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Sentenza 2 settembre 2025
Sentenza 2 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 02/09/2025, n. 450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 450 |
| Data del deposito : | 2 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MASSA
Il Tribunale di Massa, in persona del Giudice Unico, dott. Ilario Ottobrino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 675/2023 R.G.A.C. promossa da:
(c.f. , rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
giusta procura in atti, dall'avv. Francesca Gaggi ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima sito in Massa Piazza Aranci n. 29 (MS); attore nei confronti di
(c.f. ) rappresentato e difeso in proprio ex CP_1 C.F._2
art. 86 c.p.c., il quale, in luogo dell'elezione di domicilio, ha dichiarato di voler ricevere ogni notificazione e/o comunicazione presso il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
convenuto
e
(p.i. ) in persona del suo Controparte_2 P.IVA_1
procuratore ad negotia dott. , rappresentato e difeso, a fronte del Controparte_3
mandato in atti, dall'avv. Carlo Maurizio Cecchieri ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Massa Galleria R. Sanzio int. 1/38; terza chiamata in garanzia
*** pagina 1 di 14 Oggetto: responsabilità professionale.
Conclusioni: per “Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, in totale Pt_1 Parte_1
accoglimento della domanda attorea ed attese le causali di cui agli atti: -accertare che è intercorso mandato professionale a mezzo del quale il Sig. conferiva incarico all'Avv. di Parte_1 CP_1
impugnare il licenziamento comminatogli previo riconoscimento del rapporto di lavoro fra l'attore e la società B-CUBE Spa;
- affermare che nello svolgimento del mandato l'Avv. è incorso in plurime CP_1
omissioni ed errori che hanno inciso causalmente sul mancato accoglimento della domanda;
-accertare che a seguito degli errori professionali commessi l'attore ha subito danni consistenti nella perdita del posto di lavoro e nel lucro cessante per non aver potuto percepire gli stipendi dalla data del licenziamento al raggiungimento dell'età pensionabile con ripercussioni anche sul rateo di pensione;
-per
l'effetto condannarsi il convenuto a corrispondere all'attore la somma per i detti titoli non inferiore ad
€.627.300,00, detratto aliunde perceptum, oltre interessi e rivalutazione, ovvero quella somma inferiore o superiore ritenuta equa e di giustizia e che verrà provata in corso di causa. Vinte le spese e compensi di avvocato”; per “Precisa le conclusioni affinché il Giudice Civile del Tribunale di Massa, per tutte CP_1
le ragioni suesposte, contrariis rejectis: - In Via Principale e nel Merito, rigettare le domande proposte in Giudizio in quanto prive di fondamento giuridico e/o fattuale e comunque non provate e, per gli effetti, condannare l'Attore al rimborso delle spese di lite;
- In Via Subordinata e nel Merito in ipotesi di accoglimento, anche parziale, della/e domanda/e attrice/i, condannare la Terza chiamata in
Garanzia, in persona del suo Legale Rappresentante pro-tempore, con Controparte_4
Sede Legale in Bologna (BO), Via Stalingrado n. 45, (P. IVA - p.e.c. P.IVA_1
, a manlevare il Convenuto Avv. per tutto Email_2 CP_1
quanto fosse eventualmente tenuto a pagare/adempiere in favore della Parte ricorrente;
- in tal ultimo caso, stante il contenuto, nel Merito, della odierna Difesa, compensare tra le Parti le Spese di Lite”; per “Voglia il Giudice Civile del Tribunale di Massa, contrariis Controparte_2
rejectis: In via principale e nel merito, dichiarare infondate in fatto ed in diritto, comunque non provate,
pagina 2 di 14 le domande proposte dall'attore, con ogni conseguenza anche in ordine alla chiamata in causa nei confronti di In via subordinata, nella ipotesi anche parziale di accoglimento Controparte_5
delle domande attrici, tenuta a manlevare il convenuto, nel rispetto dei limiti e della CP_2
franchigia di cui alla polizza in atti richiamata e depositata. Con vittoria di spese. In via istruttoria si insiste nelle deduzioni e istanze istruttorie già formulate nella seconda memoria e nella terza memoria ritualmente depositate ex art. 171 ter c.p.c. In ogni caso vorrà il Giudice assegnare alle parti un termine per il deposito delle comparse conclusionali e repliche”.
