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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 14/04/2025, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
Proc. n.396/2020 R.G.
Repubblica Italiana In Nome Del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Lecce _ Sezione Distaccata di Taranto
Sezione Lavoro Composta dai seguenti Magistrati:
- dr. Annamaria Lastella Presidente relatore
- dr. Rossella Di Todaro Consigliere
- dr. Maria Filippa Leone Consigliere ausiliario all'esito della discussione orale tenutasi all'udienza del 9 aprile 2025, nella causa avente ad oggetto
“contratto a tempo determinato_nullità_patto di prova_ trasformazione in contratto a tempo indeterminato_risarcimento danni”,
ha emesso, mediante lettura in udienza del dispositivo, la seguente
SENTENZA
nella controversia individuale di lavoro tra in persona del legale rappresentante p.t., rappr. e dif. da avv. Massari Augusto e CP_1
Barbuto Loredana
Appellante contro
, rappr. e dif. da avv. Del Vecchio Fabrizio Appellato Parte_1
Motivi della decisione
Con ricorso in appello depositato in Cancelleria in data 15 ottobre 2020 la in persona CP_1 del legale rappresentante p.t.,, impugnava la sentenza resa in data 12 febbraio 2020 dal Giudice del
Lavoro di Taranto, che in parziale accoglimento del ricorso avanzato da così Parte_1 testualmente disponeva:
“Accoglie la domanda attorea per quanto di ragione e per l'effetto dichiara costituito tra il ricorrente e la società convenuta un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con decorrenza dal 29 maggio 2018; condanna la società convenuta alla riammissione in servizio del ed al pagamento, in suo Pt_1 favore, di una indennità pari a 2,5, mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e agli interessi legali sulla somma rivalutata dalla maturazione del diritto al soddisfo;
condanna altresì la società convenuta al pagamento, in favore del , delle retribuzioni a Pt_1 quest'ultimo spettanti in relazione alle prestazioni lavorative rese dal 28 maggio 2018 al 1 giugno 2018 con inquadramento nel V° livello professionale del CCNL metalmeccanica piccola media industria, oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e agli interessi legali sulla somma rivalutata dalla maturazione del diritto al soddisfo;
rigetta la parte residua della domanda;
1 condanna al pagamento delle spese in favore del procuratore della parte ricorrente, CP_1 dichiaratosi antistatario, che liquida in complessivi € 2.400,00 oltre rimborso spese forfettarie al 15%, IVA e CPA nella misura di legge”. Si costituiva in appello il . Pt_1 Il processo, discusso all'udienza del 9 aprile 2025, veniva deciso con lettura in udienza del dispositivo.
---°°°---°°°---
Parte appellante, con unico motivo di gravame, impugna la sentenza di primo grado contestando la
“illegittimità ed infondatezza della sentenza di prime cure nella parte in cui ha ritenuto e dichiarato la nullità della clausola appositiva del termine al contratto di lavoro del Pt_1 per mancata produzione del DVR_Validità ed ammissibilità della produzione in appello
[...] (DVR) ai sensi dell'art. 345 comma 2° c.p.c.
Va premesso che nel giudizio ordinario di appello, il regime delle prove incontra limiti molto precisi: ai sensi dell'articolo 345 c.p.c., non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. Può sempre deferirsi il giuramento decisorio. L'articolo 345, comma 3 c.p.c. – nella formulazione introdotta dalla l. n. 69 del 18.6.09, rimasta in vigore sino a settembre 2012 – prevedeva la possibilità di ammettere la produzione di documenti nuovi in appello se ritenuti «indispensabili ai fini della decisione della causa». La modifica del comma 3, operata dal d.l. n. 83 del 2012, trova applicazione, in difetto di una disciplina transitoria e dovendosi ricorrere al principio tempus regit actum, solo se la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado sia stata pubblicata dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della l. n. 134 del 2012, di conv. del d.l. n. 83 cit. e, cioè, dal giorno 11 settembre 2012 (sez. II, sent. n.
6590, 14.03.2017, rv. 643372).
In particolare, per effetto della citata novella, il testo dell'art. 345, comma 3, c.p.c. è stato modificato sopprimendo le parole «(… salvo) che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero …». In sostanza, è venuta meno l'ipotesi della indispensabilità della prova e l'unico caso in cui la produzione documentale in appello è tuttora ammissibile è costituito da una «causa non imputabile» alla parte, ossia dal caso fortuito o dalla forza maggiore.
