Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/01/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
CA ITALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
Presidente
- Dr. Marta Ienzi
- Dr. Filomena Albano Giudice rel.
Giudice
- Dr. Francesca Cosentino
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 13542/2024, introdotta da TRA
(NORVEGIA, 24/10/1975), con il patrocinio dell'avv. DURANTE Parte 1
ELISABETTA;
E
(ROMA (RM), 29/04/1977), con il patrocinio dell'avv. Controparte 1
BARRILE EUGENIO;
NONCHÉ
Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: ricorso congiunto per separazione dei coniugi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 15 settembre 2007 nel Comune di Trevi (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Trevi anno 2007, atto n. 8, parte II, serie C), e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione: "1) affidare il figlio minore Per 1 congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione dello stesso presso la residenza della madre. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano il figlio relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé.
2) assegnare la casa coniugale, di proprietà della Sig.ra CP 1 sita in Roma, alla medesima con quanto in essa contenuto affinché la adibisca ad abitazione per sé e per il figlio minore Per_1.
3) quanto alla regolamentazione del diritto di visita, il padre, tenuto conto che attualmente lavora all'estero, potrà vedere e tenere con sé il figlio per dieci giorni al mese, anche non consecutivi, da concordare entro il 20 del mese precedente, comprendenti comunque due fine settimana, salvo diversi accordi che i coniugi potranno assumere di volta in volta con il dovuto preavviso e reciproca accettazione;
tale diritto di visita potrà essere esercitato nella casa coniugale sino a quando il padre non avrà in Roma una stabile abitazione.
- tenuto conto che il compleanno del figlio è il 27 dicembre, ove possibile tale giorno verrà trascorso con entrambi i genitori.
- il padre potrà tenere con sé il figlio durante le vacanze di Natale dal 30 dicembre al 6 gennaio di ogni anno, salvo diverso accordo dei genitori;
- per le vacanze di Pasqua si seguirà il criterio dell'alternanza annuale, salvo diverso accordo dei genitori.
- nel periodo delle vacanze estive, nei mesi di luglio e di agosto, il figlio trascorrerà con ciascuno del due genitori due settimane, anche non consecutive, da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno. 4) porre a carico del padre, un assegno mensile di Euro 750,00 (settecentocinquanta) a titolo di concorso al mantenimento del figlio – rivalutabili annualmente secondo indici
-
ISTAT –, da corrispondersi entro il giorno 7 di ogni mese a mezzo bonifico bancario su c/c intestato alla sig.ra Controparte_1 oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute per il figlio, purché previamente concordate e debitamente documentate dalla madre come dal richiamato Protocollo del Tribunale di Roma del 17 dicembre 2014; tale somma include la parziale copertura dello stipendio mensile ed ogni onere contributivo e previdenziale per la baby sitter, già presente nell'organizzazione familiare prima della separazione. 5) i coniugi danno atto che il figlio minore Per 1 è iscritto dal 2024 al Convitto Vittorio Emanuele II in Roma e che la retta di tale istituto ha un costo annuo di € 1.970,00, da pagarsi in tre rate quadrimestrali, che i coniugi sosterranno nella misura del 50% ciascuno.
6) i coniugi si danno reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto".
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
Visti gli artt. 473 bis.47 e 51 c.p.c., ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, così omologandosi la separazione in conformità.
P. Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando: dichiara la separazione personale dei coniugi Parte 1 (NORVEGIA,
OMA (RM), 29/04/1977), che hanno contratto 24/10/1975) e Controparte 1 matrimonio in data 15 settembre 2007 nel Comune di Trevi (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Trevi anno 2007, atto n. 8, parte II, serie C), alle condizioni congiunte delle parti, riportate in parte motiva. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito. Roma, 18/12/2024
Il Presidente Il Giudice estensore
Filomena Albano Marta Ienzi