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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 21/05/2025, n. 253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 253 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberto Ricci ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1225 2024 promossa da:
C.F. , Parte_1 P.IVA_1
Avv.
Alessandro Bonelli Attrice
contro
(C.F. Controparte_1 C.F._1
Avv. Erminia Caduceo e Giovanna Sarti
convenuto
13756881002 Controparte_2
contumace
Svolgimento del processo pagina 1 di 12 Con atto di citazione ex art. 616 e 618 cpc la conveniva in Parte_1
giudizio il NO per sentire accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_1
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectiis a) in via principale, respingere integralmente l'opposizione proposta dal sig. CP_1
nell'ambito dell'esecuzione imm.re RGE 115/2022 Trib. Ascoli Piceno, e, per
[...]
l'effetto accertare e dichiarare la piena legittimità ed efficacia del pignoramento immobiliare Cronologico n. 1616 del 28.09.2022, trascritto in data 14.10.2022 (docc. 9:
pign. Imm.re; 10: nota trascrizione), posto a fondamento della procedura esecutiva immobiliare R.G.E. n. 115/2022 Tribunale di Ascoli Piceno;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di parziale accoglimento dell'opposizione in termini di rideterminazione in difetto del quantum della pretesa creditoria vantata dalla
, dichiarare non compromesso il diritto del creditore procedente al prosieguo Parte_2
della procedura esecutiva RGE 115/2022 Trib. Ascoli Piceno per il recupero del minor credito eventualmente risultante all'esito del giudizio, e, per l'effetto, accertare e dichiarare comunque la piena legittimità ed efficacia del pignoramento immobiliare
Cronologico n. 1616 del 28.09.2022, trascritto in data 14.10.2022 in danno del sig.
c) in ogni caso con vittoria delle spese e compensi di lite. Controparte_1
- Si costituiva in giudizio contestando la domanda di parte attrice, così concludendo:
Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis, per i motivi sopra esposti:
In via preliminare e di rito:
dichiarare con ordinanza, ai sensi dell'art. 39, I comma c.p.c., la litispendenza tra i giudizi
RG. nn. 1225/2024 e 1249/2024, entrambi pendenti dinanzi il Tribunale di Ascoli Piceno
pagina 2 di 12 e, dichiarata la competenza del Giudice di cui al procedimento n. 1249/2024 R.G. dinanzi il Tribunale di Ascoli Piceno, disporre la cancellazione della presente causa (n. 1225/2024
R.G.) dal ruolo e/o secondo miglior formula. Nel merito:
accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto del creditore procedente
[...]
(C.F. e P.IVA: ) in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, di procedere ad esecuzione forzata e, per l'effetto,
dichiarare inefficace, nullo o comunque improduttivo di effetti il pignoramento immobiliare per cui si procede, l'atto di precetto e tutti gli atti antecedenti presupposti e conseguenti, e/o con miglior formula;
- per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità parziale del contratto di mutuo datato 7
novembre 2003 a rogito notarile del Notaio Dott. – Repertorio n. 27072 Persona_1
– Raccolta n. 6336 relativamente alle clausole di determinazione degli interessi, e rideterminare il credito della banca mutuante nei confronti del ricorrente per effetto della dichiarazione della nullità parziale ovvero ricalcolare gli interessi che risultavano dovuti secondo legge e da versare per il futuro e/o con miglior formula;
- per l'effetto, dichiarare tenuta la lla restituzione in favore del Sig. Parte_2 CP_1
degli interessi illegittimi corrisposti nell'adempimento del contratto di mutuo
[...]
