Sentenza 26 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 26/05/2025, n. 525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 525 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 953/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice relatore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA di omologazione di separazione consensuale nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 953/2025 promosso dai coniugi:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. REATTI Parte_1 C.F._1
DOLORES
e
), con il patrocinio Controparte_1 CodiceFiscale_2 dell'Avv. DONDI CHIARA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- visto il ricorso per separazione consensuale depositato dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e 127 ter c.p.c.;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
pagina 1 di 6
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, liberi di fissare la propria residenza dove riterranno opportuno, dichiarandosi edotti dell'obbligo previsto dall'art. 337 sexies II comma c.c. di comunicarsi tempestivamente e, in ogni caso, nel termine perentorio di trenta giorni, l'eventuale variazione di residenza o di domicilio.
2. Il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori i quali si Per_1 adopereranno affinché egli mantenga un rapporto equilibrato e continuativo con ambedue.
3. Nell'abitazione coniugale, posta in Nonantola, Strada Provinciale Est n. 140, della quale è proprietario il Sig. (padre del Sig. ), Persona_2 Parte_1 continuerà ad abitare la sig.ra alla quale la stessa viene assegnata in CP_1 godimento gratuito ai sensi dell'art. 337 sexies I comma c.c. così come arredata e corredata, dandosi atto sin d'ora che il sig. , con il consenso della Parte_1 moglie, si è già trasferito in altro alloggio.
4. Il diritto di continuare ad abitare nella casa coniugale da parte della sig.ra
è espressamente subordinato e condizionato al permanere della CP_1 convivenza effettiva e non solo formale fra madre e figlio in detta abitazione e perdurerà solo fino al conseguimento dell'indipendenza economica da parte di
. Per_1
5. Il figlio sarà collocato prevalentemente presso la madre e manterrà la Per_1 residenza anche ai fini anagrafici presso la stessa.
6. La sig.ra nella sua qualità di assegnataria della casa coniugale, CP_1 provvederà al pagamento delle spese relative alle utenze, delle spese condominiali di godimento, di manutenzione ordinaria e relative alla Tari. Le utenze relative alla Tassa sui rifiuti ed al servizio idrico verranno intestate alla
Sig.ra mentre le restanti utenze, al cui pagamento provvederà la Sig.ra CP_1
rimarrano intestate al Sig. CP_1 Pt_1
7. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale su , Per_1 assumendo di comune accordo tutte le scelte e le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla formazione, alla residenza ed alla salute pagina 2 di 6 del minore, nel rispetto delle esigenze, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio.
Entrambi i genitori, quando avranno presso di sé , eserciteranno Per_1 separatamente ed in via esclusiva la responsabilità genitoriale sul medesimo in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione.
8. Tenuto conto dell'età di (quattordici anni), della sua capacità di Per_1 autodeterminarsi e di quanto già accade attualmente, la frequentazione tra Pt_1
e il figlio avverrà in forma libera, compatibilmente con i desideri, le
[...] esigenze e gli impegni scolastici ed extrascolastici del minore, prendendo accordi direttamente con lo stesso ed informandone la madre collocataria.
9. I coniugi concorreranno al mantenimento di in misura proporzionale alla Per_1 rispettiva capacità contributiva. Conseguentemente il sig. corrisponderà Pt_1 alla sig.ra a titolo di contributo per il mantenimento del figlio, entro il CP_1 giorno 15 di ogni mese, la somma di Euro 600,00 (seicento/00) a mezzo di bonifico bancario da accreditare sul conto corrente che la beneficiaria indicherà.
Detto importo verrà versato alla sig.ra per dodici mensilità annue e sarà CP_1 oggetto di rivalutazione di anno in anno secondo gli indici Istat con primo aggiornamento nel mese di novembre 2025.
10. Entrambi i genitori contribuiranno altresì - nella misura del 30 % a carico della madre e del 70 % a carico del padre - al pagamento delle spese di carattere straordinario da sostenersi per il figlio, intendendosi per tali quelle di seguito specificate, come da protocollo adottato dal Tribunale di Modena: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari e) farmaci da banco e non, purchè prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
pagina 3 di 6 spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (babysitter); c) viaggi e vacanze.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e- mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro un mese dall'esborso è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
11. Ai fini dell'erogazione dell'assegno unico universale in favore del figlio, le parti concordano che lo stesso sarà percepito per intero dalla madre. I genitori godranno invece delle detrazioni e deduzioni per il figlio a carico in proporzione alle rispettive quote di contribuzione ed a tal fine la documentazione fiscale dovrà essere intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità della stessa. Per_1
12. I coniugi rinunciano reciprocamente a richiedersi assegni a titolo di contributo al proprio personale mantenimento, godendo entrambi di adeguati redditi da lavoro dipendente, idonei al soddisfacimento delle rispettive esigenze di vita.
13. A regolamentazione e definizione dei propri rapporti economico/patrimoniali, i coniugi ed , convengono quanto segue: Parte_1 Controparte_1
pagina 4 di 6 a. Le somme presenti sui conti correnti dei quali ciascuno dei coniugi è titolare sono assegnate integralmente e rimangono nella piena disponibilità del titolare;
b. La sig.ra potrà continuare ad utilizzare l'autoveicolo Fiat Panda tg CP_1
FJ152DB di proprietà del marito, assumendosi tutti gli oneri e le obbligazioni derivanti dal possesso di detto veicolo ed ogni rischio per la sua circolazione. Si obbliga pertanto al pagamento del bollo, dell'assicurazione RCA, di eventuali sanzioni e di ogni altro onere conseguente all'utilizzo stesso, tenendo manlevato e garantito il marito da ogni obbligazione al riguardo. La sig.ra si obbliga CP_1
a restituire al marito, a sua semplice richiesta, detta autovettura, entro e non oltre sei mesi dalla richiesta, nelle stesse condizioni in cui la ha ricevuta, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso;
c. A definizione di ogni rispettiva ragione di debito/credito passata anche in riferimento alle contribuzioni versate per il mantenimento del figlio minore, il sig. ha già corrisposto la somma di € 600,00 alla sig.ra la quale dà Pt_1 CP_1 atto e riconosce che, con il ricevimento della predetta somma, null'altro ha a pretendere nei confronti del marito a qualsivoglia titolo e/o ragione sino alla data odierna;
d. Le parti si concedono reciprocamente l'autorizzazione al rilascio ed al rinnovo dei documenti di identità validi per l'espatrio per sé e per il figlio minore per espatrio a scopi turistici e/o culturali.
14. Le spese di iscrizione a ruolo relative al presente procedimento ed eventuali ulteriori esborsi saranno sostenuti dalle parti per una metà ciascuna, mentre ciascuna di esse provvederà per intero al pagamento dei compensi per l'assistenza del proprio Legale di fiducia”.
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc.civ.;
pagina 5 di 6 - ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda di separazione consensuale possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero rilevato che , nato a [...] il [...] e Parte_1 [...]
, nata a [...] il [...] si sono separati Controparte_1 consensualmente come da ricorso e note scritte in sostituzione dell'udienza con termine per note fino al 12/5/2025;
I - OMOLOGA la separazione dei coniugi alle condizioni concordate;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di NONANTOLA di procedere all'annotazione del presente decreto nei registri degli atti di matrimonio di detto Comune Anno 2017 Atto n. 11 Parte I;
III – spese del procedimento compensate.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente decreto, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 21/5/2025
Il Giudice estensore
Francesca Cerrone
Il Presidente
Riccardo Di Pasquale
pagina 6 di 6