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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 17/03/2025, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1879/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Unica Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Sandra Moselli Presidente
Dott.ssa Emanuela Gallo Giudice rel.
Dott.ssa Concetta Race Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 01/10/2024 da
, rappresentato e difeso dall'Avv. GARRINELLA SAVINO, giusta procura Parte_1 in atti, presso il cui studio, sito in Barletta, alla via M.R. Mauro n. 12/c, è elettivamente domiciliato;
e
, rappresentata e difesa dall'Avv. DI LORENZO MICHELE, giusta Controparte_1 procura in atti, presso il cui studio, sito in Andria, alla via Barletta n. 367, è elettivamente domiciliata;
Ricorrenti
e
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani;
Interventore ex lege
i quali hanno contratto matrimonio in Andria con rito concordatario il 27.04.2019 (atto n. 10, parte
II, serie A, anno 2019 ).
FATTO
I coniugi, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
01/10/2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni ivi indicate.
All'udienza del 18.12.2024, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni di cui al ricorso, il procedimento quindi è stato più volte rinviato al fine di acquisire l'estratto di matrimonio del
Comune in cui venne celebrato, quindi all'udienza del 26.2.2025 la causa è stata trattenuta in decisione al Collegio. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il quale ha reso parere favorevole all'accoglimento del ricorso il 18.10.2024.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze, in quanto conformi agli interessi della prole minore da tutelare e non contrastando l'accordo con norme imperative.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta diritti disponibili tra i coniugi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
che hanno contratto matrimonio in Andria il 27.04.2019, alle condizioni indicate nel
[...] ricorso congiunto da intendersi qui integralmente trascritte e richiamate;
2) Nulla sulle spese;
3) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Andria perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge
Così deciso in Trani, il 11.3.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Emanuela Gallo Dott.ssa Sandra Moselli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Unica Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Sandra Moselli Presidente
Dott.ssa Emanuela Gallo Giudice rel.
Dott.ssa Concetta Race Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 01/10/2024 da
, rappresentato e difeso dall'Avv. GARRINELLA SAVINO, giusta procura Parte_1 in atti, presso il cui studio, sito in Barletta, alla via M.R. Mauro n. 12/c, è elettivamente domiciliato;
e
, rappresentata e difesa dall'Avv. DI LORENZO MICHELE, giusta Controparte_1 procura in atti, presso il cui studio, sito in Andria, alla via Barletta n. 367, è elettivamente domiciliata;
Ricorrenti
e
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani;
Interventore ex lege
i quali hanno contratto matrimonio in Andria con rito concordatario il 27.04.2019 (atto n. 10, parte
II, serie A, anno 2019 ).
FATTO
I coniugi, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
01/10/2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni ivi indicate.
All'udienza del 18.12.2024, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni di cui al ricorso, il procedimento quindi è stato più volte rinviato al fine di acquisire l'estratto di matrimonio del
Comune in cui venne celebrato, quindi all'udienza del 26.2.2025 la causa è stata trattenuta in decisione al Collegio. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il quale ha reso parere favorevole all'accoglimento del ricorso il 18.10.2024.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze, in quanto conformi agli interessi della prole minore da tutelare e non contrastando l'accordo con norme imperative.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta diritti disponibili tra i coniugi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
che hanno contratto matrimonio in Andria il 27.04.2019, alle condizioni indicate nel
[...] ricorso congiunto da intendersi qui integralmente trascritte e richiamate;
2) Nulla sulle spese;
3) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Andria perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge
Così deciso in Trani, il 11.3.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Emanuela Gallo Dott.ssa Sandra Moselli