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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 14/01/2025, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Francesca Malgoni, ha pronunciato ex art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 4590/2023 promossa da: (C.F.: ), con il Patrocinio dell'Avv. Parte_1 P.IVA_1
LUCARELLI FEDERICO APPELLANTE contro (C.F.: ), con il Patrocinio dell'Avv. AZZOLINI CP_1 C.F._1
VALTER
[...]
P.I.: ), con il Patrocinio Controparte_2 P.IVA_2 dell'Avv. MARTUCCI SCHISA ALFREDO APPELLATE
* In punto: appello avverso la sentenza n. 731/23 del Giudice di Pace di Reggio Emilia
* Conclusioni delle parti All'udienza del 18.12.2024 le parti hanno concluso come da verbale e il Tribunale si è riservato la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. In data 6.10.2021 a proposto dinanzi al Giudice di Parte_1
Pace di Reggio Emilia ricorso monitorio nei confronti di esponendo: CP_1
- che nel maggio 2019 quest'ultima le aveva conferito l'incarico di acquistare per suo conto un pacchetto turistico relativo a viaggio in Iran dal 10 al 18 agosto 2019 (“Tour Magica Persia”), sottoscrivendo la relativa proposta di contratto al costo complessivo di € 2.699,00 e versando un acconto di € 680,00;
- di avere acquistato, in esecuzione del mandato con rappresentanza conferitole, il pacchetto turistico dal tour operator corrispondendo a Controparte_3 quest'ultima la somma complessiva di € 2.471,60;
-che il viaggio è stato annullato a causa della sopravvenuta insolvenza del tour operator (la è stata poi dichiarata fallita dal Tribunale di Venezia l'8.6.2020); Controparte_3
- di avere attivato la garanzia per il viaggiatore operante in caso di insolvenza e fallimento del tour operator ex art. 47 del Codice del Turismo (D.Lgs. 79/11), prestata dalla
[...]
[...] , la quale aveva liquidato alla 'intero prezzo del pacchetto, Controparte_4 CP_1 pari a € 2.471,60;
- di avere dunque diritto al rimborso di quanto da essa versato all'organizzatore, al netto dell'acconto già pagato dalla cliente. In accoglimento del ricorso, il Giudice di Pace ha emesso il decreto ingiuntivo n. 1762/21 nei confronti di per la somma di € 1.791,60, oltre interessi e spese CP_1
Quest'ultima ha proposto tempestiva opposizione ex art. 645 c.p.c. deducendo:
- di essere venuta a conoscenza dell'annullamento del viaggio solo l'8.08.2019 (due giorni prima della data prevista per la partenza), nonostante avesse contattato più volte l'agenzia anche nei giorni precedenti e di avere richiesto all'agenzia stessa la restituzione dell'acconto di € 680,00 già versato;
-che, attivata la copertura assicurativa stipulata dalla con Controparte_3 [...] quest'ultima le ha per errore versato la maggior somma di € 2.000,00; CP_2
- di avere restituito alla su espressa richiesta di quest'ultima, la differenza tra CP_2 quanto liquidato e l'acconto di € 680,00, pari a € 1.320,00;
- di essere quindi priva di legittimazione passiva rispetto alla domanda proposta da
, la quale ha agito sulla base dell'errato presupposto che le avesse Parte_1 CP_2 liquidato la somma di € 2.471,00, mentre, invece, si è limitata a restituirle il solo acconto versato;
- che il rapporto contrattuale intercorso con l'agenzia non è un mandato con rappresentanza;
- che ha violato l'obbligo di diligenza professionale in quanto ha scelto Parte_1 un tour operator inaffidabile, la cui insolvenza era nota già ad aprile 2019, e tale inadempimento è di gravità tale da giustificare la risoluzione del contratto;
- che, in ogni caso, l'agenzia di viaggi è responsabile degli adempimenti dell'organizzatore;
- che, dunque, ella non solo nulla deve a , ma ha altresì diritto al Parte_1 risarcimento del danno da vacanza rovinata come previsto dal Codice del Turismo. Sulla base di quanto sopra ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo e, in via riconvenzionale, la risoluzione del contratto intercorso con per Parte_1 inadempimento di quest'ultima e condanna della stessa al pagamento della somma di € 2.500,00 a titolo di danno da vacanza rovinata. Ha chiesto inoltre di essere autorizzata a chiamare in causa
[...] er essere da questa manlevata. Controparte_2
Si è costituita contestando l'opposizione in fatto e in diritto e Parte_1 insistendo per il suo rigetto. In particolare, l'agenzia di viaggi, oltre a quanto già prospettato nel ricorso monitorio, ha dedotto:
- di essere estranea al rapporto contrattuale intercorso fra la quale viaggiatore, CP_1
e quale organizzatore del pacchetto;
Controparte_5
- che, quindi, le vicende intercorse fra essi o con la Compagnia Assicurativa prescelta dall'organizzatore ( sono prive di rilevanza;
CP_2
- di avere agito diligentemente in quanto, da un lato, la veva già viaggiato con CP_1 esprimendo il proprio gradimento in proposito e, dall'altro lato, Controparte_5
2 non vi era stato alcun segnale che potesse far presagirne il fallimento. Autorizzata la chiamata in causa di quest'ultima si è costituita rilevando di essere CP_2 tenuta al ristoro nei confronti dell'opponente limitatamente alla somma da questa versata all'agenzia di viaggio, ossia € 680,00 e che, peraltro l'opposta non aveva provato di aver corrisposto alcuna somma al tour operator. All'esito del procedimento, il Giudice di Pace, con sentenza n. 731/2023 depositata il 29.5.2023, in accoglimento dell'opposizione e della domanda riconvenzionale dell'opponente, ha revocato il decreto ingiuntivo e condannato l'opposta a corrispondere ad CP_1
la somma di € 2.500,00 a titolo di risarcimento del danno da vacanza rovinata,
[...] ponendo sempre a carico dell'opposta le spese di lite sia dell'opponente sia della terza chiamata. La pronuncia si fonda sui seguenti argomenti:
- la ha avuto rapporti diretti esclusivamente con , che ha CP_1 Parte_1 colpevolmente ingenerato nella stessa un affidamento sulla vacanza, comunicandole l'annullamento solo pochi giorni prima della partenza;
- ciò configura un inadempimento dell' fonte di stress e frustrazione per la cliente Pt_2