È necessario ricordare che tale possibilità è venuta meno in appello solo nel giudizio di cognizione ordinario, mentre è ancora possibile negli appelli relativi a sentenze emesse nell'ambito del processo del lavoro (artt. 433 e ss. c.p.c.) e nel procedimento sommario, dove è tuttora ammessa la deduzione di nuovi mezzi di prova e nuovi documenti quando il giudice d'appello li ritenga indispensabili ai fini della decisione.
---°°°--- °°°---
Ed è proprio quest'ultimo il caso dedotto dall'appellante in relazione alla res litigiosa.
Sul concetto di indispensabilità è superfluo soffermarsi, al di là della elaborazioni giurisprudenziali, in quanto è indispensabile ciò che di fatto è determinante e dirimente ai fini della soluzione della controversia.
Parte appellante afferma la correttezza della ammissibilità in q)uesta fase di appello del
[...]
ai sensi e per gli effetti dell'art. Parte_2 20 comma 1 D.Lgs n. 81/2015, e assevera che “detta valutazione è stata effettuata dalla n data 6.3. 2018, cioè a dire precedentemente alla stipula del contratto di lavoro CP_1
2 dell'appellato avvenuta in data 28.5.2018 così come emerge dal DVR che si deposita Pt_1 unitamente al presente ricorso in appello”.
Il che equivale a dire che parte odierna appellante sin dall'inizio del giudizio di primo grado (depositato in Cancelleria in data 22.6.2018) era in possesso di quel documento, in quella sede non prodotto, come rilevato ed affermato in sentenza dal Giudice a quo a pag. 2 (“Tanto premesso, è in ogni caso da rilevare la nullità della clausola di apposizione del suddetto termine di durata [del contratto a tempo determinato] non avendo la parte convenuta offerto dimostrazione di aver effettuato la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori in data anteriore alla data di stipula del contratto a tempo determinato”).
L'unica conclusione cui deve pervenirsi, alla luce di quanto emerso nel giudizio di primo grado e di quanto oggi affermato dall'appellante, è che il DVR che oggi si chiede di acquisire quale documento indispensabile era già in possesso della già nella fase del giudizio di primo CP_1 grado, ed in quel giudizio non fu prodotto.
Ebbene, ciò posto rileva questa Corte che, come è noto, è la parte che intende dimostrare determinati fatti a dover tempestivamente adoperarsi: grava infatti in primo grado sull'attore la prova dei fatti costitutivi del proprio diritto, e sul convenuto la prova dei fatti modificativi e/o estintivi del diritto fatto valere da controparte.
A tale incombente probatorio l'allora ricorrente era tenuta in termini di tempestività, CP_1 ma evidentemente non ha provveduto al deposito del DVR di cui a suo stesso dire era in possesso.
In armonia con i principi della correttezza del contraddittorio e degli oneri delle Parti in termini probatori, è ben noto che i poteri ufficiosi del Giudice non possono sostituirsi all'inerzia delle parti (in primo grado, v. già l'art. 421 c.p.c.); il mancato deposito del DVR dalla odierna appellante in primo grado non può che qualificarsi come sostanziale inerzia e negligenza della CP_1 parte, cui – ritiene questa Corte – non è giustificato porre riparo in questa sede di appello facendo ricorso ai poteri ufficiosi del Giudice ed adducendo una indispensabilità del documento a sentenza di primo grado già emessa, nel cui giudizio l'appellante (allora convenuto) avrebbe avuto l'onere ed il dovere di produrlo.
E'
per questi motivi
che l'appello, incentrato sull'unico motivo sopra esaminato, non può essere accolto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, liquidate e distratte come da dispositivo vanno poste a carico dell'appellante ed in favore del convenuto, oltre accessori di legge.
Sussistono le condizioni per il pagamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
p.q.m.
Rigetta l'appello.
Condanna parte appellante in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento delle CP_1 spese di lite in favore di , che liquida in € 3.000,00 oltre accessori di legge, con Parte_1 distrazione in favore dell'avv. Del Vecchio Fabrizio, dichiaratosi anticipante.
3 Dichiara la sussistenza delle condizioni per il pagamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Taranto, 9 aprile 2025.
