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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 14/04/2025, n. 536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 536 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bergamo sezione quarta civile in composizione monocratica, nella persona del dott. Costantino Ippolito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 3442 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 promossa da
), rappresentata e difesa dall'avv. RUDY Parte_1 P.IVA_1
DAGHETTI per procura allegata all'atto di citazione, con domicilio digitale
Email_1
- attrice - contro
) e Controparte_1 C.F._1 CP_2
, rappresentati e difesi dall'avv. SERGIO SUARDI procura allegata C.F._2
alla comparsa di costituzione, con domicilio digitale Email_2
- convenuti - nonché contro
), contumace Controparte_3 C.F._3
- convenuto - avente ad OGGETTO: azione negatoria.
CONCLUSIONI
Per NEL MERITO: dichiarare l'inesistenza del diritto di Parte_1 servitù di passaggio pedonale e carraio dall'accesso del civico n. 3 di via Don Vegni a Zanica
(BG) e del transito dell'area esterna del fabbricato di cui in narrativa in favore dell'immobile identificato con Foglio n. 20 particella 78 sub. 4 di proprietà della Parte_1
ordinare la cessazione di qualsivoglia turbativa al legittimo esercizio del diritto di proprietà da parte dell'attrice delle pertinenze, accesso e cortile, e per l'effetto, ordinare ai signori
1 e il divieto di accesso dal civico n. 3 di via Don Vegini nonché Controparte_1 CP_2 il divieto di transito sull'area esterna identificata con Foglio n. 20 particella 78 sub 4; ordinare per i motivi di cui in premessa, la rimozione sia del citofono che della cassetta delle lettere installate sul cancello sito nel civico 3 di Via Don Vegini. NEL MERITO: dichiarare
l'inesistenza del diritto di servitù di passaggio delle tubature del metano, di cui in narrativa, in favore dell'immobile identificato con Foglio n. 20 particella 78 sub. 4 di proprietà della
[...]
e per l'effetto, ordinare la rimozione delle due tubature a spese a carico Parte_1
dei signori , . - Condannare i signori e Controparte_1 CP_2 Controparte_1 [...]
al pagamento di una somma a titolo di ristoro in favore della CP_2 Parte_1
per i danni subiti per i motivi di cui in premessa, somma da valutarsi secondo giustizia in
[...]
via equitativa. IN OGNI CASO: competenze professionali e spese interamente rifuse.
Per e : Nel merito: respingersi tutte le domande Controparte_1 CP_2 formulate dall'attrice nei confronti dei Sigg.ri e Parte_1 Controparte_1
perché integralmente infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti in atti CP_2
e, per l'effetto, assolvere i predetti convenuti da ogni pretesa avversaria. In ogni caso: spese
e compenso professionale del presente giudizio integralmente rifusi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ha convenuto in giudizio , Parte_1 CP_2 CP_1
e esponendo (in sintesi) che: a seguito di acquisto
[...] Controparte_3 all'asta, era divenuta proprietaria dell'unità abitativa sita nel Comune di Zanica, identificata nel relativo Catasto Fabbricati al foglio 6 (ora 20) col mappale 78 sub. 4 avente accesso dal civico
3 di via D. Vegini;
nella stessa procedura esecutiva, e CP_2 CP_1
avevano acquistato l'unità finitima (mappale 78 sub. 2) con accesso dal civico 1
[...]
di via D. Vegini;
a ciascuna unità era attribuita una specifica porzione dell'area esterna antistante alle unità stesse;
i convenuti e , affermando l'esistenza di una CP_1 CP_2
servitù di passaggio, utilizzavano l'accesso dal civico 3, presso cui avevano installato un citofono e una cassetta delle lettere, e transitavano con autovetture nell'area privata di essa attrice;
l'invocata servitù era inesistente;
sulla facciata dell'immobile di sua proprietà erano state posate le tubature per il passaggio del gas verso l'unità di e CP_2 CP_1
nonché verso la proprietà di (mappale 78 sub. 5);
[...] Controparte_3
il passaggio necessitava di una servitù la cui costituzione richiedeva necessariamente il proprio consenso, nella specie mai prestato;
l'ingerenza dei convenuti le aveva provocato una limitazione del godimento dell'area esterna e dell'accesso.
2 Tanto esposto, ha chiesto: di dichiarare l'inesistenza di una servitù di passaggio a carico dell'accesso al civico 3 e dell'area esterna di pertinenza della sua unità e di ordinare ai convenuti e la cessazione di ogni turbativa in atto;
di Controparte_1 CP_2 dichiarare l'inesistenza di una servitù di passaggio delle tubature del gas metano e di ordinare a tutti i convenuti la rimozione delle tubature già installate.
e si sono costituiti esponendo (in sintesi) che: CP_2 Controparte_1
l'unità immobiliare da loro acquistata faceva parte di un fabbricato avente un unico accesso comune da Via Don Angelo Vegini 3; anche il cortile centrale a cui si accedeva dal civico 3 costituiva ente comune a tutte le unità immobiliari;
anche l'installazione del citofono e della cassetta delle lettere sul muro di recinzione comune rientravano nei limiti posti dall'art. 1102
c.c.; la tubatura del metano era stata installata all'epoca della costruzione dell'immobile e risultava già presente prima dell'acquisto da parte dell'attrice; l'assenza di una loro condotta antigiuridica escludeva la fondatezza anche dell'azione risarcitoria.
