Ordinanza collegiale 30 agosto 2024
Ordinanza collegiale 30 settembre 2024
Ordinanza cautelare 28 ottobre 2024
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza 04/09/2025, n. 16034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 16034 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 16034/2025 REG.PROV.COLL.
N. 08272/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8272 del 2024, proposto da
-OMISSIS- e -OMISSIS-, in qualità di esercenti la potestà genitoriale sulla minore -OMISSIS- rappresentati e difesi dagli avvocati Antonio De Angelis e Daniele Proietti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Liceo Scientifico -OMISSIS- Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l’annullamento,
previa concessione di idonea misura cautelare
1) del Verbale n. 6 relativo allo scrutinio finale del 12.06.2024 effettuato dal Consiglio di Classe della classe 3G del Liceo Scientifico Statale -OMISSIS- di Roma, recante il giudizio di non ammissione dell’odierna ricorrente alla classe quarta del medesimo Liceo;
di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ivi compresi:
2) il Verbale n. 3 relativo allo scrutinio del primo trimestre del 19.01.2024 effettuato dal Consiglio di Classe della classe 3G del Liceo Scientifico Statale -OMISSIS- di Roma;
3) il Verbale n. 2 relativo alla riunione effettuata in data 22.01.2024 dal Consiglio di Classe della classe 3G del Liceo Scientifico Statale -OMISSIS- di Roma;
4) il Verbale n. 4 relativo alla riunione effettuata in data 21.02.2024 dal Consiglio di Classe della classe 3G del Liceo Scientifico Statale -OMISSIS- di Roma;
5) il Verbale n. 5 relativo alla riunione effettuata in data 6.05.2024 dal Consiglio di Classe della classe 3G del Liceo Scientifico Statale -OMISSIS- di Roma;
e per l’accertamento del diritto del minore ad essere ammesso alla classe quarta del Liceo Scientifico Statale -OMISSIS- di Roma.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Liceo Scientifico -OMISSIS- Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 giugno 2025 il dott. Marco Arcuri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti sono genitori di una minore affetta da -OMISSIS- (-OMISSIS-) nelle forme del disturbo specifico delle abilità aritmetiche, con problematiche anche a livello mnemonico e linguistiche.
Con l’atto introduttivo del giudizio hanno esposto che nell’anno scolastico 2023/2024 la figlia ha frequentato la classe III Sez. G, del Liceo Scientifico Statale -OMISSIS- di Roma.
Nel mese di dicembre 2023, sulla base del disturbo dell’alunna accertato in sede medica, è stato redatto il Piano Didattico Personalizzato (PDP) ed individuate, per ciascuna materia, apposite misure dispensative e strumenti compensativi nonché previste determinate modalità e forme di verifica.
Per quanto d’interesse, tale Piano ha previsto:
che tutte le verifiche/prove orali e scritte debbano essere programmate;
che alla ricorrente siano somministrate prove scritte/verifiche ridotte o con tempi più lunghi relativamente a tutte le materie oggetto di studio (eccetto Dis.storia dell’arte);
che, inoltre, in relazione alle materie Latino, Fisica, Inglese e Matematica, le prove/verifiche debbano essere anche personalizzate.
Al termine dell’anno scolastico la minore non è stata ammessa alla classe quarta, avendo conseguito l’insufficienza nelle seguenti materie: Latino (4), Inglese (4), Storia (4), Filosofia (4), Fisica (5), Matematica (5).
2. Avverso il provvedimento di non ammissione alla classe superiore disposto dal Consiglio di classe i genitori dell’alunna hanno proposto ricorso chiedendone l’annullamento, previa tutela cautelare.
Con un unico articolato motivo di gravame i ricorrenti hanno dedotto: violazione e falsa applicazione dell’art. 5, L. 170/2010. Violazione e falsa applicazione degli artt. 5, 7 e 8 del D.M. 12.07.2011 n. 5669 e delle allegate Linee Guida, Violazione e falsa applicazione del Piano Didattico Personalizzato del 7.12.2023.
In particolare, i ricorrenti hanno lamentato la mancata applicazione del Piano Didattico Personalizzato nella parte in cui si prevede che, in relazione alle materie Latino, Fisica, Inglese e Matematica, le prove/verifiche somministrate all’alunna debbano essere non solo ridotte o svolte in tempi più lunghi ma anche personalizzate.
3. Con memoria di mero stile depositata il 12 agosto 2024 si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata.
4. Con ordinanza collegiale istruttoria n. 16025 del 30 agosto 2024 – inadempiuta e reiterata con ordinanza n. 16849 del 30 settembre 2024 – è stato chiesto all’Amministrazione scolastica di fornire una dettagliata relazione sui fatti di causa e depositare tutta la documentazione relativa alle prove di verifica espletate dall’alunna dopo l’approvazione del PDP.
