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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 31/03/2025, n. 1040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1040 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
PRIMA SEZIONE CIVILE
in persona della dr.ssa Viviana Mele, quale giudice monocratico, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 7785 del R.G.A.C.C. dell'anno 2023, trattenuta in decisione nell'udienza del 26/03/2025 e vertente
TRA
, CONCETTA E , in proprio Parte_1 Pt_1 Parte_2
e quali eredi di Persona_1 rappresentati e difesi dall'avv. ONESIMO FILIPPO TOMMASO
RICORRENTI
E
, in persona del Ministro in carica Controparte_1
Rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce
RESISTENTE
Oggetto: risarcimento del danno da emotrasfusione
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 26/03/2025
1
ha convenuto in giudizio il , al fine di Persona_1 Controparte_1 ottenere il risarcimento del danno da epatite cronica di tipo C contratta in seguito ad emotrasfusione.
L'attrice ha dedotto di essere stata ricoverata presso il reparto di Ostetricia-
Ginecologia dell'ospedale di Gallipoli dal 5 al 16 ottobre 1973 e di essere stata sottoposta ad emotrasfusioni.
La ha poi precisato di aver contratto epatite cronica attiva HCV relata, Per_1 diagnosticata per la prima volta il 10/06/2020 a seguito di esami di controllo del
17/02/2020, e di aver presentato il 23/06/2021 al domanda Controparte_1 per ottenere l'indennizzo ex l. n. 210/1992, ricevendo il 09/10/2023 il provvedimento di accoglimento della domanda di indennizzo da parte della
Commissione Medica Ospedaliera di Taranto.
Dopo aver individuato i profili della responsabilità del convenuto, l'attrice ha chiesto la condanna della controparte al risarcimento del danno biologico e del danno non patrimoniale personalizzato.
Il si è costituito con propria comparsa, contestando nel Controparte_1 merito la fondatezza della domanda attorea.
La causa è stata istruita mediante CTU.
In corso di causa si è verificato il decesso della e si sono costituiti in Per_1 prosecuzione gli eredi , e , i quali hanno agito Parte_1 CP_2 Parte_2 tanto per il danno iure proprio quanto per quello iure hereditatis.
Depositata la CTU e precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione, previa discussione in udienza.
***
a) Sulla legittimazione passiva del sulle conoscenze scientifiche del CP_3
1973
2 La responsabilità per il danno causato da emotrasfusioni spetta pacificamente al convenuto. CP_1
La giurisprudenza è infatti pacifica nel ritenere che la legittimazione passiva sia in capo al : “In tema di patologie conseguenti ad infezioni con i Controparte_1 virus HBV, HIV e HCV, contratti a causa di assunzione di emotrasfusioni o di emoderivati con sangue infetto, il è responsabile per i danni, Controparte_1 provocati dall'omesso comportamento attivo di vigilanza e controllo in ordine alla effettiva attuazione da parte delle strutture sanitarie addette al servizio, di quanto ad esse prescritto al fine di prevenire ed impedire la trasmissione di malattie mediante sangue infetto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, accertato il comportamento omissivo con riferimento a trasfusioni eseguite nel
1992, aveva affermato la responsabilità del per i danni provocati dal CP_1 contagio dell'epatite B)” (Cass. Civ., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11360 del
10/05/2018).
Il ha eccepito di aver predisposto ogni controllo possibile, in relazione alle CP_1 conoscenze scientifiche del tempo.
L'argomentazione non è rilevante.
La Corte di Cassazione ha infatti precisato la sussistenza della responsabilità anche per trasfusioni eseguite finanche prima che il virus fosse identificato in maniera definitiva in sede scientifica: “In caso di patologie conseguenti ad infezione da virus
HBV, HIV e HCV, contratte a seguito di emotrasfusioni o di somministrazione di emoderivati, non sussistono eventi autonomi e diversi ma solo manifestazioni patogene dello stesso evento lesivo, sicché anche prima dell'anno 1978, in cui il virus dell'epatite B fu definitivamente identificato in sede scientifica, con conseguente scoperta dei mezzi di prevenibilità delle relative infezioni, è configurabile la responsabilità del per l'omissione dei controlli in materia di Controparte_1 raccolta e distribuzione del sangue per uso terapeutico e sull'idoneità dello stesso ad essere oggetto di trasfusione, già consentiti dalle conoscenze mediche e dai dati scientifici del tempo (Fattispecie relativa a trasfusioni eseguite nell'anno 1976)”
(Cass. Civ., Sez. 3 - , Ordinanza n. 18520 del 13/07/2018).
È stato altresì affermato che “In caso di patologie conseguenti ad infezione da virus
HBV, HIV e HCV, contratte a seguito di emotrasfusioni o di somministrazione di
3 emoderivati, non sussistono eventi autonomi e diversi ma solo manifestazioni patogene dello stesso evento lesivo, sicché anche prima dell'anno 1978, in cui il virus dell'epatite B fu definitivamente identificato in sede scientifica, con conseguente scoperta dei mezzi di prevenibilità delle relative infezioni, è configurabile la responsabilità del per l'omissione dei controlli in materia di Controparte_1 raccolta e distribuzione del sangue per uso terapeutico e sull'idoneità dello stesso ad essere oggetto di trasfusione, già consentiti dalle conoscenze mediche e dai dati scientifici del tempo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, accertata la carenza di dati relativi ad uno dei donatori, ha affermato la responsabilità del per i danni provocati dal contagio dell'epatite C, a seguito CP_1 di trasfusioni eseguite nell'anno 1974)” (Cass. Civ., sez.
6 - L, Ordinanza n. 2232 del 04/02/2016).