e, quindi, una lesione del suo diritto di godere della vacanza acquistata, da risarcirsi ai sensi dell'art. 46 D.Lgs. 79/11;
- dal canto suo non ha fornito alcuna giustificazione dell'annullamento Parte_1 del viaggio;
- la condotta di è stata corretta e nulla è da essa dovuto a . CP_2 Parte_1
Avverso la sentenza ha interposto tempestivo appello per i seguenti Parte_1 motivi:
1) erroneo accoglimento della domanda riconvenzionale dell'appellata – violazione degli artt. 42 e ss. e 50 Codice del Turismo - D.gs 79/2011: il GdP avrebbe confuso i ruoli di venditore e di organizzatore del pacchetto turistico, in quanto il primo è tenuto solo alla corretta esecuzione del mandato conferitogli dal cliente ad acquistare il pacchetto, mentre invece è il secondo ad assumere l'obbligo di far godere i servizi e a rispondere ex art. 42 D.Lgs. 79/11 della mancata esecuzione del pacchetto, risarcendo l'eventuale danno da vacanza rovinata;
Parte_1 ha rivestito esclusivamente il ruolo di venditore e quindi, di mandatario con rappresentanza;
essa ha diligentemente adempiuto alle obbligazioni di cui all'art. 1710 c.c., in quanto ha procurato alla l'acquisto della vacanza, l'ha costantemente tenuta aggiornata sullo CP_1 stato della sua pratica comunicandole la cancellazione tempestivamente e offrendole delle alternative di viaggio che la cliente ha rifiutato;
essa pertanto non risponde in via solidale con il tour operator dell'annullamento della vacanza e dei conseguenti pregiudizi, non essendo configurabile a suo carico neppure una culpa in eligendo;
2) omessa pronuncia e/o erroneo rigetto implicito della domanda riconvenzionale in violazione dell'art. 112 c.p.c.: il G.d.P. ha completamente omesso di pronunciarsi sulla domanda con la quale ha chiesto la condanna della a rimborsarle la somma di € Parte_1 CP_1
1.791,60 anticipata al Tour Operator per conto della stessa, ai sensi degli artt. 1719-1720 c.c., essendo del tutto irrilevante il rapporto fra la e la rispetto al quale CP_1 CP_2
è del tutto estranea. Parte_1
Sulla base di quanto sopra, l'appellante ha formulato le seguenti conclusioni:
“riformare integralmente l'impugnata sentenza n.731/2023, resa inter partes dall' Ufficio del Giudice di
3 Pace di Reggio Emilia, Giudice di Pace Dott. Maghenzani nel giudizio n. R.G. Controparte_6
4095/2021, pubblicata il 29/05/2023 e non notificata ( all. B – fascicolo appello) e per l'effetto, accogliere le seguenti conclusioni: 1) in ogni caso accertare e dichiarare che la IG.ra è tenuta a rimborsare alla CP_1 Parte_1 la somma di Euro 1.791,60 a titolo di rimborso del saldo del pacchetto turistico di cui è causa ex
[...] art. 1719 c.c., oltre interessi e rivalutazione monetaria;
2) rigettare la domanda riconvenzionale avversaria in quanto infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese ed onorari di lite del doppio grado di giudizio, condannando altresì l'appellata IG.ra a CP_1 restituire l'importo di Euro 4.470,76 pari alla condanna di primo grado eseguita dalla con Parte_1 riserva di ripetizione all'esito dell'appello (doc.E), oltre la tassa di registrazione della sentenza già versata dalla per Euro 424,00 (doc.F). Parte_1
In via istruttoria si insiste per l'ammissione della prova per interrogatorio formale della IG.ra CP_1 nonché prova per testi come formulate in sede di note ex art. 320 c.p.c., da intendersi qui integralmente
[...] trascritte e riportate e non ammesse in primo grado in quanto il Giudice ha ritenuto la causa sufficientemente istruita in via documentale”. Si è costituita eccependo l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis CP_1
c.p.c. e comunque la sua infondatezza in quanto:
- nell'ambito della vendita dei pacchetti turistici “tutto compreso” la responsabilità dell'agenzia di viaggi e del tour operator è solidale, in quanto la prima non si limita a vendere un pacchetto su catalogo, ma svolge un ruolo qualificato e connotato da competenze particolari, tanto da creare un pieno e totale affidamento da parte del cliente;
- , invece, ha scelto un tour operator palesemente e notoriamente Parte_1 inaffidabile e insolvente, ed è quindi risultata inadempiente ai propri obblighi;
- il rapporto intercorso con l'agenzia non è qualificabile in termini di mandato con rappresentanza, dunque non si applicano gli artt. 1719-1720 c.c.;
- anche in quel caso, comunque, sarebbe risultata inadempiente agli Parte_1 obblighi di cui agli artt. 1710 c.c. per avere scelto un tour operator prossimo al fallimento e venduto un viaggio della quale ella non ha potuto usufruire. Si è costituita anche nsistendo per Controparte_2 il rigetto dell'appello. Non è stata svolta attività istruttoria e all'udienza del 18.12.2024, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., il Tribunale si è riservato la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma c.p.c. 2. Si osserva:
- la normativa applicabile alla fattispecie oggetto di causa è contenuta nel D.Lgs. 79/11 (“Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonchè attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio”), nella sua versione novellata dal D.Lgs. 62/18, e, più nello specifico, negli artt. 32 e seguenti, relativi ai Contratti del turismo organizzato;
- l'art. 33 fornisce, oltre alla definizione di “servizio turistico” (alloggio, trasporto, noleggio auto) e di “pacchetto turistico” (combinazione di almeno due tipi diversi di servizi
4 turistici ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza), anche quella di “organizzatore” (lett. i) e di “venditore” (lett. l) del pacchetto stesso;
- il primo è “un professionista che combina pacchetti e li vende o li offre in vendita direttamente o tramite
o unitamente a un altro professionista, oppure il professionista che trasmette i dati relativi al viaggiatore a un altro professionista conformemente alla lettera c), numero 2.4)”;
- il secondo è “il professionista diverso dall'organizzatore che vende o offre in vendita pacchetti combinati da un organizzatore”;
