TRIB
Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 20/05/2025, n. 1172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1172 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TARANTO
PRIMA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, il dott. Claudio Casarano ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 6172 R.G. anno 2023 Affari Civili Contenziosi promossa da:
- rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Pugliese;
Parte_1
Contro
- rappresentata e difesa dall'avv. Mimì Cassano;
CP_1
– rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Felice Colangelo e Piergiorgio Controparte_2
Colangelo;
OGGETTO: diritto di prelazione agraria.
LA CAUSA
IL FONDAMENTO DELLE DOMANDE
La signora , nel convenire in giudizio la signora e la Parte_1 CP_1 Controparte_2
affermava di essere coltivatrice diretta e titolare di diversi terreni, circostanti la propria
[...] abitazione, tra cui quello censito al fg. 96 p.lla 106 (già p.lla 76) dell'estensione di ha 01.28.01, della qualità , per averlo ricevuto con atto di divisione per notar dott. del Per_1 Persona_2
20.01.1988 trascritto presso la Conservatoria RRII di Taranto il 23.01.1988 al n. 1337.
pagina 1 di 6 Aggiungeva che con raccomandata AR del 05.05.2023, consegnata il successivo 15.05.2023, la signora sua cugina, le comunicava l'intento di vendere al prezzo di € 35.000,00 il terreno CP_1
censito al fg. 96, p.lla 127 di ha 02.53.44 a tale signor;
e tanto faceva nella Persona_3 consapevolezza che l'attrice fosse in possesso di tutti i requisiti utili per l'esercizio del diritto di prelazione agraria, in quanto era coltivato in forza di contratto di locazione del 10.10.2020, rinnovatosi tacitamente tra le parti, e comunque ubicato a confine con il fondo di sua proprietà sopra identificato.
Con successiva nota AR consegnata il 18.05.2023 l'attrice comunicava alla cugina di voler acquistare il predetto terreno allo stesso prezzo di € 35.000,00 dichiarando, altresì, la propria disponibilità a versare una somma nella misura del 10 % del prezzo a titolo di caparra.
Senonchè, lamentava l'attrice, la signora ad onta della manifestata volontà di CP_1
acquistarlo, con atto di compravendita redatto per notar del 21.06.2023 – Rep. 19313 CP_3
alienava il suddetto terreno alla in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore , al prezzo di € 35.000,00. Persona_3
L'attrice precisava che coltivava non solo da oltre vent'anni il ricordato terreno a confine ma coltivava anche il terreno conteso in forza di contratto di locazione del 10.10.2020, rinnovatosi tacitamente tra le parti.
Di qui la domanda di riscatto fondata sia quale affittuaria del fondo offerto in vendita (art. 8 della legge
26 maggio 1965, n. 590), sia quale proprietaria del fondo confinante con quello offerto in vendita (art. 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817), oltre che nella ricorrenza di tutti i presupposti di legge.
Concludeva perché fosse dichiarato legittimo l'esercizio del riscatto agrario, con il conseguente trasferimento in favore dell'attrice del terreno sito in agro di Castellaneta (TA) alla contrada Gaudella
Piccola identificato catastalmente al fg. 96, p.lla 127, di ha 02.53.44, seminativo di classe 5°, RD €
32,72, RA 52,36, unitamente alla corresponsione a favore della della somma Controparte_2 di € 35.000,00 - pari all'importo pattuito da quest'ultimo per l'acquisto del suddetto immobile e versato alla venditrice inoltre chiedeva che fosse dichiarato inefficace l'atto di compravendita CP_1
per notar del 21.06.2023 – Rep. 19313 stipulato tra la signora e la CP_3 CP_1
Controparte_2
LA DIFESA DELLE PARTI CONVENUTE
La signora costituendosi sosteneva che l'attrice al momento della vendita del terreno per CP_1
cui è causa non era proprietaria del terreno confinante al fg. 96 p. 106 (già 76), posto che vantava solo un diritto di enfiteusi (livello).
pagina 2 di 6 Non a caso con la Determinazione del Comune di Castellaneta n. 1199 del 21.08.2023 procedeva alla sua affrancazione, divenendone proprietaria e trascrivendo il tutto in data 03.10.2023 al n. 25764 reg. gen. ed al n. 19722 reg. part. (doc. n. 3); tuttavia tanto avveniva dopo la data del 21.06.2023 quando veniva stipulato l'atto di compravendita del terreno al fg. 96 p.lla 127 tra e la CP_1 CP_2
Né l'attrice poteva ritenersi affittuaria del terreno conteso in virtù del “contratto di affitto di fondo rustico ai sensi dell'art. 23 L. n. 11/1971” del 10.10.2020, registrato a Taranto in data 28.10.2020 al n.
008376 - serie 3T, dal momento che pur avendo come scadenza la data del 09.10.2024, con atto denominato “recessione anticipata contratto affitto di fondi rustici” in data 12.03.2021, negli uffici della di Castellaneta, e manifestavano la volontà di risolvere CP_4 Parte_1 CP_1
consensualmente quel contratto di affitto;
atto per di più registrato presso l'Agenzia delle Entrate da in data 06.04.2021. Parte_1
Concludeva per il rigetto della domanda.
Analoghe difese venivano svolte dalla terza acquirente, salva, in subordine, per il caso di accoglimento della domanda attrice, l'azione di rivalsa nei confronti della per i danni subiti. CP_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza istruttoria il tema di indagine dirimente veniva così individuato:
Ritenere che anche l'enfiteuta, o il livellario, sia legittimato al retratto agrario quale confinante, riesce arduo, posto che la norma che attribuisce il diritto di prelazione agraria viene intesa, in quanto limitativa del diritto di proprietà sotto il profilo della potestà di disporre, come una eccezione, ed in quanto tale, ex art. 14 delle Preleggi insuscettibile di interpretazione analogica.
