CA
Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/01/2025, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
Reg. gen. Sez. Lav. 561/ 2024
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente rel.
Dott. ssa Alessandra Trementozzi Consigliere
Dott.ssa Beatrice Marrani Consigliere
ha pronunciato all'udienza del 10/01/2025 la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG 561/ 2024 cui è stato riunito il procedimento RG 575/2024 vertente
TRA
QUALE TITOLARE DELLA DITTA INDIVIDUALE Parte_1 [...]
rappresentata e difesa dall'Avv. FLORIMO ARTURO ed elettivamente Parte_2
domiciliata presso lo studio dello stesso in V.LE TUPINI UMBERTO 103 00144 ROMA ,giusta procura in atti;
APPELLANTE E APPELLATA
E
rappresentato e difeso dall'Avv. PETRILLO PERLA ed elettivamente Controparte_1
domiciliato in CORSO G. MATTEOTTI N. 196 00041 ALBANO LAZIALE;
APPELLATO
E n.q. di legale rappresentante di rappresentato e Controparte_2 CP_3
difeso dall'avv. Gabriele GIANESE con studio in Roma viale Tupini 103
APPELLANTE E APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza del tribunale di Velletri n. 93/2024
Conclusioni: come da scritti difensivi
FATTO E DIRITTO
proponeva appello avverso la sentenza in oggetto indicata chiedendo Parte_3
accertarsi che non era mai esistito alcun rapporto di lavoro con la signora , né era mai Persona_1
intervenuto alcun trasferimento di azienda con continuità ex articolo 2112 del codice civile tra la società e la medesima , con il conseguente rigetto di ogni domanda rivolta CP_3 Parte_4 da nei confronti della ditta In subordine chiedeva , nell' Controparte_1 Parte_5
ipotesi di riconoscimento di un trasferimento di azienda tra la società e la ditta , CP_3 Pt_2
dichiarare intervenuta la prescrizione del diritto alle differenze retributive invocate fino alla data del
31 Dicembre 2010 .
Con separato appello la società , in persona del legale rappresentante Parte_6 CP_2
, chiedeva accertarsi la prescrizione delle pretese azionate da per il periodo
[...] Persona_1
antecedente alla data del 31 Dicembre 2010 ; in ogni caso chiedeva accertarsi l'insussistenza del credito azionato da nei confronti della società e rigettarsi tutte le Persona_1 CP_3
domande formulata con l'originario ricorso .
si costituiva nel procedimento promosso dal legale rappresentante di Persona_1 CP_3
eccependo l'inammissibilità dell'appello per carenza di legittimazione attiva del legale rappresentante della società , attualmente in liquidazione giudiziale;
nel merito deduceva l'infondatezza delle avverse pretese .
All'udienza del 10 gennaio 2025 la Corte procedeva alla riunione dei due giudizi pendenti avverso la medesima sentenza del tribunale di Velletri numero 93 del 18 gennaio 2024 e sulle conclusioni delle parti , assumeva la causa in decisione .
L'appello di è inammissibile per carenza di legittimazione attiva del legale CP_3
Con rappresentante . Come riportato nell'atto introduttivo del giudizio , la società è stata CP_3
dichiarata in liquidazione giudiziale con provvedimento del tribunale di Velletri comunicato alla società medesima il 27 Febbraio 2024 , dopo la spedizione della sentenza oggetto di impugnativa
(intervenuta il 19 gennaio 2024 ).
Con la sentenza oggetto di impugnativa il tribunale di Velletri dichiarava la sussistenza di un rapporto di lavoro tra e , dal 4 Marzo 2003 al 18 luglio 2019 , e tra Persona_1 CP_3 Persona_1
e , dal 19 luglio 2019 al 29 agosto 2019 , dapprima con inquadramento Parte_7
al quinto livello del contratto collettivo nazionale di lavoro aziende commercio e terziario e , successivamente , con inquadramento al quarto livello .
Il tribunale di Velletri condannava per l'effetto la società e CP_3 Parte_7
in solido , al pagamento della complessiva somma di € 98.853,68 a titolo di differenze
[...]
retributive , nonché al pagamento delle spese di lite .
Il legale rappresentante della società proponeva appello deducendo la prescrizione dei CP_3
crediti antecedenti il 31 Dicembre 2010 , data in cui risultava documentalmente cessato il rapporto di lavoro con;
lamentava la tardiva ed erronea allegazione del contratto collettivo Parte_8
nazionale di lavoro;
censurava la condanna integrale al pagamento delle spese di lite , nonostante la parziale soccombenza di rispetto alle originarie pretese . Persona_1
Il legale rappresentante deduceva la permanenza di una propria legittimazione attiva nella presente controversia , in via suppletiva e straordinaria , avendo egli avuto notizia del disinteresse e dell'inerzia della curatela rispetto alla controversia .
L'art. 43 l.fall. statuisce in relazione ai rapporti processuali: “ Nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale del fallito compresi nel fallimento sta in giudizio il curatore.
Il fallito puo' intervenire nel giudizio solo per le questioni dalle quali puo' dipendere un'imputazione di bancarotta a suo carico o se l'intervento e' previsto dalla legge. L'apertura del fallimento determina l'interruzione del processo. (…)”. La previsione normativa è correlata alla perdita, da parte del fallito, del potere di disposizione dei beni e dei rapporti patrimoniali appresi al fallimento
(art.42 l.fall.) e direttamente incidente sulla sua capacità di stare in giudizio;
essa si pone come applicazione in ambito concorsuale della regola generale di cui all'art. 75 cod.proc.civ., per cui sono capaci di stare in giudizio solo “le persone che hanno il libero esercizio dei diritti” che in esso si fanno valere, mentre quelle persone che tale libero esercizio non hanno non possono stare in giudizio se non rappresentate, assistite o autorizzate “secondo le norme che regolano la loro capacità”. Ora, siccome l'effetto di spossessamento non è totale – ammettendosi che esso non operi con riguardo alle posizioni di natura strettamente personale del debitore ed a quelle non apprese al concorso perché ritenute rispetto a questo ininfluenti e prive di interesse – alla stessa maniera neppure l'incapacità processuale del fallito, come sancita dall'art. 43 cit., è priva di eccezioni. Per quanto questo aspetto non trovi esplicita previsione nella lettera della norma - salvo (co. 2^) che per l'ipotesi di intervento specificamente consentito dalla legge, ovvero per i giudizi dai quali possa dipendere una sua imputazione per il reato di bancarotta – la giurisprudenza di legittimità reputa che il fallito mantiene la capacità processuale con riguardo alle posizioni estranee agli interessi ed alle funzioni del concorso, come appunto quelle di natura strettamente personale o comunque non incidenti sulla sorte dei creditori. E questa capacità residuale trova argomento implicito a contrario nella lettera della legge, là dove l'art.43 stabilisce sì che in giudizio, al posto del fallito, stia il curatore, ma alla doppia condizione che si tratti di controversie “relative a rapporti di diritto patrimoniale” e che questi rapporti si ritrovino “compresi nel fallimento”. Così viene ammesso che il fallito possa agire in giudizio anche riguardo a rapporti patrimoniali se non compresi, in linea di diritto (art.46 l.fall.) o di fatto, nel fallimento. Nella sua marginalità rispetto alla regola generale, il fondamento della capacità processuale del fallito anche in ordine a questi rapporti viene individuato, in maniera altrettanto unanime, nella posizione di 'inerzia' che il curatore eventualmente assuma rispetto ad essi. Nozione, quest'ultima, in realtà nemmeno essa contemplata dall'art.43, eppure a questa disposizione non estranea, quantomeno nella considerazione che la mancata attivazione del curatore nella tutela giudiziaria di quei rapporti ben può fondare la loro ritenuta indifferenza rispetto agli scopi della procedura concorsuale e, in definitiva, la loro sostanziale non-apprensione alle ragioni della massa.
