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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 28/05/2025, n. 445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 445 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 506/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO
Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 506/2024
Oggi 28.05.2025, alle ore 11,10, innanzi alla dott.ssa Benedetta Barbera, sono comparsi:
l'avv. RITACCO VINCENZO;
Parte_1
nessuno; Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'avv. Ritacco precisa le conclusioni come da nota depositata in data 17.01.2025 ed insiste per l'accoglimento del ricorso, evidenziando la violazione del principio di legalità, perché la classificazione dei veicoli previsti dal codice della strada non può essere interpretata in via estensiva o analogica, in quanto tassativa, inoltre, rileva che non esiste il decreto ministeriale per i veicoli atipici richiesti dalla codice della strada, l'assimilazione del monopattini elettrici ai ciclomotori è priva di base normativa e contraria alla giurisprudenza che invece gli equipara ai velocipedi ai fini della circolazione stradale e su questo punto dimette una pronuncia del Tar e una della Cassazione penale, già richiamate in atti e ribadisce che all'epoca dell'accertamento non era previsto alcun obbligo normativo (patente, casco, assicurazione) per i monopattini elettrici e chiede l'applicazione della condanna per lite temeraria ex art. 96
c.p.c., anche a fronte della notifica della cartella esattoriale.
Al termine della discussione orale l'avv. Ritacco rinuncia a presenziare alla lettura della sentenza e il Giudice si ritira in camera di consiglio per deliberare.
All'esito della camera di consiglio, alle 16,05, pronuncia la seguente sentenza, dando lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione nell'assenza delle parti.
Il Giudice
dott. Benedetta Barbera
pagina 1 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Benedetta Barbera, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 506/2024 tra
(c.f. ) rappresentato e difeso dell'Avv. Vincenzo Parte_1 C.F._1
Ritacco del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliato presso lo studio in Bologna, Viale A.
Oriani n. 42/3, giusta procura in calce al ricorso;
APPELLANTE
E
, in persona del Prefetto pro tempore, rappresentati e difesi ex Controparte_1
Codic lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato ( , legale domiciliataria in P.IVA_1
Venezia, Palazzo Reale, Piazza San Marco n. 65 ;
APPELLATA
Oggetto: Appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di n. 484/2023, pubblicata CP_1
in data 04.10.2023, relativamente al procedimento n. 5874/2021 R.G. avverso opposizione a sanzione amministrativa, non notificata.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: Alla luce di quanto sopra esposto, si chiede che l'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento del presente appello, Voglia: IN VIA PRINCIPALE - Annullare e/o revocare la sentenza impugnata;
- Per l'effetto, annullare i verbali di contestazione della Polizia Locale di
del 30.01.2021; IN VIA SUBORDINATA - Nella denegata ipotesi di mancato CP_1
accoglimento delle superiori conclusioni, ridurre la sanzione al minimo edittale. Con vittoria di
pagina 2 di 7 spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi allo scrivente difensore che si dichiara antistatario;
Per l'appellato: Piaccia a codesto Tribunale, disattesa ogni diversa e contraria istanza, respingere integralmente l'appello, in quanto inammissibile e/o infondato in fatto ed in diritto, per le ragioni sopra esposte, nonché respingere l'originario ricorso proposto;
il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari relativi ad entrambi i gradi di giudizio
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
Con ricorso depositato in cancelleria in data 27.03.2024, ha proposto Parte_1
appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di n. 484/2023, pubblicata in data CP_1
04.10.2023 con la quale è stato respinto il ricorso dallo stesso promosso, ex art. 7 D. Lgs.
150/2011 e art. 204 bis C.d.S., avverso l'ordinanza ingiunzione numero 2021/1256 pronunciata dal Prefetto di Rovigo ex articolo 203 CDS, la quale confermava i verbali di contestazione numeri: M1954/2021 ex articolo 116 CDS;
M1955/2021 ex articolo 193 CDS;
M1956/2021 ex articolo 171 CDS, tutti elevati dalla Polizia locale di in data CP_1
30.01.2021.
