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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 28/02/2025, n. 932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 932 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Terza Sezione Civile
in composizione monocratica, in persona del giudice onorario, dott.ssa Giuseppa Caraccia, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 7478/2021 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi
TRA
, nato a [...], il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
Fabrizio Sgandurra Gradante ( giusta Email_1
procura allegata in calce alla citazione
ATTORE
E
(P. Iva e Cod. Fisc. , con sede legale in Roma, Via Controparte_1 P.IVA_1
Guidubaldo del Monte n. 61, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Corradi ( giusta procura generale alle liti del 14 Email_2
febbraio 2019 rilasciata con scrittura privata autenticata dal Notaio dott. (rep. n. Persona_1
36733 e racc. n. 22125).
CONVENUTA
OGGETTO: Restituzione indebito oggettivo
…………
CONCLUSIONI PER L' ATTORI:
“reiectis contrariis,
-previ gli incombenti del caso;
- previo accertamento della formazione del giudicato tra le parti in ordine a quanto statuito nella sentenza del Giudice di Pace, del 08.04.2021, n. 941 - in subordine, previo eventuale accertamento della nullità per violazione di norma imperativa e/o della vessatoria della/delle clausola/e contrattuale/i nella parte in cui si nega il rimborso di tutti i costi pagati anticipatamente dal ricorrente per beneficiare del credito;
In via istruttoria anche sommaria e/o a seguito di eventuale ordinanza di mutamento del rito ex art. 702ter, comma 3, c.p.c.
-ammettere, solo in caso di specifica contestazione avversaria in ordine al quantum debeatur, perizia contabile (CTU), al fine di quantificare l'effettivo debito-credito tra le parti.
Nel merito:
- previo incidentale accertamento della formazione del giudicato tra le parti in ordine a quanto statuito nella sentenza del Giudice di Pace, del 08.04.2021, n. 941, e, conseguentemente condannare la resistente a risarcire il danno patrimoniale patito restituendo alla ricorrente l'importo di €.
7.927,82, o la diversa somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione eventuale ed interessi legali ex art. 1284 co.4 c.c. dalla ritenzione e/o dalla prima domanda stragiudiziale in atti, nonché legali in misura moratoria dalla data della domanda giudiziale o il diverso veriore importo da liquidarsi in corso di causa;
Nel merito, in via subordinata: accertare e dichiarare -previa incidentale dichiarazione di nullità della/e clausola/e di irripetibilità e/o di ripetibilità parziale -l'indebito arricchimento perpetrato dalla mutuante in sede estinzione anticipata del finanziamento per i motivi di cui in atti e, conseguentemente, condannare la resistente a risarcire il danno patrimoniale patito restituendo alla ricorrente l'importo di €. 7.927,82,
o la diversa somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione eventuale ed interessi legali ex art. 1284 co.4 c.c. dalla ritenzione e/o dalla prima domanda stragiudiziale in atti, nonché legali in misura moratoria dalla data della domanda giudiziale o il diverso veriore importo da liquidarsi in corso di causa.
In ogni caso:
-Con vittoria delle spese, anche stragiudiziali, oltre al rimborso forfetario delle spese generali
(15%) sull'importo delle competenze liquidate ai sensi delle tariffe forensi vigenti ed oltre ad I.V.A.
e C.P.A. come per legge”.
CONCLUSIONI PER LA SOCIETÀ CONVENUTA:
“respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, rigettare tutte le richieste attrici in quanto illegittime ed infondate.
Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., notificato in data 30.09.2021, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di prima comparizione, il sig. ha convenuto in giudizio la Parte_1 [...]
al fine di sentire dichiarare la nullità per vessatorietà della clausola contrattuale che nega CP_1
il rimborso di tutti i costi pagati anticipatamente per beneficiare del credito e per ottenere il rimborso della somma di € 7.927,82, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla ritenzione e/o dalla prima domanda stragiudiziale in atti, nonché in misura moratoria dalla data della domanda giudiziale o il diverso importo da liquidarsi in corso di causa.
Il ricorrente ha esposto di avere stipulato, in data 21.02.2017, il contratto di finanziamento n. 39062 con rimborsabile mediante cessione del quinto della retribuzione mensile, Controparte_1 da rimborsare col pagamento di n. 120 rate mensili costanti dell'importo di € 432,00 ciascuna;
ha dedotto che nel luglio 2019, ai sensidell'art.125 sexies TUB, ha esercitato il diritto ad estinguere anticipatamente il finanziamento rimborsando il capitale in unica soluzione dopo la 24° rata del piano ma di non aver ricevuto, in sede di estinzione anticipata, il rimborso delle quote non maturate delle commissioni e di tutti i costi del credito relativi al periodo non goduto.
Il sig. ha precisato, quindi, di avere proposto reclamo al fine di ottenere Pt_1
extragiudizialmente il rimborso ma che ha ritenuto la domanda infondata ed Controparte_1
ha proposto, avanti il Giudice di Pace di Palermo, domanda di accertamento negativo in merito alla richiesta di rimborso, giudizio avanti al quale ha dedotto di essere creditore della somma di €
7.927,82, trattenuta indebitamente dalla in sede di estinzione anticipata del Controparte_1
credito e che, data la incompetenza per valore del Giudice di Pace ai sensi dell'art. 7 c.p.c. - pre riforma Cartabia -, si è riservato di richiedere il detto importo a mezzo di separato giudizio davanti al
Giudice competente;
ha evidenziato che la società non si è costituita ed il giudizio si è concluso con la sentenza, passata in giudicato, del 08.04.2021 n. 941 attraverso la quale il Giudice ha riconosciuto, ai sensi dell'art.125 sexies TUB, il di lui diritto ad ottenere il rimborso di tutti i costi pagati per l'erogazione del credito ed ha rigettato la domanda avanzata dalla CP_1
Il ricorrente, pertanto, ha proposto il presente giudizio per la restituzione, ex art. 125-sexies TUB, delle commissioni indebitamente trattenute dal finanziatore bancario in sede di estinzione anticipata del menzionato contratto di finanziamento chiedendo il rimborso di una quota parte di tutti gli oneri e costi contrattuali (fatte eccezione per spese notarili e imposte) secondo un criterio di proporzionalità alla residua durata del contratto al tempo dell'estinzione avvenuta in data 02.07.2019 quando mancava il pagamento di n. 96 rate ed ha quantificato i costi da restituire in complessivi € 11.253,26 ovvero: € 4.895,00 per commissione di attivazione, € 3.144,18 per commissione di gestione ed €
3.214,08 per provvigioni all'intermediario, importo da cui andava detratto quello già ricevuto pari ad
€ 3.325,44. La convenuta si è costituita in giudizio rilevando l'infondatezza della domanda attrice atteso che la restituzione della quota parte non goduta delle commissioni (costi upfront), trattandosi di spese per la conclusione del contratto, non sono rimborsabili in quanto indipendenti dalla durata del contratto e che, in ogni caso, non è rimborsabile la commissione per l'intermediario.
