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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 01/07/2025, n. 1017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1017 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2777/2022
TRIBUNALE DI RAGUSA
Verbale di udienza svolta mediante collegamenti audiovisivi (art. 127bis c.p.c.)
Oggi 01/07/2025 innanzi al giudice, dott. Carlo Di Cataldo, è comparso (collegato mediante applicativo Microsoft Teams) per l'avv. Francesco Maria Giuseppe Parte_1 Fallica, il quale insiste in appello, riportandosi alle note conclusive, e chiede che la causa venga decisa.
Dopo breve discussione orale, il giudice si ritira in camera di consiglio e all'esito pronuncia sentenza ex art. 281sexies c.p.c. dandone lettura.
Il giudice
Carlo Di Cataldo REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Carlo Di Cataldo, ha pronunciato ex art. 281sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2777/2022 promossa da:
C.F. ), oggi PA P.IVA_1 Parte_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio
[...] P.IVA_2 dell'avv. FRANCESCO MARIA GIUSEPPE FALLICA, elettivamente domiciliata nel suo studio in
Paternò, via E. Bellia n. 3;
APPELLANTE
contro
C.F. ); CO P.IVA_3
(C.F. ); Controparte_3 C.F._1
APPELLATI
Oggetto
Responsabilità extracontrattuale: solo danni a cose. Appello.
Conclusioni delle parti
La ha concluso come da note depositate nei termini assegnati e da Parte_1 verbale di udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 26/2/2021 alla e in data PA
4/3/2021 a la esponeva: Controparte_3 CO
- che in data 23/11/2018, ore 15.00 circa, l'autovettura BMW X5, targata DX827MB, condotta da e di proprietà della si trovava regolarmente in sosta nel piazzale Parte_2 Parte_3 dell'azienda “Gusto Imballaggi”, sita in Vittoria, c.da Alcerito, quando era stata investita dal veicolo VE LY 35C, targato DP675HK, condotto da e di proprietà dello Controparte_3 stesso;
- che il sinistro si era verificato per esclusiva responsabilità di , il quale, entrando Controparte_3 nel piazzale, aveva urtato distrattamente l'autovettura BMW X5 in sosta;
- che, a causa dell'incidente, l'autovettura BMW X5 (assicurata presso la PA
era stata gravemente danneggiata;
[...]
- che , legale rappresentante della si era rivolto per le riparazioni Persona_1 Parte_3 dell'autovettura alla alla quale era stato ceduto il credito vantato CO nei confronti della compagnia assicurativa;
- di aver diffidato la al pagamento della somma di euro 10.337,57, PA necessaria per le riparazioni dell'autovettura BMW X5;
- che la aveva negato il risarcimento. PA
Pertanto, la chiedeva di condannare e la CO Controparte_3 al pagamento della somma di euro 10.337,57 a titolo di risarcimento PA del danno patrimoniale.
Con comparsa di risposta depositata in data 1/6/2021 si costituiva in giudizio la
[...]
la quale chiedeva: PA
- in via preliminare, di dichiarare l'inoperatività della garanzia assicurativa, l'inammissibilità e/o improponibilità e/o improcedibilità del giudizio, la carenza di legittimazione attiva della la carenza di legittimazione passiva della CO PA
e di e la prescrizione del credito;
[...] Controparte_3
- in subordine, nel merito, di rigettare la domanda proposta dalla CO
Con sentenza n. 68/2022, depositata in data 28/1/2022 e pubblicata in data 11/2/2022, il Giudice di Pace di Vittoria accoglieva la domanda e condannava la e PA [...]
al pagamento in favore della della somma di euro CP_3 CO
10.200,08 (oltre interessi, rivalutazione e spese).
Con atto di citazione notificato in data 26/7/2022 alla e in data CO
28/4/2023 a la proponeva appello avverso la Controparte_3 PA suddetta sentenza, chiedendo:
- di rigettare la domanda proposta dalla CO
- di condannare la alla restituzione delle somme non dovute e CO ricevute in esecuzione della sentenza appellata, per un totale di euro 13.747,35 (oltre interessi).
Con ordinanza del 15/11/2023 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Con decreto del 26/3/2025 veniva disposto rinvio per precisazione delle conclusioni, discussione e decisione ex art. 281sexies c.p.c.
All'odierna udienza, dopo la discussione della causa ad opera del procuratore della
[...]
(oggi , questo giudice ha deciso la controversia con PA Parte_1 la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e della motivazione che segue.
*** Preliminarmente, deve dichiararsi la contumacia della e di CO [...]
, che non si sono costituiti nel presente giudizio di appello nonostante la regolare notifica CP_3 dell'atto di citazione.
