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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 31/01/2025, n. 443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 443 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 10184/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta delega conferita mediante decreto Presidenziale n. 75/2024, ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 28.01.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10184/2024 R.G.
TRA
n. a TRENTOLA-DUCENTA (CE) il 16/02/1949 rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. BIAGIO SAGLIOCCO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti LUCA CP_1
CUZZUPOLI, ITALA DE BENEDICTIS, DAVIDE CATALANO, NICOLA FUMO E IDA
VERRENGIA come da procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ATP
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
1.- Con ricorso depositato in data 31/07/2024, parte ricorrente in epigrafe ha dedotto di aver presentato domanda per l'accertamento dello stato invalidante idoneo al conseguimento dell'indennità di accompagnamento ex lege 18/80 e per il riconoscimento della condizione di disabilità con connotazione di gravità ex art. 3, co. 3 L.104/92, che non ha avuto esito positivo;
di aver presentato avverso detto decreto ricorso per A.T.P. ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. all'esito del quale il C.T.U. nominato ha ingiustamente ritenuto insussistenti i requisiti per beneficiare delle
1 prestazioni invocate;
di avere tempestivamente formulato atto di dissenso avverso le conclusioni dell'ausiliare.
Tanto premesso, ha chiesto, previo rinnovo della consulenza tecnica di ufficio, il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento e della condizione di disabilità con connotazione di gravità ex art. 3, co. 3 L. 104/92.
L' si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
2.- Il ricorso è infondato.
Va premesso che l'art. 445 bis c.p.c prevede che nella fase di opposizione all'ATP la parte ricorrente debba contestare le conclusioni del CTU, a pena di inammissibilità.
I motivi di contestazione della CTU devono essere specifici e devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU: al riguardo, la specificità dei motivi di contestazione delle conclusioni del CTU è richiesta sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un' erroneità della CTU per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (tabelle di cui al DM 5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico da parte del CTU, oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso.
Nel caso di specie, parte ricorrente si è limitata a contestare genericamente la perizia in quanto contraddittoria e lacunosa per non aver valutato in modo adeguato le patologie sofferte (Cardiopatia;
Deficit deambulatorio;
Ipoacusia; Diabete Mellito;
-Declino Cognitivo;
-Sindrome Depressiva) e l'incidenza delle stesse sulla propria capacità di deambulare autonomamente.
Tali censure non appaiono fondate.
Ed infatti, il CTU, dott. , ha esaminato tutte le certificazioni mediche in atti ed ha valutato Per_1
l'intero quadro morboso lamentato dall'istante.
Il consulente nominato ha considerato la perizianda affetta da “Ipoacusia neurosensoriale bilaterale;
Diabete di tipo II;
Cardiopatia ipertensiva con insufficienza valvolare;
Esiti di pregressa frattura rotula sx trattata chirurgicamente con cerchiaggio e osteosintesi” ma ha concluso escludendo la sussistenza in capo alla stessa dei requisiti utili alla fruizione delle prestazioni invocate.
Il CTU, poi, in relazione ai requisiti richiesti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, ha rilevato che “A tal proposito, il quadro patologico emerso nel corso dei presenti accertamenti medico-legali, mi porta a ritenere che, allo stato, NON sussistono i requisiti
2 sanitari previsti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, sia per il Codice 05
(difficoltà alla deambulazione autonoma) che per il Codice 06 (autosufficienza). In particolare:
- l‟esaminando è in grado di deambulare, senza appoggio e senza l‟aiuto di altre persone con sufficiente sicurezza;
- l‟esaminando non presenta limitazioni neuromotorie di gravità tale da impedirle di accudire se stesso (è, cioè, in grado di lavarsi da solo, di mangiare, di prepararsi un pasto caldo, di vestirsi, spogliarsi, eccetera); - l‟esaminando è lucido e senza turbe dell‟ideazione
o del comportamento ovvero non è presente nessuna patologia neuro-psichiatrica che ne renda necessaria una sorveglianza più o meno continua”.
Con riguardo, poi, ai requisiti sanitari utili per beneficiare della condizione di disabilità con connotazione di gravità ex art.3, co.3 L.104/1992, il dott. ha evidenziato quanto segue: “Allo Per_1 stato le menomazioni di cui la sig.ra è portatrice NON sono di gravità tale da minare Parte_2
l‟autosufficienza fisica o psichica ovvero “l‟autonomia personale” per dirla con la legge, né richiedono la necessità di un accudimento o anche solo di una guida da parte di terzi (“intervento assistenziale e permanente, continuativo e globale della sfera individuale o in quella di relazione”).
