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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 24/07/2025, n. 1320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1320 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
N. 2048/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Silvia Corinaldesi Presidente rel. ed est. dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Lara Seccacini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 2048/2024 R.G. promossa da:
(C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
PAOLINELLI LUCIA per procura in calce al ricorso introduttivo
RICORRENTE contro
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
CASCIA MARTA per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE con l'intervento della Procura della Repubblica di Ancona in persona del Procuratore pro tempore
INTERVENUTA
CONCLUSIONI
Rassegnate congiuntamente all'udienza del 27.5.2025: “La difesa chiede che il Tribunale Parte_1 su intestato voglia emettere sentenza di regolamentazione delle condizioni di affidamento e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio, alle condizioni tutte di cui alle NOTE
CONGIUNTE DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI già depositate in atti;
La procuratrice del sig. chiede che l'Ill.mo Giudice adito Voglia emettere sentenza per la Controparte_1
pagina 1 regolamentazione delle condizioni di affidamento e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio alle condizioni tutte di cui alle Note Congiunte di precisazione delle conclusioni depositate in atti”:
“- I figli minori vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre. - La casa familiare in locazione resterà nella disponibilità del Sig. mentre la CP_1
Sig.ra se ne allontanerà insieme ai figli non appena avrà trovato un'abitazione adeguata e Parte_1 comunque entro sei mesi dalla pubblicazione della sentenza. - Nel frattempo, il Sig. CP_1 predisporrà a suo uso una camera al piano inferiore della casa familiare, ove pernotterà. - Il padre potrà vedere i figli a fine settimana alterni, dal pomeriggio del sabato alla domenica sera, con pernottamento, oltre ad un pomeriggio a settimana. Compatibilmente al volere e agli impegni dei minori, potranno essere previsti giorni ulteriori di visita. - I minori trascorreranno le festività di
Natale e Pasqua ad anni alterni con uno o l'altro genitore. - I minori potranno trascorrere, nel periodo estivo, due settimane consecutive con ciascun genitore, in periodi da concordarsi previamente. - A partire dal mese di maggio 2025 il padre verserà alla madre, mediante bonifico alle coordinate dalla stessa indicategli, la somma mensile di euro 800,00 (200,00 euro a figlio), entro e non oltre il giorno 20 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento. Detto contributo sarà rivalutabile annualmente e automaticamente secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dall'anno successivo a quello della data di sottoscrizione del presente ricorso e senza necessità di richiesta scritta. - L'assegno unico continuerà ad essere percepito integralmente dalla Le Parte_1 detrazioni saranno a metà tra i genitori. - Le spese straordinarie, mediche, scolastiche ed extra scolastiche dei figli verranno suddivise tra i genitori al 50% ciascuno, come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Ancona. - Verrà mantenuto il monitoraggio dei Servizi sociali del comune di
Maiolati Spontini, che hanno già in carico il nucleo familiare. - Il Sig. si impegna a CP_1 continuare il percorso presso il Sert di competenza, di monitoraggio della dipendenza da alcool. - I sig.ri e si impegnano, sino a che la sig.ra non avrà lasciato l'abitazione Parte_1 CP_1 Parte_1 familiare, a collaborare per una gestione della transizione il più possibile proficua e serena. Per quanto attiene le spese relative all'abitazione familiare per il periodo in cui continueranno a coabitare e la divisione del mobilio e suppellettili i sig.ri e provvederanno a Parte_1 CP_1 regolamentare il tutto con atto a parte, aiutati dai rispettivi legali.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE.
1. La ricorrente ha instaurato il presente procedimento al fine di ottenere la Parte_1 regolamentazione delle condizioni di affidamento e mantenimento dei figli nati dalla sua relazione non matrimoniale con il sig. Controparte_1
pagina 2 Ha rappresentato in particolare che il rapporto – dal quale sono nati quattro figli, tutti minorenni – è stato caratterizzato da numerosi episodi di crisi, per lo più dovuti al comportamento aggressivo e controllante del con intervento dei servizi sociali del comune di Maiolati Spontini. Ha CP_1 chiesto pertanto l'assegnazione della casa coniugale, l'affidamento esclusivo dei figli alla madre e un congruo contributo a carico del padre per il loro mantenimento.