Ciò premesso, con la sentenza emessa dal giudice di primo grado la domanda proposta dalla è stata accolta sulla base della seguente motivazione: CO
- “al fine della compatibilità dei danni il CTU riferisce che gli stessi sono compatibili con una retromarcia del veicolo VE LY. Dalle foto del perito di parte agli atti si evince che la vettura BMW dopo essere stata agganciata lateralmente veniva spostata in avanti. Ciò si evidenzia dall'osservazione dello spostamento del terriccio presente sul posto e dalla marcatura dello pneumatico sull'asfalto che si dirigono verso avanti” (cfr. p. 5);
- “il CTU ha quantificato i danni riportati dall'autovettura per cui è causa in € 10.200,08 non distante da quella richiesta” (cfr. p. 5);
- “a seguito della compiuta istruttoria la domanda dell'attrice risulta fondata” (cfr. p. 5).
Con il primo motivo di appello la ha dedotto: Parte_1
- che lo studio del materiale probatorio da parte del consulente tecnico d'ufficio aveva evidenziato danni non riconducibili alla dinamica descritta dalla controparte;
- che mancava perciò il nesso causale tra i danni materiali e i fatti esposti nell'atto di citazione;
- che, inoltre, il preventivo di riparazione dei danni subiti dall'autovettura BMW X5 riportava una data anteriore rispetto a quella di verificazione del sinistro, il che faceva presumere che detti danni fossero pregressi rispetto ai fatti narrati in citazione;
- che ciò trovava ulteriore fondamento nella mancata rilevazione di “crash” da parte del dispositivo satellitare installato nell'autovettura BMW X5;
- che il teste , escusso in giudizio, doveva essere dichiarato inattendibile. Testimone_1
Con il secondo motivo di appello la ha lamentato che il giudice di primo Parte_1 grado aveva erroneamente condannato la a rifondere le spese di lite in Parte_1 favore della controparte.
Con il terzo motivo di appello la ha dedotto di aver corrisposto alla Parte_1
in esecuzione della sentenza di primo grado, la somma di euro CO
13.747,35, di cui euro 10.853,31 a titolo di sorte capitale, interessi e rivalutazione ed euro 2.894,04 a titolo di spese del giudizio di primo grado, distratte al procuratore costituito, e ne ha chiesto la restituzione.
I motivi di appello (che possono essere esaminati unitariamente, in quanto connessi) sono fondati, per le seguenti ragioni.
Com'è noto, l'accertamento della responsabilità ex art. 2043 c.c. presuppone la prova, da parte dell'attore, di un fatto illecito del convenuto, del dolo o della colpa in capo al convenuto, di un danno ingiusto subito dall'attore e del nesso causale fra il fatto illecito e il danno ingiusto.
Nel caso di specie, secondo quanto riferito dalla nell'atto di citazione Controparte_4 in primo grado: - “in data 23.11.2018, ore 15:00 circa, l'autovettura BMW X5, targata DX827MB, condotta dal Sig.
e di proprietà della si trovava regolarmente in sosta all'interno del Parte_2 Parte_3 piazzale dell'azienda Gusto Imballaggi, sita in Vittoria (RG), contrada Alcerito, quando veniva investita dal veicolo VE LY 35C, targato DP675HK, condotto dal Sig. e di Controparte_3 proprietà dello stesso” (cfr. p. 2);
- “il sinistro si verificava per esclusiva responsabilità del Sig. il quale, entrando Controparte_3 anch'egli nel suddetto piazzale, urtava distrattamente l'autovettura BMW X5 in sosta” (cfr. p. 3);
- “a causa dell'incidente, l'autovettura BMW X5 risultava gravemente danneggiata su tutto il lato sinistro;
mentre il veicolo VE LY 35C subiva danni sul lato destro” (cfr. p. 3).
Orbene, con relazione depositata in data 2/11/2021 il consulente tecnico d'ufficio nominato in primo grado ha rilevato che:
- “l'autovettura BMW X5 … risulta danneggiata lungo tutto il fianco sinistro e nella parte anteriore sinistra” (cfr. p. 11);
- “dalle immagini si nota che il maggior danno a prima vista è riscontrabile sul frontale, che presenta il paraurti rotto e sulla parte anteriore sinistra che risulta priva del parafango” (cfr. p. 11);
- “da un'attenta analisi del tipo di ammaccatura e di abrasioni si può rilevare che la natura dell'azione è di tipo tangenziale lungo la fiancata” (cfr. p. 11);
- “si nota che la traccia lasciata ha un disegno che visto da sinistra verso destra (secondo la direzione antero-posteriore come da andatura dichiarata) inizia in modo marcato, regolare e lineare, sfumando verso destra con andatura asintotica verso il basso” (cfr. p. 11);
- “dalle considerazioni sopra riportate e dalle ammaccature prossime ai graffi evidenziati, in particolare dalla deformazione presente nella parte terminale della portiera anteriore sinistra, in Contr prossimità del parafango sinistro … si desume che il movimento del veicolo che ha urtato la abbia avuto direzione tangenziale lungo la fiancata, con andamento dalla parte anteriore verso la parte posteriore dell'auto” (cfr. p. 13);
- “dallo studio condotto, dall'analisi dei dettagli dei danni riportati sul veicolo BMW X5, non vi è compatibilità con quanto dichiarato circa il verso di andatura del veicolo IVECO LY” (cfr. p. 14);
- “i danni riportati dal veicolo BMW X5 non si reputano compatibili con quanto riportato agli atti”. (cfr. p. 15).
