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Sentenza 9 febbraio 2025
Sentenza 9 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 09/02/2025, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Maria G. Di Marco Presidente
2) dott. Michele De Maria Consigliere
3) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 101 R.G.A. 2023, promossa in grado di appello D A rappresentata e difesa dagli Avv.ti Angelo Cacciatore e Marco Zummo presso Parte_1
in Palermo via Sciuti n.112 sono elettivamente domiciliati appellante CONTRO
, , Controparte_1 CP_2 Controparte_3 CP_4 CP_5
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[...] Controparte_6 Controparte_7 CP_8
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[...] CP_9 Controparte_10 CP_11
Controparte_12 Controparte_13 Controparte_14
, e rappresentati e difesi Controparte_15 CP_16 Controparte_17 i ico Palermo via Giacomo Cusmano n.4 sono elettivamente domiciliati appellati all'udienza del 23 gennaio 2025 i procuratori delle parti costituite hanno concluso come da verbale FATTO e DIRITTO 1) Con ricorso depositato in data 19.2.2020 dinanzi al Tribunale G.L. di Palermo,
, , , Controparte_1 CP_2 Controparte_3 CP_4 Controparte_5
Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 [...]
, , CP_9 Controparte_10 CP_11 Controparte_12
Controparte_13 Controparte_14 Controparte_15 CP_16
esponevano di essere transitati ex art. 2112 c.c. alle dipendenze Controparte_17 trata alla nella gestione della omonima CP_18 Controparte_19
Comunità Terapeutica Assistita (C.T.A.), lamentando che, per effetto dell'applicazione del C.C.N.L. UNEBA, anziché del applicato dal precedente CP_20 Controparte_21 datore di lavoro, avevano subìto un peggioramento del trattamento retributivo in godimento. Deducevano di aver diritto al mantenimento dello stesso, in virtù di quanto previsto dall'allegato 2 al C.C.N.L. UNEBA (denominato “Protocollo di regolamentazione per la prima applicazione del presente CCNL nelle istituzioni in cui sono vigenti altri CCNL”), da corrispondersi in quote mensili (quattordicesimi) a titolo di superminimo “ad personam” e, per l'effetto, chiedevano condannarsi la al pagamento delle differenze così CP_18 maturate.
Pag.1 Costituitasi in giudizio, la chiedeva il rigetto del ricorso, variamente CP_18 contestando l'applicazione del Contratto AIOP (sia in quanto la cessione del ramo d'azienda sarebbe avvenuta in base all'art. 47 L. 428/1990, sia perché tale contratto sarebbe stato applicato erroneamente dalla cedente , sia perché in Controparte_19 sede di conciliazione sindacale i lavoratori avre plicazione del contratto UNEBA, rinunciando ad eventuali pregresse differenze retributive maturate in virtù del contratto applicato dalla cedente); ove poi fosse stato ritenuto applicabile il predetto C.C.N.L., in via riconvenzionale chiedeva condannarsi i ricorrenti alla restituzione delle somme percepite a titolo di scatti di anzianità, previsti esclusivamente dal C.C.N.L. UNEBA ed agli stessi riconosciuti in via transattiva in sede sindacale, dietro rinuncia alle maggiori pretese scaturenti dalla pretesa applicazione del C.C.N.L. AIOP. Il Giudice adito, espletata c.t.u. contabile, con sentenza n.168/2023, emessa in data 20.1.2023, accoglieva il ricorso condannando la al pagamento in CP_18 favore di ciascun lavoratore ricorrente delle somme variamente quantificate dal c.t.u. a titolo di superminimo in base al citato Protocollo, calcolato per il periodo agosto 2016 - dicembre 2020, e rigettando, invece, la domanda riconvenzionale della società. Osservava, in particolare, che “sebbene in caso di trasferimento aziendale ai dipendenti ceduti non è garantita l'applicazione del precedente trattamento retributivo eventualmente più favorevole già goduto presso la cedente (cfr. Cass., sez. lav., ordinanza n. 37291 del 29 novembre 2021 e Cass., sez. lav., sentenza n. 19303 del 29 settembre 2015), nella fattispecie la comparazione tra il trattamento economico del CCNL UNEBA ed il CCNL AIOP è imposto proprio dalla contrattazione collettiva applicata dalla cessionaria”. In siffatto contesto disattendeva l'eccezione, sollevata dalla società resistente, di errata applicazione, da parte della del C.C.N.L. AIOP, sia per Controparte_19 omessa produzione del relativo co à dei motivi posti a sostegno di tale asserzione (“in quanto non aderente alla tipologia della struttura cui i dipendenti erano addetti, nonché alla relativa attività”) che non ne consentiva un esame esaustivo. Aggiungeva che la domanda proposta dai ricorrenti non si poneva in rapporto di incompatibilità con l'applicazione del C.C.N.L. UNEBA (anzi presupponendola), con conseguente applicabilità al rapporto di lavoro degli istituti in esso previsti, tra cui gli scatti di anzianità, alla cui restituzione, dunque, i lavoratori non erano tenuti. Avverso tale sentenza ha proposto appello la chiedendone la CP_18 riforma per i seguenti motivi:
- avrebbe errato il Tribunale nel rigettare l'eccezione di illegittimità dell'applicazione, da parte della cedente, del C.C.N.L. AIOP e, dunque, della sua inopponibilità all'appellante: in primo luogo, l'omessa produzione del predetto C.C.N.L. non avrebbe impedito al Giudice di acquisirlo d'ufficio ex art. 421 c.pc., al fine di analizzarne il contenuto, cosa peraltro resa possibile dalla sua introduzione in giudizio mediante l'espletamento della C.T.U.; ove, peraltro, il giudice ne avesse ritenuto non conoscibili le disposizioni, neppure avrebbe potuto ritenere fondata la domanda di controparte, che nelle stesse disposizioni trovava fondamento;
in secondo luogo, l'eccezione medesima, lungi dall'essere “generica”, era invece fondata sulla specifica allegazione (verbalizzata dell'udienza del 22.04.2022) dell'attività in concreto esercitata dalla cedente (avente ad oggetto la gestione di una Comunità Terapeutica Assistenziale, ossia “strutture sanitarie che ospitano persone affette da psicopatologia ma ormai stabilizzate a cui è dedicato un programma di intervento terapeutico socio-riabilitativo, in regime di residenzialità” , e non di una Casa di Cura privata dedicata alla cura di soggetti affetti da patologie acute da stabilizzare), che non consentiva l'applicazione del contratto AIOP ex art. 2070 cc.; in ogni caso l'Allegato 2, posto dal giudice a fondamento della dovuta comparazione del trattamento economico, non era applicabile in concreto, essendo la Controparte_19
Pag.2 sottoposta a procedura concorsuale, con conseguente esclusione dell'applicazione dell'art. 2112 c.c. , ex art. 47 comma V L. n. 428/1990, alla cui disciplina era stata assoggettata la vicenda circolatoria in argomento;
- avrebbe altresì errato il Tribunale nel ritenere che i lavoratori avessero accettato l'applicazione del UNEBA e dei conseguenti vantaggi;
non avrebbe, infatti, il CP_20 primo giudice tenuto in debito conto l'accordo sindacale del 25.07.2016 con cui si era convenuta l'integrale applicazione degli scatti di anzianità a far data CP_22 dalla loro originaria assunzione, con conseguente riconoscimento di un trattamento retributivo in concreto migliorativo rispetto al precedente, a fronte della rinuncia, da parte dei lavoratori, di ogni altra pretesa derivante dal passaggio in giusti CP_18 verbali di conciliazione da essi siglati in data 18/07/2018;
- lamenta, ancora, l'omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità della domanda, impedita dall'avere i lavoratori sottoscritto diversi verbali di conciliazione in sede sindacale con cui avevano rinunciato “a qualunque pretesa, domanda e azione anche non ancora proposta nei confronti di e della scaturente da qualsiasi titolo Parte_1 Controparte_19
e/o ragione direttamente e/o indirettamente connesso all'intercorso rapporto di lavoro con la
[...]
e con la stessa ; CP_19 Parte_1
- reitera, poi, l'eccezione di nullità della C.T.U., già sollevata con le note autorizzate del 5.01.2023 per non avere l'ausiliario trasmesso al CTP della resistente la bozza della propria relazione, necessaria per predisporre le necessarie osservazioni;
ne contesta, in ogni caso, le conclusioni, non avendo il consulente tenuto conto della retribuzione effettivamente erogata ai dipendenti (comprensiva degli scatti di anzianità), ma soltanto quella prevista astrattamente dai contratti;
- aveva, dunque, il Tribunale errato nel rigettare la domanda riconvenzionale: invero, all'applicazione dell'allegato 2 ed al conseguente riconoscimento degli scatti di anzianità secondo i valori previsti dal , ostava la mancanza di una CP_22 analoga previsione nel C.C.N.L. AIOP;
s iva la società aveva accordato il riconoscimento dei predetti scatti, ex novo sin dall'inizio del rapporto;
sicché, ove, in dispregio a tale transazione, dovessero essere riconosciuti emolumenti aggiuntivi in applicazione dell'Allegato 2, i predetti importi avrebbero perso il loro titolo giustificativo.