Insomma, è pienamente da condividere il riconoscimento della condizione di Handicap di cui al
Comma 1, art. 3 della legge 104/92 ma assolutamente non sussistono i requisiti sanitari previsti per il riconoscimento dell'handicap con connotazione di gravità”.
Il consulente nominato ha, altresì, confermato tali considerazioni medico-legali già in sede di risposta alle controdeduzioni formulate dall'istante e ripetute con il presente giudizio, osservando quanto segue: “Relativamente alla patologia di interesse cardiologico, la stessa è stata da me inquadrata come in II Classe NYHA come fatto dagli specialisti cardiologi che tuttora hanno in cura la sig.ra
Quest‟ultima si è sottoposta nel febbraio 2024 ad intervento chirurgico (migliorativo) di Pt_1 impianto di protesi biologica per via endovascolare per stenosi aortica severa. L‟esame ecocardiografico successivo all‟intervento (04.03.2024) evidenzia un quadro di compenso emodinamico con “ipertrofia concentrica del ventricolo sinistro con conservata cinesi globale e segmentaria. Aorta di normali dimensioni … sezioni destre di normali dimensioni e conservata funzione …”. Inoltre, nel corso della vista cardiologica effettuata il 26.10.2023 emergeva un quadro di „compenso clinico ed emodinamico‟ in paziente „asintomatica per angor e dispnea‟. Preme poi rispondere alle osservazioni relative alla patologia osteoarticolare;
come ampiamente descritto nella suddetta relazione, la sig.ra si è sottoposta nel 2020 ad intervento chirurgico di riduzione e Pt_1 osteosintesi mediante cerchiaggio metallico della rotula sinistra in seguito a frattura scomposta della stessa. L‟esame clinico obiettivo condotto nel corso dei presenti accertamenti medico-legali ha permesso di evidenziare la presenza di scrosci articolari a carico delle ginocchia con limitazione ai gradi medi nei movimenti attivi e passivi di flesso-estensione del ginocchio sinistro (sede di pregressa
3 frattura della rotula). Nel corso dei presenti accertamenti non è emerso il grave deficit deambulatorio lamentato dall‟Avv. Sagliocco;
anzi, la sig.ra è in grado di deambulare in maniera autonoma Pt_1
e con sufficiente sicurezza, senza appoggio. I passaggi posturali risultano autonomi e la stazione eretta viene mantenuta, senza supporto, e con uguale appoggio su ambedue gli arti inferiori.
Relativamente alla patologia Diabetica, la sig.ra è affetta da Diabete Mellito di Parte_1 tipo 2 in trattamento con ipoglicemizzanti orali e in scarso compenso emodinamico (HbA1: 9%).
Infine relativamente alla diagnosi di “Declino Cognitivo con Deficit Mnesico” avanzata dall‟Avv.
Sagliocco, preme sottolineare come, nel corso dei presenti accertamenti medico-legali la sig.ra
è parsa vigile, lucida ed orientata nel tempo, nello spazio e in rapporto alle persone;
Pt_1 disponibile ed aperta al colloquio con linguaggio coerente ed adeguato al contesto. Nel corso del colloquio, e durante la raccolta anamnestica la stessa non ha evidenziato alcun deficit della memoria, sia di rievocazione (memoria antica) che di fissazione (memoria recente) e il giudizio, il ragionamento logico e l‟organizzazione del pensiero sono apparsi sempre congrui al contesto in assenza di idee deliranti e/o disturbi dispercettivi (allucinazioni). Tale quadro conferma quanto espresso, il 02.08.2023, dai sanitari del DS 19 dell‟ASL Caserta, i quali evidenziavano un quadro di scarsa collaborazione della paziente senza mai porre diagnosi di deficit mnesico o declino cognitivo”.
Dal tenore della perizia in atti emerge che, diversamente da quanto dedotto da parte ricorrente, il CTU ha valutato tutte le patologie sofferte dall'istante.
Pertanto, le conclusioni del c.t.u. - rispetto alle quali alcuna specifica critica è mossa - risultano dunque corrette sotto il profilo metodologico.