Il resistente, costituendosi, non ha contestato l'esistenza di una profonda crisi nel rapporto personale e familiare, e, non opponendosi alla assegnazione alla madre della casa familiare (salva la richiesta di assegnazione a sé del piccolo appartamento situato al piano terra) né alla quantificazione del suo contributo al mantenimento dei figli minori, ha chiesto l'affidamento condiviso degli stessi.
Il ricorso è stato notificato al Pubblico Ministero, che è intervenuto in data 9.7.2024.
2. Dopo lo scambio di memorie previsto dall'art. 473 bis.17 c.p.c., all'udienza ex art. 473 bis.21
c.p.c. del 11.6.2024, sono stati emessi provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse dei figli minori, che prevedevano l'affidamento congiunto degli stessi, con assegnazione della casa familiare alla sig.ra (e obbligo per il di allontanarsene entro 30 giorni), indicazione dei Parte_1 CP_1 tempi di incontro dei figli con il genitore non collocatario e determinazione del contributo al mantenimento.
E' stato dato incarico ai servizi sociali di Maiolati Spontini – già incaricati dalla Procura della
Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Ancona – di continuare la presa in carico del nucleo e di relazionare all'esito di specifica indagine socio-ambientale.
Sono state ascoltate le minori e (di 13 e 11 anni), non potendosi ritenere i Per_1 Persona_2 fratellini e dotati di idonea capacità di discernimento. Le stesse hanno riferito di Pt_2 Per_3 aver rielaborato la notizia della separazione dei genitori ed hanno espresso il desiderio di avere rapporti con il padre, manifestando un legame affettivo con entrambi i genitori e tra fratelli e sorelle.
All'udienza del 10 dicembre 2024 le parti hanno dato atto di poter valutare la possibilità di una riconciliazione con abbandono del giudizio, quindi, alla successiva udienza, hanno riferito di non avere intenzione di riprendere la convivenza e riconciliarsi ma al contempo hanno rappresentato la possibilità di un accordo sulle condizioni della separazione.
E' stata fissata l'udienza di rimessione della causa in decisione con i termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c. e le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni, ad esse riportandosi nelle note scritte di trattazione dell'udienza.
pagina 3 3. Le conclusioni concordate possono essere ratificate, sia per quanto attiene all'affidamento dei minori (previsto in forma condivisa, con collocamento dei minori presso la madre e opportuni tempi di incontro tra padre e figli) che per quanto riguarda il loro mantenimento.
Esse rispondono all'interesse superiore della prole e della famiglia ed in particolare alla necessità che, in considerazione dell'età dei minori (che va da 5 a 13 anni) e delle loro esigenze, gli stessi stiano prevalentemente con la madre, presso la quale infatti sono collocati, e che sia comunque garantito un congruo spazio (anche sotto il profilo temporale) per il loro rapporto e la frequentazione con il padre, sia nel fine settimana che nei giorni infrasettimanali, anche con la previsione della possibilità di pernottamento;
le previsioni economiche, sulle quali vi era già un accordo tra le parti, sono proporzionate alle capacità reddituali dei genitori, tenuto conto della convivenza dei figli con la madre, destinataria dell'attribuzione patrimoniale.
Non emergono dagli atti elementi di criticità atteso che le più recenti relazioni del servizio sociale attestano il sensibile miglioramento delle relazioni all'interno del nucleo familiare, soprattutto tra i genitori;
l'ascolto delle minori non ha evidenziato criticità nei rapporti con l'uno o con l'altro genitore;
la relazione clinica del STDP ha evidenziato la negatività dei controlli eseguiti dal resistente.
Opportunamente è stato previsto il mantenimento del monitoraggio dei Servizi sociali del comune di Maiolati Spontini, che hanno già in carico il nucleo familiare. Altrettanto opportunamente è stata inserita la previsione dell'impegno del Sig. a continuare il percorso presso il Sert di CP_1 competenza, di monitoraggio della dipendenza da alcool.
