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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 16/06/2025, n. 324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 324 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IMPERIA
Sezione civile
IN PERSONA DEL GIUDICE UNICO
Dott.ssa Martina Badano
Nella controversia civile RG N. 1353/2022 avente per oggetto opposizione preventiva all'esecuzione forzata
Promossa da:
nato a [...] il [...], residente in [...], Corso Parte_1
Giuseppe Mazzini 427, C.F , rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Pace C.F._1
del Foro di Milano;
ATTORE
CONTRO
L'Ente avente causa di Controparte_1 Controparte_2
(già , in persona del legale rappresentante pro tempore, con
[...] Controparte_3
sede in Roma, Via Giuseppe Grezar 14, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma,
Codice Fiscale e Partita IVA , iscritta al R.E.A. presso la Camera di Commercio P.IVA_1
di Roma al numero 1470509, rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Misurale e Matteo
Tamagno del Foro di Genova;
CONVENUTA
Sentite le conclusioni delle parti come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in atti, ossia: per parte attrice, come nelle conclusioni di cui all'atto di citazione, e quindi: “Voglia l'Ill.mo
Tribunale, contrariis rejectis: in via cautelare inaudita altera parte e/o previa fissazione udienza concedere la sospensione del processo esecutivo ex art. 624, c.p.c.; nel merito, previa ogni opportuno incombente, accertamento e declaratoria occorrente, segnatamente per tutti i motivi dedotti in termini di prescrizione del credito opposto, accertare e dichiarare che il Sig. , nulla Parte_1 deve all' con riferimento alla cartella n. 05220100001038646000 - Controparte_4 come richiamata all'intimazione di pagamento n. 05220229000663988000, notificata in data 8 giugno 2022 - e per l'effetto dichiarare illegittima, nulla, invalido e/o inefficace e perciò annullare
1 parzialmente l'intimazione di pagamento impugnata. Con vittoria di spese distratte in favore del difensore;
in via istruttoria, stante la natura documentale della controversia di natura documentale, ci si oppone fin d'ora all'ammissione di prova per testi, in ogni caso con riserva di ulteriormente dedurre provare o instare anche a prova contraria”.
per parte convenuta,” “Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza, azione, eccezione disattesa
e respinta, RESPINGERE ogni e/o qualsiasi domanda proposta dall'attore sig. nei Parte_1 confronti dell'Esponente, siccome tardiva, inammissibile, illegittima, infondata e non provata, con integrale conferma degli atti impugnati e delle pretese creditorie contenute negli stessi. VINTE le spese di lite, ivi comprese le competenze professionali di avvocato”.
§§§§§§§§§
Motivi in Fatto ed in Dritto
Premesso in fatto che parte attrice, con atto di citazione notificato il 7.7.2022, Parte_1 promuoveva giudizio di opposizione preventiva all'esecuzione forzata ex art. 615, comma I c.p.c.
(c.d. opposizione a precetto) contro l'intimazione di pagamento num. 05220229000663988000, notificatagli in data 8.6.2022 da , con la quale l'Agente Controparte_1 Controparte_5
ingiungeva al contribuente-attore il pagamento della somma complessiva di Euro 99.323,95, al fine di chiedere al Tribunale di Imperia, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo,
l'annullamento parziale della suddetta intimazione di pagamento, e ciò sulla base di due motivi, il primo per dedotta omessa notifica del titolo sottostante - cartella di pagamento n.
05220100001038646000, notificata in data 14.12.2011 - con cui era richiesta la somma di Euro
99.061,69 - ed il secondo per asserita prescrizione del diritto di procedere ad esecuzione forzata.
Rilevato che con comparsa difensiva tempestivamente depositata si costituiva il convenuto
[...]
C
(da ora in avanti, per brevità, anche solo o ente ”), Controparte_1 CP_6 CP_8 eccependo l'inammissibilità dell'opposizione in quanto notificata oltre il termine di decadenza previsto dall'art. 617 c.p.c., ed in ogni caso il rigetto della avversaria domanda ed il favore delle spese processuali.
Viste le memorie di trattazione, le comparse conclusionali e le note di replica depositate nonché la documentata acquisita al processo.
§§§§§§§§§
La domanda di deve essere respinta per i seguenti argomenti in diritto. Parte_1
E' in primo luogo intendimento del Tribunale di Imperia recepire il principio giuridico - tratto da una sistematica e razionale interpretazione dell'art. 99 c.p.c., 121 c.p.c., art. 3 c.p.a. ed art. 111 Cost. - di chiarezza e sinteticità degli atti processuali, che è stato codificato altresì nel nuovo art. 121, ultimo
2 comma c.p.c. introdotto dall'art. 35, comma 1 del D.lg. n. 149/2022 (c.d. Riforma Cartabia), applicabile ratione temporis anche al processo che ci occupa, nella parte in cui detta norma dispone che “tutti gli atti del processo sono redatti in modo chiaro e sintetico”, compresi i provvedimenti giudiziari.
