Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 03/03/2025, n. 365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 365 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Firenze
Sezione II civile così composta:
Ludovico Delle Vergini Presidente rel.est.
Luigi Nannipieri Consigliere
Fabrizio Nicoletti Consigliere ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo il 31.3.2022 al n. 600 del Ruolo Affari Civili Contenziosi dell'anno 2022 avente ad oggetto: Contratti bancari promossa da:
corrente Parte_1 in Pontremoli (MS), in proprio e quale Parte_1 erede di elettivamente domiciliati in Persona_1
Brescia, presso e nello studio dell'avv. Michele
Rondinelli, che li rappresenta e difende come da mandato allegato all'atto di citazione in appello,
APPELLANTI contro corrente in Conegliano (TV), Controparte_1 rappresentata da già Controparte_2 CP_3 elettivamente domiciliata in Pistoia, presso e nello studio dell'avv. Fabio Nannotti, che la rappresenta e difende, come da mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta in appello,
APPELLATA
già Controparte_4 [...]
, corrente in Torino, Controparte_5
APPELLATA CONTUMACE
1
Per e Parte_1
in proprio e quale erede di Parte_1 Per_1
[...]
“Ogni contraria istanza e domanda, voglia la Corte adita riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto dichiarare: in via principale:
1) accertare e dichiarare la nullità/annullabilità totale e/o parziale dei contratti per cui è causa per i motivi di cui in narrativa.
2) Accertare e dichiarare l'applicazione di interessi ultralegali/spese/commissioni da parte della Banca
Convenuta non concordate fra le parti.
3) Pronunciarsi sulla illegittimità della applicata capitalizzazione degli interessi passivi e sulla applicazione dei tassi passivi con le successive variazioni, nonché sulla prassi della unilaterale variazione dei tassi e delle condizioni contrattuali.
4) Accertare la mancata valida pattuizione dell'anatocismo trimestrale e per l'effetto dichiarare non dovuta alcuna capitalizzazione ex SU 24418/2010.
5) Dichiarare non dovute le c.m.s., perché non concordate e comunque nulle per mancanza di causa e/o indeterminatezza.
6) Rideterminare il "dare ed avere" tra le parti in relazione ai rapporti dedotti in narrativa, senza anatocismo, con esclusione del conteggio trimestrale degli interessi e del tasso ultralegale ed usurario, della commissione di massimo scoperto, della valuta, delle condizioni economiche come in narrativa.
2 7) In relazione al c/c n. 06725/1000/603: per tutti i motivi di cui in narrativa, accertare e dichiarare che il saldo debitore indicato dalla
[...]
(ora non Controparte_5 Controparte_4 corrisponde a quello effettivo e, per l'effetto, previa compensazione con quanto illegittimamente addebitato dalla Convenuta in costanza degli altri rapporti CP_6 per cui è causa, rideterminare il saldo “dare ed avere” tra le parti.
In ogni caso: con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio, da attribuirsi al sottoscritto difensore, il quale dichiara di averne fatto anticipo ex art. 93 c.p.c., oltre al rimborso a parte appellante delle spese di mediazione, c.t.u. e c.t.p.
In via istruttoria: si insite per l'ammissione della c.t.u. tecnico-contabile nei termini sollecitati in narrativa”.
Per : Controparte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, ogni contraria istanza, anche istruttoria, deduzione ed eccezione reietta, rigettare integralmente l'appello e le domande tutte proposte dalla società
[...]
e dal Sig. , Parte_1 Parte_1 nella sua qualità di fideiussore e di erede del Sig.
con atto di citazione notificato in Persona_1 data 23/03/2022, perché del tutto inammissibili, anche nel rito, ed infondati, in fatto ed in diritto, per le eccezioni ed i motivi tutti proposti da Controparte_1 rappresentata da con conseguente Controparte_2 conferma integrale sia della sentenza non definitiva n.
209/2020, emessa il 26/02/2020 e pubblicata il
27/02/2020, che della sentenza definitiva n. 775/2021, emessa il 25/09/2021 e pubblicata il 27/09/2021, entrambe
3 rese dal Tribunale di Pistoia, in composizione monocratica, in persona del Giudice Istruttore Dott.ssa
Lucia Leoncini, e non notificate.
Vittoria di spese e compensi difensivi del presente grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Sulle conclusioni delle parti, come riportate in epigrafe, la causa di appello, iscritta al n.r.g.
600/2022 di questa Corte (avente ad oggetto: appello avverso la sentenza non definitiva del Tribunale di
Pistoia n. 209 del 27.2.2020 e la successiva sentenza definitiva n. 775 del 27.9.2021 dello stesso Tribunale;
parti: e Parte_1
in proprio e quale erede di Parte_1 Per_1
, c. rappresentata da
[...] Controparte_1 [...]
già quale cessionaria del CP_2 CP_3 credito di già Controparte_4 Controparte_5
e della e
[...] Controparte_5 Controparte_4
, già
[...] Controparte_5
quest'ultima non costituita), esperiti
[...] gli adempimenti ex artt. 350 e 352 c.p.c. e sulle produzioni documentali delle parti, è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 25-27 giugno 2024, celebrata secondo il modello di trattazione scritta, e sono stati concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Si riportano, per comodità di esposizione, motivazione e dispositivo delle sentenze impugnate:
Sentenza non definitiva n. 209/2020
“I. nonché i Parte_2 fideiussori e citano in Parte_1 Persona_1 giudizio e della Controparte_5 CP_5 dando atto di aver acceso presso la stessa diversi
[...] rapporti di conto corrente e, nello specifico: c/c n. 9309965, c/c n. 615279300200, c/c n. 073346110198, c/c n. 1000/444 e c/c n. 06725/1000/603 aperto per effetto della chiusura dei c/c n. 9309965, n. 615279300200 e n. 1000/444; di aver concordato con la diversi piano di rientro, sino alla CP_6 comunicazione da parte dell'istituto di credito della
4 decadenza dal beneficio del termine con intimazione di pagamento immediato del dovuto;
di aver altresì rilasciato, a garanzia della restituzione di quanto concordato, cambiale del valore di euro 73.500,00 con scadenza in bianco. In relazione ai rapporti di c/c oggetto di causa, l'attrice in primis eccepisce la nullità degli stessi per mancata redazione scritta, con conseguente non debenza di alcun interesse, spesa o commissione;
in secondo luogo, denuncia l'avvenuta applicazione di condizioni usurarie in violazione della l. n. 108/1996 dal punto di vista sia dell'usura oggettiva sia dell'usura soggettiva;
in terzo luogo, denuncia ancora l'avvenuta applicazione dell'anatocismo trimestrale in assenza di accordo fra le parti;
in quarto luogo, contesta la mancata pattuizione di CMS e altre spese, invece applicate dalla;
inoltre e in conseguenza di quanto sopra, formula CP_6 espressa diffida alla di non presentare all'incasso la CP_6 cambiale offerta in garanzia, siccome emessa in relazione a rapporti di c/c illegittimi e dunque anch'essa illegittima in quanto garantirebbe un debito almeno in parte inesistente;
infine, censura il comportamento della per aver receduto CP_6 in modo repentino e ingiustificato, in assenza di motivazione oggettiva, dai rapporti di c/c, in particolare per non aver inviato al cliente un congruo preavviso tale da consentire allo stesso di reperire la necessaria provvista, rendendosi in tal modo responsabile dei danni subiti dal cliente stesso anche di tipo non patrimoniale, per i quali invoca la dimostrazione in via presuntiva e la liquidazione in via equitativa;
quanto poi alla posizione dei fideiussori, vincolati con garanzie “a prima richiesta”, gli stessi reclamano il proprio diritto a sollevare exceptio doli e exceptio nullitatis in presenza di un'esposizione bancaria dovuta a tassi anatocistici e usurari. Gli attori concludono, quindi, affinché: in via preliminare, sia ordinato il sequestro liberatorio ex art. 687 c.p.c. dell'effetto cambiario rilasciato a garanzia;
nel merito, siano accertati e dichiarati la nullità/annullabilità totale e/o parziale del rapporti per cui è causa, nonché l'avvenuta applicazione da parte della di interessi ultralegali, spese, commissioni CP_6 non concordate dalle parti e, ancora, l'illegittimità dell'applicata capitalizzazione degli interessi passivi e della prassi di variazione unilaterale dei tassi e delle condizioni contrattuali;
