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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 02/07/2025, n. 1969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1969 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2742/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
nelle persone dei magistrati:
- IC RE Presidente relatore
- Serena Baccolini Consigliere
- Beatrice Siccardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di cui al n. r.g. 2742/2024, promossa con atto di citazione notificato in data
4.10.2024 e posta in deliberazione all'esito della discussione ex art. 350 bis c.p.c. svoltasi all'udienza del 11.6.2025
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa, come da procura Parte_1 C.F._1
in calce al ricorso in riassunzione in appello del 31.1.2025, dall'avv. Rita Santocono
Campo ed elettivamente domiciliata presso il di lei studio, sito in Catania, via Aosta n.
5;
(C.F. ) e Parte_2 C.F._2 Parte_3
( ), rappresentati e difesi, come da procure in calce all'atto di C.F._3
citazione di primo grado, nonché al ricorso in riassunzione in appello del 31.1.2025, dagli avv.ti Vincenzo Drago e Rita Santocono Campo ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultima, sito in Catania, via Aosta n. 5 pagina 1 di 11 Appellanti
E
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
Appellata – contumace
E
(C.F. ) - e per essa, in qualità di mandataria, Controparte_2 P.IVA_2 [...]
- rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di Controparte_3
costituzione in appello, dall'avv. Antonio Christian Faggella Pellegrino ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Milano, via Correggio n. 43
Intervenuta
Oggetto: rapporti bancari
CONCLUSIONI
Per , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
Piaccia alla Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, ed in riforma della sentenza impugnata:
1. Accertare e dichiarare l'abuso del diritto e la lesione del principio di buona fede;
2. Accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia delle obbligazioni determinanti la corresponsione di interessi passivi nella misura ultralegale in riferimento al rapporto bancario in oggetto;
3. Accertare e dichiarare illegittime e dunque non dovute le somme corrisposte in relazione al rapporto bancario in oggetto a titolo di interessi ultralegali;
4. Accertare e rideterminare il saldo effettivo del rapporto bancario in oggetto al momento della data di citazione;
In via istruttoria
1. Ordinare ex art. 210 c.p.c. all'Istituto di credito l'esibizione della documentazione attinente il rapporto bancario in questione, con particolare riferimento agli estratti conto integrali e scalari dall'inizio del rapporto;
2. Ammettere consulenza tecnica d'ufficio, con mandato al Consulente di accertare le violazioni di cui in premessa e rideterminare il saldo del rapporto bancario senza l'addebito di eventuali interessi passivi ultralegali.
Con vittoria di spese, competenze e onorari di primo e secondo grado.
pagina 2 di 11 Per Controparte_2
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello [adito], contrariis reiectis, così giudicare:
In via preliminare:
● accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte nel presente atto, l'inammissibilità e improcedibilità dell'atto di citazione in appello avversario ai sensi degli art. 342 c.p.c.;
● dichiarare, comunque, il passaggio in giudicato delle parti della sentenza non impugnate dai Sig.ri
come specificate in atti;
Parte_1
Nel merito, in via principale:
● respingere l'appello avversario, in quanto infondato in fatto e diritto per le ragioni esposte nel presente atto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza appellata.
In via istruttoria:
● rigettare le istanze istruttorie reiterate da controparte in sede di impugnazione,
In ogni caso:
● Il tutto con vittoria di spese e compensi, oltre accessori di legge di entrambi i gradi di giudizio e del procedimento monitorio, così come previsto dal D.M. 55/2014.
FATTO E PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 8.2.2022, i sigg.ri , e Parte_1 Pt_2
hanno convenuto in giudizio lamentando che Parte_3 Controparte_4
quest'ultima, quale cessionaria del credito di € 176.868,00 vantato da Controparte_5
- a sua volta succeduta a -, avesse abusato del
[...] Controparte_6
proprio diritto di credito, allorché, il 10.12.2021, aveva diffidato i debitori ( in qualità Pt_1
di debitrice principale, e quali fideiussori della stessa) ad adempiere alle Pt_2 Parte_3
obbligazioni su di essi gravanti.
Gli attori hanno dedotto, in particolare, che il ritardo nell'esercizio del diritto da parte della creditrice avesse comportato un incremento esponenziale del debito maturato -più che quintuplicato per effetto dell'applicazione degli interessi di mora - e che tale comportamento fosse contrario ai doveri di buona fede e di solidarietà. Hanno chiesto, inoltre, di accertare la parziale insussistenza del credito vantato da
[...]
sostenendo l'applicazione, da parte della di addebiti Controparte_4 CP_6
illegittimi a titolo di interessi, commissioni e spese in relazione a tale rapporto di conto corrente.