- nel caso di specie, il Modulo di informazioni precontrattuali ex art. 34 D.Lgs. 79/11 consegnato dalla GEOGRAPHICA alla prevede testualmente: “La combinazione di CP_1 servizi turistici che vi viene proposta è un pacchetto ai sensi della direttiva (UE) 2015/2302, recepita in Italia con il D.Lgs. 21.5.2018, n. 62, che ha modificato gli artt. 32-50 del D.Lgs. 79/2011 (Codice del Turismo)…L'Organizzatore del viaggio (come definito dall'art. 32, comma 1, lett. i del Codice del Turismo) sarà ed è pienamente responsabile, ai sensi dell'art. 42 del Codice Turismo, della Parte_3 corretta esecuzione del pacchetto nel suo insieme. Il Venditore del pacchetto (come definito dall'art. 32, comma 1, lett. l del Codice Turismo è l'Agenzia GEOGRAPHICA VIAGGI L'Organizzatore e il CP_7 venditore sopra detti dispongono di una protezione per imborsare i vostri pagamenti e, se il trasporto è incluso nel pacchetto, garantire il vostro rimpatrio nel caso in cui diventino insolventi”;
- lo stesso “Contratto di Pacchetto turistico”, cui è allegato il modulo di cui sopra, qualifica come “organizzatore” e specifica che esso “è responsabile dell'esatta esecuzione di CP_3 tutti i servizi turistici inclusi nel contratto ai sensi dell'art. 42 Codice del Turismo (D:Lgs. 79/2011) ed è tenuto a prestare assistenza qualora il viaggiatore si trovi in difficoltà ai sensi dell'articolo 45 del medesimo Codice”;
- nessun dubbio, quindi, che abbia rivestito il ruolo di venditore del Parte_1 pacchetto e il quella di organizzatore;
Controparte_8
- il dato emerge infatti in modo inequivocabile dalla scheda negoziale e, in ogni caso, dalle stesse allegazioni delle parti risulta che non abbia “combinato” due o più Parte_1 servizi turistici relativi al viaggio in Iran, ma si sia limitata a porre in vendita un pacchetto già predisposto e gestito da un terzo (appunto ; Controparte_5
- ciò posto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che tra l'agenzia/venditrice e il cliente si instaura un rapporto di mandato, che va tenuto ben distinto da quello intercorrente fra il cliente stesso e il tour operator;
- l'agenzia di viaggi infatti “agisce al contempo come mandataria all'acquisto per conto del cliente e come mandataria alla vendita per conto del tour operator, ed in tal veste assicura la conclusione, tra i predetti mandanti, del contratto di viaggio”; essa quindi “assume nei confronti del proprio cliente l'obbligo di procurare il servizio turistico, ma non anche la correlativa obbligazione di risultato concernente l'esito del servizio predetto, per il quale sussiste la responsabilità diretta del tour operator. Non è quindi possibile confondere le vicende del rapporto interno tra mandante e mandatario con quelle del diverso rapporto concluso tra tour operator e cliente per effetto dell'intermediazione dell'agente di viaggi” (C. 26694/20);
- la stessa Corte di Cassazione, con la medesima pronuncia citata, ha fatto due ulteriori importanti precisazioni relative all'ipotesi di mancata esecuzione del pacchetto turistico per causa imputabile al tour operator;
- la prima è che il cliente ha diritto di ricevere il rimborso di quanto versato per il servizio non ricevuto e non fruito e, se a ciò abbia provveduto l'agenzia di viaggi in luogo del tour
5 operator, questa non ha diritto a ripetere alcunché dal cliente;
- la seconda è che, sul piano risarcitorio, non è di regola configurabile – salvo quanto si dirà infra - una responsabilità solidale tra agente e tour operator nei confronti del cliente finale, posto che essi sono tenuti al risarcimento del danno secondo le rispettive responsabilità, se non provano che il mancato o inesatto adempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a loro non imputabile;
- la Suprema Corte, richiamando l'art. 14 D.Lgs. 111/95 allora vigente (“in caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico l'organizzatore e il venditore sono tenuti al risarcimento del danno, secondo le rispettive responsabilità, se non provano che il mancato
o inesatto adempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a loro non imputabile”), ha evidenziato che “L'espressione usata dal legislatore ("secondo le rispettive responsabilità") indica chiaramente che agente e tour operator non rispondono in via solidale nei confronti del cliente finale, bensì ciascuno per quanto di propria competenza, e quindi, nello specifico, l'agente, per il corretto adempimento del mandato ad acquistare conferitogli dal cliente, ed il tour operator, per il puntuale adempimento del contratto di viaggio direttamente concluso da quegli con il cliente finale”;
- le medesime considerazioni sono applicabili anche in vigenza della normativa attuale, che, con riferimento al danno da vacanza rovinata, tutt'ora tiene distinta la posizione dell'organizzatore da quella del venditore (art. 46 D.Lgs. 79/11: “Nel caso in cui l'inadempimento delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto non è di scarsa importanza ai sensi dell'articolo 1455 del codice civile, il viaggiatore può chiedere all'organizzatore o al venditore, secondo la responsabilità derivante dalla violazione dei rispettivi obblighi assunti con i rispettivi contratti, oltre ed indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all'irripetibilità dell'occasione perduta”);
- è ovvio che il venditore, essendo un operatore specializzato nel settore turistico, è tenuto, nell'adempimento delle proprie obbligazioni verso il cliente, ad usare un grado di diligenza commisurato ex art. 1176 c.c. al ruolo professionale svolto;
- ciò significa che, laddove abbia scelto per la conclusione del contratto di viaggio un determinato tour operator, pur conoscendo o dovendo conoscere – in base al criterio, appunto, della diligenza professionale – eventuali circostanze da cui desumerne la inaffidabilità, è configurabile il suo inadempimento e la conseguente responsabilità per i danni patiti dal cliente, in via solidale con lo stesso tour operator;
- così delineato il quadro normativo di riferimento, nel caso in esame CP_1
sin dall'atto di opposizione a decreto ingiuntivo ha allegato la culpa in eligendo di
[...]