E' vero che la S.C. attribuisce la prelazione agraria anche al nudo proprietario, quando abbia un titolo che gli ha consentito di coltivare il fondo nel biennio antecedente (nel caso di Cass. 9604-2023 il figlio, sebbene nudo proprietario, otteneva dalla madre usufruttuaria l'utile concessione in godimento del bene).
pagina 3 di 6 E questo, secondo la difesa attrice, dovrebbe permettere l'estensione della legittimazione attiva al retratto agrario anche all'enfiteuta - o livellario – le quante volte abbia il diritto di affrancazione del fondo, come poi, per di più faceva con successo, quantunque dopo la denunzia della volontà di vendere da parte della convenuta confinante.
Senonchè non sembra che le situazioni siano del tutto sovrapponibili, posto che nel caso del nudo proprietario si verte pur sempre in tema di proprietà il cui godimento risulta essere compresso solo per un tempo limitato (proprio in questi termini la S.C. già citata). Viceversa l'enfiteuta non è titolare del diritto di proprietà per definizione, ma al più lo sarebbe virtualmente.
Si deve poi considerare che i pochi precedenti, sia pure di pronunce di merito, sono nel senso della esclusione della titolarità della prelazione in capo all'enfiteuta; ad esempio, sez. II - Controparte_5
Salerno, 26/02/2009, n. 669: “ L'enfiteusi rappresenta un diritto reale di godimento in favore del concessionario sul fondo, che rimane in proprietà del concedente, sicché il diritto di prelazione e di retratto agrario non spetta al livellario né al nudo proprietario di terreni confinanti con quello offerto in vendita.
La tacita stipulazione dell'affitto del terreno oggetto di vendita in favore dell'attrice da parte della convenuta – e non la semplice rinnovazione – sembra trovare un ostacolo insormontabile, fra l'altro, nel contratto scritto di mutuo dissenso prodotto;
non a caso, sia pure tardivamente, la difesa attrice si preoccupava di provare la sua simulazione. Senza contare, comunque, che al momento della denunzia della vendita il predetto terreno non era più nella disponibilità dell'attrice.
Le prove articolate allora non sembrano rilevanti;
tuttavia, prima di fissare l'udienza per la rimessione della causa in decisione, occorre tentare la conciliazione delle parti.
P.T.M.
Rigetta le prove.
Visto l'art. 185 bis formula alle parti la seguente proposta conciliativa:
Rinunzia all'azione e compensazione totale delle spese.
Fissa per la comparizione personale delle parti l'udienza del 2-10-2024, ore 11,00.
Rifiutatasi l'attrice di conciliare la lite, all'udienza del 26-03-2025, la causa, dopo lo scambio ex art. 189 delle memorie rito Cartabia, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'ENFITEUTA NON HA IL DIRITTO DI PRELAZIONE AGRARIA
pagina 4 di 6 Come si affermava con la ricordata ordinanza istruttoria, non può estendersi il diritto di prelazione agraria anche all'enfiteuta, posto che trattandosi di una limitazione al diritto di disporre, la norma è insuscettibile di applicazione analogica, ai sensi dell'art. 14 delle preleggi.
L'affrancazione poi ha natura costituiva e quindi essendo avvenuta dopo la vendita del fondo conteso, non può essere opposta ai convenuti.
LA DETENZIONE DEL FONDO CONTESO NON POTEVA ESSERE ACCAMPATO
DALL'ATTRICE ANCHE EX ART. 1417 – 2722 C.C.
L'attrice a sostegno del proprio diritto di riscatto agrario sosteneva nell'atto introduttivo di essere anche affittuaria del fondo conteso.
Senonchè la convenuta produceva atto di mutuo dissenso pure registrato che ne CP_1
determinava il suo scioglimento in data antecedente alla vendita del fondo alla società convenuta.
La domanda di sua simulazione però veniva spiegata tardivamente, come denunziato dalle difese convenute: il termine ultimo per il deposito della memoria ex art. 171-ter n. 1) cpc è quello del 15 marzo 2024; la memoria depositata, invece, porta la data del 21.03.2024 e risulta depositata il
22.03.2024.
L'attrice insisteva comunque nel voler provare con testimoni l'esistenza affitto, sebbene come eccepito dalla difesa convenuta, occorresse la controdichiarazione, ai sensi dell'art. 1417- 2722; beninteso qualora fosse stata tempestiva la domanda di simulazione del mutuo scioglimento del contratto. Senza contare che l'attrice non aveva neanche la disponibilità materiale del fondo.
Le domande vanno dunque rigettate e le spese seguono giocoforza la soccombenza dell'attrice e si liquidano come da dispositivo, anche tenuto conto della effettiva attività svolta.
P.T.M.
Decidendo sulle domande proposte dalla signora con atto di citazione regolarmente Parte_1
notificato, nei confronti della signora e la rigettata ogni altra CP_1 Controparte_2
domanda ed eccezione, così provvede:
Rigetta le domande e condanna l'attrice al pagamento delle spese processuali sopportate dalle convenute, che si liquidano in favore del difensore distrattario della convenuta e della CP_1
società convenuta, in euro 4.000,00 per compenso professionale, per ciascuno, oltre accessori di legge.
TARANTO, 20-05-2025
pagina 5 di 6 Il Giudice – dott. Claudio Casarano
pagina 6 di 6