Versione
17 dicembre 1961
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1 gennaio 2019
1 gennaio 2019
Art. 16.
Nelle imposte che debbono corrispondersi in base alla presente legge sono compenetrate le imposte di bollo dovute sui contratti di assicurazione, di riassicurazione e di rendita vitalizia, sulle ricevute parziali di pagamento, sulle quietanze, ivi comprese quelle rilasciate agli assicuratori per il pagamento delle somme assicurate, e su ogni altro atto inerente alla acquisizione, gestione ed esecuzione dei contratti di assicurazione, di riassicurazione e di rendita vitalizia posto in essere nei rapporti dell'assicuratore con altri assicuratori, con i suoi agenti, intermediari ed altri collaboratori anche autonomi, e con gli assicurati.
I contratti, le ricevute e le quietanze di cui al comma precedente sono esenti dall'imposta di registro e dalla formalita' della registrazione.
Nelle imposte che debbono corrispondersi in base alla presente legge sono compenetrate le imposte di bollo dovute sui contratti di assicurazione, di riassicurazione e di rendita vitalizia, sulle ricevute parziali di pagamento, sulle quietanze, ivi comprese quelle rilasciate agli assicuratori per il pagamento delle somme assicurate, e su ogni altro atto inerente alla acquisizione, gestione ed esecuzione dei contratti di assicurazione, di riassicurazione e di rendita vitalizia posto in essere nei rapporti dell'assicuratore con altri assicuratori, con i suoi agenti, intermediari ed altri collaboratori anche autonomi, e con gli assicurati.
I contratti, le ricevute e le quietanze di cui al comma precedente sono esenti dall'imposta di registro e dalla formalita' della registrazione.
Commentari • 8
- 1. Polizze assicurative: l’AE ricorda l’avvenuta abrogazione dell’obbligo di apporre il “bollino compenetrativo”Diritto Bancario · https://www.dirittobancario.it/ · 16 dicembre 2013 · 18.752615
[…] In risposta al quesito formulato, l'Agenzia delle Entrate ricorda come l'obbligo di apporre il cd. “bollino compenetrativo” derivi dall'articolo 15 del R.D. del 26 gennaio 1896, n. 69, e non, come ritenuto dall'istante, articolo 16 della legge n. 1216 del 1961. […] In considerazione della intervenuta abrogazione deve, pertanto, ritenersi che l'obbligo di apporre il “bollino compenetrativo” sui documenti relativi alle polizze assicurative commercializzate in Italia non risulti più operante, ferma restando la compenetrazione prevista dall'articolo 16 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216.
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Giurisprudenza • 4
- 1. Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Taranto, sez. I, sentenza 15/02/2022, n. 174Provvedimento: […] Taranto e notificato in data 28.11.2019, avente ad oggetto imposta di registro di una sentenza, che definiva una controversia, in cui essa ricorrente rimaneva soccombente, invocandone l'annullamento, trattandosi, a suo dire, di atto esente, per effetto dell'art. 16 della legge 1216/1961.Leggi di più...
- sentenza·
- interpretazione normativa·
- art. 16 legge 1216/1961·
- compensazione spese processuali·
- imposta di bollo·
- contratti di assicurazione·
- assoggettamento ad imposta·
- imposta di registro