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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 24/03/2025, n. 271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 271 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5465/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRIESTE
SEZIONE SPECIALIZZATA PER L'IMMIGRAZIONE, LA PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI
CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Carmen Giuffrida Presidente dott.ssa Francesca Ajello Giudice relatore dott. Andrea D'Alessio Giudice
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5465/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TOME' MASSIMO, Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA Controparte_1 P.IVA_1
DI TRIE
RESISTENTE
OGGETTO: domanda di riconoscimento della protezione speciale
CONCLUSIONI
La parte ricorrente ha così concluso:
“Voglia l'On. le Tribunale di Trieste, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere:
1) in via preliminare
Disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato
2) Nel merito In via principale
Accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento impugnato e dichiararsi il diritto del sig. Pt_1
al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 comma 1.1 e 1.2 D. Lgs
[...]
286/1998”.
pagina 1 di 6 La parte resistente ha così concluso:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Trieste adito, contrariis reiectis,
Rigettare l'avverso ricorso
Con vittoria di spese”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Premesso che:
, cittadino del Pakistan di 43 anni, ha formulato, in data 08.11.2022, istanza di Parte_1 rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale alla Questura della Provincia di Pordenone ai sensi dell'art. 19 comma 1.2. secondo capoverso d.lgs. 286/1998.
Il Questore ha rigettato tale richiesta con decreto emesso in data 04.09.2023 e notificato il
21.11.2023, previa acquisizione del parere della competente Commissione Territoriale, la quale, esprimendo parere negativo, ha ritenuto l'insussistenza dei presupposti previsi per legge.
ha quindi impugnato il provvedimento sopra indicato innanzi al Tribunale di Parte_1
Trieste, proponendo altresì istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, istanza che è stata accolta dal Collegio.
Il si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso. Controparte_1
A seguito della sospensione del provvedimento impugnato e di una breve istruttoria, la causa è stata poi rimessa al Collegio, che l'ha decisa nella camera di consiglio del giorno 14 marzo 2025.
2. Osservato che:
Il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale è stato nel caso di specie negato poiché la Commissione Territoriale competente ha ritenuto non sussistenti i presupposti previsti dall'art. 19 commi 1 e 1.1. d.lgs. 286/98 come novellati dal D.L. 113/2018 convertito nella legge
132/2018.
Per ciò che riguarda la disciplina applicabile ratione temporis al caso di specie, si rileva che il
D.L. 130/2020 ha ulteriormente modificato la normativa in tema di protezione interna e complementare;
in particolare, l'art. 19 comma 1.1 secondo periodo d.lgs. 286/1998, ridisegnando nuovamente la protezione e nuovamente conformando il diritto d'asilo al dettato costituzionale di cui all'articolo 10, comma 3, Cost. nonché al rispetto dei doveri inderogabili derivanti sia dalla nostra
Costituzione di solidarietà politica, economica e sociale della comunità verso i cittadini nel caso stranieri (articolo 2, comma 2, Costituzione) sia dalla normativa europea ed internazionale. La nuova disciplina, pur confermando la strada della “tipizzazione” della protezione interna, si è comunque posta in linea di continuità con la protezione umanitaria originariamente prevista dall'art. 5, comma 6 d.lgs.
286/1998, norma che oggi, disciplinando ipotesi di rifiuto o di rinnovo del permesso di soggiorno, fa nuovamente “salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”.
pagina 2 di 6 Più precisamente, l'articolo 1, comma 1, lettera e) ha modificato l'articolo 19, comma 1.1, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, con le seguenti disposizioni «Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti.
Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno
Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine».
Come si vede, con tale norma, il legislatore ha introdotto una forma di protezione idonea ad abbracciare tutte le ipotesi di lesione rilevante dei diritti inviolabili della persona umana, così includendo tutti quei casi che, pur non rientrando nei rigidi canoni della protezione internazionale, sono caratterizzati da situazioni idonee a condizionare pesantemente la vita dell'individuo e le sue aspettative e prerogative individuali.