compensando, nel caso ed in via subordinata, la maggiore somma versata a tale titolo con quella risultante dovuta per legge ovvero condannarla al risarcimento del danno e/o con miglior formula;
- per l'effetto, accertare e dichiarare l'inadempimento della agli artt. 1175 e Parte_2
1375 c.c. in assenza di comunicazione di decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186
c.c. e dell'art. 10, comma 2, del capitolato del contratto di mutuo con ogni conseguenza pagina 3 di 12 di legge quanto alla inesigibilità del credito ed alla illegittimità dell'azione esecutiva immobiliare di cui al n. 115/2022 R.G.E.;
- per l'effetto, accertare e dichiarare l'inadempimento della agli obblighi Parte_2
informativi e di trasparenza e dichiararla tenuta al risarcimento del danno in favore del
Sig. come tale derivante dalla perduta possibilità di stipulazione di un Controparte_1
negozio di mutuo economicamente più vantaggioso consistente nella differenza tra il costo del negozio stipulato e quello che avrebbe concluso nella circostanza in cui avesse avuto reale contezza del valore economico dell'operazione finanziaria, nella misura ritenuta di giustizia e/o come risultante all'esito della presente procedura e/o con miglior formula;
per l'effetto, condannare la al rimborso delle spese di intervento Parte_2
legale stragiudiziale di € 200,00 e di € 1.283,68 oltre al rimborso delle spese di presentazione del ricorso ABF di € 20,00 e ai costi di perizia tecnica di € 867,36; accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto del creditore intervenuto
[...]
, quale Agente della Riscossione per le Province della Controparte_2
Regione Marche (C.F. e P.IVA: ) in persona del suo procuratore pro P.IVA_2
tempore di procedere ad esecuzione forzata e, per l'effetto, dichiarare inefficace, nullo o comunque improduttivo di effetti l'atto di intervento per cui si procede e di tutti gli atti precedenti presupposti e conseguenti, e/o secondo miglior formula;
per l'effetto,
accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità e/o invalidità e/o infondatezza dei ruoli e delle cartelle di pagamento cartella n. 008220110018831963 di € 359,40 notificata il
22.11.2011 e relativa a tassa automobilistica per intervenuta prescrizione del termine triennale;
cartella n. 00820030001361253 di € 157.299,63 notificata il 31.3.2003 relativa a I.V.A. per intervenuta prescrizione del termine decennale;
cartella n.
pagina 4 di 12 per intervenuta prescrizione del termine triennale;
cartella n. 00820140007129373 di €
339,59 notificata il 21.10.2014 relativa a tassa automobilistica, per intervenuta prescrizione del termine triennale;
cartella n. 00820160009702510 di € 122,12 notificata il 23.12.2016 relativa a contravvenzione codice della strada per intervenuta prescrizione del termine quinquennale e ad ogni modo di tutte le residue cartelle di pagamento comprese nel n. 12 estratti di ruolo prodotti con atto di intervento e/o con miglior formula;
per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità e/o invalidità della ipoteca legale a mezzo ruolo ex art. 77 D.P.R. 602/73 (Reg. Part. 1377 e R.G. 6067 del 23.6.2005
– numero Repertorio 8682/2005) ed emettere ordine di cancellazione a cura e spese dell' intervenuta nel procedimento n. 115/2022 Reg. Controparte_2
Es. - per l'effetto, accertare e dichiarare l'impignorabilità del bene immobile da parte dell' con ogni conseguenza di legge. Con vittoria di Controparte_2
spese e compensi di giudizio.
- Nel corso del processo non veniva ammessa attività istruttoria;
precisate le conclusioni e discussa la causa ex art. 281 sexies cpc, la causa veniva trattenuta in decisione.
Motivi della decisione a) Il presente giudizio prende le mosse quale giudizio di merito riferito all'opposizione all'esecuzione nella procedura esecutiva immobiliare RGE n. 115/2022 Tribunale di
Ascoli Piceno.
