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Sentenza 21 settembre 2025
Sentenza 21 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 21/09/2025, n. 785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 785 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI SALERNO
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di RN, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott. Vito Colucci Presidente
2. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 319/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
“ , con sede legale in Roma, alla Parte_1 via K. Toyota, n. 2, cod. fisc. e p. iva , in persona del legale rappresentante P.IVA_1 pro tempore, dott. , rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce Parte_2 all'atto di appello, dall'avv. Massimiliano Marinozzi, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Roma, alla via Nuova delle Fornaci, n. 20; appellante
E
, nata a [...] il [...], residente in [...], cod. fisc. CP_1
, rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce alla comparsa C.F._1 di costituzione e risposta, dall'avv. Anna Coppola, presso lo studio dei quale elettivamente domicilia in Nola, alla via Circumvallazione, n. 165; appellata
AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO L'ORDINANZA RESA DAL
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE, EX ART. 702 TER, COMMA 5, C.P.C., IL 26
FEBBRAIO 2024, CRON. N. 2842 – SEGNALAZIONE CENTRALE RISCHI;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI:
1 per l'appellante (come da atto di appello) – “accertare e dichiarare la legittimità della segnalazione eseguita dalla nei confronti della Parte_1 sig.ra presso le Banche dati creditizie e conseguentemente disattendere tutte CP_1 le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati dinanzi a codesta Ecc.ma Corte di Appello per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto, con conseguente totale riforma dell'ordinanza di cui agli artt. 702-bis e ss. c.p.c. resa nel procedimento iscritto al n.
1009/2023 dinanzi al Tribunale Ordinario di ER OR … depositata in data 26 febbraio 2024. Con vittoria di spese e compensi”; per l'appellata (come da comparsa di costituzione e risposta) – “chiede 1) che l'On.le
Corte di Appello di RN … confermi l'ordinanza emessa nel giudizio recante Rg.
1009/2023, dal Tribunale di ER OR ... 2) condannare la ricorrente ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da 'lite temeraria' da liquidarsi d'ufficio in via equitativa;
3) condannare la ricorrente al pagamento di spese, diritti ed onorari con attribuzione agli scriventi difensori antistatari, oltre IVA e CPA”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ordinanza resa ai sensi dell'art. 702 ter, comma 5, c.p.c. il 26 febbraio 2024, cron. n.
2842, il Tribunale di ER OR, nel definire il giudizio n. 1009/2023 RGC, promosso dalla nei confronti di con Pt_1 Parte_1 CP_1 ricorso depositato il 17 febbraio 2023, così provvedeva: 1) rigettava la domanda proposta dalla per sentir dichiarare la legittimità della Parte_1 segnalazione “a sofferenza” della alla Centrale Rischi della Banca d'Italia e CP_1 respingere l'istanza di cancellazione da quest'ultima spiegata con ricorso depositato il 10 febbraio 2022 ai sensi dell'art. 700 c.p.c. ed accolta con ordinanza emanata il 20 aprile
2022 a conclusione del procedimento cautelare n. 788/2022 R.G.; 2) condannava la alla refusione delle spese processuali. Parte_1
Avverso la predetta ordinanza proponeva appello la Parte_1
con atto di citazione notificato il 27 marzo 2024, assumendo che: - il giudice di
[...] primo grado aveva erroneamente interpretato l'art. 5, comma 6, del “Codice di condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti”, approvato dal Garante per la Privacy con provvedimento del 12 settembre 2019, n. 163, nonché l'art. 125, comma 3, d.lgs. n.
385/1993, atteso che nessuna di tali disposizioni imponeva agli istituti finanziatori, in modo imperativo, di inviare al debitore la comunicazione preventiva della segnalazione del suo nominativo alla Centrale Rischi della Banca d'Italia, né, tanto meno, sanciva 2 l'illegittimità della segnalazione ove non preceduta dal preavviso;
- in mancanza della comunicazione preventiva, la segnalazione non era automaticamente illegittima, occorrendo a tal fine verificare se tale omissione avesse potuto arrecare pregiudizio alla debitrice;
- in realtà, la non aveva mai contestato, né in via stragiudiziale, né in sede CP_1 giudiziale, i presupposti sostanziali della segnalazione alla Centrale Rischi, vale a dire il proprio inadempimento e l'assoluta incapacità di far fronte alle proprie obbligazioni, né aveva in alcun modo manifestato la volontà di estinguere il debito, con la conseguenza che il difetto della formale comunicazione preventiva non ne inficiava la legittimità; - invero, quand'anche fosse stata previamente avvisata, la non avrebbe comunque CP_1 potuto assumere iniziative utili ad evitare la segnalazione, sicché la mancanza della prodromica comunicazione non le aveva causato alcun nocumento.