sia accertata la mancata pattuizione dell'anatocismo trimestrale con conseguente declaratoria di non debenza di alcuna capitalizzazione ovvero, in subordine, la declaratoria di applicabilità della capitalizzazione annuale per l'intero periodo contrattuale;
siano dichiarate non dovute le c.m.s. perché non concordate e comunque nulle per mancanza di causa;
sia rideterminato il saldo dare/avere tra le parti in relazione ai rapporti di c/c oggetto di causa, senza anatocismo (in subordine su base annuale), con esclusione del conteggio trimestrale degli interessi e del tasso ultralegale e usurario, della c.m.s., della valuta e delle altre condizioni;
in relazione al c/c n. 06725/1000/603, sia accertato e dichiarato che il saldo debitore indicato da MPS non corrisponde a quello effettivo e, per l'effetto, previa compensazione con quanto illegittimamente addebitato
5 dalla in costanza degli altri rapporti per cui è causa, CP_6 sia rideterminato il saldo dare/avere tra le parti;
siano quantificati, anche a mezzo c.t.u. e in via equitativa, i danni subiti e subendi dall'attrice anche a causa del recesso repentino e brutale della dai rapporti con conseguente CP_6 condanna della stessa al pagamento, in favore dell'istante, delle somme che risulteranno all'esito del giudizio;
quanto ai fideiussori, siano accolte le eccezioni di solo e nullità e conseguentemente gli stessi siano dichiarati liberati dalle obbligazioni nascenti dal contratto di mutuo per cui è causa;
con vittoria di spese e compensi, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Si costituisce in giudizio l'istituto di credito convenuto, preliminarmente eccependo la prescrizione di tutti i diritti e le azioni ex adverso promosse con riguardo alle movimentazioni di conto intercorse prima del decennio della notifica dell'atto di citazione, nonché la decadenza di parte attrice dal diritto di svolgere le domande proposte anche sotto il profilo della mancata contestazione e impugnazione degli estratti conto periodici ai sensi dell'art. 1832 c.c. e delle norme regolanti il rapporto di c/c; ancora, eccepisce la l'inammissibilità dell'azione di ripetizione ex adverso CP_6 spiegata, avendo controparte incentrato le proprie domande sulla base di meri addebiti illegittimi, ma non dell'avvenuto pagamento di saldi conseguenti a tali addebiti, ed essendo la richiesta ripetitoria insita in quella, espressamente formulata dall'attrice, di rideterminazione del saldo dare/avere tra le parti;
nel merito, contesta la fondatezza delle domande attoree siccome non provate per mancata produzione ad opera di controparte dei contratti di c/c oggetto di causa, provvedendo poi ad analitica confutazione delle singole doglianze attoree. Concessi i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., la causa è stata istruita a mezzo c.t.u. contabile sul quesito di cui all'ordinanza resa a verbale d'udienza 3.7.2017; respinta la richiesta di integrazione peritale avanzata da parte attrice, a seguito di rinvii d'udienza dovuti a legittima assenza del giudice assegnatario, sostituito da g.o.p., la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 7.11.2019 sulle conclusioni delle parti come in epigrafe riportate, con assegnazione dei termini di legge per il deposito di scritti conclusivi. Si dà atto che in data 6.11.2019, in vista dell'udienza di pc, ha spiegato intervento in causa ai sensi dell'art. 111 co. 3 c.p.c. - tramite la mandataria Controparte_1
- quale cessionaria del credito vantato Controparte_2 dalla convenuta nei confronti di parte attrice in dipendenza del saldo debitore dei c/c n. 6725/1000/603, n. 9309965 e n. 1000/444, aderendo a tutte le difese, argomentazioni e conclusioni spiegate in corso di giudizio da parte convenuta e chiedendo che la sentenza sia emessa nei propri riguardi e che gli attori prestino il consenso all'estromissione della parte originaria convenuta e della Controparte_5
Controparte_5 Si rappresenta, altresì, che il presente fascicolo è stato assegnato allo scrivente magistrato in data 17.5.2018 e
6 che successivi rinvii sono stati dovuti a legittima assenza per congedo della scrivente, non avendo provveduto medio tempore i g.o.p. propri sostituti temporanei. II. La domanda attorea risulta in parte fondata per le ragioni che si vengono ad esporre. II.1. [OMISSIS] II.
2. Sempre antecedentemente all'esame del merito delle doglianze attoree, devono essere vagliate le eccezioni preliminari sollevate dall'istituto di credito, per le quali è da dirsi: a) quanto all'eccezione di prescrizione per i movimenti del conto ante-decennio rispetto alla data di notifica dell'atto di citazione, la ha assolto il proprio onere CP_6 allegativo sollevando la relativa eccezione ovvero denunciando l'altrui inerzia all'esercizio del proprio diritto: in tal senso, deve darsi continuità alla giurisprudenza, di legittimità e di merito, confermata da ultimo da autorevole pronunciamento a Sezioni Unite (n. 15895/2019) affermativo del seguente principio di diritto: “L'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di corto corrente assistito da un'apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto e la dichiarazione di volerne profittare, senza che sia anche necessaria l'indicazione di specifiche rimesse solutorie”. Il principio è ovviamente applicabile anche nell'ambito delle azioni di mero accertamento – e prescindendo, per il momento, dal problema dell'esatta qualifica dell'azione o delle azioni esperite in questo contenzioso da parte attrice – le quali costituiscono il presupposto, e sono necessariamente ricomprese, nelle azioni di ripetizione svolte dal correntista. Ferma dunque la sufficienza dell'allegazione della CP_6 in ordine all'altrui inerzia, sarà allora onere del correntista indicare e provare la natura delle singole rimesse e, a monte, l'esistenza di un affidamento sul conto ovvero di un contratto di apertura di credito tale da potersi concludere per la natura ripristinatoria di almeno alcune delle rimesse (cfr. Cass. n. 27705/2018, ove anche indicazioni sulla necessità di forma scritta del contratto di apertura di credito e l'inidoneità probatoria di meri indici presuntivi quali estratti conto, riassunti scalari, report della centrale rischi, previsione di c.m.s. ovvero di oneri quali “spese gestione fido” e “revisione fido”; conf. Cass. n. 27705/2018): prova nella specie assente, considerata la mancanza di documentazione scritta al riguardo, con l'effetto che l'eccezione di prescrizione sollevata dalla risulta CP_6 fondata siccome non superata da contrarie allegazioni e prove attoree. Sul punto, tuttavia, è da rilevare come la questione abbia a ben vedere ben scarse conseguenze pratiche in punto di rideterminazione del saldo dare/avere tra le parti, considerato che i rapporti di c/c fatti oggetto di indagine peritale sono tutti stati accesi in data successiva al decennio antecedente l'instaurazione della presente causa, per
7 cui all'evidenza alcuna prescrizione può dirsi maturata in relazione ad essi (cfr. pag. relazione c.t.u. in atti); b) l'eccezione di decadenza per mancata contestazione e impugnazione degli e/c periodici non ha pregio. Sul punto, pare sufficiente invocare il granitico indirizzo della giurisprudenza di legittimità per il quale la mancata contestazione dell'estratto conto rende inoppugnabili le operazioni in esso annotate sotto il profilo meramente contabile, ma non sotto quello della validità ed efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti avverso i quali è ben possibile formulare censure ad opera del correntista (cfr. Cass. n. 11626/2011, Cass. n. 3574/2011, Cass. n. 6514/2007, Cass. n. 11749/2006 et al.). Né, a ben vedere, risulta conferente al riguardo la pronuncia della Suprema Corte n. 11543/2019 citata da parte convenuta, atteso che la stessa richiama il disposto dell'art. 1832 c.c. solo al fine di enunciare il principio per cui “in assenza di contestazioni specifiche dirette alla contestazione delle singole operazioni, deve ritenersi che il conto abbia avuto lo svolgimento indicato nei predetti documenti”: ciò che viene contestato dal correntista, infatti, non è tale svolgimento – posto, anzi, a base delle censure di illegittimità e invalidità delle condizioni economiche applicate al rapporto – ossia la veridicità delle risultanze contabili degli estratti conto, quanto il fatto che dette risultanze costituiscano il portato di pattuizioni ab origine invalide ovvero di condotte illeciti della che nel tempo avrebbe applicato al conto CP_6 condizioni economiche contra legem;