Nel caso di specie, le trasfusioni di sangue sono state eseguite nel 1973 e, dunque, in un momento in cui ormai la malattia era ben nota nella comunità scientifica, come anche evidenziato dal CTU. Non può dunque in alcun modo escludersi l'elemento della colpevolezza.
b) Sulla prova del nesso di causalità
Quanto al nesso di causalità, si rileva che “In tema di responsabilità extracontrattuale per danno causato da attività pericolosa da emostrasfusione, la prova, che grava sull'attore danneggiato, del nesso causale intercorrente tra la specifica trasfusione ed il contagio da virus HCV, può essere fornita - ove risulti provata l'idoneità di tale condotta a provocare il contagio - anche con il ricorso alle presunzioni, in difetto di predisposizione (o anche solo di produzione in giudizio), da parte della struttura sanitaria, della documentazione obbligatoria sulla tracciabilità del sangue trasfuso al singolo paziente, e ciò in applicazione del criterio della vicinanza della prova. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di rigetto della domanda risarcitoria proposta da un soggetto sottoposto a più di trenta infusioni di plasma, otto delle quali eseguite all'estero, motivato sull'erroneo rilievo che - sebbene fosse stato accertato che quattro delle infusioni effettuate in Italia fossero rimaste non tracciabili, costituendo così, a dire della stessa sentenza impugnata, "in astratto possibile veicolo di contagio" - le infusioni compiute all'estero, anch'esse non
4 tracciabili, presentavano "una maggiore probabilità" di aver causato il contagio)”
(Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 5961 del 25/03/2016).
Orientamento confermato in tempi recenti: “In caso di patologie contratte a seguito di emotrasfusioni o di somministrazione di emoderivati, il rapporto eziologico tra la somministrazione del sangue infetto in ambiente sanitario e la specifica patologia insorta viene apprezzato sulla base delle cognizioni scientifiche acquisite al tempo della valutazione, le quali hanno consentito di identificare e nominare le malattie tipiche (HBV, HIV e HCV), ma ciò che rileva ai fini del giudizio sul nesso causale è
l'evento obiettivo dell'infezione e la sua derivazione probabilistica dalla trasfusione,
a prescindere dalla specificazione della prima in termini di malattia tipica” (Cass.
Civ., sez. 3, Ordinanza n. 17084 del 11/07/2017)
Venendo al caso di specie, va in primo luogo evidenziato che la stessa CMO ha riconosciuto l'esistenza del nesso di causalità tra le trasfusioni del 1973 e la patologia contratta dall'attrice.
Nel Verbale nr. 3913 del 09.10.2023 (Commissione Medica Ospedaliera Sezione
Distaccata di Taranto) si legge infatti: “…GIUDIZIO SUL NESSO CAUSALE SI esiste nesso causale tra: con la Infermità: ... GIUDIZIO DI ASCRIVIBILITA' Parte_3
TABELLARE: SI sono derivate a partire dal giugno 2020, le seguenti MENOMAZIONI
PERMANENTI dell'integrità psico-fisica: modesta compromissione organica SI
ASCRIVIBILI ALLA 8 - ottava – CATEGORIA della TAB. “A”, allegata al D.P.R. N^ 834 del 30/12/1981”.
La giurisprudenza ha chiarito che il non può discostarsi dal Controparte_1 giudizio emesso dalla CMO, anche quando l'azione riguardi il risarcimento del danno e non il riconoscimento di un indennizzo: “In tema di danni da emotrasfusioni, nel giudizio promosso dal danneggiato contro il Controparte_1
, l'accertamento della riconducibilità del contagio ad una emotrasfusione,
[...] compiuto dalla Commissione di cui all'art. 4 della l. n. 210 del 1992, in base al quale
è stato riconosciuto l'indennizzo ai sensi di detta legge, non può essere messo in discussione dal , quanto alla riconducibilità del contagio alla trasfusione o CP_1 alle trasfusioni individuate come causative di esso, ed il giudice deve ritenere detto fatto indiscutibile e non bisognoso di prova, in quanto, essendo la Commissione organo dello Stato, l'accertamento è da ritenere imputabile allo stesso ” CP_1
5 (Cass. Civ., Sez. 3 - , Ordinanza n. 15734 del 15/06/2018; conforme Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 34885 del 17/11/2021).
La stessa giurisprudenza ha poi chiarito che, nelle pronunce in cui è stata riconosciuto che non vi è vincolatività del Verbale della CMO, non si aveva quale Parte contraddittore il , ma la che è organo dal primo diverso Controparte_1
e indipendente:
“In tema di danni da emotrasfusioni, la sentenza di accertamento del diritto all'indennizzo ai sensi della l. n. 210 del 1992, emessa nei confronti del
[...]
, non ha efficacia di giudicato nel successivo giudizio di risarcimento del CP_1 danno promosso contro l'azienda ospedaliera, mancando il necessario presupposto dell'identità delle parti, ma assume valore di indizio, soggetto alla libera valutazione del giudice. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, reiettiva della domanda di risarcimento del danno da emoderivati infetti, proposta da un malato di epatite C contro un'azienda ospedaliera, per difetto di prova in ordine al collegamento causale tra l'insorgenza della patologia e le emotrasfusioni avvenute presso quell'ospedale, atteso che il ricorrente era stato anche sottoposto ad un lungo trattamento di dialisi presso altra struttura sanitaria e che la sentenza con cui, in un precedente giudizio, gli era stata riconosciuta l'indennità di cui alla l. n. 210 del 1992, non offriva elementi probatori su tale aspetto)”. (Cass. Civ., Sez. 3 - , Ordinanza n.
12009 del 16/05/2017).
