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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 27/05/2025, n. 628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 628 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G.686/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Simona Caterbi ha pronunciato ex art. 281 decies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 686/2025 promossa da:
(cf. ) Parte_1 C.F._1
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PAPADIA Parte_2 C.F._2
SILVIA
PARTE RICORRENTE
E
(c.f. ) Controparte_1 C.F._3
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI RICORRENTI
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
IN VIA PRINCIPALE:
- ACCERTARE LA TITOLARITA' del DIRITTO DI PROPRIETÀ in capo ai ricorrenti dell'unità immobiliare ubicata in (27010) CO (PV) Fraz. Gualdrasco Via del Riso n. 1 int. 4 ed identificata al Catasto Fabbricati Sez. Urb. C, Foglio 4, Part. 871 sub. 21 (appartamento al primo piano con ascensore) nonché Catasto Fabbricati Sez. Urb. C, Foglio 2, Part. 587 sub. 3
(posto auto); e conseguentemente
- CONDANNARE la resistente all'immediato rilascio dell'unità immobiliare di cui trattasi
(completa di mobili ed oggetti elencati in narrativa, ma libera da persone e altre cose).
IN SUBORDINE:
- ACCERTATA l'occupazione senza titolo e la mancata restituzione dell'unità immobiliare ubicata in (27010) CO (PV) Fraz. Gualdrasco Via del Riso n. 1 int. 4 ed identificata al Catasto
Fabbricati Sez. Urb. C, Foglio 4, Part. 871 sub. 21 (appartamento al primo piano con ascensore) nonché Catasto Fabbricati Sez. Urb. C, Foglio 2, Part. 587 sub. 3 (posto auto); - CONDANNARE la resistente all'immediata restituzione dell'unità immobiliare di cui trattasi
(completa di mobili ed oggetti elencati in narrativa, ma libera da persone e altre cose).
In ogni caso, CONDANNARE la parte resistente al RISARCIMENTO DEI DANNI SUBITI dai ricorrenti per l'occupazione senza titolo quantificati in € 500,00 mensili a partire da dicembre 2020 fino all'effettivo rilascio (o nella diversa, maggior o minor, somma ritenuta più congrua dall'Ill.mo
Tribunale a seguito di valutazione equitativa) o, in estremo subordine, CONDANNARE la parte resistente, stante l'indebito arricchimento, a versare ai ricorrenti una somma quantificata in € 500,00 mensili a partire da dicembre 2020 fino all'effettivo rilascio (o nella diversa, maggior o minor, somma ritenuta più congrua dall'Ill.mo Tribunale a seguito di valutazione equitativa).
In ogni caso, CONDANNARE la parte resistente al pagamento di spese e compensi del presente giudizio.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., i signori e Parte_1
, premesso di essere proprietari dell'unità immobiliare ubicata in Parte_2
CO (PV) Fraz. Gualdrasco Via Del Riso n. 1 int. 4 e di risiedere in altro immobile sito in Pieve Emanuele (MI) Via P. Mascagni n. 18 int. 4, con la nipote CP_2
che l'appartamento di CO con un posto auto è stato dato, ammobiliato, nel dicembre 2019 alla loro figlia , allorquando questa, separatasi dal compagno, aveva Controparte_1
necessità di individuare un immobile in cui vivere;
che, proprio in quel periodo l'immobile, in precedenza locato, era tornato nella loro disponibilità; che dopo circa un anno, i genitori hanno iniziato a chiedere a di rientrare in CP_1
possesso dell'immobile per poterlo locare nuovamente e poter così arrotondare la pensione del padre, che percepisce una pensione di circa € 1.350 mensili con la quale mantiene anche la moglie e la nipote figlia della resistente a loro affidata anni fa dal Tribunale dei Controparte_3
Minorenni e senza alcun contributo da parte della resistente;
che questa non ha mai restituito l'unità immobiliare, ostacolando anche l'ingresso dei genitori nell'immobile nonostante vi siano all'interno dell'appartamento plurimi oggetti di loro proprietà ed in particolare beni personali, posto che avevano ivi trasferito beni in quanto vi era intenzione di trasferirsi in CO posto che nell'appartamento di Pieve Emanuele erano in corso lavori relativi al bonus 110%; che trattasi, in particolare, dei seguenti beni:
- 3 pellicce e 2 montoni;
- cucina completa di posate e pentole;
- tavolo da cucina e sedie;
- divano letto;
- lampada grossa;
- 2 materassi marca Marion;
- lavatrice;
- specchiera;
- box doccia;
- in terrazzo: 1 tavolo, 6 sedie, scala di alluminio grande, scarpiera e brocca grossa come fioriera;
- oltre ad alcuni capi di abbigliamento personale e una borsa con accessori per barba;
che vi è ancora oggi urgenza di rientrare in possesso dell'unità immobiliare di CO in quanto l'appartamento di Pieve Emanuele, dopo i lavori relativi al bonus, patisce numerosi infiltrazioni di acqua;
che plurime erano state le richieste di rientrare nel possesso dell'immobile.