Dunque, in sintesi:
- secondo l'atto di citazione in primo grado, il sinistro per cui è causa sarebbe dovuto al fatto che
, entrando nel piazzale con il veicolo IVECO LY, avrebbe colpito con la parte Controparte_3 destra del proprio veicolo la parte sinistra dell'autovettura BMW X5 in sosta, per cui, alla luce della direttrice di marcia del veicolo IVECO LY, sopraggiunto da tergo, vi sarebbe stato un urto postero-anteriore;
- per contro, secondo il consulente tecnico d'ufficio nominato in primo grado, l'urto è stato antero- posteriore, con conseguente incompatibilità dei danni riportati dall'autovettura BMW X5 con la dinamica del sinistro descritta nell'atto di citazione. Le conclusioni raggiunte dal consulente tecnico d'ufficio (a seguito di attento esame degli atti di causa e, in particolare, delle fotografie prodotte) risultano condivisibili, in quanto fondate su esatti rilievi tecnico-giuridici ed espresse con motivazione esaustiva e priva di vizi logico-formali.
Conseguentemente, data l'accertata incompatibilità fra la dinamica del sinistro (per come descritta nell'atto di citazione) e i danni riportati dall'autovettura BMW X5, deve escludersi che la abbia fornito la prova del nesso causale fra il (preteso) fatto illecito CO di e il danno subito dall'autovettura BMW X5. Controparte_3
Deve peraltro notarsi che il preventivo relativo alle riparazioni da eseguire sulla BMW X5, prodotto in primo grado dalla (cfr. all. 7 all'atto di citazione) risulta redatto CO in data 14/11/2018, cioè ben nove giorni prima della verificazione del sinistro (avvenuto, per come affermato nell'atto di citazione in primo grado, in data 23/11/2018).
Considerato che la (pur avendone l'onere) non ha dimostrato che il CO suddetto preventivo recasse una data erronea in ragione di un malfunzionamento del relativo software, deve ritenersi che i danni subiti dall'autovettura BMW X5 fossero già esistenti in data 14/11/2018 (dato che in tale data è stato redatto il preventivo relativo alle riparazioni da eseguire) e che, pertanto, gli stessi non siano dovuti al sinistro per cui è causa, che secondo l'atto di citazione in primo grado è avvenuto in data 23/11/2018.
Tale circostanza costituisce, perciò, un'ulteriore ragione per escludere che la
[...] abbia fornito la prova del nesso causale fra il (preteso) fatto illecito di CO CP_3
e il danno subito dall'autovettura BMW X5.
[...]
Non risulta perciò necessario esaminare l'ulteriore elemento addotto dalla Parte_1
a sostegno del primo motivo di appello, e cioè la mancata rilevazione di “crash” da parte del
[...] dispositivo satellitare installato nell'autovettura BMW X5.
Sul punto, del resto, il consulente tecnico d'ufficio nominato in primo grado ha ritenuto che “la natura dell'urto riferito all'incidente oggetto di causa (urto longitudinale e tangenziale) sia caratterizzata da accelerazioni inferiori alla soglia di rilevazione dello strumento” (cfr. relazione depositata in data 2/11/2021, p. 11).
Ne segue che la mancata rilevazione di “crash” da parte del dispositivo satellitare non risulta di per sé decisiva al fine di escludere che l'urto in questione si sia verificato, in quanto l'urto con accelerazione inferiore alla soglia di rilevazione dello strumento (quale è stato, verosimilmente, quello subito dall'autovettura BMW X5) non viene rilevato e trasmesso alla centrale operativa.
D'altro canto, è vero che il teste escusso nel giudizio di primo grado, ha Testimone_1 confermato gli articolati formulati dalla e, conseguentemente, la CO dinamica del sinistro descritta nell'atto di citazione.
Tuttavia, deve notarsi che:
- il teste si è limitato a confermare genericamente gli articolati di prova, rispondendo “positivo” o
“vero”, senza descrivere la dinamica dell'incidente;
- il teste ha dichiarato: “il veicolo VE ha riportato danni sul lato destro, ma non so riferire l'entità degli stessi”. Quindi, il teste non si è pronunciato in modo espresso sulla compatibilità (esclusa dal consulente tecnico d'ufficio nominato in primo grado) fra la dinamica del sinistro (peraltro non descritta in modo specifico dal teste) e i danni riportati dall'autovettura BMW X5 (peraltro non indicati in modo preciso dal teste, che non ha saputo riferire l'entità degli stessi).