Tanto esposto, hanno chiesto di rigettare le domande proposte dall'attrice.
, nonostante la rituale notifica dell'atto di citazione, non si è Controparte_3
costituito ed è stato dichiarato contumace.
All'udienza del 30/11/2022 l'attrice, sul presupposto della sopravvenuta definizione in via conciliativa della controversia con il solo , ha rinunciato Controparte_3 all'azione nei confronti dello stesso.
Esperita l'istruttoria con l'acquisizione della relazione di c.t.u. redatta nella procedura esecutiva immobiliare 828/13 R.G.E. e con l'escussione di alcuni testimoni, all'esito dell'udienza del
5/11/2024 tenuta con modalità c.d. cartolari, con ordinanza comunicata in data 7/11/2024, la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione del termine di 60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.
1. A fronte della rinuncia all'azione dichiarata dall'attrice, nel solo rapporto con il convenuto rimasto contumace, va dichiarata l'estinzione del processo. Controparte_3
2. Con riferimento all'accesso (civico n. 3 di via Don Vegini) e all'antistante porzione di area esterna, i convenuti e non affermano l'esistenza di una servitù in favore CP_2 CP_1
del mappale 78 sub. 2, ma, assumendo di essere comproprietari dei beni, oppongono la pretesa comproprietà in via di eccezione ai fini del rigetto delle domande dell'attrice.
A fronte dell'eccepita contitolarità della proprietà, l'azione dell'attrice, pur restando nel paradigma dell'azione negatoria, deve ritenersi volta ad accertare l'inesistenza dell'effettivo diritto reale pieno (comproprietà) vantato dai convenuti piuttosto che del diritto limitato
(servitù) invero non affermato.
3 La contitolarità eccepita dai convenuti risulta sussistente.
È vero che con l'atto del 13/3/1960 la porzione di area esterna in contestazione e l'accesso ricavato nella contigua porzione di muro di cinta sono stati inclusi nel mappale 78/a contestualmente trasferito a e (doc. 14 del fascicolo dell'attrice). Parte_2 Parte_3
Tuttavia, in occasione della cessione, con atto del 25/11/1993, da parte di e dei Parte_2 successori di all'altra erede delle quote del mappale Parte_3 Persona_1
78 sub. 1 (ex 78/a), con patto speciale (art.
2 - precisazioni), in relazione al “cortile interno”, è stata prevista l'attribuzione al fabbricato oggetto dell'atto della quota di 1/2 e la riserva dell'altro 1/2 in favore della venditrice Le parti, inoltre, precisano che Parte_2 all'immobile descritto al precedente punto - A - compete la quota di 1/2 del cortile interno a detto fabbricato, restando il restante 1/2 di proprietà della venditrice (doc. 16 del Parte_2 fascicolo dell'attrice).
Con tale disposizione, l'originaria attribuzione al mappale 78 sub. 1 (ex 78/a) dell'intera proprietà della porzione di area esterna ad esso antistante è stata superata dalla riserva della titolarità di 1/2 in favore di già proprietaria del mappale 78 sub. 2. Parte_2
L'assetto pattuito con l'atto del 1993 trova riscontro nelle planimetrie catastali sulla base delle quali sono stati formati i lotti nella procedura esecutiva immobiliare 828/13 R.G.E.
Infatti, nelle planimetrie relative alle unità 78 sub. 4 (appartamento a piano terra) e 78 sub. 5
(appartamento al primo e secondo piano), derivate dalla divisione del mappale 78 sub. 1, l'area esterna antistante il fabbricato è indicata con la dicitura “corte comune”.
Quindi, nel trasferimento del mappale 78 sub. 2 in favore di e CP_2 CP_1
deve ritenersi inclusa anche la pertinente quota di comproprietà sulla “corte
[...] comune” che comprende anche l'area di ingresso corrispondente al civico n. 3 di via Don
Vegini.
L'accertamento (incidentale) della titolarità in comune dei beni in contestazione implica l'infondatezza della domanda dell'attrice da intendersi volta, come si è detto, all'accertamento della libertà di essi dal diritto di comproprietà in concreto eccepito.
L'accertata comproprietà comporta la facoltà per i titolari di fare uso dei beni nei limiti di cui all'art. 1102 c.c., limiti che, nella specie, non risultano travalicati dall'uso in concreto attuato dai convenuti (accesso e transito con veicoli, apposizione di citofono e cassetta delle lettere).
