TRIB
Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 14/04/2025, n. 1424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1424 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8936/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Vincenzo Liso ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 8936/2022 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio degli avv. Parte_1 C.F._1
CASANO KATIA e , con elezione di domicilio in Indirizzo Telematico presso l'avv.
CASANO KATIA;
ATTORE
contro
:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv. e Controparte_1 C.F._2
ORLANDO ANDREINA ( ) VIA ANDREA DA BARI, 109 C/O AVV. C.F._3
L. MAGGI BARI;
, con elezione di domicilio in , presso l'avv. ;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta autorizzate ed allegate al verbale d'udienza del 04/11/24, che qui si intendono richiamate, e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art 190 c.p.c..
Motivi della decisione
Premesso che a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 69 del 18 giugno 2009, applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data del 4 luglio 2009 e con particolare riferimento al novellato art. 132, n. 4, c.p.c. che prevede in luogo della “concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in diritto della decisione” la sola “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione anche con riferimento a precedenti conformi”, la presente sentenza, risulta omessa pagina 1 di 4 dell'esposizione dello svolgimento del processo ed è limitata alle sole “ragioni” di fatto e di diritto che suffragano la decisione medesima.
Con atto di citazione notificato il 13/07/2022, conveniva in giudizio Parte_1
per sentirla condannare al pagamento della somma di € 5.025,92, Controparte_1
oltre interessi e spese, a titolo di ripetizione delle somme da lui anticipate per canoni di locazione e oneri accessori relativi all'immobile sito in Modugno alla Via IGismondo
Pantaleo n. 16.
Esponeva l'attore che:
- in data 18/12/2017 aveva sottoscritto con la convenuta un contratto di locazione ad uso abitativo per l'immobile sopra indicato, con canone mensile di € 530,00 oltre oneri condominiali;
- l'immobile era stato adibito a casa familiare del nucleo composto dall'attore, dalla convenuta e dalla figlia;
Per_1
- il 18/05/2020 la si era allontanata volontariamente dalla casa familiare;
CP_1
- nonostante l'allontanamento, la convenuta aveva continuato a richiedere l'assegnazione della casa familiare in sede giudiziale;
- tale richiesta era stata rigettata sia dal Tribunale di Bari con decreto del 16/02/2021 che dalla Corte d'Appello con decreto del 28/10/2021;
- l'attore aveva dovuto continuare a pagare integralmente i canoni e gli oneri fino al rilascio dell'immobile avvenuto il 03/01/2022;
- la convenuta non aveva mai contribuito al pagamento delle spese dopo il suo allontanamento.
Si costituiva la convenuta in data 09/11/22 eccependo:
- l'improcedibilità della domanda per omesso esperimento del procedimento di mediazione;
- la coobbligazione del padre dell'attore, , quale garante del contratto;
Persona_2
- il proprio stato di disoccupazione;
- l'allontanamento per colpa dell'attore;
- l'avvenuta compensazione parziale del credito.
Esperito il procedimento di mediazione con esito negativo e decorsi i termini ex art. 183
c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Sull'eccezione di improcedibilità
pagina 2 di 4 Va preliminarmente respinta l'eccezione di improcedibilità per omesso esperimento del procedimento di mediazione. Come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, in particolare da Cass. civ. n. 28827/2019, la controversia relativa alla ripetizione di somme tra condebitori, ancorché connessa ad un rapporto di locazione, è assoggettata al rito ordinario e non al rito locatizio. Nel caso di specie, peraltro, il procedimento di mediazione è stato comunque esperito, con esito negativo.
2. Sulla responsabilità solidale del garante
È infondata l'eccezione relativa alla pretesa coobbligazione del IG. . Persona_2
Come chiarito da Cass. civ. n. 2711/2021, il garante che sottoscrive il contratto di locazione assume una posizione di fideiussore rispetto alle obbligazioni dei conduttori nei confronti del locatore, ma non diviene coobbligato nei rapporti interni tra i conduttori stessi. La garanzia prestata dal IG. era quindi diretta a tutelare i locatori, Persona_2
non a modificare i rapporti di debito-credito tra i conduttori.
3. Sull'allontanamento dalla casa familiare
È documentalmente provato che la IG.ra si sia allontanata volontariamente CP_1
dalla casa familiare il 18/05/2020. Tale circostanza è stata definitivamente accertata sia dal Tribunale di Bari che dalla Corte d'Appello, la quale ha espressamente escluso che l'allontanamento fosse dovuto a comportamenti dell'attore, riconducendolo invece alla nuova relazione intrapresa dalla convenuta.
Ai sensi dell'art. 337-sexies c.c., il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso in cui l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare.
Nel caso di specie, l'allontanamento volontario della convenuta ha correttamente determinato il rigetto della sua richiesta di assegnazione.
