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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 17/02/2025, n. 215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 215 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE di APPELLO di BARI
Seconda Sezione Civile in persona dei signori magistrati
Filippo LABELLARTE presidente
Luciano GUAGLIONE consigliere
Paolo RIZZI consigliere, relatore ha pronunziato la presente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 1687 del registro generale per gli affari contenziosi di secondo grado dell'anno 2021, posta in deliberazione sulle conclusioni delle parti all'udienza del 4 ottobre 2024 con contestuale concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. e vertente
TRA
( ), elett.te domiciliato in San Giovanni Parte_1 CodiceFiscale_1
Rotondo, alla via f.lli Cairoli n. 24, presso lo studio dell'avv. Luigi Aucello che lo rappresenta e difende come da procura in calce all'atto di citazione in appello;
APPELLANTE
E
, elett.te domiciliato in Controparte_1 CodiceFiscale_2
Foggia, alla via Piave n. 10, presso lo studio dell'avv. Grazia Pennella che lo rappresenta e difende con l'avv. Lucia Murgolo come da procura prodotta telematicamente con la comparsa di costituzione e risposta in appello;
APPELLATO oggetto: cessione di ramo di azienda;
appello avverso la sentenza del Tribunale di Foggia
n. 877/2021, pronunciata l'11 aprile 2021, pubblicata il successivo 12 aprile 2021.
Conclusioni
All'udienza del 4 ottobre 2024 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni a mezzo delle note di trattazione scritta, riportandosi ai rispettivi scritti difensivi.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 877/2021, pronunciata l'11 aprile 2021 e pubblicata il giorno successivo, il Tribunale di Foggia ha rigettato la domanda di diretta a Parte_1
conseguire la pronuncia di risoluzione del contratto di cessione di ramo di azienda dall'attore stipulato con il 7 giugno 2002, perché avente ad oggetto Controparte_1
beni di cui il convenuto non era proprietario, di risoluzione del contratto preliminare di cessione di ramo di azienda, simulato sul prezzo di € 413.519,16, con conseguente condanna del alla restituzione in favore del del corrispettivo versato ed al CP_1 Pt_1
risarcimento del danno. Ha, quindi, condannato l'attore a rifondere le spese di lite in favore del convenuto.
In particolare, il Tribunale, richiamata la natura dell'azienda e il contenuto della sua cessione, rammentato che il contratto definitivo stipulato tra le parti ha regolato il loro rapporto, privando di rilevanza le eventuali difformi pattuizioni contenute nel preliminare che lo ha preceduto, ha ritenuto indimostrato l'assunto posto a fondamento dell'azione, ovvero l'avere il ceduto al beni di cui non poteva disporre. Ha, quindi, CP_1 Pt_1 disatteso la domanda relativa alla non spettanza al cedente dell'avviamento commerciale e quella articolata ai sensi dell'art. 1483 c.c. In difetto di alcun vizio o inadempimento contrattuale, non è stato attribuito all'attore l'invocato risarcimento del danno.
Avverso tale decisione ha proposto appello Parte_1
Con il primo motivo, l'appellante ha lamentato l'errore in cui è incorso il Tribunale nell'avere escluso che il con l'azienda, ha ceduto beni di proprietà di terzi, atteso CP_1 che l'intero compendio che la componeva apparteneva alla Kuwait Petroleum Italia
S.p.A. (Kupit).
Con il secondo motivo di gravame, il ha posto in evidenza il fatto che le licenze Pt_1 comprese nell'azienda ceduta non fossero nella titolarità dell'appellato, atteso che costui avrebbe dovuto volturale alla Kupit ovvero a persona o ente da essa indicato e rimarcato il fatto che è la società petrolifera a concedere in uso gratuito l'impianto relativo alla erogazione del carburante e ad affittare la c.d. parte “non oil”.
Ha, poi, censurato la decisione nella parte in cui ha rigettato la domanda relativa alla non debenza, in favore del cedente, dell'avviamento commerciale, che spetta solo al titolare dell'azienda e non anche a chi non è proprietario dei beni che la costituiscono, quale è il CP_1
2 Ancora, con il quarto motivo di appello ha evidenziato l'errore in cui è incorso il primo giudice nell'avere escluso la carenza di legittimazione al negozio dell'appellato, che ha alienato cose altrui, carpendo la buona fede del cessionario che ignorava che la stazione di servizio Q8 si appartenesse, per intero, a Kupit.
Infine, ha rassegnato un quinto motivo di impugnazione integrato dall'esposizione del cessionario all'evizione, proprio in dipendenza del fatto che la cessione ha compreso beni di cui il cedente non era il proprietario. ha eccepito l'inammissibilità del gravame ai sensi degli artt. 342 Controparte_1
e 348 bis c.p.c. Nel merito, ne ha sollecitato il rigetto.