Costituitasi in giudizio con comparsa di risposta depositata il 25 settembre 2024, la CP_1 contestava la fondatezza dell'appello, chiedendo la conferma della pronuncia di primo grado e la condanna della al risarcimento dei Parte_1 danni per responsabilità processuale aggravata, a norma dell'art. 96 c.p.c..
La causa, nella quale non veniva svolta attività istruttoria, perveniva, per la rimessione in decisione, all'udienza del 5 giugno 2025, poi sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., mediante il deposito delle note scritte.
Indi, con ordinanza del 10/28 luglio 2025, la causa veniva riservata dal consigliere istruttore al Collegio per la decisione, a norma dell'art. 352, comma 2, c.p.c..
L'appello è infondato e va rigettato.
In via preliminare, occorre rilevare che, ai sensi dell'art. 125, comma 3, d.lgs. n. 385/1993,
i finanziatori informano preventivamente il consumatore la prima volta che segnalano ad una banca dati le informazioni negative previste dalla relativa disciplina. L'informativa è resa unitamente all'invio di solleciti, altre comunicazioni o in via autonoma.
L'art. 4, Sezione I, Capitolo I, della Circolare della Banca d'Italia n. 139/1991, nella versione applicabile, ratione temporis, nel caso in esame, prevede che gli intermediari devono informare per iscritto il cliente e gli eventuali coobbligati (garanti, soci illimitatamente responsabili) in occasione della prima segnalazione a sofferenza. Il cliente consumatore, ai sensi dell'art. 125 d.lgs. n 385/1993, deve essere informato quando, per la prima volta, viene classificato “negativamente”, vale a dire quando si evidenzia un inadempimento persistente o una sofferenza;
tale informativa deve essere preventiva, nel senso che va trasmessa prima dell'invio della prima segnalazione “negativa”. Per garantire l'inoltro delle segnalazioni nei termini previsti, l'intermediario può - se necessario previa
3 integrazione del contratto di finanziamento - preavvertire il debitore/consumatore anche attraverso l'uso di mezzi elettronici o telematici, quali ad esempio e-mail o sms, che consentano il tempestivo e sicuro recapito dell'informazione. La comunicazione preventiva è volta a garantire la trasparenza nel rapporto con il cliente, non può essere strumentale alla più agevole riscossione del credito da parte dell'intermediario segnalante, né può essere utilizzata per sollecitare il debitore ad adempiere.
L'art. 4, comma 7, del “Codice di deontologia e buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti”, approvato dal Garante per la Protezione dei Dati Personali, ai sensi degli artt.
12 e 117 d.lgs. n. 196/2003, con provvedimento del 16 novembre 2004, n. 8 (attualmente confluito nell'art. 5, comma 6, del “Codice di condotta” approvato con provvedimento del
12 settembre 2019, n. 163), stabilisce che, al verificarsi di ritardi nei pagamenti, il partecipante, anche unitamente all'invio di solleciti o di altre comunicazioni, o eventualmente con le modalità indicate nel contratto, invia all'interessato un preavviso circa l'imminente registrazione dei dati in uno o più sistemi di informazioni creditizie. I dati relativi al primo ritardo possono essere resi accessibili ai partecipanti solo decorsi almeno quindici giorni dalla spedizione del preavviso all'interessato.
Dalle suddette disposizioni, normative e regolamentari, emerge che la preventiva comunicazione della prima segnalazione “a sofferenza” alla Centrale Rischi della Banca
d'Italia o ai sistemi privati di informazioni creditizie deve essere effettuata nella sola ipotesi in cui il debitore rivesta lo status di consumatore, mentre ove il soggetto inadempiente non sia qualificabile come tale, gli intermediari finanziari sono tenuti soltanto ad avvisarlo in forma scritta.
Come sancito dalla Corte di Cassazione (Cass. ord. 25 maggio 2021, n. 14382), il profilo della legittimità della segnalazione in rapporto all'onere di preventivo avviso al debitore, che, per la prima volta, venga ad essere classificato negativamente, assume rilievo soltanto ove si tratti di segnalazioni per operazioni di credito al consumo.