Le Sez. U - , con sentenza n. 19129 del 06.07.2023, hanno chiarito che “Nel giudizio risarcitorio promosso nei confronti del per i danni Controparte_1 derivanti dalla trasfusione di sangue infetto, il provvedimento amministrativo di riconoscimento del diritto all'indennizzo ai sensi della l. n. 210 del 1992, pur non integrando una confessione stragiudiziale, costituisce un elemento grave e preciso da solo sufficiente a giustificare il ricorso alla prova presuntiva e a far ritenere provato, per tale via, il nesso causale, sicché il , per contrastarne l'efficacia, CP_1
è tenuto ad allegare specifici elementi fattuali, non potuti apprezzare in sede di liquidazione dell'indennizzo, o sopravvenute acquisizioni della scienza medica, idonei a privare la prova presuntiva offerta dal danneggiato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza che la caratterizzano”.
6 Per tali ragioni, nel caso di specie deve ritenersi provata la responsabilità del
, in ragione degli accertamenti compiuti da un organo statale Controparte_1 con efficacia vincolante per lo stesso . CP_1
Il riconoscimento del nesso causale è avvenuto inoltre per mezzo della CTU espletata in corso di causa.
Nella consulenza depositata in data 05.11.2024, il CTU nominato, dr.
[...]
, ha infatti dichiarato: “La sig.ra contrasse l'HCV (virus Persona_2 Persona_1 epatitico C) con elevatissima probabilità a seguito delle trasfusioni cui venne sottoposta durante il ricovero nell'ottobre 1973.
... Riguardo i quesiti b) e c) si rileva come la trasfusione venne effettuata con sangue derivante da donatore occasionale, che all'epoca risultava negativo per il solo HBsAg, non essendo ancora stato identificato il virus dell'epatite “C”. ... Riguardo l'epatite C occorre considerare come la storia di tale virus nasca nella metà degli anni 70, quanto fu scoperto che solo una parte delle epatiti, prive dell'antigene proprio dell'epatite B non aveva i marcatori propri del virus A, sicché fu coniata la definizione di “epatite non A non B”. Alla luce delle successive acquisizioni scientifiche la maggior parte di tali epatiti era una epatite da virus C. Il primo test che riuscì ad individuare tale virus mediante la ricerca di anticorpi fu disponibile a partire dal 1989. Successivamente con D.M. 217/1990 fu stabilito di ricercare gli anticorpi anti-HCV sulle unità di sangue per trasfusione. ... La negligenza del appare chiara: per evitare o CP_1 quantomeno ridurre notevolmente i casi di contagio post-trasfusionale, sarebbe stato sufficiente non utilizzare sangue o derivati provenienti da soggetti con valori di ALT
e AST elevati ovvero positivi al test per il virus dell'epatite B....
Esiste rapporto causale tra le menomazioni patologiche espresse in diagnosi, di cui
è portatrice con netto peggioramento permanente, a carattere evolutivo, rispetto alle condizioni preesistenti l'infezione da HCV di cui ci occupiamo”.
In risposta alle osservazioni, il CTU ha chiarito:
“Quanto alla prima contestazione proposta dal C.T.P. del , dobbiamo CP_1 ribadire che non sono emersi né sono stati prodotti elementi di valutazione idonei a far prendere in considerazione attendibili fonti alternative di contagio che potessero competere sul piano etiopatogenetico con l'emotrasfusione descritta in cartella;
nelle brevi note anamnestiche riportate sulla cartella del Day Service del 26.06.20, i sanitari annotavano esplicitamente “emotrasfusione ospedale di Gallipoli il 16.10.73;
7 non altri fattori di rischio per trasmissione di HCV “; analoga precisazione in ordine all'esclusione di altre ipotesi etiologiche viene esplicitata dagli infettivologi al controllo del 03.03.21, come agevolmente deducibile dalla lettura del relativo referto allegato agli atti;
sul punto dobbiamo altresì precisare che si trattò certamente della somministrazione di due sacche, come rilevabile dall'annotazione in cartella della quantità di sangue trasfuso, che scandisce appunto 300 + 300, riferendosi ai quantitativi espressi in cc.
- Altro aspetto da sottolineare riguarda il richiamo dell'attenzione da parte del
Consulente del Ministero sulla eccessiva lungolatenza sintomatologica;
in realtà tale condizione è proprio caratteristica ben nota e tipica della patologia epatitica post- trasfusionale;
del resto, l'analisi di tutti gli aspetti sollevati in tema di nesso causale,
e da noi operata, è in piena sintonia con quanto rilevato e riportato in sede di accertamento del diritto ai benefici ex lege 210/92.
Quanto ai profili di Responsabilità Civile in capo al , premesso che non è CP_1 stata rinvenuta in atti documentazione, in genere allegata alle sacche, riguardante l'avvenuta esecuzione di eventuali test di screening sul donatore, riteniamo di esserci già accuratamente espressi e pertanto non possiamo che ribadire le nostre conclusioni in ordine soprattutto alla deplorevole inerzia manifestata dagli organi istituzionali nel corso di oltre due decenni poi finalmente superata dalla tardiva emanazione della normativa in materia.
Passando infine ai criteri impiegati per delineare l'entità del danno patito dalla periziata, è appena il caso di ribadire quanto in più occasioni descritto dagli specialisti infettivologi cui la sig.ra si affidò, con attestazione di progressione Per_1 di malattia determinante un rilevante grado di fibrosi poi evoluta nella genesi della condizione di ipertensione portale, attestata dalla comparsa delle varici esofagee riportate sul referto del maggio del 2023. La evoluzione clinica della malattia ha dimostrato dunque la presenza di un processo fibrotico evoluto rapidamente in cirrosi con contestuale insorgenza della condizione di ipertensione portale e conseguente alterazione del circolo, oggi determinante, sia pure unitamente a comorbidità ma con ruolo preminente, un quadro clinico generale che risente a nostro avviso della severa insufficienza epatica.