In particolare, la sospensione della procedura esecutiva n. 115/2022 è derivata dalla motivazione del provvedimento del G.E. del 9.7.24 (poi confermata in sede di reclamo)
con cui veniva accolto l'assunto difensivo relativo all'eccepita inesigibilità del credito per mancata comunicazione di decadenza dal beneficio del termine ai sensi dell'art. 1186 c.c.,
assunto difensivo di probabile accoglimento sussistendo relativo fumus boni juris.
pagina 5 di 12 Preliminarmente va esaminata la questione relativa all'eccepita litispendenza in riferimento a questo giudizio unitamente ad altro pendente presso lo stesso Ufficio
giudiziario tra le stesse parti e con stessa causa petendi e petitum, secondo quanto prospettato in atti.
Invero, l'art. 39 del codice di rito prevede che se una stessa causa è proposta davanti a giudici diversi, quello successivamente adito, in qualunque stato e grado del processo,
anche d'ufficio, dichiara con ordinanza la litispendenza.
A ben vedere, sul presupposto che entrambe le cause in questione siano state introdotte con atto notificato lo stesso giorno, le stesse risultano essere state iscritte al ruolo in tempi diversi e, segnatamente, la presente causa risulta avere un ruolo generale più giovane rispetto all'altra indicata;
stando così i fatti, la litispendenza, nell'eventualità, non può
che essere dichiarata dal giudice della causa meno giovane successivamente adito, ovvero quella recante r.g. 1249/24.
Esaminando la fattispecie giuridica in questione, quindi, occorre ricordare come l'art. 1186 cc preveda che quantunque il termine sia stabilito a favore del debitore il creditore può esigere immediatamente la prestazione se il debitore è divenuto insolvente o ha diminuito, per fatto proprio, le garanzie che aveva date o non ha dato le garanzie che aveva promesse.
La norma è di chiaro precetto, nel senso che ai fini dell'operatività della decadenza dal beneficio del termine, l'interruzione dei pagamenti rateali non integra le condizioni previste dall'art. 1186 c.c., essendo necessario che ricorra l'insolvenza o la diminuzione o il mancato conferimento delle garanzie date dal debitore.
pagina 6 di 12 Lo stato di insolvenza, cui fa riferimento l'art. 1186 c.c. ai fini della decadenza del debitore dal beneficio del termine, è costituito da una situazione di dissesto economico,
sia pure temporaneo, in cui il debitore venga a trovarsi, la quale renda verosimile l'impossibilità da parte di quest'ultimo di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
Tale stato di insolvenza non deve rivestire i caratteri di gravità e irreversibilità, potendo conseguire anche ad una situazione di difficoltà economica e patrimoniale reversibile,
purché idonea ad alterare, in senso peggiorativo, le garanzie patrimoniali offerte dal debitore.
In sostanza, quindi, la normativa richiamata prevede una tutala per il debitore che si trovi a non poter provvedere alla restituzione di somme mutuate o finanziate da terzi, magari per motivi strettamente contingenti e temporanei, disancorati da una effettiva situazione patrimoniale grave e duratura, tutela che consenta al debitore di non perdere il finanziamento ottenuto e di non subire una azione giudiziale per la restituzione del capitale ancora a scadere.
Di contro, tale norma consente al creditore di agire per il pagamento di quanto finanziato in presenza di una situazione debitoria che presenti caratteristiche tali da alterare le garanzie patrimoniali fornite.
A ciò soccorre, appunto, la comunicazione di cui all'art. 1186 cc che subordina la possibilità per il creditore di agire immediatamente per l'intero se non in presenza delle predette situazioni giuridiche, salvo che si obblighino in maniera differente.
Le parti, infatti, possono regolamentare pattiziamente tale aspetto contrattuale, anche derogandolo.
pagina 7 di 12 Nel caso di specie, le parti all'art. 10 del contratto hanno previso: il Mutuatario
espressamente riconosce ed accetta che, in caso di mancato pagamento anche di una sola rata scaduta per il rimborso del capitale o per il pagamento degli interessi, anche di preammortamento, la Banca avrà la facoltà di ritenere il Mutuatario stesso decaduto dal beneficio del termine ai sensi dell'articolo 1186 c.c., ovvero avrà diritto di risolvere ipso iure ai sensi dell'art. 1456 c.c. il contratto: in entrambi i casi senza necessità di costituzione in mora né di domanda giudiziale.
