Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 21/01/2025, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 936 del 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Pier Luigi De Cinti Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Giudice Relatore est.
Dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 936 del 2024 promossa da:
(C.F. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Alessandra Fantini ed C.F._2
elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Latina, via Cairoli n. 2, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: ricorso congiunto per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
Conclusioni del ricorso: “– 1) viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori;
/ 2) Il Per_1
minore convivrà con la madre presso l'abitazione di proprietà del sig. sita in Latina, Pt_2
Strada Macchia Grande n. 31, di conseguenza l'abitazione verrà assegnata alla sig.ra Parte_1
; / 3) il sig. si impegna a pagare le rate di mutuo mensili gravanti sull'abitazione; / 4)
[...] Pt_2
La responsabilità genitoriale sul minore verrà esercitata da entrambi i genitori per quanto Per_1 attiene alle decisioni di rilievo attinenti all'educazione, la salute, l'istruzione del figlio minore, e sarà esercitata disgiuntamente con riferimento alle decisioni di ordinaria amministrazione nel periodo di convivenza di ciascun genitore con la minore. / 5) Allo stato, le modalità concordate tra i genitori prevedono che il padre, tenga con sé due giorni la settimana, possibilmente il Per_1
martedì e il giovedì dalle ore18,00 alle ore 20,30 con riaccompagno presso la casa materna. Nei fine settimana alternati vedrà il padre dal sabato alle ore 10,00 sino alla domenica alle ore Per_1
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Latina e presso luoghi di villeggiatura. Resta inteso che durante il suddetto periodo i diritti di frequentazione con l'altro genitore saranno sospesi. Per Natale, S. Stefano, Capodanno, Epifania, nonché Pasqua e Lunedì dell'Angelo, giorno del compleanno della minore, i ricorrenti si impegneranno per trascorrere queste feste con il figlio, in modo alternato tra la madre e il padre.
Indicativamente il 24/12 con l'uno e il 25/12 con l'altro e così per il giorno del 31/12-01/01 e 06/01 di ogni anno e così proseguendo, così come calendarizzato nell'allegato piano genitoriale. I genitori potranno, comunque, modificare concordemente dette modalità in considerazione dei sopravvenuti rispettivi impegni lavorativi e/o delle esigenze del minore (scolastiche, sportive, ecc).
6) I genitori si concedono, sin da ora, il consenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e/o documenti equipollenti validi per l'espatrio anche per il figlio minore. 7) I coniugi si impegnano a comunicare tra loro tempestivamente ogni loro mutamento di residenza o dimora abituale. 8) Per quanto riguarda il mantenimento del figlio il Signor verserà alla Signora Per_1 Parte_2
un assegno mensile per il relativo contributo pari a € 100,00, rivalutabile ISTAT da Parte_1 corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese oltre all'assegno unico di cui” beneficerà “la sig.ra nell'interesse del figlio minore. Il sig. si impegna a corrispondere il 100% delle Pt_1 Pt_2
spese straordinarie necessarie per la salute ed esigenze particolari del figlio motivate e documentate e previamente concordate (ad es.: mediche non convenzionate, scolastiche, ludico1sportive; per spese straordinarie mediche si intendono quelle non coperte dal servizio sanitario nazionale). Le parti fanno propri i criteri discretivi e interpretativi del protocollo in vigore presso il Tribunale di Latina che viene allegato in calce al ricorso e che con la sottoscrizione del ricorso, dichiarano di aver ricevuto e di averne letto il contenuto”.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c. le parti hanno chiesto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore, nato a Latina il 15 febbraio 2016, dalla loro relazione sentimentale ormai interrotta, chiedendo di accogliere le conclusioni indicate nel ricorso introduttivo, come in epigrafe riportate.
Il Pm ha emesso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
Con nota scritta in sostituzione di udienza, fissata nel termine assegnato dal Giudice rel, il difensore ha ribadito le conclusioni di cui al ricorso introduttivo e ha prodotto dichiarazione scritta sottoscritta personalmente dalle parti, con cui le stesse hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Pagina 2 Ritiene il Collegio, anche alla stregua della documentazione in atti, che le condizioni concordate dai coniugi siano conformi all'interesse del minore e meritevoli di accoglimento.
Nulla sulle spese trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sulla causa r.g. n. 936 del 2024, così provvede:
“Dispone l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori secondo le condizioni concordate dalle parti nel ricorso introduttivo.
Nulla sulle spese trattandosi di ricorso congiunto.”
Così deciso in Latina nella Camera di Consiglio del 17 gennaio 2025.
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Dott. Pier Luigi De Cinti
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