TRIB
Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 29/12/2025, n. 4280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 4280 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R. G. 12968/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Silvia Governatori Presidente dr.ssa Ilaria Benincasa giudice relatore dr.ssa Carolina Dini giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 12968 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2024 avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio vertente tra:
codice fiscale , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dagli avvocati VALENTINA CENTI e FEDERICO VINCENTI in virtù di delega in atti
Ricorrente
e codice fiscale Controparte_1 C.F._2
Resistente contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni (v. verbale di udienza del 4/12/2025):
1 per la ricorrente: “conclude come da ricorso, riducendo a € 500,00 mensili la misura dell'assegno richiesto per il mantenimento dei figli”: “1) Disporre l'affidamento dei figli nato ad [...] il [...] e , nato a [...]_2
Firenze il 29.12.2018, per i motivi sopra esposti, in maniera esclusiva alla madre, con collocazione e residenza presso la stessa, e, conseguentemente, disporre che le decisioni di maggior interesse per i minori relative alla salute, all'istruzione, all'educazione, potranno essere assunte dalla madre in via esclusiva, tenendo conto delle condizioni di salute, delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni;
2) Porre a carico del Sig. un assegno di mantenimento per i figli Controparte_1 minori pari ad € 600,00 mensili, in luogo dell'importo di € 500,00 statuito in sede di separazione, alla luce della scarsa e non costante frequentazione del padre con i figli che sono sostanzialmente a carico esclusivo della madre (il contributo al mantenimento previsto in favore del figlio verrà rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT), che il padre dovrà versare in favore della madre inderogabilmente entro il giorno 10 di ogni mese;
quanto alle spese straordinarie, se ne ribadisce l'accollo nella misura del
50% cadauno.
Orientativamente per l'inquadramento delle spese straordinarie i coniugi faranno riferimento al Protocollo approvato dal CNF, che di seguito sinteticamente si riporta, tenendo conto, ovviamente, dell'età del figlio e delle sue esigenze oramai appartenenti ad una età adulta: “SPESE COMPRESE NELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO: vitto, abbigliamento, contributo per spese di abitazione (comprese utenze), spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali) spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, baby sitter se già esistenti nell'organizzazione familiare, prescuola, doposcuola se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione o conseguenti al nuovo assetto determinato dalla cessazione della convivenza, a condizione che si tratti di spesa sostenibile, trattamenti estetici (parrucchiere, estetista), spese per la cura degli animali domestici dei figli (salvo che questi siano stati donati successivamente alla separazione
o al divorzio). SPESE EXTRA ASSEGNO OBBLIGATORIE per le quali NON è richiesta
2 la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese protesiche, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori. Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate.
SPESE EXTRA ASSEGNO subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
1.scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative, master e specializzazioni post universitari;
frequentazione del conservatorio o scuole di formative, spesa per la preparazione agli esami di abilitazioni o alla preparazione ai concorsi (quindi
l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
servizio di baby sitting laddove
l'esigenza nasca dalla separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi i studio, corsi per l'apprendimento delle lingue straniere. 2 spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, teatro, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese per
l'acquisto e manutenzione straordinaria dei mezzi di trasporto (minicar, macchina, motorino, moto); conseguimento di patente presso autoscuola private. 3 spese sportive: attiva sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica. 4 spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite il SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia. 5 organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli. IL RIMBORSO AL GENITORE ANTICIPATARIO In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, email, fax, pec, ecc…) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
3 in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro il termine di giorni 15 (quindici) dalle stesse, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta. DEDUCIBILITA' FISCALE: La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata nella predetta misura del
50% per ciascuno dei due genitori. La deduzione per i figli a carico sarà effettuata, salvo diverso accordo, al 50% tra i genitori, Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per le spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie. L'assegno Unico verrà erogato totalmente in favore della madre convivente con i figli;
3) Per quanto attiene ai tempi di frequentazione con il padre, prevedere che lo stesso abbia comunque sempre diritto, previo accordo con la madre, di andare a trovare i figli, compatibilmente con gli impegni lavorativi di quest'ultima, nonché scolastici, ricreativi e sportivi dello stesso minore. Non è infatti contraria al regime di affidamento esclusivo la previsione di una frequentazione regolamentata tra il padre ed i figli secondo le determinazioni dell'Ill.mo Tribunale adito;
4) Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Fiesole di annotare a margine dell'atto di matrimonio celebrato in Iasi (Romania) in data 17.08.2007 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Fiesole in data 25.11.2022 l'emananda sentenza.