Per quanto attiene alla valutazione quantitativa del danno, alla luce delle risultanze della documentazione in atti, precisiamo che la paziente si è di fatto venuta a trovare
8 con continuità, dall'epoca del primo rilievo diagnostico, risalente al febbraio del 2020
e per tutto il periodo successivo fino alla data della nostra attività peritale, pari a circa quattro anni e tre mesi, in una condizione di evoluzione clinica che da un iniziale danno biologico stimabile all'epoca della diagnosi nella misura del 30%, è successivamente e gradualmente progredito fino a raggiungere il 50% oggi presente in via definitiva quale postumo permanente di pari misura;
il tutto nonostante la somministrazione della terapia antivirale e con quadro clinico gravato dal corteo sintomatologico tipico di tale infermità, quali astenia, nausea, dispespia costante, alitosi, torpore psichico ecc. oltre che dagli effetti collaterali della terapia stessa.
Quanto alla valutazione del danno biologico permanente, come detto, per le motivazioni già esposte in ordine all'esteso corteo sintomatologico ed ai riscontri laboratoristico-strumentali prodotti, confortati dalla certificazione ospedaliera deponente, come confermato dal recente esame Fibroscan, per la presenza di fibrosi di grado elevato associata a quadro ipertensivo portale con varici esofagee, ribadiamo nella misura del 50 % la stima del medesimo”.
Espressamente chiamato a esprimersi sul punto, il CTU ha poi riconosciuto il nesso causale tra l'epatite e il decesso della : “Il quadro generale, anche in Per_1 considerazione dei ricorrenti episodi di vomito nel corso degli ultimi mesi di vita, di anemizzazione e perdita di sangue con le feci, risulta piuttosto coerente con l'aggravamento della funzionalità epatica conseguente alla patologia cirrotica più volte descritta dagli infettivologi;
lo stesso apparato cardiovascolare ha documentato valida efficienza fino alla fase terminale. Con riferimento, pertanto, al quesito sottoposto dal Sig. Giudice, siamo dell'avviso che il progressivo peggioramento delle condizioni generali della paziente, come accuratamente descritto sul diario clinico di struttura, sia piuttosto da porre in relazione causale con la conclamata condizione di epatopatia cronica da tempo manifestata dalla paziente e più volte attestata dagli infettivologi dell'Ospedale di Galatina. Si è realizzato un decorso ingravescente sul piano internistico, in assenza di episodi di sofferenza acuta riguardante gli apparati cardiocircolatorio, respiratorio e nervoso, piuttosto trovando le sue basi nella progressiva compromissione del metabolismo generale prevalentemente a causa dell'infermità epatica, in presenza di patologia diabetica mielofibrotica, rivestenti ruolo concausale minoritario. Potremo dunque concludere che l'epatopatia cronica
9 post-trasfusionale, nella sua evoluzione peggiorativa in epatocirrosi, ha svolto un ruolo causale diretto nel decesso della sig.ra ”. Per_1
Il ha ritenuto che non vi sia prova del nesso causale e ha elencato le altre CP_1 fonti di contagio che possono aver causato la contrazione del virus. Tuttavia, non solo la CMO di Taranto ha riconosciuto la sussistenza del nesso causale e il CTU ha confermato tale accertamento, ma non vi è neppure prova della sussistenza di altre potenziali fonti di contagio per l'attrice, sottoposta a numerose emotrasfusioni nel 1973.
In ragione di quanto sopra, secondo il criterio del più probabile che non, si riconosce l'esistenza del nesso causale tra emotrasfusione e epatite HCV contratta dalla . Per_1
c) Sul danno patito da parte attrice
Parte attrice ha richiesto il risarcimento del danno non patrimoniale patito a seguito della patologia da epatite HCV contratta in conseguenza delle emotrasfusioni ricevute nel 1973.
In corso di causa si è verificato il decesso dell'attrice, per causa che è stata ricondotta dal CTU al contagio suddetto.
Poiché l'attrice è deceduta in corso di giudizio per causa riconducibile all'emotrasfusione, le spettano nel caso di specie il danno biologico e morale, trasmessi iure hereditatis agli eredi costituitisi in prosecuzione.
Sotto tale profilo occorre richiamare l'ordinanza della Cass. civ., Sez. III,
30.07.2024 n. 21415, che ha affermato che “In tema di responsabilità sanitaria, se
è accertato, secondo i comuni criteri eziologici, che l'errore medico ha anticipato la morte del paziente e se la vittima, vivente all'inizio del giudizio, è deceduta al momento della liquidazione del danno, è risarcibile agli eredi, iure hereditario, soltanto il danno biologico differenziale determinato dalla peggiore qualità della vita effettivamente vissuta e il danno morale da lucida consapevolezza della anticipazione della morte, se esistente e a far data dall'acquisizione di tale consapevolezza in vita;
se, invece, vi è incertezza sulle conseguenze quoad vitam dell'errore medico, gli eredi hanno diritto, iure hereditario, al risarcimento del danno da perdita delle chance di sopravvivenza, qualora ricorrano i presupposti di serietà,
10 apprezzabilità, concretezza e riferibilità eziologica certa della perdita di quella chance alla condotta, mentre non è in alcun caso risarcibile agli eredi il danno da "perdita anticipata della vita", suscettibile di ristoro ai congiunti iure proprio quale pregiudizio da minor tempo vissuto col congiunto”.
