Articolo 16 della Legge 29 ottobre 1961, n. 1216
Articolo 19Articolo 21
Versione
17 dicembre 1961
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Versione
1 gennaio 2019
Art. 16.

Nelle imposte che debbono corrispondersi in base alla presente legge sono compenetrate le imposte di bollo dovute sui contratti di assicurazione, di riassicurazione e di rendita vitalizia, sulle ricevute parziali di pagamento, sulle quietanze, ivi comprese quelle rilasciate agli assicuratori per il pagamento delle somme assicurate, e su ogni altro atto inerente alla acquisizione, gestione ed esecuzione dei contratti di assicurazione, di riassicurazione e di rendita vitalizia posto in essere nei rapporti dell'assicuratore con altri assicuratori, con i suoi agenti, intermediari ed altri collaboratori anche autonomi, e con gli assicurati.
I contratti, le ricevute e le quietanze di cui al comma precedente sono esenti dall'imposta di registro e dalla formalita' della registrazione.
Entrata in vigore il 1 gennaio 2019
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