2. La decadenza del beneficio del termine o la risoluzione del contratto si verificheranno immediatamente di diritto, allorché la
Banca comunicherà al Mutuatario per lettera raccomandata a/r, telegramma o fax che intende avvalersi della presente clausola.
Pertanto, le parti hanno subordinato la possibilità per il mutuante di agire immediatamente e per l'intero solo in ipotesi di preventiva comunicazione scritta con cui la banca avrebbe comunicato di avvalersi del relativo patto.
E' emerso di tutta evidenza che la comunicazione così come doveva essere concepita secondo accordo contrattuale non è mai stata trasmessa al debitore.
Neppure il documento prodotto in sede di reclamo gode dei requisiti per poter consentire alla banca di procedere immediatamente e per l'intero importo finanziato, atteso che – di tutta evidenza – con tale comunicazione la banca non manifesta la propria volontà di agire immediatamente e per l'intero importo finanziato.
Va quindi dichiarata la nullità e l'inefficacia del pignoramento immobiliare Cronologico
n. 1616 del 28.09.2022, trascritto in data 14.10.2022, posto a fondamento della procedura esecutiva immobiliare R.G.E. n. 115/2022 Tribunale di Ascoli Piceno, ordinandone la relativa cancellazione, e del preventivo atto di precetto notificato.
pagina 8 di 12 c) La domanda di parte odierna convenuta relativa all'accertamento della nullità di clausole contrattuali e della conseguente rideterminazione del saldo dare avere tra le parti,
non può essere esaminata in questa sede considerato che il rapporto tra le parti, cessato per atto unilaterale della banca in assenza dei presupposti contrattuali e legali, è invero in essere e non è possibile verificare quanto preteso o dovuto allo stato attuale.
d) E' stato chiesto dalla parte odierna convenuta, opponente nel giudizio di esecuzione,
di dichiarare l'insussistenza del diritto dell' di Controparte_2
procedere ad esecuzione forzata e, per l'effetto, dichiarare inefficace, nullo o comunque improduttivo di effetti l'atto di intervento per cui si procede e di tutti gli atti precedenti presupposti e conseguenti, e/o secondo miglior formula;
per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità e/o invalidità e/o infondatezza dei ruoli e delle cartelle di pagamento cartella n. 008220110018831963 di € 359,40 notificata il 22.11.2011 e relativa a tassa automobilistica per intervenuta prescrizione del termine triennale;
cartella n. 00820030001361253 di € 157.299,63 notificata il 31.3.2003 relativa a I.V.A. per intervenuta prescrizione del termine decennale;
cartella n. 00820130012176765 di €
348,83 notificata il 26.1.2014 relativa a tassa automobilistica per intervenuta prescrizione del termine triennale;
cartella n. 00820140007129373 di € 339,59 notificata il 21.10.2014
relativa a tassa automobilistica, per intervenuta prescrizione del termine triennale;
cartella n. 00820160009702510 di € 122,12 notificata il 23.12.2016 relativa a contravvenzione codice della strada per intervenuta prescrizione del termine quinquennale e ad ogni modo di tutte le residue cartelle di pagamento comprese nel n. 12 estratti di ruolo prodotti con atto di intervento e/o con miglior formula;
per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità
e/o illegittimità e/o invalidità della ipoteca legale a mezzo ruolo ex art. 77 D.P.R. 602/73
(Reg. Part. 1377 e R.G. 6067 del 23.6.2005 – numero Repertorio 8682/2005) ed emettere pagina 9 di 12 ordine di cancellazione a cura e spese dell' Controparte_2
intervenuta nel procedimento n. 115/2022 Reg. Es. - per l'effetto, accertare e dichiarare l'impignorabilità del bene immobile da parte dell' Controparte_2
con ogni conseguenza di legge.
