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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 22/05/2025, n. 2709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2709 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale di Catania, in persona del giudice dott. Fabio Salvatore Mangano, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5415/2020 R.G., promossa da codice fiscale , con sede in Milano, Parte_1 P.IVA_1
via Domenichino 5, in persona dei procuratori dott. , in virtù dei poteri Parte_2
conferitigli con scrittura privata autenticata da Notaio in Persona_1
data 1^ giugno 2018, Rep. 19897, Raccolta 7889 e avv. Lorenza Prati, in virtù dei poteri conferitile con scrittura privata autenticata da Notaio in Persona_1 data 31^ gennaio 2019, Rep. 21394, Raccolta 8528, rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo
Bonalume giusta procura in atti
attrice contro
, in persona del sindaco pro tempore, codice fiscale Controparte_1
P.IVA_2
convenuto contumace
********
All'udienza del 3.3.2025 parte attrice ha precisato le conclusioni come da verbale in atti ed il giudice istruttore ha posto la causa in decisione assegnando il termine di giorni sessanta per il deposito della comparsa conclusionale
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con citazione regolarmente notificata, ha citato in giudizio il Parte_3 [...]
, chiedendone la condanna al pagamento della somma di euro 168.448,94, oltre CP_1
1 interessi moratori ed anatocistici nonché, in subordine, al pagamento della somma determinata in corso di causa.
Instaurato ritualmente il contraddittorio, il non si è costituito., Controparte_1
Nel corso del giudizio sono stati concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. e, intervenuto un accordo transattivo tra le parti, l'attrice ha rinunciato alla domanda relativa alla sorte capitale, chiedendo il riconoscimento degli interessi di mora ed anatocistici.
All'udienza del 3.3.2025 l'attrice ha precisato le conclusioni e la causa è stata posta in decisione;
indi, nei termini di cui all'art. 190 c.p.c., il difensore di parte attrice ha depositato una nota con cui ha dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio ed ha chiesto l'estinzione del giudizio.
Tanto premesso, preliminarmente va dichiarata la contumacia del il Controparte_1
quale non si è costituito in giudizio nonostante la regolare instaurazione del contraddittorio nei suoi confronti.
Ciò detto, va dichiarata l'estinzione del giudizio, ai sensi dell'art. 306 c.p.c., avendo l'avvocato Paolo Bonalume, quale difensore e procuratore speciale della
[...]
(cfr. procura allegata all'atto di citazione), rinunciato agli atti del Parte_1
giudizio.
Nulla sulle spese stante la contumacia del . Controparte_1
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 5415/2020
R.G., disattesa ogni contraria istanza:
dichiara la contumacia del;
Controparte_1 visto l'art. 306 c.p.c., dichiara l'estinzione del giudizio.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Catania, 22 maggio 2025
Il giudice dott. Fabio Salvatore Mangano
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale di Catania, in persona del giudice dott. Fabio Salvatore Mangano, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5415/2020 R.G., promossa da codice fiscale , con sede in Milano, Parte_1 P.IVA_1
via Domenichino 5, in persona dei procuratori dott. , in virtù dei poteri Parte_2
conferitigli con scrittura privata autenticata da Notaio in Persona_1
data 1^ giugno 2018, Rep. 19897, Raccolta 7889 e avv. Lorenza Prati, in virtù dei poteri conferitile con scrittura privata autenticata da Notaio in Persona_1 data 31^ gennaio 2019, Rep. 21394, Raccolta 8528, rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo
Bonalume giusta procura in atti
attrice contro
, in persona del sindaco pro tempore, codice fiscale Controparte_1
P.IVA_2
convenuto contumace
********
All'udienza del 3.3.2025 parte attrice ha precisato le conclusioni come da verbale in atti ed il giudice istruttore ha posto la causa in decisione assegnando il termine di giorni sessanta per il deposito della comparsa conclusionale
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con citazione regolarmente notificata, ha citato in giudizio il Parte_3 [...]
, chiedendone la condanna al pagamento della somma di euro 168.448,94, oltre CP_1
1 interessi moratori ed anatocistici nonché, in subordine, al pagamento della somma determinata in corso di causa.
Instaurato ritualmente il contraddittorio, il non si è costituito., Controparte_1
Nel corso del giudizio sono stati concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. e, intervenuto un accordo transattivo tra le parti, l'attrice ha rinunciato alla domanda relativa alla sorte capitale, chiedendo il riconoscimento degli interessi di mora ed anatocistici.
All'udienza del 3.3.2025 l'attrice ha precisato le conclusioni e la causa è stata posta in decisione;
indi, nei termini di cui all'art. 190 c.p.c., il difensore di parte attrice ha depositato una nota con cui ha dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio ed ha chiesto l'estinzione del giudizio.
Tanto premesso, preliminarmente va dichiarata la contumacia del il Controparte_1
quale non si è costituito in giudizio nonostante la regolare instaurazione del contraddittorio nei suoi confronti.
Ciò detto, va dichiarata l'estinzione del giudizio, ai sensi dell'art. 306 c.p.c., avendo l'avvocato Paolo Bonalume, quale difensore e procuratore speciale della
[...]
(cfr. procura allegata all'atto di citazione), rinunciato agli atti del Parte_1
giudizio.
Nulla sulle spese stante la contumacia del . Controparte_1
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 5415/2020
R.G., disattesa ogni contraria istanza:
dichiara la contumacia del;
Controparte_1 visto l'art. 306 c.p.c., dichiara l'estinzione del giudizio.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Catania, 22 maggio 2025
Il giudice dott. Fabio Salvatore Mangano
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