Ne consegue che dalla carenza della prova della comunicazione del preavviso al destinatario non può derivare, ex se, l'illegittimità della segnalazione qualora quest'ultima riguardi finanziamenti destinati ad altre finalità.
In sostanza, la mancanza della comunicazione preventiva al debitore inficia la validità della segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia o ai sistemi privati di informazioni creditizie unicamente quando quest'ultima sia stata effettuata a carico di un consumatore ed in relazione ad operazioni di credito al consumo, per le quali soltanto è
4 possibile trarre la conseguenza della condanna dell'istituto bancario o di altro intermediario finanziario alla sua cancellazione.
Nelle ipotesi in cui il debitore non consumatore non abbia ricevuto il preventivo avviso, la segnalazione “a sofferenza” del suo nominativo alla Centrale Rischi o ai sistemi informativi privati diviene illegittima non ipso facto, ma soltanto quando sia stata eseguita in assenza dei necessari presupposti fattuali, id est quando non sia configurabile, a suo carico, una situazione patrimoniale deficitaria o una grave difficoltà economica, senza la necessità di alcun riferimento al concetto di incapienza o di definitiva irrecuperabilità del credito (cfr., ex ceteris, Cass. 12 ottobre 2007, n. 21428; Cass. 16 dicembre 2014, n.
26361; Cass. ord. 6 dicembre 2019, n. 31921)
Pertanto, la segnalazione di una posizione “a sofferenza" presso la Centrale Rischi della
Banca d'Italia, secondo le istruzioni fornite dalla predetta Autorità di Vigilanza e le direttive del C.I.C.R., richiede una valutazione, da parte dell'intermediario, riferibile alla complessiva condizione finanziaria del cliente e, dunque, non può scaturire dal mero ritardo nel pagamento del debito o dal volontario inadempimento, ma deve essere determinata dall'accertamento di una precaria situazione patrimoniale, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica, equiparabile, anche se non coincidente, con lo stato di insolvenza di cui all'art. 5 R.D. n. 267/1942 (cfr., ex ceteris, Cass. 1 aprile
2009, n. 7958; Cass. 9 luglio 2014, n. 15609).
Nella fattispecie de qua agitur, la sia nel promuovere il procedimento cautelare di CP_1 cui all'art. 700 c.p.c., sia nel costituirsi nel giudizio introdotto dalla
[...]
il 17 febbraio 2023 ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., non ha giammai Parte_1 dedotto di rivestire la qualifica soggettiva di consumatore, né, del resto, tale status giuridico emerge dal contratto di finanziamento stipulato con la società creditrice l'8 gennaio 2010 o, comunque, dalla documentazione prodotta dalle parti, sicché la mera mancanza della comunicazione preventiva della segnalazione “a sofferenza” della sua esposizione debitoria alla Centrale Rischi della Banca d'Italia non ne comportava, ex se,
l'illegittimità, occorrendo verificare se ne ricorressero i presupposti costitutivi.
A tal fine, gli elementi istruttori offerti dalla Parte_1 risultano inidonei a comprovare che, al momento della segnalazione “a sofferenza” alla
Centrale Rischi della Banca d'Italia, effettuata nel dicembre 2018, la versava in CP_1 uno stato di grave e permanente difficoltà economico-patrimoniale, giacché la documentazione prodotta dalla società appellante dimostra il parziale inadempimento dell'appellata rispetto all'obbligazione restitutoria contratta l'8 gennaio 2010, ma non
5 anche la sussistenza, a suo carico, di protesti di titoli di credito, di esposizioni debitorie nei confronti di altri finanziatori e di procedimenti espropriativi, id est di ulteriori e univoci indici sintomatici della sua incapacità solutoria, né, tanto meno, la sua impossidenza.
Di contro, proprio le risultanze dell'attività istruttoria espletata dalla
[...]
mediante sistemi investigativi privati attestano che la era Parte_1 CP_1 comproprietaria di un appartamento per civile abitazione, di un locale deposito e di un appezzamento di terreno nel Comune di Bracigliano nonché di un altro fondo agricolo nel
Comune di Mercato San Severino e, dunque, di beni immobili che avrebbero potuto consentire il recupero del non elevato credito di euro 12.653,00.
Peraltro, la ha anche documentato che, con missiva del 20 ottobre 2022, la CP_1 [...]
, cessionaria del credito vantato dalla , CP_2 Parte_1 accettava la proposta transattiva di pagamento dilazionato dell'intero debito, in tal modo dimostrando la natura transitoria delle difficoltà economiche che le impedirono di adempiere tempestivamente la propria obbligazione restitutoria.