c) circa l'eccezione di inammissibilità della domanda di ripetizione, deve premettersi come sul punto l'atto introduttivo del giudizio non si appalesi del tutto chiaro in ordine al tipo di domande azionate, ovvero se mera domanda di accertamento del saldo di c/c ovvero anche domanda di ripetizione: in quest'ultimo senso militano, in particolare, da un lato la richiesta di procedere alla “compensazione con quanto illegittimamente addebitato dalla Banca Convenuta in costanza degli altri rapporti per cui è causa” con conseguente rideterminazione del saldo dare/avere (cfr. punto 8) delle conclusioni di cui all'atto di citazione), non essendo possibile operare una compensazione meramente “astratta” ovvero di meri addebiti contabili presupponendo la stessa, all'evidenza, un effettivo esborso di denaro, e dall'altro lato la stessa narrativa dell'atto di citazione ove gli attori hanno espressamente individuato la causa petendi “nel fatto che la Banca, nell'attivazione e nella conseguente trattazione del conto impugnato, ha, contra legem, lucrato ed incamerato somme non dovute” (comportamenti, anch'essi, necessariamente implicanti un esborso nel senso di traditio di denaro dal correntista all'istituto di credito) dal che la richiesta dell'attrice di “vedersi riconosciuti dal giudice, in restituzione, importi che non dovevano essere versati” (cfr. pag. 8 atto di citazione); del resto, espressamente sollecitato dal Giudice a chiarire la portata delle proprie richieste, a verbale d'udienza del 3.7.2017 il procuratore degli attori ha dichiarato “che è stata formulata anche
8 domanda di ripetizione delle somme indebitamente pagate” così fugando ogni dubbio in proposito. Tanto premesso, l'eccezione mossa dalla Banca convenuta a tale tipo di pronuncia giudiziale merita accoglimento: gli attori infatti non hanno dato prova di intervenuti spostamenti patrimoniali in assenza dei quali alcuna azione ripetitoria ex art. 2033 c.c. è esperibile, sottendendo la stessa l'avvenuta traditio di denaro ossia l'esistenza di un pagamento effettivo, non ravvisabile in mere annotazioni contabili ovvero, ex parte correntista, nelle mere annotazioni a debito effettuate dalla Banca. Il principio è consolidato in giurisprudenza, discendendo direttamente dalla stessa disciplina codicistica dell'art. 2033 c.c., ed ha ricevuto l'avallo delle Sezioni Unite sin dalla pronuncia n. 24418/2010 ad oggi non sconfessata sul punto, ove la Suprema Corte ha asserito “Occorre considerare che, con tutta ovvietà, perché possa sorgere il diritto alla ripetizione di un pagamento indebitamente eseguito, tale pagamento deve esistere ed essere ben individuabile. Senza indulgere in inutili disquisizioni sulla nozione di pagamento nel linguaggio giuridico e sulla sua assimilazione o distinzione dalla più generale nozione di adempimento, appare indubbio che il pagamento, per dar vita ad un'eventuale pretesa restitutoria di chi assume di averlo indebitamente effettuato, debba essersi tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte di quel medesimo soggetto (il solvens), con conseguente spostamento patrimoniale in favore di altro soggetto (l'accipiens) […]”. II.
3. Venendo quindi ad esaminare le questioni di merito versate dalla parte attrice in giudizio, e ribadendosi in via istruttoria il diniego dell'istanza di rinnovazione di c.t.u. per i motivi già dedotti con ordinanza 14.6.2018, sono da svolgere le seguenti considerazioni: a) sulla nullità dei rapporti di c/c per mancanza di contratto scritto ovvero per mancata sottoscrizione degli stessi ad opera di entrambe le parti, va innanzitutto dato conto del fatto che, in sede di comparsa costitutiva, la CP_6 ha prodotto copia di: 1) contratto 31.7.2001 e relativi allegati relativo al c/c n. 7334611/01/98 (doc. 4 fasc. convenuta); 2) contratto 20.10.2004 relativo al predetto c/c e concernente la “richiesta di trasformazione di conto corrente già esistente in conto Intesa Business” (doc. 5 fasc. convenuta); 3) contratto 1.2.2007 e relativi allegati relativo al c/c n. 6152793002/00 (cfr. doc. 6 fasc. convenuta); 4) contratto di modifica consensuale delle condizioni economiche di cui al predetto c/c del 17.2.2012 (cfr. doc. 7 fasc. convenuta); 5) due contratti di modifica consensuale delle condizioni economiche di cui al c/c n. 6152/79309965 del 5.3.2012 (cfr. docc. 8, 9 fasc. convenuta). Non sono stati invece prodotti, con riferimento ai rapporti azionati nel presente giudizio, i contratti di cui ai c/c n. 930996, 1000/444 e 06725/1000/603 con la conseguenza che degli stessi deve essere dichiarata la nullità ex art. 117 T.U.B. siccome privi di forma scritta (provata). In proposito, non sono assentibili le deduzioni della in ordine al fatto che, CP_6 sottoscrivendo via via nel tempo diversi piani di rientro, l'attrice avrebbe riconosciuto il proprio debito a quella data
9 così precludendosi successive contestazioni in ordine al rapporto intercorso con l'istituto di credito: sul punto, valga solo il rilievo per cui la nullità contrattuale è eccezione sollevabile da chiunque vi abbia interesse, anche in via officiosa dal giudice, non soggetta a termini di prescrizione e tanto basta per ritenerla validamente sollevata in causa. Quanto, invece, alle ulteriori censure di nullità mosse dall'attrice ai contratti pur prodotti dalla convenuta, CP_6 deve dichiararsene l'infondatezza atteso che: per un verso Part (c/c n. 615279300200) la mancata indicazione dell' nel contratto e nella modifica contrattuale consensuale del 17.2.2012 non determina alcuna nullità degli stessi, non trattandosi di elemento essenziale dei contratti di conto corrente bancario, come invece di quelli di finanziamento e il Part medesimo è a dirsi per la mancata indicazione dell nel c/c n. 73346110/01/98; per altro verso, parimenti inaccoglibile l'eccezione di nullità di entrambi i predetti c/c per mancata indicazione del tasso debitore intra fido, atteso che il correntista neppure ha provato a monte - come già rilevato supra - che detti conti fossero “affidati”; ancora, non determina alcuna nullità contrattuale la mancata sottoscrizione del documento di sintesi ovvero la censura, anche poco comprensibile, di difetto di numerazione delle pagine e di congiunzione degli allegati al contratto;
infine, senz'altro da respingere l'eccezione svolta in riferimento al contratto 20.10.2004 relativo al c/c n. 7334611/01/98 in quanto sottoscritto dal solo correntista, dovendosi sul punto richiamare la giurisprudenza già di merito e poi fatta propria, a seguito di precedente di Sezioni Semplici di segno opposto, dalla giurisprudenza di legittimità a Sezioni Unite n. 898/2018 (pronunciatasi in tema di contratti finanziari ma con principi pacificamente trasponibili ai contratti bancari, stante la medesima disciplina in tema di nullità contrattuali c.d. di protezione in mancanza di forma scritta dell'accordo) e da allora costituente indirizzo interpretativo consolidato, per cui il requisito della forma scritta del contratto deve essere inteso in senso non strutturale ma funzionale, avuto riguardo alle finalità di protezione del c.d. contraente debole costituenti la ratio della normativa in tema di forma scritta dei contratti, talché la stessa deva ritenersi rispettata ove il contratto sia redatto in forma scritta e ne sia consegnata una copia al cliente essendo sufficiente che lo stesso contenga la sottoscrizione di quest'ultimo e non anche del contraente istituzionale (banca, intermediario finanziario), il cui consenso ben può presumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti quali, a tacer d'altro, l'avvenuta prosecuzione del rapporto inter partes nonché la stessa produzione in giudizio – integrante dichiarazione implicita di volersene avvalere – dei contratti sottoscritti solo dalla controparte (cfr., in argomento e con specifico riferimento a contratti bancari, Cass. ord. n. 14243/2018, Cass. ord. n. 14646/2018, Cass. ord. n. 16070/2018). Neppure, da ultimo, ha pregio la contestazione attorea in ordine alla mancata consegna (rectius, mancata prova della
