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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/01/2025, n. 323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 323 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente
dott. Pasquale Maria CRISTIANO Consigliere
dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 393/2024 R.G.A.C., riservata in decisione al collegio all'esito dell'udienza del 21.1.2025, svolta a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), del decreto legislativo n. 149 del 10/10/2022, previa concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c., e vertente
TRA
(C.F. ), (C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 [...]
(C.F. ), nella qualità di eredi di , rappresentate e Parte_3 C.F._3 Persona_1 difese dall'avvocato Gianluca de Dona (C.F. – C.F._4
- con lui elettivamente domiciliate in Cervinara (AV) alla via Email_1
Rettifilo n. 32
APPELLANTI
E
1 – Controparte_1 Controparte_2
C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avvocati Raffaele Troncone (C.F. - C.F._5
- e Maurizio Barbatelli (C.F. ) - Email_2 C.F._6
- elettivamente domiciliata presso il loro studio in Napoli Email_3 alla piazza G. Bovio n. 22
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 2483/2023 del 18.12.2023 del Tribunale di Benevento, pubblicata il 20.12.2023, notificata il 21.12.2023.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con citazione del 22.1.2024 , e hanno proposto tempestivo Parte_1 Parte_2 Parte_3 appello avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale il Tribunale di Benevento ha rigettato le domande risarcitorie originariamente proposte dal loro dante causa con atto di citazione Persona_1 del 26.11.2018, e proseguite con ricorso ex art. 302 e ss. c.p.c. dalle odierne appellanti in seguito al decesso del loro congiunto, condannando queste ultime, in solido, al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta Controparte_3
e al pagamento delle spese della espletata consulenza di ufficio.
[...]
Nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, lamentava condotte Persona_1 negligenti ed imperite a carico dei sanitari dell'ente ospedaliero beneventano, che lo avevano avuto in cura nel periodo compreso tra il mese di agosto del 2015 e il mese di maggio del 2017, nel quale era stato sottoposto a quattro ricoveri ospedalieri e tre interventi chirurgici presso la suddetta struttura.
L'attore, nello specifico, addebitava ai sanitari un inadeguato e non tempestivo approccio diagnostico, terapeutico e chirurgico nella gestione della patologia biliare da cui era affetto, a cui collegava causalmente un aggravamento della patologia stessa e, contestualmente, l'insorgenza di nuove patologie (valvulopatia mitralica, stenosi carotide dx, versamento pericardico) e gravi complicanze cardio-respiratorie.
Deduceva, inoltre, che in data 8.5.2017, a fronte dell'aggravamento del suo stato clinico, si era dimesso volontariamente dall'ospedale beneventano per ricoverarsi, il giorno successivo, presso gli Ospedali
Riuniti di Padova Sud Monselice, dove era stato, dapprima, risolto lo shock settico da colangite acuta, in cui versava all'arrivo in ospedale e, successivamente, con un trattamento chirurgico risolutivo, eliminata la calcolosi biliare residuata alla colecistectomia effettuata presso l'ospedale di Benevento.
2 Infine, deduceva che, in data 14.06.2018, aveva ricevuto una diagnosi di neoformazione del sigma, che lo aveva costretto a sottoporsi, il 15.06.2018, ad intervento chirurgico di emicolectomia sin. presso l'ospedale del Monselice, dal quale era stato successivamente dimesso con diagnosi di aderenze peritoneali (postoperatorie)
(postinfettive) e tumori maligni del sigma e indicazione di controlli periodici.
Incardinatasi la lite, si costituiva l'ente ospedaliero convenuto, chiedendo il rigetto della domanda.
Espletata l'istruttoria e acquisita la consulenza tecnica di ufficio, la causa veniva decisa con la sentenza oggi appellata, con la quale il Tribunale, facendo ricorso al principio della ragion più liquida, rigettava nel merito la domanda, con assorbimento di ogni ulteriore questione, ritendo, sulla base della espletata c.t.u.
e della documentazione medica acquisita agli atti, la condotta dei sanitari dell'ente ospedaliero convenuto esente da responsabilità sia sotto il profilo diagnostico-terapeutico, sia sotto il profilo chirurgico, e non ravvisando alcun nesso causale tra detta condotta e l'evento di danno lamentato da . Persona_1
Argomentando motivi a sostegno del gravame, le odierne appellanti hanno chiesto dichiararsi la nullità della sentenza ovvero della consulenza tecnica di ufficio espletata in primo grado, disponendosene la rinnovazione ai sensi dell'art. 356 c.p.c. con affidamento dell'incarico a professionisti esperti della materia;
nel merito, in accoglimento dell'appello, hanno concluso per la riforma della pronuncia nel senso dell'accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado;
in via istruttoria, hanno chiesto ammettersi le istanze istruttorie già formulate in primo grado e disattese dal Tribunale.
Con comparsa depositata il 19.3.2024 29 (per l'udienza del 29.4.2024, differita di ufficio al 30.4.2024), si
è costituito l'Ente ospedaliero convenuto, resistendo al gravame, del quale ha chiesto il rigetto.
La causa è stata rinviata per la rimessione in decisione all'udienza in epigrafe indicata, con la concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c.; quindi sulle rinnovate conclusioni delle parti, è stata riservata in decisione al collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Esso è ammissibile ai sensi dell'articolo 342 c.p.c. perché contenente specifiche censure alla motivazione della sentenza di primo grado e, perciò, conforme alla detta norma come da ultimo interpretata dalla
Suprema Corte (sent. SS.UU. n. 21799/2017, secondo cui gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte
3 volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di 'revisio prioris instantiae' del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata).
Va, pertanto, disattesa la relativa eccezione di inammissibilità sollevata da parte appellata.
Nel merito, si osserva quanto segue.
Con il primo motivo, le appellanti censurano la sentenza impugnata, lamentando l'omesso esame, da parte del Tribunale, dell'eccezione tempestivamente sollevata circa la nullità della consulenza tecnica di ufficio, poiché sottoscritta da un solo membro del nominato collegio peritale, ovvero il dott.