Con ordinanza del 11.11.2021 è stato disposto il mutamento di rito da sommario in ordinario.
Nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1 c.p.c., il ha rilevato l'infondatezza delle Pt_1
difese di parte convenuta ribadendo che la sentenza del Giudice di Pace ha accertato il di lui diritto restitutorio e che, in virtù della mancata impugnazione, tra le parti si è formato il giudicato in ordine a tale statuizione.
Precisate le conclusioni, la causa è stata rinviata, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del
17.10.2024 e, successivamente, disposta la modalità della trattazione scritta, è stata rinviata all'udienza del 30.01.2025 ove è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di giudicato, formulata da parte attrice, in ordine alla sentenza del Giudice di pace di Palermo del 08.04.2021 n. 941.
Il ha sostenuto che la menzionata sentenza non è stata impugnata e, quindi, sarebbe passata Pt_1
in giudicato con la conseguente preclusione del riesame della questione ivi trattata;
lo stesso, però, ha allegato una semplice copia della sentenza senza la certificazione di cui all'art. 124 disp. att. c.p.c. che dimostri l'intervenuta formazione del giudicato né risulta che la abbia Controparte_1
ammesso esplicitamente tale circostanza.
In proposito, è principio costante e consolidato nella giurisprudenza di legittimità, quello secondo cui: “La prova della formazione del giudicato esterno deve essere fornita dalla parte che lo eccepisce, non solo producendo la sentenza stessa, ma anche corredandola dell'idonea certificazione del cancelliere. Non si può ritenere né che la mancata contestazione di controparte sull'affermato passaggio in giudicato significhi ammissione della circostanza, né che sia onere della controparte medesima dimostrare l'impugnabilità della sentenza” (cfr. Cass. 29/02/2024 n. 5383).
“La parte che eccepisce il giudicato esterno ha l'onere di fornirne la prova, non soltanto producendo la sentenza emessa in altro procedimento, ma anche corredandola della idonea certificazione ex art. 124 disp. att. c.p.c., dalla quale risulti che la stessa non è soggetta ad impugnazione” (cfr. Cass. 05/02/2024 n. 3204).
……………
Ciò posto, la domanda di ripetizione dell'indebito proposta dall'attore è fondata. È pacifico che il contratto in esame è assoggettato alla disciplina del credito ai consumatori di cui al capo II del titolo VI del TUB, introdotta con d.lgs. 13.8.2010 n. 141 che ha trasposto nell'ordinamento italiano la direttiva 23.8.2008 n. 2008/48/CE.
Oggetto della causa è la distinzione tra i cosiddetti costi “recurring” e “costi up” front, rilevante ai fini della riduzione - e conseguente restituzione al soggetto finanziato - dei costi relativi a contratti di finanziamento estintiti anticipatamente e disciplinati dall'art. 125 sexies TUB, introdotto dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141.
In base ad un primo orientamento giurisprudenziale l'art. 125 sexies del TUB sembrava circoscrivere la riduzione dei costi a carico del cliente esclusivamente a quelli dipendenti dalla durata del rapporto contrattuale (commissioni e oneri recurring), in ragione del disposto normativo che prevedeva che in caso di estinzione anticipata del finanziamento il cliente aveva il diritto ad una riduzione del costo totale del credito, "pari" all'importo degli interessi e "dei costi dovuti per la vita residua del contratto".
L'obbligo restitutorio in capo al mutuante, in caso di pagamento anticipato, non pareva riguardare quindi gli oneri up front, ossia le spese a carattere istantaneo e prodromiche alla concessione del credito.
A rafforzare tale interpretazione era intervenuto il provvedimento della B.D. del 9 febbraio 2011 secondo il quale: "nei contratti di credito con cessione del quinto dello stipendio o della pensione e nelle fattispecie assimilate, le modalità di calcolo della riduzione del costo totale del credito a cui il consumatore ha diritto in caso di estinzione anticipata includono l'indicazione degli oneri che maturano nel corso del rapporto e che devono quindi essere restituiti per la parte non maturata, dal finanziatore o da terzi, al consumatore, se questi li ha corrisposti anticipatamente al finanziatore".
La Corte di Giustizia dell'Unione Europea con la sentenza del 11.09.2019, causa C-383/2018 (c.d.
“Lexitor”) si è pronunciata, in via pregiudiziale, sull'ambito di operatività dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE, in materia di contratti di credito ai consumatori, ai sensi del quale, il consumatore che rimborsa anticipatamente il finanziamento “ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”.
In particolare, per quello che interessa nella specie, la Corte di Giustizia ha affermato che la detta disposizione deve essere interpretata “nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”.
La CGUE ha precisato che "limitare la possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito, poiché il soggetto concedente il credito potrebbe essere tentato di ridurre al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto" (punto 32), offrendo una interpretazione coerente con gli obiettivi di rafforzamento della tutela del consumatore perseguiti dalla direttiva del 2008.
Va a questo punto ricordata la portata applicativa di tale pronuncia al caso di specie evidenziando che l'interpretazione delle norme comunitarie ad opera della CGUE ha carattere vincolante per il giudice nazionale, il quale è tenuto a darne applicazione anche con riferimento ai rapporti giuridici sorti e costituti prima della sentenza interpretativa la quale, avendo natura dichiarativa, ha effetto retroattivo con il solo limite dei rapporti esauriti o coperti dal giudicato (cfr. ex multis Cass.