Pertanto, previo accertamento e declaratoria dell'abuso del diritto e della lesione del principio di buona fede da parte della cessionaria, hanno domandato il ricalcolo del saldo di conto corrente e, per l'effetto, la condanna della convenuta alla restituzione di quanto illegittimamente addebitato dalla CP_6
In via istruttoria, hanno altresì formulato istanza ex art. 210 cpc per l'esibizione della documentazione attinente al rapporto bancario in questione, nonché l'ammissione di una
Ctu tecnico-contabile volta ad accertare gli addebiti illegittimi effettuati dalla
[...]
regolarmente citata in giudizio dagli attori, non si è costituita Controparte_7
ed è stata, pertanto, dichiarata contumace (cfr. verbale udienza 13.9.2023).
All'esito, il Tribunale di Milano, con sentenza n. 5268 resa e pubblicata il 21 maggio
2024, ha rigettato integralmente le domande degli attori.
In particolare, il primo giudice:
- ha ritenuto di non dare corso all'ordine di esibizione richiesto siccome l'istanza ex art. 210 cpc era:
a. generica ed indeterminata;
b. relativa a documentazione che la parte avrebbe potuto ottenere mediante istanza stragiudiziale ex art. 119 c. 4 Tub;
c. inerente a un credito che, per stessa allegazione di parte attrice, era già stato accertato con due sentenze del Tribunale di Catania passate in giudicato
(sent. nn. 208/2010 e 107/2013);
- analogamente, ha stimato inammissibile la c.t.u. richiesta dalla difesa di parte attrice in ragione della mancata produzione del contratto di conto corrente e dei relativi estratti conto, nonché del definitivo accertamento dell'an e del quantum di tale credito con le citate sentenze del Tribunale di Catania;
pagina 4 di 11 - nel merito, ha respinto le domande relative alle annotazioni illegittime sul c/c in quanto:
a. inammissibili, siccome aventi a oggetto l'accertamento di un credito già effettuato con due sentenze passate in giudicato;
b. la difesa di parte attrice non ha prodotto il contratto di conto corrente concluso da e gli estratti conto relativi a tale rapporto, né tanto meno ha Parte_1
allegato che il contratto non le fosse stato consegnato al momento della stipulazione e che non avesse mai ricevuto dall'Istituto di credito i relativi estratti conto;
c. la correntista aveva la possibilità di ottenere copia della documentazione contrattuale e contabile relativa al rapporto in forza dell'art. 119 c. 4 Tub.
- ha reputato manifestamente infondata anche la domanda di accertamento dell'abuso del diritto e di violazione degli obblighi di buona fede e solidarietà, dal momento che né la creditrice originaria ( ), né la cessionaria ( erano risultate inerti nel CP_5 CP_4
pretendere il proprio credito.
Infatti, la prima si era tempestivamente attivata per chiedere che il credito venisse accertato giudizialmente e che i debitori venissero condannati a pagare quanto dovuto e la seconda, resasi cessionaria di tale credito, aveva diffidato i debitori a provvedere al pagamento della somma accertata come dovuta da due sentenze passate in giudicato, dimostrando così di non voler rinunciare alle proprie ragioni.
Con atto di citazione in appello notificato in data 4.10.2024, i sigg.ri hanno Parte_1
interposto appello avverso tale sentenza per i seguenti motivi:
1. Mancata ammissione della Ctu tecnico-contabile;
2. Mancato accoglimento dell'istanza ex art. 210 cpc in relazione alla documentazione afferente al rapporto di conto corrente oggetto di causa.
pagina 5 di 11 Parte_ A seguito dell'iscrizione a ruolo della causa, è stato emesso il provvedimento del che ha confermato la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione forense per un anno disposta dal Consiglio Distrettuale di Disciplina di Catania nei confronti del difensore degli appellanti avv. Vincenzo Drago e la Corte ha, pertanto, interrotto il giudizio (cfr. decreto 8.11.2024).
Con ricorso depositato in data 31.1.2025, i sigg.ri hanno riassunto il Parte_1
procedimento con un diverso difensore, l'avv. Rita Santocono Campo, e la Corte ha fissato udienza al 12.3.2025 per la prosecuzione del giudizio, mandando alla ricorrente di notificare ricorso e decreto entro la data dell'11.2.2025.
E' intervenuta in appello, con comparsa di costituzione depositata in data 11 marzo
2025, - e per essa la sua mandataria - Controparte_2 Controparte_3
quale cessionaria e nuova titolare del credito2, contestando ammissibilità e fondatezza del gravame avverso e chiedendone, quindi, il rigetto.
Alla fissata udienza (12.3.2025) le parti, su invito dell'istruttore, hanno precisato le rispettive conclusioni e la causa è stata rinviata per la discussione davanti al Collegio, ex art. 350 bis c.p.c., all'udienza del giorno 11.6.2025 (con termine per il deposito di note conclusionali sino al 3.6.2025).