Conseguentemente, le dichiarazioni del teste non consentono di ritenere Testimone_1 provato il nesso causale fra il (preteso) fatto illecito di e il danno subito Controparte_3 dall'autovettura BMW X5, soprattutto ove si consideri che tale nesso causale risulta smentito, per un verso, dalle condivisibili conclusioni formulate dal consulente tecnico d'ufficio e, per altro verso, dall'incongruenza relativa alla data del preventivo in atti.
La mancata prova del nesso causale da parte della (che ne aveva CO
l'onere) comporta perciò l'infondatezza della domanda risarcitoria proposta dalla
[...]
CO
In conclusione, per le ragioni fin qui esposte, in riforma della sentenza appellata, la domanda proposta dalla nei confronti della deve CO Parte_1 essere rigettata in quanto infondata.
Dalla riforma della sentenza appellata e dal rigetto della domanda risarcitoria proposta dalla discendono: CO
- la condanna della alla restituzione, in favore della CO [...]
della somma ricevuta in esecuzione della sentenza di primo grado per sorte Parte_1 capitale, interessi e rivalutazione, pari a euro 10.853,31 (oltre interessi legali con decorrenza dalla data di ricezione), per come richiesto dalla con il terzo motivo di Parte_1 appello (cfr. altresì all. 1a alle note conclusive della dal quale si evince Parte_1 il versamento della suddetta somma);
- la condanna dell'avv. alla restituzione, in favore della CP_6 Parte_1 della somma ricevuta in esecuzione della sentenza di primo grado per spese del giudizio di primo grado distratte al procuratore costituito, pari a euro 2.894,04 (oltre interessi legali con decorrenza dalla data di ricezione), per come richiesto dalla con il terzo motivo di Parte_1 appello (cfr. altresì all. 1b alle note conclusive della dal quale si evince Parte_1 il versamento della suddetta somma).
Del resto, va ricordato che (per come affermato da Cass. 6788/2024, 25247/2017 e 9062/2010):
- l'impugnazione della sentenza non deve essere rivolta anche contro il difensore distrattario, benché il capo della sentenza reso sull'istanza di distrazione sia destinato a cadere nello stesso modo in cui cade quello sulle spese reso nell'ambito dell'unico rapporto processuale;
- il difensore distrattario subisce legittimamente gli effetti della sentenza di appello di condanna alla restituzione delle somme già percepite in esecuzione della sentenza di primo grado, benché non evocato personalmente in giudizio.
Quanto alle spese processuali, come affermato dalla giurisprudenza della Cassazione, condivisa da questo giudice, “il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese” (cfr. Cass. 1775/2017; nello stesso senso, fra tante, Cass. 5967/2020, 32778/2019, 23123/2019, 25380/2018, 18045/2018, 18637/2017 e 3924/2016).
In base a tale nuovo regolamento delle spese e al principio della soccombenza (art. 91 c.p.c.), la deve essere condannata al pagamento in favore della CO [...] delle spese dei due gradi di giudizio, liquidate nella misura indicata in Parte_1 dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della controversia, nonché dell'attività processuale svolta.
Dato l'esito del giudizio e della consulenza tecnica d'ufficio, anche le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata in primo grado devono essere definitivamente poste a carico della
CO
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2777/2022 R.G., disattesa ogni altra contraria domanda o eccezione, così statuisce:
1) dichiara la contumacia della e di;
CO Controparte_3
2) in riforma della sentenza n. 68/2022 del Giudice di Pace di Vittoria, depositata in data 28/1/2022 e pubblicata in data 11/2/2022, rigetta la domanda proposta dalla CO nei confronti della Parte_1
3) condanna la alla restituzione, in favore della CO [...]
della somma di euro 10.853,31, oltre interessi legali con decorrenza dalla data Parte_1 di ricezione della somma;
4) condanna l'avv. alla restituzione, in favore della della CP_6 Parte_1 somma di euro 2.894,04, oltre interessi legali con decorrenza dalla data di ricezione della somma;
5) condanna la al pagamento, in favore della CO Parte_1
delle spese dei due gradi di giudizio, che liquida, quanto al giudizio di primo grado, in euro
[...]
1.600,00 per compensi e, quanto al presente giudizio di appello, in euro 382,50 per spese vive e in euro 2.800,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15% sui compensi, IVA e CPA se dovute, come per legge;
6) pone definitivamente a carico della le spese della consulenza CO tecnica d'ufficio espletata in primo grado, come già liquidate in atti.
Sentenza resa ex art. 281sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Ragusa, 1 luglio 2025.