In punto di diritto rilevano di svolgere azione ex art. 948 c.c. di rivendica, essendo incontestata la proprietà dell'immobile, come da atto notarile prodotto;
in subordine, instano per l'accertamento della occupazione senza titolo con conseguente azione di restituzione dell'immobile, considerato che la concessione del bene alla figlia è da qualificarsi come comodato gratuito che consente al comodante di rientrare nel possesso dell'immobile su sua richiesta.
Instano, inoltre, per la rifusione del danno connesso alla occupazione dell'immobile e quantificato in € 500 mensili a partire dal dicembre 2020.
La resistente, pur ritualmente notiziata, non si costituiva e veniva dichiarata contumace.
La causa veniva discussa alla udienza del 21.5.2025, con riserva della decisione nei 30 giorni.
***
Gli attori svolgono in via principale azione di rivendica e, in subordine, azione di restituzione, attesa la occupazione senza titolo.
Pacifico e documentato che gli stessi sono proprietari dell'immobile sito in CO, via del Riso,
1, (Foglio 4, part. 871, sub 21 e part. 587 sub 3), come emerge sia dall'atto notarile di acquisto, sia dall'estratto catastale, documenti entrambi prodotti.
Gli attori affermano di aver consentito alla loro figlia di andare a risiedere nel detto CP_1
immobile, a seguito della interruzione della convivenza della stessa.
Evidenziano, inoltre, di aver più volte richiesto la restituzione dell'immobile, da ultimo con diffida, in atti, inviata dal legale.
La occupazione dell'immobile è emersa, senza necessità di sentire testimoni sul punto, dal fatto che la convenuta ha la residenza nell'immobile ed ivi ha ricevuto le comunicazioni inviatele, a conferma della effettiva occupazione dello stesso. Osserva il giudicante che così come descritto, è indubbio che fra le parti sia intercorso contratto di comodato gratuito, posto che la resistente non ha occupato sua sponte l'immobile, ma lo ha occupato inizialmente su consenso esplicito dei genitori, proprietari dello stesso.
E' noto che il comodato gratuito viene meno quando la parte proprietaria del bene, comodante, manifesta la necessità di rientrare nel possesso del bene medesimo.
Sussiste, quindi, il diritto dei ricorrenti, proprietari, a rientrare nel possesso del bene, posto che la occupazione, a far data dalla richiesta, è divenuta, di fatto, priva di titolo.
In ciò si ritiene sussistere la differenza con la azione di rivendica che sembra presupporre la insussistenza di titolo alcuno ab origine.
Nel caso di specie, al contrario, vi era titolo della ad occupare l'immobile, titolo venuto Parte_2
meno a seguito della richiesta di restituzione.
Ciò premesso, va accolta la domanda svolta in via subordinata, con l'accertamento che la occupazione, in precedenza sorretta da titolo costituito dal comodato, è divenuta priva della stesso al momento della richiesta di restituzione;
va accolta, pertanto, la domanda di condanna alla immediata restituzione dell'immobile.
La restituzione concerne anche i beni contenuti nello stesso che gli attori assumono di loro proprietà.
Non essendovi prova certa in ordine alla appartenenza dei beni, potendo ritenersi certa solo per quel che attiene ai beni personali e facilmente riconoscibili, l'accoglimento della domanda viene effettuato in forma generica, con riferimento ai beni personali e ai beni già presenti al momento della concessione in comodato.