, per avere incautamente e negligentemente scelto un fornitore di servizi Parte_1 inaffidabile, posto che, ancor prima della stipulazione del contratto di viaggio, era in essere, ed era nota, la situazione di insolvenza di Controparte_5
- a supporto dell'allegazione ha prodotto alcune notizie di stampa e un comunicato
– risalenti ad aprile 2019 – da cui risulta che una compagnia aerea aveva deciso di CP_9 sospendere i voli charter per conto di (e di altri tour operators) a causa di “mancati CP_3 pagamenti”;
- a fronte di tale specifica allegazione, avrebbe dovuto fornire la prova Parte_1 di avere, invece, operato diligentemente e quindi di avere verificato che l'organizzatore prescelto si trovasse in condizioni tali da garantire l'esecuzione del pacchetto;
6 - l'Agenzia, invece, è venuta meno all'onere probatorio che le incombeva, essendosi limitata a produrre a sua volta due notizie pubblicate sul sito www.lagenziadiviaggi.it, nei quali viene menzionata una crescita di fatturato del tour operator CP_3
- innanzitutto, uno di questi due articoli risale al maggio 2018, dunque è del tutto inconferente (e comunque nulla riporta in ordine alla condizione di;
l'altro, CP_3 pubblicato nel giugno 2019, è comunque irrilevante atteso che il riferimento all'aumento di fatturato è del tutto generico e in ogni caso l' proprio in quanto operatore Parte_4 professionale, dispone di competenze, elementi e canali, per la valutazione e la scelta dei propri fornitori, ben diversi dalle generiche notizie che circolano sul web, che sono accessibili a qualsiasi consumatore e che potrebbero non essere attendibili;
- del resto, è anche questa una delle ragioni per le quali il consumatore, appunto, decide di rivolgersi all'Agenzia piuttosto che provvedere da sé all'organizzazione del proprio viaggio;
- la circostanza, poi, che la avendo viaggiato con l'anno CP_1 CP_3 precedente ed essendone rimasta soddisfatta, avesse richiesto il medesimo tour operator anche per il viaggio del 2019 non esime certamente da responsabilità, posto che Parte_1 quest'ultima avrebbe comunque dovuto verificare la condizione dell'organizzatore ed informare la cliente;
- dunque, considerato che la situazione di insolvenza di – la Controparte_5 quale, nel giro di circa un anno, ha condotto alla dichiarazione di fallimento – è stata l'esclusiva causa di cancellazione del viaggio (né, del resto, ha provato che ciò sarebbe Parte_1 avvenuto per ragioni diverse ma, anzi, nel ricorso monitorio ha espressamente dedotto che l'annullamento era dovuto alla sopravvenuta insolvenza del tour operator), è del tutto evidente che l'inadempimento dell'Agenzia di viaggi, odierna appellante, è stato di gravità tale da determinare la risoluzione ex artt. 1453-1455 c.c. del contratto concluso con la CP_1
- conseguentemente, corretta è la decisione del Giudice di Pace nella parte in cui ha revocato il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti avente ad oggetto la somma di € 1.791,60 versata dall' per conto della cliente, al tour operator Pt_2 Controparte_5 quale saldo del pacchetto turistico;
[...]
- neppure sussiste il denunciato vizio di omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale ex art. 1719 c.c. proposta da , in quanto coincidente con quella svolta con il Parte_1 ricorso monitorio, e comunque infondata per le medesime ragioni;
- la sentenza impugnata va confermata anche in punto risarcimento del danno da vacanza rovinata, atteso che come detto sopra, all'inadempimento da parte del venditore delle obbligazioni derivanti dal contratto intercorso con il cliente consegue l'obbligo di risarcire i danni da quest'ultimo patiti in conseguenza dell'inadempimento stesso e, fra questi, rientra senz'altro il danno di cui all'art. 46 D.Lgs. 79/11;
- va poi evidenziato che l'odierna appellante non ha contestato il quantum del risarcimento, ma solamente l'an;
- non esclude, infine, il diritto al risarcimento del danno la circostanza che l' una Pt_2 volta preso atto della cancellazione del Tour in Iran, avesse proposto soluzioni alternative e che la cliente le avesse rifiutate: essa infatti è stata allegata da in modo del tutto Parte_1 generico e comunque è rimasta indimostrata (la prova per interrogatorio formale della articolata in primo grado dall'appellante è, peraltro, inammissibile: si vedano, ad CP_1
7 esempio i capitoli e) ed f) di cui alla comparsa costitutiva, che contengono un riferimento del tutto generico ad “altre soluzioni di viaggio”). In definitiva, l'appello è infondato e deve essere respinto (con assorbimento di ogni domanda rivolta nei confronti di . Controparte_2
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 55/14 (come modificati dal D.M. 147/22), tenendo conto del valore della controversia e dell'assenza della fase istruttoria. Va altresì dato atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater DPR 115/02, che sussistono i presupposti per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe, ogni diversa domanda, istanza, eccezione disattesa, RIGETTA l'appello e, per l'effetto, CONFERMA l'impugnata sentenza;
CONDANNA l'appellante a pagare alle parti appellate le spese di lite, che liquida – per ciascuna di esse – in € 3.000,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA e IVA se dovute per legge;
DA' ATTO, ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater DPR 115/02, che sussistono i presupposti per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. Così deciso a Reggio Emilia il 14/01/2025 Sentenza resa ex art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
Il Giudice Francesca Malgoni
8
LUCARELLI FEDERICO APPELLANTE contro (C.F.: ), con il Patrocinio dell'Avv. AZZOLINI CP_1 C.F._1
VALTER
[...]