Da tale premessa concettuale discende quindi la necessità di improntare la redazione della sentenza a canoni di chiarezza e sinteticità al fine di esporre le sole ragioni in fatto e diritto rilevanti poiché funzionali a sostenere il contenuto dispositivo della decisione.
La convenuta eccepisce in via pregiudiziale in rito l'inammissibilità dell'opposizione c.d. a precetto qui in discussione, poiché sussumibile nelle opposizioni agli atti esecutivi, allegando l'evidente violazione del termine perentorio fissato dall'art. 617 c.p.c., ossia il termine di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo ovvero dalla conoscenza di un atto successivo che ne presuppone l'adozione.
L'eccezione merita accoglimento, limitatamente al primo motivo di doglianza, ossia la dedotta omessa notifica della cartella di pagamento n. 05220100001038646000, mentre non ha congrua ragione di estendersi anche al residuo motivo di opposizione, che è esemplato sul modello dell'opposizione all'esecuzione (art. 615 c.p.c.), come tale non subordinato al termine perentorio prescritto per l'opposizione agli atti esecutivi dall'art. 617 c.p.c.
E' infatti acquisito in giurisprudenza che, “alla stregua del criterio generale di distinzione tra opposizione all'esecuzione ed opposizione agli atti esecutivi, valido anche quando venga opposta dinanzi al giudice ordinario una cartella di pagamento emessa dall'Agente per la riscossione per pretese diverse da quelle tributarie (riservate, queste ultime, alla giurisdizione delle Commissioni
Tributarie), si avrà opposizione agli atti esecutivi nel primo caso, quando cioè si farà valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto (la cartella di pagamento) allo scopo di ottenere l'annullamento dell'atto successivo (le intimazioni di pagamento), poiché si tratterà di vizio formale di quest'ultimo denunciabile ai sensi dell'art. 617 c.p.c.” (Cass. 2014, n. 10326; Cass. 2023, n. 31265), principio a sua volta mutuato dalla distinzione concettuale nitidamente accolta tra opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma II c.p.c. ed opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., in relazione, cioè, alle c.d. opposizioni esecutive successive (Cass. 2002, n. 16569; conforme Cass. 2005, n. 16262; Cass.
2015, n. 16780, Cass. 2022, n. 26110).
Calando le premesse teoretiche prima esposte alla concreta vicenda, il Tribunale ritiene che il primo motivo di ricorso sia da considerarsi inammissibile poiché tardivo, precluso dall'art. 617 c.p.c., atteso che pacificamente risulta che l'atto di intimazione sia stato notificato in data 8.6.2022, mentre l'opposizione all'esecuzione sia stata notificata soltanto in data 7.7.2022.
3 Parimenti, risulta preclusa dal termine di cui all'art. 617 c.p.c., anche la deduzione - svolta peraltro inammissibilmente dal come domanda nuova oltre i termini di cui all'art. 183, comma VI n. Pt_1
1 c.p.c. nella comparsa conclusionale - circa l'asserita illegittimità dell'intimazione di pagamento per omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi di mora e per violazione art. 37, comma
1 ter, D.L. 124/2019 e del diritto di difesa, essendo diretta a far valere un'illegittimità formale o procedimentale ( , anch'essa qualificabile come motivo di opposizione agli atti CP_9
esecutivi.
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Il secondo motivo di doglianza, attinente ad una pretesa estinzione del diritto azionato da con CP_6
la notificazione della cartella di pagamento n. 05220100001038646000, indubbiamente qualificabile come (motivo di) opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma I c.p.c. - poiché deduce un fatto estintivo della pretesa esecutiva nel suo proprio risvolto sostanziale (AN) e non un'illegittimità formale o procedimentale ( - non sottostando al termine perentorio dei venti giorni CP_9 fissato dall'art. 617 c.p.c., è, come visto, ammissibile, ma risulta destituito di fondatezza giuridica, per gli argomenti di seguito illustrati.
Orbene, eccepisce in ricorso (secondo motivo) la prescrizione decennale del diritto Parte_1
di di procedere alla riscossione della cartella di pagamento n. 05220100001038646000, CP_6
notificata il 14.12.2011, ossia oltre dieci anni prima della notifica dell'atto di intimazione controverso
(notificato in data 8.6.2022).
