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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 30/05/2025, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA Sezione procedure concorsuali riunito in camera di consiglio e così composto: dott. ssa Stefania Calò Presidente dott. ssa Simona Boiardi giudice rel dott. Niccolò Stanzani Maserati giudice ha pronunciato, a scioglimento di riserva, la seguente S E N T E N Z A letto il ricorso n. 53-1/2025 proposto da società a responsabilità Parte_1 limitata con socio unico costituita in Italia secondo l'ordinamento italiano, con sede legale in Conegliano (TV), Via V. Alfieri n. 1, capitale sociale 10.000,00 i.v., codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al registro delle imprese di Treviso- Belluno , iscritta nell'elenco delle Società veicolo, tenuto ai sensi del P.IVA_1 Provvedi a d'Italia del 7 giugno 2017 al n. 35749.1 rappresentata, in forza di procura del 14 dicembre 2020 autenticata dal Notaio Dott.ssa al n. 30.310/13.001 di rep., registrata presso l'Agenzia delle Persona_1
Entrate, Ufficio Territoriale, Atti Pubblici di Milano, serie 1T (All.A), da
[...] con sede in Milano, Bastioni di Porta Nuova n. 19, capitale CP_1 euro 600.000 i.v., codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di Commercio Metropolitana di Milano-Monza-Brianza-Lodi n. 10311000961, iscritta al R.E.A. di Milano al n. 2521466, società esercente l'attività di recupero crediti ai sensi dell'art. 115 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza per licenza rilasciata al legale rappresentante, dalla Questura di Milano Cat. 13D - Div. P.A.S. n. 54/2020 di Reg. il 10 dicembre 2020, rappresentata e difesa, disgiuntamente tra loro, dall'Avv. Giulia Galati con studio in Roma (RM) - 00187, Via IV Novembre n. 149 e dall'Avv. Antonio Schiavone con studio in Milano (MI), Via Andrea Appiani n. 7, come da procura generale del 29.02.2024 a rogito del Notaio Dott. , Rep. 11664 e Racc. 6589, registrata a Milano il Persona_2
11.03.2024 al n. 22040 eleggendo domicilio presso lo Studio dell'Avv. Occhinegro Alessandro, Via Volturno, 6, Reggio Emilia e diretto ad ottenere la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della società
[...]
(P.IVA Controparte_2
), con sede in Reggio Emilia (Re) Via Della Previdenza Sociale 8 in P.IVA_2 sona del legale rappresentante pro-tempore; esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il giudice relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza; ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 27 CCII, in considerazione dell'ubicazione nel circondario di Reggio Emilia della sede legale della resistente;
premesso, nel merito, che spetta al creditore che agisce per ottenere la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale dimostrare che la controparte rientra tra gli enti soggetti alla procedura concorsuale e versa in stato di insolvenza e che sussiste il presupposto previsto dall'art. 49 comma 5 CCII;
incombe sul soggetto nei cui confronti è proposta la domanda, per converso, l'onere della prova circa il possesso congiunto dei requisiti di esclusione sanciti dall'art. 2 comma 1 lett. d) CCII;
rilevato, in questa prospettiva, che la società , è soggetta alle disposizioni CP_2 del CCII (art. 1), essendo organizzata in form a responsabilità limitata e svolgendo attività di costruzione di edifici residenziali;
è tuttora iscritta nel Registro delle Imprese, sicché non risulta trascorso il termine stabilito dall'art. 33 CCII;
considerato che la ricorrente è creditrice per euro 954.624,76 nei confronti della società resistente e l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente superiore alla soglia di euro 30 mila stabilita dall'art. 49 comma 5 CCII;
ritenuto che la resistente versi in stato di insolvenza, non essendo più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, come desumibile tra l'altro dall'entità dei debiti;
ritenuto, pertanto, che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
ritenuto che, per la particolare complessità della procedura, l'udienza per la verifica dello stato passivo può essere fissata oltre il termine minimo di legge;
considerato, infine, che in ipotesi di dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale gli oneri processuali spettanti alla parte ricorrente devono essere accertati nelle forme previste per l'approvazione del passivo quali spese di giustizia munite di privilegio ex artt. 2755, 2770 e 2777 del codice civile;
p.q.m.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII, così provvede: I. dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società
[...]