[...]
. Sottolineano le appellanti che l'elaborato depositato nel fascicolo telematico in data Per_2
30.05.2022 (bozza) e in data 17.10.2022 (relazione definitiva) non reca la firma digitale o altra equipollente dell'altro componente del collegio peritale, il dott. specialista in oncologia. Persona_3
Erroneamente, quindi, il Tribunale, con ordinanza del 21.10.2022, avrebbe ritenuto che “la C.T.U. depositata in data 17.10.2022, oltre ad essere firmata digitalmente dal dott. reca la sottoscrizione Persona_4 in calce di quest'ultimo e del dott. per cui non è in dubbio la sua riconducibilità all'attività peritale Persona_3 svolta da entrambi i nominati consulenti”.
La mancanza di sottoscrizione di uno dei membri del nominato collegio peritale comporterebbe, ad avviso delle appellanti, la inesistenza giuridica della relazione, ai sensi dell'art. 161, secondo comma, c.p.c., in quanto atto processuale o, in ogni caso, la nullità della stessa.
Ancora, lamentano le appellanti, che il Tribunale, nel decidere la controversia in base al principio della ragion più liquida, ha direttamente esaminato il merito della causa, senza prima decidere le questioni pregiudiziali di rito. Ne consegue, per le appellanti - la nullità del procedimento di primo grado per violazione della regola imposta dall'art. 276 c.p.c.; -- la nullità derivata (ex art. 159 c.p.c.) della decisione che si è fondata sulla C.T.U. inesistente o comunque nulla (Cass. 18 marzo 2003, n. 3989); - in ogni caso il difetto di motivazione, per essersi la sentenza fondata sulla prova nulla che quindi non poteva essere utilizzata (Cass. 23 settembre 2004 n. 19072) (cfr. pag.
12 atto di gravame).
Le doglianze sono infondate.
In linea generale, appare opportuno precisare che l'inesistenza è categoria concettuale ravvisabile nelle ipotesi in cui l'atto processuale manchi totalmente degli estremi e dei requisiti essenziali per la sua
4 qualificazione come atto del tipo o della figura giuridica considerati, ovvero sia inidoneo non solo a produrre gli effetti processuali propri degli atti riconducibili a detto tipo o figura, ma persino ad essere preso in considerazione sotto il profilo giuridico (Cass. SS.UU. n. 9859/1997, in parte motiva).
Orbene, il vizio dedotto dalle appellanti non comporta una inesistenza dell'atto giuridico, integrando piuttosto un mero vizio formale, che può determinare una nullità dell'atto solo nell'ipotesi in cui quest'ultimo non raggiunga lo scopo a cui è destinato.
Con specifico riferimento alla fattispecie in esame, va innanzitutto osservato che l'eccezione, seppur sollevata dalla parte tempestivamente nelle difese immediatamente successive al deposito della consulenza
(ovvero istanza del 03.06.2022, note di trattazione scritta del 14.10.2022, istanza del 20.10.2022 e riproposta nel ricorso in riassunzione e nelle note di trattazione scritta del 10.7.2023), non viene tuttavia riproposta nelle difese conclusive.
Invero, nella comparsa conclusionale le odierne appellanti chiedevano la rimessione della causa sul ruolo e la rinnovazione delle operazioni peritali, lamentando che la c.t.u. non contenesse una compiuta ed esaustiva risposta ai quesiti di cui all'ordinanza del 21.11.2019 e alle osservazioni critiche del consulente di parte dott. . Persona_5
L'eccezione di nullità per mancata sottoscrizione appare quindi abbandonata. Ne consegue che, trattandosi di una ipotesi di nullità relativa, l'asserito vizio va ritenuto comunque sanato. Va inoltre esclusa, per mancanza dei presupposti id legge, qualsiasi conseguenza in termini di nullità della sentenza e del procedimento.
In ogni caso, nel merito delle contestazioni sollevate dalle odierne appellanti, non è revocabile in dubbio, in adesione a quanto rilevato dal Tribunale nell'ordinanza del 21.10.2022, la riconducibilità all'attività peritale svolta ad entrambi i nominati consulenti.
Invero, nella stessa consulenza si dà atto della partecipazione del dott. alle operazioni, che Per_3 vengono peraltro svolte proprio presso il suo studio professionale, ciò rappresentando elemento univoco da cui desumere la riconducibilità dell'elaborato anche al dott. rimanendo così superato Per_3
l'eccepito vizio in ordine alla mancata sottoscrizione digitale dell'originale informatico della relazione.
Il motivo va, in definitiva, disatteso.
Con il secondo motivo, le appellanti censurano la sentenza nella parte in cui il Tribunale, aderendo alle conclusioni della consulenza tecnica di ufficio, ha rigettato la domanda risarcitoria, escludendo qualsivoglia responsabilità a carico dei sanitari dell'ente ospedaliero.
5 Lamentando un vizio di motivazione, deducono che il Tribunale, nella sentenza impugnata, avrebbe omesso di esaminare le diverse censure medico-legali mosse da parte attrice alle conclusioni del collegio peritale, sia in ordine al mancato approfondimento diagnostico sia in ordine all'approccio terapeutico, non risolutivo della patologia di cui il paziente era affetto.
Nello specifico, contestano ai sanitari l'omesso controllo a mezzo , una indagine Parte_4 diagnostica specifica, che avrebbe consentito la corretta identificazione della natura intra-epatica della calcolosi a carico del consigliata già in sede ecografica nel mese di agosto 2015 (primo ricovero di Per_1
al riscontro della dilatazione delle vie biliari intraepatiche maggiormente presenti nel lobo sinistro. Per_1
L'indicato approfondimento diagnostico (gold standard nelle linee giuda dal 1984) avrebbe consentito ai sanitari di pervenire alla corretta diagnosi di calcolosi intraepatica (patologia ben diversa e più complessa della calcolosi della colecisti e del coledoco, diagnosticata e trattata presso l'ospedale di Benevento), e di adottare, di conseguenza, la corretta opzione terapeutica e chirurgica.
