Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 11/06/2025, n. 1541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1541 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.L. 96/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Tritta
All'esito dell'udienza dell'11/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 429 C.P.C. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 96/2025 promossa da:
(C.F./P.I. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
Giuseppina Miglietta, elettivamente domiciliata in Torino, Via Collegno n.44, presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
Contro
(C.F./P.I. , Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. ANDREA ROSSO, elettivamente domiciliata in
Savona, via Paleocapa n. 16/2 B presso il difensore;
CONVENUTO
E contro
(C.F. Controparte_2
), rappresentato e difeso dall'Avv. Gabriele Morreale Agnello (c.f. P.IVA_3
, elettivamente domiciliato in Torino, via C.F._1
Arcivescovado 9, presso la sede dell' ; CP_2
CONVENUTO
Avente ad oggetto: opposizione a intimazione di pagamento
CONCLUSIONI
Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1
n. 41020220000117763000
n. 41020220007819981000
n. 41020230002014946000 relativi a crediti contributivi lamentando:
1. l'invalidità della notificazione dell'intimazione di pagamento da parte di
, in quanto effettuata tramite indirizzo pec Controparte_3
non presente nei pubblici elenchi;
2. l'omessa notificazione degli atti presupposto.
Si è ritualmente costituita in giudizio , affermando Controparte_3 la validità della notificazione dell'intimazione di pagamento, non avendo la ricorrente dedotto la mancata ricezione dell'intimazione opposta;
ed evincendosi la notificazione degli avvisi di addebito dall'esame degli estratti di ruolo e dovendosi comunque desumere l'avvenuta notificazione dalle istanze di rateizzazione avanzate dalla società il
18.2.2022, il 15.11.2022 e il 31.10.2023 (docc. 6, 6 bis e 6 ter e dai pagamenti CP_4
parziali effettuati dalla società (doc. 7).
Si è costituito altresì l' , producendo gli avvisi di addebito oggetto di intimazione di CP_2
pagamento e la prova della relativa notificazione e deducendo la tardività dell'opposizione rispetto alle pretese di cui agli avvisi.
1. La qualificazione dell'opposizione. Legittimazione passiva
Preliminarmente deve qualificarsi l'opposizione ai sensi dell'art. 617 co. 1 c.p.c. con riferimento ad entrambi i motivi di ricorso, rispetto ai quali la legittimazione passiva sussiste certamente in capo all'ente della riscossione.
2. La notificazione dell'atto di riscossione da indirizzo pec non presente in pubblici elenchi
Come correttamente rilevato dalla difesa di il Controparte_5
motivo è infondato alla luce della giurisprudenza della Corte di Cassazione che sul punto ha così motivato: “come questa Corte ha recentemente statuito nella sua massima
2 composizione nomofilattica (con la pronuncia Cass. Sez. U, Sentenza n. 15979 del
18/05/2022) in tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui alla L. n. 53 del 1994, art.
3-bis, comma 1, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche
l'Indice di cui al D.Lgs. n. 82 del 2005, art.
6-ter e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente” (Cassazione civile sez. VI, 28/02/2023, n. 6015; nella giurisprudenza di merito si v. App. Torino,
23/12/2024 n. 457; App. Torino, 11/07/2023 n. 262).
Nel caso in esame, parte ricorrente non ha dedotto di non aver ricevuto tale atto al proprio indirizzo di posta certificata, né ha addotto alcun motivo in virtù del quale sarebbe stato leso in concreto il suo diritto di difesa.
Il motivo di ricorso va pertanto disatteso.
3. L'omessa notificazione degli atti presupposti
Anche il secondo motivo di opposizione è infondato, avendo l' depositato in atti la CP_2 prova della notificazione a mezzo pec degli avvisi di addebito di cui all'intimazione opposta.
Sebbene il deposito della notifica non consenta di esaminare il contenuto dell'atto allegato, si osserva, da un lato che i messaggi pec riportano il numero dell'avviso contenuto nell'allegato, l'indirizzo del destinatario e la data di notificazione;
dall'altro che la società ricorrente, all'esito della produzione, non ha né contestato di avere ricevuto i messaggi pec prodotti dall' , né la difformità del contenuto tra quanto CP_2
indicato nel corpo del messaggio e quanto effettivamente allegato.
Inoltre, la correttezza della notificazione deve altresì desumersi dai documenti prodotti da (docc. 6 bis, 6 ter e 7) che dimostrano la piena conoscenza degli avvisi CP_4 indicati nell'intimazione opposta.
Alla luce delle considerazioni esposte, il ricorso deve essere respinto.
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4. Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono quantificate in dispositivo, applicati i parametri di cui al D.M. n. 55/2014, omesso il compenso per la fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. respinge il ricorso;
2. condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_2
a rimborsare all' e a le spese di lite, CP_2 Controparte_1 che si liquidano in € 8.936,00 ciascuno per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Torino, 11/06/2025
Il Giudice dott. Nicola Tritta
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