Si rinvengono costantemente affermazioni giurisprudenziali di questo tipo: • la eccezionale legittimazione processuale suppletiva del fallito sussiste nel caso di inerzia dell'amministrazione fallimentare, ma questa legittimazione “è ammissibile solo quando l'inerzia sia stata determinata da un totale disinteresse degli organi fallimentari e non anche quando consegua ad una negativa valutazione di questi ultimi circa la convenienza della controversia” (Cass., Sez. 2^, n. 15369/05); • in tema di legittimazione processuale suppletiva del fallito per il caso di disinteresse od inerzia degli organi fallimentari, “la negativa valutazione di questi ultimi circa la convenienza della controversia
è sufficiente ad escludere detta legittimazione, allorquando venga espressa con riguardo ad una controversia della quale il fallimento sia stato parte, poiché, in tal caso, è inconcepibile una sovrapposizione di ruoli fra fallimento e fallito, mentre non lo è allorquando si tratti di una controversia alla quale il fallimento sia rimasto del tutto estraneo, ed in particolare quando alla negativa valutazione si accompagni l'espresso riconoscimento della facoltà del fallito di provvedere in proprio e con suo onere” (Cass. Sez.2^, n. 4448/12); • alla regola di cui all'art. 43 l.fall. fanno eccezione soltanto l'ipotesi in cui il fallito agisca per la tutela di diritti strettamente personali e quella in cui, pur trattandosi di rapporti patrimoniali, l'amministrazione fallimentare sia rimasta inerte, manifestando indifferenza nei confronti del giudizio: “situazione che non si verifica ove l'inerzia degli organi fallimentari costituisca il risultato di una ponderata valutazione negativa” (Cass. Sez.1^, n.
24159/13); • “(…) se, però, l'amministrazione fallimentare rimane inerte, il fallito conserva, in via eccezionale, la legittimazione ad agire per la tutela dei suoi diritti patrimoniali, sempre che l'inerzia del curatore sia stata determinata da un totale disinteresse degli organi fallimentari e non anche quando consegua ad una negativa valutazione di questi ultimi circa la convenienza della controversia” (Cass.Sez. 6^ - 1^ n. 13814/16, così, Cass. Sez. 1^ n. 2626/18); • la legittimazione del fallito è riconosciuta nel caso di inerzia della curatela, ma non già quando “vi sia stata una valutazione negativa del giudice delegato sulla utilità della proposizione del giudizio o del gravame (…) Risulta, infatti, chiara la posizione del giudice delegato al riguardo, che ha specificamente escluso ogni interesse del fallimento all'impugnazione, così valutando negativamente l'utilità del giudizio per il fallimento. Di qui la carenza di legittimazione dell'odierno ricorrente, rilevabile anche d'ufficio (Cass.
SU n. 27346 del 2009, seguita da Cass. n. 5571 del 2011 e 24159 del 2013) non potendo sussistere sovrapposizione o contrapposizione di ruoli tra fallimento e fallito” (Cass.Sez.2^ n. 20163/15). Dalle pronunce surriportate si evince come il concetto di inerzia – per quanto etimologicamente e semanticamente chiaro ed univoco nell'indicare una condizione di assenza di azione, cioè di staticità, di immobilità e di quiete obiettivamente rilevabile – si presta in realtà ad importanti distinguo se trasposto nel mondo giuridico e processuale. Al fallito compete dunque una legittimazione processuale suppletiva nella sola ipotesi di totale disinteresse del curatore;
la decisione sfavorevole al fallito è in ogni caso inopponibile alla massa in ragione della regola del concorso formale e sostanziale di cui al combinato disposto degli artt. 51 e 52 l.fall. (potendo essere azionata nei confronti del fallito dopo che sia tornato in bonis), mentre la statuizione che determini un risultato patrimoniale utile può essere azionata esecutivamente dal curatore quale valido titolo giudiziale che il fallimento acquisisce in virtù degli artt. 42 e 44 l.fall. (Cass.
Ordinanza n. 33546 del 01/12/2023 ). L'inerzia del fallimento “attiva” la legittimazione processuale del fallito , in via eccezionale, solo quando sussista “un totale disinteresse degli organi fallimentari”
e non anche quando la scelta consegua ad una negativa valutazione, da parte degli organi fallimentari, circa la convenienza della controversia . Se così è , nel procedimento in esame in cui il fallito impugna
, in proprio, una sentenza a sé sfavorevole su presupposto del disinteresse della curatela , azionando una legittimazione a carattere eccezionale - e vincolata all'esistenza di presupposti ben definiti - è suo onere dimostrare che la mancata impugnativa da parte della curatela sia l'effetto di un sostanziale disinteresse della stessa. Nel caso di specie era cioè onere della società dimostrare che la curatela era edotta della pendenza del termine per l'appello della sentenza del tribunale di Velletri sfavorevole al fallimento e che la determinazione di non proporre l'impugnativa non corrispondeva ad una negativa valutazione circa la convenienza della impugnativa. A diverse conclusioni non può indurre neppure la pronuncia a SU menzionata dalla società (Cass. 11287/23)che, oltre a confermare le stesse argomentazioni delle precedenti statuizioni di legittimità riguarda l'ambito tributario, nel quale il problema risente notoriamente delle speciali connessioni tra esigenze del concorso, natura dell'obbligo fiscale e carattere impugnatorio- decadenziale del giudizio avverso l'atto impositivo.
Solo nel predetto ambito erano state registrate anche in passato pronunce che avevano ammesso de plano il fallito ad agire in giudizio per il solo fatto, appunto obiettivamente rilevato, che il curatore si fosse astenuto dal farlo, ritenendo che la capacità processuale del fallito discendesse da una condizione di inerzia pura e semplice del curatore, senza necessità di indagarne le cause, le giustificazioni o gli scopi. In questa ottica, l'inattività del curatore costituisce quindi elemento necessario e sufficiente a che la tutela giudiziaria venga esperita direttamente e personalmente dal fallito, con il solo limite (v. Cass. Sez.5^, n. 8990/07; Cass. Sez. 3^ n. 11117/13, Cass. Sez. 5^ n.
4235/06; così Cass. Sez.5^, n. 5671/06; Cass. Sez.5^, n.9434/14)) che si tratti di inattività originaria( neppure in base a questo orientamento si ammetteva cioè che il fallito potesse impugnare la sentenza nell'inerzia del curatore quando questi, pur prestando acquiescenza, si era tuttavia attivato nel precedente grado di giudizio). La specialità della materia tributaria e della sua disciplina (che prevede ad esempio la notifica dell'accertamento tributario , ove inerente a crediti i cui presupposti si siano determinati prima della dichiarazione di fallimento del contribuente o nel periodo d'imposta in cui tale dichiarazione è intervenuta non solo al curatore - in ragione della partecipazione di detti crediti al concorso fallimentare, o, comunque, della loro idoneità ad incidere sulla gestione delle attività e dei beni acquisiti al fallimento - ma anche al contribuente) deriva dal fatto che il fallito non è privato,
a seguito della dichiarazione di fallimento, della sua qualità di soggetto passivo del rapporto tributario e resta esposto ai riflessi, anche di carattere sanzionatorio, che conseguono alla "definitività" dell'atto impositivo. Da ciò deriva che il fallito, nell'inerzia degli organi fallimentari - ravvisabile, ad es., nell'omesso esercizio, da parte del curatore, del diritto alla tutela giurisdizionale nei confronti dell'atto impositivo -, è eccezionalmente abilitato ad esercitare egli stesso tale tutela alla luce dell'interpretazione sistematica del combinato disposto degli art. 43 della legge fallimentare e dell'art. 16 del d.P.R. n. 636 del 1972, conforme ai principi, costituzionalmente garantiti (art. 24, comma primo e secondo, Cost.) del diritto alla tutela giurisdizionale ed alla difesa. Peraltro le stesse SU citate davano conto come l'orientamento di legittimità più recente , anche per l'ambito tributario aveva ritenuto – secondo un approccio concettuale non dissimile da quello maturato nella materia extratributaria - di dover arricchire la fattispecie dell'inerzia di un elemento ulteriore, implicante sempre una più o meno approfondita indagine sulle ragioni che hanno indotto il curatore ad astenersi dal giudizio;
nel senso che in tanto il fallito può agire personalmente, in quanto l'inerzia del curatore non sia consapevole e voluta, cioè frutto di una mirata ponderazione e di una specifica valutazione di opportunità e convenienza per la massa. L'idea di fondo che sostiene quest'ultimo indirizzo (non è inerte, ex art. 43 l.fall, il curatore che decida di esserlo) muove dalla osservazione che anche una condotta abdicativa e di astensione, appunto se consapevole e voluta, può equivalere ad un atto di disposizione e di amministrazione (seppure in negativo) del diritto appreso al concorso cosicché, a ben vedere, in tal caso neppure potrebbe ontologicamente ravvisarsi una vera e propria inerzia del curatore, quanto una valutazione discrezionale e deliberata di abbandono, in base alla quale la massa dei creditori trova più vantaggio e convenienza nel non impugnare l'atto, piuttosto che nell'impugnarlo. Cass.n. Sez. 5^ n. 34529/21, con richiamo a Cass.Sez.5^ n. 13814/16, ord. ed a Cass.