08/02/2016 n. 2468): pertanto si imponeva un'interpretazione dell'art. 125 sexies TUB conforme al diritto eurounitario e, dunque, all'art. 16. 1 della direttiva n. 2008/48, nell'interpretazione fornita dalla
Corte di Giustizia con la sentenza Lexitor, rilevante anch'essa quale fonte di diritto oggettivo.
La suddetta statuizione parrebbe contrastare con la norma interna di cui all'art. 125-sexies, comma
1, T.U.B., nella parte in cui dopo aver precisato che il consumatore può rimborsare anticipatamente l'importo dovuto al finanziatore, dispone che, in questo caso, egli “ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”.
Tuttavia, più di recente l'art. 11-octies, comma 1, lett. c) Decreto Sostegni Bis (D.L. n. 73 del
25/05/2021) ha sostituito l'art. 125 sexies del T.U.B. disponendo che “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi
e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte”.
La nuova formulazione dell'art. 125 sexies T.U.B. si è, dunque, allineata ai principi espressi dalla sentenza “Lexitor”, prescrivendo che in ipotesi di rimborso anticipato del credito, il consumatore ha diritto ad una riduzione degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, con esclusione delle sole imposte.
Va, tuttavia, osservato che l'art. 11-octies, comma 2, del D.L. 73/2021 ha contemporaneamente previsto che “l'art. 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'art. 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”, limitando così l'efficacia del nuovo art.125 sexies TUB ai soli contratti successivi all'entrata in vigore della legge (25 luglio 2021), con la conseguente ripetibilità dei soli costi (c.d. recurring) per i contratti stipulati in data anteriore.
A dirimere tale apparente contrasto è sopraggiunta la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 263 del 22/12/2022 che risolvendo la questione interpretativa relativa all'art. 11-octies del Decreto
Sostegni bis, dopo avere ricordato che le sentenze interpretative-pregiudiziali della Corte di Giustizia
Europea hanno efficacia retroattiva, ha affermato che l'art. 125-sexies, comma 1, t.u.b. (vecchia formulazione), che resta vigente per i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge n. 106 del 2021, in virtù dell'art. 11-sexies, comma 2, deve essere applicato secondo un interpretazione conforme alla sentenza Lexitor, nel senso di ritenere che il diritto dei consumatori alla riduzione proporzionale di tutti i costi sostenuti in relazione al contratto di credito, trova applicazione anche quando i contratti sono stati conclusi antecedentemente all'entrata in vigore della legge n. 106/2021.
Detto ciò, va rilevato che la società convenuta ha dedotto che, in ogni caso, dal costo totale del credito da rimborsare al consumatore vanno escluse le spese di intermediazione perché spesa sostenuta dal finanziatore per la conclusione del contratto, determinata in modo indipendente dalla durata e relativa a un'attività effettivamente svolta.
Al riguardo, la prevalente giurisprudenza di merito, a cui questo Decidente aderisce, ha statuito che tra le componenti del costo totale del credito da ripetere in caso di estinzione anticipata vi siano anche gli oneri gravanti sul finanziatore nei confronti dei terzi come, appunto, quelli inerenti le provvigioni all'intermediario o dell'assicuratore (cfr. Tribunale Monza, 04.01.2023 n. 20; Tribunale Ferrara,
02.02.2023, n. 81).
Infatti, la circostanza per cui la somma versata per l'intermediazione (così come quella versata a titolo di premio assicurativo) è stata trasferita ad altro soggetto non può avere l'effetto di eliminare la responsabilità dell'istituto mutuante, in quanto siffatta lettura lascerebbe il consumatore privo di ogni tutela a fronte della somma anticipata o, comunque, lo costringerebbe ad esperire una pluralità di azioni nei confronti di soggetti diversi. Tale costruzione poggia sulla qualificazione del finanziatore come mero mandatario all'incasso rispetto agli oneri di intermediazione, nonché sulla riconduzione della domanda di restituzione dei costi alla categoria della ripetizione di indebito ai sensi dell'art. 2033 c.c., a fronte della quale ciò che rileva è solo il rapporto tra il solvens e l'accipiens, nonché la somma indebitamente percepita ed oggetto di domanda restitutoria, indipendentemente dalla successiva consegna a terzi (cfr. Tribunale Napoli, 06.07.2022 n. 6801; 30.09.2022 n. 8552).
Peraltro, la giurisprudenza dell'Arbitro Bancario Finanziario ha da tempo ed in modo costante riconosciuto la legittimazione passiva sia del finanziatore che abbia incassato somme per costi di intermediazione e premi assicurativi (ex multis, Collegio di coordinamento ABF n. 6167/2014), sia di quei soggetti (dal cessionario del credito al mandatario all'incasso) che abbiano avuto una relazione con il cliente nella gestione del credito o abbiano quantificato ed incassato le somme da versare in sede di estinzione anticipata del finanziamento.
Posto l'indebito da ripetere, l'accipiens, legittimato passivo dell'azione ai sensi dell'art. 2033 c.c., dev'essere identificato in colui che riceve quanto pagato dal cliente, non importa se per conto proprio o altrui (Collegio coordinamento ABF, n. 6816/2018). Tale conclusione vale a maggior ragione se si considera che il cliente-consumatore potrebbe non avere una netta percezione della terzietà dell'intermediario (o dell'assicuratore) rispetto alla banca, sia perché la relativa documentazione è sottoscritta unitamente a quella relativa al finanziamento, sia in quanto i costi connessi all'intermediazione (o alla polizza) vengono trattenuti dal capitale mutuato, insieme a tutte le altre commissioni, e direttamente incamerati dalla banca che provvede poi, separatamente, a versare alla compagnia quanto dovuto (cfr. Trib. Catania sez. IV, 11/08/2024; Trib. Torino 20.03.2023; Trib.
Napoli, Sez. II, 24.05.2022 n. 5184; Trib. Napoli 09.02.2021, n.1273).
Quanto, poi, all'altra questione riguardante la sentenza CGUE C-555/21, cd. “Lexitor immobiliare”, questo Giudice la ritiene irrilevante ai fini del presente giudizio e non la considera “il superamento della Lexitor”.
In particolare, la nuova pronuncia della Corte di Giustizia verte sull'interpretazione dell'art. 25, paragrafo 1 della direttiva 2014/17/UE del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali.