P.I.: ), con il Patrocinio Controparte_2 P.IVA_2 dell'Avv. MARTUCCI SCHISA ALFREDO APPELLATE
* In punto: appello avverso la sentenza n. 731/23 del Giudice di Pace di Reggio Emilia
* Conclusioni delle parti All'udienza del 18.12.2024 le parti hanno concluso come da verbale e il Tribunale si è riservato la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. In data 6.10.2021 a proposto dinanzi al Giudice di Parte_1
Pace di Reggio Emilia ricorso monitorio nei confronti di esponendo: CP_1
- che nel maggio 2019 quest'ultima le aveva conferito l'incarico di acquistare per suo conto un pacchetto turistico relativo a viaggio in Iran dal 10 al 18 agosto 2019 (“Tour Magica Persia”), sottoscrivendo la relativa proposta di contratto al costo complessivo di € 2.699,00 e versando un acconto di € 680,00;
- di avere acquistato, in esecuzione del mandato con rappresentanza conferitole, il pacchetto turistico dal tour operator corrispondendo a Controparte_3 quest'ultima la somma complessiva di € 2.471,60;
-che il viaggio è stato annullato a causa della sopravvenuta insolvenza del tour operator (la è stata poi dichiarata fallita dal Tribunale di Venezia l'8.6.2020); Controparte_3
- di avere attivato la garanzia per il viaggiatore operante in caso di insolvenza e fallimento del tour operator ex art. 47 del Codice del Turismo (D.Lgs. 79/11), prestata dalla
[...]
[...] , la quale aveva liquidato alla 'intero prezzo del pacchetto, Controparte_4 CP_1 pari a € 2.471,60;
- di avere dunque diritto al rimborso di quanto da essa versato all'organizzatore, al netto dell'acconto già pagato dalla cliente. In accoglimento del ricorso, il Giudice di Pace ha emesso il decreto ingiuntivo n. 1762/21 nei confronti di per la somma di € 1.791,60, oltre interessi e spese CP_1
Quest'ultima ha proposto tempestiva opposizione ex art. 645 c.p.c. deducendo:
- di essere venuta a conoscenza dell'annullamento del viaggio solo l'8.08.2019 (due giorni prima della data prevista per la partenza), nonostante avesse contattato più volte l'agenzia anche nei giorni precedenti e di avere richiesto all'agenzia stessa la restituzione dell'acconto di € 680,00 già versato;
-che, attivata la copertura assicurativa stipulata dalla con Controparte_3 [...] quest'ultima le ha per errore versato la maggior somma di € 2.000,00; CP_2
- di avere restituito alla su espressa richiesta di quest'ultima, la differenza tra CP_2 quanto liquidato e l'acconto di € 680,00, pari a € 1.320,00;
- di essere quindi priva di legittimazione passiva rispetto alla domanda proposta da
, la quale ha agito sulla base dell'errato presupposto che le avesse Parte_1 CP_2 liquidato la somma di € 2.471,00, mentre, invece, si è limitata a restituirle il solo acconto versato;
- che il rapporto contrattuale intercorso con l'agenzia non è un mandato con rappresentanza;
- che ha violato l'obbligo di diligenza professionale in quanto ha scelto Parte_1 un tour operator inaffidabile, la cui insolvenza era nota già ad aprile 2019, e tale inadempimento è di gravità tale da giustificare la risoluzione del contratto;
- che, in ogni caso, l'agenzia di viaggi è responsabile degli adempimenti dell'organizzatore;
- che, dunque, ella non solo nulla deve a , ma ha altresì diritto al Parte_1 risarcimento del danno da vacanza rovinata come previsto dal Codice del Turismo. Sulla base di quanto sopra ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo e, in via riconvenzionale, la risoluzione del contratto intercorso con per Parte_1 inadempimento di quest'ultima e condanna della stessa al pagamento della somma di € 2.500,00 a titolo di danno da vacanza rovinata. Ha chiesto inoltre di essere autorizzata a chiamare in causa
[...] er essere da questa manlevata. Controparte_2
Si è costituita contestando l'opposizione in fatto e in diritto e Parte_1 insistendo per il suo rigetto. In particolare, l'agenzia di viaggi, oltre a quanto già prospettato nel ricorso monitorio, ha dedotto:
- di essere estranea al rapporto contrattuale intercorso fra la quale viaggiatore, CP_1
e quale organizzatore del pacchetto;
Controparte_5
- che, quindi, le vicende intercorse fra essi o con la Compagnia Assicurativa prescelta dall'organizzatore ( sono prive di rilevanza;
CP_2
- di avere agito diligentemente in quanto, da un lato, la veva già viaggiato con CP_1 esprimendo il proprio gradimento in proposito e, dall'altro lato, Controparte_5
2 non vi era stato alcun segnale che potesse far presagirne il fallimento. Autorizzata la chiamata in causa di quest'ultima si è costituita rilevando di essere CP_2 tenuta al ristoro nei confronti dell'opponente limitatamente alla somma da questa versata all'agenzia di viaggio, ossia € 680,00 e che, peraltro l'opposta non aveva provato di aver corrisposto alcuna somma al tour operator. All'esito del procedimento, il Giudice di Pace, con sentenza n. 731/2023 depositata il 29.5.2023, in accoglimento dell'opposizione e della domanda riconvenzionale dell'opponente, ha revocato il decreto ingiuntivo e condannato l'opposta a corrispondere ad CP_1
la somma di € 2.500,00 a titolo di risarcimento del danno da vacanza rovinata,
[...] ponendo sempre a carico dell'opposta le spese di lite sia dell'opponente sia della terza chiamata. La pronuncia si fonda sui seguenti argomenti:
- la ha avuto rapporti diretti esclusivamente con , che ha CP_1 Parte_1 colpevolmente ingenerato nella stessa un affidamento sulla vacanza, comunicandole l'annullamento solo pochi giorni prima della partenza;
- ciò configura un inadempimento dell' fonte di stress e frustrazione per la cliente Pt_2
e, quindi, una lesione del suo diritto di godere della vacanza acquistata, da risarcirsi ai sensi dell'art. 46 D.Lgs. 79/11;
- dal canto suo non ha fornito alcuna giustificazione dell'annullamento Parte_1 del viaggio;
- la condotta di è stata corretta e nulla è da essa dovuto a . CP_2 Parte_1