Sez.5^ n. 8132/18, ord Cass.Sez. 5^ n. 13800/21 ord..). La specialità dell'obbligazione tributaria e della peculiarità del rapporto giuridico d'imposta , in quanto modellato su uno statuto suo proprio, non riscontrabile nelle altre obbligazioni e negli altri rapporti di diritto privato attratti al concorso , è comprovata dal fatto che nei confronti del fallito l'avviso non diventa definitivo fino ad avvenuta notifica, tanto che se ne ammette l'impugnabilità da parte del fallito, ex artt.19 e 21 d.lgs. 546/92, con decorrenza del relativo termine appunto dalla presa di conoscenza, quand'anche questo stesso termine risulti già decorso in capo al curatore ( v. Cass. Sez.5^ nn. 5392/16; 8132/18 cit.; 2910/09; 29642/08;
16816/14 ed altre). Ha osservato Cass. Sez.5^ n. 34529/21 cit. che: “in linea di principio, il fallito conserva la qualità di soggetto passivo del rapporto tributario, pur essendo condizionata la sua impugnazione all'inerzia della curatela, sicché, in caso di omessa notifica allo stesso dell'avviso di accertamento per debiti tributari anteriori alla dichiarazione di fallimento, la pretesa tributaria è inefficace nei suoi confronti e l'atto impositivo non diventa definitivo, tenuto conto che, peraltro, costui non è parte necessaria del giudizio d'impugnazione instaurato dal curatore”( ciò in accordo con: Cass., Sez. 5^ n. 5671/06; Cass., Sez. 5^, n. 6393/06; Cass., Sez. 5^. n. 9434/14; Cass., Sez. 5^
n. 5392/16 cit.; Cass., Sez. 5^ n. 8132/18 cit.; Cass., Sez. 5^ n. 3393/20; Cass., Sez. 6^- 5^, n. 4105/20;
Cass., Sez. 6^ - 5^ n. 9953/21; Cass. Sez.6^-5^ n. 28973/21 )Si è anche precisato che il curatore non
è semplicemente gravato da un onere di informazione, ma senz'altro obbligato a portare l'avviso di accertamento a conoscenza del fallito (Cass. Sez.1^ n. 3667/97). Orbene la specialità dell'ambito tributario accertata nella sentenza a SU summenzionata – nel senso della necessità e sufficienza dell'inerzia 'semplice' nei sensi sopra descritti- si fonda su argomentazioni pacificamente non esportabili nella presente controversia avente ad oggetto la pretesa al pagamento di differenze retributive da parte di una ex dipendente . In relazione a tali rapporti processuali la legittimazione processuale del fallito necessità la prova di un effettivo disinteresse della curatela rispetto all'impugnativa della sentenza sfavorevole, rimasto sfornito di prova. L'appello delle società
[...]
è dunque inammissibile per difetto di legittimazione processuale. D'altronde la circostanza, CP_3 dedotta all'udienza odierna, che la dichiarazione di liquidazione giudiziale sia stata oggetto di reclamo da parte del legale rappresentante della società , con atto datato 22 marzo 2024 , non altera i termini della questione essendo , peraltro, la situazione giuridica della società rimasta allo stato immutata.
L'appello di quale titolare della ditta individuale è invece Parte_7 Pt_2
fondato. propone appello deducendo il difetto di prova del rapporto di Parte_7
lavoro di con la ditta individuale , l'inesistenza di un trasferimento di azienda e, in Controparte_1
subordine la prescrizione del credito azionato dalla ex dipendente di deduceva come CP_3
il rapporto di lavoro della non fu sospeso , bensì cessò al 31 Dicembre 2010 Parte_9
per scadenza contrattuale . All'interno del primo motivo di appello Parte_7
quale titolare della ditta individuale rappresentava come l'attività di lavoro presso la ditta Pt_2
individuale da lei gestita da parte della fosse rimasto del tutto indimostrata e che ciò trovava Per_1
conferma nella circostanza che la originaria ricorrente aveva formulato l'impugnativa avverso il
Con licenziamento nei confronti della ditta giammai nei confronti della ditta individuale CP_3
. Assumeva che la originaria ricorrente non aveva mai lavorato alle proprie dipendenze , né vi Pt_2
era stato qualsivoglia trasferimento tra le due aziende convenute che svolgevano peraltro una attività assolutamente distinta tra loro;
contestava comunque il deposito tardivo delle registrazioni audio , peraltro inidonee a provare il dedotto trasferimento di azienda .
La disciplina dell'art. 2112 c.c. si applica ogni qualvolta, rimanendo immutata l'organizzazione aziendale, vi sia la sostituzione della persona del titolare del rapporto di lavoro e il suo subentro nella gestione del complesso dei beni ai fini dell'esercizio dell'impresa, indipendentemente dallo strumento tecnico giuridico adottato e dalla sussistenza di un vincolo contrattuale diretto tra cedente e cessionario (tra le altre Cass, Ordinanza n. 23242 del 31/07/2023)
Condizione imprescindibile perché posso argomentarsi il trasferimento d'azienda , e quindi l'operatività della tutela di cui all'articolo 2112 del codice civile - che vede la solidarietà tra cedente e cessionario in relazione alle pretese creditorie azionate dal dipendente , transitato dal cedente al cessionario - è la permanenza immutata dell'organizzazione aziendale .
L'azienda , e cioè il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa , deve essere dunque identica affinché possa argomentarsi l'operatività dell'articolo 2112 del codice civile , in ragione della mera sostituzione della titolarità dell'impresa . Orbene il tribunale ha ritenuto che sia intervenuta una cessione d'azienda sulla scorta della valutazione di talune dichiarazioni testimoniali , nonché di talune ammissioni della medesima signora , Parte_7
oggetto di registrazione da parte della ricorrente originaria , e, infine , in ragione dell'oggetto sociale delle due aziende , asseritamente identico , nonché del fatto che Parte_7
deteneva il 25% del capitale della società CP_3
Reputa il collegio , invece, che difettino le condizioni per ritenere accertato il trasferimento d'azienda.
Il tribunale ha fatto decorrere la prosecuzione del rapporto di lavoro della ricorrente con la ditta Pt_2
dall'iscrizione della nuova impresa , disposta il 19 luglio 2019 , rappresentando come il negozio Con gestito da avesse cessato di operare proprio nell'estate del 2019 e come la stessa CP_3
avesse riconosciuto che a quella data erano in procinto di attuare un Parte_7
mero spostamento del negozio , nello stesso contesto impegnandosi a corrispondere alla ricorrente quello che a lei era dovuto .
Orbene, premesso che ha sempre negato che la ricorrente avesse Parte_7
svolto attività lavorativa dipendente presso il suo esercizio , che assumeva gestire autonomamente ,
è utile ripercorrere l'istruttoria testimoniale svolta nel corso del giudizio di primo grado ove sono stati escussi come testi , , Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Tes_4
La teste ha dichiarato di aver lavorato come commessa per la società dal Testimone_1 CP_3
1990 all'estate del 2019 quando fu licenziata;
la teste ha dichiarato di avere una vertenza in corso con la società per mancato pagamento della liquidazione;
ha confermato che la signora Per_1
lavorava da commessa e che si occupava della vendita al pubblico , ma di non sapere quando e se fu licenziata .