La massima citata fa riferimento al “danno differenziale”, in quanto prende in considerazione il decesso di un soggetto già affetto da patologie, poi aggravate per effetto di errore medico. Nel caso di specie, al contrario, la situazione patologica è interamente ascrivibile alla condotta del . CP_1
Al fine di comprendere in modo più approfondito il danno da liquidare, occorre menzionare la motivazione della sentenza n. 26851 del 19.09.2023 della III Sezione della Corte di Cassazione:
“3) La vittima, vivente al momento dell'introduzione del giudizio, è deceduta al momento della liquidazione del danno.
Anche in questo caso (cfr. Cass. n. 5641 del 2018, cit.): a) se è certo che l'errore medico abbia causato la morte anticipata del paziente, si ricadrà nell'ipotesi di cui sopra, sub 1.a): il paziente può avere patito (e trasmesso agli eredi) un danno biologico (differenziale), e un danno morale da lucida consapevolezza della morte imminente, ma non un danno da “perdita anticipata della vita”, risarcibile soltanto, nel perimetro sopra chiarito, iure proprio agli eredi, che potranno altresì proporre la relativa domanda in corso di causa, per ragioni di economia di giudizi (in argomento,
v. anche Cass., Sez. U., 12/12/2014, n. 26242, e Cass., Sez. U., 15/06/2015, n.
12310); b) se è incerto che l'errore medico abbia causato la morte del paziente, il paziente può avere patito, in relazione al tempo di vita vissuto (e trasmesso agli eredi), un danno da perdita delle chance di sopravvivenza, ma non un danno da
“perdita anticipata della vita”.
... 3.3. Va pertanto riaffermato il principio secondo il quale, laddove la condotta dell'agente sia stata ritenuta idonea alla determinazione anche solo parziale dell'evento di danno lamentato, e si fosse prospettata una questione circa l'incidenza di una causa naturale, le due possibili alternative, sul piano della causalità materiale, risulteranno quelle per cui: - l'accertamento processuale della rilevanza esclusiva del fattore naturale escluda tout court il nesso di causa tra condotta ed evento: in tal caso la domanda sarà rigettata;
- la causa naturale rivesta efficacia eziologica non esclusiva, ma soltanto concorrente rispetto all'evento: in assenza di
11 prova, da parte del danneggiante/debitore, dell'esistenza di altra e diversa causa a lui non imputabile, la responsabilità dell'evento gli sarà ascritta per intero, e la domanda sarà accolta nell'an debeatur. L'alternativa che si pone al giudice, in altri termini, è quella per cui “il convenuto è responsabile dell'evento di danno”/il convenuto non è responsabile dell'evento di danno”: altre soluzioni, sul piano della causalità materiale, non possono ritenersi predicabili, pena la violazione dell'applicabile dettato normativo di cui all'art. 41, primo comma, cod. pen., salvo avventurarsi (come pure talvolta accaduto in dottrina) in interpretazioni contrarie alla lettera degli art. 1227 e 2055 cod. civ., che limitano espressamente e inequivocabilmente il frazionamento della causalità materiale alla sola ipotesi di concorso di cause umane imputabili.
4. Il danno da perdita anticipata della vita va poi distinto da quello da perdita di
“chance” di sopravvivenza, posto che, se la morte è intervenuta, come nel caso di specie, l'incertezza eventistica, che ne costituisce il fondamento logico prima ancora che giuridico (Cass. n. 5641 del 2018, cit.), è stata, di regola, smentita da quell'evento: in questo senso, fatte salve le precisazioni di cui si sta per dire, emerge, di regola, un'inammissibile duplicazione risarcitoria tra voci di danno, non risultando logicamente compatibili, in via generale, la congiunta attribuzione di un risarcimento da perdita anticipata della vita e da perdita di chance di sopravvivenza.
4.1. Dovrà pertanto offrirsi risposta al quesito se, nei rigorosi termini di cui si sta per dire, accanto dal danno da premorienza, ovvero accanto al danno – non per non essere guarito ma – per non aver avuto una vita che si sarebbe protratta più a lungo e per un tempo determinato, l'errore medico abbia potuto determinare, nello specifico caso, anche la perdita della “chance” di sopravvivere ancora più a lungo.
4.1.1. Più in particolare: a) il primo accertamento (danno da premorienza) sarà effettuato secondo il criterio del “più probabile che non”, proprio della responsabilità civile, e avrà ad oggetto un pregiudizio, non risarcibile per la vittima, ma solo per i suoi congiunti (Cass., Sez. U., 22/07/2015, n. 15350), conseguente all'omissione colposa dell'agente e consolidatosi nel tempo in capo alla vittima quale minor vissuto.