Nelle more, il difensore originariamente nominato dagli appellanti ha depositato in atti il provvedimento del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania con cui è stata revocata, con effetto immediato, la sua sospensione dall'esercizio della professione forense (revoca disposta a seguito della sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte, che ha 2 Con atto di scissione parziale della società è stata costituita la società Controparte_1 CP_8 e contestualmente quest'ultima è divenuta cessionaria di un compendio di crediti provenienti dalla società scissa, come risultante dalla comunicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 7 del 17.1.2023 e n. 16 del 7.2.2023 (cfr. doc. 6 CP
). Successivamente, con efficacia del giorno 11.11.2024, si è fusa per incorporazione in CP_8 [...]
società appartenente al Gruppo Banca Ifis e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Controparte_2 Banca Ifis S.p.A. A partire da tale data e per effetto di tale fusione, è subentrata in tutti i rapporti giuridici, Controparte_2 CP attivi e passivi, anteriori alla fusione facenti capo a (cfr. doc. 1 ). CP_8
pagina 6 di 11 cassato senza rinvio la decisione del Consiglio Nazionale Forense per intervenuta estinzione dell'azione disciplinare).
Fruiti i termini concessi, alla fissata udienza e all'esito della discussione, la Corte ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione sollevata dalla difesa di CP
con riguardo alla pretesa violazione dell'art. 342 c.p.c. nella formulazione dell'appello.
La norma impone alla parte appellante di indicare in modo chiaro, sintetico e specifico i capi della sentenza impugnata, le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado, le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Parte appellante ha quindi lo specifico onere di individuare l'oggetto del gravame, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza, tuttavia, che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado;
di tal guisa, la Corte d'appello viene posta in condizione di individuare e valutare le ragioni che potrebbero determinare le modifiche richieste alla sentenza appellata e la controparte può svolgere concretamente e compiutamente le proprie difese.
Nel caso in esame, il gravame proposto individua sia le parti della sentenza impugnata di cui viene chiesta la riforma, sia le ragioni addotte a confutazione delle motivazioni del primo giudice, sia, infine, il modo in cui l'appellante ritiene che le statuizioni del
Tribunale debbano essere modificate;
di qui il rigetto dell'eccezione sollevata dalla cessionaria.
Venendo al merito, la Corte ritiene che l'appello sia infondato e ciò per le ragioni di seguito esposte.
pagina 7 di 11 Deve in primis rilevarsi che, per quanto allegato e documentato dagli odierni appellanti sin dall'atto introduttivo di primo grado, su ricorso di - quale Parte_5
mandataria di - il Tribunale di Catania aveva ingiunto a Controparte_5 Parte_1
quale debitrice principale, e a e ,
[...] Parte_2 Parte_3
quali fideiussori della stessa, di pagare in solido alla ricorrente la somma di € 31.702,99
(oltre interessi dal 16/12/2006 sino al soddisfo e spese), corrispondente al saldo debitore del contratto di conto corrente n. 2628911/01/65, intrattenuto dalla sig.ra presso Parte_1
un'agenzia di Catania della (a cui è poi subentrata Controparte_6
) sin dal 1998. CP_5
L'importo ingiunto era stato azionato sulla base della sentenza del Tribunale di Catania
n. 208 del 14.1.2010 (cfr. doc. 1 primo grado , resa all'esito del procedimento Parte_1
azionato da per far accertare l'applicazione, da parte della di Parte_1 CP_6
addebiti illegittimi a titolo di interessi, commissioni e spese.
Nel corso di tale procedimento, è stata esperita una Ctu tecnico-contabile, dalla quale è emerso che, alla data del 15.12.2006, il debito della nei confronti della Parte_1 CP_6
era, appunto, pari ad euro 31.702,99.
Avverso il predetto decreto ingiuntivo hanno proposto opposizione i sigg.ri e il Parte_1
Tribunale di Catania, con la sentenza n. 107/2013 (doc. 2 primo grado , ha respinto Parte_1
l'opposizione promossa da e , mentre ha Parte_2 Parte_3
revocato il decreto ingiuntivo nei confronti di (evidenziando che Parte_1
, nel ricorso per decreto ingiuntivo, non aveva specificato che la sentenza n. 208/2010 del Parte_5
Tribunale di Catania aveva riconosciuto in favore di spese di lite per un importo di euro Parte_1
2.400,00, oltre accessori, con la conseguenza che il credito vantato nei confronti della debitrice principale era inferiore rispetto all'importo ingiunto).
Le due sentenze appena citate non risultano essere state appellate e devono, quindi, considerarsi definitive.
pagina 8 di 11 A quanto sinora osservato segue che gli odierni appellanti non possono in alcun modo sollevare, nel presente giudizio, alcuna questione attinente al rapporto di conto corrente di cui era intestataria la sig.ra Parte_1
Il principio di cosa giudicata, previsto dall'articolo 2909 del codice civile, impone infatti il vincolo definitivo non solo su quanto già deciso con sentenza passata in giudicato, ma anche su ciò che le parti avrebbero potuto dedurre o eccepire nel corso del relativo giudizio.
