Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 28/02/2025, n. 432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 432 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
- SEZIONE LAVORO –
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Rosa Molè all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 27.02.25, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 4181/2023 R.G.
TRA
, rapp.ta e difesa dall' avv.to Elena Boccanfuso, Parte_1 come in atti ricorrente
E
ON
, in persona dei legali rappresentanti pro tempore,
[...] rappresentati e difesi, in questa sede, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c., dal dott. Vincenzo Romano, come in atti resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 03.07.2023, la docente in epigrafe, ha esposto: di essere una docente per la classe di concorso A011 (Discipline letterarie e latino), attualmente in servizio presso l' ad oggi ancora precaria, CP_2 aveva prestato servizio d'insegnamento alle dipendenze del
[...]
in virtù di reiterati contratti a tempo determinato (a far data ON dall'anno scolastico 2005/2006 sino all'anno 2022/2023), come da prospetto riassuntivo di cui al ricorso;
tutti i servizi scolastici erano stati prestati con il prescritto titolo di studio;
aveva espletato le stesse mansioni e assunto identiche responsabilità rispetto ai colleghi di ruolo;
le era stata applicata la disciplina dettata dai vari CCNL del comparto Scuola succedutisi nel tempo
alla ricorrente, durante tutto il periodo di precariato alle dipendenze del (ora MIM), era stato negato qualsiasi ON avanzamento retributivo connesso all'anzianità di servizio;
di avere diritto al riconoscimento dell'anzianità di servizio e dei connessi incrementi stipendiali maturati e non percepiti durante il periodo di precariato.
Tanto premesso, rivendicato il proprio diritto agli incrementi stipendiali legati all'anzianità, ha agito in giudizio al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“IN RELAZIONE ALLA DOMANDA RELATIVA AL RICONOSCIMENTO DELL'ANZIANITÀ DI SERVIZIO E DEI CONNESSI INCREMENTI STIPENDIALI MATURATI E NON PERCEPITI DURANTE IL PERIODO DI PRECARIATO - ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della ricorrente al riconoscimento delle progressioni economiche connesse all'anzianità di servizio maturate durante il periodo di precariato;
- IN RELAZIONE ALLA DOMANDA RELATIVA ALL'APPLICAZIONE DELLA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA PREVISTA DALL'ACCORDO SINDACALE DEL 4 AGOSTO 2011 PER I DIPENDENTI IN SERVIZIO (CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO) ALLA DATA DEL 1° SETTEMBRE 2010 ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della ricorrente a vedersi applicata la clausola di salvaguardia prevista dal C.C.N.L del 19 luglio 2011 in favore dei soli docenti assunti con contratto a tempo indeterminato in servizio al primo settembre del 2010, con conseguente riconoscimento del diritto a percepire, con assegno ad personam, l'aumento retributivo relativo al passaggio dal gradone contrattuale “0-2” al gradone contrattuale “3 – 8 anni” fino al conseguimento della fascia retributiva “9 – 14 anni”. - PER L'EFFETTO, CONDANNARE il a Controparte_3 pagare, in favore della ricorrente, LA SOMMA DI € 5.972,98 o la diversa somma, maggiore o minore, dovuta a titolo di differenze retributive così come quantificate al punto 6 dei motivi in diritto del ricorso e calcolate con il prospetto analitico allegato, oltre ad interessi legali, dalla data di maturazione dei singoli crediti al saldo ex art. 429 del c.p.c. ovvero a titolo di maggior danno ex art. 1224 del c.c. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore ...”
Ritualmente citato, si è costituto il convenuto, resistendo CP_1 all'avverso ricorso e chiedendone il rigetto, rilevando in particolare il difetto di legittimazione passiva e l'intervenuta prescrizione dei crediti. Ha poi eccepito che nessuna ricostruzione di carriera poteva essere vantata dalla ricorrente in quanto non ancora immessa in ruolo, evidenziando che la docente veniva immessa in ruolo con contratto a T.D. ai sensi della procedura concorsuale straordinaria di cui all'art. 59, comma 9-bis, del decreto -legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106- D.M.n. 108 del 28/04/2022 con immissione in ruolo dal 01/09/2024.
Sulla base della documentazione in atti e dei chiarimenti resi all'udienza del 25.10.24 la causa è stata decisa.
La domanda è fondata e va accolta per le argomentazioni di seguito in sintesi esposte.
Preliminarmente, va affermata la legittimazione passiva del CP_1 convenuto, titolare del rapporto di lavoro, esulando la questione in esame dalle materie di competenza delle istituzioni scolastiche. Si richiama sul punto l'insegnamento della Corte di legittimità, secondo cui “anche dopo l'estensione della personalità giuridica, per effetto della legge delega n. 59 del 1997 e dei successivi provvedimenti di attuazione, ai circoli didattici, alle scuole medie e agli istituti di istruzione secondaria, il personale ATA e docente della scuola si trova in rapporto organico con l'Amministrazione della Pubblica Istruzione dello Stato, a cui l'art. 15 del d.P.R. n. 275 del 1999 ha riservato le funzioni relative al reclutamento del personale, e non con i singoli istituti, che sono dotati nella materia di mera autonomia amministrativa. Ne consegue che, nelle controversie relative ai rapporti di lavoro, sussiste la legittimazione passiva del , mentre difetta la CP_1 legittimazione passiva del singolo istituto” (v. Cass. n. 6372/2011).
La ricorrente con il presente giudizio rivendica il diritto alla percezione della progressione economica connessa all'anzianità di servizio maturata durante il periodo di precariato e pertanto le differenze stipendiali maturate durante il servizio a tempo determinato.