4. La definizione concordata del giudizio comporta la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue:
PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti in ordine alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli minori , e , sopra riportati, Per_1 Per_2 Pt_2 Per_3 come precisati nelle note depositate il 14.4.2025;
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Ancona, così deciso nella camera di consiglio del 17/07/2025
Il Presidente rel.
dott. Silvia Corinaldesi
pagina 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Silvia Corinaldesi Presidente rel. ed est. dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Lara Seccacini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 2048/2024 R.G. promossa da:
(C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
PAOLINELLI LUCIA per procura in calce al ricorso introduttivo
RICORRENTE contro
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
CASCIA MARTA per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE con l'intervento della Procura della Repubblica di Ancona in persona del Procuratore pro tempore
INTERVENUTA
CONCLUSIONI
Rassegnate congiuntamente all'udienza del 27.5.2025: “La difesa chiede che il Tribunale Parte_1 su intestato voglia emettere sentenza di regolamentazione delle condizioni di affidamento e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio, alle condizioni tutte di cui alle NOTE
CONGIUNTE DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI già depositate in atti;
La procuratrice del sig. chiede che l'Ill.mo Giudice adito Voglia emettere sentenza per la Controparte_1
pagina 1 regolamentazione delle condizioni di affidamento e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio alle condizioni tutte di cui alle Note Congiunte di precisazione delle conclusioni depositate in atti”:
“- I figli minori vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre. - La casa familiare in locazione resterà nella disponibilità del Sig. mentre la CP_1
Sig.ra se ne allontanerà insieme ai figli non appena avrà trovato un'abitazione adeguata e Parte_1 comunque entro sei mesi dalla pubblicazione della sentenza. - Nel frattempo, il Sig. CP_1 predisporrà a suo uso una camera al piano inferiore della casa familiare, ove pernotterà. - Il padre potrà vedere i figli a fine settimana alterni, dal pomeriggio del sabato alla domenica sera, con pernottamento, oltre ad un pomeriggio a settimana. Compatibilmente al volere e agli impegni dei minori, potranno essere previsti giorni ulteriori di visita. - I minori trascorreranno le festività di
Natale e Pasqua ad anni alterni con uno o l'altro genitore. - I minori potranno trascorrere, nel periodo estivo, due settimane consecutive con ciascun genitore, in periodi da concordarsi previamente. - A partire dal mese di maggio 2025 il padre verserà alla madre, mediante bonifico alle coordinate dalla stessa indicategli, la somma mensile di euro 800,00 (200,00 euro a figlio), entro e non oltre il giorno 20 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento. Detto contributo sarà rivalutabile annualmente e automaticamente secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dall'anno successivo a quello della data di sottoscrizione del presente ricorso e senza necessità di richiesta scritta. - L'assegno unico continuerà ad essere percepito integralmente dalla Le Parte_1 detrazioni saranno a metà tra i genitori. - Le spese straordinarie, mediche, scolastiche ed extra scolastiche dei figli verranno suddivise tra i genitori al 50% ciascuno, come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Ancona. - Verrà mantenuto il monitoraggio dei Servizi sociali del comune di
Maiolati Spontini, che hanno già in carico il nucleo familiare. - Il Sig. si impegna a CP_1 continuare il percorso presso il Sert di competenza, di monitoraggio della dipendenza da alcool. - I sig.ri e si impegnano, sino a che la sig.ra non avrà lasciato l'abitazione Parte_1 CP_1 Parte_1 familiare, a collaborare per una gestione della transizione il più possibile proficua e serena. Per quanto attiene le spese relative all'abitazione familiare per il periodo in cui continueranno a coabitare e la divisione del mobilio e suppellettili i sig.ri e provvederanno a Parte_1 CP_1 regolamentare il tutto con atto a parte, aiutati dai rispettivi legali.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE.
1. La ricorrente ha instaurato il presente procedimento al fine di ottenere la Parte_1 regolamentazione delle condizioni di affidamento e mantenimento dei figli nati dalla sua relazione non matrimoniale con il sig. Controparte_1
pagina 2 Ha rappresentato in particolare che il rapporto – dal quale sono nati quattro figli, tutti minorenni – è stato caratterizzato da numerosi episodi di crisi, per lo più dovuti al comportamento aggressivo e controllante del con intervento dei servizi sociali del comune di Maiolati Spontini. Ha CP_1 chiesto pertanto l'assegnazione della casa coniugale, l'affidamento esclusivo dei figli alla madre e un congruo contributo a carico del padre per il loro mantenimento.