Il principio in virtù del quale il giudicato copre il dedotto e il deducibile concerne, infatti, i limiti oggettivi del giudicato, il cui ambito di operatività è correlato all'oggetto del processo e riguarda, perciò, tutto quanto rientri nel suo perimetro, estendendosi non soltanto alle ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche a tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia
(cfr. sul punto Cass. Civ. 1259/2024).
In definitiva, con riguardo all'accertamento del credito derivante dal rapporto di c/c
2628911/01/65, si è definitivamente formato il giudicato e, di conseguenza, le richieste degli appellanti di ottenere l'esperimento di una nuova Ctu contabile e la documentazione afferente a tale rapporto non possono trovare accoglimento.
Tali considerazioni appaiono già di per sé idonee a condurre al rigetto dell'appello articolato dai sigg.ri Parte_1
D'altronde, anche volendo esaminare nel merito il gravame qui proposto, pare appena il caso di richiamare il principio espresso dalla Suprema Corte secondo cui “in tema di rapporti bancari, il diritto spettante al cliente, a colui che gli succede a qualunque titolo
o che subentra nell'amministrazione dei suoi beni, ad ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, ivi compresi gli estratti conto, sancito dall'art. 119, comma 4 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e pagina 9 di 11 creditizia, può essere esercitato in sede giudiziale attraverso l'istanza di cui all'art. 210
c.p.c., in concorso dei presupposti previsti da tale disposizione, a condizione che detta documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca, che, senza giustificazione, non vi abbia ottemperato;
la stessa documentazione non può essere acquisita in sede di consulenza tecnica d'ufficio contabile, ove essa abbia ad oggetto fatti e situazioni che, essendo posti direttamente a fondamento della domanda o delle eccezioni delle parti, debbano necessariamente essere provati dalle stesse.” (cfr. Cass.
24641/2021; Cass. 15199/2024).
Ebbene, nel caso in esame, gli appellanti:
- non hanno prodotto né il contratto di apertura del conto corrente, né gli estratti conto, il che renderebbe impossibile, anche volendo prescindere dal giudicato formatosi sulle questioni relative a tale rapporto, una consulenza di natura contabile, che non può certo essere surrettiziamente utilizzata quale strumento volto ad acquisire la documentazione che il correntista ha l'onere di produrre (v.
Cass. civ., n. 31187/18 “in materia di conto corrente bancario il cliente, il quale agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebito, è tenuto a fornire la prova dei movimenti del conto”; v. anche Cass. civ. 30822/2018, secondo cui il correntista che “agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebito è tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida causa debendi, sicché il medesimo ha l'onere di documentare l'andamento del rapporto con la produzione di tutti quegli estratti conto che evidenziano le singole rimesse suscettibili di ripetizione in quanto riferite a somme non dovute”);
- non hanno allegato né tanto meno documentato di avere avanzato una richiesta ante causam ex art. 119 c. 4 Tub, con la conseguenza che l'istanza ex art. 210 cpc svolta nel presente giudizio non può in ogni caso essere ritenuta ammissibile.
Per le ragioni esposte, l'appello deve essere rigettato.
Quanto, infine, alle spese del presente grado di giudizio, esse seguono la soccombenza e, tenuto conto della natura e del valore della controversia, dell'impegno difensivo in pagina 10 di 11 concreto richiesto e prestato dai difensori delle parti, nonché dei parametri e criteri tutti ex D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii, pare congruo liquidarle secondo i parametri minimi dello scaglione di riferimento (indeterminabile – complessità bassa) e dunque in complessivi €
3.473,00 (di cui euro 1.029,00 per la fase di studio, euro 709,00 per la fase introduttiva ed euro
1.735,00 per la fase decisionale, nulla per la fase istruttoria, che non si è svolta), oltre spese forfetarie (15%) e oneri di legge, se e in quanto dovuti.
P.Q.M.
La Corte, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
1) respinge l'appello proposto da , e avverso la Pt_1 Pt_2 Parte_3
sentenza del Tribunale di Milano n. 5268 resa e pubblicata il 21 maggio 2024, sentenza che dunque conferma;
2) condanna gli appellanti in solido alla rifusione, in favore di Controparte_2
delle ulteriori spese del grado, che liquida in euro 3.473,00 per compensi,
[...]
oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, Iva e cpa come per legge;
3) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 – quater, del
D.P.R. n. 115/02 per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma
1 – bis art. 13 cit.
Milano, 11 giugno 2025
Il presidente est.