In rito, non può predicarsi una generalizzata inammissibilità del gravame.
Il testo novellato dell'art. 342 c.p.c. (nella formulazione ratione temporis vigente, antecedente alla novellazione operata dal d. lvo 149/2022) impone all'appellante di individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatur, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, in modo che siano idonee a determinare le modifiche della decisione censurata (cfr. Cass. 2017/n. 13151).
In altri termini, l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze che ad essa si contrappongano, mirando ad incrinarne il fondamento logico- giuridico, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contesti le ragioni addotte dal primo giudice (cfr. Cass. 2019/n. 3194).
È pure possibile, poi, che l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a corredo del gravame, possa sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, a condizione tuttavia che ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (cfr. Cass. 2020/n. 23781).
Senza, però, che l'atto debba rivestire una forma vincolata o sacramentale o, come talvolta si sostiene, senza che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado;
tanto, tenuto conto della permanente
3 natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass. 2017/n. 27199, pronunciata a Sezioni Unite;
Cass. 2018/n. 13535).
Nel caso di specie, l'atto introduttivo del presente grado di giudizio è certamente idoneo a devolvere alla Corte le ragioni addotte a sostegno dell'appello, consentendo di enucleare chiaramente i motivi di dissenso tanto da consentire all'appellato di prendere posizione.
Nel merito, l'appello -i cui cinque motivi possono essere esaminati congiuntamente perché strettamente connessi- è infondato e deve essere rigettato.
Non è in contestazione l'assunto di partenza della decisione gravata, che, fondandosi su un consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, ha rammentato che l'azienda, ai sensi dell'art. 2555 c.c. è un complesso di beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa, ovvero una universitas rerum, comprendente cose materiali ed immateriali, funzionalmente organizzate in un complesso unitario ad un unico fine e, come non si richiede per la sua esistenza che concorrano tutti gli elementi, così la titolarità dell'azienda può essere disgiunta dalla proprietà dei beni strumentali, destinati al funzionamento di essa (cfr. Cass. 1980/n. 1939).
In dipendenza di tale fondamentale assunto, la titolarità dell'azienda non viene meno per effetto di vicende traslative della proprietà dei singoli beni, che non incidono sulla loro disponibilità (cfr. Cass. 1991/n. 4512, pronunciata a Sezioni Unite).
Per quanto rileverà oltre, è sin da ora opportuno porre in evidenza il fatto che in tema di cessione di azienda l'avviamento non è un bene in essa compreso, ma, piuttosto, una qualità immateriale dell'azienda stessa, che può persino difettare (cfr. Cass. 2013/n. 5845;
Cass 1983/n. 6608).
L'avviamento, infatti, rileva come la capacità di profitto di una attività produttiva, ovvero come attitudine che consente ad un complesso aziendale di conseguire risultati economici diversi da quelli raggiungibili attraverso l'utilizzazione isolata dei singoli elementi che la compongono (cfr. Cass. 1995/n. 8470) sicché il maggior valore economico che fa acquistare all'azienda compete a chi l'abbia organizzata (cfr. Cass.
1995/n. 12575).
Il primo giudice, uniformandosi a consolidati precedenti, ha affermato che il trasferimento dell'azienda, o di parte di essa, comporta il mutamento nella titolarità dell'attività economica organizzata preesistente, che conserva la sua identità,
4 consentendo l'esercizio di una attività economica finalizzata al perseguimento di uno specifico obiettivo e comporta, ai sensi dell'art. 2558 c.c., il subentro del cessionario nei contratti stipulati dal cedente, che non abbiano carattere personale, e che riguardano quelli aventi ad oggetto il godimento dei beni aziendali non di proprietà dell'imprenditore e i c.d. contratti di impresa, aventi ad oggetto rapporti concernenti l'organizzazione di questa
(cfr. Cass. 2020/n. 15; Cass. 2004/n. 13651).
I principi esposti consentono di escludere che l'appellato abbia posto in essere un negozio invalido, nei termini denunciati dall'appellante, in relazione al contratto di cessione di azienda e non anche al o ai preliminari che lo hanno preceduto e che sono stati dal primo superati (circostanza non oggetto di gravame).
