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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVI, sentenza 09/02/2026, n. 2173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2173 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2173/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 26, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
ZI ANDREA, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18109/2025 depositato il 27/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
GI NI
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IO - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250151527819000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1932/2026 depositato il 03/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente, sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 07120250151527810000 emessa da Agenzia Entrate - IO e notificata l'8/1025 , relativa atassa automovbbilistica anno 2020, per un importo di euro 298,11.
A sostegno del gravame sono sttai dedotti i seguenti motivi :
1)prescrizione per il decorso del termine triennale , violazione art. 3 del d.l. n. 2(1986;
2)illegittimità per mancata prova dell'ìesecutività del ruolo esattoriale;
3) illegittimità per mancata notifica degli atti presupposti;
4) inesistenza del nuovo concessionario in quanto il recupero delle somme spetta a _1 sa , vincitrice del bando indetto per l'assegnazione della connessione
Si sono costituiti in giudizio per resistere sia AD che la GI NI .
Parte ricorrente ha poi prodotto breve "memoria di contestazione " con cui insiste per la fondatezza della censura relativa alla carenza di legittimazione di AD , quale soggetto della riscossione
All'odierna udienza il ricorso è stato introitato per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso si rivela infondato con riferimento alle censure dedotte con i quattro mezzi d'impugnazione indicati in punto di "fatto".
Ed invero :
a) in relazione alle censure di motivi sub 1) e sub 3) da trattarsi unitariamente, come si rileva dalla documentazione versata ex adverso, alla ricorrente è stato notificato in data 20/7/2023 in modo rituale ( a mezzo servizio postale ) e tempestivamente il presupposto avviso di accertamento , senza che questo sia stato oggetto di specifica opposizione giudiziale e ciò rende del tutto insussistente l'eccezione di prescrizione oltrechè il denunciato( ma infondatao ) vizio in procedendo.
b) generica e comunque destituita di ogni fondamento è la censura di cui al motivo sub 2) : il ruolo è un momento procedimentale interno all'azione di riscossione e non ha rilevanza esterna , per non dire che in ogni caso non v'è norma alcuna che impone la dimostrazione della esecutività del ruolo stesso;
c) la giurisprudenza , in particolare quella della Corte di Cassazione ha avuto modo di confermare la legittimazione di AD e in precedenmza di AL PA ad emettere cartelle di pagamento per il recupero della tassa autonmobilistica non versata , la medesima agendo in qualità di organisimo della riscossione( cfr Cass 12/1/2017 n. 593).
E dunque AD è soggetto legittimato passivo , in quanto titolare dell'azione esecutiva ( cfrr Cass ord.
12/2/2024).
La doglianza di cui al motivo sub 4) ulteriormente illustrata con la memoria difensiva è pertanto priva di giuridico fondamento .
Conclusivamente il ricorso, in quanto infondato, va respinto.
Le spese di lite seguono la regola della soccombenza, poste a carico dela parte ricorrente e liquidate in favore delle parti resistenti, nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di Napoli in composizione monocratica cosi dispone:
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di giudizio che liquida in euro
500,00 in favore in favore di ciascuna parte resistente
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 26, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
ZI ANDREA, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18109/2025 depositato il 27/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
GI NI
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IO - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250151527819000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1932/2026 depositato il 03/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente, sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 07120250151527810000 emessa da Agenzia Entrate - IO e notificata l'8/1025 , relativa atassa automovbbilistica anno 2020, per un importo di euro 298,11.
A sostegno del gravame sono sttai dedotti i seguenti motivi :
1)prescrizione per il decorso del termine triennale , violazione art. 3 del d.l. n. 2(1986;
2)illegittimità per mancata prova dell'ìesecutività del ruolo esattoriale;
3) illegittimità per mancata notifica degli atti presupposti;
4) inesistenza del nuovo concessionario in quanto il recupero delle somme spetta a _1 sa , vincitrice del bando indetto per l'assegnazione della connessione
Si sono costituiti in giudizio per resistere sia AD che la GI NI .
Parte ricorrente ha poi prodotto breve "memoria di contestazione " con cui insiste per la fondatezza della censura relativa alla carenza di legittimazione di AD , quale soggetto della riscossione
All'odierna udienza il ricorso è stato introitato per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso si rivela infondato con riferimento alle censure dedotte con i quattro mezzi d'impugnazione indicati in punto di "fatto".
Ed invero :
a) in relazione alle censure di motivi sub 1) e sub 3) da trattarsi unitariamente, come si rileva dalla documentazione versata ex adverso, alla ricorrente è stato notificato in data 20/7/2023 in modo rituale ( a mezzo servizio postale ) e tempestivamente il presupposto avviso di accertamento , senza che questo sia stato oggetto di specifica opposizione giudiziale e ciò rende del tutto insussistente l'eccezione di prescrizione oltrechè il denunciato( ma infondatao ) vizio in procedendo.
b) generica e comunque destituita di ogni fondamento è la censura di cui al motivo sub 2) : il ruolo è un momento procedimentale interno all'azione di riscossione e non ha rilevanza esterna , per non dire che in ogni caso non v'è norma alcuna che impone la dimostrazione della esecutività del ruolo stesso;
c) la giurisprudenza , in particolare quella della Corte di Cassazione ha avuto modo di confermare la legittimazione di AD e in precedenmza di AL PA ad emettere cartelle di pagamento per il recupero della tassa autonmobilistica non versata , la medesima agendo in qualità di organisimo della riscossione( cfr Cass 12/1/2017 n. 593).
E dunque AD è soggetto legittimato passivo , in quanto titolare dell'azione esecutiva ( cfrr Cass ord.
12/2/2024).
La doglianza di cui al motivo sub 4) ulteriormente illustrata con la memoria difensiva è pertanto priva di giuridico fondamento .
Conclusivamente il ricorso, in quanto infondato, va respinto.
Le spese di lite seguono la regola della soccombenza, poste a carico dela parte ricorrente e liquidate in favore delle parti resistenti, nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di Napoli in composizione monocratica cosi dispone:
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di giudizio che liquida in euro
500,00 in favore in favore di ciascuna parte resistente