Avverso la sentenza ha interposto tempestivo appello per i seguenti Parte_1 motivi:
1) erroneo accoglimento della domanda riconvenzionale dell'appellata – violazione degli artt. 42 e ss. e 50 Codice del Turismo - D.gs 79/2011: il GdP avrebbe confuso i ruoli di venditore e di organizzatore del pacchetto turistico, in quanto il primo è tenuto solo alla corretta esecuzione del mandato conferitogli dal cliente ad acquistare il pacchetto, mentre invece è il secondo ad assumere l'obbligo di far godere i servizi e a rispondere ex art. 42 D.Lgs. 79/11 della mancata esecuzione del pacchetto, risarcendo l'eventuale danno da vacanza rovinata;
Parte_1 ha rivestito esclusivamente il ruolo di venditore e quindi, di mandatario con rappresentanza;
essa ha diligentemente adempiuto alle obbligazioni di cui all'art. 1710 c.c., in quanto ha procurato alla l'acquisto della vacanza, l'ha costantemente tenuta aggiornata sullo CP_1 stato della sua pratica comunicandole la cancellazione tempestivamente e offrendole delle alternative di viaggio che la cliente ha rifiutato;
essa pertanto non risponde in via solidale con il tour operator dell'annullamento della vacanza e dei conseguenti pregiudizi, non essendo configurabile a suo carico neppure una culpa in eligendo;
2) omessa pronuncia e/o erroneo rigetto implicito della domanda riconvenzionale in violazione dell'art. 112 c.p.c.: il G.d.P. ha completamente omesso di pronunciarsi sulla domanda con la quale ha chiesto la condanna della a rimborsarle la somma di € Parte_1 CP_1
1.791,60 anticipata al Tour Operator per conto della stessa, ai sensi degli artt. 1719-1720 c.c., essendo del tutto irrilevante il rapporto fra la e la rispetto al quale CP_1 CP_2
è del tutto estranea. Parte_1
Sulla base di quanto sopra, l'appellante ha formulato le seguenti conclusioni:
“riformare integralmente l'impugnata sentenza n.731/2023, resa inter partes dall' Ufficio del Giudice di
3 Pace di Reggio Emilia, Giudice di Pace Dott. Maghenzani nel giudizio n. R.G. Controparte_6
4095/2021, pubblicata il 29/05/2023 e non notificata ( all. B – fascicolo appello) e per l'effetto, accogliere le seguenti conclusioni: 1) in ogni caso accertare e dichiarare che la IG.ra è tenuta a rimborsare alla CP_1 Parte_1 la somma di Euro 1.791,60 a titolo di rimborso del saldo del pacchetto turistico di cui è causa ex
[...] art. 1719 c.c., oltre interessi e rivalutazione monetaria;
2) rigettare la domanda riconvenzionale avversaria in quanto infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese ed onorari di lite del doppio grado di giudizio, condannando altresì l'appellata IG.ra a CP_1 restituire l'importo di Euro 4.470,76 pari alla condanna di primo grado eseguita dalla con Parte_1 riserva di ripetizione all'esito dell'appello (doc.E), oltre la tassa di registrazione della sentenza già versata dalla per Euro 424,00 (doc.F). Parte_1
In via istruttoria si insiste per l'ammissione della prova per interrogatorio formale della IG.ra CP_1 nonché prova per testi come formulate in sede di note ex art. 320 c.p.c., da intendersi qui integralmente
[...] trascritte e riportate e non ammesse in primo grado in quanto il Giudice ha ritenuto la causa sufficientemente istruita in via documentale”. Si è costituita eccependo l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis CP_1
c.p.c. e comunque la sua infondatezza in quanto:
- nell'ambito della vendita dei pacchetti turistici “tutto compreso” la responsabilità dell'agenzia di viaggi e del tour operator è solidale, in quanto la prima non si limita a vendere un pacchetto su catalogo, ma svolge un ruolo qualificato e connotato da competenze particolari, tanto da creare un pieno e totale affidamento da parte del cliente;
- , invece, ha scelto un tour operator palesemente e notoriamente Parte_1 inaffidabile e insolvente, ed è quindi risultata inadempiente ai propri obblighi;
- il rapporto intercorso con l'agenzia non è qualificabile in termini di mandato con rappresentanza, dunque non si applicano gli artt. 1719-1720 c.c.;
- anche in quel caso, comunque, sarebbe risultata inadempiente agli Parte_1 obblighi di cui agli artt. 1710 c.c. per avere scelto un tour operator prossimo al fallimento e venduto un viaggio della quale ella non ha potuto usufruire. Si è costituita anche nsistendo per Controparte_2 il rigetto dell'appello. Non è stata svolta attività istruttoria e all'udienza del 18.12.2024, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., il Tribunale si è riservato la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma c.p.c. 2. Si osserva:
- la normativa applicabile alla fattispecie oggetto di causa è contenuta nel D.Lgs. 79/11 (“Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonchè attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio”), nella sua versione novellata dal D.Lgs. 62/18, e, più nello specifico, negli artt. 32 e seguenti, relativi ai Contratti del turismo organizzato;
- l'art. 33 fornisce, oltre alla definizione di “servizio turistico” (alloggio, trasporto, noleggio auto) e di “pacchetto turistico” (combinazione di almeno due tipi diversi di servizi
4 turistici ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza), anche quella di “organizzatore” (lett. i) e di “venditore” (lett. l) del pacchetto stesso;
- il primo è “un professionista che combina pacchetti e li vende o li offre in vendita direttamente o tramite
o unitamente a un altro professionista, oppure il professionista che trasmette i dati relativi al viaggiatore a un altro professionista conformemente alla lettera c), numero 2.4)”;
- il secondo è “il professionista diverso dall'organizzatore che vende o offre in vendita pacchetti combinati da un organizzatore”;