Controparte_2
(P.IVA ), con sede in Reggio Emilia (Re) Via Della Previdenza Sociale P.IVA_2
8 in p le rappresentante pro-tempore; II. nomina giudice delegato la dott.ssa Simona Boiardi;
III. nomina curatore l'Avv. Umberto Zuliani;
IV. ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215- bis codice civile), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
V. stabilisce il giorno 21 ottobre 2025 ore 11,30 per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo che avrà luogo innanzi al giudice delegato;
VI. assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di trenta giorni prima della data dell'adunanza di cui al numero precedente per la presentazione delle domande di insinuazione con le modalità di cui all'art. 201 CCII, mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
VII. autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disp. att. del codice di procedura civile: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del decreto- legge 31/05/2010 n. 78, convertito dalla legge 30/07/2010 n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
VIII. dichiara che la presente sentenza è provvisoriamente esecutiva;
IX. ordina la comunicazione e pubblicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 49 comma 4 CCII. Così deciso in Reggio Emilia il 27 maggio 2025 nella camera di consiglio della sezione Procedure Concorsuali del Tribunale di Reggio Emilia. il giudice rel. Simona Boiardi il Presidente Stefania Calò
Entrate, Ufficio Territoriale, Atti Pubblici di Milano, serie 1T (All.A), da
[...] con sede in Milano, Bastioni di Porta Nuova n. 19, capitale CP_1 euro 600.000 i.v., codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di Commercio Metropolitana di Milano-Monza-Brianza-Lodi n. 10311000961, iscritta al R.E.A. di Milano al n. 2521466, società esercente l'attività di recupero crediti ai sensi dell'art. 115 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza per licenza rilasciata al legale rappresentante, dalla Questura di Milano Cat. 13D - Div. P.A.S. n. 54/2020 di Reg. il 10 dicembre 2020, rappresentata e difesa, disgiuntamente tra loro, dall'Avv. Giulia Galati con studio in Roma (RM) - 00187, Via IV Novembre n. 149 e dall'Avv. Antonio Schiavone con studio in Milano (MI), Via Andrea Appiani n. 7, come da procura generale del 29.02.2024 a rogito del Notaio Dott. , Rep. 11664 e Racc. 6589, registrata a Milano il Persona_2
11.03.2024 al n. 22040 eleggendo domicilio presso lo Studio dell'Avv. Occhinegro Alessandro, Via Volturno, 6, Reggio Emilia e diretto ad ottenere la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della società
[...]
(P.IVA Controparte_2
), con sede in Reggio Emilia (Re) Via Della Previdenza Sociale 8 in P.IVA_2 sona del legale rappresentante pro-tempore; esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il giudice relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza; ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 27 CCII, in considerazione dell'ubicazione nel circondario di Reggio Emilia della sede legale della resistente;
premesso, nel merito, che spetta al creditore che agisce per ottenere la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale dimostrare che la controparte rientra tra gli enti soggetti alla procedura concorsuale e versa in stato di insolvenza e che sussiste il presupposto previsto dall'art. 49 comma 5 CCII;
incombe sul soggetto nei cui confronti è proposta la domanda, per converso, l'onere della prova circa il possesso congiunto dei requisiti di esclusione sanciti dall'art. 2 comma 1 lett. d) CCII;
rilevato, in questa prospettiva, che la società , è soggetta alle disposizioni CP_2 del CCII (art. 1), essendo organizzata in form a responsabilità limitata e svolgendo attività di costruzione di edifici residenziali;
è tuttora iscritta nel Registro delle Imprese, sicché non risulta trascorso il termine stabilito dall'art. 33 CCII;
considerato che la ricorrente è creditrice per euro 954.624,76 nei confronti della società resistente e l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente superiore alla soglia di euro 30 mila stabilita dall'art. 49 comma 5 CCII;
ritenuto che la resistente versi in stato di insolvenza, non essendo più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, come desumibile tra l'altro dall'entità dei debiti;
ritenuto, pertanto, che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
ritenuto che, per la particolare complessità della procedura, l'udienza per la verifica dello stato passivo può essere fissata oltre il termine minimo di legge;
considerato, infine, che in ipotesi di dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale gli oneri processuali spettanti alla parte ricorrente devono essere accertati nelle forme previste per l'approvazione del passivo quali spese di giustizia munite di privilegio ex artt. 2755, 2770 e 2777 del codice civile;
p.q.m.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII, così provvede: I. dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società
[...]
Controparte_2
(P.IVA ), con sede in Reggio Emilia (Re) Via Della Previdenza Sociale P.IVA_2
8 in p le rappresentante pro-tempore; II. nomina giudice delegato la dott.ssa Simona Boiardi;
III. nomina curatore l'Avv. Umberto Zuliani;
IV. ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215- bis codice civile), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
V. stabilisce il giorno 21 ottobre 2025 ore 11,30 per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo che avrà luogo innanzi al giudice delegato;
VI. assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di trenta giorni prima della data dell'adunanza di cui al numero precedente per la presentazione delle domande di insinuazione con le modalità di cui all'art. 201 CCII, mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
VII. autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disp. att. del codice di procedura civile: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del decreto- legge 31/05/2010 n. 78, convertito dalla legge 30/07/2010 n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
VIII. dichiara che la presente sentenza è provvisoriamente esecutiva;
IX. ordina la comunicazione e pubblicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 49 comma 4 CCII. Così deciso in Reggio Emilia il 27 maggio 2025 nella camera di consiglio della sezione Procedure Concorsuali del Tribunale di Reggio Emilia. il giudice rel. Simona Boiardi il Presidente Stefania Calò