IC RE
pagina 11 di 11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Il credito in questione deriva da un rapporto di conto corrente (n. 2628911/01/65) acceso da nel Parte_1 1998 presso un'agenzia di Catania della poi fusasi per incorporazione in Controparte_6
. CP_5 pagina 3 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
nelle persone dei magistrati:
- IC RE Presidente relatore
- Serena Baccolini Consigliere
- Beatrice Siccardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di cui al n. r.g. 2742/2024, promossa con atto di citazione notificato in data
4.10.2024 e posta in deliberazione all'esito della discussione ex art. 350 bis c.p.c. svoltasi all'udienza del 11.6.2025
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa, come da procura Parte_1 C.F._1
in calce al ricorso in riassunzione in appello del 31.1.2025, dall'avv. Rita Santocono
Campo ed elettivamente domiciliata presso il di lei studio, sito in Catania, via Aosta n.
5;
(C.F. ) e Parte_2 C.F._2 Parte_3
( ), rappresentati e difesi, come da procure in calce all'atto di C.F._3
citazione di primo grado, nonché al ricorso in riassunzione in appello del 31.1.2025, dagli avv.ti Vincenzo Drago e Rita Santocono Campo ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultima, sito in Catania, via Aosta n. 5 pagina 1 di 11 Appellanti
E
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
Appellata – contumace
E
(C.F. ) - e per essa, in qualità di mandataria, Controparte_2 P.IVA_2 [...]
- rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di Controparte_3
costituzione in appello, dall'avv. Antonio Christian Faggella Pellegrino ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Milano, via Correggio n. 43
Intervenuta
Oggetto: rapporti bancari
CONCLUSIONI
Per , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
Piaccia alla Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, ed in riforma della sentenza impugnata:
1. Accertare e dichiarare l'abuso del diritto e la lesione del principio di buona fede;
2. Accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia delle obbligazioni determinanti la corresponsione di interessi passivi nella misura ultralegale in riferimento al rapporto bancario in oggetto;
3. Accertare e dichiarare illegittime e dunque non dovute le somme corrisposte in relazione al rapporto bancario in oggetto a titolo di interessi ultralegali;
4. Accertare e rideterminare il saldo effettivo del rapporto bancario in oggetto al momento della data di citazione;
In via istruttoria
1. Ordinare ex art. 210 c.p.c. all'Istituto di credito l'esibizione della documentazione attinente il rapporto bancario in questione, con particolare riferimento agli estratti conto integrali e scalari dall'inizio del rapporto;
2. Ammettere consulenza tecnica d'ufficio, con mandato al Consulente di accertare le violazioni di cui in premessa e rideterminare il saldo del rapporto bancario senza l'addebito di eventuali interessi passivi ultralegali.
Con vittoria di spese, competenze e onorari di primo e secondo grado.
pagina 2 di 11 Per Controparte_2
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello [adito], contrariis reiectis, così giudicare:
In via preliminare:
● accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte nel presente atto, l'inammissibilità e improcedibilità dell'atto di citazione in appello avversario ai sensi degli art. 342 c.p.c.;
● dichiarare, comunque, il passaggio in giudicato delle parti della sentenza non impugnate dai Sig.ri
come specificate in atti;
Parte_1
Nel merito, in via principale:
● respingere l'appello avversario, in quanto infondato in fatto e diritto per le ragioni esposte nel presente atto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza appellata.
In via istruttoria:
● rigettare le istanze istruttorie reiterate da controparte in sede di impugnazione,
In ogni caso:
● Il tutto con vittoria di spese e compensi, oltre accessori di legge di entrambi i gradi di giudizio e del procedimento monitorio, così come previsto dal D.M. 55/2014.
FATTO E PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 8.2.2022, i sigg.ri , e Parte_1 Pt_2
hanno convenuto in giudizio lamentando che Parte_3 Controparte_4
quest'ultima, quale cessionaria del credito di € 176.868,00 vantato da Controparte_5
- a sua volta succeduta a -, avesse abusato del
[...] Controparte_6
proprio diritto di credito, allorché, il 10.12.2021, aveva diffidato i debitori ( in qualità Pt_1
di debitrice principale, e quali fideiussori della stessa) ad adempiere alle Pt_2 Parte_3
obbligazioni su di essi gravanti.
Gli attori hanno dedotto, in particolare, che il ritardo nell'esercizio del diritto da parte della creditrice avesse comportato un incremento esponenziale del debito maturato -più che quintuplicato per effetto dell'applicazione degli interessi di mora - e che tale comportamento fosse contrario ai doveri di buona fede e di solidarietà. Hanno chiesto, inoltre, di accertare la parziale insussistenza del credito vantato da
[...]
sostenendo l'applicazione, da parte della di addebiti Controparte_4 CP_6
illegittimi a titolo di interessi, commissioni e spese in relazione a tale rapporto di conto corrente.
