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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 31/01/2025, n. 505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 505 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO in persona della dr.ssa Claudia Gemelli, in funzione di Giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 15345/2021 avente ad oggetto: responsabilità ex art. 2051 c.c. promossa da:
, p.VA , rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'avvocato Giuseppe Cusintino
ATTRICE contro
, p.VA , rappresentata e difesa dall'avv. Alberto Cariddi Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTO
***
Conclusioni: per parte attrice: “Contrariis reiectis. Nel merito. Previa dichiarazione della responsabilità del sinistro
“de quo” ex. art. 2051 c.c. in capo al convenuto nella qualità di titolare obbligato alla manutenzione e/o custodia del verde pubblico nel luogo oggetto dell'evento; Previo accertamento del nesso eziologico tra il ridetto sinistro avvenuto il 27.04.2021 ore 18.30 nelle circostanze di tempo e luogo sopraindicate ed i danni patiti dall'autovettura BMW targata ES 325 LZ;
Dichiararsi tenuto e condannarsi il in persona del Sindaco pro tempore al risarcimento dei danni patiti Controparte_1 dall'attrice in conseguenza del sinistro “de quo”, che vengono così quantificati nella somma di € 6.912,84= e ciò per i titoli di cui in premessa e nello specifico: Danno auto € 5.862,09= Soccorso e traino € 219,60= Noleggio auto sostitutVA (gg.4 x € 61,00) € 244,00= Spese legali stragiudiziali € 587,15= TOTALE € 6.912,84=o veriore minore somma accertanda in corso di causa, anche in via equitatVA ex. art 1226 c.c., oltre a rVAlutazione monetaria ed interessi dal fatto al soddisfo. Con vittoria di spese, compenso professionale di patrocinio, rimborso forfettario, oltre CPA, con distrazione in favore dello scrivente difensore anticipatario. Con condanna del convenuto al pagamento integrale delle spese di CTU e CTP attoreo, nonché al rimborso del costo di € 366,00= portato dalla fattura del notaio n. 154 del 02.03.2022, per la cessione del credito sottoscritta dal cessionario Controparte_2 ed autenticata da notaio.” per parte convenuta: “respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
in via preliminare: dichiarare la carenza di legittimazione passVA della conchiudente anche d'ufficio con riguardo alla cessione del credito in quanto prVA dell'indicazione della Città di Torino come parte ceduta (cfr. doc. avv. n. 2) ed attesa la palese tardività della cessione del credito autenticata prodotta solo con memoria
pagina 1 di 4 ex art. 183, 6° comma, n. 3) c.p.c.; dichiarare comunque la carenza di legittimazione attVA della parte attrice e/o o quella di legittimazione passVA della Città di Torino per le ragioni dedotte al paragrafo I;
in via istruttoria: ammettere la prova per testi sui seguenti capi: 1) vero che l'alberata di Corso Peschiera è stata oggetto di valutazione di stabilità nel febbraio 2015? 2) vero che gli ultimi interventi di potatura dell'alberata predetta sono avvenuti nel luglio del 2015? 3) vero che alla pianta n. 43 è stata assegnata la classe di propensione al cedimento “C” con rischio moderato, senza che fossero indicati ulteriori interventi manutentivi specifici? Si indica a teste, anche sul capo n. 17 avversario da ammettersi in materia contraria, il dott. presso Città di Torino. Nel merito: Testimone_1 assolvere la conchiudente dalle avversarie domande;
con il favore dei compensi, del rimborso delle spese generali, CPA ed IVA, nonché delle spese successive tutte occorrende.”
***
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, , in Parte_1 qualità di cessionaria del credito vantato da - proprietario del veicolo BMW, tg. Parte_2
ES325LZ - ha convenuto in giudizio il per sentirlo condannare al risarcimento Controparte_1 dei danni causati dalla caduta di un ramo di un albero sul suddetto veicolo, avvenuto in data 27.04.2021, alle ore 18:30 circa, quando il veicolo si trovava regolarmente parcheggiato in Torino, corso Peschiera n. 145. Danni materiali quantificati in € 5.733,95, oltre € 219,60 per spese di soccorso e traino, € 244,00 per noleggio auto sostitutVA ed € 587,15 di spese legali stragiudiziali.