Ne deriva che, non avendo la comprovato che le Parte_1 condizioni economico-patrimoniali della erano tali da precludere o, comunque, da CP_1 rendere altamente improbabile il soddisfacimento del credito derivante dal contratto di finanziamento dell'8 gennaio 2010, la segnalazione del suo nominativo alla Centrale
Rischi della Banca d'Italia veniva illegittimamente effettuata, sicché la pronuncia di primo grado deve essere confermata, sebbene per ragioni diverse da quelle enunciate dal
Tribunale di ER OR, potendo, del resto, il giudice di appello, senza violare il principio dispositivo, anche d'ufficio a correggere, modificare ed integrare la motivazione della decisione di primo grado, purché la modifica non riguardi statuizioni adottate con efficacia di giudicato e non sia incentrata su elementi probatori che non siano già stati ritualmente acquisiti al processo (cfr., ex ceteris, Cass. 6 giugno 1987, n. 4945; Cass. 22 gennaio 2002, n. 696; Cass. 14 marzo 2016, n. 4889).
In effetti, il Tribunale di ER OR ha correttamente rigettato la domanda proposta dalla , ma avrebbe dovuto fondare tale decisione Parte_1 Parte_1 non sulla mera mancanza della preventiva comunicazione alla debitrice della sua segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia, ma sulla carenza dei presupposti sostanziali che la legittimavano, non potendo la alla stregua del compendio CP_1 probatorio, essere definita quale soggetto pressoché insolvibile.
Le spese del secondo grado del giudizio, in applicazione del principio della soccombenza, sancito dall'art. 91, comma 1, c.p.c., devono gravare sulla Controparte_3
[...] e si liquidano, come da dispositivo, sulla base dello scaglione tabellare
[...] relativo alle controversie di valore indeterminabile, alle quali è riconducibile la presente, per avere ad oggetto l'accertamento della legittimità della segnalazione “a sofferenza” della alla Centrale Rischi della Banca d'Italia, ed in rapporto all'attività difensiva CP_1 da quest'ultima espletata, in complessivi euro 4.700,00 per compenso, di cui euro 2.000,00 per la fase di studio, euro 1.400,00 per la fase introduttiva ed euro 1.300,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg.
D.M. n. 55/2014 e del punto 12 dell'allegata tabella, con refusione in favore dell'avv.
Anna Coppola, quale procuratore distrattario dell'appellata, ex art. 93, comma 1, c.p.c..
Non è meritevole di accoglimento, invece, la domanda di risarcimento dei danni per responsabilità processuale aggravata spiegata, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., dalla nei CP_1 confronti della , atteso che l'appello non risulta Parte_1 affetto da mala fede o colpa grave nell'esercizio del diritto di impugnazione, rispettivamente intese come volontà di arrecare nocumento alla controparte e mancanza di quella normale diligenza che avrebbe consentito di avvertire agevolmente l'ingiustizia del gravame, essendo stato incentrato sull'erroneo convincimento che la documentazione prodotta in giudizio fosse idonea a comprovare la sussistenza dei presupposti legittimanti la segnalazione “a sofferenza” della debitrice alla Centrale Rischi della Banca d'Italia.
Deve darsi atto, infine, che il rigetto dell'impugnazione integra, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, il presupposto processuale occorrente per il versamento, da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, corrispondente a quello previsto per l'iscrizione a ruolo del giudizio, se dovuto (cfr. Cass.,
Sez. Un., 20 febbraio 2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di RN, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta dalla con atto di citazione notificato il 27 marzo Parte_1
2024 avverso l'ordinanza emanata dal Tribunale di ER OR il 26 febbraio 2024, cron. n. 2842, a norma dell'art. 702 ter, comma 5, c.p.c., a conclusione del procedimento sommario di cognizione n. 1009/2023 RGC, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna la alla refusione, in favore Parte_1 dell'avv. Anna Coppola, quale procuratore distrattario di ex art. 93, CP_1 comma 1, c.p.c., delle spese del secondo grado del giudizio, che si liquidano in complessivi euro 4.700,00 per compenso difensivo, di cui euro 2.000,00 per la fase di
7 studio, euro 1.400,00 per la fase introduttiva ed euro 1.300,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n.