Quanto alla richiesta di condanna al pagamento di una indennità di occupazione, osserva il giudicante che la prima effettiva richiesta documentata si colloca nella diffida inviata dal legale, che non sembra ritirata, ma che comunque era disponibile al ritiro a far data dal 4.2.2025.
Pertanto, da tale data subentra il diritto della proprietà ad ottenere un importo per la occupazione abusiva.
Quanto alla quantificazione del relativo importo, trattasi di immobile di 66 metri quadri (come da catasto); le quotazioni, come da borsino in atti, oscillano fra i € 4,3 e i € 5,30 al metro quadro.
Considerato che vi è anche un posto auto (la parte ha rinunciato alla domanda sul garage, formulata in sede di memoria), può quantificarsi un valore mensile di € 350,00.
In tali termini va accolta la domanda.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con applicazione del parametro fino a € 5.200,00 e liquidazione delle sole prime due fasi ai valori medi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone: Accerta e dichiara che occupa senza titolo l'unità immobiliare sita in Controparte_1
CO (PV) Fraz. Gualdrasco Via del Riso n. 1 int. 4 ed identificata al Catasto Fabbricati Sez.
Urb. C, Foglio 4, Part. 871 sub. 21 (appartamento al primo piano con ascensore) nonché Catasto
Fabbricati Sez. Urb. C, Foglio 2, Part. 587 sub. 3 (posto auto); per l'effetto, condanna la stessa all'immediata restituzione dell'unità immobiliare (completa di mobili ed oggetti personali e ai beni già presenti al momento del comodato) e libera, per il resto, da persone e altre cose).
Condanna la resistente alla rifusione dei danni connessi alla occupazione senza Controparte_1 titolo quantificati in € 350,00 mensili a partire da febbraio 2025, fino all'effettivo rilascio.
Condanna altresì la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente Controparte_1 Parte_2
e le spese di lite, che si liquidano in € 237 e € 27 per spese anticipate, € 850,00 per Parte_1
compenso, oltre rimborso spese gen. al 15%, c.p.a. e i.v.a..
Pavia, 26 maggio 2025
Il Giudice
Simona Caterbi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Simona Caterbi ha pronunciato ex art. 281 decies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 686/2025 promossa da:
(cf. ) Parte_1 C.F._1
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PAPADIA Parte_2 C.F._2
SILVIA
PARTE RICORRENTE
E
(c.f. ) Controparte_1 C.F._3
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI RICORRENTI
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
IN VIA PRINCIPALE:
- ACCERTARE LA TITOLARITA' del DIRITTO DI PROPRIETÀ in capo ai ricorrenti dell'unità immobiliare ubicata in (27010) CO (PV) Fraz. Gualdrasco Via del Riso n. 1 int. 4 ed identificata al Catasto Fabbricati Sez. Urb. C, Foglio 4, Part. 871 sub. 21 (appartamento al primo piano con ascensore) nonché Catasto Fabbricati Sez. Urb. C, Foglio 2, Part. 587 sub. 3
(posto auto); e conseguentemente
- CONDANNARE la resistente all'immediato rilascio dell'unità immobiliare di cui trattasi
(completa di mobili ed oggetti elencati in narrativa, ma libera da persone e altre cose).
IN SUBORDINE:
- ACCERTATA l'occupazione senza titolo e la mancata restituzione dell'unità immobiliare ubicata in (27010) CO (PV) Fraz. Gualdrasco Via del Riso n. 1 int. 4 ed identificata al Catasto
Fabbricati Sez. Urb. C, Foglio 4, Part. 871 sub. 21 (appartamento al primo piano con ascensore) nonché Catasto Fabbricati Sez. Urb. C, Foglio 2, Part. 587 sub. 3 (posto auto); - CONDANNARE la resistente all'immediata restituzione dell'unità immobiliare di cui trattasi
(completa di mobili ed oggetti elencati in narrativa, ma libera da persone e altre cose).