Con vittoria di spese e competenze legali di causa”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha adito il Tribunale di Firenze per sentir Parte_1 dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto con Controparte_1 il quale, pur se comparso personalmente, è rimasto contumace.
2. Ai sensi degli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) legge 1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge 6.5.2015 n. 55, lo scioglimento del matrimonio può essere pronunciato qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta
o ricostituita” nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la
4 separazione giudiziale fra i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto” purché la separazione si sia protratta ininterrottamente “da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile”.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio.
Infatti, come emerge dalla copia degli atti della separazione prodotti dal ricorrente, il
Tribunale di Firenze ha pronunciato la separazione personale dei coniugi con sentenza n. 1291, pubblicata in data 2/5/2023, che ha accolto le condizioni dagli stessi concordate.
Pertanto, alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio
(14/11/2024), erano già trascorsi, dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente, oltre i sei mesi richiesti dalla norma sopra riportata.
Appare altresì evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi, ormai separati da oltre due anni, durante i quali essi non si sono riconciliati, non può più essere ricostituita.
Pertanto, deve essere pronunciato lo scioglimento del matrimonio, come richiesto dalla ricorrente.
3. Dalla coppia sono nati, rispettivamente il 7/7/2009 ed il 29/12/2018, i figli Per_1
e , i quali abitano con la madre e frequentano in modo irregolare e
[...] Persona_2 sporadico il padre, come emerso dall'ascolto del minore espletato Persona_1 all'udienza del 4/12/2025: il ragazzo ha in particolare confermato che il padre si è trasferito in Romania a partire dal mese di ottobre 2025, come riferito dalla ricorrente, e ha dichiarato di averlo sentito al telefono due – tre volte dopo il trasferimento.
Sulla base di quanto rilevato, considerata l'attuale assenza del padre, valutato che in questi mesi la ricorrente si è occupata essenzialmente da sola della cura e della gestione quotidiana di entrambi i figli, risulta nell'interesse di questi ultimi una pronuncia che ne
5 disponga l'affidamento esclusivo alla madre, la quale potrà adottare in autonomia anche le decisioni di maggior interesse per i minori ai sensi dell'art. 337 quater comma 3 c.c., in materia di salute, istruzione, residenza.
Ricorrono infatti i presupposti per il cosiddetto affidamento esclusivo “rafforzato” o
“superesclusivo”, che permette al genitore “affidatario rafforzato” di adottare, di fatto, tutte le decisioni inerenti il minore, senza la consultazione, né tantomeno il consenso, dell'altro genitore. Quest'ultimo, tuttavia, mantiene il diritto/dovere, ai sensi dell'art. 337quater comma 3 c.c., di vigilare sull'educazione e l'istruzione del figlio minore, e la facoltà di rivolgersi al giudice se ritiene che siano adottate decisioni pregiudizievoli per il minore stesso.
4. Tenuto conto dell'attuale assetto familiare, ed devono Persona_1 Persona_2 essere collocati presso la madre, in continuità con la situazione attuale.
Valutati il comportamento paterno, e la circostanza che il padre attualmente vive all'estero, il Tribunale ritiene congruo prevedere – come richiesto dalla ricorrente – che padre e figli si possano incontrare previo accordo con la madre, e compatibilmente con gli impegni lavorativi di quest'ultima, nonché con gli impegni scolastici, ricreativi e sportivi dei minori.
5. In merito all'aspetto economico, si osserva che abita in un Parte_1 immobile in locazione, e svolge lavoretti al nero che le fruttano circa € 1.200,00 mensili, oltre a percepire integralmente l'assegno unico per la prole, per € 467,00 mensili;
ella è poi gravata dal finanziamento contratto per l'acquisto di un'auto.
Ciò posto, tenuto conto dell'esclusivo onere di mantenimento diretto e cura gravante sulla madre, quale genitore affidatario dei minori, valutato che il resistente ha dichiarato fiscalmente redditi pari a circa € 19.500,00 nell'anno 2023 (v. documentazione pervenuta da Agenzia delle Entrate), e non ha dimostrato il peggioramento delle proprie condizioni rispetto alla separazione, intervenuta nell'anno 2023, il Tribunale ritiene che debba essere accolta la richiesta materna, diretta ad ottenere la conferma dell'importo dell'assegno come concordato dalle parti in sede di separazione, e pari a € 500,00 mensili;
a detto importo si deve aggiungere la rivalutazione annuale Istat, dovuta per legge.
La madre dovrà continuare a percepire integralmente l'assegno unico per la prole, tenuto conto della collocazione dei figli presso di lei.