10 consegna) al cliente dei contratti di cui si discetta, essendo sufficiente richiamare sul punto il conforme indirizzo giurisprudenziale - al quale deve essere data continuità siccome rispondente alla ratio dei diversi “adempimenti” previsti a tutela del c.d. contraente dall'art. 117 T.U.B. - che esclude la ravvisabilità nella mancata consegna al cliente di copia del contratto, qualora il contratto sia comunque prodotto in giudizio, di un inadempimento tale da dar luogo a nullità del contratto stesso, il quale pertanto rimane valido potendo, al più, la condotta della avere rilievo sotto CP_6 il profilo risarcitorio e purché il cliente dimostri in concreto di aver subito un danno a cagione di essa (cfr., ex pluribus, Cass. n. 21600/2013, Trib. Torino 26.5.2010): tesi, questa, che ricalca la ben nota distinzione fra regole di validità e regole di comportamento sviscerate dalle notissime SS.UU. nn. 6724 e 6725/2007. Nella specie, non avendo parte attrice provato e nemmeno specificamente allegato concreti pregiudizi derivanti dalla mancata consegna di copia dei contratti posti a base delle domande svolte in giudizio, pacifica per quanto detto la mancanza di invalidità contrattuali a motivo di detto comportamento, lo stesso è insuscettibile di dar luogo a poste risarcitorie in favore del cliente per assenza non solo di prova del danno subito, ma ancor prima di espressa domanda a ciò diretta. Ciò chiarito, è da affermarsi che dalle nullità come ora esposte ed accertate, ossia in definitiva dalla nullità dei contratti per i quali non risulta prodotta in atti alcuna documentazione scritta, discende in punto di ricalcolo del saldo dare/avere tra le parti la non debenza di alcun interesse, onere e addebito così come di alcuna capitalizzazione degli interessi debitori, dovendosi ritenere invalide per difetto di forma tutte le relative pattuizioni inter partes: in ciò, si dà seguito a quella parte della giurisprudenza che ritiene inapplicabili gli interessi al tasso legale in quanto la nullità dell'intero rapporto dà luogo alla non debenza di interessi (così Cass. n. 5609/2017), potendosi bensì applicare gli interessi legali quali interessi sostitutivi ex lege in ipotesi di nullità della sola clausola relativa alla misura degli interessi legali, che è situazione diversa dalla nullità tout court dell'intero contratto. Benvero, l'art. 117 T.U.B. al comma 7 prevede il tasso d'interesse sostitutivo per le ipotesi di inosservanza del disposto del comma 4 del medesimo articolo, concernente l'obbligo di specifica indicazione in contratto del tasso d'interesse applicato, ovvero per le ipotesi di nullità ai sensi del comma 6 del medesimo articolo, relative a indeterminatezza delle pattuizioni sugli interessi in quanto contenenti rinvio agli usi nonché a previsione di tassi più sfavorevoli di quelli pubblicizzati;
mentre invece non si fa richiamo al comma 3 dell'art. 117 T.U.B. in tema di nullità del contratto per inosservanza della forma prescritta, ed in effetti è ragionevole concludere che se manca del tutto la pattuizione a monte dell'intero rapporto non sia dovuto alcun interesse sulle somme rivenienti dallo stesso. Ebbene, il quesito peritale posto da precedente g.i. non risulta rispondente a siffatti criteri, essendo stato
11 richiesto e operato dal consulente il ricalcolo del saldo dei c/c per i quali non è stato prodotto in atti il relativo contratto (c/c n. 9309965, n. 1000/44 e n. 06725/1000/603)
“applicando il tasso legale sia sulle somme a debito che su quelle a credito”, oltre ad escludere correttamente ogni addebito per commissioni, oneri e spese a non applicare alcuna capitalizzazione di interessi debitori: pertanto, sotto questo profilo si impone la rimessione sul ruolo della causa dovendosi provvedere ad affidare nuovo e diverso quesito al c.t.u., limitatamente alla parte di quesito originario concernente l'applicazione del tasso d'interesse legale piuttosto che la non applicazione di alcun interesse;
b) sulle doglianze attoree in tema di usura - oggettiva e soggettiva -, sotto il primo profilo dell'usura oggettiva deve darsi atto che parte attrice ha sin dall'inizio contestato solo la c.d. usura sopravvenuta (cfr. pag. 11 atto di citazione ove è fatto espresso rinvio alle perizie di parte che prendono in considerazione la c.d. usurarietà sopravvenuta e dove si discorre di “applicazione (successiva alla stipula del contratto) dei tassi superiori alla soglia di usura”), senza contestare alcuna usurarietà nelle originarie pattuizioni contrattuali: pertanto, ogni deduzione attorea al riguardo risulta tardiva e perciò solo inammissibile. Tanto premesso, occorre svolgere le seguenti considerazioni: da un lato, risulta corretta la delimitazione dell'incarico peritale all'accertamento dell'avvenuto superamento dei tassi soglia usura nell'arco temporale 1.1.2010-31.12.2015 e relativamente ai trimestri indicati nelle perizie di parte attrice in atti, bastando sotto il primo aspetto il richiamo alla copiosissima giurisprudenza di legittimità e di merito sulla scorta di Cass. S.U. n. 9941/2009 circa l'onere gravante sulla parte di produrre i DM contenenti la rilevazione dei tassi soglia, non potendosi far ricorso nella specie al principio iura novit curia essendosi in presenza di atti non propriamente legislativi bensì di natura amministrativa (conf., ex multis, Cass. n. 15065/2014, Cass. ord. n. 25995/2019) ed avendo parte attrice in questo giudizio prodotto i DM d'interesse solo relativamente a quel periodo e, sotto il secondo aspetto, il coordinamento con il principio della domanda e degli oneri allegativi di parte;
dall'altro lato, si profila comunque dirimente – anche nel senso della scelta su quale delle ricostruzioni alternative operate dal c.t.u. accogliere ai fini decisori – il principio espresso dalla più recente giurisprudenza di legittimità a Sezioni Unite (n. 24675/2017, trasponibile senz'altro ai contratti di c/c bancari e applicabile sia ai contratti ante l. n. 108/1996 sia alle clausole contrattuali post l. n. 108/1996 non eccedenti il tasso soglia al momento della stipula) talché, non avendo nella presente controversia parte attrice denunciato (tempestivamente) la c.d. usurarietà originaria dei contratti, non può essere accolta alcuna domanda di ricalcolo basata su allegazioni di usura c.d. sopravvenuta. Sotto il secondo profilo, la domanda attorea deve essere respinta sulla sola considerazione che parte attrice non ha fornito prova del c.d. approfittamento consumato in suo danno dall'istituto bancario, limitandosi sul punto ad allegazioni
12 generiche e sfornite di adeguato supporto probatorio e non essendo sufficiente, a tal fine, la mera deduzione di una situazione di difficoltà economico-finanziaria del correntista occorrendo la ben diversa prova della ricorrenza di uno stato soggettivo connotato da conoscenza di essa e da malafede da parte dell'istituto bancario;
c) in merito all'anatocismo, ferma l'espunzione della capitalizzazione degli interessi debitori operata dal c.t.u., in ottemperanza alla lettera del quesito peritale, relativamente ai contratti mancanti di (prova di) forma scritta, per i restanti rapporti bancari intercorsi fra le parti risulta correttamente pattuita la condizione di reciprocità della capitalizzazione trimestrale degli interessi a credito e a debito: né è invocabile nel caso concreto la novella di cui alla l. n. 147/2013 divenuta applicabile solo a seguito dell'emanazione della delibera CICR del 3.8.2016, dunque a rapporti di c/c per cui è causa già chiusi. Tanto basta per disattendere ogni doglianza attorea al riguardo;