In ogni caso, CONDANNARE la parte resistente al RISARCIMENTO DEI DANNI SUBITI dai ricorrenti per l'occupazione senza titolo quantificati in € 500,00 mensili a partire da dicembre 2020 fino all'effettivo rilascio (o nella diversa, maggior o minor, somma ritenuta più congrua dall'Ill.mo
Tribunale a seguito di valutazione equitativa) o, in estremo subordine, CONDANNARE la parte resistente, stante l'indebito arricchimento, a versare ai ricorrenti una somma quantificata in € 500,00 mensili a partire da dicembre 2020 fino all'effettivo rilascio (o nella diversa, maggior o minor, somma ritenuta più congrua dall'Ill.mo Tribunale a seguito di valutazione equitativa).
In ogni caso, CONDANNARE la parte resistente al pagamento di spese e compensi del presente giudizio.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., i signori e Parte_1
, premesso di essere proprietari dell'unità immobiliare ubicata in Parte_2
CO (PV) Fraz. Gualdrasco Via Del Riso n. 1 int. 4 e di risiedere in altro immobile sito in Pieve Emanuele (MI) Via P. Mascagni n. 18 int. 4, con la nipote CP_2
che l'appartamento di CO con un posto auto è stato dato, ammobiliato, nel dicembre 2019 alla loro figlia , allorquando questa, separatasi dal compagno, aveva Controparte_1
necessità di individuare un immobile in cui vivere;
che, proprio in quel periodo l'immobile, in precedenza locato, era tornato nella loro disponibilità; che dopo circa un anno, i genitori hanno iniziato a chiedere a di rientrare in CP_1
possesso dell'immobile per poterlo locare nuovamente e poter così arrotondare la pensione del padre, che percepisce una pensione di circa € 1.350 mensili con la quale mantiene anche la moglie e la nipote figlia della resistente a loro affidata anni fa dal Tribunale dei Controparte_3
Minorenni e senza alcun contributo da parte della resistente;
che questa non ha mai restituito l'unità immobiliare, ostacolando anche l'ingresso dei genitori nell'immobile nonostante vi siano all'interno dell'appartamento plurimi oggetti di loro proprietà ed in particolare beni personali, posto che avevano ivi trasferito beni in quanto vi era intenzione di trasferirsi in CO posto che nell'appartamento di Pieve Emanuele erano in corso lavori relativi al bonus 110%; che trattasi, in particolare, dei seguenti beni:
- 3 pellicce e 2 montoni;
- cucina completa di posate e pentole;
- tavolo da cucina e sedie;
- divano letto;
- lampada grossa;
- 2 materassi marca Marion;
- lavatrice;
- specchiera;
- box doccia;
- in terrazzo: 1 tavolo, 6 sedie, scala di alluminio grande, scarpiera e brocca grossa come fioriera;
- oltre ad alcuni capi di abbigliamento personale e una borsa con accessori per barba;
che vi è ancora oggi urgenza di rientrare in possesso dell'unità immobiliare di CO in quanto l'appartamento di Pieve Emanuele, dopo i lavori relativi al bonus, patisce numerosi infiltrazioni di acqua;
che plurime erano state le richieste di rientrare nel possesso dell'immobile.
In punto di diritto rilevano di svolgere azione ex art. 948 c.c. di rivendica, essendo incontestata la proprietà dell'immobile, come da atto notarile prodotto;
in subordine, instano per l'accertamento della occupazione senza titolo con conseguente azione di restituzione dell'immobile, considerato che la concessione del bene alla figlia è da qualificarsi come comodato gratuito che consente al comodante di rientrare nel possesso dell'immobile su sua richiesta.
Instano, inoltre, per la rifusione del danno connesso alla occupazione dell'immobile e quantificato in € 500 mensili a partire dal dicembre 2020.
La resistente, pur ritualmente notiziata, non si costituiva e veniva dichiarata contumace.
La causa veniva discussa alla udienza del 21.5.2025, con riserva della decisione nei 30 giorni.
***
Gli attori svolgono in via principale azione di rivendica e, in subordine, azione di restituzione, attesa la occupazione senza titolo.
Pacifico e documentato che gli stessi sono proprietari dell'immobile sito in CO, via del Riso,
1, (Foglio 4, part. 871, sub 21 e part. 587 sub 3), come emerge sia dall'atto notarile di acquisto, sia dall'estratto catastale, documenti entrambi prodotti.
Gli attori affermano di aver consentito alla loro figlia di andare a risiedere nel detto CP_1
immobile, a seguito della interruzione della convivenza della stessa.