, , Controparte_1 CP_2 Controparte_3 CP_4 CP_5
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[...] Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 [...]
CP_9 Controparte_10 CP_11 Controparte_12
, e Controparte_13 Controparte_14 Controparte_15 CP_16
Controparte_17
All'odierna udienza, previa discussione, la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
2) I primi tre articolati motivi possono essere esaminati congiuntamente. Occorre premettere che, per come correttamente osservato dal primo Giudice, il diritto al riconoscimento, da parte della del trattamento retributivo oggetto CP_18 di domanda non discenderebbe, secondo la stessa prospettazione attorea, né da un principio generale di ultrattività del C.C.N.L. applicato dalla cedente (che la cessionaria non è tenuta ad applicare, come condivisibilmente affermato dalla giurisprudenza di legittimità: v. Cass. n.37291/2021) né dal disposto di cui all'art. 2112 c.c. il quale, non solo esclude in radice tale effetto ma che, per di più, nel caso concreto era stato pacificamente derogato dall'applicazione dell'art. 47 comma 5 L. n. 428/1990, avendo la cessione del ramo di azienda riguardato un'impresa in stato di decozione (tale norma, infatti, nel testo vigente all'epoca del menzionato trasferimento, prevedeva: “Qualora il trasferimento riguardi imprese nei confronti delle quali vi sia stata dichiarazione di fallimento,
Pag.3 omologazione di concordato preventivo consistente nella cessione dei beni, emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria, nel caso in cui la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata e nel corso della consultazione di cui ai precedenti commi sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento anche parziale dell'occupazione, ai lavoratori il cui rapporto di lavoro continua con l'acquirente non trova applicazione l'articolo 2112 del codice civile, salvo che dall'accordo risultino condizioni di miglior favore. Il predetto accordo può altresì prevedere che il trasferimento non riguardi il personale eccedentario e che quest'ultimo continui a rimanere, in tutto o in parte, alle dipendenze dell'alienante.”) Piuttosto l'effetto in discorso (riconoscimento di un superminimo ad personam, in funzione perequativa del precedente trattamento retributivo) sarebbe conseguito all'applicazione delle disposizioni di cui all'Allegato 2 del C.C.N.L. UNEBA (contratto pacificamente applicato dalla cessionaria) che, intitolato “Protocollo di regolamentazione per la prima applicazione del presente c.c.n.l. nelle istituzioni in cui sono vigenti altri c.c.n.l.” testualmente prevede: “con riferimento all'art. 1 del presente CCNL commi sesto, settimo ed ottavo, in particolare al principio condiviso di attribuire al presente CCNL, per le realtà aderenti all'UNEBA, la funzione di unico strumento per la regolazione dei rapporti di lavoro privati nel settore assistenziale, sociale, socio sanitario ed educativo, le parti convengono che, nel caso di prima introduzione del presente CCNL in sostituzione di altri contratti collettivi, al 2° livello di contrattazione verranno realizzati appositi protocolli. L'applicazione di detti protocolli nelle singole istituzioni avverrà attraverso accordi attuativi con le rispettive federazioni interessate di CP_23
e le rappresentanze aziendali aventi l'obiettivo di garantire, nei confronti del personale in
[...] gli eventuali diritti acquisiti ed il mantenimento delle eventuali condizioni di miglior favore. In carenza di protocollo di 2° livello che definisca le modalità ed i criteri per la trasformazione contrattuale, l'accordo applicativo aziendale si ispirerà ai seguenti criteri.
