Articolo 299 del Codice della navigazione
Articolo 298Articolo 300
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21 aprile 1942
Art. 299.
(Documenti di bordo e tenuta dei libri).

Il comandante deve curare che durante il viaggio siano a bordo i prescritti documenti relativi alla nave, all'equipaggio, ai passeggeri ed al carico. Deve curare altresi' che i libri di bordo siano regolarmente tenuti.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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