Pertanto, previo accertamento e declaratoria dell'abuso del diritto e della lesione del principio di buona fede da parte della cessionaria, hanno domandato il ricalcolo del saldo di conto corrente e, per l'effetto, la condanna della convenuta alla restituzione di quanto illegittimamente addebitato dalla CP_6
In via istruttoria, hanno altresì formulato istanza ex art. 210 cpc per l'esibizione della documentazione attinente al rapporto bancario in questione, nonché l'ammissione di una
Ctu tecnico-contabile volta ad accertare gli addebiti illegittimi effettuati dalla
[...]
regolarmente citata in giudizio dagli attori, non si è costituita Controparte_7
ed è stata, pertanto, dichiarata contumace (cfr. verbale udienza 13.9.2023).
All'esito, il Tribunale di Milano, con sentenza n. 5268 resa e pubblicata il 21 maggio
2024, ha rigettato integralmente le domande degli attori.
In particolare, il primo giudice:
- ha ritenuto di non dare corso all'ordine di esibizione richiesto siccome l'istanza ex art. 210 cpc era:
a. generica ed indeterminata;
b. relativa a documentazione che la parte avrebbe potuto ottenere mediante istanza stragiudiziale ex art. 119 c. 4 Tub;
c. inerente a un credito che, per stessa allegazione di parte attrice, era già stato accertato con due sentenze del Tribunale di Catania passate in giudicato
(sent. nn. 208/2010 e 107/2013);
- analogamente, ha stimato inammissibile la c.t.u. richiesta dalla difesa di parte attrice in ragione della mancata produzione del contratto di conto corrente e dei relativi estratti conto, nonché del definitivo accertamento dell'an e del quantum di tale credito con le citate sentenze del Tribunale di Catania;
pagina 4 di 11 - nel merito, ha respinto le domande relative alle annotazioni illegittime sul c/c in quanto:
a. inammissibili, siccome aventi a oggetto l'accertamento di un credito già effettuato con due sentenze passate in giudicato;
b. la difesa di parte attrice non ha prodotto il contratto di conto corrente concluso da e gli estratti conto relativi a tale rapporto, né tanto meno ha Parte_1
allegato che il contratto non le fosse stato consegnato al momento della stipulazione e che non avesse mai ricevuto dall'Istituto di credito i relativi estratti conto;
c. la correntista aveva la possibilità di ottenere copia della documentazione contrattuale e contabile relativa al rapporto in forza dell'art. 119 c. 4 Tub.
- ha reputato manifestamente infondata anche la domanda di accertamento dell'abuso del diritto e di violazione degli obblighi di buona fede e solidarietà, dal momento che né la creditrice originaria ( ), né la cessionaria ( erano risultate inerti nel CP_5 CP_4
pretendere il proprio credito.
Infatti, la prima si era tempestivamente attivata per chiedere che il credito venisse accertato giudizialmente e che i debitori venissero condannati a pagare quanto dovuto e la seconda, resasi cessionaria di tale credito, aveva diffidato i debitori a provvedere al pagamento della somma accertata come dovuta da due sentenze passate in giudicato, dimostrando così di non voler rinunciare alle proprie ragioni.
Con atto di citazione in appello notificato in data 4.10.2024, i sigg.ri hanno Parte_1
interposto appello avverso tale sentenza per i seguenti motivi:
1. Mancata ammissione della Ctu tecnico-contabile;
2. Mancato accoglimento dell'istanza ex art. 210 cpc in relazione alla documentazione afferente al rapporto di conto corrente oggetto di causa.
pagina 5 di 11 Parte_ A seguito dell'iscrizione a ruolo della causa, è stato emesso il provvedimento del che ha confermato la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione forense per un anno disposta dal Consiglio Distrettuale di Disciplina di Catania nei confronti del difensore degli appellanti avv. Vincenzo Drago e la Corte ha, pertanto, interrotto il giudizio (cfr. decreto 8.11.2024).
Con ricorso depositato in data 31.1.2025, i sigg.ri hanno riassunto il Parte_1
procedimento con un diverso difensore, l'avv. Rita Santocono Campo, e la Corte ha fissato udienza al 12.3.2025 per la prosecuzione del giudizio, mandando alla ricorrente di notificare ricorso e decreto entro la data dell'11.2.2025.
E' intervenuta in appello, con comparsa di costituzione depositata in data 11 marzo
2025, - e per essa la sua mandataria - Controparte_2 Controparte_3
quale cessionaria e nuova titolare del credito2, contestando ammissibilità e fondatezza del gravame avverso e chiedendone, quindi, il rigetto.
Alla fissata udienza (12.3.2025) le parti, su invito dell'istruttore, hanno precisato le rispettive conclusioni e la causa è stata rinviata per la discussione davanti al Collegio, ex art. 350 bis c.p.c., all'udienza del giorno 11.6.2025 (con termine per il deposito di note conclusionali sino al 3.6.2025).