MOTIVI IN FATTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. conveniva in Parte_1
giudizio l'avv. chiedendone la condanna al risarcimento dei danni, CP_1
quantificati in una somma non inferiore ad € 627.300,00, oltre interessi e rivalutazione, per il grave inadempimento commesso da quest'ultimo nell'espletamento del mandato professionale conferitogli al fine di promuovere l'impugnativa giudiziale del licenziamento intimatogli in data 14.06.2018. L'attore precisava che, pur risultando formalmente alle dipendenze della società sottoscrittrice della Controparte_6
lettera di licenziamento, lo stesso aveva svolto le proprie mansioni sotto la direzione ed il controllo della diversa società B-Cube s.p.a. a cui era, dunque, riconducibile la responsabilità per l'indebita interruzione del rapporto di lavoro.
2. In data 15.05.2023, si costituiva in giudizio l'avv. chiedendo di essere CP_1
autorizzato alla chiamata in causa del terzo in funzione di Controparte_2
garanzia e contestando, in fatto ed in diritto, il contenuto dell'atto introduttivo stante l'assenza di qualsivoglia profilo di responsabilità professionale a suo carico. Il convenuto, invero, precisava di essersi attenuto alle indicazioni contenute nei provvedimenti giurisdizionali emessi dal Tribunale di Massa in funzione di Giudice del
Lavoro, a cui il sig. si era rivolto per ottenere tutela reintegratoria e Parte_1
risarcitoria a fronte del licenziamento illegittimo. In ogni caso, secondo la pagina 3 di 14 prospettazione difensiva, anche in assenza delle presunte omissioni contestate all'avv.
la domanda attorea sarebbe stata comunque rigettata. A fronte di ciò, l'avv. CP_1 CP_1
domandava, in via principale e nel merito, il rigetto delle domande avanzate dal sig.
[...]
e, in via subordinata, la condanna della terza chiamata a manlevarlo per Pt_1
quanto questi fosse eventualmente tenuto a corrispondere a titolo di risarcimento del danno.
3. Con decreto del 26.05.2023, il Giudice fissava la nuova udienza di comparizione delle parti al fine di consentire al convenuto la chiamata in causa del terzo in funzione di garanzia.
4. In data 22.09.2023, si costituiva in giudizio Controparte_2
associandosi alle difese svolte dall'avv. nella comparsa di costituzione e risposta e, CP_1
pertanto, chiedendo al Tribunale di voler dichiarare infondata in fatto ed in diritto e non provata la domanda attorea e, in via subordinata, nell'ipotesi anche di parziale accoglimento della stessa, di voler contenere la condanna di nei limiti stabiliti CP_2
nella polizza assicurativa.
5. La causa veniva istruita documentalmente.
6. Mediante ordinanza del 25.08.2025, il Giudice, preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti in funzione di partecipazione all'udienza contenenti le rispettive precisazioni delle conclusioni, comparse conclusionali e note di replica, tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI IN DIRITTO
1. Ricostruita sommariamente la materia del contendere, il rapporto di che trattasi è inscrivibile nel perimetro della disciplina del contratto di prestazione d'opera professionale disciplinato dagli artt. 2229 e ss. c.c. che merita, in questa sede, brevi cenni.
pagina 4 di 14 Il presupposto dell'instaurarsi di un rapporto d'opera professionale è costituito dal conferimento dell'incarico che può avvenire in qualsiasi forma idonea a manifestare, in modo inequivoco, la volontà del cliente di avvalersi dell'opera del professionista e può essere dimostrato dall'attore anche ricorrendo alla prova presuntiva (cfr. Cass. civ. Sez.
II sent. n. 1792/2017). In tale ottica, il mandato professionale per l'espletamento di attività di assistenza giuridica e rappresentanza giudiziale non deve necessariamente essere provato con la produzione del documento in forma scritta ad substantiam e\o ad probationem e può essere desunto dalla procura alle liti rilasciata dal cliente in favore del professionista ai fini della rappresentanza in giudizio.
