Art. 1.
Le disposizioni contenute nella legge 7 aprile 1941, n. 266 , e nel relativo regolamento, approvato con regio decreto 22 maggio 1942, n. 880 , modificate dal regio decreto-legge 2 marzo 1944, n. 80 , e dal decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 334 , cessano di aver vigore nei riguardi dei marittimi non ancora rimpatriati alla data dell'entrata in vigore della presente legge.
Le disposizioni contenute nella legge 7 aprile 1941, n. 266 , e nel relativo regolamento, approvato con regio decreto 22 maggio 1942, n. 880 , modificate dal regio decreto-legge 2 marzo 1944, n. 80 , e dal decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 334 , cessano di aver vigore nei riguardi dei marittimi non ancora rimpatriati alla data dell'entrata in vigore della presente legge.