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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 30/10/2025, n. 2919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2919 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 924/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il collegio composto da: dott. Maria Teresa Brena Presidente est. dott. Irene Lupo Consigliere dott. Cristina Giannelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
CF in persona del suo legale rappresentante e amministratore unico pro Parte_1 P.IVA_1 tempore sig. con sede in Milano via Buonarroti 7, rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2
Claudio Pirola, CF , pec presso il cui C.F._1 Email_1 studio in Milano via Paolo da Cannobio 10 è elettivamente domiciliata
APPELLANTE CONTRO
(codice fiscale e partita IVA , con sede in Milano, Via Brera, n. 6, in Controparte_1 P.IVA_2 persona del suo Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore, Sig. Controparte_2 rappresentata, assistita e difesa, in via fra loro disgiunta, giusta procura alle liti in atti, dall'Avv. Enrico Attanasio (codice fiscale – PEC – fax CodiceFiscale_2 Email_2
02.896307810) e dall'Avv. Jacopo Celesia (codice fiscale – PEC CodiceFiscale_3
– fax 02.896307810), entrambi del Foro di Milano, ed Email_3 elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano, Via Broletto, n. 20 (Legance – Avvocati Associati)
APPELLATA -APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
pagina 1 di 3 Conclusioni delle parti: “estinzione del presente giudizio con compensazione integrale delle spese”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello notificato in data a 25 marzo 2024 a la società Controparte_1 Pt_1 ha impugnato la sentenza del Tribunale di Milano n. 7256/2023, pubblicata in data il 25 settembre
[...] 2023. All'esito della prima udienza del 10.10.2024 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 15.05.2025 ai sensi dell'art. 352 c.p.c. con termine per il deposito delle memorie difensive finali. Nelle more le parti davano atto della pendenza di trattative per addivenire ad un bonario componimento, pertanto, chiedevano un rinvio della già fissata udienza del 15.05.2025. Seguivano ulteriori richieste di rinvio con conseguente fissazione di successive udienze ed, infine, le parti con comunicazione depositata telematicamente in data 21.10.2025 davano atto di aver raggiunto un accordo con conseguente rinuncia agli atti del giudizio e, quindi, alle reciproche impugnazioni, (appello principale e appello incidentale e relative accettazioni) a spese compensate. Alla già fissata udienza del 23.10.2025, il consigliere istruttore rinviava, pertanto, nuovamente la causa all'udienza del 30.10.2025 davanti al Collegio ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c. per la pronuncia di estinzione decisione e alla predetta udienza, la Corte riservava la decisione. Occorre premettere che:
a) mentre la pronuncia di estinzione dinanzi al tribunale non ha carattere decisorio ma soltanto procedurale, in quanto ai sensi dell'art. 310 comma1 c.p.c. “l'estinzione del processo non estingue l'azione” e resta alla parte la possibilità di riassunzione nel termine di tre mesi dalla cancellazione della causa dal ruolo ai sensi dell'art. 307 comma 1 c.p.c., invece la pronuncia di estinzione in appello ha carattere decisorio poiché ai sensi dell'art. 310 comma 2 c.p.c. determina il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado;
b) il carattere decisorio della pronuncia comporta che essa, anche a seguito della riforma di cui al D.lvo 149/2022, debba essere adottata in forma collegiale ai sensi dell'art. 307 ult. co. c.p.c., in base al riparto dei compiti tra consigliere istruttore e collegio previsto dall'art. 350 comma 1 c.p.c., in difetto di una norma che espressamente attribuisca, in deroga a tale riparto, il compito di emettere tale pronuncia al Consigliere Istruttore, come appunto per la declaratoria di improcedibilità ex art. 348 c.p.c. nell'attuale formulazione;
c) che l'art. 350 commi 5 - 6 c.p.c. (introdotti dal Dlvo 164/2024) prevedono che «L'estinzione del processo è dichiarata nei modi e nelle forme previste dall'art. 348 terzo comma. Davanti alla corte d'appello, i provvedimenti sono pronunciati dall'istruttore, se nominato, nei casi espressamente previsti e nei casi cui agli articoli 309 e 355; in ogni altro caso, sono pronunciati dal collegio»; Nel caso di specie, si sono verificati i presupposti di cui all'art. 306 c.p.c. avendo le parti confermato la richiesta di dichiarazione di estinzione del giudizio a spese compensate, come da comunicazione depositata telematicamente in data 21.10.2025 con la quale hanno dato atto di aver raggiunto un accordo con conseguente rinuncia agli atti del giudizio e, quindi, alle reciproche impugnazioni, (appello principale e appello incidentale e relative accettazioni) a spese compensate. Va, quindi, senz'altro dichiarata l'estinzione del giudizio a spese compensate, a cui consegue la cancellazione della causa del ruolo.
pagina 2 di 3 Non va invece disposta la condanna al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non rientrando l'ipotesi dell'estinzione del giudizio nei presupposti dell'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 30.05.2012.