Si è costituito in giudizio il eccependo, in via preliminare, la carenza di Controparte_1 legittimazione attVA di parte attrice e/o la propria carenza di legittimazione passVA stante l'inosservanza della normatVA prevista dall'art. 69 del R.D. 2440/1923 in materia di opponibilità degli effetti della cessione del credito rispetto alla PA. Nel merito, ha contestato la sussistenza del nesso di causalità tra la cosa e l'evento lesivo, ritenendo le allegazioni di parte attrice non sufficienti ad assolvere l'onere probatorio posto a suo carico e ha invocato il caso fortuito attese le forti piogge di quei giorni. Ha, infine, contestato il quantum e ha domandato il rigetto della domanda attorea sulla base delle indicate premesse.
All'udienza 14.12.2021 sono stati concessi i termini della trattazione. Con ordinanza 7.6.2022 è stata ammessa la prova orale, poi assunta all'udienza 24.10.2022. Con ordinanza 24.10.2022 è stata disposta CTU tecnica sul veicolo, poi depositata il 30.03.2023. Con ordinanza 27.9.2024 la causa è stata infine trattenuta a decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
2. Preliminare ed assorbente appare la questione relatVA all'eccezione di nullità del contratto di cessione del credito sollevata da parte convenuta in comparsa conclusionale, ma sempre rilevabile anche d'ufficio dal Giudice a norma dell'art. 1421 c.c. e sulla quale l'attrice ha preso posizione in memoria di replica.
Infatti, l'atto di cessione del credito allegato da parte attrice sub doc. 2 si caratterizza per un'assoluta indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto atteso che:
- nell'atto di cessione del credito (peraltro privo di alcuna data) non è indicato né il veicolo danneggiato né il luogo dell'evento dannoso, riportando solamente i dati di , la data del sinistro Parte_2 (“27.4.2021”) e la località (“Torino”);
- nell'atto di cessione il credito non è individuato nella sua entità e, soprattutto, si fa riferimento genericamente a “caduta ramo” senza alcun tipo di ulteriore qualificazione che consenta di individuare con certezza il credito ceduto né la sua natura;
pagina 2 di 4 - nell'atto di cessione del credito non è in alcun modo individuato neppure il debitore ceduto: nel modulo si parla, invero, genericamente di “controparte, sopraindicata, assicurata per la responsabilità civile con la Compagnia_____” senza indicazione specifica.
Sebbene la cessione del credito sia un contratto a forma libera, si ritiene che nel caso di specie il suo oggetto non solo sia indeterminato, ma risulta altresì indeterminabile in quanto non risulta alcun riferimento ad eventuali inequivoci elementi esterni che consentano di determinare l'oggetto della cessione. L'impossibilità di identificare l'oggetto della cessione anche solo per relationem, d'altra parte, discende dall'assenza di qualsiasi indicazione in ordine al luogo del sinistro, al veicolo coinvolto ma altresì, ed in via dirimente, del debitore ceduto, elemento che invero appare necessario alla luce della generale indeterminatezza della fonte del credito ceduto.
Per ciò che attiene in particolare al credito, non vi è dubbio che l'individuazione dell'evento e delle circostanze che hanno dato luogo all'insorgere del preteso credito siano elementi assolutamente imprescindibili, posto che il rapporto obbligatorio che tale credito sostanzia non si concepisce proprio se non in relazione ad un fatto storico determinato, generatore di un credito determinato.