55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 in danno della . Parte_1
Così deciso in RN, nella Camera di Consiglio del 16 settembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Alessandro Brancaccio dott. Vito Colucci
8
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di RN, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott. Vito Colucci Presidente
2. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 319/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
“ , con sede legale in Roma, alla Parte_1 via K. Toyota, n. 2, cod. fisc. e p. iva , in persona del legale rappresentante P.IVA_1 pro tempore, dott. , rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce Parte_2 all'atto di appello, dall'avv. Massimiliano Marinozzi, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Roma, alla via Nuova delle Fornaci, n. 20; appellante
E
, nata a [...] il [...], residente in [...], cod. fisc. CP_1
, rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce alla comparsa C.F._1 di costituzione e risposta, dall'avv. Anna Coppola, presso lo studio dei quale elettivamente domicilia in Nola, alla via Circumvallazione, n. 165; appellata
AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO L'ORDINANZA RESA DAL
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE, EX ART. 702 TER, COMMA 5, C.P.C., IL 26
FEBBRAIO 2024, CRON. N. 2842 – SEGNALAZIONE CENTRALE RISCHI;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI:
1 per l'appellante (come da atto di appello) – “accertare e dichiarare la legittimità della segnalazione eseguita dalla nei confronti della Parte_1 sig.ra presso le Banche dati creditizie e conseguentemente disattendere tutte CP_1 le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati dinanzi a codesta Ecc.ma Corte di Appello per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto, con conseguente totale riforma dell'ordinanza di cui agli artt. 702-bis e ss. c.p.c. resa nel procedimento iscritto al n.
1009/2023 dinanzi al Tribunale Ordinario di ER OR … depositata in data 26 febbraio 2024. Con vittoria di spese e compensi”; per l'appellata (come da comparsa di costituzione e risposta) – “chiede 1) che l'On.le
Corte di Appello di RN … confermi l'ordinanza emessa nel giudizio recante Rg.
1009/2023, dal Tribunale di ER OR ... 2) condannare la ricorrente ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da 'lite temeraria' da liquidarsi d'ufficio in via equitativa;
3) condannare la ricorrente al pagamento di spese, diritti ed onorari con attribuzione agli scriventi difensori antistatari, oltre IVA e CPA”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ordinanza resa ai sensi dell'art. 702 ter, comma 5, c.p.c. il 26 febbraio 2024, cron. n.
2842, il Tribunale di ER OR, nel definire il giudizio n. 1009/2023 RGC, promosso dalla nei confronti di con Pt_1 Parte_1 CP_1 ricorso depositato il 17 febbraio 2023, così provvedeva: 1) rigettava la domanda proposta dalla per sentir dichiarare la legittimità della Parte_1 segnalazione “a sofferenza” della alla Centrale Rischi della Banca d'Italia e CP_1 respingere l'istanza di cancellazione da quest'ultima spiegata con ricorso depositato il 10 febbraio 2022 ai sensi dell'art. 700 c.p.c. ed accolta con ordinanza emanata il 20 aprile
2022 a conclusione del procedimento cautelare n. 788/2022 R.G.; 2) condannava la alla refusione delle spese processuali. Parte_1
Avverso la predetta ordinanza proponeva appello la Parte_1
con atto di citazione notificato il 27 marzo 2024, assumendo che: - il giudice di
[...] primo grado aveva erroneamente interpretato l'art. 5, comma 6, del “Codice di condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti”, approvato dal Garante per la Privacy con provvedimento del 12 settembre 2019, n. 163, nonché l'art. 125, comma 3, d.lgs. n.
385/1993, atteso che nessuna di tali disposizioni imponeva agli istituti finanziatori, in modo imperativo, di inviare al debitore la comunicazione preventiva della segnalazione del suo nominativo alla Centrale Rischi della Banca d'Italia, né, tanto meno, sanciva 2 l'illegittimità della segnalazione ove non preceduta dal preavviso;
- in mancanza della comunicazione preventiva, la segnalazione non era automaticamente illegittima, occorrendo a tal fine verificare se tale omissione avesse potuto arrecare pregiudizio alla debitrice;
- in realtà, la non aveva mai contestato, né in via stragiudiziale, né in sede CP_1 giudiziale, i presupposti sostanziali della segnalazione alla Centrale Rischi, vale a dire il proprio inadempimento e l'assoluta incapacità di far fronte alle proprie obbligazioni, né aveva in alcun modo manifestato la volontà di estinguere il debito, con la conseguenza che il difetto della formale comunicazione preventiva non ne inficiava la legittimità; - invero, quand'anche fosse stata previamente avvisata, la non avrebbe comunque CP_1 potuto assumere iniziative utili ad evitare la segnalazione, sicché la mancanza della prodromica comunicazione non le aveva causato alcun nocumento.
