Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 03/06/2025, n. 980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 980 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 282/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari – dr.ssa Manuela Esposito - nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA tra
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Leonardo Calarota;
Parte_1
RICORRENTE
e
, con l'assistenza e difesa degli Controparte_1
avv.ti Marcello Carnovale, Umberto Ferrato e Carmela Filice;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25.1.2018, parte ricorrente, previa proposizione di ricorsi amministrativi, ha convenuto l' dinanzi al Tribunale di Castrovillari al fine di far accertare il CP_2 proprio diritto al trattamento di famiglia, alla disoccupazione agricola, all'indennità di malattia, nonché l'insussistenza degli indebiti richiesti, con conseguente riconoscimento del diritto alla restituzione delle trattenute effettuate (per € 135,00 mensili) dall' direttamente Controparte_3
sulla pensione cat. V.O. 13032124.
A fondamento della pretesa, parte ricorrente ha esposto di aver ricevuto missive datate 24.5.2017 con la quali, a seguito di riesame, l'ente resistente comunicava la mancanza dei requisiti richiesti per l'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli ovvero l'avvenuta cancellazione dagli stessi (per gli anni 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007), chiedendo la restituzione delle somme in precedenza liquidate a titolo di trattamento di famiglia (periodo dall'1.7.2012 al 30.4.2017 per €
2.468,58), indennità di malattia per gli anni 2005 (periodo dal 3.2.2005 al 23.2.2005 per € 312,04, dal 10.3.2005 all'11.4.2005 per € 600,39, dal 12.7.2005 al 13.8.2005 per € 646,20), 2006 (dal
2.2.2006 al 3.5.2006 per € 1.937,59), 2007 (dal 18.1.2007 all'11.4.2007 per € 1.852,80 e dal
9.10.2007 al 6.12.2007 per € 481,26) e 2008 (dal 3.1.2008 al 4.3.2008 per € 1.163,93, dall'8.4.2008 al 7.5.2008 per € 443,63 e dal 21.7.2008 all'11.8.2008 per € 306,17), alla disoccupazione agricola per gli anni 2004 (periodo dal 1.1.2004 al 31.1.2004 per € 1.550,88), per il 2005 (periodo
1.506,13), 2007 (per il periodo dall'1.1.2007 al 31.12.2007 per € 1.276,80), asseritamente indebiti.
Costituitasi la parte resistente , ha eccepito - preliminarmente - l'inammissibilità dell'azione CP_2 giudiziaria per intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 22 comma1 del D.L.
3.2.1970 n. 7, chiedendo il rigetto delle domande in quanto infondate per mancata prova dell'effettivo compimento delle giornate richieste e dello status di bracciante agricolo, nonché per l'accertata irregolarità dei dedotti rapporti lavorativi in agricoltura, secondo quanto evincibile dai verbali ispettivi versati in atti.
La controversia, incardinata in precedenza dinanzi al Giudice Istruttore titolare del ruolo ed istruita mediante acquisizione di documenti ed espletamento di prova testimoniale, è stata assegnata, in virtù di decreto presidenziale, alla scrivente che all'udienza, fissata per la discussione, ha pronunciato la sentenza completa di dispositivo e motivazione.
***
Il ricorso non può trovare accoglimento.
In via preliminare, è da rigettarsi l'eccezione di decadenza ex art 47 d.p.r. 30 aprile 1970 n. 639 sollevata dall'Ente previdenziale posto che la norma in parola opera esclusivamente nel caso di azioni giudiziali dirette ad ottenere per la prima volta una prestazione previdenziale mai erogata, mentre, nel caso di specie, le indennità oggetto di giudizio (trattamento di famiglia, disoccupazione agricola e malattia) risultano già liquidate alla parte ricorrente.
Sempre in via preliminare, si ritiene che la parte ricorrente sia incorsa nella decadenza di cui all'art. 22 d.l. n.7/1970, conv. in legge n. 83/1970, dall'impugnativa dei provvedimenti di cancellazione dall'elenco dei braccianti agricoli per il 2004, 2005 e 2006, provvedimenti che stanno alla base della ripetizione di indebito.
La norma, reintrodotta con d.l. n.98 del 2011 prevede, in materia di accertamento dello status di lavoratori agricoli, che “Contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”.
Deve ritenersi, secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente, che tale decadenza, di ordine pubblico, rivesta natura sostanziale e sia rilevabile d'ufficio (cfr. Cass. 17 marzo 2008, n. 7148).