d) quanto alla c.m.s. e altri oneri, di cui parte attrice ha denunciato in primis la nullità per assenza di pattuizioni al riguardo nonché per indeterminatezza delle stesse, va dato conto di come anche sul punto il c.t.u. abbia provveduto, come da quesito peritale conferito, all'espunzione integrale di dette commissioni e oneri dai rapporti di c/c per i quali non è stato prodotto il contratto scritto, dovendosi per dette ipotesi riconoscere la nullità di tutte le relative pattuizioni ivi comprese quelle in esame. Per i rapporti di c/c documentati, correttamente alcun quesito è stato posto al consulente, atteso che le relative clausole contrattuali prevedenti i costi dell'apertura di conto corrente risultano non solo espressamente pattuite e sottoscritte dal correntista, ma anche rispondenti ai canoni di determinatezza e trasparenza, né parte attrice ha sollevato specifiche nullità al riguardo a seguito della produzione in giudizio dei contratti ad opera della convenuta. Del resto, al riguardo non può assentirsi la prospettazione attorea in tema di nullità della c.m.s. per mancanza di causa, dovendosi ribadire la liceità della stessa stante la sua precipua funzione di remunerazione della per la messa a CP_6 disposizione di fondi in favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento ed utilizzo di essi, assolvendo così della commissione allo scopo di compensare la , con un importo fisso e non rapportato al CP_6 tempo, dalla “perdita” insita nel tenere a disposizione somme per il correntista nel periodo di utilizzo: così emergendo la differenza e non sovrapponibilità, con conseguente esclusione di ogni eventuale problema di duplicazione, della c.m.s. con gli interessi debitori, i quali vengono invece calcolati giornalmente in funzione del tempo nonché proprio delle somme effettivamente utilizzate dal correntista. In forza di tali valutazioni, non sussistono motivi idonei per discostarsi dalla giurisprudenza consolidata di questo Tribunale sulla questione de qua (cfr. Trib. Pistoia, sentt. n. 93/2016, n. 155/2018, n. 21/2019), richiamandosi altresì efficacemente Cass. n. 12965/2016 espressasi a favore della liceità delle clausole prevedenti la c.m.s..
13 All'esito di tale disamina, dalla quale è emersa la necessità di conferire nuovo quesito al c.t.u. per il ricalcolo del rapporto dare/avere tra le parti in aderenza ai principi di legge, non può farsi a meno di rilevare come, nel precisare le proprie conclusioni, parte attrice non abbia reiterato le seguenti domande, le quali dunque devono intendersi rinunciate esulando dal thema decidendum:
- ordine di sequestro liberatorio ex art. 687 c.p.c. dell'effetto cambiario di euro 73.500,00 emesso da parte attrice a garanzia del piano di rientro concordato con la;
CP_6
- quantificazione, anche in via equitativa, dei danni subiti e subendi dall'attrice anche a causa del recesso repentino e brutale dai rapporti con conseguente condanna della al pagamento delle somme risultanti dovute CP_6 all'esito del giudizio;
- accoglimento, relativamente ai fideiussori, delle eccezioni di dolo e nullità e conseguente liberatoria degli stessi dalle obbligazioni nascenti dal contratto di mutuo (?) per cui è causa. III. Alla decisione definitiva del giudizio deve essere, come ovvio, demandata la decisione in punto di spese di lite nonché di onere di pagamento dei compensi al c.t.u., da liquidarsi complessivamente all'esito del disposto supplemento d'indagine peritale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Pistoia in composizione monocratica, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) respinge l'eccezione di decadenza ex art. 1832 c.c. sollevata da parte convenuta;
2) dichiara inammissibile la domanda di ripetizione dell'indebito avanzata da parte attrice;
3) rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza”.
Sentenza definitiva n. 775/2021:
“Venendo all'appendice del presente giudizio a seguito di rimessione in istruttoria, in accoglimento di rilievo proposto dalle parti convenuta e terza intervenuta il quesito integrativo è stato esteso alla valutazione anche delle condizioni contrattuali pattuite inter partes con scrittura modificativa 5.3.2012 relativamente al c/c n. 6152/79309965 (cfr. docc. 8, 9 fasc. convenuta), scrittura debitamente sottoscritta dalla correntista e non disconosciuta, integrante pertanto una valida modifica contrattuale consensuale. Pertanto, nella ricostruzione nuovamente operata dal c.t.u. in ordine ai tre rapporti nulli perché mancanti di (prova del) contratto scritto, quanto al rapporto appena citato n. 6152/79309965 deve essere considerata come corretta l'ipotesi di calcolo che tiene conto delle condizioni contrattuali (in specie, tassi d'interesse) pattuite con l'accordo del marzo 2012. Chiarito ciò, sono senz'altro da accogliere gli esiti della consulenza contabile integrativa, svolta sulla scorta dei risultati della precedente indagine a cui sono stati
14 applicati i correttivi indicati dal g.i. circa l'espunzione degli interessi siccome e ove non pattuiti per scritto: trattandosi di analisi condotta con metodo rigoroso, esente da vizi logici e metodologici e nel pieno rispetto del contraddittorio peritale (avendo il c.t.u. fornito altresì adeguato riscontro alle osservazioni critiche dei cc.tt.pp.), alla stessa può guardarsi come punto di riferimento tecnico per la decisione giudiziale. Del resto, parte convenuta e parte terza intervenuta hanno, in fase conclusiva (cfr. comparsa conclusionale), fatto proprie le conclusioni rese dal c.t.u. pur preferendo, nella ricostruzione del c/c n. 9309965, l'ulteriore calcolo sviluppato dal c.t.u. in risposta a osservazioni del c.t.p. della Banca (cfr. pag. 11 relazione c.t.u. integrativa): osservazioni che si ritengono non condivisibili, posto che a norma di legge l'accertata usurarietà determina la non debenza di alcun interesse (diverso il discorso, semmai, per l'usurarietà degli interessi di mora, riconducibili ai corrispettivi ove lecitamente pattuiti). Inaccoglibili anche gli appunti critici del c.t.p. attoreo, nella misura in cui propone un calcolo alternativo (del tutto estraneo al quesito peritale) che tenga conto non già di importi effettivamente contabilizzati dalla Banca, bensì degli importi come “rettificati” dal c.t.u. in base alle indicazioni del g.i., così alterando inevitabilmente la coerenza e verosimiglianza della ricostruzione contabile poiché condotta sulla scorta non di dati concreti, bensì di dati “epurati” e dunque non reali. Alla luce di quanto sopra e operate le dovute compensazioni fra i vari rapporti bancari scrutinati, si perviene ad una somma a debito del correntista pari a euro - 108.827,85 (c/c n. 9309965 saldo a credito per euro 69.418,19; c/c n. 1000/44 saldo a credito per euro 6.696,29; c/c n. 6725/1000/603 saldo a debito di euro - 184.942,33). L'accoglimento parziale delle domande attoree, con parimenti parziale rigetto delle eccezioni preliminari svolte dall'istituto convenuto (cfr. sentenza parziale n. 209/2020) e ricalcolo del saldo inter partes in misura inferiore all'originario pur se sempre a debito del correntista (il quale tuttavia ha sin dall'inizio chiesto la rideterminazione del saldo dare-avere tra le parti e in sede conclusiva, visti gli esiti della c.t.u. integrativa, ha chiesto in subordine il ricalcolo del saldo nell'importo di euro 108.827,85 ossia quello alfine accolto da questo Tribunale) conducono a ritenere corretto disporre la compensazione integrale delle spese di lite ex art. 92 co. 2 c.p.c. per reciproca soccombenza. A carico solidale delle parti, con eguale ripartizione nei rapporti interni (50% ciascuna), vanno poste le spese di c.t.u., liquidate con separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) accerta e dichiara la nullità, per mancanza di forma scritta, dei contratti c/c n. 930995, 1000/444 e 06725/1000/603;
15 2) per l'effetto, accerta e dichiara l'illegittimità di interessi ultralegali, c.m.s., condizioni e spese nonché dell'anatocismo in riferimento ai contratti indicati al capo 1) del presente dispositivo;
3) accerta l'avvenuta applicazione di interessi usurari nei limiti riscontrati dal c.t.u., come da relazione peritale in atti;
4) determina il saldo dare-avere tra le parti nell'importo a debito del correntista di euro - 108.827,85;
5) compensa integralmente fra le parti le spese di giudizio;
6) pone definitivamente a carico solidale delle parti, con eguale ripartizione nei rapporti interni, le spese di c.t.u. liquidate con separata ordinanza”.