Evidenziano, inoltre, di aver più volte richiesto la restituzione dell'immobile, da ultimo con diffida, in atti, inviata dal legale.
La occupazione dell'immobile è emersa, senza necessità di sentire testimoni sul punto, dal fatto che la convenuta ha la residenza nell'immobile ed ivi ha ricevuto le comunicazioni inviatele, a conferma della effettiva occupazione dello stesso. Osserva il giudicante che così come descritto, è indubbio che fra le parti sia intercorso contratto di comodato gratuito, posto che la resistente non ha occupato sua sponte l'immobile, ma lo ha occupato inizialmente su consenso esplicito dei genitori, proprietari dello stesso.
E' noto che il comodato gratuito viene meno quando la parte proprietaria del bene, comodante, manifesta la necessità di rientrare nel possesso del bene medesimo.
Sussiste, quindi, il diritto dei ricorrenti, proprietari, a rientrare nel possesso del bene, posto che la occupazione, a far data dalla richiesta, è divenuta, di fatto, priva di titolo.
In ciò si ritiene sussistere la differenza con la azione di rivendica che sembra presupporre la insussistenza di titolo alcuno ab origine.
Nel caso di specie, al contrario, vi era titolo della ad occupare l'immobile, titolo venuto Parte_2
meno a seguito della richiesta di restituzione.
Ciò premesso, va accolta la domanda svolta in via subordinata, con l'accertamento che la occupazione, in precedenza sorretta da titolo costituito dal comodato, è divenuta priva della stesso al momento della richiesta di restituzione;
va accolta, pertanto, la domanda di condanna alla immediata restituzione dell'immobile.
La restituzione concerne anche i beni contenuti nello stesso che gli attori assumono di loro proprietà.
Non essendovi prova certa in ordine alla appartenenza dei beni, potendo ritenersi certa solo per quel che attiene ai beni personali e facilmente riconoscibili, l'accoglimento della domanda viene effettuato in forma generica, con riferimento ai beni personali e ai beni già presenti al momento della concessione in comodato.
Quanto alla richiesta di condanna al pagamento di una indennità di occupazione, osserva il giudicante che la prima effettiva richiesta documentata si colloca nella diffida inviata dal legale, che non sembra ritirata, ma che comunque era disponibile al ritiro a far data dal 4.2.2025.
Pertanto, da tale data subentra il diritto della proprietà ad ottenere un importo per la occupazione abusiva.
Quanto alla quantificazione del relativo importo, trattasi di immobile di 66 metri quadri (come da catasto); le quotazioni, come da borsino in atti, oscillano fra i € 4,3 e i € 5,30 al metro quadro.
Considerato che vi è anche un posto auto (la parte ha rinunciato alla domanda sul garage, formulata in sede di memoria), può quantificarsi un valore mensile di € 350,00.
In tali termini va accolta la domanda.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con applicazione del parametro fino a € 5.200,00 e liquidazione delle sole prime due fasi ai valori medi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone: Accerta e dichiara che occupa senza titolo l'unità immobiliare sita in Controparte_1
CO (PV) Fraz. Gualdrasco Via del Riso n. 1 int. 4 ed identificata al Catasto Fabbricati Sez.
Urb. C, Foglio 4, Part. 871 sub. 21 (appartamento al primo piano con ascensore) nonché Catasto
Fabbricati Sez. Urb. C, Foglio 2, Part. 587 sub. 3 (posto auto); per l'effetto, condanna la stessa all'immediata restituzione dell'unità immobiliare (completa di mobili ed oggetti personali e ai beni già presenti al momento del comodato) e libera, per il resto, da persone e altre cose).
Condanna la resistente alla rifusione dei danni connessi alla occupazione senza Controparte_1 titolo quantificati in € 350,00 mensili a partire da febbraio 2025, fino all'effettivo rilascio.
Condanna altresì la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente Controparte_1 Parte_2
e le spese di lite, che si liquidano in € 237 e € 27 per spese anticipate, € 850,00 per Parte_1
compenso, oltre rimborso spese gen. al 15%, c.p.a. e i.v.a..
Pavia, 26 maggio 2025
Il Giudice
Simona Caterbi