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21 giugno 2011
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18 agosto 2015
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1 gennaio 2016
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1 luglio 2018
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ART. 50
(( (Responsabilita' del venditore). ))
(( Il venditore e' responsabile dell'esecuzione del mandato conferitogli dal viaggiatore con il contratto di intermediazione di viaggio, indipendentemente dal fatto che la prestazione sia resa dal venditore stesso, dai suoi ausiliari o preposti quando agiscono nell'esercizio delle loro funzioni o dai terzi della cui opera si avvalga, dovendo l'adempimento delle obbligazioni assunte essere valutato con riguardo alla diligenza richiesta per l'esercizio della corrispondente attivita' professionale.
(( (Responsabilita' del venditore). ))
(( Il venditore e' responsabile dell'esecuzione del mandato conferitogli dal viaggiatore con il contratto di intermediazione di viaggio, indipendentemente dal fatto che la prestazione sia resa dal venditore stesso, dai suoi ausiliari o preposti quando agiscono nell'esercizio delle loro funzioni o dai terzi della cui opera si avvalga, dovendo l'adempimento delle obbligazioni assunte essere valutato con riguardo alla diligenza richiesta per l'esercizio della corrispondente attivita' professionale.
Commentari • 54
- 1. assicurato: contratti assicurativi per l’insolvenza degli operatori turisticiDiritto Bancario · https://www.dirittobancario.it/ · 27 marzo 2017 · 8.570363
IVASS ha recentemente pubblicato una lettera al mercato (la “Lettera”) con cui l'autorità, nell'ambito (i) delle regole di settore circa la diligenza, correttezza e trasparenza nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti (art. 183 CAP) e (ii) delle rilevanti disposizioni del Codice del Turismo (art. 50), fornisce alcuni chiarimenti circa l'operatività delle coperture assicurative per i casi di default dell'operatore turistico. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 38
- 1. Trib. Monza, sentenza 11/07/2023, n. 1608Provvedimento: […] La quale venditore del pacchetto turistico, è, pertanto, responsabile ai sensi CP_1 dell'art. 50 del Codice del Turismo dell'esecuzione del mandato conferitogli dal viaggiatore e deve adempiere alle proprie obbligazioni con la diligenza richiesta per la corrispondente attività professionale. L'agente di viaggio, per la stessa natura della sua professione, è tenuto a sapere quali paesi stranieri, e per quali viaggiatori, richiedano il visto, ed è comunque in grado di accertarsene con maggiore facilità che non il cliente, trovandosi ad affrontare quotidianamente problemi del genere.Leggi di più...
- responsabilità dell'organizzatore·
- vacanza rovinata·
- manleva·
- visto turistico·
- responsabilità del venditore·
- art. 34 Codice del Turismo·
- art. 50 Codice del Turismo·
- obblighi di informativa precontrattuale·
- pacchetto turistico·
- art. 42 Codice del Turismo·
- inadempimento contrattuale·
- art. 1227 c.c.