In relazione al negozio di abbigliamento di la teste- Parte_7
significativamente - dichiarava di conoscere il negozio e che il negozio non era lo stesso della società
: il negozio della società vendeva articoli da uomo , donna e bambino CP_3 CP_3
inizialmente , e , successivamente articoli per uomo e donna , laddove il negozio di
[...]
vendeva dall'inizio solo articoli di abbigliamento per ragazze . La teste ha pure Parte_7
precisato che l'insegna identificativa dei due negozi era diversa poiché il negozio di CP_3
aveva un'insegna che rappresentava tre stelle disegnate , mentre il negozio di Parte_7
si chiamava riportava questo nome anche sull'insegna . I locali occupati dei due negozi
[...] Pt_2
erano poi in indirizzi completamente diversi e soprattutto di dimensioni totalmente diverse poiché il negozio era di 300 metri quadri circa , quello di era di soli 30 metri quadri . CP_3 Pt_2
È stato ulteriormente sentito come teste conoscente di Testimone_2 Parte_7
(in quanto quest'ultima era connazionale della compagna ). Il teste ha confermato che
[...]
gestiva un negozio di abbigliamento femminile da un anno e mezzo Parte_7
e che il negozio si chiama ha confermato pure la diversità degli articoli oggetto di vendita Pt_2 nei due negozi (e cioè abbigliamento per uomo e donna nel negozio di è Controparte_2
abbigliamento per ragazze nel negozio denominato;
ha confermato la diversa dislocazione Pt_2
logistica dei due negozi e soprattutto la diversa ampiezza degli stessi evidenziando come il negozio occupasse circa 300 metri quadri , mentre il negozio denominato ra molto più CP_3 Pt_2
piccolo .
E' stata ulteriormente sentita come teste la quale ha riconosciuto che Testimone_3 Persona_1
lavorava come commessa nel negozio;
la teste ha rappresentato di aver frequentato meno CP_3
il negozio oiché questo negozio aveva un abbigliamento destinato ai ragazzi . Anche le teste Pt_2
ha confermato che i negozi e occupavano locali diversi , in strade diverse Tes_3 Pt_2 CP_3
del Comune di Albano , e con grandezze diverse ( essendo il più grande il negozio denominato
[...]
); ha dichiarato di non sapere se nel negozio si vendesse abbigliamento intimo . E' poi CP_3 Pt_2
significativo che la teste abbia confermato che la titolare del negozio era Pt_2 [...]
e che questa lavorava sempre da sola nel negozio , non avendo mai visto una Parte_7
commessa operare all'interno del negozio .
Con La teste , sorella di , legale rappresentante di , ha Tes_4 Controparte_2 CP_3
dichiarato di aver lavorato sporadicamente per il fratello e di conoscere dell'esistenza del negozio della cognata , evidenziando , anch'essa , che la non ebbe mai a Parte_7 Per_1
lavorare presso detto negozio . La teste ha confermato la diversità di grandezza e di oggetto dei due negozi (“tre stelle era un negozio grandissimo molto classico per uomo e donna anche in aveva anche intimo , ha abbigliamento solo femminile per ragazza anche intimo e nulla per uomo “). E' poi Pt_2
particolarmente significativa la circostanza che la teste abbia rammentato che la merce del negozio
, al momento della sua chiusura , fu donata ad una onlus e che ella stessa aiutò il fratello CP_3
a “disfare “ il negozio , con ciò comprovando che non vi fu alcun trasferimento di beni da un negozio all'altro .
Dalle dichiarazioni sopra riportate è dunque emerso che i negozi avevano un oggetto sociale diverso, pur inerente genericamente la rivendita di abbigliamento;
peraltro anche nella sentenza impugnata si riporta come l'oggetto sociale della società fosse commercio all'ingrosso e al minuto CP_3
di articoli di abbigliamento per uomo , donna , bambino , di calzature , di articoli in pelle , di pellicce e pelli , di maglieria di ogni tipo di tessuti e tendaggi , mentre il negozio di Parte_7
esercitava un'attività di commercio al dettaglio di sole confezioni per adulti . Pertanto anche
[...]
dall'oggetto sociale era dato comprendere la diversità della due rivendite . Inoltre il negozio Pt_2
non ha acquisito la merce invenduta del negozio , non è subentrato nei locali occupati dal CP_3
negozio - occupando viceversa una sede infinitamente più piccola di quella occupata dal CP_3 negozio Infine dalle deposizioni testimoniali è emerso che nella ditta di Controparte_3 [...]
, avente ad oggetto la rivendita di capi di abbigliamento per ragazze , lavorava solo la Pt_7
titolare , laddove nella società di lavoravano più dipendenti addetti alla vendita Controparte_2
alcuni dei quali escussi come testi . Tanto premesso , reputa il collegio che le dichiarazioni di
, raccolte segretamente con le registrazioni prodotte dalla ricorrente su Persona_2 autorizzazione del giudice (il 29 luglio 2019 paese lo sa che ci spostiamo perché è la verità Per_3
“, il 12 agosto 2019 dobbiamo onorare quello che dobbiamo darti “e “io ho detto ci Per_1 spostiamo “) non risultano assolutamente significative perché come correttamente rappresentato dalla ben potevano essere dichiarazioni tese a rassicurare in merito Pt_7 Persona_1 all'imminente pagamento delle spettanze maturate presso la in ragione della CP_3 permanenza di una attività economica “vitale” . D'altronde non è ininfluente la circostanza che fosse la moglie del titolare di e , al contempo , titolare del 25% delle Parte_7 CP_3
quote sociali di detta società con la conseguenza che essa stessa rivestiva contestualmente il ruolo di comproprietaria della società originaria - nella quale tuttavia non svolgeva alcuna attività - e titolare della ditta costituita ex novo a luglio per la rivendita di abbigliamento per sole ragazze .
Conclusivamente l'oggetto sociale delle due società era documentalmente diverso , in occasione della chiusura dell'attività di l'impresa cedette ad una onlus il materiale rimasto invenduto , CP_3
i locali ove veniva svolta l'attività erano completamente diversi si trovavano in località diverse e avevano dimensioni totalmente differenti e l'attività di era decisamente più ampia e CP_3
significativa e utilizzava del personale addetto alla vendita mentre l'attività di Parte_7
era svolta a titolo individuale . Conclusivamente difetta sia la prova del trasferimento
[...]
d'azienda , sia la prova dello svolgimento in concreto di attività lavorativa presso la ditta di Parte_7
da parte di con la conseguenza che tutte le domande rivolte nei confronti di
[...] Persona_1
devono essere disattese . Parte_7
Le spese di lite seguono la soccombenza nel rapporto tra e Parte_7 Persona_1
dovendosi porre a carico di per entrambi i gradi di giudizio;
nei rapporti tra Persona_1 [...]
e la società , costituita per il tramite del suo legale rappresentante , stante la Pt_10 CP_3
difficoltà di interpretazione della normativa che riserva , a determinate condizioni , al legale rappresentante della società in liquidazione la possibilità di azionare le proprie pretese giudiziale in caso di inerzia della curatela , le spese sono compensate , ma il ricorso è dichiarato inammissibile, con la conferma della pronuncia impugnata.
Occorre dare atto — ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante , dell'ulteriore CP_3 importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata
Difatti la circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poiché l'obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo - ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione - del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, dell'impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell'ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell'apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass., Sez. Un., n.
22035/2014 e di recente Cass. n. 25386/2016).
P.Q.M.
In accoglimento dell'appello di titolare della ditta individuale in riforma Parte_7 Pt_2 dell'impugnata sentenza, confermata per il resto, rigetta l'originario ricorso proposto da CP_1
nei confronti di;
condanna alla refusione delle
[...] Parte_11 Controparte_1
spese di lite nei confronti di liquidate , per il primo grado , in Parte_11
complessivi euro 6.700 e, per il presente grado, in complessivi euro 5000,00. Dichiara inammissibile l'appello di in persona del legale rappresentante , . Compensa tra CP_3 Controparte_2
, e le spese del grado;
dà atto che Controparte_1 Controparte_2 Parte_11 sussistono per l'appellante le condizioni richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. CP_3
n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato.