2. Circa il contenuto della prestazione dovuta dal professionista, in termini generali vale evidenziare che, stante il sempre più labile confine dogmatico tra obbligazioni di mezzi ed obbligazioni di risultato, sulla scorta del fatto che in ogni obbligazione vi è un risultato per la semplice ragione che essa è sempre sintesi di mezzi in funzione di un fine, a rilevare risulta piuttosto che l'impiego delle peculiari competenze tecniche, e l'utilizzo delle risorse intellettive e operative da parte del professionista sia intervenuto conformemente alla diligenza richiesta in relazione alla natura ed alla complessità dell'opera, secondo i generali parametri di cui agli artt. 1176, comma 2, c.c. e 2236 c.c..
Solo la violazione del dovere di diligenza richiesto per l'attività esercitata determina la responsabilità del professionista atteso che, mediante l'assunzione dell'incarico, questi si obbliga a porre in essere tutte le attività funzionali all'ottenimento del risultato favorevole per il cliente (che generalmente coincide con la vittoria della causa) senza, tuttavia, assumere l'obbligo di conseguire direttamente tale risultato. In altri termini,
l'inadempimento non è configurabile per il solo mancato raggiungimento del risultato sperato, dovendo essere parametrato alla carenza di diligenza, prudenza o perizia (cfr.
Cass. civ. Sez. III n. 28903/2024).
pagina 5 di 14 Occorre ulteriormente evidenziare che, dinanzi a questioni di particolare complessità tecnica, il professionista risponde solo in caso di dolo o colpa grave ai sensi dell'art. 2236 c.c., rimanendo esenti da profili di responsabilità le condotte che si risolvano in lievi forme di negligenza, imprudenza o imperizia.
La sussistenza della violazione del dovere di diligenza da parte dell'avvocato, oltretutto, non è, di per sé, sufficiente all'ottenimento del risarcimento del danno, atteso che: “per la condanna occorrono, oltre al (positivo) accertamento della responsabilità, il (positivo) accertamento del nesso di causalità fra la condotta commissiva o omissiva dell'avvocato e l'evento di danno, il
(positivo) accertamento del nesso tra quest' ultimo e le conseguenze dannose risarcibili (art. 1223 c.c.)”
(cfr. Cass. civ. n. 3370/2025). Ancora più precisamente, ai fini dell'accertamento del nesso causale, è necessario un giudizio prognostico che verifichi che “ove il professionista avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando altrimenti la prova del nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, e il risultato derivatone” (cfr. Cass. civ. Sez. II n.
10864/2023).
3. Venendo al merito della vicenda processuale che ne occupa, può dirsi pacifica, in quanto non espressamente contestata dalle parti e provata documentalmente, la sussistenza del mandato professionale assunto dall'avv. per la rappresentanza CP_1
giudiziale del sig. nei procedimenti svolti dinanzi al Tribunale di Massa - Parte_1
Sezione Lavoro e alla Corte d'appello di Genova (v. docc. 3 e 6 di parte convenuta contenenti le procure alle liti conferite dall'odierno attore all'avv. in data 9.08.2018 CP_1
e 9.04.2019).
4. Ciò posto, al fine di valutare la sussistenza di profili di responsabilità in capo al convenuto, occorre brevemente richiamare la vicenda processuale che ha originato la presente domanda risarcitoria.
pagina 6 di 14 In seguito alla lettera raccomandata del 14.06.2018 con cui ha Controparte_6
comunicato al sig. il “licenziamento per riduzione di personale per Parte_1
cessazione dell'attività” con effetto immediato, quest'ultimo, in data 26.06.2018, ha trasmesso stragiudizialmente l'impugnativa del licenziamento, tramite il proprio legale avv. tanto a che a BCUBE s.p.a. (v. docc.
2-4 attore). CP_1 CP_6
Con un primo ricorso ex art. 1 commi 47-66 l. 92/2012, il sig. a mezzo del Parte_1
proprio difensore, ha quindi convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Massa (R.G.