L'errore diagnostico, attribuito ad una colposa condotta omissiva dei sanitari, avrebbe quindi determinato, secondo la ricostruzione delle odierne appellanti, l'errato approccio terapeutico da parte dei sanitari beneventani (colecistectomia, coledoctomia, ERPC). La patologia di macrolitiasi intraepatica, correttamente diagnosticata al solo presso l'ospedale del Monselice, avrebbe dovuto essere trattata, Per_1 secondo le linee guida dell'epoca, con la resezione del lobo sinistro del fegato, intervento a basso rischio e risolutivo, che avrebbe consentito la completa bonifica delle vie biliari.
Al trattamento eseguito sul paziente presso l'ospedale di Benevento sarebbe, invece, imputabile la permanenza dei calcoli nel fegato, con la conseguente insorgenza di successive dolorose colangiti e un complessivo stato di infiammazione, a cui sarebbe conseguita, a carico del paziente, la sepsi multiorgano, causa all'arresto cardiaco, nonché la patologia tumorale successivamente diagnosticatagli.
Concludono le appellanti nel senso della derivazione causale dal comportamento tenuto dai sanitari dell'ospedale beneventano delle gravi conseguenze cardiologiche e neoplastiche patite dal loro congiunto
(la persistente infiammazione prodotta dalla calcolosi non trattata correttamente produce un quadro di infiammazione generalizzata che da una parte può esitare in colangiocarcinoma, dall'altra in un cancro del colon. (Infiammatory pathways in the early steps of colorectal cancer development World J Gastroenterol. , , Roncucci L. 2014; 20:9716- CP_4 CP_5
9731)) (pag. 28 atto di gravame).
Ricostruita nei termini sopra indicati la vicenda clinica di , il Tribunale avrebbe dovuto, Persona_1 ad avviso delle appellanti, affermare, ritenendo assolto il relativo onere probatorio, la sussistenza del nesso causale tra le condotte colpose dei sanitari dell'ospedale beneventano e le lesioni subite dal paziente.
6 Il motivo è infondato.
Nella fattispecie in esame, il criterio di riparto dell'onere della prova è quello che governa la responsabilità contrattuale, in base al quale il creditore, che abbia provato la fonte del suo credito ed abbia allegato che esso sia rimasto totalmente o parzialmente insoddisfatto, non è altresì onerato di dimostrare l'inadempimento o l'inesatto adempimento del debitore, spettando a quest'ultimo la prova dell'esatto adempimento (Cass., Sez. Un., 30/10/2001, n. 13533; tra le conformi, ex multis: Cass. 20/01/2015, n.
826; Cass. 04/01/2019, n. 98; Cass. 11/11/2021, n. 3587).
In particolare, con precipuo riferimento alle fattispecie di inadempimento delle obbligazioni professionali, tra le quali si collocano quelle di responsabilità medica, è, inoltre, onere del creditore-attore dimostrare, oltre alla fonte del suo credito (contratto o contatto sociale), l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del professionista sia stata, secondo il criterio del “più probabile che non”, la causa del danno lamentato (Cass. 07/12/2017, n.29315; Cass. 15/02/2018, n. 3704; Cass. 20/08/2018, n. 20812), mentre
è onere del debitore dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento, l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inadempimento (o l'inesatto adempimento) è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza, e dunque sia oggettivamente non imputabile all'agente (Cass. ordinanza n.10050/2022; Cass. ordinanza n. 5808/2023;
Cass. ordinanza n. 21511/2024).
La regola applicabile per l'accertamento della causalità nel giudizio civile (a differenza di quella utilizzata nel giudizio penale, ove si richiede la prova “oltre ogni ragionevole dubbio”: Cass., Sez. Un. pen., 10/07-
11/09/2022, n.30328) è quella della preponderanza dell'evidenza o del più probabile che non (Cass. SS.
UU. n. 576/2008; Cass. n. 21619/2007, Cass. n.15991/2011, Cass. n. 25884/2022), in base alle quale il giudice deve accertare se una certa condotta possa essere considerata causa di un evento dannoso, sul rilievo che le probabilità che tale evento sia la conseguenza di quella condotta risultano maggiori delle probabilità che non lo sia. Dovrà inoltre valutare (c.d. “criterio della prevalenza relativa”) se la probabilità, che una certa condotta sia la causa di un evento dannoso, prevalga sulla probabilità che lo siano tutte le altre cause alternative o le possibili concause teoricamente esistenti.
Fatte queste premesse in diritto, va innanzitutto evidenziato che le contestazioni e i rilievi critici di natura medico legale, utilizzati dalle appellanti nell'argomentazione del motivo, sono sostanzialmente ripetitivi di quelli già formulati in sede di osservazioni alla bozza e di difese conclusive. Le appellanti, come detto, lamentano il loro mancato esame da parte del Tribunale. L'assunto non può essere condiviso.
7 Invero, già in sede di repliche alle osservazioni del consulente tecnico di parte dott. , Persona_5 il collegio peritale aveva, in maniera esaustiva, confutato ciascuna delle censure, ora riproposte in appello.