La Presidente
Maria Antonia Garzia
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente rel.
Dott. ssa Alessandra Trementozzi Consigliere
Dott.ssa Beatrice Marrani Consigliere
ha pronunciato all'udienza del 10/01/2025 la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG 561/ 2024 cui è stato riunito il procedimento RG 575/2024 vertente
TRA
QUALE TITOLARE DELLA DITTA INDIVIDUALE Parte_1 [...]
rappresentata e difesa dall'Avv. FLORIMO ARTURO ed elettivamente Parte_2
domiciliata presso lo studio dello stesso in V.LE TUPINI UMBERTO 103 00144 ROMA ,giusta procura in atti;
APPELLANTE E APPELLATA
E
rappresentato e difeso dall'Avv. PETRILLO PERLA ed elettivamente Controparte_1
domiciliato in CORSO G. MATTEOTTI N. 196 00041 ALBANO LAZIALE;
APPELLATO
E n.q. di legale rappresentante di rappresentato e Controparte_2 CP_3
difeso dall'avv. Gabriele GIANESE con studio in Roma viale Tupini 103
APPELLANTE E APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza del tribunale di Velletri n. 93/2024
Conclusioni: come da scritti difensivi
FATTO E DIRITTO
proponeva appello avverso la sentenza in oggetto indicata chiedendo Parte_3
accertarsi che non era mai esistito alcun rapporto di lavoro con la signora , né era mai Persona_1
intervenuto alcun trasferimento di azienda con continuità ex articolo 2112 del codice civile tra la società e la medesima , con il conseguente rigetto di ogni domanda rivolta CP_3 Parte_4 da nei confronti della ditta In subordine chiedeva , nell' Controparte_1 Parte_5
ipotesi di riconoscimento di un trasferimento di azienda tra la società e la ditta , CP_3 Pt_2
dichiarare intervenuta la prescrizione del diritto alle differenze retributive invocate fino alla data del
31 Dicembre 2010 .
Con separato appello la società , in persona del legale rappresentante Parte_6 CP_2
, chiedeva accertarsi la prescrizione delle pretese azionate da per il periodo
[...] Persona_1
antecedente alla data del 31 Dicembre 2010 ; in ogni caso chiedeva accertarsi l'insussistenza del credito azionato da nei confronti della società e rigettarsi tutte le Persona_1 CP_3
domande formulata con l'originario ricorso .
si costituiva nel procedimento promosso dal legale rappresentante di Persona_1 CP_3
eccependo l'inammissibilità dell'appello per carenza di legittimazione attiva del legale rappresentante della società , attualmente in liquidazione giudiziale;
nel merito deduceva l'infondatezza delle avverse pretese .
All'udienza del 10 gennaio 2025 la Corte procedeva alla riunione dei due giudizi pendenti avverso la medesima sentenza del tribunale di Velletri numero 93 del 18 gennaio 2024 e sulle conclusioni delle parti , assumeva la causa in decisione .
L'appello di è inammissibile per carenza di legittimazione attiva del legale CP_3
Con rappresentante . Come riportato nell'atto introduttivo del giudizio , la società è stata CP_3
dichiarata in liquidazione giudiziale con provvedimento del tribunale di Velletri comunicato alla società medesima il 27 Febbraio 2024 , dopo la spedizione della sentenza oggetto di impugnativa
(intervenuta il 19 gennaio 2024 ).
Con la sentenza oggetto di impugnativa il tribunale di Velletri dichiarava la sussistenza di un rapporto di lavoro tra e , dal 4 Marzo 2003 al 18 luglio 2019 , e tra Persona_1 CP_3 Persona_1
e , dal 19 luglio 2019 al 29 agosto 2019 , dapprima con inquadramento Parte_7
al quinto livello del contratto collettivo nazionale di lavoro aziende commercio e terziario e , successivamente , con inquadramento al quarto livello .
Il tribunale di Velletri condannava per l'effetto la società e CP_3 Parte_7
in solido , al pagamento della complessiva somma di € 98.853,68 a titolo di differenze
[...]
retributive , nonché al pagamento delle spese di lite .
Il legale rappresentante della società proponeva appello deducendo la prescrizione dei CP_3
crediti antecedenti il 31 Dicembre 2010 , data in cui risultava documentalmente cessato il rapporto di lavoro con;
lamentava la tardiva ed erronea allegazione del contratto collettivo Parte_8
nazionale di lavoro;
censurava la condanna integrale al pagamento delle spese di lite , nonostante la parziale soccombenza di rispetto alle originarie pretese . Persona_1
Il legale rappresentante deduceva la permanenza di una propria legittimazione attiva nella presente controversia , in via suppletiva e straordinaria , avendo egli avuto notizia del disinteresse e dell'inerzia della curatela rispetto alla controversia .
L'art. 43 l.fall. statuisce in relazione ai rapporti processuali: “ Nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale del fallito compresi nel fallimento sta in giudizio il curatore.
Il fallito puo' intervenire nel giudizio solo per le questioni dalle quali puo' dipendere un'imputazione di bancarotta a suo carico o se l'intervento e' previsto dalla legge. L'apertura del fallimento determina l'interruzione del processo. (…)”. La previsione normativa è correlata alla perdita, da parte del fallito, del potere di disposizione dei beni e dei rapporti patrimoniali appresi al fallimento
(art.42 l.fall.) e direttamente incidente sulla sua capacità di stare in giudizio;
essa si pone come applicazione in ambito concorsuale della regola generale di cui all'art. 75 cod.proc.civ., per cui sono capaci di stare in giudizio solo “le persone che hanno il libero esercizio dei diritti” che in esso si fanno valere, mentre quelle persone che tale libero esercizio non hanno non possono stare in giudizio se non rappresentate, assistite o autorizzate “secondo le norme che regolano la loro capacità”. Ora, siccome l'effetto di spossessamento non è totale – ammettendosi che esso non operi con riguardo alle posizioni di natura strettamente personale del debitore ed a quelle non apprese al concorso perché ritenute rispetto a questo ininfluenti e prive di interesse – alla stessa maniera neppure l'incapacità processuale del fallito, come sancita dall'art. 43 cit., è priva di eccezioni. Per quanto questo aspetto non trovi esplicita previsione nella lettera della norma - salvo (co. 2^) che per l'ipotesi di intervento specificamente consentito dalla legge, ovvero per i giudizi dai quali possa dipendere una sua imputazione per il reato di bancarotta – la giurisprudenza di legittimità reputa che il fallito mantiene la capacità processuale con riguardo alle posizioni estranee agli interessi ed alle funzioni del concorso, come appunto quelle di natura strettamente personale o comunque non incidenti sulla sorte dei creditori. E questa capacità residuale trova argomento implicito a contrario nella lettera della legge, là dove l'art.43 stabilisce sì che in giudizio, al posto del fallito, stia il curatore, ma alla doppia condizione che si tratti di controversie “relative a rapporti di diritto patrimoniale” e che questi rapporti si ritrovino “compresi nel fallimento”. Così viene ammesso che il fallito possa agire in giudizio anche riguardo a rapporti patrimoniali se non compresi, in linea di diritto (art.46 l.fall.) o di fatto, nel fallimento. Nella sua marginalità rispetto alla regola generale, il fondamento della capacità processuale del fallito anche in ordine a questi rapporti viene individuato, in maniera altrettanto unanime, nella posizione di 'inerzia' che il curatore eventualmente assuma rispetto ad essi. Nozione, quest'ultima, in realtà nemmeno essa contemplata dall'art.43, eppure a questa disposizione non estranea, quantomeno nella considerazione che la mancata attivazione del curatore nella tutela giudiziaria di quei rapporti ben può fondare la loro ritenuta indifferenza rispetto agli scopi della procedura concorsuale e, in definitiva, la loro sostanziale non-apprensione alle ragioni della massa.