L'appellante ha dedotto in punto di fatto che:
i. i verbali venivano elevati in quanto lo stesso circolava con un veicolo rientrante nella categoria dei monopattini - quindi per nulla assimilabile a un ciclomotore - senza patente, senza copertura assicurativa e senza casco;
ii. la Polizia Locale di Rovigo riteneva che il mezzo rientrasse, invece, nella categoria dei ciclomotori, di conseguenza applicava tutte le norme a questo riferito;
iii. vi era anche un quarto verbale numero m 2084/2021 del 26/02/2021 ex articolo 97
CDS impugnato avanti al giudice di pace di Rovigo, che con sentenza numero
284/2021 lo ha annullato.
pagina 3 di 7 Avverso la decisione di prime cure, ha proposto un motivo di appello, Parte_1
segnatamente per violazione ed errata applicazione della l. 160/2019 e del regolamento europeo n. 168/2013, in quanto (i) il Regolamento EU richiamato in sentenza, stabilisce all'Art.1 c.3 che è salva l'applicazione della legislazione in materia stradale, ove, si precisa non si rinvengono limitazioni particolari e specifiche come quelle poste a fondamento nella sentenza che qui s'impugna; (ii) l'art. 2, c. 2 lett. c) del regolamento168/13 non si applica ai veicoli destinati esclusivamente ad essere condotti dai pedoni;
(iii) la Legge 27 dicembre
2019, n. 160, la quale all'art. 1 c. 75 ha chiarito che: “i monopattini […] sono equiparati ai velocipedi di cui al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.”
Si è costituito in giudizio la , in data 06.06.2024, chiedendo il rigetto del Controparte_1
ricorso, in quanto infondato in fatto e in diritto, chiedendo la conferma della statuizione di primo grado.
All'udienza odierna del 28.05.2025, le parti hanno discusso la causa ed il giudice ha pronunciato sentenza.
****
L'appello è infondato e va respinto.
1. Orbene, in via preliminare, occorre procede con un inquadramento normativo della fattispecie in oggetto.
L'art. 52, comma 1 del C.d.S. stabilisce che “I ciclomotori sono veicoli a motore a due o tre ruote aventi le seguenti caratteristiche: a) motore di cilindrata non superiore a 50 cc, se termico, o avente potenza non superiore a 4.000 watt, se ad alimentazione elettrica;
b) capacità di sviluppare su strada orizzontale una velocità fino a 45 km/h.”
L'art. 1, comma 75 della l. 160/2019 prevede, nella formulazione applicabile ratione temporis,
l'equiparazione ai velocipedi dei “monopattini a propulsione prevalentemente elettrica non dotati di posti a sedere, aventi motore elettrico di potenza nominale continua non superiore a
0,50 kW, rispondenti agli altri requisiti tecnici e costruttivi indicati nel decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2019, e caratterizzati dai componenti elencati nell'allegato 1 al medesimo decreto”.
pagina 4 di 7 In particolare, l'art. 2, paragrafo 1 del regolamento UE 168/2013 dispone che “Il presente regolamento si applica a tutti i veicoli a due o tre ruote e ai quadricicli elencati nell'articolo 4 e nell'allegato I («veicoli della categoria L») destinati a viaggiare su strade pubbliche, anche quelli progettati e fabbricati in una o più fasi, e a sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti, nonché parti e equipaggiamenti, progettati e fabbricati per tali veicoli.”, mentre, ai sensi dell'art. 2, lett. k) del medesimo regolamento, “Il presente regolamento non si applica ai seguenti veicoli:
[…] k) veicoli con posto a sedere per il conducente in cui l'altezza del punto R è di ≤ 540 mm per le categorie L1e, L3e e L4e o ≤ 400 mm per le categorie L2e, L5e, L6e e L7e.”. Per
“punto R” si intende, ai sensi dell'art. 3, n. 96) del regolamento, “un punto teorico definito dal costruttore del veicolo per ciascun posto a sedere e fissato in base al sistema di riferimento tridimensionale.”.
L'art. 1, paragrafo 2, lett. a) della direttiva 2002/24/CE stabilisce che “I veicoli di cui al paragrafo 1 si suddividono in: a) ciclomotori, ossia veicoli a due ruote (categoria L1e)
o veicoli a tre ruote (categoria L2e) aventi una velocità massima per costruzione non superiore a 45 km/h e caratterizzati: i) nel caso dei veicoli a due ruote, da un motore: - la cui cilindrata è inferiore o uguale a 50 cm3 se a combustione interna, oppure - la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici;
”.
La circolare del Ministero dell'Interno prot. 300/A/1974/20/104/5 del 09.03.2020, all'art. 2, evidenzia che “Per circolare su strada, però, [i monopattini elettrici] devono rispondere a specifiche caratteristiche fissate dal nuovo art. 1, c. 75, della legge 160/2019 di seguito elencate:
1. avere un motore elettrico di potenza nominale continua non superiore a 0,5 W
(500 watt);
2. non essere dotati di posto a sedere per l'utilizzatore perché destinati ad essere utilizzati da quest'ultimo con postura in piedi.”.