Il resistente, costituendosi, non ha contestato l'esistenza di una profonda crisi nel rapporto personale e familiare, e, non opponendosi alla assegnazione alla madre della casa familiare (salva la richiesta di assegnazione a sé del piccolo appartamento situato al piano terra) né alla quantificazione del suo contributo al mantenimento dei figli minori, ha chiesto l'affidamento condiviso degli stessi.
Il ricorso è stato notificato al Pubblico Ministero, che è intervenuto in data 9.7.2024.
2. Dopo lo scambio di memorie previsto dall'art. 473 bis.17 c.p.c., all'udienza ex art. 473 bis.21
c.p.c. del 11.6.2024, sono stati emessi provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse dei figli minori, che prevedevano l'affidamento congiunto degli stessi, con assegnazione della casa familiare alla sig.ra (e obbligo per il di allontanarsene entro 30 giorni), indicazione dei Parte_1 CP_1 tempi di incontro dei figli con il genitore non collocatario e determinazione del contributo al mantenimento.
E' stato dato incarico ai servizi sociali di Maiolati Spontini – già incaricati dalla Procura della
Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Ancona – di continuare la presa in carico del nucleo e di relazionare all'esito di specifica indagine socio-ambientale.
Sono state ascoltate le minori e (di 13 e 11 anni), non potendosi ritenere i Per_1 Persona_2 fratellini e dotati di idonea capacità di discernimento. Le stesse hanno riferito di Pt_2 Per_3 aver rielaborato la notizia della separazione dei genitori ed hanno espresso il desiderio di avere rapporti con il padre, manifestando un legame affettivo con entrambi i genitori e tra fratelli e sorelle.
All'udienza del 10 dicembre 2024 le parti hanno dato atto di poter valutare la possibilità di una riconciliazione con abbandono del giudizio, quindi, alla successiva udienza, hanno riferito di non avere intenzione di riprendere la convivenza e riconciliarsi ma al contempo hanno rappresentato la possibilità di un accordo sulle condizioni della separazione.
E' stata fissata l'udienza di rimessione della causa in decisione con i termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c. e le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni, ad esse riportandosi nelle note scritte di trattazione dell'udienza.
pagina 3 3. Le conclusioni concordate possono essere ratificate, sia per quanto attiene all'affidamento dei minori (previsto in forma condivisa, con collocamento dei minori presso la madre e opportuni tempi di incontro tra padre e figli) che per quanto riguarda il loro mantenimento.
Esse rispondono all'interesse superiore della prole e della famiglia ed in particolare alla necessità che, in considerazione dell'età dei minori (che va da 5 a 13 anni) e delle loro esigenze, gli stessi stiano prevalentemente con la madre, presso la quale infatti sono collocati, e che sia comunque garantito un congruo spazio (anche sotto il profilo temporale) per il loro rapporto e la frequentazione con il padre, sia nel fine settimana che nei giorni infrasettimanali, anche con la previsione della possibilità di pernottamento;
le previsioni economiche, sulle quali vi era già un accordo tra le parti, sono proporzionate alle capacità reddituali dei genitori, tenuto conto della convivenza dei figli con la madre, destinataria dell'attribuzione patrimoniale.
Non emergono dagli atti elementi di criticità atteso che le più recenti relazioni del servizio sociale attestano il sensibile miglioramento delle relazioni all'interno del nucleo familiare, soprattutto tra i genitori;
l'ascolto delle minori non ha evidenziato criticità nei rapporti con l'uno o con l'altro genitore;
la relazione clinica del STDP ha evidenziato la negatività dei controlli eseguiti dal resistente.
Opportunamente è stato previsto il mantenimento del monitoraggio dei Servizi sociali del comune di Maiolati Spontini, che hanno già in carico il nucleo familiare. Altrettanto opportunamente è stata inserita la previsione dell'impegno del Sig. a continuare il percorso presso il Sert di CP_1 competenza, di monitoraggio della dipendenza da alcool.
4. La definizione concordata del giudizio comporta la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue:
PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti in ordine alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli minori , e , sopra riportati, Per_1 Per_2 Pt_2 Per_3 come precisati nelle note depositate il 14.4.2025;
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Ancona, così deciso nella camera di consiglio del 17/07/2025
Il Presidente rel.
dott. Silvia Corinaldesi
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