6 Le spese straordinarie mediche, non coperte dal servizio sanitario pubblico, scolastiche e sportive necessarie per i figli, dovranno invece essere suddivise in pari misura tra i genitori.
6. Le spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate in dispositivo tenuto conto del valore indeterminabile della controversia (complessità bassa, valori medi per le fasi di studio e introduttiva, valori minimi per le fasi di trattazione e decisoria, considerato il mancato deposito di memorie e di atti conclusivi), devono essere poste a carico del resistente secondo il principio di soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando,
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a Iasi (ROMANIA) in data
17/08/2007 da , n. a Iasi (ROMANIA) il Parte_1
25/10/1986, e n. a Iasi (ROMANIA) il 15/03/1980, Controparte_1 trascritto dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di FIESOLE (FI) al n. 69, parte 2, serie C, anno 2022;
- la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- affida e in via super-esclusiva alla madre, Persona_1 Persona_2 la quale potrà adottare in autonomia anche le decisioni di maggior interesse per i figli in materia di salute, istruzione, residenza;
- colloca entrambi i figli presso la madre;
- dispone che padre e figli si possano incontrare previo accordo con la madre, e compatibilmente con gli impegni lavorativi di quest'ultima, nonché con gli impegni scolastici, ricreativi e sportivi dei minori;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_1 [...]
il complessivo importo mensile di € 500,00 (€ 250,00 a figlio), a titolo Parte_1 di contributo al mantenimento ordinario della prole, soggetto a rivalutazione annuale
Istat, da versare entro il giorno 5 di ogni mese;
7 - pone le spese straordinarie mediche, non coperte dal servizio sanitario pubblico, scolastiche e sportive necessarie per i figli, a carico di entrambi i genitori in ragione di metà ciascuno;
- attribuisce l'assegno unico integralmente alla madre;
- condanna a rimborsare a le spese di Controparte_1 Parte_1 lite del presente grado di giudizio, che liquida nell'importo di € 5.261,00 per compenso,
€ 98,00 per spese, oltre rimborso forfettario al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 10 legge
1.12.1970 n. 898.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 23 dicembre 2025.
Il giudice relatore
Dr.ssa Ilaria Benincasa
La Presidente
Dr.ssa Silvia Governatori
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 d.lgs. 196/2003.
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Silvia Governatori Presidente dr.ssa Ilaria Benincasa giudice relatore dr.ssa Carolina Dini giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 12968 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2024 avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio vertente tra:
codice fiscale , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dagli avvocati VALENTINA CENTI e FEDERICO VINCENTI in virtù di delega in atti
Ricorrente
e codice fiscale Controparte_1 C.F._2
Resistente contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni (v. verbale di udienza del 4/12/2025):
1 per la ricorrente: “conclude come da ricorso, riducendo a € 500,00 mensili la misura dell'assegno richiesto per il mantenimento dei figli”: “1) Disporre l'affidamento dei figli nato ad [...] il [...] e , nato a [...]_2
Firenze il 29.12.2018, per i motivi sopra esposti, in maniera esclusiva alla madre, con collocazione e residenza presso la stessa, e, conseguentemente, disporre che le decisioni di maggior interesse per i minori relative alla salute, all'istruzione, all'educazione, potranno essere assunte dalla madre in via esclusiva, tenendo conto delle condizioni di salute, delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni;
2) Porre a carico del Sig. un assegno di mantenimento per i figli Controparte_1 minori pari ad € 600,00 mensili, in luogo dell'importo di € 500,00 statuito in sede di separazione, alla luce della scarsa e non costante frequentazione del padre con i figli che sono sostanzialmente a carico esclusivo della madre (il contributo al mantenimento previsto in favore del figlio verrà rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT), che il padre dovrà versare in favore della madre inderogabilmente entro il giorno 10 di ogni mese;
quanto alle spese straordinarie, se ne ribadisce l'accollo nella misura del
50% cadauno.
Orientativamente per l'inquadramento delle spese straordinarie i coniugi faranno riferimento al Protocollo approvato dal CNF, che di seguito sinteticamente si riporta, tenendo conto, ovviamente, dell'età del figlio e delle sue esigenze oramai appartenenti ad una età adulta: “SPESE COMPRESE NELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO: vitto, abbigliamento, contributo per spese di abitazione (comprese utenze), spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali) spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, baby sitter se già esistenti nell'organizzazione familiare, prescuola, doposcuola se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione o conseguenti al nuovo assetto determinato dalla cessazione della convivenza, a condizione che si tratti di spesa sostenibile, trattamenti estetici (parrucchiere, estetista), spese per la cura degli animali domestici dei figli (salvo che questi siano stati donati successivamente alla separazione
o al divorzio). SPESE EXTRA ASSEGNO OBBLIGATORIE per le quali NON è richiesta
2 la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese protesiche, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori. Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate.
