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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. II, sentenza 06/02/2026, n. 503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 503 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 503/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 2, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
ACCONCIA RENATO, Giudice monocratico in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4414/2025 depositato il 04/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Teverola - Via Cavour 1 81030 Teverola CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO n. 2025/5862 TARI 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 Srl con sede in Luogo_1 Indirizzo_1”, in persona del l. r. Nominativo_1, come rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1 con ricorso notificato al Comune di Teverola in data 7 ottobre 2025 ha impugnato, per i motivi specificati nella memoria di costituzione in giudizio, l'avviso di accertamento n. 2025/5862 riferito a Tari annualità 2025, dichiarato notificato in data 11.09.2025, per un importo di Euro 2.128,00. Il Comune di Teverola, ancorché adito in giudizio, non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
La mancata prova, da parte della società ricorrente, della data in cui è avvenuta la notifica del provvedimento impugnato comporta l'inammissibilità del ricorso, in quanto nella fattispecie dedotta, anche tenuto conto della mancata costituzione in giudizio della parte convenuta, l'adito Giudice non è in grado di apprezzare la tempestività della notifica del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara l'inammissibilità del ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Caserta in data 2 febbraio 2026.
Il giudice monocratico dr CC RE
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 2, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
ACCONCIA RENATO, Giudice monocratico in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4414/2025 depositato il 04/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Teverola - Via Cavour 1 81030 Teverola CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO n. 2025/5862 TARI 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 Srl con sede in Luogo_1 Indirizzo_1”, in persona del l. r. Nominativo_1, come rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1 con ricorso notificato al Comune di Teverola in data 7 ottobre 2025 ha impugnato, per i motivi specificati nella memoria di costituzione in giudizio, l'avviso di accertamento n. 2025/5862 riferito a Tari annualità 2025, dichiarato notificato in data 11.09.2025, per un importo di Euro 2.128,00. Il Comune di Teverola, ancorché adito in giudizio, non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
La mancata prova, da parte della società ricorrente, della data in cui è avvenuta la notifica del provvedimento impugnato comporta l'inammissibilità del ricorso, in quanto nella fattispecie dedotta, anche tenuto conto della mancata costituzione in giudizio della parte convenuta, l'adito Giudice non è in grado di apprezzare la tempestività della notifica del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara l'inammissibilità del ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Caserta in data 2 febbraio 2026.
Il giudice monocratico dr CC RE