L’Amministrazione intimata ha quindi adempiuto all’anzidetto ordine istruttorio, depositando una relazione e la documentazione richiesta in vista della camera di consiglio fissata per la trattazione della domanda cautelare.
5. Alla camera di consiglio del 23 ottobre 2024 il Tribunale ha accolto l’istanza cautelare, sospendendo l’efficacia del provvedimento di non ammissione alla classe quarta e disponendo l’ammissione con riserva della studentessa alla classe successiva.
6. In vista dell’udienza pubblica del 18 giugno 2025 parte ricorrente ha depositato documentazione e memorie. In particolare ha depositato la pagella della 4^ classe datata 3 giugno 2025 in cui l’allieva risulta promossa. All’esito dell’udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Il Collegio, confermando quanto già statuito in sede cautelare, ritiene che le doglianze sollevate dai ricorrenti siano fondate.
Va anzitutto rammentato, in via generale, che l’art. 5 4 l. 170/2010 dispone che gli studenti con diagnosi di -OMISSIS- – -OMISSIS- - hanno diritto a fruire di apposite misure di ausilio e flessibilità; tali misure possono implicare l’uso di una didattica individualizzata e personalizzata, l’introduzione di strumenti compensativi, ovvero di mezzi di apprendimento alternativi, nonché misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere; inoltre devono essere impiegate adeguate forme di verifica e di valutazione.
Nel caso di specie il PDP, in ragione dei disturbi dell’alunna, ha diversificato le forme di verifica prevedendo per tutte le materie oggetto di studio (esclusa Dis.storia dell’arte) la necessità di predisporre “prove scritte ridotte o con tempi più lunghi” mentre in relazione alle materie Latino, Fisica, Inglese e Matematica è stata ritenuta altresì necessaria la somministrazione di “verifiche personalizzate”.
In altri termini, se con riferimento alla quasi totalità delle materie il Piano prevede che le verifiche somministrate all’alunna siano ridotte rispetto a quelle normalmente somministrate agli altri studenti, ovvero che alla medesima sia concesso un tempo più lungo per il loro espletamento, in relazione alle specifiche materie più incise dallo specifico disturbo dell’apprendimento cui è affetta la minore, il Piano prevede che le verifiche siano anche personalizzate.
Ciò posto, dagli atti di causa emerge che, mentre le prove di Latino sono state predisposte in modo parzialmente personalizzato, nelle verifiche di Fisica, Inglese e Matematica non vi è stata alcuna personalizzazione.
Invero, dalla stessa relazione depositata in giudizio dall’Amministrazione si evince che nell’ambito di tali prove i docenti si sono limitati ad adottare le modalità di verifica previste per la generalità delle materie, quindi apportando mere “ riduzioni del numero di esercizi e/o dei testi o anche selezionando dalla prova standard gli esercizi che implicavano l’uso di procedure più semplici ”.
Dunque, le prove di Fisica, Inglese e Matematica - materie più interessate dai disturbi dell’apprendimento cui è affetta l’alunna – sono state svolte senza fare corretta applicazione del percorso personalizzato definito nel PDP, fornendo all’alunna verifiche meramente ridotte nella quantità, senza valorizzare le modalità attraverso cui la discente meglio può esprimere le proprie competenze.
Al riguardo, è opportuno osservare come, nell’anno scolastico precedente, la somministrazione all’alunna di verifiche personalizzate (ovvero appositamente costruite per studenti con difficoltà di apprendimento), aventi gli stessi obiettivi delle prove standard, abbia consentito alla minore di conseguire risultati più proficui di quelli raggiunti mediante l’espletamento di verifiche identiche a quelle svolte dal resto della classe ma con tempi più lunghi (nella specie in Inglese, doc. 11 prodotto da parte ricorrente).
In ragione di quanto esposto, nell’a.s. 2023/2024 le verifiche di Fisica, Inglese e Matematica - materie nelle quali la ricorrente ha riportato insufficienze alla base del giudizio di non ammissione alla classe successiva - risultano espletate in modalità che appaiono non conformi alle necessità educative dell’alunna nonché in contrasto con la normativa di tutela sopra richiamata e con lo specifico Piano Didattico Personalizzato.
8. In conclusione il ricorso va accolto e, per l’effetto, l’impugnato provvedimento di non ammissione alla classe superiore va annullato.
8.1. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il gravato provvedimento di non ammissione alla classe superiore.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite in favore dei ricorrenti, in ragione di euro 2000,00 (euro duemila/00), oltre accessori come per legge e refusione del contributo unificato, ove versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Pierina Biancofiore, Presidente
Luca De Gennaro, Consigliere
Marco Arcuri, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Arcuri | Pierina Biancofiore |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.