Inoltre, all'art. 4, tale circolare evidenzia, fra l'altro, che “Quando i monopattini elettrici sono considerati rientranti in una delle categorie dei veicoli esistenti, ed in particolare, in quella dei ciclomotori o dei motocicli, in base alle vigenti disposizioni del CdS così come integrate dalle norme del Regolamento (UE) 168/2013, si applicheranno le norme riferite a questi ultimi veicoli”.
La vicenda che qui ci occupa riguarda tre distinti verbali (poi confermati con ordinanza prefettizia in questa sede impugnata), con i quali venivano contestate tre distinte questioni:
pagina 5 di 7 a) verbale n. M1954/2021 ex art. 116 cds per avere il ircolato senza patente di Parte_1
guida alla guida del citato veicolo dotato di sella alta 90 cm e non potendo questo, per ciò solo, essere assimilato ad un monopattino elettrico trattandosi più propriamente di ciclomotore per la guida del quale è necessaria la patente di guida;
b) verbale n. M1955/2021 ex art. 193 cds per avere il circolato senza copertura Parte_1
assicurativa per la RCAuto alla guida del citato veicolo dotato di sella alta 90 cm e non potendo questo, per ciò solo, essere assimilato ad un monopattino elettrico trattandosi più propriamente di ciclomotore per il quale deve essere stipulata apposita copertura assicurativa per la RCAuto;
c) verbale n. M1956/2021 ex art. 171 cds per avere il ircolato senza indossare Parte_1
il casco protettivo alla guida del citato veicolo dotato di sella alta 90 cm e non potendo questo, per ciò solo, essere assimilato ad un monopattino elettrico trattandosi più propriamente di ciclomotore per la guida del quale è necessario indossare un casco protettivo omologato.
Nel caso di specie l'accertamento tecnico eseguito sul mezzo condotto da Parte_1 marca modello HB – ES 1000A, ha confermato che il veicolo in Controparte_2
questione non possa essere qualificato come monopattino o velocipede, bensì è assoggettabile alla categoria del ciclomotore, atteso che è stato accertato che detto veicolo ha una velocità massima superiore a quella prevista di 25 km/h per quella prevista per il veicolo stabilita da D.M. 229/2019; la sella monoposto di altezza cm 90; la potenza nominale massima continuativa stimata in base al valore della potenza massima erogata è di almeno
0,7 KW.
Sul punto, infatti, i tecnici della Motorizzazione Civile di con nota prot. 14212/2021 del CP_1
25.02.2021, dopo i rilievi tecnici eseguiti ivi comprese le prove di potenza e di velocità, hanno espresso un parere qualificato nel senso di assimilare tale mezzo ad un ciclomotore (cfr. doc.
5 fasc. comune).
Tali rilievi non sono stati contestati da parte appellante e, soprattutto, per quanto riguarda l'altezza della seduta – superiore a 54 cm – questa era rilevabile visivamente anche a prescindere dall'accertamento tecnico effettuato.
Dunque, il veicolo in questione deve qualificarsi come ciclomotore, esso non è qualificabile come monopattino elettrico e non è dunque assoggettabile alle sanzioni ex art. 33-bis del D.L.
162/2020, previste esclusivamente per i monopattini, bensì alle diverse sanzioni stabilite dal
Codice della Strada per le violazioni relative ai ciclomotori, in particolare quelle di cui agli artt.
97, commi 1 e 7 (circolazione in assenza di carta di circolazione) e commi 8 e 14
pagina 6 di 7 (circolazione in assenza di targa), 116, commi 15 e 17 (conduzione di un veicolo in assenza di possesso della corrispondente patente di guida), 171, commi 1, 2 e 3 (circolazione in assenza di casco protettivo) e 193, commi 1 e 2 (circolazione senza copertura di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi).
Dunque, l'appello deve essere rigettato.
2. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del DM 55/2014 per le controversie di valore sino ad € 26.000,00, come in dispositivo.
L'integrale rigetto dell'appello determina la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• rigetta l'appello e conferma, per l'effetto, l'impugnata sentenza;
• condanna l'appellante al pagamento, in favore della , delle spese Controparte_1 di lite del presente grado di giudizio, che liquida in € 1000,00 oltre rimborso forfettario,
CPA ed IVA se dovuta.
• dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
Rovigo, 28 maggio 2025
Il Giudice
(dott.ssa Benedetta Barbera)
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO
Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 506/2024
Oggi 28.05.2025, alle ore 11,10, innanzi alla dott.ssa Benedetta Barbera, sono comparsi:
l'avv. RITACCO VINCENZO;
Parte_1
nessuno; Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'avv. Ritacco precisa le conclusioni come da nota depositata in data 17.01.2025 ed insiste per l'accoglimento del ricorso, evidenziando la violazione del principio di legalità, perché la classificazione dei veicoli previsti dal codice della strada non può essere interpretata in via estensiva o analogica, in quanto tassativa, inoltre, rileva che non esiste il decreto ministeriale per i veicoli atipici richiesti dalla codice della strada, l'assimilazione del monopattini elettrici ai ciclomotori è priva di base normativa e contraria alla giurisprudenza che invece gli equipara ai velocipedi ai fini della circolazione stradale e su questo punto dimette una pronuncia del Tar e una della Cassazione penale, già richiamate in atti e ribadisce che all'epoca dell'accertamento non era previsto alcun obbligo normativo (patente, casco, assicurazione) per i monopattini elettrici e chiede l'applicazione della condanna per lite temeraria ex art. 96
c.p.c., anche a fronte della notifica della cartella esattoriale.
Al termine della discussione orale l'avv. Ritacco rinuncia a presenziare alla lettura della sentenza e il Giudice si ritira in camera di consiglio per deliberare.
All'esito della camera di consiglio, alle 16,05, pronuncia la seguente sentenza, dando lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione nell'assenza delle parti.
Il Giudice
dott. Benedetta Barbera
pagina 1 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Benedetta Barbera, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 506/2024 tra
(c.f. ) rappresentato e difeso dell'Avv. Vincenzo Parte_1 C.F._1
Ritacco del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliato presso lo studio in Bologna, Viale A.
Oriani n. 42/3, giusta procura in calce al ricorso;
APPELLANTE
E
, in persona del Prefetto pro tempore, rappresentati e difesi ex Controparte_1
Codic lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato ( , legale domiciliataria in P.IVA_1
Venezia, Palazzo Reale, Piazza San Marco n. 65 ;
APPELLATA
Oggetto: Appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di n. 484/2023, pubblicata CP_1
in data 04.10.2023, relativamente al procedimento n. 5874/2021 R.G. avverso opposizione a sanzione amministrativa, non notificata.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: Alla luce di quanto sopra esposto, si chiede che l'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento del presente appello, Voglia: IN VIA PRINCIPALE - Annullare e/o revocare la sentenza impugnata;
- Per l'effetto, annullare i verbali di contestazione della Polizia Locale di
del 30.01.2021; IN VIA SUBORDINATA - Nella denegata ipotesi di mancato CP_1
accoglimento delle superiori conclusioni, ridurre la sanzione al minimo edittale. Con vittoria di
pagina 2 di 7 spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi allo scrivente difensore che si dichiara antistatario;
Per l'appellato: Piaccia a codesto Tribunale, disattesa ogni diversa e contraria istanza, respingere integralmente l'appello, in quanto inammissibile e/o infondato in fatto ed in diritto, per le ragioni sopra esposte, nonché respingere l'originario ricorso proposto;
il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari relativi ad entrambi i gradi di giudizio
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
Con ricorso depositato in cancelleria in data 27.03.2024, ha proposto Parte_1
appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di n. 484/2023, pubblicata in data CP_1
04.10.2023 con la quale è stato respinto il ricorso dallo stesso promosso, ex art. 7 D. Lgs.
150/2011 e art. 204 bis C.d.S., avverso l'ordinanza ingiunzione numero 2021/1256 pronunciata dal Prefetto di Rovigo ex articolo 203 CDS, la quale confermava i verbali di contestazione numeri: M1954/2021 ex articolo 116 CDS;
M1955/2021 ex articolo 193 CDS;
M1956/2021 ex articolo 171 CDS, tutti elevati dalla Polizia locale di in data CP_1
30.01.2021.