Secondo orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, "In tema di iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, l'inosservanza del termine di centoventi giorni previsto dall'art. 22 del D.L. n. 7 del 1970, conv., con modif., dalla L. n. 83 del 1980, per la proposizione dell'azione giudiziaria a seguito della notifica, o presa di conoscenza, del provvedimento definitivo di iscrizione o mancata iscrizione nei predetti elenchi, ovvero di cancellazione dagli stessi, determina, in quanto relativa al compimento di un atto di esercizio di un diritto soggettivo, la decadenza sostanziale del privato, che non solo è sottratta alla sanatoria prevista dall'art. 8 della L.
n. 533 del 1973, ma, riguardando una materia sottratta alla disponibilità delle parti, è anche rilevabile di ufficio dal giudice in ogni stato e grado del giudizio, a norma dell'art. 2969 c.c., salvo il limite del giudicato interno." (Cass. sent. n. 9622/2015 e successive conformi tra cui Cass. sent. n.
17653/20).
Trattasi di questione che deve essere, necessariamente, esaminata prima di passare al merito della controversia, relativa all'accertamento dell'effettivo svolgimento del rapporto di lavoro per gli anni dedotti e dell'insussistenza dell'obbligo di restituzione della prestazione previdenziale.
Ed infatti, il diritto dei lavoratori subordinati a tempo determinato nel settore dell'agricoltura alle prestazioni previdenziali è condizionato dall'esistenza di una complessa fattispecie, che è costituita dallo svolgimento di un'attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate per ciascun anno di riferimento, che risulti dall'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al
R.D. 24 settembre 1940, n. 1949 e successive modifiche ovvero dal possesso del cosiddetto certificato sostitutivo (Cass. SS.UU sentenza n. 1133 del 26 ottobre 2000).
Pertanto, sul piano processuale, colui che agisce in giudizio per ottenere le suddette prestazioni ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti la suddetta iscrizione negli elenchi nominativi o del certificato sostitutivo, gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio.
Non vi è dubbio, quindi, che la iscrizione negli elenchi costituisca presupposto per richiedere le indennità previdenziali, di talché l'interessato deve chiedere il riconoscimento del diritto alla iscrizione nel medesimo giudizio promosso per ottenere la prestazione temporanea (in termini:
Cassazione civile sez. lav., 15/07/2005, n. 14994).
Il rilievo che l'atto di iscrizione è soltanto atto accertativo di un diritto alla iscrizione, che nasce dalla prestazione lavorativa, comporta unicamente la azionabilità di tale diritto davanti al giudice ordinario;
non consente, invece, di riconoscere il diritto alla prestazione previdenziale indipendentemente dalla attualità del diritto alla iscrizione e dunque nel caso di maturazione della decadenza prevista dall'art.22 della legge citata, che ha natura di decadenza sostanziale (Cassazione Ordinanza 29 ottobre
2021, n. 30858; Cass civ. sez. lav., 12/05/2015, n. 9622, Cass. 1° ottobre 1997 n. 9595; Cass., 21 aprile 2001 n. 5942; Cass., 8 novembre 2003 n. 16803; Cass., 10 agosto 2004 n. 15460, 18 maggio
2005 n. 10393; Cass., 5 giugno 2009, n. 13092).
Ciò chiarito in punto di diritto, con riferimento alla fattispecie concreta, la decadenza sopra descritta CP_ è maturata perché risulta documentato (cfr. allegati in fascicolo che la cancellazione delle giornate in agricoltura per gli anni in contesa sia stata comunicata, nello specifico, a mezzo n. 3 provvedimenti di disconoscimento notificati in data 24.2.2012 (in relazione al 2004 – con cancellazione totale da 51 giornate a 0 giornate), in data 22.3.2012 (per l'anno 2005 - con cancellazione totale da 51 giornate a 0 giornate) ed in data 24.2.2012 (per l'anno 2006 - con cancellazione totale da 102 giornate a 0 giornate).
