]
già e Controparte_11 Controparte_3 Controparte_4
spese che liquida in favore di ciascuna parte appellata in euro 4.997,00, per compensi,
[...] oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3) accoglie l'appello incidentale e, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, dichiara inammissibile la domanda proposta verso da Controparte_1 Controparte_11 già e Controparte_3 Controparte_4
4) condanna già e Controparte_11 Controparte_3 [...] in solido tra loro, al pagamento in favore di delle Controparte_4 Controparte_1 spese del doppio grado di giudizio, spese che liquida in euro 7.052,00, per il primo grado, e in euro 4.997,00 per il presente grado, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge;
5) pone a carico della parte appellante principale anche l'onere dell'integrazione del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del 16 settembre 2025
Il Presidente
Il consigliere estensore Maria MITOLA
Maria Grazia CASERTA
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