In relazione alle eccezioni del convenuto, ha quindi evidenziato che CP_1 sulle pretese avanzate non incideva l'eventuale decreto di ricostruzione di carriera da parte del (che allo stato non risultava ancora emanato). CP_1
Ciò posto, occorre esaminare la cornice normativa in cui la fattispecie in esame va inquadrata.
Orbene, la clausola 4, punto 1 dell'accordo quadro europeo sul lavoro a tempo determinato del 18 marzo 1999, clausola self executing, intitola “Principio di non discriminazione”, vieta la disparità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, statuendo:
1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.
2. Se del caso, si applicherà il principio del pro rata temporis.
3. Le disposizioni per l'applicazione di questa clausola saranno definite dagli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali e/o dalle parti sociali stesse, viste le norme comunitarie e nazionali, i contratti collettivi e la prassi nazionali.
4. I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
Le parti sociali, in Italia, in data 4 agosto 2011, allo scopo di favorire nuove assunzioni “a costo zero”, stabilivano per i nuovi assunti l'abolizione della preesistente fascia stipendiale “da 3 a 8 anni”, cosicché gli stessi anche dopo il provvedimento di ricostruzione della carriera, avrebbero continuato a percepire lo stipendio “base” fino al compimento del 9° anno di anzianità; mantenendo tuttavia l'accordo del 4 agosto 2011, onde non incorrere in una inammissibile modifica in pejus del trattamento economico in atto per il personale già assunto, per il personale di ruolo entrato in ruolo prima dell'anno scolastico 2011/2012 la più favorevole normativa previgente. L'accordo del 2011 aveva infatti previsto una doppia clausola di salvaguardia in favore dei dipendenti già in servizio alla data dell'1.9.2010 statuendo che:
1. Il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito o che abbia maturato il diritto all'inserimento nella pre-esistente fascia stipendiale “3-8 anni”, conserva “ad personam” il maggior valore stipendiale in godimento, fino al conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni”;
2. Il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito nella pre-esistente fascia stipendiale “0-2 anni”, conserva il diritto a percepire “ad personam”, al compimento del periodo di permanenza nella predetta fascia, il valore retributivo della pre-esistente fascia stipendiale “3-8 anni”, fino al conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni”.
Orbene, sulle questioni oggetto del giudizio è intervenuta la Corte di legittimità, (sent. n 2924 del 2020) ed ha affermato che in forza del principio di non discriminazione, la clausola di favore deve applicarsi anche ai dipendenti che hanno iniziato a lavorare alle dipendenze del prima del CP_4
1° settembre 2011 in forza di contratti a tempo determinato e che, alla data di stipula dell'accordo sindacale del 4 agosto 2011, avessero già svolto un servizio annuale, così come previsto e interpretato dalla legge n.124/1999 ( e dunque ai sensi dell'art.11, comma 14, della l. n.124/1999 della durata di almeno 180 giorni oppure prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale), stabilendo dunque – anche nei confronti di detto personale – la non applicabilità della nuova disciplina sulla progressione stipendiale.
La Corte di Cassazione in detta pronunzia ha enunciato il seguente principio di diritto: «viola la richiamata clausola (cioè la clausola 4 dell'accordo quadro europeo sul contratto a tempo determinato) anche l'art. 2 del c.c.n.l.
4.8.2011 nella parte in cui limita il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento 'ad personam', fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva ai soli assunti a tempo indeterminato».
La pronunzia n. 2924 del 2020 si pone poi in continuità con quanto già affermato dalla Suprema Corte in tema di diritto alla percezione della progressione economica connessa all'anzianità di servizio maturata durante il periodo di precariato.
La Corte di Cassazione con le sentenze nn. 22558 e 23868 del 2016, ha enunciato il seguente principio di diritto: «La clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai CCNL succedutisi nel tempo. Vanno, conseguentemente, disapplicate le disposizioni dei richiamati CCNL che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato»
Nell'ambito delle direttrici fissate dalla suprema Corte appena richiamate va affermata la fondatezza della domanda avanzata dalla odierna parte ricorrente, diretta al riconoscimento del servizio non di ruolo a fini economici.
La domanda va pertanto accolta, dovendosi dichiarare il diritto della parte ricorrente al riconoscimento ai fini economici dell'anzianità maturata nel servizio prestato in forza di tutti i contratti a termine pre-ruolo conclusi con l'amministrazione scolastica convenuta ed a vedersi applicata la clausola di salvaguardia prevista dal C.C.N.L del 19 luglio 2011 con consequenziale condanna dell'amministrazione al pagamento delle differenze retributive.
Sul quantum possono condividersi i conteggi di cui al ricorso, correttamente sviluppati alla luce dei principi di diritto richiamati.
Pertanto, la ricorrente ha diritto alla corresponsione, a titolo di differenze di retribuzione dal 01.06.18 al 30.06.23 della somma di Euro 5.972,98, tenuto conto che il decorso del termine prescrizionale risulta interrotto dalla diffida del 13.06.2023.
A tale somma vanno aggiunti gli interessi legali, come per legge, dalla maturazione dei cediti al saldo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
così provvede:
dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento delle progressioni economiche connesse all'anzianità di servizio maturata durante il periodo di precariato;
condanna l'Amministrazione resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma di euro € 5.972,98, a titolo di differenze retributive maturate, oltre interessi legali dalla maturazione dei crediti al saldo;
condanna parte resistente al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente, liquidate in complessivi euro 2695,00 oltre spese generali, IVA e CPA, con attribuzione.
Si comunichi.
In Napoli, il 27.02.25
IL GIUDICE
dott.ssa Rosa Molè