661/2018) BCUBE s.p.a. e chiedendo che venisse accertato, nei Controparte_6
confronti della prima società, l'esistenza di un rapporto lavorativo subordinato di fatto e l'illegittimità del licenziamento intimato in data 14.06.2018, con condanna alla reintegrazione e al risarcimento del danno e, in subordine, nei confronti della seconda società (formale datrice di lavoro) l'illegittimità del licenziamento intimato, con conseguente tutela reintegratoria e risarcitoria (v. doc. 5 attrice).
Nell'ambito di detto procedimento, con ordinanza datata 12.03.2019, il Tribunale di
Massa in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Lama, ha disposto la separazione di tutti gli atti relativi alla domanda di impugnativa del licenziamento asseritamente intimato dalla B-Cube s.p.a., ritenendo che l'accertamento dell'illecita interposizione di manodopera operata ai danni del sig. dovesse essere Parte_1
trattata mediante rito ordinario ex art. 414 e ss. c.p.c.. A tal proposito, nel provvedimento si legge quanto segue: “ordina pertanto alla difesa di parte ricorrente di procedere all'estrazione di copia dal presente procedimento, o comunque alla rinnovazione di tutti gli atti relativi a questa prima e quindi, nel termine di giorni trenta dalla comunicazione della presente
Ordinanza, a nuova notifica degli stessi a controparte Società “BCUBE S.p.A.” nelle forme ordinarie di cui all'art. 414 c.p.c.”. Sempre con la medesima ordinanza il Giudice ha poi disposto la prosecuzione del giudizio dinanzi a sé nella fase sommaria in relazione alla seconda domanda proposta dal sig. nei confronti di (v. doc. 6 attore). Parte_1 CP_6
pagina 7 di 14 Nel rispetto del termine di trenta giorni indicato dal Giudice, il ricorrente ha pertanto depositato, in data 10.04.2019, un secondo ricorso nelle forme dell'art. 414 c.p.c. (R.G.
292/2019) avente ad oggetto il solo rapporto sussistente tra il sig. e la Parte_1
società BCUBE s.p.a. che, tuttavia, è stato dichiarato inammissibile con provvedimento datato 11.05.2020 dal Tribunale di Massa in funzione del Giudice del Lavoro nella persona della dott.ssa Agostini per mancato rispetto del termine decadenziale previsto dall'art. 6 l. 604/1966.
Segnatamente, il secondo giudice – dopo aver dato atto della correttezza della scelta del rito c.d. originariamente impiegato all'avv. per incardinare il procedimento Per_1 CP_1
n. 661/2018 R.G. e delle criticità sottese alla decisione del dott. Lama circa la separazione delle domande attoree – ha rilevato che: “parte ricorrente non ha fatto alcun riferimento al procedimento n. 661/18. Non può quindi sostenersi che l'odierno procedimento costituisca una riassunzione del procedimento separato e definito nell'ambito del giudizio proc. n.
661/18. Si tratta invece di un giudizio ex novo, che ha riproposto le stesse allegazioni e domande del precedente, questa volta nei confronti di un unico soggetto processuale”. Trattandosi di un nuovo giudizio e non della prosecuzione di un procedimento già incardinato, il Tribunale ha proceduto ad una nuova valutazione circa il rispetto dei termini processuali rilevando la violazione del termine di 270 giorni previsto dall'art. 6 l. 604/1966, come modificato dall'art. 32 l. 183/2010, entro il quale il ricorso avrebbe dovuto essere depositato presso la cancelleria del tribunale a decorrere dall'impugnazione stragiudiziale del licenziamento.
Ad ogni modo, la dott.ssa Agostini ha rappresentato come, nonostante l'ordinanza del dott. Lama datata 12.03.2019, che aveva definito in rito la posizione di BCUBE s.p.a. nel procedimento n. 661/2018, rimanesse salva per il sig. la possibilità di Parte_1
proporre opposizione avverso il provvedimento conclusivo di tale giudizio che, dopo aver disposto la separazione, era proseguito nella fase sommaria in ordine alla domanda pagina 8 di 14 rivolta verso e che tale opposizione “potrà riguardare l'intera res Controparte_6
controversa, ivi comprese le domande relative all'effettivo datore di lavoro ed al licenziamento assertivamente irrogato dallo stesso” (v. doc. 8 attore).