4. Sulle obbligazioni derivanti dal contratto di locazione
Secondo l'art. 1587 c.c., il conduttore è tenuto a corrispondere il canone nei termini convenuti. Tale obbligo, in caso di pluralità di conduttori, grava solidalmente su tutti i firmatari del contratto.
Nel caso di specie, è pacifico e documentalmente provato che:
- il contratto di locazione è stato sottoscritto da entrambe le parti;
- la convenuta ha cessato di contribuire al pagamento dei canoni e degli oneri dal maggio 2020;
- l'attore ha dovuto farsi carico dell'intero pagamento fino al rilascio dell'immobile.
pagina 3 di 4 La convenuta, pur avendo abbandonato l'immobile, non ha mai comunicato formalmente il proprio recesso dal contratto di locazione, continuando anzi a rivendicarne l'assegnazione in sede giudiziale. Pertanto, gli obblighi contrattuali sono rimasti in vigore fino all'effettivo rilascio dell'immobile.
5. Sulla compensazione
L'eccezione di compensazione è infondata, non essendo stata provata l'esistenza di un credito certo, liquido ed esigibile della convenuta nei confronti dell'attore. La somma di €
2.170,76 cui fa riferimento la convenuta deriva da un diverso titolo (decreto della Corte
d'Appello) ed è stata oggetto di separato atto di precetto.
6. Sulla quantificazione del credito
L'attore ha documentato di aver anticipato, per la quota di spettanza della convenuta:
- canoni di locazione da maggio 2020 a ottobre 2021 per € 4.770,00
- oneri condominiali per € 135,00
- spese per utenze (acqua, energia elettrica, gas) per € 120,92 per un totale di € 5.025,92.
Tale importo corrisponde esattamente alla metà delle spese complessivamente sostenute nel periodo, essendo i conduttori coobbligati in parti uguali nei loro rapporti interni.
In ordine alle spese queste vengono poste a carico della parte soccombente in applicazione dell'art 91 c.p.c. e quantificate come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accoglie la domanda dell'attore e, per l'effetto, condanna al Controparte_1 pagamento in favore di della somma di € 5.025,92, oltre interessi Parte_1
legali dalla domanda al saldo;
2) Condanna la convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attore, che liquida in € 2.500,00 per compensi, oltre ad €. 127,00 per spese e spese generali 15%,
IVA e CPA come per legge.
Bari, 14 aprile 2025
Il Giudice
dott. Vincenzo Liso
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Vincenzo Liso ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 8936/2022 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio degli avv. Parte_1 C.F._1
CASANO KATIA e , con elezione di domicilio in Indirizzo Telematico presso l'avv.
CASANO KATIA;
ATTORE
contro
:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv. e Controparte_1 C.F._2
ORLANDO ANDREINA ( ) VIA ANDREA DA BARI, 109 C/O AVV. C.F._3
L. MAGGI BARI;
, con elezione di domicilio in , presso l'avv. ;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta autorizzate ed allegate al verbale d'udienza del 04/11/24, che qui si intendono richiamate, e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art 190 c.p.c..
Motivi della decisione
Premesso che a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 69 del 18 giugno 2009, applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data del 4 luglio 2009 e con particolare riferimento al novellato art. 132, n. 4, c.p.c. che prevede in luogo della “concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in diritto della decisione” la sola “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione anche con riferimento a precedenti conformi”, la presente sentenza, risulta omessa pagina 1 di 4 dell'esposizione dello svolgimento del processo ed è limitata alle sole “ragioni” di fatto e di diritto che suffragano la decisione medesima.
Con atto di citazione notificato il 13/07/2022, conveniva in giudizio Parte_1
per sentirla condannare al pagamento della somma di € 5.025,92, Controparte_1
oltre interessi e spese, a titolo di ripetizione delle somme da lui anticipate per canoni di locazione e oneri accessori relativi all'immobile sito in Modugno alla Via IGismondo
Pantaleo n. 16.
Esponeva l'attore che:
- in data 18/12/2017 aveva sottoscritto con la convenuta un contratto di locazione ad uso abitativo per l'immobile sopra indicato, con canone mensile di € 530,00 oltre oneri condominiali;
- l'immobile era stato adibito a casa familiare del nucleo composto dall'attore, dalla convenuta e dalla figlia;
Per_1
- il 18/05/2020 la si era allontanata volontariamente dalla casa familiare;
CP_1
- nonostante l'allontanamento, la convenuta aveva continuato a richiedere l'assegnazione della casa familiare in sede giudiziale;
- tale richiesta era stata rigettata sia dal Tribunale di Bari con decreto del 16/02/2021 che dalla Corte d'Appello con decreto del 28/10/2021;
- l'attore aveva dovuto continuare a pagare integralmente i canoni e gli oneri fino al rilascio dell'immobile avvenuto il 03/01/2022;
- la convenuta non aveva mai contribuito al pagamento delle spese dopo il suo allontanamento.