Si rinvengono costantemente affermazioni giurisprudenziali di questo tipo: • la eccezionale legittimazione processuale suppletiva del fallito sussiste nel caso di inerzia dell'amministrazione fallimentare, ma questa legittimazione “è ammissibile solo quando l'inerzia sia stata determinata da un totale disinteresse degli organi fallimentari e non anche quando consegua ad una negativa valutazione di questi ultimi circa la convenienza della controversia” (Cass., Sez. 2^, n. 15369/05); • in tema di legittimazione processuale suppletiva del fallito per il caso di disinteresse od inerzia degli organi fallimentari, “la negativa valutazione di questi ultimi circa la convenienza della controversia
è sufficiente ad escludere detta legittimazione, allorquando venga espressa con riguardo ad una controversia della quale il fallimento sia stato parte, poiché, in tal caso, è inconcepibile una sovrapposizione di ruoli fra fallimento e fallito, mentre non lo è allorquando si tratti di una controversia alla quale il fallimento sia rimasto del tutto estraneo, ed in particolare quando alla negativa valutazione si accompagni l'espresso riconoscimento della facoltà del fallito di provvedere in proprio e con suo onere” (Cass. Sez.2^, n. 4448/12); • alla regola di cui all'art. 43 l.fall. fanno eccezione soltanto l'ipotesi in cui il fallito agisca per la tutela di diritti strettamente personali e quella in cui, pur trattandosi di rapporti patrimoniali, l'amministrazione fallimentare sia rimasta inerte, manifestando indifferenza nei confronti del giudizio: “situazione che non si verifica ove l'inerzia degli organi fallimentari costituisca il risultato di una ponderata valutazione negativa” (Cass. Sez.1^, n.
24159/13); • “(…) se, però, l'amministrazione fallimentare rimane inerte, il fallito conserva, in via eccezionale, la legittimazione ad agire per la tutela dei suoi diritti patrimoniali, sempre che l'inerzia del curatore sia stata determinata da un totale disinteresse degli organi fallimentari e non anche quando consegua ad una negativa valutazione di questi ultimi circa la convenienza della controversia” (Cass.Sez. 6^ - 1^ n. 13814/16, così, Cass. Sez. 1^ n. 2626/18); • la legittimazione del fallito è riconosciuta nel caso di inerzia della curatela, ma non già quando “vi sia stata una valutazione negativa del giudice delegato sulla utilità della proposizione del giudizio o del gravame (…) Risulta, infatti, chiara la posizione del giudice delegato al riguardo, che ha specificamente escluso ogni interesse del fallimento all'impugnazione, così valutando negativamente l'utilità del giudizio per il fallimento. Di qui la carenza di legittimazione dell'odierno ricorrente, rilevabile anche d'ufficio (Cass.
SU n. 27346 del 2009, seguita da Cass. n. 5571 del 2011 e 24159 del 2013) non potendo sussistere sovrapposizione o contrapposizione di ruoli tra fallimento e fallito” (Cass.Sez.2^ n. 20163/15). Dalle pronunce surriportate si evince come il concetto di inerzia – per quanto etimologicamente e semanticamente chiaro ed univoco nell'indicare una condizione di assenza di azione, cioè di staticità, di immobilità e di quiete obiettivamente rilevabile – si presta in realtà ad importanti distinguo se trasposto nel mondo giuridico e processuale. Al fallito compete dunque una legittimazione processuale suppletiva nella sola ipotesi di totale disinteresse del curatore;
la decisione sfavorevole al fallito è in ogni caso inopponibile alla massa in ragione della regola del concorso formale e sostanziale di cui al combinato disposto degli artt. 51 e 52 l.fall. (potendo essere azionata nei confronti del fallito dopo che sia tornato in bonis), mentre la statuizione che determini un risultato patrimoniale utile può essere azionata esecutivamente dal curatore quale valido titolo giudiziale che il fallimento acquisisce in virtù degli artt. 42 e 44 l.fall. (Cass.
Ordinanza n. 33546 del 01/12/2023 ). L'inerzia del fallimento “attiva” la legittimazione processuale del fallito , in via eccezionale, solo quando sussista “un totale disinteresse degli organi fallimentari”
e non anche quando la scelta consegua ad una negativa valutazione, da parte degli organi fallimentari, circa la convenienza della controversia . Se così è , nel procedimento in esame in cui il fallito impugna
, in proprio, una sentenza a sé sfavorevole su presupposto del disinteresse della curatela , azionando una legittimazione a carattere eccezionale - e vincolata all'esistenza di presupposti ben definiti - è suo onere dimostrare che la mancata impugnativa da parte della curatela sia l'effetto di un sostanziale disinteresse della stessa. Nel caso di specie era cioè onere della società dimostrare che la curatela era edotta della pendenza del termine per l'appello della sentenza del tribunale di Velletri sfavorevole al fallimento e che la determinazione di non proporre l'impugnativa non corrispondeva ad una negativa valutazione circa la convenienza della impugnativa. A diverse conclusioni non può indurre neppure la pronuncia a SU menzionata dalla società (Cass. 11287/23)che, oltre a confermare le stesse argomentazioni delle precedenti statuizioni di legittimità riguarda l'ambito tributario, nel quale il problema risente notoriamente delle speciali connessioni tra esigenze del concorso, natura dell'obbligo fiscale e carattere impugnatorio- decadenziale del giudizio avverso l'atto impositivo.
Solo nel predetto ambito erano state registrate anche in passato pronunce che avevano ammesso de plano il fallito ad agire in giudizio per il solo fatto, appunto obiettivamente rilevato, che il curatore si fosse astenuto dal farlo, ritenendo che la capacità processuale del fallito discendesse da una condizione di inerzia pura e semplice del curatore, senza necessità di indagarne le cause, le giustificazioni o gli scopi. In questa ottica, l'inattività del curatore costituisce quindi elemento necessario e sufficiente a che la tutela giudiziaria venga esperita direttamente e personalmente dal fallito, con il solo limite (v. Cass. Sez.5^, n. 8990/07; Cass. Sez. 3^ n. 11117/13, Cass. Sez. 5^ n.
4235/06; così Cass. Sez.5^, n. 5671/06; Cass. Sez.5^, n.9434/14)) che si tratti di inattività originaria( neppure in base a questo orientamento si ammetteva cioè che il fallito potesse impugnare la sentenza nell'inerzia del curatore quando questi, pur prestando acquiescenza, si era tuttavia attivato nel precedente grado di giudizio). La specialità della materia tributaria e della sua disciplina (che prevede ad esempio la notifica dell'accertamento tributario , ove inerente a crediti i cui presupposti si siano determinati prima della dichiarazione di fallimento del contribuente o nel periodo d'imposta in cui tale dichiarazione è intervenuta non solo al curatore - in ragione della partecipazione di detti crediti al concorso fallimentare, o, comunque, della loro idoneità ad incidere sulla gestione delle attività e dei beni acquisiti al fallimento - ma anche al contribuente) deriva dal fatto che il fallito non è privato,
a seguito della dichiarazione di fallimento, della sua qualità di soggetto passivo del rapporto tributario e resta esposto ai riflessi, anche di carattere sanzionatorio, che conseguono alla "definitività" dell'atto impositivo. Da ciò deriva che il fallito, nell'inerzia degli organi fallimentari - ravvisabile, ad es., nell'omesso esercizio, da parte del curatore, del diritto alla tutela giurisdizionale nei confronti dell'atto impositivo -, è eccezionalmente abilitato ad esercitare egli stesso tale tutela alla luce dell'interpretazione sistematica del combinato disposto degli art. 43 della legge fallimentare e dell'art. 16 del d.P.R. n. 636 del 1972, conforme ai principi, costituzionalmente garantiti (art. 24, comma primo e secondo, Cost.) del diritto alla tutela giurisdizionale ed alla difesa. Peraltro le stesse SU citate davano conto come l'orientamento di legittimità più recente , anche per l'ambito tributario aveva ritenuto – secondo un approccio concettuale non dissimile da quello maturato nella materia extratributaria - di dover arricchire la fattispecie dell'inerzia di un elemento ulteriore, implicante sempre una più o meno approfondita indagine sulle ragioni che hanno indotto il curatore ad astenersi dal giudizio;
nel senso che in tanto il fallito può agire personalmente, in quanto l'inerzia del curatore non sia consapevole e voluta, cioè frutto di una mirata ponderazione e di una specifica valutazione di opportunità e convenienza per la massa. L'idea di fondo che sostiene quest'ultimo indirizzo (non è inerte, ex art. 43 l.fall, il curatore che decida di esserlo) muove dalla osservazione che anche una condotta abdicativa e di astensione, appunto se consapevole e voluta, può equivalere ad un atto di disposizione e di amministrazione (seppure in negativo) del diritto appreso al concorso cosicché, a ben vedere, in tal caso neppure potrebbe ontologicamente ravvisarsi una vera e propria inerzia del curatore, quanto una valutazione discrezionale e deliberata di abbandono, in base alla quale la massa dei creditori trova più vantaggio e convenienza nel non impugnare l'atto, piuttosto che nell'impugnarlo. Cass.n. Sez. 5^ n. 34529/21, con richiamo a Cass.Sez.5^ n. 13814/16, ord. ed a Cass.