Il giudice
Carlo Di Cataldo
TRIBUNALE DI RAGUSA
Verbale di udienza svolta mediante collegamenti audiovisivi (art. 127bis c.p.c.)
Oggi 01/07/2025 innanzi al giudice, dott. Carlo Di Cataldo, è comparso (collegato mediante applicativo Microsoft Teams) per l'avv. Francesco Maria Giuseppe Parte_1 Fallica, il quale insiste in appello, riportandosi alle note conclusive, e chiede che la causa venga decisa.
Dopo breve discussione orale, il giudice si ritira in camera di consiglio e all'esito pronuncia sentenza ex art. 281sexies c.p.c. dandone lettura.
Il giudice
Carlo Di Cataldo REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Carlo Di Cataldo, ha pronunciato ex art. 281sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2777/2022 promossa da:
C.F. ), oggi PA P.IVA_1 Parte_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio
[...] P.IVA_2 dell'avv. FRANCESCO MARIA GIUSEPPE FALLICA, elettivamente domiciliata nel suo studio in
Paternò, via E. Bellia n. 3;
APPELLANTE
contro
C.F. ); CO P.IVA_3
(C.F. ); Controparte_3 C.F._1
APPELLATI
Oggetto
Responsabilità extracontrattuale: solo danni a cose. Appello.
Conclusioni delle parti
La ha concluso come da note depositate nei termini assegnati e da Parte_1 verbale di udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 26/2/2021 alla e in data PA
4/3/2021 a la esponeva: Controparte_3 CO
- che in data 23/11/2018, ore 15.00 circa, l'autovettura BMW X5, targata DX827MB, condotta da e di proprietà della si trovava regolarmente in sosta nel piazzale Parte_2 Parte_3 dell'azienda “Gusto Imballaggi”, sita in Vittoria, c.da Alcerito, quando era stata investita dal veicolo VE LY 35C, targato DP675HK, condotto da e di proprietà dello Controparte_3 stesso;
- che il sinistro si era verificato per esclusiva responsabilità di , il quale, entrando Controparte_3 nel piazzale, aveva urtato distrattamente l'autovettura BMW X5 in sosta;
- che, a causa dell'incidente, l'autovettura BMW X5 (assicurata presso la PA
era stata gravemente danneggiata;
[...]
- che , legale rappresentante della si era rivolto per le riparazioni Persona_1 Parte_3 dell'autovettura alla alla quale era stato ceduto il credito vantato CO nei confronti della compagnia assicurativa;
- di aver diffidato la al pagamento della somma di euro 10.337,57, PA necessaria per le riparazioni dell'autovettura BMW X5;
- che la aveva negato il risarcimento. PA
Pertanto, la chiedeva di condannare e la CO Controparte_3 al pagamento della somma di euro 10.337,57 a titolo di risarcimento PA del danno patrimoniale.
Con comparsa di risposta depositata in data 1/6/2021 si costituiva in giudizio la
[...]
la quale chiedeva: PA
- in via preliminare, di dichiarare l'inoperatività della garanzia assicurativa, l'inammissibilità e/o improponibilità e/o improcedibilità del giudizio, la carenza di legittimazione attiva della la carenza di legittimazione passiva della CO PA
e di e la prescrizione del credito;
[...] Controparte_3
- in subordine, nel merito, di rigettare la domanda proposta dalla CO
Con sentenza n. 68/2022, depositata in data 28/1/2022 e pubblicata in data 11/2/2022, il Giudice di Pace di Vittoria accoglieva la domanda e condannava la e PA [...]
al pagamento in favore della della somma di euro CP_3 CO
10.200,08 (oltre interessi, rivalutazione e spese).
Con atto di citazione notificato in data 26/7/2022 alla e in data CO
28/4/2023 a la proponeva appello avverso la Controparte_3 PA suddetta sentenza, chiedendo:
- di rigettare la domanda proposta dalla CO
- di condannare la alla restituzione delle somme non dovute e CO ricevute in esecuzione della sentenza appellata, per un totale di euro 13.747,35 (oltre interessi).
Con ordinanza del 15/11/2023 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Con decreto del 26/3/2025 veniva disposto rinvio per precisazione delle conclusioni, discussione e decisione ex art. 281sexies c.p.c.
All'odierna udienza, dopo la discussione della causa ad opera del procuratore della
[...]
(oggi , questo giudice ha deciso la controversia con PA Parte_1 la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e della motivazione che segue.
*** Preliminarmente, deve dichiararsi la contumacia della e di CO [...]
, che non si sono costituiti nel presente giudizio di appello nonostante la regolare notifica CP_3 dell'atto di citazione.