Avverso le suddette sentenze, formulata rituale e tempestiva riserva di appello avverso la prima sentenza non definitiva, hanno interposto appello
[...]
e in Parte_1 Parte_1 proprio e quale erede di chiedendo, in Persona_1 accoglimento del proposto appello e in riforma delle appellate sentenze, di sentire: in via principale:
1) accertare e dichiarare la nullità/annullabilità totale e/o parziale dei contratti per cui è causa per i motivi di cui in narrativa
2) accertare e dichiarare l'applicazione di interessi ultralegali/spese/commissioni da parte della Banca
Convenuta non concordate fra le parti
3) pronunciarsi sulla illegittimità della applicata capitalizzazione degli interessi passivi e sulla applicazione dei tassi passivi con le successive variazioni, nonché sulla prassi della unilaterale variazione dei tassi e delle condizioni contrattuali
4) accertare la mancata valida pattuizione dell'anatocismo trimestrale e per l'effetto dichiarare non dovuta alcuna capitalizzazione ex SU 24418/2010
5) dichiarare non dovute le c.m.s., perché non concordate e comunque nulle per mancanza di causa e/o indeterminatezza
16 6) rideterminare il "dare ed avere" tra le parti in relazione ai rapporti dedotti in narrativa, senza anatocismo, con esclusione del conteggio trimestrale degli interessi e del tasso ultralegale ed usurario, della commissione di massimo scoperto, della valuta, delle condizioni economiche come in narrativa
7) in relazione al c/c n. 06725/1000/603: per tutti i motivi di cui in narrativa, accertare e dichiarare che il saldo debitore indicato da Controparte_5
(ora non
[...] Controparte_4 corrisponde a quello effettivo e, per l'effetto, previa compensazione con quanto illegittimamente addebitato dalla convenuta in costanza degli altri rapporti CP_6 per cui è causa, rideterminare il saldo “dare ed avere” tra le parti in ogni caso: con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi, da attribuirsi al difensore dichiaratosi antistatario, oltre al rimborso a parte appellante delle spese di mediazione, c.t.u. e c.t.p.
Si è costituita, resistendo all'avversario appello e a sua volta concludendo per il rigetto dell'avversaria impugnazione e la conferma delle ex adverso appellate sentenze rappresentata da Controparte_1 [...]
già quale cessionaria del CP_2 CP_3 credito di già Controparte_4 Controparte_5
e della;
il tutto col favore
[...] Controparte_5 delle spese.
Nessuno si è costituito, nonostante rituale notifica, per già Controparte_4 [...]
e la stessa deve essere Controparte_5 pertanto dichiarata contumace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
17 Il primo motivo di appello – incentrato, in sintesi, sull'affermata erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui trae puramente e semplicemente l'insussistenza del diritto alla ripetizione di importi dall'assenza di spostamenti patrimoniali quali sarebbero stati gli addebiti sui vari conti, da ritenersi tutti legati da vincolo di funzionalità a favore di un unico conto principale – è fondato nella premessa, salva la valutazione in prosieguo delle conseguenze in relazione al caso concreto.
Gli addebiti su un conto corrente pienamente operativo, pur non essendo spostamenti di ricchezza nel senso più strettamente fenomenico del termine (in quanto non privano la banca del potere di operare più o meno legittimamente sul conto), hanno comunque degli effetti di ordine patrimoniale, in quanto condizionano i margini di disponibilità da parte del correntista e riducono il corrispondente dovere della banca di dare esecuzione agli ordini tempo per tempo impartibili dal correntista.
Se l'addebito è pertanto, per le più svariate ragioni, avvenuto illegittimamente, al correntista è data la facoltà di richiedere, mediante corrispondente riaccredito, l'elisione dei relativi effetti.
Ovviamente, se il conto è pienamente operativo ed aperto, il correntista non potrà richiedere la materiale corresponsione in moneta se non, e sussistendo idonea provvista o affidamento, attraverso una formale e distinta operazione di prelievo (o, il che è lo stesso, ordine di bonifico su distinto conto corrente), che risulterà opportunamente annotata in conto subito dopo ed al pari dell'operazione di riaccredito.
Se il conto, nelle more fra operazione illegittima e richiesta di riaccredito, venga ad essere chiuso (e ciò anche laddove la chiusura sopravvenga in corso di
18 giudizio) all'oramai ex correntista spetterà il diritto alla materiale corresponsione di moneta (ovviamente secondo modalità idonee a consentirne il relativo tracciamento e le limitazioni all'utilizzo del contante), previa rettifica del saldo finale e nei soli casi in cui il saldo finale risulti, a seguito della rettifica, di segno positivo per il correntista.
In caso di saldo rettificato (ed in misura minore) negativo per il correntista, risulteranno ridotte le corrispondenti ragioni creditorie finali in favore della banca ed al cliente non spetterà comunque nessun diritto alla corresponsione in moneta.
Di ciò appaiono peraltro consapevoli gli stessi appellanti che nelle loro conclusioni non chiedono alcun formale provvedimento di condanna.
Con il secondo motivo di appello (ed il connesso settimo motivo articolato avverso l'affermata prescrizione) viene mossa, in sintesi, censura all'impugnata decisione nella parte in cui quest'ultima ha ritenuto insussistente, per difetto della forma scritta prevista ex lege, la presenza di affidamenti in conto corrente per il periodo anteriore al decennio precedente la notifica dell'atto di citazione in primo grado per il quale il Tribunale ha ritenuto essere prescritto ogni diritto alla restituzione o quanto meno al riaccredito di somme a suo tempo illegittimamente addebitate dalla , considerando quindi di natura CP_6 solutoria le corrispondenti, anche solo ipotetiche, successive rimesse a copertura delle stesse.
In particolare assumono parti appellanti che l'affidamento troverebbe fondamento, sotto l'aspetto normativo, nella disciplina secondaria che, in attuazione del disposto di cui all'art. 117, comma 2, D.Lgs.
385/1993, consentiva la conclusione di contratti di
19 apertura di credito anche in forma non scritta, nonché nello stesso tenore delle pattuizioni contrattuali in atto che in alcune clausole disciplinavano le ipotesi di avvenuta concessione di apertura di credito.
Invocano altresì parti appellanti la rilevanza della stessa condotta della che da un lato ha CP_6 ripetutamente tollerato livelli di esposizione progressivamente ampliatisi nel corso del tempo nonché dall'altro non avrebbe evaso la richiesta ex art. 119
D.Lgs. 385/1993 inoltratale dalla correntista.
Il motivo è infondato.