Ne consegue che, secondo la nuova normativa, il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è declinazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare ed è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti anche solo il rischio di violazione di tale diritto. Il rischio va valutato sulla base degli specifici parametri indicati dalla norma, ossia la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese
d'origine. Ad avviso del Collegio, peraltro, la valutazione andrà compiuta non solo e non tanto sulla allegazione di un'esistenza migliore in Italia, quanto invece sulla base di una comparazione tra la vita privata e familiare del richiedente in Italia e quella che egli ha vissuto prima della partenza e alla quale si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio, soppesando i due elementi di comparazione a seconda del caso concreto (si veda in proposito Cass. SU 24413/21 che ha ritenuto di dare continuità al principio già espresso con Cass. SU 29459/2019 seppure con alcune precisazioni e Cass. civ., sez. I, n.
7733/2020). Recentemente la Corte di Cassazione ha avuto modo di meglio precisare i criteri in base ai quali va compiuto il giudice di comparazione, statuendo in particolare che:
1) bisogna attribuire alle condizioni soggettive e oggettive del richiedente nel Paese di origine un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nel tessuto sociale italiano;
pagina 3 di 6 2) il grado di integrazione del richiedente in Italia assume una rilevanza proporzionalmente minore e in situazioni di particolare gravità - quali la seria esposizione alla lesione dei diritti fondamentali alla vita o alla salute, conseguente, ad esempio, a eventi calamitosi o a crisi geopolitiche che abbiano generato situazioni di radicale mancanza di generi di prima necessità - può anche non assumere alcuna rilevanza;
3) per contro, in presenza di un livello elevato d'integrazione effettiva nel nostro Paese - desumibile da indici socialmente rilevanti quali la titolarità di un rapporto di lavoro (pur se a tempo determinato, costituendo tale forma di rapporto di lavoro quella più diffusa, in questo momento storico, di accesso al mercato del lavoro), la titolarità di un rapporto locatizio, la presenza di figli che frequentino asili o scuole, la partecipazione ad attività associative radicate nel territorio di insediamento - saranno le condizioni oggettive e soggettive nel Paese di origine ad assumere una rilevanza proporzionalmente minore
(Cass., sez. VI civ., n. 12790/2022).
Ai sensi dell'art. 19 comma 1.2. secondo periodo, il permesso di soggiorno per protezione speciale può essere rilasciato anche dalla Questura, previo parere della Commissione Territoriale.
3. Rilevato nel caso di specie che
si trova in Italia dal 10.10.2018. Egli lavora dal 03.07.2020 per l'azienda Parte_1
“Iqbal Azhar” di Zoppola (PN), come risulta da busta paga del mese di settembre 2020 (doc. 3). Dal
10.06.2021 al 30.09.2021 ha lavorato come bracciante agricolo per l'Azienda “Agricola Service di
Shahzad Entisham” (doc. 4). Ha poi sottoscritto un contratto a tempo pieno e determinato dal
09.10.2021, poi trasformato in indeterminato dal 02.04.2022, nel settore della metalmeccanica/verniciatura con un'azienda di Pordenone, tale “ ” (doc. 6 e Persona_1 documentazione depositata dal Ministero dell'Interno). È stato poi assunto a tempo determinato a decorrere dal 20.04.2023 e fino al 23.12.2023 da “Se.Ge.Co. Srl” di Venezia, lavorando in qualità di armatore ferroviario. Tale rapporto è poi proseguito con la ditta “E.L.U.S. s.r.l.”, che nel 2024 è subentrata alla “Se.Ge.Co. S.r.l.”, e il suddetto contratto di lavoro è stato prorogato per due volte e fino al 22.12.2025 (doc. 8-10).
