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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 28/05/2025, n. 3314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3314 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE così composta:
Dott. Nicola Saracino Presidente e relatore Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Giovanna Gianì Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 2266 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione in data 6.2.2025, vertente
TRA
(c.f. ), Parte_1 P.IVA_1
difeso dall'Avv. IACOPINI LUCA (c.f. ; C.F._1
APPELLANTE
E
(c.f. ), con Controparte_1 P.IVA_2
l'Avv. VETTORI GIUSEPPE (c.f. ), unitamente all'Avv. C.F._2
VETTORI LORENZO C.F._3
APPELLATA, appellante incidentale
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 13645/2020 emessa dal Tribunale di
Roma in data 07/10/2020.
Conclusioni dell'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, rigettata ogni contraria istanza, eccezione, deduzione o difesa, così giudicare, previa fissazione dell'udienza ex art. 351 cod. proc. civ., in riforma della sentenza impugnata per i motivi innanzi indicati e qui da intendersi trascritti: - accertare e dichiarare la nullità dell'impugnata Sentenza n. 13645/2020 del Tribunale di Roma per le ragioni di cui in narrativa e, per l'effetto, ad integrale modifica della stessa, - accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 67, 3° comma, lett. b) L.F., che la rimessa meglio indicata e precisata in r.g. n. 1 narrativa, è consistente e duratura e, sussistendo gli altri presupposti dell'azione, Contr revocarne gli effetti;
- condannare, di conseguenza, al pagamento in favore del dell'importo complessivo di € 497.171,36, oltre interessi ed oneri accessori. Parte_1
Con vittoria di spese, competenze ed onorari per entrambi i gradi di giudizio.”
Conclusioni dell'appellata: “Piaccia alla Corte d'Appello di Roma, ogni contraria istanza e domanda reietta e disattesa: - accogliere l'appello incidentale e dichiarare l'impugnazione principale inammissibile per intervenuta decadenza ex art. 69bis l.f. dell'azione svolta in primo grado;
- in ogni caso respingere l'appello perché inammissibile e comunque infondato, con integrale conferma della sentenza impugnata;
- comunque dichiarare che la nulla deve al Controparte_1
a Socio Unico per i titoli dedotti in Controparte_3
giudizio. Dichiarare altresì inammissibile o comunque respingere la richiesta di inibitoria. In via istruttoria si chiede che la Corte d'Appello disponga una CTU tesa ad accertare la sussistenza dei requisiti di consistenza e durevolezza della rimessa e in ogni caso il calcolo del limite massimo dell'importo revocabile previsto dall'art. 70 l.f.. Con il favore delle spese e competenze di questo grado.”.
FATTO E DIRITTO
Nella contumacia della convenuta, il tribunale di Roma aveva respinto la CP_1
domanda ex art., 67 L.F. volta alla declaratoria di inefficacia di una rimessa avvenuta nel semestre anteriore al deposito dell'istanza di concordato (alla quale aveva poi fatto seguito il fallimento di ). Ciò perché la rimessa era stata Parte_1
effettuata da un terzo e non vi era la prova che le relative risorse provenissero dalla fallita né che il terzo avesse esercitato la rivalsa nei suoi confronti.
ha proposto appello. Parte_1
ha resistito al gravame e Controparte_1
spiegato appello incidentale.
L'appello è stato trattenuto in decisione con ordinanza del 06/02/2025, con concessione dei termini di legge per lo scambio di conclusionali e repliche.
L'appello principale lamenta che la decisione del primo giudice sia avvenuta “a sorpresa” , e comunque frutto di errore per violazione del contraddittorio, laddove aveva escluso che la rimessa fosse avvenuta con risorse riferibili alla fallita, senza previamente compulsare la (unica) parte costituita alle opportune allegazioni sul tema.
r.g. n. 2 Il motivo è infondato.
Che la rimessa fosse stata effettuata da un terzo era stata, invero, una precisa allegazione dell'attrice e non ha costituito oggetto un rilievo d'ufficio di circostanza non dedotta dalle parti. Nella citazione introduttiva del giudizio di primo grado, invero, era dedotto “5. In data 30.07.2013, e dunque nel semestre antecedente la pubblicazione della domanda di ammissione al concordato (08.11.2013 – cfr. doc. 4), su tale conto è stata effettuata una rimessa bancaria di € 2.400.000,00, avente causale “bonifico o/c via Nicolo Tar…” (doc. 7); il pagamento proviene dalla Controparte_4
controllante a titolo di apporto finanziario, allo scopo evidente di Controparte_4
ripianamento del debito.”.
In definitiva il primo giudice ha ritenuto non provata l'allegazione secondo la quale il pagamento del terzo sarebbe avvenuto “a titolo di apporto finanziario, allo scopo evidente di ripianamento del debito”, non avendo di tale asserzione il fallimento fornito alcuna dimostrazione potendosi anzi notare che l'intero discorso svolto a supporto della domanda di inefficacia aveva preso in considerazione l'effetto di quella rimessa (riduzione dell'esposizione debitoria consistente e durevole), trascurando del tutto il tema, parimenti essenziale nel caso di rimesse effettuate da un terzo, doverosamente affrontato dal tribunale.
La pretesa dell'appellante di allegare, soltanto in grado di impugnazione, che la rimessa effettuata dal terzo fosse avvenuta con risorse riferibili alla fallita si scontra con l'inammissibilità sancita dall'art. 345 cpc.
Il fallimento pone, invero, a fondamento dell'impugnazione il documento n. 7 depositato in prime cure ma trascura che quella produzione non fu accompagnata dall'illustrazione della specifica allegazione - introdotta solo in appello – per la quale la rimessa del terzo, socio unico della fallita, era il frutto del suo impegno di ripianarne le perdite.
L'appello principale è pertanto inammissibile.
Con quello incidentale la ha eccepito la decadenza dall'azione revocatoria, CP_1
posto che la causa era stata iscritta a ruolo in primo grado il 16 agosto 2018 e che la rimessa che si è inteso revocare fu effettuata il 30 luglio 2013, dunque oltre il quinquennio precedente e quindi in contrasto con l'art. 69bis l.f. secondo cui: “Le azioni revocatorie disciplinate nella presente sezione non possono essere promosse decorsi …. cinque anni dal compimento dell'atto.
E' agevole notare che quella articolata dall'appellante incidentale costituisce r.g. n. 3 un'eccezione in senso proprio che doveva essere tempestivamente proposta in primo grado, risultando parimenti inammissibile ex art. 345 cpc in grado di appello.
All'inammissibilità di entrambi gli appelli consegue la compensazione delle spese di questo grado di giudizio.
Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013 e l'appello è respinto, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che dispone l'obbligo del versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
dichiara inammissibili gli appelli, principale ed incidentale, e compensa le spese.
⎯ dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, principale ed incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma il giorno 15/05/2025.
Il Presidente Estensore
Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 4