Di conseguenza, non possono che risultare tardivi i ricorsi amministrativi proposti rispettivamente in data 25.7.2017 ed in data 27.7.2017, avverso le missive con cui l'istituto resistente ha chiesto in ripetizione le somme erogate (a titolo di trattamento di famiglia dall'1.7.2012 al 30.4.2017, di indennità di malattia per gli anni 2005, 2006, 2007 e 2008, nonché di disoccupazione agricola per gli anni 2004, 2005, 2006 e 2007) ed è escluso che la presentazione di un ricorso tardivo comporti lo spostamento in avanti del dies a quo del termine di decadenza (Cass. sent. n. 12603/2007).
Il corso della decadenza era, invece, cominciato per il 2004 e per il 2006 sin dal 25.2.2012 (ovvero dal giorno successivo alla notifica dei relativi provvedimenti di disconoscimento), nonché per il 2005 sin dal 23.3.2012 (ovvero dal giorno successivo alla notifica del relativo provvedimento di disconoscimento), con il decorso prima del termine (di giorni 30) previsto per la tempestiva proposizione del ricorso amministrativo di primo grado, poi, del termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria, con la conseguenza che risulta ampiamente tardiva la domanda giudiziale proposta il 25.1.2018.
Pertanto, parte ricorrente risulta decaduta dalla possibilità di accertare il rapporto di lavoro per tali anni in contesa, né il diritto all'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli subordinati potrebbe essere accertato in via meramente incidentale, in quanto una simile soluzione avrebbe effetti elusivi del termine decadenziale (Cass. 15.7.2005, n. 14994; Corte di Appello di Catanzaro, sentenza n. 165/2023). In concreto l'esame della sussistenza dei caratteri del lavoro rimane precluso, per priorità logica e giuridica, dalla decisione in rito sulla decadenza.
Ne consegue l'inammissibilità per tardività della domanda giudiziale diretta alla reiscrizione negli elenchi anagrafici per gli anni 2004, 2005 e 2006 in contesa e, in assenza di spazi di accertamento in via incidentale del rapporto di lavoro, deve essere respinta anche la domanda relativa all'accertamento
CP_ negativo dell'indebito previdenziale azionato dall' (sul punto Cass. sent. n° 6229/19, estensibile a qualunque tipo di prestazione temporanea in agricoltura, in tema di indennità di disoccupazione agricola, l'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli costituisce presupposto per
l'attribuzione della prestazione previdenziale, che, pertanto, non può essere riconosciuta in difetto di impugnazione del provvedimento amministrativo di esclusione da tali elenchi nel termine decadenziale di cui all'art. 22 del d.l. n. 7 del 1970, conv. con modif. in l. n. 83 del 1970). Altresì, deve essere affermata l'infondatezza della proposta azione giudiziale per mancato assolvimento dell'onere probatorio, gravante sulla parte ricorrente, della sussistenza del diritto preteso in relazione agli anni 2003 e 2007.
In concreto, in caso di indebito previdenziale, ed in particolare in caso di indebito per prestazioni temporanee in agricoltura, grava proprio sul lavoratore, in quanto accipiens, la prova della sussistenza del diritto a trattenere le prestazioni previdenziali già riscosse ovvero la prova di aver svolto lavoro subordinato, a titolo oneroso, in agricoltura e degli altri elementi costitutivi del diritto alle prestazioni temporanee erogate e percepite.
La parte ricorrente, infatti, non ha assolto l'onere probatorio della sussistenza di un valido rapporto di lavoro (per gli anni 2003 e 2007) e di avere i requisiti per poter usufruire delle indennità pretese
(cfr. Cass. 02.08.2012, n. 13877, così massimata: “Il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d.lg.lt., n. 212 del 1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge. Il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto, qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi, mentre, nel caso in cui sia documentabile l'iscrizione, questa costituisce prova sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali richieste in giudizio, salvo che l'istituto previdenziale convenuto ne contesti le risultanze con il richiamo ad elementi di fatto, in particolare, al contenuto di accertamenti ispettivi o alla sussistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio, tra le parti, che possano far sorgere dubbi circa
l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, nel qual caso il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente
e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa”).
Si consideri, infatti, che in caso di cancellazione o di riduzione dei giorni di lavoro prestato in agricoltura, secondo un consolidato orientamento della Suprema Corte, incombe sul lavoratore che agisce in giudizio la prova di aver svolto attività lavorativa in agricoltura, dimostrando la durata, la natura subordinata del dedotto rapporto lavorativo e l'onerosità della prestazione per ottenere in sede giudiziale la re-iscrizione nell'elenco dei braccianti agricoli e le prestazioni previdenziali connesse
(cfr. Cass. 11.02.2016, n. 2739, così massimata: “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria ai fini dell'attribuzione di prestazioni previdenziali che viene meno qualora l' a seguito di un controllo, disconosca CP_2
l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando la facoltà di cui all'art. 9 del d.lgs., n. 375, del 1993. Ne consegue che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale, fermo restando che, nella controversia avente ad oggetto la prestazione previdenziale, lo "status" di lavoratore agricolo può essere accertato solo incidentalmente”).