Inoltre, agli atti è presente una comunicazione di ospitalità dal 06.02.2025 e fino al 07.05.2025
a favore del ricorrente da parte del signor , suo coinquilino (doc. 11). Risulta pertanto un Parte_2 domicilio stabile nel comune di Pordenone e anche una nutrita vita sociale, come dichiarato in udienza.
Infine, il signor ha svolto l'interrogatorio libero innanzi al Giudice parzialmente in lingua Pt_1 italiana.
4. Ritenuto pertanto che
Il ricorso possa essere accolto, in considerazione del tempo trascorso in Italia (più di sei anni), dell'attività lavorativa che presta regolarmente da quasi cinque anni, dall'impegno dimostrato pagina 4 di 6 nell'intessere nuove relazioni sociali e nell'intraprendere nuove attività. Pertanto, il diritto del signor alla propria vita privata, ormai consolidata in Italia, verrebbe certamente pregiudicato da un Pt_1 eventuale allontanamento dal paese.
Può essere quindi riconosciuta a la protezione speciale come prevista dalla Parte_1 nuova normativa sopra esaminata. La domanda formulata va quindi accolta, con trasmissione degli atti al Questore per il rilascio del relativo permesso di soggiorno.
5. Sulle spese
Le spese possono essere integralmente compensate, atteso che l'esame della domanda è stato effettuato anche sulla base di documentazione sopravvenuta al momento di emissione del provvedimento impugnato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trieste, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. R.G. 5465/2023, ogni ulteriore domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1. ACCOGLIE il ricorso, accertando e dichiarando la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale in favore di , con passaporto nr. Parte_1
Numero_1
2. DISPONE la trasmissione degli atti al Questore per il rilascio del permesso per protezione speciale contemplato dall'art. 19, commi 1.1. e 1.2., Dc. Lgs. 286/1998, introdotte dal D.L. 21 ottobre 2020, n. 130;
3. COMPENSA integralmente le spese di giudizio.
Così deciso in Trieste, nella camera di consiglio del 14 marzo 2025
Il giudice estensore dott.ssa Francesca Ajello
il Presidente dott.ssa Carmen Giuffrida
pagina 5 di 6 pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRIESTE
SEZIONE SPECIALIZZATA PER L'IMMIGRAZIONE, LA PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI
CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Carmen Giuffrida Presidente dott.ssa Francesca Ajello Giudice relatore dott. Andrea D'Alessio Giudice
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5465/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TOME' MASSIMO, Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA Controparte_1 P.IVA_1
DI TRIE
RESISTENTE
OGGETTO: domanda di riconoscimento della protezione speciale
CONCLUSIONI
La parte ricorrente ha così concluso:
“Voglia l'On. le Tribunale di Trieste, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere:
1) in via preliminare
Disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato
2) Nel merito In via principale
Accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento impugnato e dichiararsi il diritto del sig. Pt_1
al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 comma 1.1 e 1.2 D. Lgs
[...]
286/1998”.
pagina 1 di 6 La parte resistente ha così concluso:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Trieste adito, contrariis reiectis,
Rigettare l'avverso ricorso
Con vittoria di spese”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Premesso che:
, cittadino del Pakistan di 43 anni, ha formulato, in data 08.11.2022, istanza di Parte_1 rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale alla Questura della Provincia di Pordenone ai sensi dell'art. 19 comma 1.2. secondo capoverso d.lgs. 286/1998.
Il Questore ha rigettato tale richiesta con decreto emesso in data 04.09.2023 e notificato il
21.11.2023, previa acquisizione del parere della competente Commissione Territoriale, la quale, esprimendo parere negativo, ha ritenuto l'insussistenza dei presupposti previsi per legge.
ha quindi impugnato il provvedimento sopra indicato innanzi al Tribunale di Parte_1
Trieste, proponendo altresì istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, istanza che è stata accolta dal Collegio.
Il si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso. Controparte_1
A seguito della sospensione del provvedimento impugnato e di una breve istruttoria, la causa è stata poi rimessa al Collegio, che l'ha decisa nella camera di consiglio del giorno 14 marzo 2025.