Nelle more, il difensore originariamente nominato dagli appellanti ha depositato in atti il provvedimento del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania con cui è stata revocata, con effetto immediato, la sua sospensione dall'esercizio della professione forense (revoca disposta a seguito della sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte, che ha 2 Con atto di scissione parziale della società è stata costituita la società Controparte_1 CP_8 e contestualmente quest'ultima è divenuta cessionaria di un compendio di crediti provenienti dalla società scissa, come risultante dalla comunicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 7 del 17.1.2023 e n. 16 del 7.2.2023 (cfr. doc. 6 CP
). Successivamente, con efficacia del giorno 11.11.2024, si è fusa per incorporazione in CP_8 [...]
società appartenente al Gruppo Banca Ifis e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Controparte_2 Banca Ifis S.p.A. A partire da tale data e per effetto di tale fusione, è subentrata in tutti i rapporti giuridici, Controparte_2 CP attivi e passivi, anteriori alla fusione facenti capo a (cfr. doc. 1 ). CP_8
pagina 6 di 11 cassato senza rinvio la decisione del Consiglio Nazionale Forense per intervenuta estinzione dell'azione disciplinare).
Fruiti i termini concessi, alla fissata udienza e all'esito della discussione, la Corte ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione sollevata dalla difesa di CP
con riguardo alla pretesa violazione dell'art. 342 c.p.c. nella formulazione dell'appello.
La norma impone alla parte appellante di indicare in modo chiaro, sintetico e specifico i capi della sentenza impugnata, le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado, le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Parte appellante ha quindi lo specifico onere di individuare l'oggetto del gravame, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza, tuttavia, che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado;
di tal guisa, la Corte d'appello viene posta in condizione di individuare e valutare le ragioni che potrebbero determinare le modifiche richieste alla sentenza appellata e la controparte può svolgere concretamente e compiutamente le proprie difese.
Nel caso in esame, il gravame proposto individua sia le parti della sentenza impugnata di cui viene chiesta la riforma, sia le ragioni addotte a confutazione delle motivazioni del primo giudice, sia, infine, il modo in cui l'appellante ritiene che le statuizioni del
Tribunale debbano essere modificate;
di qui il rigetto dell'eccezione sollevata dalla cessionaria.
Venendo al merito, la Corte ritiene che l'appello sia infondato e ciò per le ragioni di seguito esposte.
pagina 7 di 11 Deve in primis rilevarsi che, per quanto allegato e documentato dagli odierni appellanti sin dall'atto introduttivo di primo grado, su ricorso di - quale Parte_5
mandataria di - il Tribunale di Catania aveva ingiunto a Controparte_5 Parte_1
quale debitrice principale, e a e ,
[...] Parte_2 Parte_3
quali fideiussori della stessa, di pagare in solido alla ricorrente la somma di € 31.702,99
(oltre interessi dal 16/12/2006 sino al soddisfo e spese), corrispondente al saldo debitore del contratto di conto corrente n. 2628911/01/65, intrattenuto dalla sig.ra presso Parte_1
un'agenzia di Catania della (a cui è poi subentrata Controparte_6
) sin dal 1998. CP_5
L'importo ingiunto era stato azionato sulla base della sentenza del Tribunale di Catania
n. 208 del 14.1.2010 (cfr. doc. 1 primo grado , resa all'esito del procedimento Parte_1
azionato da per far accertare l'applicazione, da parte della di Parte_1 CP_6
addebiti illegittimi a titolo di interessi, commissioni e spese.
Nel corso di tale procedimento, è stata esperita una Ctu tecnico-contabile, dalla quale è emerso che, alla data del 15.12.2006, il debito della nei confronti della Parte_1 CP_6
era, appunto, pari ad euro 31.702,99.
Avverso il predetto decreto ingiuntivo hanno proposto opposizione i sigg.ri e il Parte_1
Tribunale di Catania, con la sentenza n. 107/2013 (doc. 2 primo grado , ha respinto Parte_1
l'opposizione promossa da e , mentre ha Parte_2 Parte_3
revocato il decreto ingiuntivo nei confronti di (evidenziando che Parte_1
, nel ricorso per decreto ingiuntivo, non aveva specificato che la sentenza n. 208/2010 del Parte_5
Tribunale di Catania aveva riconosciuto in favore di spese di lite per un importo di euro Parte_1
2.400,00, oltre accessori, con la conseguenza che il credito vantato nei confronti della debitrice principale era inferiore rispetto all'importo ingiunto).
Le due sentenze appena citate non risultano essere state appellate e devono, quindi, considerarsi definitive.
pagina 8 di 11 A quanto sinora osservato segue che gli odierni appellanti non possono in alcun modo sollevare, nel presente giudizio, alcuna questione attinente al rapporto di conto corrente di cui era intestataria la sig.ra Parte_1
Il principio di cosa giudicata, previsto dall'articolo 2909 del codice civile, impone infatti il vincolo definitivo non solo su quanto già deciso con sentenza passata in giudicato, ma anche su ciò che le parti avrebbero potuto dedurre o eccepire nel corso del relativo giudizio.