A ben vedere, quindi, le doglianze come espresse si sostanziano in un mero elenco delle patologie sofferte dal ricorrente, che si traduce in una pura e semplice richiesta di revisione del convincimento espresso dal CTU che non assume alcun rilievo in questa sede, ove rilevano, invece, eventuali errori e lacune della consulenza tecnica, che si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate o che conseguano dalla omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi e che siano state inutilmente evidenziate già nel corso delle operazioni di consulenza tecnica.
Va ricordato, poi, che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro Sanitario.
4 Ed invero, “Qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice” (cfr. Cass. civ., sez. lav., n. 7341 del 17/04/2004).
Pertanto, la rinnovazione della CTU richiesta dalla parte sarebbe del tutto esplorativa e contrastante con il principio di economia processuale.
In definitiva, avuto riguardo ai documenti versati in atti ed alle risultanze dell'esame obiettivo, nulla orienta per un approfondimento diagnostico e/o una valutazione difforme da quella raggiunta in sede peritale.
Non si riscontrano, infine, nella relazione del C.T.U., vizi logici di motivazione o violazioni di legge tali da far dubitare della sua utilizzabilità, consistendo sostanzialmente le censure dell'opponente in argomentazioni fondate su una diversa valutazione della condizione clinica accertata.
Deve, infine, evidenziarsi che parte ricorrente con le note per la presente udienza ha depositato nuova documentazione medica (Certificato Geriatrico del 13.12.2024) ma non ha specificamente dedotto in che modo la stessa sia in grado di comprovare un effettivo aggravamento delle condizioni di salute dell'istante e di incidere sulle valutazioni già rese dal C.T.U. in sede di A.T.P.
La laconicità delle deduzioni attoree di per sé rende esplorativa ogni ulteriore indagine peritale.
Il ricorso, pertanto, va integralmente rigettato.
3.- La parte ricorrente va tenuta indenne dalla refusione delle spese processuali, stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. Le spese di consulenza tecnica di ufficio si pongono a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione del GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta delega conferita mediante decreto Presidenziale n. 75/2024, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
5 1) dichiara concluso il procedimento di ATP n. 14470/2023 R.G. e dispone l'archiviazione degli atti, provvedendo alla liquidazione del C.T.U. come da separato decreto;
2) rigetta il ricorso;
3) dichiara la parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese processuali.
Si comunichi.
Aversa, 29/01/2025
Il GOP dott.ssa Lucia Perna
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta delega conferita mediante decreto Presidenziale n. 75/2024, ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 28.01.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10184/2024 R.G.
TRA
n. a TRENTOLA-DUCENTA (CE) il 16/02/1949 rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. BIAGIO SAGLIOCCO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti LUCA CP_1
CUZZUPOLI, ITALA DE BENEDICTIS, DAVIDE CATALANO, NICOLA FUMO E IDA
VERRENGIA come da procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ATP
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
1.- Con ricorso depositato in data 31/07/2024, parte ricorrente in epigrafe ha dedotto di aver presentato domanda per l'accertamento dello stato invalidante idoneo al conseguimento dell'indennità di accompagnamento ex lege 18/80 e per il riconoscimento della condizione di disabilità con connotazione di gravità ex art. 3, co. 3 L.104/92, che non ha avuto esito positivo;
di aver presentato avverso detto decreto ricorso per A.T.P. ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. all'esito del quale il C.T.U. nominato ha ingiustamente ritenuto insussistenti i requisiti per beneficiare delle
1 prestazioni invocate;
di avere tempestivamente formulato atto di dissenso avverso le conclusioni dell'ausiliare.
Tanto premesso, ha chiesto, previo rinnovo della consulenza tecnica di ufficio, il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento e della condizione di disabilità con connotazione di gravità ex art. 3, co. 3 L. 104/92.
L' si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
2.- Il ricorso è infondato.
Va premesso che l'art. 445 bis c.p.c prevede che nella fase di opposizione all'ATP la parte ricorrente debba contestare le conclusioni del CTU, a pena di inammissibilità.
I motivi di contestazione della CTU devono essere specifici e devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU: al riguardo, la specificità dei motivi di contestazione delle conclusioni del CTU è richiesta sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un' erroneità della CTU per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (tabelle di cui al DM 5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico da parte del CTU, oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso.
Nel caso di specie, parte ricorrente si è limitata a contestare genericamente la perizia in quanto contraddittoria e lacunosa per non aver valutato in modo adeguato le patologie sofferte (Cardiopatia;
Deficit deambulatorio;
Ipoacusia; Diabete Mellito;
-Declino Cognitivo;
-Sindrome Depressiva) e l'incidenza delle stesse sulla propria capacità di deambulare autonomamente.