La sentenza C-555, infatti, fa espressamente salvi i principi precedentemente espressi dalla medesima CGUE nella cd.
RAGIONE SOCIALE, stabilendo che i contratti di credito ai consumatori presentano considerevoli differenze rispetto ai contratti di credito garantiti da un'ipoteca o relativi ai beni immobili, atteso che questi ultimi implicano generalmente numerose spese che non dipendono dalla durata del contratto e il cui importo sfuggirebbe al controllo dall'ente creditizio.
Solo per questi tipi di contratto, dunque, non possono trovare applicazione i principi dedotti dalla
“Lexitor” e, ovviamente, non è il caso che qui ci occupa (cfr. Tribunale Roma, sez. XVII, 29/05/2024
n. 9246; Corte di Appello di Torino 21.04.2023).
In conclusione, a seguito degli interventi legislativi e delle pronunce giurisprudenziali di merito e di legittimità che si sono susseguite in materia, deve ritenersi che, con riferimento ai contratti di finanziamento stipulati precedentemente al 25 luglio 2021 (data di entrata in vigore del nuovo art. 125 sexies TUB) sussiste il diritto del consumatore, in caso di estinzione anticipata del contratto, alla riduzione e alla conseguente restituzione, pro rata temporis, sia dei costi recurring (relativi all'intera durata del contratto) sia dei costi up front (relativi al momento della stipulazione del contratto), con la sola esclusione delle imposte. “Deve ritenersi che, nel caso di estinzione anticipata del mutuo, l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 abbia concretizzato il diritto del consumatore ad una riduzione del costo del credito in caso di rimborso anticipato, sostituendo alla nozione generica di "equa riduzione" quella, più precisa, di "riduzione del costo totale del credito", dovendo dunque tale riduzione riguardare tanto gli interessi quanto i costi” (cfr. Cass. 28.05.2024 n. 14836; Cass. 06/.092023 n. 25977; Tribunale
Benevento, Sez. II, 30/05/2024 n. 1055; Corte d'Appello di Genova 10.11.2023 n. 1221; Tribunale
Busto Arsizio, Sez. III, 18/07/2023 n. 1089).
Da ciò consegue che deve ritenersi “nulla la clausola contrattuale che escluda il rimborso dei costi sostenuti, in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento perché determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 206 del 2005” (cfr. Cass. 06/09/2023 n. 25977; Corte d'Appello Genova,
Sez. III, 10/11/2023 n. 1221; Tribunale Nola, Sez. I, 23/10/2023 n. 2760; Tribunale di Palermo
04/10/2023 n. 4315; Tribunale di Torino 20.03.2023).
Orbene, nel caso in esame, va dichiarata la vessatorietà della clausola contrattuale n. XI nella parte in cui stabilisce la non rimborsabilità, in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento, delle spese e degli oneri corrisposti dal cliente ed il contratto medesimo deve essere depurato dall'inserzione della clausola limitativa della ripetibilità dei costi;
la clausola va, dunque, dichiarata nulla e deve intendersi automaticamente sostituita, ex art. 1419, co. 2, c.c., con l'art. 125 sexies T.U.B.
In definitiva, nella specie, trattandosi di un contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio rimborsabile mediante delegazione di quote del proprio emolumento mensile, stipulato il
21.02.2017 ed estinto anticipatamente il 02.07.2019, pertanto prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 73 del 2021, è regolato dall'art. 125 TUB vecchia formulazione da applicarsi secondo l'interpretazione fornita dalla Corte Costituzione nella citata pronuncia.
Alla luce delle superiori considerazioni, in seguito all'estinzione anticipata l'attore ha diritto ad avere restituiti, oltre ai costi “recurring” già rimborsati, anche i costi c.d. “up front”, non ancora restituiti, i quali ritenuta pacifica l'applicazione del metodo di calcolo della pro-rata temporis per la quota non goduta dei costi, il quantum restitutorio, in assenza di specifica contestazione da parte dei conteggi effettuati dall'attore (la società convenuta, infatti, non ha mai contestato i calcoli matematici), vanno individuati nella misura indicata in atto di citazione pari ad € 7.927,82, oltre gli interessi legali dalla domanda (data di invio del reclamo, valevole come diffida stragiudiziale) e al tasso moratorio, ex art. 1284, comma 4, c.c., dalla data di notifica dell'atto di citazione fino al saldo.
L'art. 1284, comma 4, c.c. ha, infatti, inteso estendere l'applicazione della disciplina speciale prevista per gli interessi nei ritardi di pagamento relativi alle transazioni commerciali (d.lgs. 09/10/2002, n.
231) ad ogni obbligazione pecuniaria ma a partire dal momento in cui sia stata proposta la relativa domanda giudiziale e senza richiedere per la sua applicazione l'ulteriore requisito dell'inadempimento contrattuale.
………….
Le significative innovazioni, a livello di giurisprudenza e normativo, intervenute in corso di giudizio, tanto da determinare l'intervento della Corte Costituzionale (successivo alla instaurazione del presente giudizio), inducono a ritenere sussistenti giustificati motivi per disporre la compensazione della metà delle spese di lite e la condanna della società convenuta al pagamento in favore dell'attore dell'altra metà.
La liquidazione di tali spese, per la quale si rimanda al dispositivo, viene effettuata sulla base dei parametri introdotti dal D.M. Giustizia 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/22, con riferimento ai valori minimi della tabella n. 2 per le cause di valore da € 5.200,01 fino a € 26.000,00 atteso che il valore della causa si attesta nei minimi dello scaglione di pertinenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del giudice onorario, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
➢ accoglie la domanda proposta dal sig. nei confronti della Parte_1 Controparte_1
e, per l'effetto, condanna quest'ultima, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] alla restituzione, in favore dell'attore, della somma di € 7.927,82 oltre interessi dalla domanda al saldo come specificato in parte motiva;
➢ compensa tra le parti la metà di tutte le spese di lite e condanna la in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della rimanente quota, in favore dell'attore, spese che vanno liquidate per l'intero in € 2.685,50 di cui € 145,00 per esborsi ed €
2.540,00 per onorario, oltre spese forfettarie pari al 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Palermo, 28 febbraio 2025
IL GIUDICE
Giuseppa Caraccia
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Terza Sezione Civile
in composizione monocratica, in persona del giudice onorario, dott.ssa Giuseppa Caraccia, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 7478/2021 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi
TRA
, nato a [...], il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
Fabrizio Sgandurra Gradante ( giusta Email_1
procura allegata in calce alla citazione
ATTORE
E
(P. Iva e Cod. Fisc. , con sede legale in Roma, Via Controparte_1 P.IVA_1
Guidubaldo del Monte n. 61, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Corradi ( giusta procura generale alle liti del 14 Email_2
febbraio 2019 rilasciata con scrittura privata autenticata dal Notaio dott. (rep. n. Persona_1
36733 e racc. n. 22125).