Il principio in virtù del quale il giudicato copre il dedotto e il deducibile concerne, infatti, i limiti oggettivi del giudicato, il cui ambito di operatività è correlato all'oggetto del processo e riguarda, perciò, tutto quanto rientri nel suo perimetro, estendendosi non soltanto alle ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche a tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia
(cfr. sul punto Cass. Civ. 1259/2024).
In definitiva, con riguardo all'accertamento del credito derivante dal rapporto di c/c
2628911/01/65, si è definitivamente formato il giudicato e, di conseguenza, le richieste degli appellanti di ottenere l'esperimento di una nuova Ctu contabile e la documentazione afferente a tale rapporto non possono trovare accoglimento.
Tali considerazioni appaiono già di per sé idonee a condurre al rigetto dell'appello articolato dai sigg.ri Parte_1
D'altronde, anche volendo esaminare nel merito il gravame qui proposto, pare appena il caso di richiamare il principio espresso dalla Suprema Corte secondo cui “in tema di rapporti bancari, il diritto spettante al cliente, a colui che gli succede a qualunque titolo
o che subentra nell'amministrazione dei suoi beni, ad ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, ivi compresi gli estratti conto, sancito dall'art. 119, comma 4 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e pagina 9 di 11 creditizia, può essere esercitato in sede giudiziale attraverso l'istanza di cui all'art. 210
c.p.c., in concorso dei presupposti previsti da tale disposizione, a condizione che detta documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca, che, senza giustificazione, non vi abbia ottemperato;
la stessa documentazione non può essere acquisita in sede di consulenza tecnica d'ufficio contabile, ove essa abbia ad oggetto fatti e situazioni che, essendo posti direttamente a fondamento della domanda o delle eccezioni delle parti, debbano necessariamente essere provati dalle stesse.” (cfr. Cass.
24641/2021; Cass. 15199/2024).
Ebbene, nel caso in esame, gli appellanti:
- non hanno prodotto né il contratto di apertura del conto corrente, né gli estratti conto, il che renderebbe impossibile, anche volendo prescindere dal giudicato formatosi sulle questioni relative a tale rapporto, una consulenza di natura contabile, che non può certo essere surrettiziamente utilizzata quale strumento volto ad acquisire la documentazione che il correntista ha l'onere di produrre (v.
Cass. civ., n. 31187/18 “in materia di conto corrente bancario il cliente, il quale agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebito, è tenuto a fornire la prova dei movimenti del conto”; v. anche Cass. civ. 30822/2018, secondo cui il correntista che “agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebito è tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida causa debendi, sicché il medesimo ha l'onere di documentare l'andamento del rapporto con la produzione di tutti quegli estratti conto che evidenziano le singole rimesse suscettibili di ripetizione in quanto riferite a somme non dovute”);
- non hanno allegato né tanto meno documentato di avere avanzato una richiesta ante causam ex art. 119 c. 4 Tub, con la conseguenza che l'istanza ex art. 210 cpc svolta nel presente giudizio non può in ogni caso essere ritenuta ammissibile.
Per le ragioni esposte, l'appello deve essere rigettato.
Quanto, infine, alle spese del presente grado di giudizio, esse seguono la soccombenza e, tenuto conto della natura e del valore della controversia, dell'impegno difensivo in pagina 10 di 11 concreto richiesto e prestato dai difensori delle parti, nonché dei parametri e criteri tutti ex D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii, pare congruo liquidarle secondo i parametri minimi dello scaglione di riferimento (indeterminabile – complessità bassa) e dunque in complessivi €
3.473,00 (di cui euro 1.029,00 per la fase di studio, euro 709,00 per la fase introduttiva ed euro
1.735,00 per la fase decisionale, nulla per la fase istruttoria, che non si è svolta), oltre spese forfetarie (15%) e oneri di legge, se e in quanto dovuti.
P.Q.M.
La Corte, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
1) respinge l'appello proposto da , e avverso la Pt_1 Pt_2 Parte_3
sentenza del Tribunale di Milano n. 5268 resa e pubblicata il 21 maggio 2024, sentenza che dunque conferma;
2) condanna gli appellanti in solido alla rifusione, in favore di Controparte_2
delle ulteriori spese del grado, che liquida in euro 3.473,00 per compensi,
[...]
oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, Iva e cpa come per legge;
3) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 – quater, del
D.P.R. n. 115/02 per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma
1 – bis art. 13 cit.
Milano, 11 giugno 2025
Il presidente est.
IC RE
pagina 11 di 11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Il credito in questione deriva da un rapporto di conto corrente (n. 2628911/01/65) acceso da nel Parte_1 1998 presso un'agenzia di Catania della poi fusasi per incorporazione in Controparte_6
. CP_5 pagina 3 di 11