L'appellante ha dedotto in punto di fatto che:
i. i verbali venivano elevati in quanto lo stesso circolava con un veicolo rientrante nella categoria dei monopattini - quindi per nulla assimilabile a un ciclomotore - senza patente, senza copertura assicurativa e senza casco;
ii. la Polizia Locale di Rovigo riteneva che il mezzo rientrasse, invece, nella categoria dei ciclomotori, di conseguenza applicava tutte le norme a questo riferito;
iii. vi era anche un quarto verbale numero m 2084/2021 del 26/02/2021 ex articolo 97
CDS impugnato avanti al giudice di pace di Rovigo, che con sentenza numero
284/2021 lo ha annullato.
pagina 3 di 7 Avverso la decisione di prime cure, ha proposto un motivo di appello, Parte_1
segnatamente per violazione ed errata applicazione della l. 160/2019 e del regolamento europeo n. 168/2013, in quanto (i) il Regolamento EU richiamato in sentenza, stabilisce all'Art.1 c.3 che è salva l'applicazione della legislazione in materia stradale, ove, si precisa non si rinvengono limitazioni particolari e specifiche come quelle poste a fondamento nella sentenza che qui s'impugna; (ii) l'art. 2, c. 2 lett. c) del regolamento168/13 non si applica ai veicoli destinati esclusivamente ad essere condotti dai pedoni;
(iii) la Legge 27 dicembre
2019, n. 160, la quale all'art. 1 c. 75 ha chiarito che: “i monopattini […] sono equiparati ai velocipedi di cui al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.”
Si è costituito in giudizio la , in data 06.06.2024, chiedendo il rigetto del Controparte_1
ricorso, in quanto infondato in fatto e in diritto, chiedendo la conferma della statuizione di primo grado.
All'udienza odierna del 28.05.2025, le parti hanno discusso la causa ed il giudice ha pronunciato sentenza.
****
L'appello è infondato e va respinto.
1. Orbene, in via preliminare, occorre procede con un inquadramento normativo della fattispecie in oggetto.
L'art. 52, comma 1 del C.d.S. stabilisce che “I ciclomotori sono veicoli a motore a due o tre ruote aventi le seguenti caratteristiche: a) motore di cilindrata non superiore a 50 cc, se termico, o avente potenza non superiore a 4.000 watt, se ad alimentazione elettrica;
b) capacità di sviluppare su strada orizzontale una velocità fino a 45 km/h.”
L'art. 1, comma 75 della l. 160/2019 prevede, nella formulazione applicabile ratione temporis,
l'equiparazione ai velocipedi dei “monopattini a propulsione prevalentemente elettrica non dotati di posti a sedere, aventi motore elettrico di potenza nominale continua non superiore a
0,50 kW, rispondenti agli altri requisiti tecnici e costruttivi indicati nel decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2019, e caratterizzati dai componenti elencati nell'allegato 1 al medesimo decreto”.
pagina 4 di 7 In particolare, l'art. 2, paragrafo 1 del regolamento UE 168/2013 dispone che “Il presente regolamento si applica a tutti i veicoli a due o tre ruote e ai quadricicli elencati nell'articolo 4 e nell'allegato I («veicoli della categoria L») destinati a viaggiare su strade pubbliche, anche quelli progettati e fabbricati in una o più fasi, e a sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti, nonché parti e equipaggiamenti, progettati e fabbricati per tali veicoli.”, mentre, ai sensi dell'art. 2, lett. k) del medesimo regolamento, “Il presente regolamento non si applica ai seguenti veicoli:
[…] k) veicoli con posto a sedere per il conducente in cui l'altezza del punto R è di ≤ 540 mm per le categorie L1e, L3e e L4e o ≤ 400 mm per le categorie L2e, L5e, L6e e L7e.”. Per
“punto R” si intende, ai sensi dell'art. 3, n. 96) del regolamento, “un punto teorico definito dal costruttore del veicolo per ciascun posto a sedere e fissato in base al sistema di riferimento tridimensionale.”.
L'art. 1, paragrafo 2, lett. a) della direttiva 2002/24/CE stabilisce che “I veicoli di cui al paragrafo 1 si suddividono in: a) ciclomotori, ossia veicoli a due ruote (categoria L1e)
o veicoli a tre ruote (categoria L2e) aventi una velocità massima per costruzione non superiore a 45 km/h e caratterizzati: i) nel caso dei veicoli a due ruote, da un motore: - la cui cilindrata è inferiore o uguale a 50 cm3 se a combustione interna, oppure - la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici;
”.
La circolare del Ministero dell'Interno prot. 300/A/1974/20/104/5 del 09.03.2020, all'art. 2, evidenzia che “Per circolare su strada, però, [i monopattini elettrici] devono rispondere a specifiche caratteristiche fissate dal nuovo art. 1, c. 75, della legge 160/2019 di seguito elencate:
1. avere un motore elettrico di potenza nominale continua non superiore a 0,5 W
(500 watt);
2. non essere dotati di posto a sedere per l'utilizzatore perché destinati ad essere utilizzati da quest'ultimo con postura in piedi.”.