Tali censure non appaiono fondate.
Ed infatti, il CTU, dott. , ha esaminato tutte le certificazioni mediche in atti ed ha valutato Per_1
l'intero quadro morboso lamentato dall'istante.
Il consulente nominato ha considerato la perizianda affetta da “Ipoacusia neurosensoriale bilaterale;
Diabete di tipo II;
Cardiopatia ipertensiva con insufficienza valvolare;
Esiti di pregressa frattura rotula sx trattata chirurgicamente con cerchiaggio e osteosintesi” ma ha concluso escludendo la sussistenza in capo alla stessa dei requisiti utili alla fruizione delle prestazioni invocate.
Il CTU, poi, in relazione ai requisiti richiesti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, ha rilevato che “A tal proposito, il quadro patologico emerso nel corso dei presenti accertamenti medico-legali, mi porta a ritenere che, allo stato, NON sussistono i requisiti
2 sanitari previsti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, sia per il Codice 05
(difficoltà alla deambulazione autonoma) che per il Codice 06 (autosufficienza). In particolare:
- l‟esaminando è in grado di deambulare, senza appoggio e senza l‟aiuto di altre persone con sufficiente sicurezza;
- l‟esaminando non presenta limitazioni neuromotorie di gravità tale da impedirle di accudire se stesso (è, cioè, in grado di lavarsi da solo, di mangiare, di prepararsi un pasto caldo, di vestirsi, spogliarsi, eccetera); - l‟esaminando è lucido e senza turbe dell‟ideazione
o del comportamento ovvero non è presente nessuna patologia neuro-psichiatrica che ne renda necessaria una sorveglianza più o meno continua”.
Con riguardo, poi, ai requisiti sanitari utili per beneficiare della condizione di disabilità con connotazione di gravità ex art.3, co.3 L.104/1992, il dott. ha evidenziato quanto segue: “Allo Per_1 stato le menomazioni di cui la sig.ra è portatrice NON sono di gravità tale da minare Parte_2
l‟autosufficienza fisica o psichica ovvero “l‟autonomia personale” per dirla con la legge, né richiedono la necessità di un accudimento o anche solo di una guida da parte di terzi (“intervento assistenziale e permanente, continuativo e globale della sfera individuale o in quella di relazione”).
Insomma, è pienamente da condividere il riconoscimento della condizione di Handicap di cui al
Comma 1, art. 3 della legge 104/92 ma assolutamente non sussistono i requisiti sanitari previsti per il riconoscimento dell'handicap con connotazione di gravità”.
Il consulente nominato ha, altresì, confermato tali considerazioni medico-legali già in sede di risposta alle controdeduzioni formulate dall'istante e ripetute con il presente giudizio, osservando quanto segue: “Relativamente alla patologia di interesse cardiologico, la stessa è stata da me inquadrata come in II Classe NYHA come fatto dagli specialisti cardiologi che tuttora hanno in cura la sig.ra
Quest‟ultima si è sottoposta nel febbraio 2024 ad intervento chirurgico (migliorativo) di Pt_1 impianto di protesi biologica per via endovascolare per stenosi aortica severa. L‟esame ecocardiografico successivo all‟intervento (04.03.2024) evidenzia un quadro di compenso emodinamico con “ipertrofia concentrica del ventricolo sinistro con conservata cinesi globale e segmentaria. Aorta di normali dimensioni … sezioni destre di normali dimensioni e conservata funzione …”. Inoltre, nel corso della vista cardiologica effettuata il 26.10.2023 emergeva un quadro di „compenso clinico ed emodinamico‟ in paziente „asintomatica per angor e dispnea‟. Preme poi rispondere alle osservazioni relative alla patologia osteoarticolare;
come ampiamente descritto nella suddetta relazione, la sig.ra si è sottoposta nel 2020 ad intervento chirurgico di riduzione e Pt_1 osteosintesi mediante cerchiaggio metallico della rotula sinistra in seguito a frattura scomposta della stessa. L‟esame clinico obiettivo condotto nel corso dei presenti accertamenti medico-legali ha permesso di evidenziare la presenza di scrosci articolari a carico delle ginocchia con limitazione ai gradi medi nei movimenti attivi e passivi di flesso-estensione del ginocchio sinistro (sede di pregressa
3 frattura della rotula). Nel corso dei presenti accertamenti non è emerso il grave deficit deambulatorio lamentato dall‟Avv. Sagliocco;
anzi, la sig.ra è in grado di deambulare in maniera autonoma Pt_1
e con sufficiente sicurezza, senza appoggio. I passaggi posturali risultano autonomi e la stazione eretta viene mantenuta, senza supporto, e con uguale appoggio su ambedue gli arti inferiori.