- nel caso di specie, il Modulo di informazioni precontrattuali ex art. 34 D.Lgs. 79/11 consegnato dalla GEOGRAPHICA alla prevede testualmente: “La combinazione di CP_1 servizi turistici che vi viene proposta è un pacchetto ai sensi della direttiva (UE) 2015/2302, recepita in Italia con il D.Lgs. 21.5.2018, n. 62, che ha modificato gli artt. 32-50 del D.Lgs. 79/2011 (Codice del Turismo)…L'Organizzatore del viaggio (come definito dall'art. 32, comma 1, lett. i del Codice del Turismo) sarà ed è pienamente responsabile, ai sensi dell'art. 42 del Codice Turismo, della Parte_3 corretta esecuzione del pacchetto nel suo insieme. Il Venditore del pacchetto (come definito dall'art. 32, comma 1, lett. l del Codice Turismo è l'Agenzia GEOGRAPHICA VIAGGI L'Organizzatore e il CP_7 venditore sopra detti dispongono di una protezione per imborsare i vostri pagamenti e, se il trasporto è incluso nel pacchetto, garantire il vostro rimpatrio nel caso in cui diventino insolventi”;
- lo stesso “Contratto di Pacchetto turistico”, cui è allegato il modulo di cui sopra, qualifica come “organizzatore” e specifica che esso “è responsabile dell'esatta esecuzione di CP_3 tutti i servizi turistici inclusi nel contratto ai sensi dell'art. 42 Codice del Turismo (D:Lgs. 79/2011) ed è tenuto a prestare assistenza qualora il viaggiatore si trovi in difficoltà ai sensi dell'articolo 45 del medesimo Codice”;
- nessun dubbio, quindi, che abbia rivestito il ruolo di venditore del Parte_1 pacchetto e il quella di organizzatore;
Controparte_8
- il dato emerge infatti in modo inequivocabile dalla scheda negoziale e, in ogni caso, dalle stesse allegazioni delle parti risulta che non abbia “combinato” due o più Parte_1 servizi turistici relativi al viaggio in Iran, ma si sia limitata a porre in vendita un pacchetto già predisposto e gestito da un terzo (appunto ; Controparte_5
- ciò posto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che tra l'agenzia/venditrice e il cliente si instaura un rapporto di mandato, che va tenuto ben distinto da quello intercorrente fra il cliente stesso e il tour operator;
- l'agenzia di viaggi infatti “agisce al contempo come mandataria all'acquisto per conto del cliente e come mandataria alla vendita per conto del tour operator, ed in tal veste assicura la conclusione, tra i predetti mandanti, del contratto di viaggio”; essa quindi “assume nei confronti del proprio cliente l'obbligo di procurare il servizio turistico, ma non anche la correlativa obbligazione di risultato concernente l'esito del servizio predetto, per il quale sussiste la responsabilità diretta del tour operator. Non è quindi possibile confondere le vicende del rapporto interno tra mandante e mandatario con quelle del diverso rapporto concluso tra tour operator e cliente per effetto dell'intermediazione dell'agente di viaggi” (C. 26694/20);
- la stessa Corte di Cassazione, con la medesima pronuncia citata, ha fatto due ulteriori importanti precisazioni relative all'ipotesi di mancata esecuzione del pacchetto turistico per causa imputabile al tour operator;
- la prima è che il cliente ha diritto di ricevere il rimborso di quanto versato per il servizio non ricevuto e non fruito e, se a ciò abbia provveduto l'agenzia di viaggi in luogo del tour
5 operator, questa non ha diritto a ripetere alcunché dal cliente;
- la seconda è che, sul piano risarcitorio, non è di regola configurabile – salvo quanto si dirà infra - una responsabilità solidale tra agente e tour operator nei confronti del cliente finale, posto che essi sono tenuti al risarcimento del danno secondo le rispettive responsabilità, se non provano che il mancato o inesatto adempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a loro non imputabile;
- la Suprema Corte, richiamando l'art. 14 D.Lgs. 111/95 allora vigente (“in caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico l'organizzatore e il venditore sono tenuti al risarcimento del danno, secondo le rispettive responsabilità, se non provano che il mancato
o inesatto adempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a loro non imputabile”), ha evidenziato che “L'espressione usata dal legislatore ("secondo le rispettive responsabilità") indica chiaramente che agente e tour operator non rispondono in via solidale nei confronti del cliente finale, bensì ciascuno per quanto di propria competenza, e quindi, nello specifico, l'agente, per il corretto adempimento del mandato ad acquistare conferitogli dal cliente, ed il tour operator, per il puntuale adempimento del contratto di viaggio direttamente concluso da quegli con il cliente finale”;
- le medesime considerazioni sono applicabili anche in vigenza della normativa attuale, che, con riferimento al danno da vacanza rovinata, tutt'ora tiene distinta la posizione dell'organizzatore da quella del venditore (art. 46 D.Lgs. 79/11: “Nel caso in cui l'inadempimento delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto non è di scarsa importanza ai sensi dell'articolo 1455 del codice civile, il viaggiatore può chiedere all'organizzatore o al venditore, secondo la responsabilità derivante dalla violazione dei rispettivi obblighi assunti con i rispettivi contratti, oltre ed indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all'irripetibilità dell'occasione perduta”);
- è ovvio che il venditore, essendo un operatore specializzato nel settore turistico, è tenuto, nell'adempimento delle proprie obbligazioni verso il cliente, ad usare un grado di diligenza commisurato ex art. 1176 c.c. al ruolo professionale svolto;
- ciò significa che, laddove abbia scelto per la conclusione del contratto di viaggio un determinato tour operator, pur conoscendo o dovendo conoscere – in base al criterio, appunto, della diligenza professionale – eventuali circostanze da cui desumerne la inaffidabilità, è configurabile il suo inadempimento e la conseguente responsabilità per i danni patiti dal cliente, in via solidale con lo stesso tour operator;
- così delineato il quadro normativo di riferimento, nel caso in esame CP_1
sin dall'atto di opposizione a decreto ingiuntivo ha allegato la culpa in eligendo di
[...]