Il Presidente relatore
Dr. Annamaria Lastella
4
Repubblica Italiana In Nome Del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Lecce _ Sezione Distaccata di Taranto
Sezione Lavoro Composta dai seguenti Magistrati:
- dr. Annamaria Lastella Presidente relatore
- dr. Rossella Di Todaro Consigliere
- dr. Maria Filippa Leone Consigliere ausiliario all'esito della discussione orale tenutasi all'udienza del 9 aprile 2025, nella causa avente ad oggetto
“contratto a tempo determinato_nullità_patto di prova_ trasformazione in contratto a tempo indeterminato_risarcimento danni”,
ha emesso, mediante lettura in udienza del dispositivo, la seguente
SENTENZA
nella controversia individuale di lavoro tra in persona del legale rappresentante p.t., rappr. e dif. da avv. Massari Augusto e CP_1
Barbuto Loredana
Appellante contro
, rappr. e dif. da avv. Del Vecchio Fabrizio Appellato Parte_1
Motivi della decisione
Con ricorso in appello depositato in Cancelleria in data 15 ottobre 2020 la in persona CP_1 del legale rappresentante p.t.,, impugnava la sentenza resa in data 12 febbraio 2020 dal Giudice del
Lavoro di Taranto, che in parziale accoglimento del ricorso avanzato da così Parte_1 testualmente disponeva:
“Accoglie la domanda attorea per quanto di ragione e per l'effetto dichiara costituito tra il ricorrente e la società convenuta un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con decorrenza dal 29 maggio 2018; condanna la società convenuta alla riammissione in servizio del ed al pagamento, in suo Pt_1 favore, di una indennità pari a 2,5, mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e agli interessi legali sulla somma rivalutata dalla maturazione del diritto al soddisfo;
condanna altresì la società convenuta al pagamento, in favore del , delle retribuzioni a Pt_1 quest'ultimo spettanti in relazione alle prestazioni lavorative rese dal 28 maggio 2018 al 1 giugno 2018 con inquadramento nel V° livello professionale del CCNL metalmeccanica piccola media industria, oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e agli interessi legali sulla somma rivalutata dalla maturazione del diritto al soddisfo;
rigetta la parte residua della domanda;
1 condanna al pagamento delle spese in favore del procuratore della parte ricorrente, CP_1 dichiaratosi antistatario, che liquida in complessivi € 2.400,00 oltre rimborso spese forfettarie al 15%, IVA e CPA nella misura di legge”. Si costituiva in appello il . Pt_1 Il processo, discusso all'udienza del 9 aprile 2025, veniva deciso con lettura in udienza del dispositivo.
---°°°---°°°---
Parte appellante, con unico motivo di gravame, impugna la sentenza di primo grado contestando la
“illegittimità ed infondatezza della sentenza di prime cure nella parte in cui ha ritenuto e dichiarato la nullità della clausola appositiva del termine al contratto di lavoro del Pt_1 per mancata produzione del DVR_Validità ed ammissibilità della produzione in appello
[...] (DVR) ai sensi dell'art. 345 comma 2° c.p.c.
Va premesso che nel giudizio ordinario di appello, il regime delle prove incontra limiti molto precisi: ai sensi dell'articolo 345 c.p.c., non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. Può sempre deferirsi il giuramento decisorio. L'articolo 345, comma 3 c.p.c. – nella formulazione introdotta dalla l. n. 69 del 18.6.09, rimasta in vigore sino a settembre 2012 – prevedeva la possibilità di ammettere la produzione di documenti nuovi in appello se ritenuti «indispensabili ai fini della decisione della causa». La modifica del comma 3, operata dal d.l. n. 83 del 2012, trova applicazione, in difetto di una disciplina transitoria e dovendosi ricorrere al principio tempus regit actum, solo se la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado sia stata pubblicata dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della l. n. 134 del 2012, di conv. del d.l. n. 83 cit. e, cioè, dal giorno 11 settembre 2012 (sez. II, sent. n.
6590, 14.03.2017, rv. 643372).
In particolare, per effetto della citata novella, il testo dell'art. 345, comma 3, c.p.c. è stato modificato sopprimendo le parole «(… salvo) che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero …». In sostanza, è venuta meno l'ipotesi della indispensabilità della prova e l'unico caso in cui la produzione documentale in appello è tuttora ammissibile è costituito da una «causa non imputabile» alla parte, ossia dal caso fortuito o dalla forza maggiore.