Costituitasi in giudizio con comparsa di risposta depositata il 25 settembre 2024, la CP_1 contestava la fondatezza dell'appello, chiedendo la conferma della pronuncia di primo grado e la condanna della al risarcimento dei Parte_1 danni per responsabilità processuale aggravata, a norma dell'art. 96 c.p.c..
La causa, nella quale non veniva svolta attività istruttoria, perveniva, per la rimessione in decisione, all'udienza del 5 giugno 2025, poi sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., mediante il deposito delle note scritte.
Indi, con ordinanza del 10/28 luglio 2025, la causa veniva riservata dal consigliere istruttore al Collegio per la decisione, a norma dell'art. 352, comma 2, c.p.c..
L'appello è infondato e va rigettato.
In via preliminare, occorre rilevare che, ai sensi dell'art. 125, comma 3, d.lgs. n. 385/1993,
i finanziatori informano preventivamente il consumatore la prima volta che segnalano ad una banca dati le informazioni negative previste dalla relativa disciplina. L'informativa è resa unitamente all'invio di solleciti, altre comunicazioni o in via autonoma.
L'art. 4, Sezione I, Capitolo I, della Circolare della Banca d'Italia n. 139/1991, nella versione applicabile, ratione temporis, nel caso in esame, prevede che gli intermediari devono informare per iscritto il cliente e gli eventuali coobbligati (garanti, soci illimitatamente responsabili) in occasione della prima segnalazione a sofferenza. Il cliente consumatore, ai sensi dell'art. 125 d.lgs. n 385/1993, deve essere informato quando, per la prima volta, viene classificato “negativamente”, vale a dire quando si evidenzia un inadempimento persistente o una sofferenza;
tale informativa deve essere preventiva, nel senso che va trasmessa prima dell'invio della prima segnalazione “negativa”. Per garantire l'inoltro delle segnalazioni nei termini previsti, l'intermediario può - se necessario previa
3 integrazione del contratto di finanziamento - preavvertire il debitore/consumatore anche attraverso l'uso di mezzi elettronici o telematici, quali ad esempio e-mail o sms, che consentano il tempestivo e sicuro recapito dell'informazione. La comunicazione preventiva è volta a garantire la trasparenza nel rapporto con il cliente, non può essere strumentale alla più agevole riscossione del credito da parte dell'intermediario segnalante, né può essere utilizzata per sollecitare il debitore ad adempiere.
L'art. 4, comma 7, del “Codice di deontologia e buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti”, approvato dal Garante per la Protezione dei Dati Personali, ai sensi degli artt.
12 e 117 d.lgs. n. 196/2003, con provvedimento del 16 novembre 2004, n. 8 (attualmente confluito nell'art. 5, comma 6, del “Codice di condotta” approvato con provvedimento del
12 settembre 2019, n. 163), stabilisce che, al verificarsi di ritardi nei pagamenti, il partecipante, anche unitamente all'invio di solleciti o di altre comunicazioni, o eventualmente con le modalità indicate nel contratto, invia all'interessato un preavviso circa l'imminente registrazione dei dati in uno o più sistemi di informazioni creditizie. I dati relativi al primo ritardo possono essere resi accessibili ai partecipanti solo decorsi almeno quindici giorni dalla spedizione del preavviso all'interessato.
Dalle suddette disposizioni, normative e regolamentari, emerge che la preventiva comunicazione della prima segnalazione “a sofferenza” alla Centrale Rischi della Banca
d'Italia o ai sistemi privati di informazioni creditizie deve essere effettuata nella sola ipotesi in cui il debitore rivesta lo status di consumatore, mentre ove il soggetto inadempiente non sia qualificabile come tale, gli intermediari finanziari sono tenuti soltanto ad avvisarlo in forma scritta.
Come sancito dalla Corte di Cassazione (Cass. ord. 25 maggio 2021, n. 14382), il profilo della legittimità della segnalazione in rapporto all'onere di preventivo avviso al debitore, che, per la prima volta, venga ad essere classificato negativamente, assume rilievo soltanto ove si tratti di segnalazioni per operazioni di credito al consumo.