, per avere incautamente e negligentemente scelto un fornitore di servizi Parte_1 inaffidabile, posto che, ancor prima della stipulazione del contratto di viaggio, era in essere, ed era nota, la situazione di insolvenza di Controparte_5
- a supporto dell'allegazione ha prodotto alcune notizie di stampa e un comunicato
– risalenti ad aprile 2019 – da cui risulta che una compagnia aerea aveva deciso di CP_9 sospendere i voli charter per conto di (e di altri tour operators) a causa di “mancati CP_3 pagamenti”;
- a fronte di tale specifica allegazione, avrebbe dovuto fornire la prova Parte_1 di avere, invece, operato diligentemente e quindi di avere verificato che l'organizzatore prescelto si trovasse in condizioni tali da garantire l'esecuzione del pacchetto;
6 - l'Agenzia, invece, è venuta meno all'onere probatorio che le incombeva, essendosi limitata a produrre a sua volta due notizie pubblicate sul sito www.lagenziadiviaggi.it, nei quali viene menzionata una crescita di fatturato del tour operator CP_3
- innanzitutto, uno di questi due articoli risale al maggio 2018, dunque è del tutto inconferente (e comunque nulla riporta in ordine alla condizione di;
l'altro, CP_3 pubblicato nel giugno 2019, è comunque irrilevante atteso che il riferimento all'aumento di fatturato è del tutto generico e in ogni caso l' proprio in quanto operatore Parte_4 professionale, dispone di competenze, elementi e canali, per la valutazione e la scelta dei propri fornitori, ben diversi dalle generiche notizie che circolano sul web, che sono accessibili a qualsiasi consumatore e che potrebbero non essere attendibili;
- del resto, è anche questa una delle ragioni per le quali il consumatore, appunto, decide di rivolgersi all'Agenzia piuttosto che provvedere da sé all'organizzazione del proprio viaggio;
- la circostanza, poi, che la avendo viaggiato con l'anno CP_1 CP_3 precedente ed essendone rimasta soddisfatta, avesse richiesto il medesimo tour operator anche per il viaggio del 2019 non esime certamente da responsabilità, posto che Parte_1 quest'ultima avrebbe comunque dovuto verificare la condizione dell'organizzatore ed informare la cliente;
- dunque, considerato che la situazione di insolvenza di – la Controparte_5 quale, nel giro di circa un anno, ha condotto alla dichiarazione di fallimento – è stata l'esclusiva causa di cancellazione del viaggio (né, del resto, ha provato che ciò sarebbe Parte_1 avvenuto per ragioni diverse ma, anzi, nel ricorso monitorio ha espressamente dedotto che l'annullamento era dovuto alla sopravvenuta insolvenza del tour operator), è del tutto evidente che l'inadempimento dell'Agenzia di viaggi, odierna appellante, è stato di gravità tale da determinare la risoluzione ex artt. 1453-1455 c.c. del contratto concluso con la CP_1
- conseguentemente, corretta è la decisione del Giudice di Pace nella parte in cui ha revocato il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti avente ad oggetto la somma di € 1.791,60 versata dall' per conto della cliente, al tour operator Pt_2 Controparte_5 quale saldo del pacchetto turistico;
[...]
- neppure sussiste il denunciato vizio di omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale ex art. 1719 c.c. proposta da , in quanto coincidente con quella svolta con il Parte_1 ricorso monitorio, e comunque infondata per le medesime ragioni;
- la sentenza impugnata va confermata anche in punto risarcimento del danno da vacanza rovinata, atteso che come detto sopra, all'inadempimento da parte del venditore delle obbligazioni derivanti dal contratto intercorso con il cliente consegue l'obbligo di risarcire i danni da quest'ultimo patiti in conseguenza dell'inadempimento stesso e, fra questi, rientra senz'altro il danno di cui all'art. 46 D.Lgs. 79/11;
- va poi evidenziato che l'odierna appellante non ha contestato il quantum del risarcimento, ma solamente l'an;
- non esclude, infine, il diritto al risarcimento del danno la circostanza che l' una Pt_2 volta preso atto della cancellazione del Tour in Iran, avesse proposto soluzioni alternative e che la cliente le avesse rifiutate: essa infatti è stata allegata da in modo del tutto Parte_1 generico e comunque è rimasta indimostrata (la prova per interrogatorio formale della articolata in primo grado dall'appellante è, peraltro, inammissibile: si vedano, ad CP_1
7 esempio i capitoli e) ed f) di cui alla comparsa costitutiva, che contengono un riferimento del tutto generico ad “altre soluzioni di viaggio”). In definitiva, l'appello è infondato e deve essere respinto (con assorbimento di ogni domanda rivolta nei confronti di . Controparte_2
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 55/14 (come modificati dal D.M. 147/22), tenendo conto del valore della controversia e dell'assenza della fase istruttoria. Va altresì dato atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater DPR 115/02, che sussistono i presupposti per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe, ogni diversa domanda, istanza, eccezione disattesa, RIGETTA l'appello e, per l'effetto, CONFERMA l'impugnata sentenza;
CONDANNA l'appellante a pagare alle parti appellate le spese di lite, che liquida – per ciascuna di esse – in € 3.000,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA e IVA se dovute per legge;
DA' ATTO, ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater DPR 115/02, che sussistono i presupposti per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. Così deciso a Reggio Emilia il 14/01/2025 Sentenza resa ex art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
Il Giudice Francesca Malgoni
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