I consulenti di ufficio chiarivano, infatti, che le informazioni diagnostiche conseguibili tramite colangio rmn, all'epoca di fatti non ancora ritenuto un esame strumentale fondamentale nella valutazione pre- operatoria della litiasi delle vie biliari, non avrebbero cambiato la condotta terapeutica, poiché la colangiografia intraoperatoria e le diverse risonanze effettuate in tempi diversi hanno puntualmente documentato litiasi della via biliare, NON del fegato, almeno non allorquando si procedette all'intervento di colecistectomia. La bile litogena ha concretizzato calcoli in momenti diversi e puntualmente questi sono discesi impilandosi nel coledoco terminale circostanza, quest'ultima, che sgombra il campo dall'idea di un errore diagnostico. (pag. 12 c.t.u.) Precisavano al riguardo che è risultato fondamentale lo “scarico” realizzato del chirurgo, mediante anastomosi coledoco-duodenale. attraverso cui per un tempo assai lungo è stato garantito il deflusso biliare e l'accesso per gli endoscopisti che più volte hanno proceduto a bonificare la via biliare. Solo dopo numerosi tentativi e disponendosi di un'attrezzatura assai sofisticata, a distanza di anni, è stato Per_ possibile entrare attraverso lo sfintere di nell'ultima procedura, ragion per cui, quand'anche una diagnostica preoperatoria avesse portato a ritenere consigliabile l'esecuzione di una ERCP prima della colecistectomia, la procedura endoscopica sarebbe, con elevate probabilità, fallita come tutte le altre, non mutando, pertanto, il destino chirurgico del paziente. (pag. 12 c.t.u.)
Sulla contestata opzione chirurgica e terapeutica, inoltre, i consulenti affermavano Oggettivamente non rinveniamo elementi per poter invocare, in presenza di una calcolosi, il ricorso ad un'opzione terapeutica altamente demolitiva
e rischiosa (asportazione di mezzo fegato) in prima battuta, senza attuare preventivamente procedure meno invasive quali un drenaggio delle vie biliari, in ogni caso non indicata per un paziente critico, quale era scoagulato, in Per_1 preda di una colecistite acuta, con elevati rischi chirurgici. Sottolineavano, ancora, che tale strategia terapeutica non era stata adottata neanche dai Sanitari dell'Ospedale di Padova, che hanno perseguito l'identico algoritmo terapeutico attuato a Benevento, probabilmente in maniera meno tempestiva, certamente meno favorevole, alla luce delle complicanze poi insorte. (pag. 13 c.t.u.)
Il Tribunale, nel rigettare la domanda risarcitoria, ha fatto proprie, espressamente richiamandole in sentenza, le conclusioni dei suoi consulenti e le repliche da essi fornite alle osservazioni mosse dal consulente di parte (cfr. pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata).
Diversamente da quanto sostenuto dalle appellanti, la sentenza è motivata in maniera corretta e adeguata in punto di adesione al parere dei consulenti nominati di ufficio e, pertanto, esente da censure.
Passando al merito della contestazione, la Corte, all'esito del compiuto esame della documentazione medica e clinica versata in atti e della consulenza tecnica di ufficio, condivide la decisione del Tribunale,
8 poiché non risultano confermati dall'istruttoria espletata in primo grado gli elementi costitutivi della pretesa risarcitoria, e non risulta assolto l'onere probatorio gravante sul danneggiato, anche con riferimento al nesso di causalità.
Va, infatti, esclusa la sussistenza di profili di responsabilità a carico dei sanitari dell'ospedale appellato, e di conseguenza di qualsivoglia nesso causale tra detti comportamenti e le asserite lesioni subite da
[...] sia in termini di aggravamento della patologia esistente, sia in ordine all'insorgenza di gravi Per_1 complicazioni cardio respiratorie e malattie neoplastiche.
Al riguardo, i consulenti di ufficio, sulla base della copiosa documentazione allegata in atti e riferendo gli orientamenti della letteratura scientifica accreditati all'epoca in cui si è svolta la vicenda clinica, hanno concluso per la non sussistenza dei presupposti medico-legali ai fini della prospettazione di un danno biologico risarcibile permanente e/o temporaneo da porre a carico dei convenuti in conseguenza dell'assistenza prestata al
Sig. Hanno escluso, infatti, qualsiasi responsabilità dei sanitari della struttura convenuta, Persona_1 in occasione sia dei ricoveri del 2015 e successivi, in cui i trattamenti praticati al paziente avevano determinato una regressione della sintomatologia, sia del ricovero del maggio 2017, allorquando il paziente, nonostante fosse edotto dei rischi elevatissimi, decideva volontariamente di dimettersi, descrivendo una condotta dei sanitari aderente alle linee guida e fondamentale ai fini della salvezza del malato (cfr. pag. 10 c.t.u.).
A fronte delle riferite conclusioni dei consulenti di ufficio, condivisibili per la completezza e accuratezza delle indagini svolte, la motivazione resa dal Tribunale nella sentenza impugnata non appare scalfita dalle argomentazioni difensive utilizzate dalle appellanti, prive di supporto probatorio e riscontri oggettivi, e in gran parte meramente ripetitive, come detto, delle difese tecniche già svolte in primo grado.
Il motivo di appello va, quindi, disatteso senza la necessità di disporre ulteriori accertamenti istruttori e tecnici, ritenendo quelli già compiutamente eseguiti esaustivi e condivisibili.
Ritenuto assorbito l'ulteriore motivo di gravame attinente al quantum della pretesa risarcitoria, l'appello va, pertanto, integralmente rigettato.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio con riguardo ai parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornati con decreto n. 147/2022, con riferimento allo scaglione dichiarato (indeterminabile – complessità bassa), attestandosi nei minimi per la scarsa complessità delle questioni affrontate e la ripetitività delle difese tecniche, con la chiesta attribuzione.
9 Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla
L. 228/2012, a carico delle parti appellanti in solido per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la presente impugnazione, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 30.1.2013 (Cass. SS.UU. 3774/2014).
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
- Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
- Condanna le parti appellanti, in solido, alla refusione delle spese processuali del grado in favore della parte appellata, che liquida in € 4.996,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15%, oltre ulteriori accessori come per legge, con attribuzione ai procuratori anticipatari, avv.ti
Raffaele Troncone e Maurizio Barbatelli;
- Dichiara la sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 del d.p.r. 115/2002 per il pagamento, a carico delle appellanti, in solido, di un ulteriore importo, pari a quello versato o comunque dovuto, a titolo di contributo unificato per la proposta impugnazione.