Preliminarmente va esaminata la questione di merito relativa alla prescrizione del diritto azionato, cronologicamente prioritaria rispetto alle altre domande.
La domanda è fondata.
Risulta dagli atti che cartelle di pagamento nn. 008220110018831963,
00820130012176765, 00820140007129373 notificate rispettivamente in data
22.11.2011, 26.01.2014, 21.10.2014, l'opposizione appare sorretta dal richiesto fumus in virtù dell'intervenuto decorso del termine di prescrizione triennale previsto per le cartelle relative alla riscossione della tassa automobilistica. Quanto alla cartella n.
00820030001361253, notificata il 31.03.2003 e relativa alla riscossione di un credito
I.V.A., la stessa appare prescritta in virtù del decorso del termine decennale. La cartella n. 00820160009702510, notificata il 23.12.2016 e relativa alla riscossione di contravvenzione al codice della strada, la stessa appare prescritta per intervenuto decorso del termine quinquennale.
La dichiarata prescrizione ha come evidente corollario quello di assorbire le ulteriori domande proposte dalla convenuta verso la convenuta dichiarata contumace. Essendo
prescritto il diritto azionato, l'intervento nella procedura esecutiva immobiliare deve ritenersi e dichiararsi inefficace anche in quanto non sussiste un diritto di credito dell' , il che rende comunque non pignorabile il bene Controparte_2
immobile del convenuto . CP_1
pagina 10 di 12 e) Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate in favore della parte oggi convenuta e nei confronti dell'attrice nella misura CP_1 Parte_1
di euro 9.142,00 oltre spese forfettarie, oltre accessori di legge e in favore della parte oggi convenuta e nei confronti dell' nella misura CP_1 Controparte_2
di euro 7.052,00, oltre spese forfettarie, oltre accessori di legge.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella controversia in questione, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione assorbita o disattesa, per le ragioni esposte in motivazione, così provvede:
respinge la proposta eccezione di litispendenza;
- dichiara l'inefficacia e la nullità del pignoramento immobiliare Cronologico n. 1616 del
28.09.2022, trascritto in data 14.10.2022, posto a fondamento della procedura esecutiva immobiliare R.G.E. n. 115/2022 Tribunale di Ascoli Piceno promossa dalla
[...]
nei confronti del NO , ordinandone la Parte_1 Controparte_1
cancellazione della relativa trascrizione, e del preventivo e presupposto atto di precetto notificato.
- nulla sulla domanda di accertamento e restituzione relative alla invocata nullità delle clausole contrattuali del mutuo;
- dichiara prescritto il diritto dell' quale Agente della Controparte_2
Riscossione per le Province della Regione Marche relativamente alle cartelle esattoriali cartelle di pagamento nn. 008220110018831963, 00820130012176765,
pagina 11 di 12 Dichiara nullo ed inefficace l'intervento dell' quale Controparte_2
Agente della Riscossione per le Province della Regione Marche nella procedura esecutiva relativa al pignoramento immobiliare Cronologico n. 1616 del 28.09.2022, trascritto in data 14.10.2022, posto a fondamento della procedura esecutiva immobiliare R.G.E. n.
115/2022 Tribunale di Ascoli Piceno promossa dalla nei Parte_1
confronti del NO , ordinando la cancellazione della relativa Controparte_1
trascrizione.
- Condanna la a rifondere a le spese Parte_1 Controparte_1
di lite che liquida nella misura di euro 9.142,00 oltre spese forfettarie, oltre accessori di legge.
- Condanna L per le Province della Regione Marche a Controparte_2
rifondere le spese di lite in favore del NO nella misura di euro Controparte_1
7.052,00, oltre spese forfettarie, oltre accessori di legge.
Così è deciso in Ascoli Piceno,21/05/2025
Il Giudice
Roberto Ricci
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00820130012176765 di € 348,83 notificata il 26.1.2014 relativa a tassa automobilistica
00820140007129373 n. 00820030001361253, n. 00820160009702510.