Ne consegue che dalla carenza della prova della comunicazione del preavviso al destinatario non può derivare, ex se, l'illegittimità della segnalazione qualora quest'ultima riguardi finanziamenti destinati ad altre finalità.
In sostanza, la mancanza della comunicazione preventiva al debitore inficia la validità della segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia o ai sistemi privati di informazioni creditizie unicamente quando quest'ultima sia stata effettuata a carico di un consumatore ed in relazione ad operazioni di credito al consumo, per le quali soltanto è
4 possibile trarre la conseguenza della condanna dell'istituto bancario o di altro intermediario finanziario alla sua cancellazione.
Nelle ipotesi in cui il debitore non consumatore non abbia ricevuto il preventivo avviso, la segnalazione “a sofferenza” del suo nominativo alla Centrale Rischi o ai sistemi informativi privati diviene illegittima non ipso facto, ma soltanto quando sia stata eseguita in assenza dei necessari presupposti fattuali, id est quando non sia configurabile, a suo carico, una situazione patrimoniale deficitaria o una grave difficoltà economica, senza la necessità di alcun riferimento al concetto di incapienza o di definitiva irrecuperabilità del credito (cfr., ex ceteris, Cass. 12 ottobre 2007, n. 21428; Cass. 16 dicembre 2014, n.
26361; Cass. ord. 6 dicembre 2019, n. 31921)
Pertanto, la segnalazione di una posizione “a sofferenza" presso la Centrale Rischi della
Banca d'Italia, secondo le istruzioni fornite dalla predetta Autorità di Vigilanza e le direttive del C.I.C.R., richiede una valutazione, da parte dell'intermediario, riferibile alla complessiva condizione finanziaria del cliente e, dunque, non può scaturire dal mero ritardo nel pagamento del debito o dal volontario inadempimento, ma deve essere determinata dall'accertamento di una precaria situazione patrimoniale, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica, equiparabile, anche se non coincidente, con lo stato di insolvenza di cui all'art. 5 R.D. n. 267/1942 (cfr., ex ceteris, Cass. 1 aprile
2009, n. 7958; Cass. 9 luglio 2014, n. 15609).
Nella fattispecie de qua agitur, la sia nel promuovere il procedimento cautelare di CP_1 cui all'art. 700 c.p.c., sia nel costituirsi nel giudizio introdotto dalla
[...]
il 17 febbraio 2023 ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., non ha giammai Parte_1 dedotto di rivestire la qualifica soggettiva di consumatore, né, del resto, tale status giuridico emerge dal contratto di finanziamento stipulato con la società creditrice l'8 gennaio 2010 o, comunque, dalla documentazione prodotta dalle parti, sicché la mera mancanza della comunicazione preventiva della segnalazione “a sofferenza” della sua esposizione debitoria alla Centrale Rischi della Banca d'Italia non ne comportava, ex se,
l'illegittimità, occorrendo verificare se ne ricorressero i presupposti costitutivi.
A tal fine, gli elementi istruttori offerti dalla Parte_1 risultano inidonei a comprovare che, al momento della segnalazione “a sofferenza” alla
Centrale Rischi della Banca d'Italia, effettuata nel dicembre 2018, la versava in CP_1 uno stato di grave e permanente difficoltà economico-patrimoniale, giacché la documentazione prodotta dalla società appellante dimostra il parziale inadempimento dell'appellata rispetto all'obbligazione restitutoria contratta l'8 gennaio 2010, ma non
5 anche la sussistenza, a suo carico, di protesti di titoli di credito, di esposizioni debitorie nei confronti di altri finanziatori e di procedimenti espropriativi, id est di ulteriori e univoci indici sintomatici della sua incapacità solutoria, né, tanto meno, la sua impossidenza.
Di contro, proprio le risultanze dell'attività istruttoria espletata dalla
[...]
mediante sistemi investigativi privati attestano che la era Parte_1 CP_1 comproprietaria di un appartamento per civile abitazione, di un locale deposito e di un appezzamento di terreno nel Comune di Bracigliano nonché di un altro fondo agricolo nel
Comune di Mercato San Severino e, dunque, di beni immobili che avrebbero potuto consentire il recupero del non elevato credito di euro 12.653,00.
Peraltro, la ha anche documentato che, con missiva del 20 ottobre 2022, la CP_1 [...]
, cessionaria del credito vantato dalla , CP_2 Parte_1 accettava la proposta transattiva di pagamento dilazionato dell'intero debito, in tal modo dimostrando la natura transitoria delle difficoltà economiche che le impedirono di adempiere tempestivamente la propria obbligazione restitutoria.