Né sul punto può soccorrere la produzione dell'atto di cessione del credito (questo sì con oggetto determinato) con firme autenticate da notaio del 2.3.2022: per un verso, la domanda giudiziale si fonda proprio sul contratto nullo prodotto con l'atto di citazione;
per altro verso, e in ogni caso, trattasi di documento tardVAmente prodotto dalla società attrice solo con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 3
c.p.c. (docc. 18-19), nonostante la contestazione da parte dell'Ente convenuto sulla non opponibilità della cessione perché non risultante da scrittura prVAta munita di sottoscrizione autenticata da Notaio fosse stata introdotta già con la comparsa di costituzione in giudizio.
Dall'accertata nullità del contratto di cessione del credito su cui l'attrice fonda la sua domanda, discende il difetto di titolarità attVA in capo alla stessa del diritto azionato in giudizio, sicché la domanda non può che essere rigettata.
Restano assorbite le ulteriori eccezioni proposte dalle parti.
3. La decisione sulle spese di lite segue il principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c., sicché l'attore va condannato alla refusione delle spese di lite sostenute dal convenuto. CP_1
La liquidazione delle spese avviene come in dispositivo, in applicazione del d.m. 55/20142, tenuto conto dell'attività difensVA svolta (studio, introduttVA, trattazione e decisoria), del valore della domanda (€ 6.784,70) e della semplicità della causa che giustifica l'applicazione dei valori minimi dello scaglione € 5.200,01 - € 26.000.
La spesa di CTU, già liquidata in corso di causa, deve essere definitVAmente posta a carico della parte attrice in ragione della soccombenza.
PQM
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, definitVAmente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta:
RIGETTA la domanda attorea;
CONDANNA la a rimborsare al Parte_1 CP_1
le spese di lite del presente giudizio che si liquidano in € 2560 per compensi (€ 460 per fase
[...] studio, € 400 per fase introduttVA, € 840 per fase di trattazione, € 860 per fase decisoria) oltre rimborso forfettario del 15%, VA e cpa;
PONE la spesa di CTU, come liquidata con decreto 11.3.2024, definitVAmente a carico di parte attrice.
pagina 3 di 4 Così deciso in Torino, il 29/01/2025
Il Giudice
Claudia Gemelli
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice PrVAcy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO in persona della dr.ssa Claudia Gemelli, in funzione di Giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 15345/2021 avente ad oggetto: responsabilità ex art. 2051 c.c. promossa da:
, p.VA , rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'avvocato Giuseppe Cusintino
ATTRICE contro
, p.VA , rappresentata e difesa dall'avv. Alberto Cariddi Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTO
***
Conclusioni: per parte attrice: “Contrariis reiectis. Nel merito. Previa dichiarazione della responsabilità del sinistro
“de quo” ex. art. 2051 c.c. in capo al convenuto nella qualità di titolare obbligato alla manutenzione e/o custodia del verde pubblico nel luogo oggetto dell'evento; Previo accertamento del nesso eziologico tra il ridetto sinistro avvenuto il 27.04.2021 ore 18.30 nelle circostanze di tempo e luogo sopraindicate ed i danni patiti dall'autovettura BMW targata ES 325 LZ;
Dichiararsi tenuto e condannarsi il in persona del Sindaco pro tempore al risarcimento dei danni patiti Controparte_1 dall'attrice in conseguenza del sinistro “de quo”, che vengono così quantificati nella somma di € 6.912,84= e ciò per i titoli di cui in premessa e nello specifico: Danno auto € 5.862,09= Soccorso e traino € 219,60= Noleggio auto sostitutVA (gg.4 x € 61,00) € 244,00= Spese legali stragiudiziali € 587,15= TOTALE € 6.912,84=o veriore minore somma accertanda in corso di causa, anche in via equitatVA ex. art 1226 c.c., oltre a rVAlutazione monetaria ed interessi dal fatto al soddisfo. Con vittoria di spese, compenso professionale di patrocinio, rimborso forfettario, oltre CPA, con distrazione in favore dello scrivente difensore anticipatario. Con condanna del convenuto al pagamento integrale delle spese di CTU e CTP attoreo, nonché al rimborso del costo di € 366,00= portato dalla fattura del notaio n. 154 del 02.03.2022, per la cessione del credito sottoscritta dal cessionario Controparte_2 ed autenticata da notaio.” per parte convenuta: “respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