2. Osservato che:
Il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale è stato nel caso di specie negato poiché la Commissione Territoriale competente ha ritenuto non sussistenti i presupposti previsti dall'art. 19 commi 1 e 1.1. d.lgs. 286/98 come novellati dal D.L. 113/2018 convertito nella legge
132/2018.
Per ciò che riguarda la disciplina applicabile ratione temporis al caso di specie, si rileva che il
D.L. 130/2020 ha ulteriormente modificato la normativa in tema di protezione interna e complementare;
in particolare, l'art. 19 comma 1.1 secondo periodo d.lgs. 286/1998, ridisegnando nuovamente la protezione e nuovamente conformando il diritto d'asilo al dettato costituzionale di cui all'articolo 10, comma 3, Cost. nonché al rispetto dei doveri inderogabili derivanti sia dalla nostra
Costituzione di solidarietà politica, economica e sociale della comunità verso i cittadini nel caso stranieri (articolo 2, comma 2, Costituzione) sia dalla normativa europea ed internazionale. La nuova disciplina, pur confermando la strada della “tipizzazione” della protezione interna, si è comunque posta in linea di continuità con la protezione umanitaria originariamente prevista dall'art. 5, comma 6 d.lgs.
286/1998, norma che oggi, disciplinando ipotesi di rifiuto o di rinnovo del permesso di soggiorno, fa nuovamente “salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”.
pagina 2 di 6 Più precisamente, l'articolo 1, comma 1, lettera e) ha modificato l'articolo 19, comma 1.1, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, con le seguenti disposizioni «Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti.
Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno
Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine».
Come si vede, con tale norma, il legislatore ha introdotto una forma di protezione idonea ad abbracciare tutte le ipotesi di lesione rilevante dei diritti inviolabili della persona umana, così includendo tutti quei casi che, pur non rientrando nei rigidi canoni della protezione internazionale, sono caratterizzati da situazioni idonee a condizionare pesantemente la vita dell'individuo e le sue aspettative e prerogative individuali.
Ne consegue che, secondo la nuova normativa, il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è declinazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare ed è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti anche solo il rischio di violazione di tale diritto. Il rischio va valutato sulla base degli specifici parametri indicati dalla norma, ossia la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese
d'origine. Ad avviso del Collegio, peraltro, la valutazione andrà compiuta non solo e non tanto sulla allegazione di un'esistenza migliore in Italia, quanto invece sulla base di una comparazione tra la vita privata e familiare del richiedente in Italia e quella che egli ha vissuto prima della partenza e alla quale si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio, soppesando i due elementi di comparazione a seconda del caso concreto (si veda in proposito Cass. SU 24413/21 che ha ritenuto di dare continuità al principio già espresso con Cass. SU 29459/2019 seppure con alcune precisazioni e Cass. civ., sez. I, n.
7733/2020). Recentemente la Corte di Cassazione ha avuto modo di meglio precisare i criteri in base ai quali va compiuto il giudice di comparazione, statuendo in particolare che:
1) bisogna attribuire alle condizioni soggettive e oggettive del richiedente nel Paese di origine un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nel tessuto sociale italiano;
pagina 3 di 6 2) il grado di integrazione del richiedente in Italia assume una rilevanza proporzionalmente minore e in situazioni di particolare gravità - quali la seria esposizione alla lesione dei diritti fondamentali alla vita o alla salute, conseguente, ad esempio, a eventi calamitosi o a crisi geopolitiche che abbiano generato situazioni di radicale mancanza di generi di prima necessità - può anche non assumere alcuna rilevanza;
3) per contro, in presenza di un livello elevato d'integrazione effettiva nel nostro Paese - desumibile da indici socialmente rilevanti quali la titolarità di un rapporto di lavoro (pur se a tempo determinato, costituendo tale forma di rapporto di lavoro quella più diffusa, in questo momento storico, di accesso al mercato del lavoro), la titolarità di un rapporto locatizio, la presenza di figli che frequentino asili o scuole, la partecipazione ad attività associative radicate nel territorio di insediamento - saranno le condizioni oggettive e soggettive nel Paese di origine ad assumere una rilevanza proporzionalmente minore
(Cass., sez. VI civ., n. 12790/2022).