PQM
La Corte d'Appello di Milano visti gli artt. 306 e ss c.p.c.:
-dichiara l'estinzione del presente giudizio, a spese di lite integralmente compensate tra le parti e - dispone la cancellazione della causa dal ruolo.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 30.10.2025
Il presidente rel. Maria Teresa Brena
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il collegio composto da: dott. Maria Teresa Brena Presidente est. dott. Irene Lupo Consigliere dott. Cristina Giannelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
CF in persona del suo legale rappresentante e amministratore unico pro Parte_1 P.IVA_1 tempore sig. con sede in Milano via Buonarroti 7, rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2
Claudio Pirola, CF , pec presso il cui C.F._1 Email_1 studio in Milano via Paolo da Cannobio 10 è elettivamente domiciliata
APPELLANTE CONTRO
(codice fiscale e partita IVA , con sede in Milano, Via Brera, n. 6, in Controparte_1 P.IVA_2 persona del suo Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore, Sig. Controparte_2 rappresentata, assistita e difesa, in via fra loro disgiunta, giusta procura alle liti in atti, dall'Avv. Enrico Attanasio (codice fiscale – PEC – fax CodiceFiscale_2 Email_2
02.896307810) e dall'Avv. Jacopo Celesia (codice fiscale – PEC CodiceFiscale_3
– fax 02.896307810), entrambi del Foro di Milano, ed Email_3 elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano, Via Broletto, n. 20 (Legance – Avvocati Associati)
APPELLATA -APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
pagina 1 di 3 Conclusioni delle parti: “estinzione del presente giudizio con compensazione integrale delle spese”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello notificato in data a 25 marzo 2024 a la società Controparte_1 Pt_1 ha impugnato la sentenza del Tribunale di Milano n. 7256/2023, pubblicata in data il 25 settembre
[...] 2023. All'esito della prima udienza del 10.10.2024 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 15.05.2025 ai sensi dell'art. 352 c.p.c. con termine per il deposito delle memorie difensive finali. Nelle more le parti davano atto della pendenza di trattative per addivenire ad un bonario componimento, pertanto, chiedevano un rinvio della già fissata udienza del 15.05.2025. Seguivano ulteriori richieste di rinvio con conseguente fissazione di successive udienze ed, infine, le parti con comunicazione depositata telematicamente in data 21.10.2025 davano atto di aver raggiunto un accordo con conseguente rinuncia agli atti del giudizio e, quindi, alle reciproche impugnazioni, (appello principale e appello incidentale e relative accettazioni) a spese compensate. Alla già fissata udienza del 23.10.2025, il consigliere istruttore rinviava, pertanto, nuovamente la causa all'udienza del 30.10.2025 davanti al Collegio ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c. per la pronuncia di estinzione decisione e alla predetta udienza, la Corte riservava la decisione. Occorre premettere che:
a) mentre la pronuncia di estinzione dinanzi al tribunale non ha carattere decisorio ma soltanto procedurale, in quanto ai sensi dell'art. 310 comma1 c.p.c. “l'estinzione del processo non estingue l'azione” e resta alla parte la possibilità di riassunzione nel termine di tre mesi dalla cancellazione della causa dal ruolo ai sensi dell'art. 307 comma 1 c.p.c., invece la pronuncia di estinzione in appello ha carattere decisorio poiché ai sensi dell'art. 310 comma 2 c.p.c. determina il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado;
b) il carattere decisorio della pronuncia comporta che essa, anche a seguito della riforma di cui al D.lvo 149/2022, debba essere adottata in forma collegiale ai sensi dell'art. 307 ult. co. c.p.c., in base al riparto dei compiti tra consigliere istruttore e collegio previsto dall'art. 350 comma 1 c.p.c., in difetto di una norma che espressamente attribuisca, in deroga a tale riparto, il compito di emettere tale pronuncia al Consigliere Istruttore, come appunto per la declaratoria di improcedibilità ex art. 348 c.p.c. nell'attuale formulazione;
c) che l'art. 350 commi 5 - 6 c.p.c. (introdotti dal Dlvo 164/2024) prevedono che «L'estinzione del processo è dichiarata nei modi e nelle forme previste dall'art. 348 terzo comma. Davanti alla corte d'appello, i provvedimenti sono pronunciati dall'istruttore, se nominato, nei casi espressamente previsti e nei casi cui agli articoli 309 e 355; in ogni altro caso, sono pronunciati dal collegio»; Nel caso di specie, si sono verificati i presupposti di cui all'art. 306 c.p.c. avendo le parti confermato la richiesta di dichiarazione di estinzione del giudizio a spese compensate, come da comunicazione depositata telematicamente in data 21.10.2025 con la quale hanno dato atto di aver raggiunto un accordo con conseguente rinuncia agli atti del giudizio e, quindi, alle reciproche impugnazioni, (appello principale e appello incidentale e relative accettazioni) a spese compensate. Va, quindi, senz'altro dichiarata l'estinzione del giudizio a spese compensate, a cui consegue la cancellazione della causa del ruolo.
pagina 2 di 3 Non va invece disposta la condanna al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non rientrando l'ipotesi dell'estinzione del giudizio nei presupposti dell'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 30.05.2012.
PQM
La Corte d'Appello di Milano visti gli artt. 306 e ss c.p.c.:
-dichiara l'estinzione del presente giudizio, a spese di lite integralmente compensate tra le parti e - dispone la cancellazione della causa dal ruolo.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 30.10.2025
Il presidente rel. Maria Teresa Brena
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