SPESE EXTRA ASSEGNO subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
1.scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative, master e specializzazioni post universitari;
frequentazione del conservatorio o scuole di formative, spesa per la preparazione agli esami di abilitazioni o alla preparazione ai concorsi (quindi
l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
servizio di baby sitting laddove
l'esigenza nasca dalla separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi i studio, corsi per l'apprendimento delle lingue straniere. 2 spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, teatro, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese per
l'acquisto e manutenzione straordinaria dei mezzi di trasporto (minicar, macchina, motorino, moto); conseguimento di patente presso autoscuola private. 3 spese sportive: attiva sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica. 4 spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite il SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia. 5 organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli. IL RIMBORSO AL GENITORE ANTICIPATARIO In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, email, fax, pec, ecc…) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
3 in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro il termine di giorni 15 (quindici) dalle stesse, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta. DEDUCIBILITA' FISCALE: La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata nella predetta misura del
50% per ciascuno dei due genitori. La deduzione per i figli a carico sarà effettuata, salvo diverso accordo, al 50% tra i genitori, Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per le spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie. L'assegno Unico verrà erogato totalmente in favore della madre convivente con i figli;
3) Per quanto attiene ai tempi di frequentazione con il padre, prevedere che lo stesso abbia comunque sempre diritto, previo accordo con la madre, di andare a trovare i figli, compatibilmente con gli impegni lavorativi di quest'ultima, nonché scolastici, ricreativi e sportivi dello stesso minore. Non è infatti contraria al regime di affidamento esclusivo la previsione di una frequentazione regolamentata tra il padre ed i figli secondo le determinazioni dell'Ill.mo Tribunale adito;
4) Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Fiesole di annotare a margine dell'atto di matrimonio celebrato in Iasi (Romania) in data 17.08.2007 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Fiesole in data 25.11.2022 l'emananda sentenza.
Con vittoria di spese e competenze legali di causa”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha adito il Tribunale di Firenze per sentir Parte_1 dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto con Controparte_1 il quale, pur se comparso personalmente, è rimasto contumace.
2. Ai sensi degli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) legge 1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge 6.5.2015 n. 55, lo scioglimento del matrimonio può essere pronunciato qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta
o ricostituita” nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la
4 separazione giudiziale fra i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto” purché la separazione si sia protratta ininterrottamente “da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile”.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio.
Infatti, come emerge dalla copia degli atti della separazione prodotti dal ricorrente, il
Tribunale di Firenze ha pronunciato la separazione personale dei coniugi con sentenza n. 1291, pubblicata in data 2/5/2023, che ha accolto le condizioni dagli stessi concordate.
Pertanto, alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio
(14/11/2024), erano già trascorsi, dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente, oltre i sei mesi richiesti dalla norma sopra riportata.
Appare altresì evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi, ormai separati da oltre due anni, durante i quali essi non si sono riconciliati, non può più essere ricostituita.
Pertanto, deve essere pronunciato lo scioglimento del matrimonio, come richiesto dalla ricorrente.
3. Dalla coppia sono nati, rispettivamente il 7/7/2009 ed il 29/12/2018, i figli Per_1
e , i quali abitano con la madre e frequentano in modo irregolare e
[...] Persona_2 sporadico il padre, come emerso dall'ascolto del minore espletato Persona_1 all'udienza del 4/12/2025: il ragazzo ha in particolare confermato che il padre si è trasferito in Romania a partire dal mese di ottobre 2025, come riferito dalla ricorrente, e ha dichiarato di averlo sentito al telefono due – tre volte dopo il trasferimento.
Sulla base di quanto rilevato, considerata l'attuale assenza del padre, valutato che in questi mesi la ricorrente si è occupata essenzialmente da sola della cura e della gestione quotidiana di entrambi i figli, risulta nell'interesse di questi ultimi una pronuncia che ne
5 disponga l'affidamento esclusivo alla madre, la quale potrà adottare in autonomia anche le decisioni di maggior interesse per i minori ai sensi dell'art. 337 quater comma 3 c.c., in materia di salute, istruzione, residenza.