Nel contratto si premette che il è titolare di diverse autorizzazioni e licenze per la CP_1 distribuzione di carburante per conto di Kuwait Petroleum Italia S.p.A., per l'utilizzo di una officina di produzione di energia elettrica, per la vendita di liquori, per la gestione e rivendita di generi di monopoli, per il commercio al minuto in sede fissa, per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, che costituiscono un ramo di una più ampia azienda di cui il cedente è titolare. Tale ramo di azienda è ceduto dal -che CP_1
assume di essere esclusivo proprietario e titolare della stazione Q8 in San Giovanni
Rotondo- al per il corrispettivo di € 153.159,27. Pt_1
Di seguito, alla clausola n. 2, le premesse vengono tradotte in elementi di dettaglio, sicché le parti specificano che i beni che compongono il complesso aziendale ceduto sono i seguenti:
-avviamento commerciale, del valore concordato di € 116.202,80;
-attrezzature del bar per € 8.263,31;
-market per € 7.230,40;
-lavaggio per € 5.164,57;
-ufficio per € 6.713,94;
-magazzino per € 1.032,91;
-merce compresa riserva carburante per € 25.822,84; ammontare da cui detrarre debiti verso dipendenti per € 17.271,50.
È, poi, ulteriormente precisato che le licenze e le autorizzazioni necessarie allo svolgimento dell'attività di gestione della stazione di servizio saranno volturate in favore dell'acquirente, ovvero che il cessionario è autorizzato a porre in essere le attività
5 necessarie per l'intestazione delle licenze e il conseguimento delle autorizzazioni necessarie.
A prescindere dall'intestazione della proprietà della stazione di servizio, ciò che rileva
è che il in termini chiari, ha trasferito al solo e specificamente i beni elencati CP_1 Pt_1 in contratto tra i quali il maggior peso economico è quello dell'avviamento. Ovvero di un bene che, come si è visto, non è necessariamente compreso nell'azienda, appartiene a chi la gestisce, è suscettibile di valutazione economica e può essere con essa trasferito, consentendo al cedente di lucrare una somma pari all'incremento di valore economico dalla sua organizzazione attribuito ai singoli beni di cui l'azienda consta.
Né può dirsi, come assunto dall'appellante con l'atto introduttivo del presente grado di giudizio, che in realtà i beni ceduti fossero già ricompresi nei contratti poi stipulati con
Kupit, come correttamente già rilevato dal primo giudice.
Tanto perché, fondamentalmente, oggetto di tali ulteriori contratti sono gli immobili e le pertinenze per la gestione dell'erogazione del carburante e quelli per i servizi collegati, quali il bar e il market, ma non vi sono elementi per ritenere che essi comprendano quelli ricevuti dal che riguardano essenzialmente merci e, inoltre, assai verosimilmente, CP_1
attrezzature dallo stesso acquistate, così come documentato dal convenuto in corso di causa.
Infine, il fatto che il cedente si sia impegnato a trasferire le licenze e le autorizzazioni necessarie non integra la cessione di una cosa altri, ovvero della Kupit, atteso che, per un verso, detto trasferimento era necessario e richiedeva, comunque, una attività del CP_1
(a prescindere dal fatto che integrasse una specifica obbligazione nel rapporto tra costui e la Kupit) e posto che per le volturazioni non è pattuito alcun compenso.
Tirando le fila del discorso, a prescindere dal fatto che l'appellato si sia qualificato proprietario della stazione di servizio, ciò che rileva è che ha ceduto al un ramo di Pt_1
azienda, suscettibile di comprendere beni di terzi, costituita essenzialmente da un valore ad essa aggiunto e spettante all'imprenditore, quale l'avviamento, oltre che da merci che non risultano già comprese tra quelle della Kupit. Sicchè non può discutersi di vendita di cosa altri e neppure del rischio di evizione.
Per cui alcun elemento diverso può discendere dalla deposizione assunta in primo grado, che si limita a descrivere le modalità di stipulazione dei contratti da parte di Kupit che non risultano per nulla incompatibili con il trasferimento dell'avviamento e di beni altri da parte del precedente gestore al successivo.
6 Per le ragioni esposte è pure del tutto infondata la doglianza relativa alla cessione dell'avviamento che, come si è visto, è un valore in relazione al quale il richiamo alla disciplina delle locazioni di immobili ad uno diverso è del tutto improprio.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in relazione ai valori medi per controversie di valore compreso tra 52.00,00 e
260.000,00, come aggiornati dal d.m. 147/2022, in relazione al valore del contratto dedotto in giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza n. 3885/2019, pronunciata dal Tribunale di Bari il 18 ottobre 2019, depositata il successivo 21 ottobre 2019, rigettata ogni diversa istanza, così provvede:
• Rigetta l'appello;
• Condanna alla rifusione delle spese di lite del presente grado di Parte_1
giudizio in favore di che liquida in 14.317,00 per compenso di Controparte_1
avvocato, tutte oltre rimborso spese generali in ragione del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
• Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13, comma 1 quater DPR 2002/n. 115 nel testo inserito dall'art. 1, comma 17 L. 2012/n. 228, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti relativi all'esazione.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello, addì 24 gennaio 2025
IL CONSIGLIERE estensore IL PRESIDENTE
Paolo RIZZI Filippo LABELLARTE
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