Sennonché, il procedimento iscritto al n. 661/2018 r.g., proseguito nella fase sommaria, si è concluso con provvedimento di rigetto datato 24.10.2020: in accordo alla ricostruzione del Giudice di primo grado (dott. Lama), il licenziamento intimato da
[...]
è stato ritenuto legittimo in quanto fondato su ragioni comprovate e Controparte_6
supportate dalla documentazione in atti. Il Giudice – pur ribadendo la correttezza del provvedimento di separazione della domanda rivolta dal sig. nei confronti di Pt_1
rispetto a quella avanzata nei confronti di BCUBE s.p.a. e prendendo CP_6
atto della pronuncia di inammissibilità emessa nel giudizio R.G. 292/2019 – ha evidenziato che: “tenuto conto di quanto segnalato dal difensore del Sig. appare CP_7
evidente che la presente Ordinanza sarà sicuramente oggetto di opposizione da parte dell'odierno ricorrente in una prospettiva che potrebbe portare ad una totale revisione dell'impostazione istruttoria data da questo scrivente Giudice alla presente controversia e quindi, in relazione all'esito delle attività istruttoria che saranno disposte nella nuova sede processuale, anche ad una ben diversa definizione decisoria” (v. doc. 9 attore).
In data 25.11.2020, avverso tale ordinanza di rigetto, il sig. ha, dunque, Parte_1
proposto opposizione ex art. 1 co. 51 l. 92/2012 chiedendo nuovamente l'accertamento del rapporto di lavoro instauratosi con la datrice di lavoro di fatto BCUBE s.p.a. e riproponendo il contenuto della domanda principale originariamente separata dal dott.
Lama (R.G. 856/2020, v. doc. allegati memoria 5.04.2023 attore).
E tuttavia, in seguito a discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c., il Tribunale di Massa in funzione del Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Agostini, con sentenza n.
93/2021 del 14.05.2021 (v. doc. 10 attore) ha dichiarato inammissibile l'opposizione espletata dal sig. per intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 1 co. 51 legge Parte_1
pagina 9 di 14 Fornero, secondo cui l'opposizione deve essere avanzata entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento opposto, individuando quest'ultimo non nell'ordinanza di rigetto conclusiva del giudizio n. 661/2018 R.G. del 24.10.2020, bensì nell'ordinanza di separazione delle domande emessa in data 12.03.2019 (v. doc. 11 convenuto).
Invero, si legge nella sentenza: “(…) La fase sommaria ha avuto due provvedimenti decisori, nel senso che entrambi hanno definito un procedimento, al di là delle qualificazioni formali: il primo, in rito, che ha “estromesso” Bcube SPA senza scendere nel merito, ritenendosi, in sostanza, inammissibili le domande proposte nei confronti della predetta società col rito c.d. ed il secondo, all'esito Per_1
dell'istruttoria, che ha rigettato nel merito il ricorso nei confronti dell'altro soggetto processuale in ragione della fondatezza del licenziamento intimato al ricorrente. La duplicità di provvedimenti, emessi
(nella sostanza se non formalmente) ai sensi dell'art. 1, comma 49 l.n. 92/2012, è stata resa possibile dalla circostanza che il ricorso ha proposto distinte domande nei confronti di più soggetti, creandosi così un litisconsorzio facoltativo. I provvedimenti in questione, che hanno definito le posizioni dei diversi soggetti processuali, sono stati emessi in forma di ordinanza, provvedimento connaturato alla specialità del rito, ma se si fosse trattato di un giudizio ordinario, avrebbe dovuto applicarsi l'art. 279, II comma
n. 5) c.p.c. Non pare possa dubitarsi che “l'espulsione” dal procedimento di Bcube SPA sia stata definitiva, non essendo stata disposta la prosecuzione del giudizio, previa separazione delle domande proposte nei confronti della predetta società e previo mutamento del rito. Né pare possa ipotizzare uno stato di “congelamento” della situazione processuale di tale società fino al completamento della fase sommaria del proc. 661/18 con l'ordinanza depositata il 20-10-20 (e cioè dopo oltre un anno e mezzo dal provvedimento del 12-03-2019, definito “istruttorio”). Riassumendo, al mancato accoglimento delle domande principali proposte nei confronti di Bcube col rito c.d. avrebbe Per_1
dovuto reagirsi proponendo tempestiva opposizione, naturale prosecuzione della fase sommaria nel caso di pronuncia sfavorevole, sia nel merito, sia in rito”.