CONVENUTA
OGGETTO: Restituzione indebito oggettivo
…………
CONCLUSIONI PER L' ATTORI:
“reiectis contrariis,
-previ gli incombenti del caso;
- previo accertamento della formazione del giudicato tra le parti in ordine a quanto statuito nella sentenza del Giudice di Pace, del 08.04.2021, n. 941 - in subordine, previo eventuale accertamento della nullità per violazione di norma imperativa e/o della vessatoria della/delle clausola/e contrattuale/i nella parte in cui si nega il rimborso di tutti i costi pagati anticipatamente dal ricorrente per beneficiare del credito;
In via istruttoria anche sommaria e/o a seguito di eventuale ordinanza di mutamento del rito ex art. 702ter, comma 3, c.p.c.
-ammettere, solo in caso di specifica contestazione avversaria in ordine al quantum debeatur, perizia contabile (CTU), al fine di quantificare l'effettivo debito-credito tra le parti.
Nel merito:
- previo incidentale accertamento della formazione del giudicato tra le parti in ordine a quanto statuito nella sentenza del Giudice di Pace, del 08.04.2021, n. 941, e, conseguentemente condannare la resistente a risarcire il danno patrimoniale patito restituendo alla ricorrente l'importo di €.
7.927,82, o la diversa somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione eventuale ed interessi legali ex art. 1284 co.4 c.c. dalla ritenzione e/o dalla prima domanda stragiudiziale in atti, nonché legali in misura moratoria dalla data della domanda giudiziale o il diverso veriore importo da liquidarsi in corso di causa;
Nel merito, in via subordinata: accertare e dichiarare -previa incidentale dichiarazione di nullità della/e clausola/e di irripetibilità e/o di ripetibilità parziale -l'indebito arricchimento perpetrato dalla mutuante in sede estinzione anticipata del finanziamento per i motivi di cui in atti e, conseguentemente, condannare la resistente a risarcire il danno patrimoniale patito restituendo alla ricorrente l'importo di €. 7.927,82,
o la diversa somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione eventuale ed interessi legali ex art. 1284 co.4 c.c. dalla ritenzione e/o dalla prima domanda stragiudiziale in atti, nonché legali in misura moratoria dalla data della domanda giudiziale o il diverso veriore importo da liquidarsi in corso di causa.
In ogni caso:
-Con vittoria delle spese, anche stragiudiziali, oltre al rimborso forfetario delle spese generali
(15%) sull'importo delle competenze liquidate ai sensi delle tariffe forensi vigenti ed oltre ad I.V.A.
e C.P.A. come per legge”.
CONCLUSIONI PER LA SOCIETÀ CONVENUTA:
“respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, rigettare tutte le richieste attrici in quanto illegittime ed infondate.
Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., notificato in data 30.09.2021, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di prima comparizione, il sig. ha convenuto in giudizio la Parte_1 [...]
al fine di sentire dichiarare la nullità per vessatorietà della clausola contrattuale che nega CP_1
il rimborso di tutti i costi pagati anticipatamente per beneficiare del credito e per ottenere il rimborso della somma di € 7.927,82, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla ritenzione e/o dalla prima domanda stragiudiziale in atti, nonché in misura moratoria dalla data della domanda giudiziale o il diverso importo da liquidarsi in corso di causa.
Il ricorrente ha esposto di avere stipulato, in data 21.02.2017, il contratto di finanziamento n. 39062 con rimborsabile mediante cessione del quinto della retribuzione mensile, Controparte_1 da rimborsare col pagamento di n. 120 rate mensili costanti dell'importo di € 432,00 ciascuna;
ha dedotto che nel luglio 2019, ai sensidell'art.125 sexies TUB, ha esercitato il diritto ad estinguere anticipatamente il finanziamento rimborsando il capitale in unica soluzione dopo la 24° rata del piano ma di non aver ricevuto, in sede di estinzione anticipata, il rimborso delle quote non maturate delle commissioni e di tutti i costi del credito relativi al periodo non goduto.
Il sig. ha precisato, quindi, di avere proposto reclamo al fine di ottenere Pt_1
extragiudizialmente il rimborso ma che ha ritenuto la domanda infondata ed Controparte_1
ha proposto, avanti il Giudice di Pace di Palermo, domanda di accertamento negativo in merito alla richiesta di rimborso, giudizio avanti al quale ha dedotto di essere creditore della somma di €
7.927,82, trattenuta indebitamente dalla in sede di estinzione anticipata del Controparte_1
credito e che, data la incompetenza per valore del Giudice di Pace ai sensi dell'art. 7 c.p.c. - pre riforma Cartabia -, si è riservato di richiedere il detto importo a mezzo di separato giudizio davanti al
Giudice competente;
ha evidenziato che la società non si è costituita ed il giudizio si è concluso con la sentenza, passata in giudicato, del 08.04.2021 n. 941 attraverso la quale il Giudice ha riconosciuto, ai sensi dell'art.125 sexies TUB, il di lui diritto ad ottenere il rimborso di tutti i costi pagati per l'erogazione del credito ed ha rigettato la domanda avanzata dalla CP_1
Il ricorrente, pertanto, ha proposto il presente giudizio per la restituzione, ex art. 125-sexies TUB, delle commissioni indebitamente trattenute dal finanziatore bancario in sede di estinzione anticipata del menzionato contratto di finanziamento chiedendo il rimborso di una quota parte di tutti gli oneri e costi contrattuali (fatte eccezione per spese notarili e imposte) secondo un criterio di proporzionalità alla residua durata del contratto al tempo dell'estinzione avvenuta in data 02.07.2019 quando mancava il pagamento di n. 96 rate ed ha quantificato i costi da restituire in complessivi € 11.253,26 ovvero: € 4.895,00 per commissione di attivazione, € 3.144,18 per commissione di gestione ed €
3.214,08 per provvigioni all'intermediario, importo da cui andava detratto quello già ricevuto pari ad
€ 3.325,44. La convenuta si è costituita in giudizio rilevando l'infondatezza della domanda attrice atteso che la restituzione della quota parte non goduta delle commissioni (costi upfront), trattandosi di spese per la conclusione del contratto, non sono rimborsabili in quanto indipendenti dalla durata del contratto e che, in ogni caso, non è rimborsabile la commissione per l'intermediario.