Ricorrono infatti i presupposti per il cosiddetto affidamento esclusivo “rafforzato” o
“superesclusivo”, che permette al genitore “affidatario rafforzato” di adottare, di fatto, tutte le decisioni inerenti il minore, senza la consultazione, né tantomeno il consenso, dell'altro genitore. Quest'ultimo, tuttavia, mantiene il diritto/dovere, ai sensi dell'art. 337quater comma 3 c.c., di vigilare sull'educazione e l'istruzione del figlio minore, e la facoltà di rivolgersi al giudice se ritiene che siano adottate decisioni pregiudizievoli per il minore stesso.
4. Tenuto conto dell'attuale assetto familiare, ed devono Persona_1 Persona_2 essere collocati presso la madre, in continuità con la situazione attuale.
Valutati il comportamento paterno, e la circostanza che il padre attualmente vive all'estero, il Tribunale ritiene congruo prevedere – come richiesto dalla ricorrente – che padre e figli si possano incontrare previo accordo con la madre, e compatibilmente con gli impegni lavorativi di quest'ultima, nonché con gli impegni scolastici, ricreativi e sportivi dei minori.
5. In merito all'aspetto economico, si osserva che abita in un Parte_1 immobile in locazione, e svolge lavoretti al nero che le fruttano circa € 1.200,00 mensili, oltre a percepire integralmente l'assegno unico per la prole, per € 467,00 mensili;
ella è poi gravata dal finanziamento contratto per l'acquisto di un'auto.
Ciò posto, tenuto conto dell'esclusivo onere di mantenimento diretto e cura gravante sulla madre, quale genitore affidatario dei minori, valutato che il resistente ha dichiarato fiscalmente redditi pari a circa € 19.500,00 nell'anno 2023 (v. documentazione pervenuta da Agenzia delle Entrate), e non ha dimostrato il peggioramento delle proprie condizioni rispetto alla separazione, intervenuta nell'anno 2023, il Tribunale ritiene che debba essere accolta la richiesta materna, diretta ad ottenere la conferma dell'importo dell'assegno come concordato dalle parti in sede di separazione, e pari a € 500,00 mensili;
a detto importo si deve aggiungere la rivalutazione annuale Istat, dovuta per legge.
La madre dovrà continuare a percepire integralmente l'assegno unico per la prole, tenuto conto della collocazione dei figli presso di lei.
6 Le spese straordinarie mediche, non coperte dal servizio sanitario pubblico, scolastiche e sportive necessarie per i figli, dovranno invece essere suddivise in pari misura tra i genitori.
6. Le spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate in dispositivo tenuto conto del valore indeterminabile della controversia (complessità bassa, valori medi per le fasi di studio e introduttiva, valori minimi per le fasi di trattazione e decisoria, considerato il mancato deposito di memorie e di atti conclusivi), devono essere poste a carico del resistente secondo il principio di soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando,
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a Iasi (ROMANIA) in data
17/08/2007 da , n. a Iasi (ROMANIA) il Parte_1
25/10/1986, e n. a Iasi (ROMANIA) il 15/03/1980, Controparte_1 trascritto dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di FIESOLE (FI) al n. 69, parte 2, serie C, anno 2022;
- la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- affida e in via super-esclusiva alla madre, Persona_1 Persona_2 la quale potrà adottare in autonomia anche le decisioni di maggior interesse per i figli in materia di salute, istruzione, residenza;
- colloca entrambi i figli presso la madre;
- dispone che padre e figli si possano incontrare previo accordo con la madre, e compatibilmente con gli impegni lavorativi di quest'ultima, nonché con gli impegni scolastici, ricreativi e sportivi dei minori;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_1 [...]
il complessivo importo mensile di € 500,00 (€ 250,00 a figlio), a titolo Parte_1 di contributo al mantenimento ordinario della prole, soggetto a rivalutazione annuale
Istat, da versare entro il giorno 5 di ogni mese;
7 - pone le spese straordinarie mediche, non coperte dal servizio sanitario pubblico, scolastiche e sportive necessarie per i figli, a carico di entrambi i genitori in ragione di metà ciascuno;
- attribuisce l'assegno unico integralmente alla madre;
- condanna a rimborsare a le spese di Controparte_1 Parte_1 lite del presente grado di giudizio, che liquida nell'importo di € 5.261,00 per compenso,
€ 98,00 per spese, oltre rimborso forfettario al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 10 legge
1.12.1970 n. 898.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 23 dicembre 2025.
Il giudice relatore
Dr.ssa Ilaria Benincasa
La Presidente
Dr.ssa Silvia Governatori
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 d.lgs. 196/2003.
8