Ciò premesso, con la sentenza emessa dal giudice di primo grado la domanda proposta dalla è stata accolta sulla base della seguente motivazione: CO
- “al fine della compatibilità dei danni il CTU riferisce che gli stessi sono compatibili con una retromarcia del veicolo VE LY. Dalle foto del perito di parte agli atti si evince che la vettura BMW dopo essere stata agganciata lateralmente veniva spostata in avanti. Ciò si evidenzia dall'osservazione dello spostamento del terriccio presente sul posto e dalla marcatura dello pneumatico sull'asfalto che si dirigono verso avanti” (cfr. p. 5);
- “il CTU ha quantificato i danni riportati dall'autovettura per cui è causa in € 10.200,08 non distante da quella richiesta” (cfr. p. 5);
- “a seguito della compiuta istruttoria la domanda dell'attrice risulta fondata” (cfr. p. 5).
Con il primo motivo di appello la ha dedotto: Parte_1
- che lo studio del materiale probatorio da parte del consulente tecnico d'ufficio aveva evidenziato danni non riconducibili alla dinamica descritta dalla controparte;
- che mancava perciò il nesso causale tra i danni materiali e i fatti esposti nell'atto di citazione;
- che, inoltre, il preventivo di riparazione dei danni subiti dall'autovettura BMW X5 riportava una data anteriore rispetto a quella di verificazione del sinistro, il che faceva presumere che detti danni fossero pregressi rispetto ai fatti narrati in citazione;
- che ciò trovava ulteriore fondamento nella mancata rilevazione di “crash” da parte del dispositivo satellitare installato nell'autovettura BMW X5;
- che il teste , escusso in giudizio, doveva essere dichiarato inattendibile. Testimone_1
Con il secondo motivo di appello la ha lamentato che il giudice di primo Parte_1 grado aveva erroneamente condannato la a rifondere le spese di lite in Parte_1 favore della controparte.
Con il terzo motivo di appello la ha dedotto di aver corrisposto alla Parte_1
in esecuzione della sentenza di primo grado, la somma di euro CO
13.747,35, di cui euro 10.853,31 a titolo di sorte capitale, interessi e rivalutazione ed euro 2.894,04 a titolo di spese del giudizio di primo grado, distratte al procuratore costituito, e ne ha chiesto la restituzione.
I motivi di appello (che possono essere esaminati unitariamente, in quanto connessi) sono fondati, per le seguenti ragioni.
Com'è noto, l'accertamento della responsabilità ex art. 2043 c.c. presuppone la prova, da parte dell'attore, di un fatto illecito del convenuto, del dolo o della colpa in capo al convenuto, di un danno ingiusto subito dall'attore e del nesso causale fra il fatto illecito e il danno ingiusto.
Nel caso di specie, secondo quanto riferito dalla nell'atto di citazione Controparte_4 in primo grado: - “in data 23.11.2018, ore 15:00 circa, l'autovettura BMW X5, targata DX827MB, condotta dal Sig.
e di proprietà della si trovava regolarmente in sosta all'interno del Parte_2 Parte_3 piazzale dell'azienda Gusto Imballaggi, sita in Vittoria (RG), contrada Alcerito, quando veniva investita dal veicolo VE LY 35C, targato DP675HK, condotto dal Sig. e di Controparte_3 proprietà dello stesso” (cfr. p. 2);
- “il sinistro si verificava per esclusiva responsabilità del Sig. il quale, entrando Controparte_3 anch'egli nel suddetto piazzale, urtava distrattamente l'autovettura BMW X5 in sosta” (cfr. p. 3);
- “a causa dell'incidente, l'autovettura BMW X5 risultava gravemente danneggiata su tutto il lato sinistro;
mentre il veicolo VE LY 35C subiva danni sul lato destro” (cfr. p. 3).
Orbene, con relazione depositata in data 2/11/2021 il consulente tecnico d'ufficio nominato in primo grado ha rilevato che:
- “l'autovettura BMW X5 … risulta danneggiata lungo tutto il fianco sinistro e nella parte anteriore sinistra” (cfr. p. 11);
- “dalle immagini si nota che il maggior danno a prima vista è riscontrabile sul frontale, che presenta il paraurti rotto e sulla parte anteriore sinistra che risulta priva del parafango” (cfr. p. 11);
- “da un'attenta analisi del tipo di ammaccatura e di abrasioni si può rilevare che la natura dell'azione è di tipo tangenziale lungo la fiancata” (cfr. p. 11);
- “si nota che la traccia lasciata ha un disegno che visto da sinistra verso destra (secondo la direzione antero-posteriore come da andatura dichiarata) inizia in modo marcato, regolare e lineare, sfumando verso destra con andatura asintotica verso il basso” (cfr. p. 11);
- “dalle considerazioni sopra riportate e dalle ammaccature prossime ai graffi evidenziati, in particolare dalla deformazione presente nella parte terminale della portiera anteriore sinistra, in Contr prossimità del parafango sinistro … si desume che il movimento del veicolo che ha urtato la abbia avuto direzione tangenziale lungo la fiancata, con andamento dalla parte anteriore verso la parte posteriore dell'auto” (cfr. p. 13);
- “dallo studio condotto, dall'analisi dei dettagli dei danni riportati sul veicolo BMW X5, non vi è compatibilità con quanto dichiarato circa il verso di andatura del veicolo IVECO LY” (cfr. p. 14);
- “i danni riportati dal veicolo BMW X5 non si reputano compatibili con quanto riportato agli atti”. (cfr. p. 15).