L'evento di danno è rappresentato, pertanto, non dalla possibilità di vivere più a lungo, bensì dalla perdita anticipata della vita - perdita che pure si sarebbe, in tesi, comunque verificata, sia pur in epoca successiva, per la pregressa patologia (in argomento, funditus, Cass., 11/11/2019, n. 28993, specie pag. 12); b) quanto alla
12 seconda verifica (accertamento del nesso di causa tra condotta dei sanitari e perdita di chance), in cui la “possibilità perduta” (e non la perdita anticipata della vita) costituisce l'evento di danno (cfr. da Cass., n. 15991 del 2011, cit., a Cass., n. 5641 del 2018, cit., oltre a Cass., n. 28993 del 2019, cit., specie § 14; più di recente, Cass.,
26/06/2020, n. 12906 e Cass., 26/01/2022, n. 2261), l'incertezza sull'eventuale e ulteriore segmento temporale di cui il danneggiato avrebbe potuto godere - qualora, anche in via di “policy” (Cass., n. 28993 del 2019, cit., § 23), sostanzialmente apprezzabile e non mera ipotesi o speranza - messa a sua volta in relazione causale con l'errore diagnostico e terapeutico, potrebbe, in concreto, ed eccezionalmente, legittimare il riconoscimento di un distinto risarcimento, in via strettamente equitativa
(infra, sub 4.2. e ss.), sempre che, sul piano eziologico, sia stata raggiunta una soglia di certezza rispetto a quella concreta possibilità, perché la “seria, apprezzabile e concreta possibilità eventistica” conforma morfologicamente la struttura del bene tutelato, e dunque affermarne la sussistenza, al di là dei termini utilizzati in via di principio, equivale, logicamente, a farlo con eziologica certezza: dovrà, pertanto, risultare causalmente certo che, alla condotta colpevole, sia conseguita la perdita della possibilità di un risultato migliore – non potendosi discorrere di una “probabilità della possibilità” (dove il primo termine identifica la relazione causale e il secondo l'evento di danno), pena, in altra chiave esplicativa, l'incorrere, mutatis mutandis, nel divieto di praesumptio de praesumpto;
c) al contempo, tanto il danno da perdita anticipata della vita, quanto quello da perdita della “chance” di una possibile, ulteriore sopravvivenza (“bene”, va ancora ripetuto, morfologicamente diverso da quello della vita anticipatamente perduta) dovranno distintamente accertarsi non solo in base ai principî di causalità generale e di regolarità statistica, bensì anche, in specie quanto alla “seconda” perdita, in ragione del nesso di causalità specifica (cfr.
Cass., 29/09/2015, n. 19213, pag. 23), ovvero tenuto conto, nel singolo caso, di tutti i dati medico-anamnestici - in tesi irripetibilmente peculiari del soggetto - alla luce dei quali predicarsi poi, quanto alla chance, l'esistenza di un'incerta - ma seria concreta e apprezzabile - possibilità di vivere per un lasso temporale ancora più lungo.
4.2. Ritiene opportuno il Collegio di procedere, in via preliminare, a una ricognizione delle possibili ipotesi, analoghe a quella oggetto del caso di specie, che possa più agevolmente consentire una ricostruzione in fatto dei presupposti di una corretta liquidazione del danno da parte del giudice di merito, al fine di individuare e
13 differenziare le eventuali poste risarcitorie legittimamente invocabili dal danneggiato
(ancora in vita al momento della decisione) ovvero dagli eredi, iure successionis, in caso di decesso anticipato dell'avente diritto.
4.3. Vanno, pertanto, distinte tre ipotesi: 1) la vittima è già deceduta al momento dell'introduzione del giudizio da parte degli eredi;
2) la vittima è ancora vivente al momento della decisione;
3) la vittima, vivente al momento dell'introduzione della lite, muore in pendenza della decisione.
... nel caso di perdita anticipata della vita (una vita che sarebbe comunque stata perduta per effetto della malattia) sarà risarcibile il danno biologico differenziale
(nelle sue due componenti, morale e relazionale: art. 138 nuovo testo c.a.p.), sulla base del criterio causale del “più probabile che non”: l'evento morte della paziente, verificatasi in data X, si sarebbe verificata, in assenza dell'errore medico, dopo il Perso tempo (certo) , dove Y rappresenta lo spazio temporale di vita non vissuta: il risarcimento sarà riconosciuto, con riferimento al tempo di vita effettivamente vissuto
- e non a quello non vissuto, che rappresenterebbe un risarcimento del danno da morte (riconoscibile, viceversa, iure proprio, ai congiunti) stante l'irrisarcibilità del danno tanatologico - in tutti i suoi aspetti, morali e dinamico-relazionali, intesi tanto sotto il profilo della (eventuale) consapevolezza che una tempestiva diagnosi e una corretta terapia avrebbero consentito un prolungamento (temporalmente determinabile) della vita che va a spegnersi, quanto sotto quello della invalidità permanente “differenziale” (la differenza, cioè, tra le condizioni di malattia effettivamente sopportate e quelle, migliori, che sarebbero state consentite da una tempestiva diagnosi e da una corretta terapia);
4.4. Tanto premesso, va affermato, in via generale, il principio secondo il quale, quando sia certo che la condotta del medico abbia provocato (o provocherà) la morte anticipata del paziente, la morte stessa diviene, di regola, evento assorbente di qualsiasi considerazione sulla risarcibilità di chance future, salvo quanto si dirà infra, sub 4.5-c)”.
Tale precedente deve essere adattato al caso di specie, in quanto la patologia da cui era afflitta la è stata interamente causata dalla condotta omissiva del Per_1
e non è pertanto riconducibile a cause naturali. Non si tratta, pertanto, CP_1 né di un'anticipazione della morte che sarebbe comunque sopravvenuta per causa della malattia (nel caso affrontato dalla Cassazione si trattava di terapia
14 chemioterapica in malato oncologico) né di peggiore qualità della vita in soggetto malato. Si tratta, al contrario, del danno non patrimoniale (biologico e morale- dinamico-relazionale) patito dall'attrice, fino al momento in cui ne è sopraggiunta la morte.
Non si tratta del cd. danno “intermittente” o “da premorienza”, pure riconosciuto nelle Tabelle Milanesi, ma relativo al diverso caso in cui il decesso sopraggiunga per causa diversa dal danno conseguente all'illecito.
Nel caso di specie, la morte è stata determinata dalla patologia derivante dalla colpa del . Poiché gli eredi, costituitisi in prosecuzione, hanno ribadito la CP_1 domanda già proposta dalla propria dante causa, il solo danno da riconoscersi è quello non patrimoniale originariamente richiesto, secondo le Tabelle elaborate dal
Tribunale di Milano.
