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Decreto 26 marzo 2025
Decreto 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, decreto 26/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N.317/2025 R.G.
CORTE D'APPELLO DI LECCE
SEZIONE IMMIGRAZIONE
Il Giudice;
Letti gli atti e sciogliendo la riserva assunta all'odierna udienza;
vista l'istanza di convalida del trattenimento dello straniero proposta ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D. Lgs. 142/2015 dal Questore della Provincia di Brindisi il 25.03.2025, nei confronti di nato in [...], il [...]; Controparte_1
visti il verbale dell'udienza di convalida e le conclusioni formulate dal V. Sovr. Parte_1
e dall'Avv. Gagliani Bartolo;
preso atto dei motivi che hanno giustificato l'adozione del provvedimento di trattenimento nelle more dell'esame della domanda di protezione internazionale e, segnatamente, del carattere pretestuoso della domanda di protezione (cfr. art. 6 comma 3 del D. Lgs 142/2015); ritenuto che in questa sede deve valutarsi, ai sensi dell'art. 6, comma 5, del D. Lgs. 142/2015, la sussistenza dei presupposti e delle condizioni che hanno determinato il trattenimento;
letta la pertinente giurisprudenza di legittimità per la quale l'Autorità giurisdizionale, in sede di convalida del trattenimento fondato sul comma 3 dell'art. 6 cit., deve verificare la sussistenza di fondati motivi per ritenere che (la domanda) sia stata presentata “al solo scopo di ritardare o impedire
l'esecuzione del respingimento o espulsione”: “il carattere di mera strumentalità della domanda di protezione deve dunque emergere prima facie, in quanto la fondatezza della domanda di protezione interazionale resta soggetta all'autonomo giudizio della Commissione territoriale, in sede amministrativa, e del giudice, in sede giurisdizionale di impugnazione del provvedimento della commissione” (così Cass. civ., Sez. I, Ord., del 06/06/2022, n. 18128); ritenuto, in applicazione dei suddetti canoni ermeneutici, che la domanda di protezione internazionale
è stata presentata da al solo fine di ritardare Controparte_1
l'espulsione disposta con decreto del Prefetto di Viterbo il 7/3/2025 ed è, quindi, da qualificarsi strumentale, posto che il richiedente ha fatto ingresso in Italia sin dal 2021, ed ha presentato tale istanza solo dopo la convalida del trattenimento finalizzato all'esecuzione del detto decreto di espulsione, nonostante le molteplici interlocuzioni avute con le Autorità di polizia, competenti a formalizzare tale istanza, considerato, ad esempio, il periodo di circa due anni di detenzione per rapina, e vi è quindi certezza in ordine alla piena consapevolezza, in epoca anteriore rispetto al N.317/2025 R.G.
trattenimento finalizzato all'esecuzione del decreto di espulsione, dell'iter previsto in Italia per presentare tali domande;
valutato, inoltre, che non è possibile disporre alcuna misura alternativa al trattenimento, in quanto vi è rischio di fuga, stante pure il pregresso inadempimento dei provvedimenti emessi dalla P.A. in materia di immigrazione, i numerosi precedenti penali, la pregressa evasione dai domiciliari, la indisponibilità di documenti di identità e del passaporto;
considerato che
la circostanza rappresentata dal difensore, in ordine al ricorso presentato avverso il decreto di espulsione non rileva ai fini del trattenimento ex art. 6 comma 3 d. lgs. 142/2015; visto l'art. 6 del D. Lgs. 142/2015;
P.Q.M.
convalida il trattenimento per giorni 60 (sessanta) prorogabili per come richiesto dal Questore della
Provincia di Brindisi nei confronti di nato in [...] Controparte_1 il 30/7/2003; manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Lecce, 26/03/2025.
Il Giudice
dott.ssa Virginia Zuppetta
CORTE D'APPELLO DI LECCE
SEZIONE IMMIGRAZIONE
Il Giudice;
Letti gli atti e sciogliendo la riserva assunta all'odierna udienza;
vista l'istanza di convalida del trattenimento dello straniero proposta ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D. Lgs. 142/2015 dal Questore della Provincia di Brindisi il 25.03.2025, nei confronti di nato in [...], il [...]; Controparte_1
visti il verbale dell'udienza di convalida e le conclusioni formulate dal V. Sovr. Parte_1
e dall'Avv. Gagliani Bartolo;
preso atto dei motivi che hanno giustificato l'adozione del provvedimento di trattenimento nelle more dell'esame della domanda di protezione internazionale e, segnatamente, del carattere pretestuoso della domanda di protezione (cfr. art. 6 comma 3 del D. Lgs 142/2015); ritenuto che in questa sede deve valutarsi, ai sensi dell'art. 6, comma 5, del D. Lgs. 142/2015, la sussistenza dei presupposti e delle condizioni che hanno determinato il trattenimento;
letta la pertinente giurisprudenza di legittimità per la quale l'Autorità giurisdizionale, in sede di convalida del trattenimento fondato sul comma 3 dell'art. 6 cit., deve verificare la sussistenza di fondati motivi per ritenere che (la domanda) sia stata presentata “al solo scopo di ritardare o impedire
l'esecuzione del respingimento o espulsione”: “il carattere di mera strumentalità della domanda di protezione deve dunque emergere prima facie, in quanto la fondatezza della domanda di protezione interazionale resta soggetta all'autonomo giudizio della Commissione territoriale, in sede amministrativa, e del giudice, in sede giurisdizionale di impugnazione del provvedimento della commissione” (così Cass. civ., Sez. I, Ord., del 06/06/2022, n. 18128); ritenuto, in applicazione dei suddetti canoni ermeneutici, che la domanda di protezione internazionale
è stata presentata da al solo fine di ritardare Controparte_1
l'espulsione disposta con decreto del Prefetto di Viterbo il 7/3/2025 ed è, quindi, da qualificarsi strumentale, posto che il richiedente ha fatto ingresso in Italia sin dal 2021, ed ha presentato tale istanza solo dopo la convalida del trattenimento finalizzato all'esecuzione del detto decreto di espulsione, nonostante le molteplici interlocuzioni avute con le Autorità di polizia, competenti a formalizzare tale istanza, considerato, ad esempio, il periodo di circa due anni di detenzione per rapina, e vi è quindi certezza in ordine alla piena consapevolezza, in epoca anteriore rispetto al N.317/2025 R.G.
trattenimento finalizzato all'esecuzione del decreto di espulsione, dell'iter previsto in Italia per presentare tali domande;
valutato, inoltre, che non è possibile disporre alcuna misura alternativa al trattenimento, in quanto vi è rischio di fuga, stante pure il pregresso inadempimento dei provvedimenti emessi dalla P.A. in materia di immigrazione, i numerosi precedenti penali, la pregressa evasione dai domiciliari, la indisponibilità di documenti di identità e del passaporto;
considerato che
la circostanza rappresentata dal difensore, in ordine al ricorso presentato avverso il decreto di espulsione non rileva ai fini del trattenimento ex art. 6 comma 3 d. lgs. 142/2015; visto l'art. 6 del D. Lgs. 142/2015;
P.Q.M.
convalida il trattenimento per giorni 60 (sessanta) prorogabili per come richiesto dal Questore della
Provincia di Brindisi nei confronti di nato in [...] Controparte_1 il 30/7/2003; manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Lecce, 26/03/2025.
Il Giudice
dott.ssa Virginia Zuppetta