Dunque, in sintesi:
- secondo l'atto di citazione in primo grado, il sinistro per cui è causa sarebbe dovuto al fatto che
, entrando nel piazzale con il veicolo IVECO LY, avrebbe colpito con la parte Controparte_3 destra del proprio veicolo la parte sinistra dell'autovettura BMW X5 in sosta, per cui, alla luce della direttrice di marcia del veicolo IVECO LY, sopraggiunto da tergo, vi sarebbe stato un urto postero-anteriore;
- per contro, secondo il consulente tecnico d'ufficio nominato in primo grado, l'urto è stato antero- posteriore, con conseguente incompatibilità dei danni riportati dall'autovettura BMW X5 con la dinamica del sinistro descritta nell'atto di citazione. Le conclusioni raggiunte dal consulente tecnico d'ufficio (a seguito di attento esame degli atti di causa e, in particolare, delle fotografie prodotte) risultano condivisibili, in quanto fondate su esatti rilievi tecnico-giuridici ed espresse con motivazione esaustiva e priva di vizi logico-formali.
Conseguentemente, data l'accertata incompatibilità fra la dinamica del sinistro (per come descritta nell'atto di citazione) e i danni riportati dall'autovettura BMW X5, deve escludersi che la abbia fornito la prova del nesso causale fra il (preteso) fatto illecito CO di e il danno subito dall'autovettura BMW X5. Controparte_3
Deve peraltro notarsi che il preventivo relativo alle riparazioni da eseguire sulla BMW X5, prodotto in primo grado dalla (cfr. all. 7 all'atto di citazione) risulta redatto CO in data 14/11/2018, cioè ben nove giorni prima della verificazione del sinistro (avvenuto, per come affermato nell'atto di citazione in primo grado, in data 23/11/2018).
Considerato che la (pur avendone l'onere) non ha dimostrato che il CO suddetto preventivo recasse una data erronea in ragione di un malfunzionamento del relativo software, deve ritenersi che i danni subiti dall'autovettura BMW X5 fossero già esistenti in data 14/11/2018 (dato che in tale data è stato redatto il preventivo relativo alle riparazioni da eseguire) e che, pertanto, gli stessi non siano dovuti al sinistro per cui è causa, che secondo l'atto di citazione in primo grado è avvenuto in data 23/11/2018.
Tale circostanza costituisce, perciò, un'ulteriore ragione per escludere che la
[...] abbia fornito la prova del nesso causale fra il (preteso) fatto illecito di CO CP_3
e il danno subito dall'autovettura BMW X5.
[...]
Non risulta perciò necessario esaminare l'ulteriore elemento addotto dalla Parte_1
a sostegno del primo motivo di appello, e cioè la mancata rilevazione di “crash” da parte del
[...] dispositivo satellitare installato nell'autovettura BMW X5.
Sul punto, del resto, il consulente tecnico d'ufficio nominato in primo grado ha ritenuto che “la natura dell'urto riferito all'incidente oggetto di causa (urto longitudinale e tangenziale) sia caratterizzata da accelerazioni inferiori alla soglia di rilevazione dello strumento” (cfr. relazione depositata in data 2/11/2021, p. 11).
Ne segue che la mancata rilevazione di “crash” da parte del dispositivo satellitare non risulta di per sé decisiva al fine di escludere che l'urto in questione si sia verificato, in quanto l'urto con accelerazione inferiore alla soglia di rilevazione dello strumento (quale è stato, verosimilmente, quello subito dall'autovettura BMW X5) non viene rilevato e trasmesso alla centrale operativa.
D'altro canto, è vero che il teste escusso nel giudizio di primo grado, ha Testimone_1 confermato gli articolati formulati dalla e, conseguentemente, la CO dinamica del sinistro descritta nell'atto di citazione.
Tuttavia, deve notarsi che:
- il teste si è limitato a confermare genericamente gli articolati di prova, rispondendo “positivo” o
“vero”, senza descrivere la dinamica dell'incidente;
- il teste ha dichiarato: “il veicolo VE ha riportato danni sul lato destro, ma non so riferire l'entità degli stessi”. Quindi, il teste non si è pronunciato in modo espresso sulla compatibilità (esclusa dal consulente tecnico d'ufficio nominato in primo grado) fra la dinamica del sinistro (peraltro non descritta in modo specifico dal teste) e i danni riportati dall'autovettura BMW X5 (peraltro non indicati in modo preciso dal teste, che non ha saputo riferire l'entità degli stessi).