Così deciso, il 23.1.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Natalia CECCARELLI dott. Eugenio FORGILLO
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente
dott. Pasquale Maria CRISTIANO Consigliere
dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 393/2024 R.G.A.C., riservata in decisione al collegio all'esito dell'udienza del 21.1.2025, svolta a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), del decreto legislativo n. 149 del 10/10/2022, previa concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c., e vertente
TRA
(C.F. ), (C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 [...]
(C.F. ), nella qualità di eredi di , rappresentate e Parte_3 C.F._3 Persona_1 difese dall'avvocato Gianluca de Dona (C.F. – C.F._4
- con lui elettivamente domiciliate in Cervinara (AV) alla via Email_1
Rettifilo n. 32
APPELLANTI
E
1 – Controparte_1 Controparte_2
C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avvocati Raffaele Troncone (C.F. - C.F._5
- e Maurizio Barbatelli (C.F. ) - Email_2 C.F._6
- elettivamente domiciliata presso il loro studio in Napoli Email_3 alla piazza G. Bovio n. 22
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 2483/2023 del 18.12.2023 del Tribunale di Benevento, pubblicata il 20.12.2023, notificata il 21.12.2023.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con citazione del 22.1.2024 , e hanno proposto tempestivo Parte_1 Parte_2 Parte_3 appello avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale il Tribunale di Benevento ha rigettato le domande risarcitorie originariamente proposte dal loro dante causa con atto di citazione Persona_1 del 26.11.2018, e proseguite con ricorso ex art. 302 e ss. c.p.c. dalle odierne appellanti in seguito al decesso del loro congiunto, condannando queste ultime, in solido, al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta Controparte_3
e al pagamento delle spese della espletata consulenza di ufficio.
[...]
Nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, lamentava condotte Persona_1 negligenti ed imperite a carico dei sanitari dell'ente ospedaliero beneventano, che lo avevano avuto in cura nel periodo compreso tra il mese di agosto del 2015 e il mese di maggio del 2017, nel quale era stato sottoposto a quattro ricoveri ospedalieri e tre interventi chirurgici presso la suddetta struttura.
L'attore, nello specifico, addebitava ai sanitari un inadeguato e non tempestivo approccio diagnostico, terapeutico e chirurgico nella gestione della patologia biliare da cui era affetto, a cui collegava causalmente un aggravamento della patologia stessa e, contestualmente, l'insorgenza di nuove patologie (valvulopatia mitralica, stenosi carotide dx, versamento pericardico) e gravi complicanze cardio-respiratorie.
Deduceva, inoltre, che in data 8.5.2017, a fronte dell'aggravamento del suo stato clinico, si era dimesso volontariamente dall'ospedale beneventano per ricoverarsi, il giorno successivo, presso gli Ospedali
Riuniti di Padova Sud Monselice, dove era stato, dapprima, risolto lo shock settico da colangite acuta, in cui versava all'arrivo in ospedale e, successivamente, con un trattamento chirurgico risolutivo, eliminata la calcolosi biliare residuata alla colecistectomia effettuata presso l'ospedale di Benevento.
2 Infine, deduceva che, in data 14.06.2018, aveva ricevuto una diagnosi di neoformazione del sigma, che lo aveva costretto a sottoporsi, il 15.06.2018, ad intervento chirurgico di emicolectomia sin. presso l'ospedale del Monselice, dal quale era stato successivamente dimesso con diagnosi di aderenze peritoneali (postoperatorie)
(postinfettive) e tumori maligni del sigma e indicazione di controlli periodici.
Incardinatasi la lite, si costituiva l'ente ospedaliero convenuto, chiedendo il rigetto della domanda.
Espletata l'istruttoria e acquisita la consulenza tecnica di ufficio, la causa veniva decisa con la sentenza oggi appellata, con la quale il Tribunale, facendo ricorso al principio della ragion più liquida, rigettava nel merito la domanda, con assorbimento di ogni ulteriore questione, ritendo, sulla base della espletata c.t.u.
e della documentazione medica acquisita agli atti, la condotta dei sanitari dell'ente ospedaliero convenuto esente da responsabilità sia sotto il profilo diagnostico-terapeutico, sia sotto il profilo chirurgico, e non ravvisando alcun nesso causale tra detta condotta e l'evento di danno lamentato da . Persona_1
Argomentando motivi a sostegno del gravame, le odierne appellanti hanno chiesto dichiararsi la nullità della sentenza ovvero della consulenza tecnica di ufficio espletata in primo grado, disponendosene la rinnovazione ai sensi dell'art. 356 c.p.c. con affidamento dell'incarico a professionisti esperti della materia;
nel merito, in accoglimento dell'appello, hanno concluso per la riforma della pronuncia nel senso dell'accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado;
in via istruttoria, hanno chiesto ammettersi le istanze istruttorie già formulate in primo grado e disattese dal Tribunale.
Con comparsa depositata il 19.3.2024 29 (per l'udienza del 29.4.2024, differita di ufficio al 30.4.2024), si
è costituito l'Ente ospedaliero convenuto, resistendo al gravame, del quale ha chiesto il rigetto.
La causa è stata rinviata per la rimessione in decisione all'udienza in epigrafe indicata, con la concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c.; quindi sulle rinnovate conclusioni delle parti, è stata riservata in decisione al collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Esso è ammissibile ai sensi dell'articolo 342 c.p.c. perché contenente specifiche censure alla motivazione della sentenza di primo grado e, perciò, conforme alla detta norma come da ultimo interpretata dalla
Suprema Corte (sent. SS.UU. n. 21799/2017, secondo cui gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte
3 volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di 'revisio prioris instantiae' del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata).
Va, pertanto, disattesa la relativa eccezione di inammissibilità sollevata da parte appellata.
Nel merito, si osserva quanto segue.
Con il primo motivo, le appellanti censurano la sentenza impugnata, lamentando l'omesso esame, da parte del Tribunale, dell'eccezione tempestivamente sollevata circa la nullità della consulenza tecnica di ufficio, poiché sottoscritta da un solo membro del nominato collegio peritale, ovvero il dott.