In effetti, la ricorrente non ha provato né offerto di provare di aver realmente maturato le giornate anche per gli anni 2003 e 2007 per avere diritto alle indennità già riscosse.
Si consideri, infatti, che i testi sollecitati dalla parte ricorrente ed escussi nel corso del giudizio non hanno fornito elementi utili per dare conforto probatorio alle pretese azionate in questo giudizio.
In particolare, i testi di parte ricorrente non hanno fornito elementi di convincimento necessari ed indispensabili per poterne valutare l'attendibilità e, soprattutto, la rilevanza delle loro dichiarazioni.
A rigore, il teste ha esposto di essere figlio della ricorrente e (chiamato a riferire Testimone_1 in ordine ai capitoli di prova di cui ai punti 1 e 10 del ricorso) che: “Nel 2003 non mi ricordo dove lavorava” (la ricorrente) e “Ricordo poi che nel 2007 mia madre lavorava in un giardino di arance a
Corigliano paese, sempre con gli orari e i giorni che ho specificato prima. Il datore di lavoro, con cui aveva lavorato anche prima, si chiama , che conosco personalmente da quando Persona_1 ero piccolo poi lui, avendo diversi terreni, ha preso a lavorare mia mamma”; ovvero senza nulla riferire in merito ai giorni di lavoro prestati - né tanto meno all'effettivo orario lavorativo svolto - dalla ricorrente nel 2003 ed indicando quale datore di lavoro “ ” in luogo della Persona_1
Società Cooperativa “Agricola 2007” (oggetto dei verbali ispettivi del 16.7.2009 e del 28.7.2009: il cui amministratore unico era stato individuato nella persona di ) presso la quale la CP_4 stessa ricorrente avrebbe asseritamente prestato attività lavorativa nell'anno 2007.
Parimenti, l'altro teste (chiamato a riferire in ordine ai capitoli di prova di cui Testimone_2 ai punti 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del ricorso) nulla ha esposto in ordine all'attività lavorativa prestata dalla ricorrente negli anni 2003 e 2007, essendo le circostanze articolate - nei capitoli di prova richiesti - afferenti alle diverse annualità 2004, 2005 e 2006 (la cui relativa domanda giudiziale di reiscrizione
è inammissibile per quanto già sopra motivato).
Dette testimonianze, pertanto, valutate alla luce di tutte le altre emergenze processuali, non appaiono sufficienti, convincenti né decisive.
In concreto, dette dichiarazioni testimoniali, sebbene siano da valutare assieme agli altri documenti allegati dalla parte ricorrente, costituenti, in ogni caso, meri indizi, non sono state in grado, per la loro genericità ed inconsistenza, di scardinare le risultanze istruttorie raggiunte in sede ispettiva dai funzionari verbalizzanti che hanno dato luce ad evidenti incongruenze delle denunce di manodopera bracciantile operate nei diversi anni (nel caso specifico con riferimento al 2003 ed al 2007) dalle aziende oggetto di accertamenti. Pertanto, le somme trattenute e richieste come indebito devono ritenersi dovute in ragione proprio di detta cancellazione totale delle giornate lavorative per gli anni 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007.
In ragione di tutte le considerazioni esposte, il ricorso deve essere rigettato. Assorbite tutte le altre doglianze ugualmente formulate dalle parti.
Le spese processuali si compensano tra le parti perché la parte ricorrente ha reso la dichiarazione di incapienza reddituale a cui l'art. 152 disp. att. c.p.c. subordina l'esonero dalle spese per i non abbienti.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di CASTROVILLARI - in composizione monocratica nella persona della dott.ssa
Manuela Esposito in funzione di GIUDICE del LAVORO - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- rigetta la domanda;
- compensa le spese di lite.
Castrovillari, 3.6.2025 Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Manuela Esposito
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Cesare Sanzi - Addetto all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge n.80 del 2021 convertito in legge n.113 del 2021.