in via preliminare: dichiarare la carenza di legittimazione passVA della conchiudente anche d'ufficio con riguardo alla cessione del credito in quanto prVA dell'indicazione della Città di Torino come parte ceduta (cfr. doc. avv. n. 2) ed attesa la palese tardività della cessione del credito autenticata prodotta solo con memoria
pagina 1 di 4 ex art. 183, 6° comma, n. 3) c.p.c.; dichiarare comunque la carenza di legittimazione attVA della parte attrice e/o o quella di legittimazione passVA della Città di Torino per le ragioni dedotte al paragrafo I;
in via istruttoria: ammettere la prova per testi sui seguenti capi: 1) vero che l'alberata di Corso Peschiera è stata oggetto di valutazione di stabilità nel febbraio 2015? 2) vero che gli ultimi interventi di potatura dell'alberata predetta sono avvenuti nel luglio del 2015? 3) vero che alla pianta n. 43 è stata assegnata la classe di propensione al cedimento “C” con rischio moderato, senza che fossero indicati ulteriori interventi manutentivi specifici? Si indica a teste, anche sul capo n. 17 avversario da ammettersi in materia contraria, il dott. presso Città di Torino. Nel merito: Testimone_1 assolvere la conchiudente dalle avversarie domande;
con il favore dei compensi, del rimborso delle spese generali, CPA ed IVA, nonché delle spese successive tutte occorrende.”
***
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, , in Parte_1 qualità di cessionaria del credito vantato da - proprietario del veicolo BMW, tg. Parte_2
ES325LZ - ha convenuto in giudizio il per sentirlo condannare al risarcimento Controparte_1 dei danni causati dalla caduta di un ramo di un albero sul suddetto veicolo, avvenuto in data 27.04.2021, alle ore 18:30 circa, quando il veicolo si trovava regolarmente parcheggiato in Torino, corso Peschiera n. 145. Danni materiali quantificati in € 5.733,95, oltre € 219,60 per spese di soccorso e traino, € 244,00 per noleggio auto sostitutVA ed € 587,15 di spese legali stragiudiziali.
Si è costituito in giudizio il eccependo, in via preliminare, la carenza di Controparte_1 legittimazione attVA di parte attrice e/o la propria carenza di legittimazione passVA stante l'inosservanza della normatVA prevista dall'art. 69 del R.D. 2440/1923 in materia di opponibilità degli effetti della cessione del credito rispetto alla PA. Nel merito, ha contestato la sussistenza del nesso di causalità tra la cosa e l'evento lesivo, ritenendo le allegazioni di parte attrice non sufficienti ad assolvere l'onere probatorio posto a suo carico e ha invocato il caso fortuito attese le forti piogge di quei giorni. Ha, infine, contestato il quantum e ha domandato il rigetto della domanda attorea sulla base delle indicate premesse.
All'udienza 14.12.2021 sono stati concessi i termini della trattazione. Con ordinanza 7.6.2022 è stata ammessa la prova orale, poi assunta all'udienza 24.10.2022. Con ordinanza 24.10.2022 è stata disposta CTU tecnica sul veicolo, poi depositata il 30.03.2023. Con ordinanza 27.9.2024 la causa è stata infine trattenuta a decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
2. Preliminare ed assorbente appare la questione relatVA all'eccezione di nullità del contratto di cessione del credito sollevata da parte convenuta in comparsa conclusionale, ma sempre rilevabile anche d'ufficio dal Giudice a norma dell'art. 1421 c.c. e sulla quale l'attrice ha preso posizione in memoria di replica.