Non ricorrono nel caso in esame ipotesi di espressa deroga pattuita dalle parti quanto alla forma scritta, in particolar modo in quanto le clausole contenute nelle condizioni generali di conto corrente disciplinavano, quanto a regole di condotta, ipotesi di concessione di affidamenti che avrebbero aliunde richiesto una loro autonoma dimostrazione e per i quali il conto corrente sarebbe solo risultato il necessario strumento di appoggio e regolamentazione residuale. In altri termini non veniva espressamente consentito che aperture di credito avrebbero potuto essere stipulate in forma diversa da quella che si presumeva dovesse avvenire per iscritto. Ciò è avvenuto anche allorquando le parti hanno provveduto in toto alla rinegoziazione del loro rapporto
(vd. la richiesta di trasformazione del conto in Conto
Intesa Business del 20.4.2004 – cfr. docc. IX appellanti e 5 -), in cui le condizioni dell'apertura di CP_6 credito in c/c sono contenute sul presupposto della meramente eventuale e comunque separata esistenza del parallelo e strumentale distinto rapporto contrattuale, senza da un lato ammetterlo come già esistente e dall'altro ritenerlo possibile in forma libera.
20 Non vi sono inoltre indici da cui desumere una condotta delle parti che denotasse tacitamente l'individuazione dei necessari (in termini di numerario) livelli di fido.
In particolare non ha rivestito valenza univoca la diversificazione dei tassi di interesse in rapporto a diverse fasce di esposizione debitoria, potendo le stesse assumere valenza anche solo contingente e transitoria.
Né poteva assumere rilievo una mera situazione di tolleranza da parte della sia pure ripetuta. CP_6
Ciò di cui nel caso di specie difetta (e che costituisce il dato essenziale oggetto di dimostrazione)
è l'individuazione, dall'esame della condotta delle parti, del necessario livello di affidamento, a fronte del quale, raggiunti ben determinati livelli di esposizione, vi sia stata una immediata condotta della società correntista tesa al rientro.
Né infine assume rilievo quella che è stata la mancata risposta della alla richiesta ex art. 119 CP_6
D.Lgs. 385/1993, consistita nella generica richiesta dei contratti di affidamento, allorquando la correntista disponeva della coeva se non anteriore documentazione relativa alla costituzione dei contratti di conto corrente che infatti nella stessa richiesta erano specificamente individuati nel loro numero identificativo.
Con il terzo motivo di appello viene mossa, in sintesi, censura all'impugnata decisione nella parte in cui questa considera approvate tutte le condizioni di cui alla documentazione contrattuale prodotta da entrambe le parti, anche in quelle pagine che non risultano espressamente richiamate nei documenti che è pacifico essere stati sottoscritti e che presentano altresì numerazione non consequenziale ai primi (“ancora, non
21 determina alcuna nullità contrattuale la mancata sottoscrizione del documento di sintesi ovvero la censura, anche poco comprensibile, di difetto di numerazione delle pagine e di congiunzione degli allegati al contratto” è testualmente affermato nell'impugnata sentenza non definitiva).
Il motivo è infondato.
Quanto al conto 07334611/01/98 del 31.7.2001 (docc.
VII appellanti e 4 ) l'Allegato 1 – contenente le CP_6 condizioni generali di contratto e che la società appellante assume non essere stato sottoscritto in nessuna sua pagina ed ha numerazione di pagina ex novo non consequenziale – risulta espressamente richiamato, anche in numerose sue clausole sottoscritte ai sensi dell'art. 1341, comma 2, c.c., a pag. 8 della proposta contrattuale sottoscritta.
Gli allegati 2 e 3 – contenenti le condizioni economiche e che parti appellanti assumono non essere stati sottoscritti in nessuna loro pagina ed hanno numerazione di pagina ex novo non consequenziale – sono da un lato coerenti con la tipologia contrattuale adottata (intitolata sia nella proposta contrattuale sottoscritta che negli allegati “Conto interattivo artigiani e dei servizi collegati in lire”) sia con quanto precisato nella proposta contrattuale sottoscritta
(laddove a pag. 7 dove viene testualmente precisato
“Firma per conoscenza ed accettazione delle norme e delle condizioni economiche oggetto della presente proposta.
Gli allegati sono parte integrante della proposta”).
L'Allegato P, composto di due pagine verosimilmente fronte-retro, reca alla sua pag. 2 sottoscrizione che, pur non contenendo spendita del nome della società, non è contestato provenire dallo stesso pugno di quella che ha vergato la proposta contrattuale che altrettanto
22 incontestabilmente è stata sottoscritta in nome e per conto dell'odierna società appellante, come altresì risulta dalla parte compilata meccanicamente.
Inoltre tutti i documenti, pur avendo autonoma numerazione, hanno in ciascuna loro pagina in basso a sinistra una identica sigla ed una identica data
(verosimilmente di formazione) che depone in favore della unicità del complessivo corpo documentale.
Lo stesso è a dirsi per il conto 6152/793002/00 dell'1.2.2007 (docc. IX appellanti e 6 . CP_6
Le condizioni generali (n. 28 pagine) risultano essere sottoscritte, anche ai sensi dell'art. 1341, comma
2, c.c.
Il c.d. documento di sintesi (composto da n. 7 pagine), pur non sottoscritto, contiene da una parte le condizioni economiche che, nella parte ritenuta rilevante dal primo Giudice (in punto di tassi di interesse), coincidono con la proposta contrattuale (le n. 5 pagine iniziali) ritualmente sottoscritta, e, dall'altra, un riassunto delle condizioni generali, pure esse ritualmente sottoscritte.
Il quarto motivo di appello – con cui si muove in primo luogo censura all'impugnata decisione nella parte in cui ha ritenuto legittimi gli addebiti a titolo di pur pattuita commissione di massimo scoperto quanto al c/c n.
7334611/01/98 e quanto al c/c n. 6152793002/00 - è fondato nei limiti di quanto non risulta maturata la prescrizione.
La clausola che prevede gli addebiti a titolo di commissione di massimo scoperto non menziona infatti alcun dato di numerario che funga da parametro della commissione;
in particolare non viene specificato se il calcolo debba avvenire sull'intero accordato ovvero sull'accordato al netto di quanto utilizzato e per quale
23 durata minima dell'esposizione (cfr. sul punto Cass.,
Sez. 1 - , ord. n. 19825 del 20/06/2022)
Poiché a tutto il 6.10.2006 è maturata la prescrizione, devono essere riaccreditati gli importi a tale titolo addebitati per il IV trimestre 2006 e sino al
15.2.2007 (data di estinzione del conto) per complessivi
Euro 1.317,04 quanto al conto 7334611/01/98 e complessivi
Euro 6.493,65 quanto al conto n. 6152793002/00 relativamente ai trimestri, tutti non prescritti, dal II trimestre 2007 al II trimestre 2009 (vd. estratti conto e relazione di parte di cui agli All. VI-3 e VI-4 appellanti).
Deve essere altresì riaccreditata la commissione disponibilità fondi, oggetto dello stesso quarto motivo di appello, addebitata a partire dal III trimestre 2009 in assenza di ogni pattuizione contrattuale e fino a tutto il I trimestre 2012, per Euro 200,00 a trimestre
(per Euro 100,00 quanto all'ultimo trimestre). In data
17.2.2012 infatti con modifica del c/c 07334611/01/98 è stata introdotta pattiziamente la previsione di detta commissione nel rispetto della legislazione all'epoca da poco entrata in vigore (l'art. 27, comma 4, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, poi convertito con L. 24 marzo 2012,
n. 27, che ha abrogato le più rigorose previgenti disposizioni a suo tempo introdotte con l'art.
2-bis del
D.L. 29 novembre 2008, n. 185, come convertito con L. 28 gennaio 2009, n. 2; vd. altresì la disciplina contenuta nell'art. 117-bis, comma 1, del D.Lgs. 385/1993, introdotto dall'art.
6-bis del D.L. 6 dicembre 2011, n.
201, convertito con L. 22 dicembre 2011, n. 214, e modificato dall'art. 1, comma 1-bis, del D.L. 24 marzo
2012, n. 29, convertito con L. 18 maggio 2012, n. 62 e tuttora vigente).