Inoltre, all'art. 4, tale circolare evidenzia, fra l'altro, che “Quando i monopattini elettrici sono considerati rientranti in una delle categorie dei veicoli esistenti, ed in particolare, in quella dei ciclomotori o dei motocicli, in base alle vigenti disposizioni del CdS così come integrate dalle norme del Regolamento (UE) 168/2013, si applicheranno le norme riferite a questi ultimi veicoli”.
La vicenda che qui ci occupa riguarda tre distinti verbali (poi confermati con ordinanza prefettizia in questa sede impugnata), con i quali venivano contestate tre distinte questioni:
pagina 5 di 7 a) verbale n. M1954/2021 ex art. 116 cds per avere il ircolato senza patente di Parte_1
guida alla guida del citato veicolo dotato di sella alta 90 cm e non potendo questo, per ciò solo, essere assimilato ad un monopattino elettrico trattandosi più propriamente di ciclomotore per la guida del quale è necessaria la patente di guida;
b) verbale n. M1955/2021 ex art. 193 cds per avere il circolato senza copertura Parte_1
assicurativa per la RCAuto alla guida del citato veicolo dotato di sella alta 90 cm e non potendo questo, per ciò solo, essere assimilato ad un monopattino elettrico trattandosi più propriamente di ciclomotore per il quale deve essere stipulata apposita copertura assicurativa per la RCAuto;
c) verbale n. M1956/2021 ex art. 171 cds per avere il ircolato senza indossare Parte_1
il casco protettivo alla guida del citato veicolo dotato di sella alta 90 cm e non potendo questo, per ciò solo, essere assimilato ad un monopattino elettrico trattandosi più propriamente di ciclomotore per la guida del quale è necessario indossare un casco protettivo omologato.
Nel caso di specie l'accertamento tecnico eseguito sul mezzo condotto da Parte_1 marca modello HB – ES 1000A, ha confermato che il veicolo in Controparte_2
questione non possa essere qualificato come monopattino o velocipede, bensì è assoggettabile alla categoria del ciclomotore, atteso che è stato accertato che detto veicolo ha una velocità massima superiore a quella prevista di 25 km/h per quella prevista per il veicolo stabilita da D.M. 229/2019; la sella monoposto di altezza cm 90; la potenza nominale massima continuativa stimata in base al valore della potenza massima erogata è di almeno
0,7 KW.
Sul punto, infatti, i tecnici della Motorizzazione Civile di con nota prot. 14212/2021 del CP_1
25.02.2021, dopo i rilievi tecnici eseguiti ivi comprese le prove di potenza e di velocità, hanno espresso un parere qualificato nel senso di assimilare tale mezzo ad un ciclomotore (cfr. doc.
5 fasc. comune).
Tali rilievi non sono stati contestati da parte appellante e, soprattutto, per quanto riguarda l'altezza della seduta – superiore a 54 cm – questa era rilevabile visivamente anche a prescindere dall'accertamento tecnico effettuato.
Dunque, il veicolo in questione deve qualificarsi come ciclomotore, esso non è qualificabile come monopattino elettrico e non è dunque assoggettabile alle sanzioni ex art. 33-bis del D.L.
162/2020, previste esclusivamente per i monopattini, bensì alle diverse sanzioni stabilite dal
Codice della Strada per le violazioni relative ai ciclomotori, in particolare quelle di cui agli artt.
97, commi 1 e 7 (circolazione in assenza di carta di circolazione) e commi 8 e 14
pagina 6 di 7 (circolazione in assenza di targa), 116, commi 15 e 17 (conduzione di un veicolo in assenza di possesso della corrispondente patente di guida), 171, commi 1, 2 e 3 (circolazione in assenza di casco protettivo) e 193, commi 1 e 2 (circolazione senza copertura di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi).
Dunque, l'appello deve essere rigettato.
2. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del DM 55/2014 per le controversie di valore sino ad € 26.000,00, come in dispositivo.
L'integrale rigetto dell'appello determina la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• rigetta l'appello e conferma, per l'effetto, l'impugnata sentenza;
• condanna l'appellante al pagamento, in favore della , delle spese Controparte_1 di lite del presente grado di giudizio, che liquida in € 1000,00 oltre rimborso forfettario,
CPA ed IVA se dovuta.
• dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
Rovigo, 28 maggio 2025
Il Giudice
(dott.ssa Benedetta Barbera)
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