Relativamente alla patologia Diabetica, la sig.ra è affetta da Diabete Mellito di Parte_1 tipo 2 in trattamento con ipoglicemizzanti orali e in scarso compenso emodinamico (HbA1: 9%).
Infine relativamente alla diagnosi di “Declino Cognitivo con Deficit Mnesico” avanzata dall‟Avv.
Sagliocco, preme sottolineare come, nel corso dei presenti accertamenti medico-legali la sig.ra
è parsa vigile, lucida ed orientata nel tempo, nello spazio e in rapporto alle persone;
Pt_1 disponibile ed aperta al colloquio con linguaggio coerente ed adeguato al contesto. Nel corso del colloquio, e durante la raccolta anamnestica la stessa non ha evidenziato alcun deficit della memoria, sia di rievocazione (memoria antica) che di fissazione (memoria recente) e il giudizio, il ragionamento logico e l‟organizzazione del pensiero sono apparsi sempre congrui al contesto in assenza di idee deliranti e/o disturbi dispercettivi (allucinazioni). Tale quadro conferma quanto espresso, il 02.08.2023, dai sanitari del DS 19 dell‟ASL Caserta, i quali evidenziavano un quadro di scarsa collaborazione della paziente senza mai porre diagnosi di deficit mnesico o declino cognitivo”.
Dal tenore della perizia in atti emerge che, diversamente da quanto dedotto da parte ricorrente, il CTU ha valutato tutte le patologie sofferte dall'istante.
Pertanto, le conclusioni del c.t.u. - rispetto alle quali alcuna specifica critica è mossa - risultano dunque corrette sotto il profilo metodologico.
A ben vedere, quindi, le doglianze come espresse si sostanziano in un mero elenco delle patologie sofferte dal ricorrente, che si traduce in una pura e semplice richiesta di revisione del convincimento espresso dal CTU che non assume alcun rilievo in questa sede, ove rilevano, invece, eventuali errori e lacune della consulenza tecnica, che si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate o che conseguano dalla omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi e che siano state inutilmente evidenziate già nel corso delle operazioni di consulenza tecnica.
Va ricordato, poi, che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro Sanitario.
4 Ed invero, “Qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice” (cfr. Cass. civ., sez. lav., n. 7341 del 17/04/2004).
Pertanto, la rinnovazione della CTU richiesta dalla parte sarebbe del tutto esplorativa e contrastante con il principio di economia processuale.
In definitiva, avuto riguardo ai documenti versati in atti ed alle risultanze dell'esame obiettivo, nulla orienta per un approfondimento diagnostico e/o una valutazione difforme da quella raggiunta in sede peritale.
Non si riscontrano, infine, nella relazione del C.T.U., vizi logici di motivazione o violazioni di legge tali da far dubitare della sua utilizzabilità, consistendo sostanzialmente le censure dell'opponente in argomentazioni fondate su una diversa valutazione della condizione clinica accertata.
Deve, infine, evidenziarsi che parte ricorrente con le note per la presente udienza ha depositato nuova documentazione medica (Certificato Geriatrico del 13.12.2024) ma non ha specificamente dedotto in che modo la stessa sia in grado di comprovare un effettivo aggravamento delle condizioni di salute dell'istante e di incidere sulle valutazioni già rese dal C.T.U. in sede di A.T.P.
La laconicità delle deduzioni attoree di per sé rende esplorativa ogni ulteriore indagine peritale.
Il ricorso, pertanto, va integralmente rigettato.
3.- La parte ricorrente va tenuta indenne dalla refusione delle spese processuali, stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. Le spese di consulenza tecnica di ufficio si pongono a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione del GOP, dott.ssa Lucia Perna, giusta delega conferita mediante decreto Presidenziale n. 75/2024, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
5 1) dichiara concluso il procedimento di ATP n. 14470/2023 R.G. e dispone l'archiviazione degli atti, provvedendo alla liquidazione del C.T.U. come da separato decreto;
2) rigetta il ricorso;
3) dichiara la parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese processuali.
Si comunichi.
Aversa, 29/01/2025
Il GOP dott.ssa Lucia Perna
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