Con ordinanza del 11.11.2021 è stato disposto il mutamento di rito da sommario in ordinario.
Nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1 c.p.c., il ha rilevato l'infondatezza delle Pt_1
difese di parte convenuta ribadendo che la sentenza del Giudice di Pace ha accertato il di lui diritto restitutorio e che, in virtù della mancata impugnazione, tra le parti si è formato il giudicato in ordine a tale statuizione.
Precisate le conclusioni, la causa è stata rinviata, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del
17.10.2024 e, successivamente, disposta la modalità della trattazione scritta, è stata rinviata all'udienza del 30.01.2025 ove è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di giudicato, formulata da parte attrice, in ordine alla sentenza del Giudice di pace di Palermo del 08.04.2021 n. 941.
Il ha sostenuto che la menzionata sentenza non è stata impugnata e, quindi, sarebbe passata Pt_1
in giudicato con la conseguente preclusione del riesame della questione ivi trattata;
lo stesso, però, ha allegato una semplice copia della sentenza senza la certificazione di cui all'art. 124 disp. att. c.p.c. che dimostri l'intervenuta formazione del giudicato né risulta che la abbia Controparte_1
ammesso esplicitamente tale circostanza.
In proposito, è principio costante e consolidato nella giurisprudenza di legittimità, quello secondo cui: “La prova della formazione del giudicato esterno deve essere fornita dalla parte che lo eccepisce, non solo producendo la sentenza stessa, ma anche corredandola dell'idonea certificazione del cancelliere. Non si può ritenere né che la mancata contestazione di controparte sull'affermato passaggio in giudicato significhi ammissione della circostanza, né che sia onere della controparte medesima dimostrare l'impugnabilità della sentenza” (cfr. Cass. 29/02/2024 n. 5383).
“La parte che eccepisce il giudicato esterno ha l'onere di fornirne la prova, non soltanto producendo la sentenza emessa in altro procedimento, ma anche corredandola della idonea certificazione ex art. 124 disp. att. c.p.c., dalla quale risulti che la stessa non è soggetta ad impugnazione” (cfr. Cass. 05/02/2024 n. 3204).
……………
Ciò posto, la domanda di ripetizione dell'indebito proposta dall'attore è fondata. È pacifico che il contratto in esame è assoggettato alla disciplina del credito ai consumatori di cui al capo II del titolo VI del TUB, introdotta con d.lgs. 13.8.2010 n. 141 che ha trasposto nell'ordinamento italiano la direttiva 23.8.2008 n. 2008/48/CE.
Oggetto della causa è la distinzione tra i cosiddetti costi “recurring” e “costi up” front, rilevante ai fini della riduzione - e conseguente restituzione al soggetto finanziato - dei costi relativi a contratti di finanziamento estintiti anticipatamente e disciplinati dall'art. 125 sexies TUB, introdotto dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141.
In base ad un primo orientamento giurisprudenziale l'art. 125 sexies del TUB sembrava circoscrivere la riduzione dei costi a carico del cliente esclusivamente a quelli dipendenti dalla durata del rapporto contrattuale (commissioni e oneri recurring), in ragione del disposto normativo che prevedeva che in caso di estinzione anticipata del finanziamento il cliente aveva il diritto ad una riduzione del costo totale del credito, "pari" all'importo degli interessi e "dei costi dovuti per la vita residua del contratto".
L'obbligo restitutorio in capo al mutuante, in caso di pagamento anticipato, non pareva riguardare quindi gli oneri up front, ossia le spese a carattere istantaneo e prodromiche alla concessione del credito.
A rafforzare tale interpretazione era intervenuto il provvedimento della B.D. del 9 febbraio 2011 secondo il quale: "nei contratti di credito con cessione del quinto dello stipendio o della pensione e nelle fattispecie assimilate, le modalità di calcolo della riduzione del costo totale del credito a cui il consumatore ha diritto in caso di estinzione anticipata includono l'indicazione degli oneri che maturano nel corso del rapporto e che devono quindi essere restituiti per la parte non maturata, dal finanziatore o da terzi, al consumatore, se questi li ha corrisposti anticipatamente al finanziatore".
La Corte di Giustizia dell'Unione Europea con la sentenza del 11.09.2019, causa C-383/2018 (c.d.
“Lexitor”) si è pronunciata, in via pregiudiziale, sull'ambito di operatività dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE, in materia di contratti di credito ai consumatori, ai sensi del quale, il consumatore che rimborsa anticipatamente il finanziamento “ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”.
In particolare, per quello che interessa nella specie, la Corte di Giustizia ha affermato che la detta disposizione deve essere interpretata “nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”.
La CGUE ha precisato che "limitare la possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito, poiché il soggetto concedente il credito potrebbe essere tentato di ridurre al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto" (punto 32), offrendo una interpretazione coerente con gli obiettivi di rafforzamento della tutela del consumatore perseguiti dalla direttiva del 2008.
Va a questo punto ricordata la portata applicativa di tale pronuncia al caso di specie evidenziando che l'interpretazione delle norme comunitarie ad opera della CGUE ha carattere vincolante per il giudice nazionale, il quale è tenuto a darne applicazione anche con riferimento ai rapporti giuridici sorti e costituti prima della sentenza interpretativa la quale, avendo natura dichiarativa, ha effetto retroattivo con il solo limite dei rapporti esauriti o coperti dal giudicato (cfr. ex multis Cass.