Si costituiva la convenuta in data 09/11/22 eccependo:
- l'improcedibilità della domanda per omesso esperimento del procedimento di mediazione;
- la coobbligazione del padre dell'attore, , quale garante del contratto;
Persona_2
- il proprio stato di disoccupazione;
- l'allontanamento per colpa dell'attore;
- l'avvenuta compensazione parziale del credito.
Esperito il procedimento di mediazione con esito negativo e decorsi i termini ex art. 183
c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Sull'eccezione di improcedibilità
pagina 2 di 4 Va preliminarmente respinta l'eccezione di improcedibilità per omesso esperimento del procedimento di mediazione. Come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, in particolare da Cass. civ. n. 28827/2019, la controversia relativa alla ripetizione di somme tra condebitori, ancorché connessa ad un rapporto di locazione, è assoggettata al rito ordinario e non al rito locatizio. Nel caso di specie, peraltro, il procedimento di mediazione è stato comunque esperito, con esito negativo.
2. Sulla responsabilità solidale del garante
È infondata l'eccezione relativa alla pretesa coobbligazione del IG. . Persona_2
Come chiarito da Cass. civ. n. 2711/2021, il garante che sottoscrive il contratto di locazione assume una posizione di fideiussore rispetto alle obbligazioni dei conduttori nei confronti del locatore, ma non diviene coobbligato nei rapporti interni tra i conduttori stessi. La garanzia prestata dal IG. era quindi diretta a tutelare i locatori, Persona_2
non a modificare i rapporti di debito-credito tra i conduttori.
3. Sull'allontanamento dalla casa familiare
È documentalmente provato che la IG.ra si sia allontanata volontariamente CP_1
dalla casa familiare il 18/05/2020. Tale circostanza è stata definitivamente accertata sia dal Tribunale di Bari che dalla Corte d'Appello, la quale ha espressamente escluso che l'allontanamento fosse dovuto a comportamenti dell'attore, riconducendolo invece alla nuova relazione intrapresa dalla convenuta.
Ai sensi dell'art. 337-sexies c.c., il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso in cui l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare.
Nel caso di specie, l'allontanamento volontario della convenuta ha correttamente determinato il rigetto della sua richiesta di assegnazione.
4. Sulle obbligazioni derivanti dal contratto di locazione
Secondo l'art. 1587 c.c., il conduttore è tenuto a corrispondere il canone nei termini convenuti. Tale obbligo, in caso di pluralità di conduttori, grava solidalmente su tutti i firmatari del contratto.
Nel caso di specie, è pacifico e documentalmente provato che:
- il contratto di locazione è stato sottoscritto da entrambe le parti;
- la convenuta ha cessato di contribuire al pagamento dei canoni e degli oneri dal maggio 2020;
- l'attore ha dovuto farsi carico dell'intero pagamento fino al rilascio dell'immobile.
pagina 3 di 4 La convenuta, pur avendo abbandonato l'immobile, non ha mai comunicato formalmente il proprio recesso dal contratto di locazione, continuando anzi a rivendicarne l'assegnazione in sede giudiziale. Pertanto, gli obblighi contrattuali sono rimasti in vigore fino all'effettivo rilascio dell'immobile.
5. Sulla compensazione
L'eccezione di compensazione è infondata, non essendo stata provata l'esistenza di un credito certo, liquido ed esigibile della convenuta nei confronti dell'attore. La somma di €
2.170,76 cui fa riferimento la convenuta deriva da un diverso titolo (decreto della Corte
d'Appello) ed è stata oggetto di separato atto di precetto.
6. Sulla quantificazione del credito
L'attore ha documentato di aver anticipato, per la quota di spettanza della convenuta:
- canoni di locazione da maggio 2020 a ottobre 2021 per € 4.770,00
- oneri condominiali per € 135,00
- spese per utenze (acqua, energia elettrica, gas) per € 120,92 per un totale di € 5.025,92.
Tale importo corrisponde esattamente alla metà delle spese complessivamente sostenute nel periodo, essendo i conduttori coobbligati in parti uguali nei loro rapporti interni.
In ordine alle spese queste vengono poste a carico della parte soccombente in applicazione dell'art 91 c.p.c. e quantificate come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accoglie la domanda dell'attore e, per l'effetto, condanna al Controparte_1 pagamento in favore di della somma di € 5.025,92, oltre interessi Parte_1
legali dalla domanda al saldo;
2) Condanna la convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attore, che liquida in € 2.500,00 per compensi, oltre ad €. 127,00 per spese e spese generali 15%,
IVA e CPA come per legge.
Bari, 14 aprile 2025
Il Giudice
dott. Vincenzo Liso
pagina 4 di 4