Ne deriva che, non avendo la comprovato che le Parte_1 condizioni economico-patrimoniali della erano tali da precludere o, comunque, da CP_1 rendere altamente improbabile il soddisfacimento del credito derivante dal contratto di finanziamento dell'8 gennaio 2010, la segnalazione del suo nominativo alla Centrale
Rischi della Banca d'Italia veniva illegittimamente effettuata, sicché la pronuncia di primo grado deve essere confermata, sebbene per ragioni diverse da quelle enunciate dal
Tribunale di ER OR, potendo, del resto, il giudice di appello, senza violare il principio dispositivo, anche d'ufficio a correggere, modificare ed integrare la motivazione della decisione di primo grado, purché la modifica non riguardi statuizioni adottate con efficacia di giudicato e non sia incentrata su elementi probatori che non siano già stati ritualmente acquisiti al processo (cfr., ex ceteris, Cass. 6 giugno 1987, n. 4945; Cass. 22 gennaio 2002, n. 696; Cass. 14 marzo 2016, n. 4889).
In effetti, il Tribunale di ER OR ha correttamente rigettato la domanda proposta dalla , ma avrebbe dovuto fondare tale decisione Parte_1 Parte_1 non sulla mera mancanza della preventiva comunicazione alla debitrice della sua segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia, ma sulla carenza dei presupposti sostanziali che la legittimavano, non potendo la alla stregua del compendio CP_1 probatorio, essere definita quale soggetto pressoché insolvibile.
Le spese del secondo grado del giudizio, in applicazione del principio della soccombenza, sancito dall'art. 91, comma 1, c.p.c., devono gravare sulla Controparte_3
[...] e si liquidano, come da dispositivo, sulla base dello scaglione tabellare
[...] relativo alle controversie di valore indeterminabile, alle quali è riconducibile la presente, per avere ad oggetto l'accertamento della legittimità della segnalazione “a sofferenza” della alla Centrale Rischi della Banca d'Italia, ed in rapporto all'attività difensiva CP_1 da quest'ultima espletata, in complessivi euro 4.700,00 per compenso, di cui euro 2.000,00 per la fase di studio, euro 1.400,00 per la fase introduttiva ed euro 1.300,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg.
D.M. n. 55/2014 e del punto 12 dell'allegata tabella, con refusione in favore dell'avv.
Anna Coppola, quale procuratore distrattario dell'appellata, ex art. 93, comma 1, c.p.c..
Non è meritevole di accoglimento, invece, la domanda di risarcimento dei danni per responsabilità processuale aggravata spiegata, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., dalla nei CP_1 confronti della , atteso che l'appello non risulta Parte_1 affetto da mala fede o colpa grave nell'esercizio del diritto di impugnazione, rispettivamente intese come volontà di arrecare nocumento alla controparte e mancanza di quella normale diligenza che avrebbe consentito di avvertire agevolmente l'ingiustizia del gravame, essendo stato incentrato sull'erroneo convincimento che la documentazione prodotta in giudizio fosse idonea a comprovare la sussistenza dei presupposti legittimanti la segnalazione “a sofferenza” della debitrice alla Centrale Rischi della Banca d'Italia.
Deve darsi atto, infine, che il rigetto dell'impugnazione integra, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, il presupposto processuale occorrente per il versamento, da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, corrispondente a quello previsto per l'iscrizione a ruolo del giudizio, se dovuto (cfr. Cass.,
Sez. Un., 20 febbraio 2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di RN, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta dalla con atto di citazione notificato il 27 marzo Parte_1
2024 avverso l'ordinanza emanata dal Tribunale di ER OR il 26 febbraio 2024, cron. n. 2842, a norma dell'art. 702 ter, comma 5, c.p.c., a conclusione del procedimento sommario di cognizione n. 1009/2023 RGC, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna la alla refusione, in favore Parte_1 dell'avv. Anna Coppola, quale procuratore distrattario di ex art. 93, CP_1 comma 1, c.p.c., delle spese del secondo grado del giudizio, che si liquidano in complessivi euro 4.700,00 per compenso difensivo, di cui euro 2.000,00 per la fase di
7 studio, euro 1.400,00 per la fase introduttiva ed euro 1.300,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n.
55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 in danno della . Parte_1
Così deciso in RN, nella Camera di Consiglio del 16 settembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Alessandro Brancaccio dott. Vito Colucci
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