[...]
. Sottolineano le appellanti che l'elaborato depositato nel fascicolo telematico in data Per_2
30.05.2022 (bozza) e in data 17.10.2022 (relazione definitiva) non reca la firma digitale o altra equipollente dell'altro componente del collegio peritale, il dott. specialista in oncologia. Persona_3
Erroneamente, quindi, il Tribunale, con ordinanza del 21.10.2022, avrebbe ritenuto che “la C.T.U. depositata in data 17.10.2022, oltre ad essere firmata digitalmente dal dott. reca la sottoscrizione Persona_4 in calce di quest'ultimo e del dott. per cui non è in dubbio la sua riconducibilità all'attività peritale Persona_3 svolta da entrambi i nominati consulenti”.
La mancanza di sottoscrizione di uno dei membri del nominato collegio peritale comporterebbe, ad avviso delle appellanti, la inesistenza giuridica della relazione, ai sensi dell'art. 161, secondo comma, c.p.c., in quanto atto processuale o, in ogni caso, la nullità della stessa.
Ancora, lamentano le appellanti, che il Tribunale, nel decidere la controversia in base al principio della ragion più liquida, ha direttamente esaminato il merito della causa, senza prima decidere le questioni pregiudiziali di rito. Ne consegue, per le appellanti - la nullità del procedimento di primo grado per violazione della regola imposta dall'art. 276 c.p.c.; -- la nullità derivata (ex art. 159 c.p.c.) della decisione che si è fondata sulla C.T.U. inesistente o comunque nulla (Cass. 18 marzo 2003, n. 3989); - in ogni caso il difetto di motivazione, per essersi la sentenza fondata sulla prova nulla che quindi non poteva essere utilizzata (Cass. 23 settembre 2004 n. 19072) (cfr. pag.
12 atto di gravame).
Le doglianze sono infondate.
In linea generale, appare opportuno precisare che l'inesistenza è categoria concettuale ravvisabile nelle ipotesi in cui l'atto processuale manchi totalmente degli estremi e dei requisiti essenziali per la sua
4 qualificazione come atto del tipo o della figura giuridica considerati, ovvero sia inidoneo non solo a produrre gli effetti processuali propri degli atti riconducibili a detto tipo o figura, ma persino ad essere preso in considerazione sotto il profilo giuridico (Cass. SS.UU. n. 9859/1997, in parte motiva).
Orbene, il vizio dedotto dalle appellanti non comporta una inesistenza dell'atto giuridico, integrando piuttosto un mero vizio formale, che può determinare una nullità dell'atto solo nell'ipotesi in cui quest'ultimo non raggiunga lo scopo a cui è destinato.
Con specifico riferimento alla fattispecie in esame, va innanzitutto osservato che l'eccezione, seppur sollevata dalla parte tempestivamente nelle difese immediatamente successive al deposito della consulenza
(ovvero istanza del 03.06.2022, note di trattazione scritta del 14.10.2022, istanza del 20.10.2022 e riproposta nel ricorso in riassunzione e nelle note di trattazione scritta del 10.7.2023), non viene tuttavia riproposta nelle difese conclusive.
Invero, nella comparsa conclusionale le odierne appellanti chiedevano la rimessione della causa sul ruolo e la rinnovazione delle operazioni peritali, lamentando che la c.t.u. non contenesse una compiuta ed esaustiva risposta ai quesiti di cui all'ordinanza del 21.11.2019 e alle osservazioni critiche del consulente di parte dott. . Persona_5
L'eccezione di nullità per mancata sottoscrizione appare quindi abbandonata. Ne consegue che, trattandosi di una ipotesi di nullità relativa, l'asserito vizio va ritenuto comunque sanato. Va inoltre esclusa, per mancanza dei presupposti id legge, qualsiasi conseguenza in termini di nullità della sentenza e del procedimento.
In ogni caso, nel merito delle contestazioni sollevate dalle odierne appellanti, non è revocabile in dubbio, in adesione a quanto rilevato dal Tribunale nell'ordinanza del 21.10.2022, la riconducibilità all'attività peritale svolta ad entrambi i nominati consulenti.
Invero, nella stessa consulenza si dà atto della partecipazione del dott. alle operazioni, che Per_3 vengono peraltro svolte proprio presso il suo studio professionale, ciò rappresentando elemento univoco da cui desumere la riconducibilità dell'elaborato anche al dott. rimanendo così superato Per_3
l'eccepito vizio in ordine alla mancata sottoscrizione digitale dell'originale informatico della relazione.
Il motivo va, in definitiva, disatteso.
Con il secondo motivo, le appellanti censurano la sentenza nella parte in cui il Tribunale, aderendo alle conclusioni della consulenza tecnica di ufficio, ha rigettato la domanda risarcitoria, escludendo qualsivoglia responsabilità a carico dei sanitari dell'ente ospedaliero.
5 Lamentando un vizio di motivazione, deducono che il Tribunale, nella sentenza impugnata, avrebbe omesso di esaminare le diverse censure medico-legali mosse da parte attrice alle conclusioni del collegio peritale, sia in ordine al mancato approfondimento diagnostico sia in ordine all'approccio terapeutico, non risolutivo della patologia di cui il paziente era affetto.
Nello specifico, contestano ai sanitari l'omesso controllo a mezzo , una indagine Parte_4 diagnostica specifica, che avrebbe consentito la corretta identificazione della natura intra-epatica della calcolosi a carico del consigliata già in sede ecografica nel mese di agosto 2015 (primo ricovero di Per_1
al riscontro della dilatazione delle vie biliari intraepatiche maggiormente presenti nel lobo sinistro. Per_1
L'indicato approfondimento diagnostico (gold standard nelle linee giuda dal 1984) avrebbe consentito ai sanitari di pervenire alla corretta diagnosi di calcolosi intraepatica (patologia ben diversa e più complessa della calcolosi della colecisti e del coledoco, diagnosticata e trattata presso l'ospedale di Benevento), e di adottare, di conseguenza, la corretta opzione terapeutica e chirurgica.