08/02/2016 n. 2468): pertanto si imponeva un'interpretazione dell'art. 125 sexies TUB conforme al diritto eurounitario e, dunque, all'art. 16. 1 della direttiva n. 2008/48, nell'interpretazione fornita dalla
Corte di Giustizia con la sentenza Lexitor, rilevante anch'essa quale fonte di diritto oggettivo.
La suddetta statuizione parrebbe contrastare con la norma interna di cui all'art. 125-sexies, comma
1, T.U.B., nella parte in cui dopo aver precisato che il consumatore può rimborsare anticipatamente l'importo dovuto al finanziatore, dispone che, in questo caso, egli “ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”.
Tuttavia, più di recente l'art. 11-octies, comma 1, lett. c) Decreto Sostegni Bis (D.L. n. 73 del
25/05/2021) ha sostituito l'art. 125 sexies del T.U.B. disponendo che “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi
e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte”.
La nuova formulazione dell'art. 125 sexies T.U.B. si è, dunque, allineata ai principi espressi dalla sentenza “Lexitor”, prescrivendo che in ipotesi di rimborso anticipato del credito, il consumatore ha diritto ad una riduzione degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, con esclusione delle sole imposte.
Va, tuttavia, osservato che l'art. 11-octies, comma 2, del D.L. 73/2021 ha contemporaneamente previsto che “l'art. 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'art. 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”, limitando così l'efficacia del nuovo art.125 sexies TUB ai soli contratti successivi all'entrata in vigore della legge (25 luglio 2021), con la conseguente ripetibilità dei soli costi (c.d. recurring) per i contratti stipulati in data anteriore.
A dirimere tale apparente contrasto è sopraggiunta la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 263 del 22/12/2022 che risolvendo la questione interpretativa relativa all'art. 11-octies del Decreto
Sostegni bis, dopo avere ricordato che le sentenze interpretative-pregiudiziali della Corte di Giustizia
Europea hanno efficacia retroattiva, ha affermato che l'art. 125-sexies, comma 1, t.u.b. (vecchia formulazione), che resta vigente per i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge n. 106 del 2021, in virtù dell'art. 11-sexies, comma 2, deve essere applicato secondo un interpretazione conforme alla sentenza Lexitor, nel senso di ritenere che il diritto dei consumatori alla riduzione proporzionale di tutti i costi sostenuti in relazione al contratto di credito, trova applicazione anche quando i contratti sono stati conclusi antecedentemente all'entrata in vigore della legge n. 106/2021.
Detto ciò, va rilevato che la società convenuta ha dedotto che, in ogni caso, dal costo totale del credito da rimborsare al consumatore vanno escluse le spese di intermediazione perché spesa sostenuta dal finanziatore per la conclusione del contratto, determinata in modo indipendente dalla durata e relativa a un'attività effettivamente svolta.
Al riguardo, la prevalente giurisprudenza di merito, a cui questo Decidente aderisce, ha statuito che tra le componenti del costo totale del credito da ripetere in caso di estinzione anticipata vi siano anche gli oneri gravanti sul finanziatore nei confronti dei terzi come, appunto, quelli inerenti le provvigioni all'intermediario o dell'assicuratore (cfr. Tribunale Monza, 04.01.2023 n. 20; Tribunale Ferrara,
02.02.2023, n. 81).
Infatti, la circostanza per cui la somma versata per l'intermediazione (così come quella versata a titolo di premio assicurativo) è stata trasferita ad altro soggetto non può avere l'effetto di eliminare la responsabilità dell'istituto mutuante, in quanto siffatta lettura lascerebbe il consumatore privo di ogni tutela a fronte della somma anticipata o, comunque, lo costringerebbe ad esperire una pluralità di azioni nei confronti di soggetti diversi. Tale costruzione poggia sulla qualificazione del finanziatore come mero mandatario all'incasso rispetto agli oneri di intermediazione, nonché sulla riconduzione della domanda di restituzione dei costi alla categoria della ripetizione di indebito ai sensi dell'art. 2033 c.c., a fronte della quale ciò che rileva è solo il rapporto tra il solvens e l'accipiens, nonché la somma indebitamente percepita ed oggetto di domanda restitutoria, indipendentemente dalla successiva consegna a terzi (cfr. Tribunale Napoli, 06.07.2022 n. 6801; 30.09.2022 n. 8552).
Peraltro, la giurisprudenza dell'Arbitro Bancario Finanziario ha da tempo ed in modo costante riconosciuto la legittimazione passiva sia del finanziatore che abbia incassato somme per costi di intermediazione e premi assicurativi (ex multis, Collegio di coordinamento ABF n. 6167/2014), sia di quei soggetti (dal cessionario del credito al mandatario all'incasso) che abbiano avuto una relazione con il cliente nella gestione del credito o abbiano quantificato ed incassato le somme da versare in sede di estinzione anticipata del finanziamento.
Posto l'indebito da ripetere, l'accipiens, legittimato passivo dell'azione ai sensi dell'art. 2033 c.c., dev'essere identificato in colui che riceve quanto pagato dal cliente, non importa se per conto proprio o altrui (Collegio coordinamento ABF, n. 6816/2018). Tale conclusione vale a maggior ragione se si considera che il cliente-consumatore potrebbe non avere una netta percezione della terzietà dell'intermediario (o dell'assicuratore) rispetto alla banca, sia perché la relativa documentazione è sottoscritta unitamente a quella relativa al finanziamento, sia in quanto i costi connessi all'intermediazione (o alla polizza) vengono trattenuti dal capitale mutuato, insieme a tutte le altre commissioni, e direttamente incamerati dalla banca che provvede poi, separatamente, a versare alla compagnia quanto dovuto (cfr. Trib. Catania sez. IV, 11/08/2024; Trib. Torino 20.03.2023; Trib.
Napoli, Sez. II, 24.05.2022 n. 5184; Trib. Napoli 09.02.2021, n.1273).
Quanto, poi, all'altra questione riguardante la sentenza CGUE C-555/21, cd. “Lexitor immobiliare”, questo Giudice la ritiene irrilevante ai fini del presente giudizio e non la considera “il superamento della Lexitor”.
In particolare, la nuova pronuncia della Corte di Giustizia verte sull'interpretazione dell'art. 25, paragrafo 1 della direttiva 2014/17/UE del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali.