Conseguentemente, le dichiarazioni del teste non consentono di ritenere Testimone_1 provato il nesso causale fra il (preteso) fatto illecito di e il danno subito Controparte_3 dall'autovettura BMW X5, soprattutto ove si consideri che tale nesso causale risulta smentito, per un verso, dalle condivisibili conclusioni formulate dal consulente tecnico d'ufficio e, per altro verso, dall'incongruenza relativa alla data del preventivo in atti.
La mancata prova del nesso causale da parte della (che ne aveva CO
l'onere) comporta perciò l'infondatezza della domanda risarcitoria proposta dalla
[...]
CO
In conclusione, per le ragioni fin qui esposte, in riforma della sentenza appellata, la domanda proposta dalla nei confronti della deve CO Parte_1 essere rigettata in quanto infondata.
Dalla riforma della sentenza appellata e dal rigetto della domanda risarcitoria proposta dalla discendono: CO
- la condanna della alla restituzione, in favore della CO [...]
della somma ricevuta in esecuzione della sentenza di primo grado per sorte Parte_1 capitale, interessi e rivalutazione, pari a euro 10.853,31 (oltre interessi legali con decorrenza dalla data di ricezione), per come richiesto dalla con il terzo motivo di Parte_1 appello (cfr. altresì all. 1a alle note conclusive della dal quale si evince Parte_1 il versamento della suddetta somma);
- la condanna dell'avv. alla restituzione, in favore della CP_6 Parte_1 della somma ricevuta in esecuzione della sentenza di primo grado per spese del giudizio di primo grado distratte al procuratore costituito, pari a euro 2.894,04 (oltre interessi legali con decorrenza dalla data di ricezione), per come richiesto dalla con il terzo motivo di Parte_1 appello (cfr. altresì all. 1b alle note conclusive della dal quale si evince Parte_1 il versamento della suddetta somma).
Del resto, va ricordato che (per come affermato da Cass. 6788/2024, 25247/2017 e 9062/2010):
- l'impugnazione della sentenza non deve essere rivolta anche contro il difensore distrattario, benché il capo della sentenza reso sull'istanza di distrazione sia destinato a cadere nello stesso modo in cui cade quello sulle spese reso nell'ambito dell'unico rapporto processuale;
- il difensore distrattario subisce legittimamente gli effetti della sentenza di appello di condanna alla restituzione delle somme già percepite in esecuzione della sentenza di primo grado, benché non evocato personalmente in giudizio.
Quanto alle spese processuali, come affermato dalla giurisprudenza della Cassazione, condivisa da questo giudice, “il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese” (cfr. Cass. 1775/2017; nello stesso senso, fra tante, Cass. 5967/2020, 32778/2019, 23123/2019, 25380/2018, 18045/2018, 18637/2017 e 3924/2016).
In base a tale nuovo regolamento delle spese e al principio della soccombenza (art. 91 c.p.c.), la deve essere condannata al pagamento in favore della CO [...] delle spese dei due gradi di giudizio, liquidate nella misura indicata in Parte_1 dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della controversia, nonché dell'attività processuale svolta.
Dato l'esito del giudizio e della consulenza tecnica d'ufficio, anche le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata in primo grado devono essere definitivamente poste a carico della
CO
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2777/2022 R.G., disattesa ogni altra contraria domanda o eccezione, così statuisce:
1) dichiara la contumacia della e di;
CO Controparte_3
2) in riforma della sentenza n. 68/2022 del Giudice di Pace di Vittoria, depositata in data 28/1/2022 e pubblicata in data 11/2/2022, rigetta la domanda proposta dalla CO nei confronti della Parte_1
3) condanna la alla restituzione, in favore della CO [...]
della somma di euro 10.853,31, oltre interessi legali con decorrenza dalla data Parte_1 di ricezione della somma;
4) condanna l'avv. alla restituzione, in favore della della CP_6 Parte_1 somma di euro 2.894,04, oltre interessi legali con decorrenza dalla data di ricezione della somma;
5) condanna la al pagamento, in favore della CO Parte_1
delle spese dei due gradi di giudizio, che liquida, quanto al giudizio di primo grado, in euro
[...]
1.600,00 per compensi e, quanto al presente giudizio di appello, in euro 382,50 per spese vive e in euro 2.800,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15% sui compensi, IVA e CPA se dovute, come per legge;
6) pone definitivamente a carico della le spese della consulenza CO tecnica d'ufficio espletata in primo grado, come già liquidate in atti.
Sentenza resa ex art. 281sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Ragusa, 1 luglio 2025.
Il giudice
Carlo Di Cataldo