L'errore diagnostico, attribuito ad una colposa condotta omissiva dei sanitari, avrebbe quindi determinato, secondo la ricostruzione delle odierne appellanti, l'errato approccio terapeutico da parte dei sanitari beneventani (colecistectomia, coledoctomia, ERPC). La patologia di macrolitiasi intraepatica, correttamente diagnosticata al solo presso l'ospedale del Monselice, avrebbe dovuto essere trattata, Per_1 secondo le linee guida dell'epoca, con la resezione del lobo sinistro del fegato, intervento a basso rischio e risolutivo, che avrebbe consentito la completa bonifica delle vie biliari.
Al trattamento eseguito sul paziente presso l'ospedale di Benevento sarebbe, invece, imputabile la permanenza dei calcoli nel fegato, con la conseguente insorgenza di successive dolorose colangiti e un complessivo stato di infiammazione, a cui sarebbe conseguita, a carico del paziente, la sepsi multiorgano, causa all'arresto cardiaco, nonché la patologia tumorale successivamente diagnosticatagli.
Concludono le appellanti nel senso della derivazione causale dal comportamento tenuto dai sanitari dell'ospedale beneventano delle gravi conseguenze cardiologiche e neoplastiche patite dal loro congiunto
(la persistente infiammazione prodotta dalla calcolosi non trattata correttamente produce un quadro di infiammazione generalizzata che da una parte può esitare in colangiocarcinoma, dall'altra in un cancro del colon. (Infiammatory pathways in the early steps of colorectal cancer development World J Gastroenterol. , , Roncucci L. 2014; 20:9716- CP_4 CP_5
9731)) (pag. 28 atto di gravame).
Ricostruita nei termini sopra indicati la vicenda clinica di , il Tribunale avrebbe dovuto, Persona_1 ad avviso delle appellanti, affermare, ritenendo assolto il relativo onere probatorio, la sussistenza del nesso causale tra le condotte colpose dei sanitari dell'ospedale beneventano e le lesioni subite dal paziente.
6 Il motivo è infondato.
Nella fattispecie in esame, il criterio di riparto dell'onere della prova è quello che governa la responsabilità contrattuale, in base al quale il creditore, che abbia provato la fonte del suo credito ed abbia allegato che esso sia rimasto totalmente o parzialmente insoddisfatto, non è altresì onerato di dimostrare l'inadempimento o l'inesatto adempimento del debitore, spettando a quest'ultimo la prova dell'esatto adempimento (Cass., Sez. Un., 30/10/2001, n. 13533; tra le conformi, ex multis: Cass. 20/01/2015, n.
826; Cass. 04/01/2019, n. 98; Cass. 11/11/2021, n. 3587).
In particolare, con precipuo riferimento alle fattispecie di inadempimento delle obbligazioni professionali, tra le quali si collocano quelle di responsabilità medica, è, inoltre, onere del creditore-attore dimostrare, oltre alla fonte del suo credito (contratto o contatto sociale), l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del professionista sia stata, secondo il criterio del “più probabile che non”, la causa del danno lamentato (Cass. 07/12/2017, n.29315; Cass. 15/02/2018, n. 3704; Cass. 20/08/2018, n. 20812), mentre
è onere del debitore dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento, l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inadempimento (o l'inesatto adempimento) è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza, e dunque sia oggettivamente non imputabile all'agente (Cass. ordinanza n.10050/2022; Cass. ordinanza n. 5808/2023;
Cass. ordinanza n. 21511/2024).
La regola applicabile per l'accertamento della causalità nel giudizio civile (a differenza di quella utilizzata nel giudizio penale, ove si richiede la prova “oltre ogni ragionevole dubbio”: Cass., Sez. Un. pen., 10/07-
11/09/2022, n.30328) è quella della preponderanza dell'evidenza o del più probabile che non (Cass. SS.
UU. n. 576/2008; Cass. n. 21619/2007, Cass. n.15991/2011, Cass. n. 25884/2022), in base alle quale il giudice deve accertare se una certa condotta possa essere considerata causa di un evento dannoso, sul rilievo che le probabilità che tale evento sia la conseguenza di quella condotta risultano maggiori delle probabilità che non lo sia. Dovrà inoltre valutare (c.d. “criterio della prevalenza relativa”) se la probabilità, che una certa condotta sia la causa di un evento dannoso, prevalga sulla probabilità che lo siano tutte le altre cause alternative o le possibili concause teoricamente esistenti.
Fatte queste premesse in diritto, va innanzitutto evidenziato che le contestazioni e i rilievi critici di natura medico legale, utilizzati dalle appellanti nell'argomentazione del motivo, sono sostanzialmente ripetitivi di quelli già formulati in sede di osservazioni alla bozza e di difese conclusive. Le appellanti, come detto, lamentano il loro mancato esame da parte del Tribunale. L'assunto non può essere condiviso.
7 Invero, già in sede di repliche alle osservazioni del consulente tecnico di parte dott. , Persona_5 il collegio peritale aveva, in maniera esaustiva, confutato ciascuna delle censure, ora riproposte in appello.