In punto di quantum, va evidenziato che il CTU ha riconosciuto il danno nella misura iniziale del 30%, poi evolutosi nel 50%.
Alla luce di quanto sopra, si ritiene di riconoscere il danno nella percentuale del
50%, come stabilizzatosi fino al momento della morte.
Il danno va dunque riconosciuto come esistente nel giugno 2020, primo momento in cui i sintomi portarono a un accertamento medico e divennero dunque evidenti;
in tale data l'attrice aveva 77 anni.
Il danno va dunque liquidato, secondo la Tabella di Milano aggiornata ad oggi, per persona di anni 77 e invalidità del 50%, secondo lo schema seguente.
Età del danneggiato alla data del sinistro 77 anni
Percentuale di invalidità permanente 50%
Punto danno biologico € 7.401,80
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 50%) € 3.700,90
Punto danno non patrimoniale € 11.102,70
Danno biologico risarcibile € 229.456,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 344.184,00
Con personalizzazione massima (max 25% del danno biologico) € 401.548,00
Totale generale: € 344.184,00
Totale con personalizzazione massima € 401.548,00
15 Il danno personalizzato, indicato in modo separato nell'atto di citazione in ragione delle sofferenze cui la è andata incontro negli ultimi anni di vita, è incluso Per_1 nell'incremento per sofferenza soggettiva di cui alla Tabella indicata, con la conseguenza che la liquidazione deve ritenersi omnicomprensiva.
Tutte le conseguenze morali connesse all'epatite HCV e alle sue evoluzioni degenerative sono infatti incluse nella componente morale (incremento per sofferenza soggettiva del 50%) che porta al valore complessivo del punto del danno non patrimoniale e non possono essere ulteriormente valorizzate sub specie della personalizzazione.
Sotto il profilo del danno, ancora, deve rilevarsi che la ha avuto un'iniziale Per_1 manifestazione della patologia con compromissione del 30% (danno tabellare: €
135.973,00), poi aggravatasi al 50%. La , inoltre, è deceduta 4 anni dopo Per_1 la manifestazione della malattia, con una durata della vita effettiva che è risultata più breve di quella prevedibile in virtù delle Tabelle Milanesi.
Né gli eredi, costituendosi in prosecuzione, hanno chiesto un danno da perdita anticipata della vita o peggiore qualità dell'esistenza negli ultimi anni della malattia.
Il danno non patrimoniale va dunque opportunamente ridotto, in considerazione dell'iniziale minore compromissione dell'integrità psico-fisica e della minore durata della vita reale rispetto a quella presunta, valutando tuttavia anche la sofferenza concentratasi negli ultimi periodi della vita (inclusa nella componente morale del
50%, come detto).
Il danno è dunque liquidato in € 275.000,00 al valore attuale.
Sull'importo sono dovuti interessi legali, dalla data odierna al soddisfo. L'importo va poi devalutato al giugno 2020 e maggiorato di interessi legali sulla somma di anno in anno rivalutata, dal febbraio alla data odierna.
La parte attrice ha poi chiesto il risarcimento del danno da inabilità temporanea, indicato in citazione nel 50% x 90 gg.
Il CTU ha tuttavia reso una quantificazione del danno assolutamente spropositata, di fatto facendo coincidere l'inabilità permanente con quella temporanea e ritenendo che la temporanea si sia protratta per l'intera durata della malattia, fino al decesso.
16 Difatti, in conclusionale i ricorrenti giungono a chiedere – sulla base della CTU -
1550 giorni, pari a 4 anni e 3 mesi, di fatto coincidenti con la durata residua della vita della . Per_1
È evidente che il CTU ha frainteso il quesito e ha ritenuto di quantificare le limitazioni patite dalla a causa della malattia, sovrapponendo tali Per_1 limitazioni nell'autonomia con il danno – invero già ingente – per I.P..
La risposta resa dal CTU sul punto dimostra dunque che l'emersione del danno permanente è coincisa con la manifestazione stessa della malattia, con la conseguenza che non si riconosce alcun danno da IT.
I 4 anni e 3 mesi indicati dal CTU sono infatti di invalidità permanente e non di temporanea (che andrebbe riconosciuta, al contrario, nel periodo tra la prima manifestazione della malattia e la stabilizzazione dei postumi).
La circostanza che, a fronte di una richiesta di parziale del 50% per 3 mesi, il CTU abbia riconosciuto una totale/parziale di 4 anni e 3 mesi, rende evidente la confusione nella risposta e l'erroneità dell'accertamento sul punto.
Si esclude, dunque, un danno da inabilità temporanea.
d) Sul danno iure proprio
I figli della hanno presentato richiesta di risarcimento del danno da perdita Per_1 del rapporto parentale.
Sulla sussistenza del nesso di causalità tra la patologia contratta per effetto delle emotrasfusioni e il decesso della si è già dedotto in precedenza, Per_1 trascrivendo la risposta resa dal CTU.
In merito alla quantificazione del danno patito dai figli, si ricorda che si tratta di persone rispetto alle quali il danno è presumibile, in quanto componenti della famiglia nucleare. Difatti la giurisprudenza ha chiarito che “Nel giudizio risarcitorio instaurato dagli eredi nonché prossimi congiunti (nella specie madre e fratelli) di un lavoratore deceduto a seguito di infortunio sul lavoro, la prova del danno non patrimoniale da sofferenza interiore per la perdita del familiare può essere fornita mediante presunzione fondata sull'esistenza dello stretto legame di parentela riconducibile all'interno della famiglia nucleare, superabile dalla prova contraria, gravante sul danneggiante, imperniata non sulla mera mancanza di convivenza (che,
17 in tali casi, può rilevare al solo fine di ridurre il risarcimento rispetto a quello spettante secondo gli ordinari criteri di liquidazione), bensì sull'assenza di legame affettivo tra i superstiti e la vittima nonostante il rapporto di parentela” (Cass. Sez. L - , Ordinanza
n. 29784 del 19/11/2018).