La sentenza C-555, infatti, fa espressamente salvi i principi precedentemente espressi dalla medesima CGUE nella cd.
RAGIONE SOCIALE, stabilendo che i contratti di credito ai consumatori presentano considerevoli differenze rispetto ai contratti di credito garantiti da un'ipoteca o relativi ai beni immobili, atteso che questi ultimi implicano generalmente numerose spese che non dipendono dalla durata del contratto e il cui importo sfuggirebbe al controllo dall'ente creditizio.
Solo per questi tipi di contratto, dunque, non possono trovare applicazione i principi dedotti dalla
“Lexitor” e, ovviamente, non è il caso che qui ci occupa (cfr. Tribunale Roma, sez. XVII, 29/05/2024
n. 9246; Corte di Appello di Torino 21.04.2023).
In conclusione, a seguito degli interventi legislativi e delle pronunce giurisprudenziali di merito e di legittimità che si sono susseguite in materia, deve ritenersi che, con riferimento ai contratti di finanziamento stipulati precedentemente al 25 luglio 2021 (data di entrata in vigore del nuovo art. 125 sexies TUB) sussiste il diritto del consumatore, in caso di estinzione anticipata del contratto, alla riduzione e alla conseguente restituzione, pro rata temporis, sia dei costi recurring (relativi all'intera durata del contratto) sia dei costi up front (relativi al momento della stipulazione del contratto), con la sola esclusione delle imposte. “Deve ritenersi che, nel caso di estinzione anticipata del mutuo, l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 abbia concretizzato il diritto del consumatore ad una riduzione del costo del credito in caso di rimborso anticipato, sostituendo alla nozione generica di "equa riduzione" quella, più precisa, di "riduzione del costo totale del credito", dovendo dunque tale riduzione riguardare tanto gli interessi quanto i costi” (cfr. Cass. 28.05.2024 n. 14836; Cass. 06/.092023 n. 25977; Tribunale
Benevento, Sez. II, 30/05/2024 n. 1055; Corte d'Appello di Genova 10.11.2023 n. 1221; Tribunale
Busto Arsizio, Sez. III, 18/07/2023 n. 1089).
Da ciò consegue che deve ritenersi “nulla la clausola contrattuale che escluda il rimborso dei costi sostenuti, in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento perché determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 206 del 2005” (cfr. Cass. 06/09/2023 n. 25977; Corte d'Appello Genova,
Sez. III, 10/11/2023 n. 1221; Tribunale Nola, Sez. I, 23/10/2023 n. 2760; Tribunale di Palermo
04/10/2023 n. 4315; Tribunale di Torino 20.03.2023).
Orbene, nel caso in esame, va dichiarata la vessatorietà della clausola contrattuale n. XI nella parte in cui stabilisce la non rimborsabilità, in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento, delle spese e degli oneri corrisposti dal cliente ed il contratto medesimo deve essere depurato dall'inserzione della clausola limitativa della ripetibilità dei costi;
la clausola va, dunque, dichiarata nulla e deve intendersi automaticamente sostituita, ex art. 1419, co. 2, c.c., con l'art. 125 sexies T.U.B.
In definitiva, nella specie, trattandosi di un contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio rimborsabile mediante delegazione di quote del proprio emolumento mensile, stipulato il
21.02.2017 ed estinto anticipatamente il 02.07.2019, pertanto prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 73 del 2021, è regolato dall'art. 125 TUB vecchia formulazione da applicarsi secondo l'interpretazione fornita dalla Corte Costituzione nella citata pronuncia.
Alla luce delle superiori considerazioni, in seguito all'estinzione anticipata l'attore ha diritto ad avere restituiti, oltre ai costi “recurring” già rimborsati, anche i costi c.d. “up front”, non ancora restituiti, i quali ritenuta pacifica l'applicazione del metodo di calcolo della pro-rata temporis per la quota non goduta dei costi, il quantum restitutorio, in assenza di specifica contestazione da parte dei conteggi effettuati dall'attore (la società convenuta, infatti, non ha mai contestato i calcoli matematici), vanno individuati nella misura indicata in atto di citazione pari ad € 7.927,82, oltre gli interessi legali dalla domanda (data di invio del reclamo, valevole come diffida stragiudiziale) e al tasso moratorio, ex art. 1284, comma 4, c.c., dalla data di notifica dell'atto di citazione fino al saldo.
L'art. 1284, comma 4, c.c. ha, infatti, inteso estendere l'applicazione della disciplina speciale prevista per gli interessi nei ritardi di pagamento relativi alle transazioni commerciali (d.lgs. 09/10/2002, n.
231) ad ogni obbligazione pecuniaria ma a partire dal momento in cui sia stata proposta la relativa domanda giudiziale e senza richiedere per la sua applicazione l'ulteriore requisito dell'inadempimento contrattuale.
………….
Le significative innovazioni, a livello di giurisprudenza e normativo, intervenute in corso di giudizio, tanto da determinare l'intervento della Corte Costituzionale (successivo alla instaurazione del presente giudizio), inducono a ritenere sussistenti giustificati motivi per disporre la compensazione della metà delle spese di lite e la condanna della società convenuta al pagamento in favore dell'attore dell'altra metà.
La liquidazione di tali spese, per la quale si rimanda al dispositivo, viene effettuata sulla base dei parametri introdotti dal D.M. Giustizia 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/22, con riferimento ai valori minimi della tabella n. 2 per le cause di valore da € 5.200,01 fino a € 26.000,00 atteso che il valore della causa si attesta nei minimi dello scaglione di pertinenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del giudice onorario, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
➢ accoglie la domanda proposta dal sig. nei confronti della Parte_1 Controparte_1
e, per l'effetto, condanna quest'ultima, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] alla restituzione, in favore dell'attore, della somma di € 7.927,82 oltre interessi dalla domanda al saldo come specificato in parte motiva;
➢ compensa tra le parti la metà di tutte le spese di lite e condanna la in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della rimanente quota, in favore dell'attore, spese che vanno liquidate per l'intero in € 2.685,50 di cui € 145,00 per esborsi ed €
2.540,00 per onorario, oltre spese forfettarie pari al 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Palermo, 28 febbraio 2025
IL GIUDICE
Giuseppa Caraccia