24 Vanno quindi riaccreditati in favore della società appellante Euro 2.100,00 (10 trimestri dal III/2009 al
IV/2011 per Euro 200,00 ciascuno e metà del I Trimestre
2012 per Euro 100,00).
Con il quinto motivo di appello viene mossa, in sintesi, censura all'impugnata decisione nella parte in cui non è stato espunto l'anatocismo anche per il periodo successivo all'1.1.2014, invocando gli appellanti l'immediata efficacia delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 629 ,della L. 27 dicembre 2013, in toto abrogativa dell'anatocismo, senza effetto dilatorio sino alla emanazione della Deliberazione CICR attuativa, poi avvenuta nell'agosto 2016 (Deliberazione CICR 3 agosto 2016, n. 343).
Il motivo è infondato per difetto di rilevanza.
Tutti i conti correnti esaminati, ad eccezione del c/c n. 6725/1000/603, sono stati chiusi anteriormente al
31.12.2013.
Quanto al c/c n. 6725/1000/603 con le sentenze appellate, che sul punto hanno recepito le risultanze dalla disposta c.t.u. e del relativo supplemento, sono stati in toto espunti tutti gli interessi maturati (vd. in particolare la Tab. M allegata al supplemento di c.t.u.).
Con il sesto motivo di appello viene, in sintesi, mossa censura all'impugnata decisione nella parte in cui, da un lato, non avrebbe riscontrato usura, sia oggettiva che soggettiva, originaria e, dall'altro, ritenuto in via generale irrilevante, anche con riferimento ai rapporti di conto corrente, la c.d. usura sopravvenuta, in tal modo illegittimamente estendendo a detta tipologia di rapporti il principio autorevolmente affermato con riferimento al contratto di mutuo (Cass., SS.UU., 19 ottobre 2017, n. 24675).
25 Con lo stesso motivo viene evidenziato come il rilievo dell'usura originaria oggettiva, per quanto non ab initio articolato con la domanda di essi appellanti introduttiva del giudizio di primo grado, possa essere operato anche d'ufficio in sede di appello, purché, come avvenuto nel caso in esame, ritualmente dedotto quale motivo di impugnazione (così Cass., Sez. 2 - , ord. n.
26495 del 17/10/2019; Cass., Sez. 1 - , Sent. n. 31930 del 06/12/2019; Cass., Sez. 1 - , ord. n. 20170 del
22/06/2022; Cass., Sez. 1 - , ord, n. 28377 del
29/09/2022).
Questa Corte osserva, come emerge dal confronto fra la data di apertura dei rapporti di conto corrente e i trimestri in cui è avvenuto lo sforamento del tasso soglia, come non si sia affatto in presenza di usura originaria (vd. sul punto le pagg.
6-7 e 10-12 della prima relazione di c.t.u.).
Nemmeno vi sono elementi per ritenere che vi sia stata usura originaria c.d. soggettiva non essendo specificamente dedotto né comprovato che, in ragione da un lato dell'andamento della situazione economica e finanziaria della società debitrice e dall'altro di un significativo aumento, sia pure nei limiti delle soglie di legge, dei tassi di interesse, la Banca si sia approfittata della situazione di debolezza della società cliente.
In ragione del documentato ius variandi esercitato con la pattuita modifica delle condizioni contrattuali avvenute in data 5.3.2012 con riferimento al rapporto
0672-6152-79309965 (vd. doc. XI appellanti) può tuttavia sostenersi essersi in presenza di una condotta in tutto e per tutto equiparabile ad usura originaria.
Infatti alla data del 5.3.2012 il tasso soglia per l'operazione interessata (anticipi e sconti commerciali
26 oltre Euro 100.000,00) era del 9,6125% (vd. D.M. di riferimento).
Il nuovo tasso pattuito era dell'11,70%.
Conseguentemente tutti gli addebiti a titolo di interessi dal 5.3.2012 sino all'11.4.2013 (data di estinzione del conto) per complessivi Euro 21.741,50, come risultanti dalle allegate Tabelle h, i ed o della c.t.u. integrativa di primo grado) devono essere riaccreditati in favore della società correntista in applicazione del disposto di cui all'art. 1815, comma 2,
c.c.
Quanto allo stesso rapporto 0672-6152-79309965 per il periodo precedente al 5.3.2012 non è stata riscontrata usura sopravvenuta per il II-III-IV trimestre 2010 (vd. confronto fra i tassi di interesse rispettivamente del
6,25%, del 6,00% e del 5,5% - vd. Tabelle h, i ed o della c.t.u. integrativa di primo grado - comparati con i tassi soglia rispettivamente del 6,42%, del 6,18% e del 5,67% riportati dai rispettivi DD.MM. di riferimento).
Quanto al rapporto 615279300200 (di cui sembra esservi cenno di sopravvenuto superamento del tasso soglia dalla pag. 11 della relazione di c.t.u. per i trimestri dal I-1010 al II-2013) dal relativo allegato E non emerge in verità alcun superamento.
L'ottavo motivo di appello - concernente il rinnovo della c.t.u. – è infondato, essendo esaustivi i dati emersi dalla c.t.u. di primo grado.
Non vi sono infine elementi per ritenere che la decisione sulla spese – peraltro di compensazione totale
– debba essere riveduta, secondo quanto prospettato nel nono ed ultimo motivo di appello, non essendo in particolare emerso che dalla accertata mancata partecipazione della banca al preliminare procedimento di mediazione obbligatorio potessero desumersi elementi di
27 prova in totale favore degli odierni appellanti, che non si sono visti accogliere le domande finali proposte in primo grado (di condanna della al risarcimento del CP_6 danno in favore della società correntista e di dichiarazione di totale liberazione a vantaggio dei fideiussori, domande che non sono poi state riproposte nel presente grado di giudizio) e che, anche all'esito del presente grado di giudizio, non sono risultati totalmente vittoriosi.
Di conseguenza il saldo passivo a debito della società correntista, accertato dal primo Giudice in Euro
108.827,85, deve essere ridotto ad Euro 77.175,66 (Euro
108.827,85 meno Euro 1.317,04, meno Euro 6.493,65, meno
Euro 2.100,00, meno Euro 21.741,50). La data di riferimento è il 23.8.2016, data di estinzione dell'ultimo conto in essere (n.06725/1000/603)
Le spese del presente grado di giudizio sono liquidate come in dispositivo, considerando la causa di valore indeterminabile di media importanza, ed esclusa la fase istruttoria.
Stante il parziale accoglimento dell'appello esse vengono compensate per due terzi del loro ammontare e per il restante terzo poste a carico della appellata e CP_6 della relativa cessionaria, risultate in corrispondenza parzialmente soccombente, con distrazione in favore dell'officiato procuratore antistatario.
P.Q.M.
la Corte definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello proposto da
[...]
e da in Parte_1 Parte_1 proprio e quale erede di avverso le Persona_1 sentenze n. 209 del 27.2.2020 e n. 775 del 27.9.2021 del
28 Tribunale di Pistoia, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione
1. ridetermina il complessivo saldo dare-avere tra le parti nell'importo a debito della società correntista di Euro - 77.175,66 alla data del 23.8.2016;
2. conferma nel resto l'appellata sentenza;
3. liquida le spese di lite del presente grado di giudizio sopportate da Parte_1
e da in proprio e quale erede
[...] Parte_1 di in Euro 8.470,00 per compensi di Persona_1 avvocato ed Euro 777,00 per spese, oltre spese generali,
CAP e IVA come per legge;
4. dichiara le stesse compensate per due terzi del loro ammontare;
5. dichiara tenuta e condanna Controparte_1 rappresentata da già Controparte_2 CP_3
e in solido tra loro, alla Controparte_4 refusione del residuo terzo in favore di
[...]
e da in Parte_1 Parte_1 proprio e quale erede di con Persona_1 distrazione in favore dell'officiato procuratore antistatario.
Così deciso in Firenze il 28 febbraio 2025.
Il Presidente rel.est.
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