Nella liquidazione del danno, secondo il sistema a punti, occorre tenere conto dell'età degli attori (rispettivamente di 59, 57 e 51 anni) e della madre (81 anni) e della circostanza, dunque, che il rapporto si è interrotto in un momento fisiologico, in cui i figli erano ormai ampiamente adulti e pronti a veder morire un genitore.
Occorre inoltre evidenziare che nulla è detto in merito all'intensità del rapporto, alla frequentazione della madre, alla condivisione di momenti di vita. Si esclude, inoltre, un rapporto di convivenza non solo per la diversa residenza degli attori tra loro e rispetto alla madre, ma anche perché la è stata ricoverata in Per_1 struttura nell'ultimo periodo della sua vita.
Occorre poi valorizzare la circostanza che ciascuno degli attori ha una propria residenza in un luogo diverso, elemento che lascia presumere che tutti – ormai adulti in età avanzata – abbiano creato un proprio nucleo familiare autonomo rispetto a quello di origine.
In ragione di tali elementi, si ritiene di procedere alla liquidazione al di sotto del minimo tabellare, ricordando che non vi è un minimo garantito. Il danno inoltre va liquidato secondo l'età che il congiunto aveva al momento della morte, in quanto in tale momento si è verificata la perdita del rapporto parentale.
La liquidazione del danno iure proprio è dunque compiuta secondo la Tabella seguente:
QUADRO di RIFERIMENTO (dati anagrafici e status familiare)
Il congiunto ha 59/57/51 anni, è figlio della vittima e non era convivente.
La vittima aveva 81 anni al momento del decesso.
Nel nucleo familiare sono presenti altri familiari non conviventi (fino al 2° grado di parentela) e nessun convivente del congiunto.
SVILUPPO del CALCOLO
Tabella di riferimento 2023
Valore del Punto Base € 11.356,15
Punti riconosciuti per il grado di parentela 18
18 Punti in base all'età del figlio 2,5
Punti in base all'età della vittima 1
Punti per l'assenza di altri familiari conviventi 3
Punti totali riconosciuti 24,5
IMPORTO del RISARCIMENTO € 278.225,68
Poiché il figlio non era convivente con la vittima, il punteggio complessivo può essere ridotto fino a 1/2; di conseguenza, sulla base dei dati inseriti, il punteggio riconosciuto può variare da un minimo di 12,25 ad un massimo di 24,5 punti, con un importo totale del risarcimento che oscilla tra € 139.112,84 e € 278.225,68.
Poiché si è ritenuto di andare al di sotto del minimo tabellare, anche tenendo conto del numero di familiari superstiti, si riconosce il danno per ciascuno dei figli nella misura di € 100.000,00 inclusi accessori fino alla data odierna.
e) Scomputo delle somme percepite a titolo di indennizzo
Il Ministero ha chiesto che dal danno eventualmente riconosciuto sia scomputato l'importo dal danneggiato ricevuto a titolo di indennizzo.
Al riguardo va ricordato che “Nel giudizio promosso nei confronti del Controparte_1
per il risarcimento del danno conseguente al contagio da virus HBV, HIV o
[...]
HCV a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto, l'indennizzo di cui alla l. n. 210 del 1992 non può essere scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno ("compensatio lucri cum damno"), qualora non sia stato corrisposto e tantomeno determinato o determinabile, in base agli atti di causa, nel suo preciso ammontare, posto che l'astratta spettanza di una somma suscettibile di essere compresa tra un minimo ed un massimo, a seconda della patologia riconosciuta, non equivale alla sua corresponsione e non fornisce elementi per individuarne l'esatto ammontare, né il carattere predeterminato delle tabelle consente di individuare, in mancanza di dati specifici a cui è onerato chi eccepisce il "lucrum", il preciso importo da portare in decurtazione del risarcimento” (Cass. Civ., Sez. 3 - , Ordinanza n. 2778 del 31/01/2019).
19 Parte Nel caso di specie, parte ricorrente ha prodotto la comunicazione della in cui si è attestato che alla è stata liquidata la somma di € 43.944,53 fino al Per_1 decesso.
L'importo di cui sopra è dunque da porsi in compensazione.
f) Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo
Nella liquidazione delle spese si tiene conto della semplicità della trattazione e della serialità delle questioni affrontate.
Le spese di CTU sono poste a carico del , soccombente. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa N 7785/2023 RG, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
a) Accertata e dichiarata la responsabilità del lo Controparte_1 condanna al risarcimento del danno patito dai ricorrenti, liquidato: a.1) in €
275.000,00 - oltre accessori come in parte motiva - per il danno iure hereditatis, da cui va scomputato quanto versato dal a titolo di CP_1 indennizzo;
a.2) in € 100.000,00, oltre interessi in misura legale dalla data odierna al soddisfo, a titolo di danno iure proprio in favore di ciascuno dei figli;
b) Condanna il alla refusione delle spese di lite in favore Controparte_1 dei ricorrenti, liquidate in € 11.000,00 per compenso, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Filippo
Tommaso Onesimo, che ha reso la dichiarazione di rito;
c) Pone le spese di CTU in via definitiva a carico di parte resistente.
Lecce, 28/03/2025
Il giudice
Dott.ssa Viviana Mele
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