Si ritiene in questo senso emerso, dal compendio probatorio acquisito in forza delle puntuali produzioni documentali (docc. 2, 3 e 4 allegate alla comparsa , che contrariamente agli assunti CP_6 svolti dal ricorrente, l'invocata prescrizione (decennale) non sia maturata - e neppure la prescrizione quinquennale - per essere stati realizzati dallo stesso Ente atti interruttivi del decorso della prescrizione, successivi alla notifica della cartella di pagamento e prima della notifica dell'avviso di pagamento in odierna contestazione.
E' infatti ricostruibile, da un lato, che è stata eseguita la notifica in mani del della cartella di Pt_1 pagamento num. 052 2010 0001038646 000 sottostante all'intimazione di pagamento controversa, avvenuta il 13.12.2011, poi seguita dalla notifica dell'avviso di pagamento in odierna contestazione
(l'intimazione di pagamento num. 05220229000663988000), espletata, si ricorda, per stessa ammissione del ricorrente, in data 8.6.2022.
Giova del resto precisare che, se anche si ritenesse invalidamente eseguita la notificazione della cartella di pagamento, come sostenuto dall'opponente nella comparsa conclusionale, la notifica de qua, non impugnata nei termini, non sarebbe comunque inidonea a fungere da atto interruttivo della prescrizione della pretesa erariale, per il suo contenuto sostanziale ed intrinseco di atto di costituzione
4 in mora del debitore ex art. 2943 c.c., come puntualizzato in giurisprudenza (v. Cass. sez. trib. 2023,
n.10739).
E' emerso poi che, prima del decorso della prescrizione, sia stato notificato al un preavviso Pt_1
di fermo amministrativo il data 21.9.2015 (docc. 3 e 4; documenti non contestati dal se non Pt_1 con la tardiva eccezione formulata all'udienza del 10.5.2023, in epoca posteriore alla formazione delle preclusioni istruttorie), fermo amministrativo che è considerato in giurisprudenza atto interruttivo della prescrizione riconducibile all'art. 2943 c.c.
Si è in proposito sancito che “il preavviso di fermo è un atto con cui il creditore fa valere il suo diritto al pagamento, come è stato altrimenti detto, è un atto funzionale a portare a conoscenza del debitore la pretesa dell'Amministrazione finanziaria” (Cass. ord. 2019, n. 5469; Cass. 2017, n. 22018; Cass.
2011, n. 26052), come tale, “già per il solo suo contenuto di atto "informativo" della pretesa tributaria, è idoneo ad interrompere la prescrizione;
ma esso vale anche come richiesta di pagamento, a garanzia della quale si avvisa che sarà iscritto il fermo, in caso di inadempimento”
(Cass. ord. 2019, n. 5469).
Merita evidenziare, inoltre, che, successivamente alla notizia del fermo amministrativo, ha CP_6 interrotto il termine di prescrizione con la notifica al dell'atto di intimazione di pagamento Pt_1
num. 052 2016 9000400365 000 avvenuta in data 6.6.2016 (doc. 4, documenti non contestati dal se non con la tardiva eccezione formulata all'udienza del 10.5.2023, in epoca posteriore alla Pt_1 formazione delle preclusioni istruttorie), e che prima della notifica dell'avviso di intimazione (si ricorda, avvenuto in data 8.6.2022) è intercorso un periodo di sospensione della prescrizione
(dall'8.3.2020 al 31.8.2021).
Si allude all'art. 67, D.L. n. 18 del 2020 (cd. Decreto "Cura Italia", emanato per fronteggiare l'emergenza pandemica da COVID 19), che ha disposto la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio
2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori, ed ha, altresì, sospeso per il medesimo periodo i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n.
212, all'articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e all'articolo 2 del decreto legislativo
14 settembre 2015, n. 147.
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Le considerazioni che precedono inducono, pertanto, il Tribunale al rigetto della domanda, con le conformi statuizioni in punto spese di lite che si rinvengono nella parte dispositiva.
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5 Le spese di lite seguono il criterio cardine della soccombenza (art. 91 c.p.c.), e sono liquidate come in dispositivo.
Esse, pur se arrotondate per difetto, si conformano agli indici medi del D.M. n. 55/2014 (novellato dal DM n. 147/2022) per lo scaglione di valore corrispondente alla dichiarazione fatta in ricorso, per le tre fasi effettivamente svolte (fase di studio;
fase introduttiva;
fase decisoria).
P.Q.M.
il Giudice Unico del Tribunale di Imperia definitivamente pronunciando, ogni diversa e/o ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) RIGETTA la domanda;
2) per l'effetto CONDANNA l'attore a rifondere in favore della Parte_1
convenuta , in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, che si liquidano in Euro 8.300,00, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Si comunichi alle Parti costituite.
Imperia, 14.5.2025
Il Giudice Unico
(Dott.ssa Martina Badano)
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