Infatti, l'atto di cessione del credito allegato da parte attrice sub doc. 2 si caratterizza per un'assoluta indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto atteso che:
- nell'atto di cessione del credito (peraltro privo di alcuna data) non è indicato né il veicolo danneggiato né il luogo dell'evento dannoso, riportando solamente i dati di , la data del sinistro Parte_2 (“27.4.2021”) e la località (“Torino”);
- nell'atto di cessione il credito non è individuato nella sua entità e, soprattutto, si fa riferimento genericamente a “caduta ramo” senza alcun tipo di ulteriore qualificazione che consenta di individuare con certezza il credito ceduto né la sua natura;
pagina 2 di 4 - nell'atto di cessione del credito non è in alcun modo individuato neppure il debitore ceduto: nel modulo si parla, invero, genericamente di “controparte, sopraindicata, assicurata per la responsabilità civile con la Compagnia_____” senza indicazione specifica.
Sebbene la cessione del credito sia un contratto a forma libera, si ritiene che nel caso di specie il suo oggetto non solo sia indeterminato, ma risulta altresì indeterminabile in quanto non risulta alcun riferimento ad eventuali inequivoci elementi esterni che consentano di determinare l'oggetto della cessione. L'impossibilità di identificare l'oggetto della cessione anche solo per relationem, d'altra parte, discende dall'assenza di qualsiasi indicazione in ordine al luogo del sinistro, al veicolo coinvolto ma altresì, ed in via dirimente, del debitore ceduto, elemento che invero appare necessario alla luce della generale indeterminatezza della fonte del credito ceduto.
Per ciò che attiene in particolare al credito, non vi è dubbio che l'individuazione dell'evento e delle circostanze che hanno dato luogo all'insorgere del preteso credito siano elementi assolutamente imprescindibili, posto che il rapporto obbligatorio che tale credito sostanzia non si concepisce proprio se non in relazione ad un fatto storico determinato, generatore di un credito determinato.
Né sul punto può soccorrere la produzione dell'atto di cessione del credito (questo sì con oggetto determinato) con firme autenticate da notaio del 2.3.2022: per un verso, la domanda giudiziale si fonda proprio sul contratto nullo prodotto con l'atto di citazione;
per altro verso, e in ogni caso, trattasi di documento tardVAmente prodotto dalla società attrice solo con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 3
c.p.c. (docc. 18-19), nonostante la contestazione da parte dell'Ente convenuto sulla non opponibilità della cessione perché non risultante da scrittura prVAta munita di sottoscrizione autenticata da Notaio fosse stata introdotta già con la comparsa di costituzione in giudizio.
Dall'accertata nullità del contratto di cessione del credito su cui l'attrice fonda la sua domanda, discende il difetto di titolarità attVA in capo alla stessa del diritto azionato in giudizio, sicché la domanda non può che essere rigettata.
Restano assorbite le ulteriori eccezioni proposte dalle parti.
3. La decisione sulle spese di lite segue il principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c., sicché l'attore va condannato alla refusione delle spese di lite sostenute dal convenuto. CP_1
La liquidazione delle spese avviene come in dispositivo, in applicazione del d.m. 55/20142, tenuto conto dell'attività difensVA svolta (studio, introduttVA, trattazione e decisoria), del valore della domanda (€ 6.784,70) e della semplicità della causa che giustifica l'applicazione dei valori minimi dello scaglione € 5.200,01 - € 26.000.
La spesa di CTU, già liquidata in corso di causa, deve essere definitVAmente posta a carico della parte attrice in ragione della soccombenza.
PQM
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, definitVAmente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta:
RIGETTA la domanda attorea;
CONDANNA la a rimborsare al Parte_1 CP_1
le spese di lite del presente giudizio che si liquidano in € 2560 per compensi (€ 460 per fase
[...] studio, € 400 per fase introduttVA, € 840 per fase di trattazione, € 860 per fase decisoria) oltre rimborso forfettario del 15%, VA e cpa;
PONE la spesa di CTU, come liquidata con decreto 11.3.2024, definitVAmente a carico di parte attrice.
pagina 3 di 4 Così deciso in Torino, il 29/01/2025
Il Giudice
Claudia Gemelli
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice PrVAcy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4