È necessario ricordare che tale possibilità è venuta meno in appello solo nel giudizio di cognizione ordinario, mentre è ancora possibile negli appelli relativi a sentenze emesse nell'ambito del processo del lavoro (artt. 433 e ss. c.p.c.) e nel procedimento sommario, dove è tuttora ammessa la deduzione di nuovi mezzi di prova e nuovi documenti quando il giudice d'appello li ritenga indispensabili ai fini della decisione.
---°°°--- °°°---
Ed è proprio quest'ultimo il caso dedotto dall'appellante in relazione alla res litigiosa.
Sul concetto di indispensabilità è superfluo soffermarsi, al di là della elaborazioni giurisprudenziali, in quanto è indispensabile ciò che di fatto è determinante e dirimente ai fini della soluzione della controversia.
Parte appellante afferma la correttezza della ammissibilità in q)uesta fase di appello del
[...]
ai sensi e per gli effetti dell'art. Parte_2 20 comma 1 D.Lgs n. 81/2015, e assevera che “detta valutazione è stata effettuata dalla n data 6.3. 2018, cioè a dire precedentemente alla stipula del contratto di lavoro CP_1
2 dell'appellato avvenuta in data 28.5.2018 così come emerge dal DVR che si deposita Pt_1 unitamente al presente ricorso in appello”.
Il che equivale a dire che parte odierna appellante sin dall'inizio del giudizio di primo grado (depositato in Cancelleria in data 22.6.2018) era in possesso di quel documento, in quella sede non prodotto, come rilevato ed affermato in sentenza dal Giudice a quo a pag. 2 (“Tanto premesso, è in ogni caso da rilevare la nullità della clausola di apposizione del suddetto termine di durata [del contratto a tempo determinato] non avendo la parte convenuta offerto dimostrazione di aver effettuato la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori in data anteriore alla data di stipula del contratto a tempo determinato”).
L'unica conclusione cui deve pervenirsi, alla luce di quanto emerso nel giudizio di primo grado e di quanto oggi affermato dall'appellante, è che il DVR che oggi si chiede di acquisire quale documento indispensabile era già in possesso della già nella fase del giudizio di primo CP_1 grado, ed in quel giudizio non fu prodotto.
Ebbene, ciò posto rileva questa Corte che, come è noto, è la parte che intende dimostrare determinati fatti a dover tempestivamente adoperarsi: grava infatti in primo grado sull'attore la prova dei fatti costitutivi del proprio diritto, e sul convenuto la prova dei fatti modificativi e/o estintivi del diritto fatto valere da controparte.
A tale incombente probatorio l'allora ricorrente era tenuta in termini di tempestività, CP_1 ma evidentemente non ha provveduto al deposito del DVR di cui a suo stesso dire era in possesso.
In armonia con i principi della correttezza del contraddittorio e degli oneri delle Parti in termini probatori, è ben noto che i poteri ufficiosi del Giudice non possono sostituirsi all'inerzia delle parti (in primo grado, v. già l'art. 421 c.p.c.); il mancato deposito del DVR dalla odierna appellante in primo grado non può che qualificarsi come sostanziale inerzia e negligenza della CP_1 parte, cui – ritiene questa Corte – non è giustificato porre riparo in questa sede di appello facendo ricorso ai poteri ufficiosi del Giudice ed adducendo una indispensabilità del documento a sentenza di primo grado già emessa, nel cui giudizio l'appellante (allora convenuto) avrebbe avuto l'onere ed il dovere di produrlo.
E'
per questi motivi
che l'appello, incentrato sull'unico motivo sopra esaminato, non può essere accolto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, liquidate e distratte come da dispositivo vanno poste a carico dell'appellante ed in favore del convenuto, oltre accessori di legge.
Sussistono le condizioni per il pagamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
p.q.m.
Rigetta l'appello.
Condanna parte appellante in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento delle CP_1 spese di lite in favore di , che liquida in € 3.000,00 oltre accessori di legge, con Parte_1 distrazione in favore dell'avv. Del Vecchio Fabrizio, dichiaratosi anticipante.
3 Dichiara la sussistenza delle condizioni per il pagamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Taranto, 9 aprile 2025.
Il Presidente relatore
Dr. Annamaria Lastella
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