I consulenti di ufficio chiarivano, infatti, che le informazioni diagnostiche conseguibili tramite colangio rmn, all'epoca di fatti non ancora ritenuto un esame strumentale fondamentale nella valutazione pre- operatoria della litiasi delle vie biliari, non avrebbero cambiato la condotta terapeutica, poiché la colangiografia intraoperatoria e le diverse risonanze effettuate in tempi diversi hanno puntualmente documentato litiasi della via biliare, NON del fegato, almeno non allorquando si procedette all'intervento di colecistectomia. La bile litogena ha concretizzato calcoli in momenti diversi e puntualmente questi sono discesi impilandosi nel coledoco terminale circostanza, quest'ultima, che sgombra il campo dall'idea di un errore diagnostico. (pag. 12 c.t.u.) Precisavano al riguardo che è risultato fondamentale lo “scarico” realizzato del chirurgo, mediante anastomosi coledoco-duodenale. attraverso cui per un tempo assai lungo è stato garantito il deflusso biliare e l'accesso per gli endoscopisti che più volte hanno proceduto a bonificare la via biliare. Solo dopo numerosi tentativi e disponendosi di un'attrezzatura assai sofisticata, a distanza di anni, è stato Per_ possibile entrare attraverso lo sfintere di nell'ultima procedura, ragion per cui, quand'anche una diagnostica preoperatoria avesse portato a ritenere consigliabile l'esecuzione di una ERCP prima della colecistectomia, la procedura endoscopica sarebbe, con elevate probabilità, fallita come tutte le altre, non mutando, pertanto, il destino chirurgico del paziente. (pag. 12 c.t.u.)
Sulla contestata opzione chirurgica e terapeutica, inoltre, i consulenti affermavano Oggettivamente non rinveniamo elementi per poter invocare, in presenza di una calcolosi, il ricorso ad un'opzione terapeutica altamente demolitiva
e rischiosa (asportazione di mezzo fegato) in prima battuta, senza attuare preventivamente procedure meno invasive quali un drenaggio delle vie biliari, in ogni caso non indicata per un paziente critico, quale era scoagulato, in Per_1 preda di una colecistite acuta, con elevati rischi chirurgici. Sottolineavano, ancora, che tale strategia terapeutica non era stata adottata neanche dai Sanitari dell'Ospedale di Padova, che hanno perseguito l'identico algoritmo terapeutico attuato a Benevento, probabilmente in maniera meno tempestiva, certamente meno favorevole, alla luce delle complicanze poi insorte. (pag. 13 c.t.u.)
Il Tribunale, nel rigettare la domanda risarcitoria, ha fatto proprie, espressamente richiamandole in sentenza, le conclusioni dei suoi consulenti e le repliche da essi fornite alle osservazioni mosse dal consulente di parte (cfr. pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata).
Diversamente da quanto sostenuto dalle appellanti, la sentenza è motivata in maniera corretta e adeguata in punto di adesione al parere dei consulenti nominati di ufficio e, pertanto, esente da censure.
Passando al merito della contestazione, la Corte, all'esito del compiuto esame della documentazione medica e clinica versata in atti e della consulenza tecnica di ufficio, condivide la decisione del Tribunale,
8 poiché non risultano confermati dall'istruttoria espletata in primo grado gli elementi costitutivi della pretesa risarcitoria, e non risulta assolto l'onere probatorio gravante sul danneggiato, anche con riferimento al nesso di causalità.
Va, infatti, esclusa la sussistenza di profili di responsabilità a carico dei sanitari dell'ospedale appellato, e di conseguenza di qualsivoglia nesso causale tra detti comportamenti e le asserite lesioni subite da
[...] sia in termini di aggravamento della patologia esistente, sia in ordine all'insorgenza di gravi Per_1 complicazioni cardio respiratorie e malattie neoplastiche.
Al riguardo, i consulenti di ufficio, sulla base della copiosa documentazione allegata in atti e riferendo gli orientamenti della letteratura scientifica accreditati all'epoca in cui si è svolta la vicenda clinica, hanno concluso per la non sussistenza dei presupposti medico-legali ai fini della prospettazione di un danno biologico risarcibile permanente e/o temporaneo da porre a carico dei convenuti in conseguenza dell'assistenza prestata al
Sig. Hanno escluso, infatti, qualsiasi responsabilità dei sanitari della struttura convenuta, Persona_1 in occasione sia dei ricoveri del 2015 e successivi, in cui i trattamenti praticati al paziente avevano determinato una regressione della sintomatologia, sia del ricovero del maggio 2017, allorquando il paziente, nonostante fosse edotto dei rischi elevatissimi, decideva volontariamente di dimettersi, descrivendo una condotta dei sanitari aderente alle linee guida e fondamentale ai fini della salvezza del malato (cfr. pag. 10 c.t.u.).
A fronte delle riferite conclusioni dei consulenti di ufficio, condivisibili per la completezza e accuratezza delle indagini svolte, la motivazione resa dal Tribunale nella sentenza impugnata non appare scalfita dalle argomentazioni difensive utilizzate dalle appellanti, prive di supporto probatorio e riscontri oggettivi, e in gran parte meramente ripetitive, come detto, delle difese tecniche già svolte in primo grado.
Il motivo di appello va, quindi, disatteso senza la necessità di disporre ulteriori accertamenti istruttori e tecnici, ritenendo quelli già compiutamente eseguiti esaustivi e condivisibili.
Ritenuto assorbito l'ulteriore motivo di gravame attinente al quantum della pretesa risarcitoria, l'appello va, pertanto, integralmente rigettato.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio con riguardo ai parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornati con decreto n. 147/2022, con riferimento allo scaglione dichiarato (indeterminabile – complessità bassa), attestandosi nei minimi per la scarsa complessità delle questioni affrontate e la ripetitività delle difese tecniche, con la chiesta attribuzione.
9 Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla
L. 228/2012, a carico delle parti appellanti in solido per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la presente impugnazione, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 30.1.2013 (Cass. SS.UU. 3774/2014).
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
- Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
- Condanna le parti appellanti, in solido, alla refusione delle spese processuali del grado in favore della parte appellata, che liquida in € 4.996,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15%, oltre ulteriori accessori come per legge, con attribuzione ai procuratori anticipatari, avv.ti
Raffaele Troncone e Maurizio Barbatelli;
- Dichiara la sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 del d.p.r. 115/2002 per il pagamento, a carico delle appellanti, in solido, di un ulteriore importo, pari a quello versato o comunque dovuto, a titolo di contributo unificato per la proposta impugnazione.
Così deciso, il 23.1.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Natalia CECCARELLI dott. Eugenio FORGILLO
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