Sez.5^ n. 8132/18, ord Cass.Sez. 5^ n. 13800/21 ord..). La specialità dell'obbligazione tributaria e della peculiarità del rapporto giuridico d'imposta , in quanto modellato su uno statuto suo proprio, non riscontrabile nelle altre obbligazioni e negli altri rapporti di diritto privato attratti al concorso , è comprovata dal fatto che nei confronti del fallito l'avviso non diventa definitivo fino ad avvenuta notifica, tanto che se ne ammette l'impugnabilità da parte del fallito, ex artt.19 e 21 d.lgs. 546/92, con decorrenza del relativo termine appunto dalla presa di conoscenza, quand'anche questo stesso termine risulti già decorso in capo al curatore ( v. Cass. Sez.5^ nn. 5392/16; 8132/18 cit.; 2910/09; 29642/08;
16816/14 ed altre). Ha osservato Cass. Sez.5^ n. 34529/21 cit. che: “in linea di principio, il fallito conserva la qualità di soggetto passivo del rapporto tributario, pur essendo condizionata la sua impugnazione all'inerzia della curatela, sicché, in caso di omessa notifica allo stesso dell'avviso di accertamento per debiti tributari anteriori alla dichiarazione di fallimento, la pretesa tributaria è inefficace nei suoi confronti e l'atto impositivo non diventa definitivo, tenuto conto che, peraltro, costui non è parte necessaria del giudizio d'impugnazione instaurato dal curatore”( ciò in accordo con: Cass., Sez. 5^ n. 5671/06; Cass., Sez. 5^, n. 6393/06; Cass., Sez. 5^. n. 9434/14; Cass., Sez. 5^
n. 5392/16 cit.; Cass., Sez. 5^ n. 8132/18 cit.; Cass., Sez. 5^ n. 3393/20; Cass., Sez. 6^- 5^, n. 4105/20;
Cass., Sez. 6^ - 5^ n. 9953/21; Cass. Sez.6^-5^ n. 28973/21 )Si è anche precisato che il curatore non
è semplicemente gravato da un onere di informazione, ma senz'altro obbligato a portare l'avviso di accertamento a conoscenza del fallito (Cass. Sez.1^ n. 3667/97). Orbene la specialità dell'ambito tributario accertata nella sentenza a SU summenzionata – nel senso della necessità e sufficienza dell'inerzia 'semplice' nei sensi sopra descritti- si fonda su argomentazioni pacificamente non esportabili nella presente controversia avente ad oggetto la pretesa al pagamento di differenze retributive da parte di una ex dipendente . In relazione a tali rapporti processuali la legittimazione processuale del fallito necessità la prova di un effettivo disinteresse della curatela rispetto all'impugnativa della sentenza sfavorevole, rimasto sfornito di prova. L'appello delle società
[...]
è dunque inammissibile per difetto di legittimazione processuale. D'altronde la circostanza, CP_3 dedotta all'udienza odierna, che la dichiarazione di liquidazione giudiziale sia stata oggetto di reclamo da parte del legale rappresentante della società , con atto datato 22 marzo 2024 , non altera i termini della questione essendo , peraltro, la situazione giuridica della società rimasta allo stato immutata.
L'appello di quale titolare della ditta individuale è invece Parte_7 Pt_2
fondato. propone appello deducendo il difetto di prova del rapporto di Parte_7
lavoro di con la ditta individuale , l'inesistenza di un trasferimento di azienda e, in Controparte_1
subordine la prescrizione del credito azionato dalla ex dipendente di deduceva come CP_3
il rapporto di lavoro della non fu sospeso , bensì cessò al 31 Dicembre 2010 Parte_9
per scadenza contrattuale . All'interno del primo motivo di appello Parte_7
quale titolare della ditta individuale rappresentava come l'attività di lavoro presso la ditta Pt_2
individuale da lei gestita da parte della fosse rimasto del tutto indimostrata e che ciò trovava Per_1
conferma nella circostanza che la originaria ricorrente aveva formulato l'impugnativa avverso il
Con licenziamento nei confronti della ditta giammai nei confronti della ditta individuale CP_3
. Assumeva che la originaria ricorrente non aveva mai lavorato alle proprie dipendenze , né vi Pt_2
era stato qualsivoglia trasferimento tra le due aziende convenute che svolgevano peraltro una attività assolutamente distinta tra loro;
contestava comunque il deposito tardivo delle registrazioni audio , peraltro inidonee a provare il dedotto trasferimento di azienda .
La disciplina dell'art. 2112 c.c. si applica ogni qualvolta, rimanendo immutata l'organizzazione aziendale, vi sia la sostituzione della persona del titolare del rapporto di lavoro e il suo subentro nella gestione del complesso dei beni ai fini dell'esercizio dell'impresa, indipendentemente dallo strumento tecnico giuridico adottato e dalla sussistenza di un vincolo contrattuale diretto tra cedente e cessionario (tra le altre Cass, Ordinanza n. 23242 del 31/07/2023)
Condizione imprescindibile perché posso argomentarsi il trasferimento d'azienda , e quindi l'operatività della tutela di cui all'articolo 2112 del codice civile - che vede la solidarietà tra cedente e cessionario in relazione alle pretese creditorie azionate dal dipendente , transitato dal cedente al cessionario - è la permanenza immutata dell'organizzazione aziendale .
L'azienda , e cioè il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa , deve essere dunque identica affinché possa argomentarsi l'operatività dell'articolo 2112 del codice civile , in ragione della mera sostituzione della titolarità dell'impresa . Orbene il tribunale ha ritenuto che sia intervenuta una cessione d'azienda sulla scorta della valutazione di talune dichiarazioni testimoniali , nonché di talune ammissioni della medesima signora , Parte_7
oggetto di registrazione da parte della ricorrente originaria , e, infine , in ragione dell'oggetto sociale delle due aziende , asseritamente identico , nonché del fatto che Parte_7
deteneva il 25% del capitale della società CP_3
Reputa il collegio , invece, che difettino le condizioni per ritenere accertato il trasferimento d'azienda.
Il tribunale ha fatto decorrere la prosecuzione del rapporto di lavoro della ricorrente con la ditta Pt_2
dall'iscrizione della nuova impresa , disposta il 19 luglio 2019 , rappresentando come il negozio Con gestito da avesse cessato di operare proprio nell'estate del 2019 e come la stessa CP_3
avesse riconosciuto che a quella data erano in procinto di attuare un Parte_7
mero spostamento del negozio , nello stesso contesto impegnandosi a corrispondere alla ricorrente quello che a lei era dovuto .
Orbene, premesso che ha sempre negato che la ricorrente avesse Parte_7
svolto attività lavorativa dipendente presso il suo esercizio , che assumeva gestire autonomamente ,
è utile ripercorrere l'istruttoria testimoniale svolta nel corso del giudizio di primo grado ove sono stati escussi come testi , , Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Tes_4
La teste ha dichiarato di aver lavorato come commessa per la società dal Testimone_1 CP_3
1990 all'estate del 2019 quando fu licenziata;
la teste ha dichiarato di avere una vertenza in corso con la società per mancato pagamento della liquidazione;
ha confermato che la signora Per_1
lavorava da commessa e che si occupava della vendita al pubblico , ma di non sapere quando e se fu licenziata .