Tale sentenza n. 93/2021 è stata impugnata dal sig. Parte_1
pagina 10 di 14 La Corte d'appello di Genova - Sezione Lavoro, con sentenza n. 19/2022 del
14.01.2022, ha tuttavia respinto il reclamo (v. doc. 12 attore) rilevando come le domande svolte dal sig. nei confronti di BCUBE s.p.a. fossero già state Parte_1
definite con l'ordinanza passata in giudicato resa dal Tribunale di Massa in data
11.05.2020 a conclusione della fase sommaria del giudizio n. 292/2019 R.G. che, sebbene instaurato dal sig. con ricorso ordinario ex art. 414 c.p.c., era stato Parte_1
espressamente riqualificato d'ufficio dal giudice come ricorso ex art. 1 co. 48 l. 92/2012
(c.d. rito Fornero). In tal senso, l'unico rimedio nella specie esperibile avverso l'ordinanza dell'11.05.2020 sarebbe stata l'opposizione di cui all'art. 1 co. 51 legge
92/2012.
5. Tale essendo l'intricato quadro fattuale nell'ambito del quale si inserisce l'operato dell'avv. nonché il poco chiaro tenore delle disposizioni processuali in rilievo, deve CP_1
escludersi la sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, richiesto ai sensi dell'art. 2236 c.c. per configurare la responsabilità del professionista in ambiti connotati da particolare complessità tecnica. Nel caso di specie, invero, la difficoltà interpretativa della normativa processuale è dimostrata in modo evidente dalla circostanza che due giudici di primo grado sono giunti a pronunciamenti contrastanti circa l'applicazione della normativa processuale giuslavoristica, denotando l'esistenza di un contesto giuridico suscettibile di differenti interpretazioni.
Anche volendo ravvisare, dunque, la sussistenza di errori professionali nella scelta processuale adottata dall'avv. – quale la proposizione di un autonomo giudizio nei CP_1
confronti della società BCUBE s.p.a. anziché la prosecuzione del giudizio originario nelle forme di cui all'art. 414 c.p.c. ovvero la tempestiva opposizione dell'ordinanza del dott. Lama del 12.03.2018 – tali condotte non appaiono sorrette da colpa grave.
D'altra parte, l'ordinanza di separazione della domanda pronunciata in seno al procedimento n. 661/2018 non conteneva indicazioni chiare e inequivocabili circa un pagina 11 di 14 mutamento formale del rito con prosecuzione del giudizio originario nelle forme ordinarie;
al contrario, il provvedimento ha lasciato aperti spazi interpretativi sulla corretta lettura delle modalità processuali da seguire. A conferma di ciò, la stessa dott.ssa Agostini, nella sentenza n. 93/2021, ha escluso che detta ordinanza potesse essere intesa come un vero e proprio provvedimento di mutamento del rito con immediata prosecuzione del giudizio originario. Quanto poi all'omessa opposizione avverso l'ordinanza emessa dal dott. Lama in data 12.03.2019, è altrettanto significativo che la normativa all'epoca vigente (art. 1, commi 49 e 51, legge 92/2012) limitasse l'opposizione alle sole ordinanze di accoglimento o rigetto della domanda, sembrando escludere quindi una possibilità più ampia di impugnazione. Inoltre, i provvedimenti di primo grado potevano essere intesi nel senso di lasciare impregiudicata la possibilità per il sig. di proporre opposizione all'ordinanza conclusiva della fase sommaria Parte_1
del procedimento introdotto con il c.d. rito Fornero (R.G. 661/2018 Tribunale di
Massa) con conseguente facoltà di rimettere in discussione anche l'eventuale erronea separazione della domanda afferente la posizione di BCUBE s.p.a. (v. provvedimento
11.05.2019 dott.ssa Agostini nel procedimento n. 292/2018 R.G. e ordinanza del
24.10.2020 dott. Lama nel procedimento 661/2018).
