Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 25/06/2025, n. 228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 228 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. 221 /2025 R.G.V.G.
Tribunale Ordinario di Forli'
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA rilevato che i coniugi:
1. nato a [...] in data [...] C.F. CP_1
C.F._1
2. nata a [...] in data [...] Parte_1
C.F._2
Assistiti e difesi entrambi dall'avv. FABBRI CARLOTTA;
matrimonio celebrato in FORLI' il 15/06/2002 hanno proposto ricorso per separazione consensuale;
che il Presidente/Giudice designato ha disposto la trattazione scritta dell'udienza; che hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso;
che il Presidente del Tribunale, preso atto di quanto sopra, ha autorizzato i coniugi a vivere separati e rimesso la causa al Collegio per l'omologa; che le condizioni della separazione appaiono conformi alla legge;
visto il parere favorevole del p.m.; visto l'art. 473-bis.47 e ss.c.p.c. OMOLOGA la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto, come sopra confermate: a) autorizzare i coniugi a vivere separati e pronunciare la separazione personale dei coniugi;
b) confermare l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, in modo da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, determinando i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascuno di essi e per l'effetto disporre in senso conforme a questi in ordine alla loro cura, istruzione ed educazione;
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e) I figli minori vengono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso l'abitazione della madre;
il padre potrà tenerli con sé, compatibilmente con la propria attività lavorativa e le attività di trasferta:
- la prima settimana (quando è previsto il week -end di competenza del padre) almeno una serata dalle 18.30 circa alle 22.30 circa, per permettere alle minori di consumare una cena con il padre, non compreso il pernottamento;
- la seconda settimana, (quando è previsto il week -end di competenza della madre) almeno un giorno dalle 18.30 compreso il pernottamento;
- i genitori alterneranno le settimane e conseguentemente i week- end dal venerdì sera alla domenica sera, comprensive di pernottamento.
- I genitori terranno con sé i figli, rispettivamente 7 gg anche non consecutivi durante le vacanze natalizie, 3 gg anche non consecutivi durante le vacanze pasquali, alternando di anno in anno il giorno di Vigilia, Capodanno, Pasqua e Lunedì dell'Angelo;
- Durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore 15 gg anche non consecutivi, lasciando invariata la calendarizzazione fuori dal predetto periodo. f) I coniugi si impegnano a comunicarsi entro il mese di Novembre ed il mese di Maggio antecedente le ferie invernali ed estive i periodi che trascorreranno in via esclusiva con i figli;
g) Le parti si impegnano in ogni caso a rivolgersi primariamente all'altro genitore per la cura, l'assistenza e la collocazione dei minori così come per necessità improvvise ed emergenze;
La SI.ra , consapevole dell'orario lavorativo del Pt_1
SI. e delle trasferte ivi connesse a cui è chiamato a partecipare, dichiara di CP_1 mantenere elasticità nei tempi di permanenza dei minori, per permettere al padre di mantenere con i figli una stabile relazione;
h) Per quanto concerne il contributo al mantenimento ordinario dei figli, i coniugi concordano che il SI. versi in favore della SI.ra la somma CP_1 Parte_1 mensile di € 650,00 da rivalutarsi, in anno in anno secondo gli indici ISTAT, salva la partecipazione di entrambi i genitori alle spese straordinarie e/o l'obbligo di corrispondere all'altro, quanto da questo anticipato a tale titolo;
gli stessi provvederanno alle spese straordinarie in favore dei figli come da protocollo in uso
2 al Tribunale di Forlì, che le parti dichiarano di ben conoscere ed accettare nella misura del 50% ciascuno. i) La somma anticipata a titolo di spesa straordinaria– e debitamente documentata – verrà dall'altro coniuge rifusa sul conto corrente bancario dell'altro coniuge entro il mese successivo a quello della spesa. j) L'assegno unico erogato da verrà percepito per intero dalla SI.ra CP_2 [...]
unica richiedente – e anch'esso confluito sul conto corrente bancario della Pt_2 madre. k) I coniugi esprimono reciproco assenso/consenso al rilascio o al rinnovo dei personali documenti validi per l'espatrio nonché al rilascio o al rinnovo di quello dei figli minori. l) I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti in quanto entrambi titolari di redditi propri e non formulano richieste di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro; m) Ciascuno rimarrà proprietario dei propri beni, mobili e immobili, elencati in premessa;
n) Le parti dichiarano di aver definito tutti i rapporti, anche economici, pendenti fra loro e di null'altro aver a pretendere l'uno dall'altro per qualsivoglia titolo o ragione;
o) Le spese legali del presente procedimento s'intendono interamente compensate tra le parti. PRENDE ATTO Che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione; ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D) d.p.r. n. 396/00 (ordinamento dello stato civile), all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di FORLI' (atto n. 58, parte 1, anno 2002). Forlì, 25/06/2025 Il Presidente – est. Massimo Di Patria
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