Ai sensi dell'art. 19 comma 1.2. secondo periodo, il permesso di soggiorno per protezione speciale può essere rilasciato anche dalla Questura, previo parere della Commissione Territoriale.
3. Rilevato nel caso di specie che
si trova in Italia dal 10.10.2018. Egli lavora dal 03.07.2020 per l'azienda Parte_1
“Iqbal Azhar” di Zoppola (PN), come risulta da busta paga del mese di settembre 2020 (doc. 3). Dal
10.06.2021 al 30.09.2021 ha lavorato come bracciante agricolo per l'Azienda “Agricola Service di
Shahzad Entisham” (doc. 4). Ha poi sottoscritto un contratto a tempo pieno e determinato dal
09.10.2021, poi trasformato in indeterminato dal 02.04.2022, nel settore della metalmeccanica/verniciatura con un'azienda di Pordenone, tale “ ” (doc. 6 e Persona_1 documentazione depositata dal Ministero dell'Interno). È stato poi assunto a tempo determinato a decorrere dal 20.04.2023 e fino al 23.12.2023 da “Se.Ge.Co. Srl” di Venezia, lavorando in qualità di armatore ferroviario. Tale rapporto è poi proseguito con la ditta “E.L.U.S. s.r.l.”, che nel 2024 è subentrata alla “Se.Ge.Co. S.r.l.”, e il suddetto contratto di lavoro è stato prorogato per due volte e fino al 22.12.2025 (doc. 8-10).
Inoltre, agli atti è presente una comunicazione di ospitalità dal 06.02.2025 e fino al 07.05.2025
a favore del ricorrente da parte del signor , suo coinquilino (doc. 11). Risulta pertanto un Parte_2 domicilio stabile nel comune di Pordenone e anche una nutrita vita sociale, come dichiarato in udienza.
Infine, il signor ha svolto l'interrogatorio libero innanzi al Giudice parzialmente in lingua Pt_1 italiana.
4. Ritenuto pertanto che
Il ricorso possa essere accolto, in considerazione del tempo trascorso in Italia (più di sei anni), dell'attività lavorativa che presta regolarmente da quasi cinque anni, dall'impegno dimostrato pagina 4 di 6 nell'intessere nuove relazioni sociali e nell'intraprendere nuove attività. Pertanto, il diritto del signor alla propria vita privata, ormai consolidata in Italia, verrebbe certamente pregiudicato da un Pt_1 eventuale allontanamento dal paese.
Può essere quindi riconosciuta a la protezione speciale come prevista dalla Parte_1 nuova normativa sopra esaminata. La domanda formulata va quindi accolta, con trasmissione degli atti al Questore per il rilascio del relativo permesso di soggiorno.
5. Sulle spese
Le spese possono essere integralmente compensate, atteso che l'esame della domanda è stato effettuato anche sulla base di documentazione sopravvenuta al momento di emissione del provvedimento impugnato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trieste, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. R.G. 5465/2023, ogni ulteriore domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1. ACCOGLIE il ricorso, accertando e dichiarando la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale in favore di , con passaporto nr. Parte_1
Numero_1
2. DISPONE la trasmissione degli atti al Questore per il rilascio del permesso per protezione speciale contemplato dall'art. 19, commi 1.1. e 1.2., Dc. Lgs. 286/1998, introdotte dal D.L. 21 ottobre 2020, n. 130;
3. COMPENSA integralmente le spese di giudizio.
Così deciso in Trieste, nella camera di consiglio del 14 marzo 2025
Il giudice estensore dott.ssa Francesca Ajello
il Presidente dott.ssa Carmen Giuffrida
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