Se, da una parte, è vero che l'affidamento riposto dall'avv. circa tale possibilità, CP_1
ingenerato dalle rassicurazioni prognostiche svolte dai due giudici di primo grado non può rilevare per consentire la deroga alle regole processuali, dall'altra, appare tale da escludere la colpa grave in capo al professionista, il quale risulta aver indubbiamente agito in un contesto di incertezza giuridica e scegliendo una strategia processuale non certo abnorme alla luce del dato normativo e del contenuto dei predetti provvedimenti giudiziali.
E' la stessa parte attrice, oltretutto, che nell'introdurre il presente giudizio ha dato atto della complessità della vicenda processuale originata dall'impugnazione del pagina 12 di 14 licenziamento intimato al sig. escludendo la colpa grave dell'avv. Parte_1 CP_1
Segnatamente, si legge nell'atto di citazione: “Va preliminarmente dedotto come la vicenda sia stata condizionata dalle plurime e contraddittorie pronunce della Sezione Lavoro del Tribunale di
Massa inerenti alla vicenda del Sig. Ciononostante non può sottacersi come la condotta Parte_1
dell'Avv. non possa dirsi esente da responsabilità, poiché nei vari provvedimenti che si sono CP_1
susseguiti in questa vicenda è apparso come il procuratore sia incorso, certo non per colpa grave, in diverse mancanze (…)” (v. pp.
5-6 citazione).
6. L'iter argomentativo che precede si pone nel solco del consolidato orientamento della Cassazione, secondo cui: “nell'ambito della responsabilità professionale dell'avvocato,
l'opinabilità della questione dalla cui errata soluzione è derivato il pregiudizio per il cliente rende operante l'art. 2236 c.c., in base al quale la responsabilità del professionista deve essere limitata ai casi di dolo o colpa grave (…)” (cfr. Cass. civ. Sez. II n. 2954/2016. In senso conforme cfr.
Cass. civ. Sez. II sent. n. 16846/2005: “L'avvocato deve considerarsi responsabile nei confronti del proprio cliente, ai sensi degli artt. 2236 e 1176 cod. civ., in caso di incuria o di ignoranza di disposizioni di legge ed, in genere, nei casi in cui, per negligenza o imperizia, compromette il buon esito del giudizio, mentre nelle ipotesi di interpretazione di leggi o di risoluzione di questioni opinabili, deve ritenersi esclusa la sua responsabilità, a meno che non risulti che abbia agito con dolo o colpa grave”).
7. A fronte del rigetto della domanda principale avanzata dall'attore rimane assorbita la domanda di manleva formulata dal convenuto nei confronti di Controparte_2
al pagamento delle cui spese processuali è tenuto, ad ogni modo, in ragione
[...]
dell'esito del giudizio proprio il sig. (cfr. ex multis Cass. civ. Sez. II n. Parte_1
1958/2025: “In caso di rigetto della domanda principale, le spese di giudizio sostenute dal terzo chiamato in garanzia devono essere poste a carico della parte che, rimasta soccombente, abbia provocato e giustificato la chiamata in causa, anche se l'attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo chiamato, salvo che l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria o manifestamente infondata”).
pagina 13 di 14 8. Le spese del procedimento seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, in ragione dei parametri di cui al DM 55\2014, tenuto conto della natura, della complessità e del valore indeterminato della lite, dell'attività svolta e del pregio della stessa, queste si quantificano in € 14.598,00 (sulla scorta della quantificazione del danno chiesto a titolo di risarcimento dall'attore pari ad € 627.300,00) per compensi oltre iva, c.p.a. e rimborso forfettario come per legge ed oltre spese vive.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. rigetta le domande avanzate da nei confronti di Parte_1 CP_1
2. condanna a rifondere a e Parte_1 CP_1 Controparte_2
le spese di lite del presente giudizio che si quantificano, rispettivamente, in €
[...]
14.598,00 per compensi, oltre iva, c.p.a. e rimborso forfettario come per legge ed oltre spese vive;
3. manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento.
Così deciso in Massa, 1.09.2025.
Il Giudice dott. Ilario Ottobrino
Alla stesura del presente provvedimento ha collaborato la dott.ssa Virginia Badano in qualità di addetta all'Ufficio per il processo.
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