Ne segue l'infondatezza anche delle conseguenti domande inibitorie e risarcitorie.
4 3. L'altra azione negatoria proposta da con riferimento Parte_1 all'apposizione sulla facciata del mappale 78 sub. 4 delle tubature che conducono il gas metano verso il mappale 78 sub. 2 è fondata.
Avverso tale azione i convenuti costituiti hanno allegato la preesistenza della tubatura, in funzione della costituzione di una servitù per destinazione del padre di famiglia (art. 1062 c.c.) fatta valere in via di eccezione.
Nessuna contestazione è stata svolta con riferimento né alla proprietà delle tubature contestate né alla titolarità della servitù di fatto esercitata.
Ai fini della costituzione per destinazione del padre di famiglia dell'eccepita servitù non è sufficiente la prova dell'anteriorità dell'apposizione all'acquisto dell'attrice, essendo, invece, necessaria la prova della preesistenza delle tubature anche al primo dei trasferimenti disposti in sede esecutiva, a seguito del quale i mappali hanno cessato di appartenere alla precedente unica proprietaria ( . Persona_1
Siffatta prova non è stata acquisita.
Infatti, la precedente proprietaria ( , sentita come testimone, ha riconosciuto Persona_1
come esistente già ai tempi in cui era unica proprietaria una tubatura diversa (“con lo stesso colore della parete”) dalle tubature in contestazione (“di materiale rame”).
L'altro testimone citato dai convenuti ( non è stato in grado di riferire nulla sulle Testimone_1
tubature non avendo avuto modo di esaminare, nel corso della pratica da lui svolta, il punto in cui sono apposte.
La mancata prova dei fatti costitutivi della servitù eccepita dai convenuti implica la fondatezza della domanda degli attori volti ad accertare la libertà del mappale 78 sub. 4 dal peso di fatto imposto dai convenuti.
Ne segue che il mantenimento in loco della tubatura integra una molestia rispetto alle prerogative proprietarie dell'attrice.
Pertanto, ai sensi dell'art. 949, secondo comma, c.c. l'attrice ha diritto di chiedere la rimozione della situazione comportante l'illegittima menomazione del godimento del bene, mediante l'ordine ai convenuti di rimozione della tubatura che conduce il gas nel mappale 78 sub. 2.
L'azione risarcitoria risulta promossa solo con riferimento all'uso dell'accesso e dell'antistante area esterna.
4. Nel rapporto tra non va Parte_1 Controparte_3
assunto alcun provvedimento in ordine alla spese processuali, stante la rinuncia dell'attrice e l'assenza di attività difensiva del convenuto.
5 Nel rapporto tra e i convenuti e Parte_1 CP_2
, l'esito complessivo del giudizio giustifica la compensazione per 2/3 Controparte_1
delle spese processuali che, per la restante parte, seguono la prevalente soccombenza di questi ultimi.
Nell'impossibilità di provvedere alla determinazione del valore della causa, stante l'assenza di specifici dati riferibili alle porzioni in contestazione e di altri elementi idonei a una precisa stima, il procedimento va ritenuto di valore indeterminabile ai sensi dell'art. 15, ultimo comma,
c.p.c.
In rapporto all'oggetto e alla complessità della controversia, appaiono adeguati i parametri previsti dalla tabella n. 2 (giudizi ordinari di cognizione innanzi al tribunale) allegata al D.M.
55/2014 per lo scaglione da € 26.000,01 a € 52.000,00.
Pertanto, al netto della compensazione, va liquidato un compenso di € 2.538,66, risultante dalla somma di € 567,00 per la fase di studio, € 401,33 per la fase introduttiva del giudizio, € 602,00 per la fase istruttoria ed € 968,33 per la fase decisionale.
P.Q.M.
il Tribunale di Bergamo, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione respinta o assorbita
- dichiara l'estinzione del processo nel rapporto tra e Parte_1 [...]
Controparte_3
- accerta l'inesistenza della servitù di passaggio delle tubature del gas metano a carico del fabbricato sito in Zanica identificato nel Catasto Fabbricati del Comune di Zanica al Foglio 20
(già 6), mappale 78, subalterno 4 e a favore del mappale 78, subalterno 2 e ordina a CP_2
e a la rimozione a loro cura e spese delle tubature che
[...] Controparte_1
conducono il gas nel mappale 78, subalterno 2;
- rigetta le altre domande proposte da nei confronti di Parte_1
e ; CP_2 Controparte_1
- compensa per 2/3 le spese processuali tra e i convenuti Parte_1
e e condanna questi ultimi al rimborso in favore di CP_2 Controparte_1 ella restante parte che liquida, per la frazione, in € 2.538,66 Parte_1
per compenso oltre spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA, se dovuta, e CPA
e oltre al rimborso, nei limiti di 1/3, delle anticipazioni documentate (contributo unificato, imposta di bollo, spese di notifica).
Così deciso in Bergamo in data 14/04/2025. Il Giudice dott. Costantino Ippolito
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