In relazione al negozio di abbigliamento di la teste- Parte_7
significativamente - dichiarava di conoscere il negozio e che il negozio non era lo stesso della società
: il negozio della società vendeva articoli da uomo , donna e bambino CP_3 CP_3
inizialmente , e , successivamente articoli per uomo e donna , laddove il negozio di
[...]
vendeva dall'inizio solo articoli di abbigliamento per ragazze . La teste ha pure Parte_7
precisato che l'insegna identificativa dei due negozi era diversa poiché il negozio di CP_3
aveva un'insegna che rappresentava tre stelle disegnate , mentre il negozio di Parte_7
si chiamava riportava questo nome anche sull'insegna . I locali occupati dei due negozi
[...] Pt_2
erano poi in indirizzi completamente diversi e soprattutto di dimensioni totalmente diverse poiché il negozio era di 300 metri quadri circa , quello di era di soli 30 metri quadri . CP_3 Pt_2
È stato ulteriormente sentito come teste conoscente di Testimone_2 Parte_7
(in quanto quest'ultima era connazionale della compagna ). Il teste ha confermato che
[...]
gestiva un negozio di abbigliamento femminile da un anno e mezzo Parte_7
e che il negozio si chiama ha confermato pure la diversità degli articoli oggetto di vendita Pt_2 nei due negozi (e cioè abbigliamento per uomo e donna nel negozio di è Controparte_2
abbigliamento per ragazze nel negozio denominato;
ha confermato la diversa dislocazione Pt_2
logistica dei due negozi e soprattutto la diversa ampiezza degli stessi evidenziando come il negozio occupasse circa 300 metri quadri , mentre il negozio denominato ra molto più CP_3 Pt_2
piccolo .
E' stata ulteriormente sentita come teste la quale ha riconosciuto che Testimone_3 Persona_1
lavorava come commessa nel negozio;
la teste ha rappresentato di aver frequentato meno CP_3
il negozio oiché questo negozio aveva un abbigliamento destinato ai ragazzi . Anche le teste Pt_2
ha confermato che i negozi e occupavano locali diversi , in strade diverse Tes_3 Pt_2 CP_3
del Comune di Albano , e con grandezze diverse ( essendo il più grande il negozio denominato
[...]
); ha dichiarato di non sapere se nel negozio si vendesse abbigliamento intimo . E' poi CP_3 Pt_2
significativo che la teste abbia confermato che la titolare del negozio era Pt_2 [...]
e che questa lavorava sempre da sola nel negozio , non avendo mai visto una Parte_7
commessa operare all'interno del negozio .
Con La teste , sorella di , legale rappresentante di , ha Tes_4 Controparte_2 CP_3
dichiarato di aver lavorato sporadicamente per il fratello e di conoscere dell'esistenza del negozio della cognata , evidenziando , anch'essa , che la non ebbe mai a Parte_7 Per_1
lavorare presso detto negozio . La teste ha confermato la diversità di grandezza e di oggetto dei due negozi (“tre stelle era un negozio grandissimo molto classico per uomo e donna anche in aveva anche intimo , ha abbigliamento solo femminile per ragazza anche intimo e nulla per uomo “). E' poi Pt_2
particolarmente significativa la circostanza che la teste abbia rammentato che la merce del negozio
, al momento della sua chiusura , fu donata ad una onlus e che ella stessa aiutò il fratello CP_3
a “disfare “ il negozio , con ciò comprovando che non vi fu alcun trasferimento di beni da un negozio all'altro .
Dalle dichiarazioni sopra riportate è dunque emerso che i negozi avevano un oggetto sociale diverso, pur inerente genericamente la rivendita di abbigliamento;
peraltro anche nella sentenza impugnata si riporta come l'oggetto sociale della società fosse commercio all'ingrosso e al minuto CP_3
di articoli di abbigliamento per uomo , donna , bambino , di calzature , di articoli in pelle , di pellicce e pelli , di maglieria di ogni tipo di tessuti e tendaggi , mentre il negozio di Parte_7
esercitava un'attività di commercio al dettaglio di sole confezioni per adulti . Pertanto anche
[...]
dall'oggetto sociale era dato comprendere la diversità della due rivendite . Inoltre il negozio Pt_2
non ha acquisito la merce invenduta del negozio , non è subentrato nei locali occupati dal CP_3
negozio - occupando viceversa una sede infinitamente più piccola di quella occupata dal CP_3 negozio Infine dalle deposizioni testimoniali è emerso che nella ditta di Controparte_3 [...]
, avente ad oggetto la rivendita di capi di abbigliamento per ragazze , lavorava solo la Pt_7
titolare , laddove nella società di lavoravano più dipendenti addetti alla vendita Controparte_2
alcuni dei quali escussi come testi . Tanto premesso , reputa il collegio che le dichiarazioni di
, raccolte segretamente con le registrazioni prodotte dalla ricorrente su Persona_2 autorizzazione del giudice (il 29 luglio 2019 paese lo sa che ci spostiamo perché è la verità Per_3
“, il 12 agosto 2019 dobbiamo onorare quello che dobbiamo darti “e “io ho detto ci Per_1 spostiamo “) non risultano assolutamente significative perché come correttamente rappresentato dalla ben potevano essere dichiarazioni tese a rassicurare in merito Pt_7 Persona_1 all'imminente pagamento delle spettanze maturate presso la in ragione della CP_3 permanenza di una attività economica “vitale” . D'altronde non è ininfluente la circostanza che fosse la moglie del titolare di e , al contempo , titolare del 25% delle Parte_7 CP_3
quote sociali di detta società con la conseguenza che essa stessa rivestiva contestualmente il ruolo di comproprietaria della società originaria - nella quale tuttavia non svolgeva alcuna attività - e titolare della ditta costituita ex novo a luglio per la rivendita di abbigliamento per sole ragazze .
Conclusivamente l'oggetto sociale delle due società era documentalmente diverso , in occasione della chiusura dell'attività di l'impresa cedette ad una onlus il materiale rimasto invenduto , CP_3
i locali ove veniva svolta l'attività erano completamente diversi si trovavano in località diverse e avevano dimensioni totalmente differenti e l'attività di era decisamente più ampia e CP_3
significativa e utilizzava del personale addetto alla vendita mentre l'attività di Parte_7
era svolta a titolo individuale . Conclusivamente difetta sia la prova del trasferimento
[...]
d'azienda , sia la prova dello svolgimento in concreto di attività lavorativa presso la ditta di Parte_7
da parte di con la conseguenza che tutte le domande rivolte nei confronti di
[...] Persona_1
devono essere disattese . Parte_7
Le spese di lite seguono la soccombenza nel rapporto tra e Parte_7 Persona_1
dovendosi porre a carico di per entrambi i gradi di giudizio;
nei rapporti tra Persona_1 [...]
e la società , costituita per il tramite del suo legale rappresentante , stante la Pt_10 CP_3
difficoltà di interpretazione della normativa che riserva , a determinate condizioni , al legale rappresentante della società in liquidazione la possibilità di azionare le proprie pretese giudiziale in caso di inerzia della curatela , le spese sono compensate , ma il ricorso è dichiarato inammissibile, con la conferma della pronuncia impugnata.
Occorre dare atto — ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante , dell'ulteriore CP_3 importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata
Difatti la circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poiché l'obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo - ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione - del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, dell'impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell'ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell'apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass., Sez. Un., n.
22035/2014 e di recente Cass. n. 25386/2016).
P.Q.M.
In accoglimento dell'appello di titolare della ditta individuale in riforma Parte_7 Pt_2 dell'impugnata sentenza, confermata per il resto, rigetta l'originario ricorso proposto da CP_1
nei confronti di;
condanna alla refusione delle
[...] Parte_11 Controparte_1
spese di lite nei confronti di liquidate , per il primo grado , in Parte_11
complessivi euro 6.700 e, per il presente grado, in complessivi euro 5000,00. Dichiara inammissibile l'appello di in persona del legale rappresentante , . Compensa tra CP_3 Controparte_2
, e le spese del grado;
dà atto che Controparte_1 Controparte_2 Parte_11 sussistono per l'appellante le condizioni richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. CP_3
n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato.
La Presidente
Maria Antonia Garzia