… Trattamento economico Sulla base dell'inquadramento attribuito, per ciascuna lavoratrice o lavoratore verrà effettuata la comparazione tra il precedente trattamento retributivo omnicomprensivo su base annua derivante dal precedente contratto ed il nuovo trattamento annuo derivante dal presente contratto;
… I trattamenti presi in considerazione sono quelli in atto al momento della stipula dell'accordo di trasformazione contrattuale in sede aziendale…. Nella comparazione si potranno verificare le seguenti ipotesi: a) il trattamento complessivo annuo Uneba è superiore a quello in atto. In questo caso viene data immediata applicazione alle tabelle retributive Uneba in vigore al momento dell'accordo. b) il trattamento complessivo annuo Uneba è inferiore a quello in atto. In questo caso, in aggiunta alle tabelle retributive Uneba in vigore al momento dell'accordo, verrà erogata la differenza in quote mensili (quattordicesimi) a titolo di superminimo ad personam…”. Orbene, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, la disposizione pattizia in argomento non può giustificare quanto preteso dai lavoratori odierni appellati, non regolando affatto la sorte dei rapporti di lavoro interessati alla vicenda circolatoria sottesa alla presente controversia. A tale considerazione induce già il titolo del citato allegato 2 al C.C.N.L. UNEBA (“Protocollo di regolamentazione per la prima applicazione del presente c.c.n.l. nelle istituzioni in cui sono vigenti altri c.c.n.l.”), il quale individua la fattispecie regolata dalla disposizione in commento nell'ipotesi in cui, all'interno dalla stessa “istituzione”, siano stati applicati, in epoca anteriore all'entrata in vigore del medesimo C.C.N.L. UNEBA, contratti collettivi diversi, assolvendo alla funzione di disciplinare in dettaglio il trattamento economico e giuridico dei propri dipendenti nel passaggio dall'applicazione di tale diverso contratto a quello UNEBA, concordemente indicato dalle parti sociali, con effetti ex nunc, come
Pag.4 l'unico strumento negoziale di riferimento nella “regolazione dei rapporti di lavoro privati nel settore assistenziale, sociale, socio sanitario ed educativo”. La piana lettura dell'intera disposizione, inoltre, non consente in alcun modo di intravedere la possibilità di interpretarla come riferibile ed applicabile anche alle ipotesi di passaggio del personale in caso di cessione di azienda. Essa, infatti, precisa che le condizioni economiche e giuridiche rimesse alla contrattazione di secondo livello avrebbero avuto “l'obiettivo di garantire, nei confronti del personale in servizio, gli eventuali diritti acquisiti ed il mantenimento delle eventuali condizioni di miglior favore”, riferendosi, con tutta evidenza, ai lavoratori già alle dipendenze della medesima azienda, non già al personale acquisito in occasione di un trasferimento di azienda, avendo, altrimenti, le parti sociali verosimilmente dovuto utilizzare altra terminologia (ad es.: personale acquisito o ceduto o transitato da altra azienda). Appare, ancora, significativo ed univocamente interpretabile nel senso suddetto il dato testuale che indica quale termine di comparazione da raffrontare con “il nuovo trattamento annuo derivante dal presente contratto” – ai fini dell'individuazione della soluzione concretamente adottabile – nel “precedente trattamento retributivo omnicomprensivo su base annua derivante dal precedente contratto”; si tratta, dunque, di comparare i trattamenti retributivi derivanti dall'applicazione, sempre all'interno della medesima impresa, di due diversi contratti collettivi;
diversamente, la norma avrebbe dovuto più chiaramente indicare, quale primo termine di comparazione, il trattamento retributivo applicato dalla cedente. Decisivo appare, infine, l'inciso secondo cui “I trattamenti presi in considerazione sono quelli in atto al momento della stipula dell'accordo di trasformazione contrattuale in sede aziendale”, non facendo la norma affatto riferimento ad un atto di cessione di azienda, fattispecie, dunque, che rimane ad essa estranea. A tale interpretazione soccorre anche una considerazione di tipo sistematico: appare infatti arduo ammettere che, a fronte di una situazione qual è quella del trasferimento di un azienda in stato di decozione alla quale, in vista dell'obiettivo del mantenimento dei livelli occupazionali, l'ordinamento normativo (art. 47 comma 5 L. 428/1990, peraltro di attuazione del diritto eurounitario) consente di derogare ed affievolire le garanzie previste per i lavoratori dall'art. 2112 c.c., alle stesse sia nondimeno consentito di approdare attraverso uno strumento negoziale di efficacia generale, potendo al più eventuali condizioni di maggior favore essere negoziate a livello aziendale o individuale. Per le superiori considerazioni – e non già per le diverse ragioni sostenute dall'appellante - l'applicazione dell'allegato 2 del C.C.N.L. UNEBA va, dunque, esclusa nella vicenda che occupa, con conseguente riforma della sentenza impugnata e il rigetto della domanda proposta dai lavoratori con il ricorso di primo grado;
ciò determina l'assorbimento degli ulteriori motivi di gravame.
3) Le spese del doppio grado seguono la soccombenza in solido degli appellati e si liquidano come in parte dispositiva in favore dell'appellante. Le spese di c.t.u., liquidate in primo grado, vanno definitivamente poste a carico degli appellati.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in riforma della sentenza n.167/2023 emessa dal Tribunale G.L. di Palermo, rigetta il ricorso di primo grado. Condanna gli appellati in solido al pagamento delle spese processuali del doppio grado in favore dell'appellante che liquida, per il primo grado, in complessivi €6.699,00 e, per il
Pag.5 secondo grado, in complessivi €5.000,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali come per legge se dovute. Pone definitivamente a carico degli appellati in solido le spese di c.t.u. liquidate in primo grado. Palermo 23 gennaio 2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Carmelo Ioppolo Maria G. Di Marco
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